Inammissibile
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 22/05/2025, n. 4459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4459 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/05/2025
N. 04459/2025REG.PROV.COLL.
N. 07641/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7641 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Alberto Bagnoli, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
contro
comune di Bari, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dalle avvocate Chiara Lonero Baldassarra e Mariangela Lioce, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato e con domicilio presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Bari e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il consigliere Alessandro Enrico Basilico e uditi per le parti gli avvocati Alberto Bagnoli e Chiara Baldassarra Lonero;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente chiede la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 1134 del 1 febbraio 2023, che ha respinto l’appello proposto dalla stessa avverso la sentenza del T.a.r. per la Puglia n. -OMISSIS-.
2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.
2.1. Con provvedimento del 25 novembre 2014 il commissario ad acta nominato per l’esecuzione della sentenza n. 1709 del 2005 del T.a.r. per la Puglia – che aveva annullato il precedente diniego di condono e, con ordinanza n. 1255 del 2014, fornito chiarimenti sulle modalità di esecuzione del giudicato – ha rilasciato la concessione edilizia in sanatoria per l’immobile di proprietà della ricorrente.
2.2. Con ordinanza dirigenziale n. 904 del 2015 il comune di Bari ha accertato l’esistenza di una lottizzazione abusiva e ingiunto alla ricorrente, e agli altri proprietari degli immobili situati nella zona, di provvedere alla demolizione delle opere.
Il provvedimento è stato impugnato dinanzi al T.a.r. per la Puglia con ricorso n.r.g. 1384 del 2015.
Il Tribunale ha respinto il ricorso con sentenza n. 1139 del 2016, contro la quale la parte ha proposto appello.
Il Consiglio di Stato ha rigettato il gravame con sentenza n. 1051 del 30 gennaio 2023.
Contro questa decisione l’interessata ha proposto ricorso per revocazione, iscritto a ruolo con n.r.g. 7070 del 2023.
2.3. Con ordinanza n. 1611 del 2 dicembre 2015 il comune di Bari ha annullato in autotutela la concessione edilizia in sanatoria rilasciata alla ricorrente a seguito dell’accertamento della lottizzazione abusiva.
L’interessata ha impugnato il provvedimento dinanzi al T.a.r., dando avvio al presente contenzioso.
2.4. Con sentenza n. -OMISSIS- il Tribunale ha respinto il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite, in quanto ha posto in luce come nello stesso titolo edilizio rilasciato in sanatoria si era dato conto della sua precarietà, pendendo il procedimento sanzionatorio per la repressione della lottizzazione abusiva, pertanto l’interessata non avrebbe potuto riporre alcun legittimo affidamento sulla sua stabilità.
2.5. La proprietaria ha presentato appello contro la decisione, deducendo i seguenti motivi:
i) Omessa pronuncia sul primo motivo di ricorso – violazione art. 112 c.p.c. – violazione degli artt. 21 octies e 21 nonies l. n.241/1990 e s.m. in relazione all’art. 117 c.p.a. – violazione del giudicato.
ii) Omessa pronuncia sul secondo motivo di ricorso – violazione art. 112 c.p.c. – violazione degli artt. 21 octies e 21 nonies l. n.241/1990 e s.m.
iii) Omessa pronuncia sul terzo motivo di ricorso – violazione art. 112 c.p.c. – violazione del giudicato – erronea applicazione del PUTT/P Regione Puglia.
iv) Omessa pronuncia sul quarto motivo di ricorso – violazione art. 112 c.p.c. – violazione degli artt. 21 octies e 21 nonies l. n.241/1990 e s.m.
v) Omessa pronuncia sul quinto motivo di ricorso – violazione art. 112 c.p.c. – eccesso di potere – ingiustizia manifesta.
vi) Violazione degli artt. 21 octies e 21 nonies l. n.241/1990 e s.m. - eccesso di potere per erronea presupposizione di fatto e di diritto - travisamento ed ingiusta valutazione dei fatti - insufficienza della motivazione e violazione del principio di affidamento.
vii) Illegittimità derivata.
