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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1021/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GU PAOLO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2253/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Chiamato In Solido Ex Art. 28 C.c. - CF.Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.Iva_Ric._2
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 Presidente Associazione - CF.Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY304J202271/24 IVA-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 405/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso indicato in epigrafe, la Ricorrente_2 impugnava l'avviso di accertamento n. TY304J202271/2024, relativo all'anno d'imposta 2018, notificato il 22 aprile 2025, emesso dall'Agenzia delle
Entrate di Palermo a seguito di accertamenti svolti in prima battuta dalla SIAE e, successivamente, frutto di interlocuzioni dirette con l'odierno ricorrente.
Eccepiva la Polisportiva l'infondatezza della pretesa tributaria, atteso che essa risultava possedere i requisiti di cui alla Legge n. 389/1991 e l'art. 148 TUIR, la rispondenza negativa della ASD al test di commercialità; eccepiva altresì la natura decommercializzata dei corrispettivi specifici posti a base imponibile ai fini dell'IVA
e/o in subordine la natura di operazioni “esenti” IVA;
eccepiva infine la violazione del principio di proporzionalità con irragionevolezza dell'azione accertativa e insussistenza della responsabilità personale del Presidente dell'A.S.D. ai sensi dell'art. 28 c.c.. Chiedeva pertanto in fase istruttoria il ricorso alla prova testimoniale, che indicava, e, infine, l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che chiedeva il rigetto del ricorso siccome infondato.
All'odierna udienza, la Corte in composizione monocratica, rilevato che:
- ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) L. 31.08.2022, n.130, la pretesa tributaria si fonda su verbali o altri atti facente fede fino a querela di falso;
- che la prova testimoniale richiesta dal ricorrente nel ricorso verte anche solo in parte su circostanze già accertate dai pubblici ufficiali della SIAE nei citati atti pubblici;
- che in ogni caso la prova indicata non appare necessario ai fini della decisione l'esperimento della citata prova testimoniale;
poneva la causa in decisione senza lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Non possono essere accolti i motivi di doglianza relativi all'asserita natura associativa della ASD per soli scopi sociali nonché l'asserita assenza di attività di natura commerciale e la piena presenza di democraticità del rapporto associativo.
Nella motivazione (e nella allegazione dei relativi atti) del verbale di accertamento redatto dal Mandatario della SIAE, cui si rinvia unitamente alle argomentazioni contenute a partire da pag. 7 delle Controdeduzioni, viene diffusamente ricostruita in punto di fatto le circostanze per le quali possono sufficientemente ritenersi provati i rilevi dell'Ente accertatore e dunque dimostrato il disconoscimento del regime agevolato e l'assoggettamento, secondo le regole generali, alla tassazione ordinaria prevista per le attività commerciali che producono un reddito d'impresa.
Conseguentemente, non può trovare accoglimento l'eccezione determinata dalla circostanza che i corrispettivi oggetto di recupero sarebbero relativi a prestazioni specifiche rese nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione (scuola di avviamento al tennis), atteso che non è stato assolto l'onere probatorio della sua dimostrazione
Infine il ricorrente si duole che per il pagamento delle somme dovute dall'ente si possa chiamare in causa il presidente della Associazione (non potendo questi essere chiamato a rispondere delle obbligazioni tributarie relative all'ente).
In realtà fondata è la controdeduzione dell'Ente impositore secondo la quale, richiamando l'art. 11, comma
1, del D.Lgs. n. 472/1997 il responsabile delle sanzioni è stato correttamente identificato nel rappresentante legale dell'associazione all'epoca dei fatti contestati.
Conclusivamente, il ricorso, in nessuna delle doglianze rappresentate, può essere accolto.
Le spese di giudizio possono compensarsi in ragione della complessità della vicenda tributaria.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GU PAOLO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2253/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Chiamato In Solido Ex Art. 28 C.c. - CF.Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - P.Iva_Ric._2
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 Presidente Associazione - CF.Ricorrente_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY304J202271/24 IVA-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 405/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso indicato in epigrafe, la Ricorrente_2 impugnava l'avviso di accertamento n. TY304J202271/2024, relativo all'anno d'imposta 2018, notificato il 22 aprile 2025, emesso dall'Agenzia delle
Entrate di Palermo a seguito di accertamenti svolti in prima battuta dalla SIAE e, successivamente, frutto di interlocuzioni dirette con l'odierno ricorrente.
Eccepiva la Polisportiva l'infondatezza della pretesa tributaria, atteso che essa risultava possedere i requisiti di cui alla Legge n. 389/1991 e l'art. 148 TUIR, la rispondenza negativa della ASD al test di commercialità; eccepiva altresì la natura decommercializzata dei corrispettivi specifici posti a base imponibile ai fini dell'IVA
e/o in subordine la natura di operazioni “esenti” IVA;
eccepiva infine la violazione del principio di proporzionalità con irragionevolezza dell'azione accertativa e insussistenza della responsabilità personale del Presidente dell'A.S.D. ai sensi dell'art. 28 c.c.. Chiedeva pertanto in fase istruttoria il ricorso alla prova testimoniale, che indicava, e, infine, l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che chiedeva il rigetto del ricorso siccome infondato.
All'odierna udienza, la Corte in composizione monocratica, rilevato che:
- ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c) L. 31.08.2022, n.130, la pretesa tributaria si fonda su verbali o altri atti facente fede fino a querela di falso;
- che la prova testimoniale richiesta dal ricorrente nel ricorso verte anche solo in parte su circostanze già accertate dai pubblici ufficiali della SIAE nei citati atti pubblici;
- che in ogni caso la prova indicata non appare necessario ai fini della decisione l'esperimento della citata prova testimoniale;
poneva la causa in decisione senza lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Non possono essere accolti i motivi di doglianza relativi all'asserita natura associativa della ASD per soli scopi sociali nonché l'asserita assenza di attività di natura commerciale e la piena presenza di democraticità del rapporto associativo.
Nella motivazione (e nella allegazione dei relativi atti) del verbale di accertamento redatto dal Mandatario della SIAE, cui si rinvia unitamente alle argomentazioni contenute a partire da pag. 7 delle Controdeduzioni, viene diffusamente ricostruita in punto di fatto le circostanze per le quali possono sufficientemente ritenersi provati i rilevi dell'Ente accertatore e dunque dimostrato il disconoscimento del regime agevolato e l'assoggettamento, secondo le regole generali, alla tassazione ordinaria prevista per le attività commerciali che producono un reddito d'impresa.
Conseguentemente, non può trovare accoglimento l'eccezione determinata dalla circostanza che i corrispettivi oggetto di recupero sarebbero relativi a prestazioni specifiche rese nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Associazione (scuola di avviamento al tennis), atteso che non è stato assolto l'onere probatorio della sua dimostrazione
Infine il ricorrente si duole che per il pagamento delle somme dovute dall'ente si possa chiamare in causa il presidente della Associazione (non potendo questi essere chiamato a rispondere delle obbligazioni tributarie relative all'ente).
In realtà fondata è la controdeduzione dell'Ente impositore secondo la quale, richiamando l'art. 11, comma
1, del D.Lgs. n. 472/1997 il responsabile delle sanzioni è stato correttamente identificato nel rappresentante legale dell'associazione all'epoca dei fatti contestati.
Conclusivamente, il ricorso, in nessuna delle doglianze rappresentate, può essere accolto.
Le spese di giudizio possono compensarsi in ragione della complessità della vicenda tributaria.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.