3. Con la menzionata sentenza n. 1134 del 2023 il Consiglio di Stato, sezione VI, esaminate tutte le censure, le ha disattese, argomentando che:
a) l’appellante non poteva vantare alcun legittimo affidamento, dato che nell’esecuzione del giudicato, le cui modalità erano state specificate dal T.a.r. in sede di chiarimenti, occorreva tenere conto della pendenza del procedimento sanzionatorio per la repressione della lottizzazione abusiva, specificando che il suo esito « potrebbe determinare il ritiro in autotutela del titolo in sanatoria »;
b) benché l’accertamento della lottizzazione abusiva sia successivo alla sanatoria, di esso si poteva tenere conto in sede di autotutela, dato che il vizio era comunque già esistente all’epoca del rilascio del titolo;
c) la sussistenza di una lottizzazione abusiva è motivo sufficiente per disporre l’annullamento d’ufficio del permesso in sanatoria, comunque intervenuto nel rispetto del termine ragionevole.
L’appello è stato quindi respinto, con condanna del privato al pagamento delle spese di lite.
4. Con ricorso notificato il 28 agosto 2023 e depositato il 21 settembre successivo, la proprietaria ha chiesto la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sostenendo che la pronuncia sia viziata da errore di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 395, comma 4, c.p.c., per omessa pronuncia sulla censura d’illegittimità derivata dell’annullamento d’ufficio del permesso in sanatoria in quanto sarebbe a sua volta viziato il provvedimento di accertamento della lottizzazione abusiva a esso presupposto.
La parte ha anche chiesto la riunione del presente giudizio con quello allibrato al n.r.g. 7070 del 2023 pendente per la revocazione della sentenza che ha confermato il rigetto dell’impugnativa del provvedimento di repressione della lottizzazione abusiva.
4.1. Si è costituito il comune di Bari deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda revocatoria.
4.2. Nel corso del procedimento:
a) l’amministrazione ha depositato memoria in data 7 marzo 2025;
b) la ricorrente ha prodotto memoria di replica in data 18 marzo 2025.
4.3. All’udienza dell’8 aprile 2025 la casa è stata trattenuta in decisione.
5. In via preliminare, deve essere respinta l’istanza di riunione formulata dalla ricorrente.
Premesso che, come si evince dalla lettera dell’art. 70 c.p.a., la riunione rappresenta una facoltà per il collegio, nella specie esigenze di speditezza e semplificazione del giudizio, che si correlano al principio fondamentale della sua ragionevole durata (art. 111, comma 2, Cost. e art. 2, comma 2, c.p.a.), inducono a escluderla.
Si fa comunque presente che le esigenze sottese alla richiesta della parte risultano adeguatamente soddisfatte dalla discussione di entrambe le cause (questa e il giudizio n.r.g. 7070 del 2023), alla medesima udienza pubblica.
6. Prima di esaminare il gravame pare poi opportuno osservare che l’art. 106 c.p.a. stabilisce che le sentenze del giudice amministrativo sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli artt. 395 e 396 c.p.a. con ricorso da proporre allo stesso organo che ha pronunciato la decisione.
6.1. La revocazione, sia ordinaria che straordinaria, è un mezzo di gravame di carattere eccezionale e si compendia in un’impugnazione limitata e a critica vincolata, in quanto proponibile solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge.
Essa, in ambedue le forme, è caratterizzata da un procedimento costituito da due fasi: rescindente sulla sentenza revocanda (necessaria) e rescissoria (eventuale e conseguente all’accoglimento di quella rescindente), diretta a sostituire la predetta sentenza.
La distinzione tra revocazione ordinaria e straordinaria si fonda sulla diversità dei vizi che legittimano la loro proposizione: invero la prima tipologia si riscontra quando i motivi posti a fondamento della revocazione sono conoscibili dalla parte soccombente dal momento della pubblicazione della sentenza [numeri 4) e 5) dell’art. 395 c.p.c.], mentre la seconda si rinviene quando i motivi sono inizialmente occulti e sono conoscibili soltanto successivamente alla predetta pubblicazione, a seguito della scoperta di fatti in precedenza sconosciuti [numeri 1), 2), 3) e 6) dell’art. 395 c.p.c.].
La differente natura dei vizi impinge sul dies a quo del termine d’impugnazione.
In particolare, l’attivazione del rimedio della revocazione straordinaria soggiace al termine semestrale decorrente non dalla pubblicazione del vizio, ma dal momento della conoscenza o della conoscibilità del vizio.
6.2. Per quanto rileva nel caso di specie, secondo l’art. 395, n. 4, c.p.c. la sentenza è revocabile se « è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare ».
L’errore revocatorio, quindi, è configurabile solo quando ricorrano tutti i seguenti requisiti: si tratti di un errore “di fatto”, ossia di una errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, un “abbaglio dei sensi” (tra le più recenti, Cons. Stato, sez. II, 13 dicembre 2024, n. 10072 e 30 agosto 2024, n. 7320) che abbia indotto il giudice a decidere sulla base di un falso presupposto; la questione attenga a un punto non controverso, su cui la decisione non abbia espressamente pronunciato; la sentenza sia “fondata” su tale elemento, ossia questo sia stato determinante nella decisione adottata.
7. L’applicazione di questi principi conduce a ritenere che il vizio dedotto dalla ricorrente non configuri in realtà un’ipotesi di errore di fatto revocatorio, con conseguente inammissibilità del ricorso, come peraltro eccepito anche dal comune.
Sotto un primo profilo, la censura riguarda un punto controverso su cui la sentenza ebbe a pronunciare, ossia l’accertata illegittimità, al momento della decisione, della lottizzazione abusiva.
Sotto un secondo profilo, si sollecita una rivalutazione del thema probandum e di quello decidendum .
Infine, il presunto errore cadrebbe comunque su una circostanza irrilevante, in quanto la censura d’illegittimità derivata non avrebbe potuto essere accolta, dato che il provvedimento di accertamento della lottizzazione abusiva risultava valido ed efficace, come confermato anche dalle pronunce rese nel giudizio avviato per la sua impugnazione.
8. Pertanto, il ricorso per revocazione è nel suo complesso inammissibile.
9. Secondo la regola generale della soccombenza, dalla quale non vi è ragione di discostarsi nella specie, la ricorrente deve essere condannata a rifondere al comune di Bari le spese di lite, le quali sono liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al regolamento n. 55 del 2014; le spese possono invece essere compensate nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia perché questo non ha emesso il provvedimento oggetto del giudizio, sia perché si è costituito senza depositare memorie e repliche.
10. Il collegio rileva, inoltre, che l’inaccoglibilità della domanda di revocazione si fonda su ragioni manifeste in modo da integrare i presupposti applicativi dell’art. 26, comma 2, c.p.a. secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio (da ultimo Cons. Stato, sez. IV, n. 234 del 2022; n. 7998 del 2021; n. 2205 del 2018; n. 2879 del 2017; n. 5497 del 2016, cui si rinvia ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a. anche in ordine alle modalità applicative ed alla determinazione della sanzione), conformemente ai principi elaborati dalla Corte di cassazione (tra le tante, sez. VI, n. 11939 del 2017; n. 22150 del 2016): a questo consegue il pagamento della sanzione nella misura di euro 2.000 (sul punto, fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, n. 2205 del 2018; n. 2116 del 2018; n. 364 del 2017; cui si rinvia a mente dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.).
11. La condanna dell’appellante, ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a. rileva, infine, anche agli eventuali effetti di cui all’art. 2, comma 2-quinquies, lettere a) e d), della legge 24 marzo 2001, n. 89, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente grado, liquidate in euro 10.000,00 (diecimila/00) oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, in favore del comune di Bari; compensa le spese nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Condanna la ricorrente, ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a., al pagamento della somma di euro 2.000,00 (duemila/00) da versare secondo le modalità di cui all’art. 15 disp. att. c.p.a., mandando alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Enrico Basilico | Vito Poli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.