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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/01/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12050/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, 2° comma) mobiliare, e vertente
TRA
(C.F.: ),rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Teresa Pirolo (C.F.: ) per procura in atti C.F._2
-opponente-
E
(C.F.: ), in persona del legale r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Caruso (C.F. per procura in atti C.F._3
-opposta-
NONCHE'
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto (C.F. ) per procura C.F._4
in atti
-terzo pignorato-
Conclusioni per la parte opponente:
1)Accertare e dichiarare nullo e privo di effetto l'atto di pignoramento presso terzi impugnato e ogni altro atto connesso o conseguente.
Nel Merito
2) accertare e dichiarare la nullità del pignoramento e per l'effetto l'improcedibilità della procedura esecutiva avendo l'esecutato dato prova di aver aderito alla procedura di definizione agevolata ex art. 3 D.L. n. 119/18 e di aver pagato tutte le rate;
3) autorizzare lo svincolo delle somme che ad oggi risultano accantonate dall' in favore CP_2 dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, per Controparte_1
l'importo di € 8.944,86.
1 4) Condannare alle spese, diritti ed onorari del giudizio, con condanna ex art 96 c.p.c. oltre CPA ed IVA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato dichiaratosi antistatario.
Conclusioni per la parte opposta (d'ora in avanti anche : Controparte_1 CP_3
1)dichiarare l'inammissibilità del presente giudizio per la violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. e per intervenuta decadenza ex art. 627 c.p.c.;
2) in via subordinata rigettare la domanda con tutte le conseguenze di legge. 3) vittoria di spese
e competenze di lite
Conclusioni per il terzo pignorato: si rimette alla decisione che codesto Ill.mo Tribunale vorrà adottare, rispetto alla richiesta formulata dall'opponente per lo svincolo delle somme che ad oggi risultano accantonate Contr dall' medesimo in favore dell' in ragione di inadempimenti esattoriali, per l'importo di CP_2
€ 8.944,86, corrispondente al quinto dei ratei arretrati della pensione di reversibilità liquidata in favore di esso opponente il 6.11.2018, con decorrenza 1.12.2015 (come da cedolino di pagamento del dicembre 2018). Vittoria di spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. propose ricorso in opposizione ex art. 615, 2° comma, c.p.c. al pignoramento Parte_1 mobiliare presso terzi azionato dall' per l'importo di € 10.096,44 nell'ambito del CP_3
procedimento esecutivo pendente innanzi a questo Tribunale con R.G.E. 2506/2019.
Dedusse l'opponente che, a seguito di notifica in data 19/10/2018 della intimazione di pagamento n. 07120189050795188000 di € 9.568,07, nonostante la propria adesione alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 119/2018 (rottamazione-ter) con istanza del 23/01/2019, CP_ l' assoggettò illegittimamente a pignoramento presso l' non solo l'importo indicato ma CP_3
anche quello portato dai ruoli che le erano stati affidati dal 01.01.2000 al 31.12.2010 per la riscossione di partite inferiori ad € 1.000,00 (i quali, per effetto dell'art. 4 del Decreto Legge n.
119/2018, erano stati automaticamente annullati).
Sostenne che la pretesa creditoria dell' era palesemente infondata in quanto già dall'estratto CP_3
di ruolo, rilasciato in data 22/11/2018, era emerso nei suoi confronti un carico complessivo di soli
€ 5.561,03. A dire dell'opponente, invece, il proprio debito, sotteso alla esecuzione, era limitato al solo importo definito dall' con la pratica di rottamazione-ter ossia di € 3.800,04 (di cui € CP_3
3.679,41 per sorta capitale ed € 120,00 per interessi, come da comunicazione del 20.06.2019 - cfr. all. n. 4), somma, peraltro, non esigibile in via esecutiva stante i benefici previsti dalla legge per l'adesione alla definizione agevolata. Inferì, perciò, l'erroneità del contenuto della missiva del
21.02.2019 inviata dall' (all. n. 16) secondo cui “la procedura esecutiva prosegue CP_3
2 limitatamente al debito residuo non incluso nella citata istanza di definizione agevolata per
l'importo di € 3.845,83”. CP_ Dedusse, inoltre, l'illegittimità del pignoramento azionato presso l' per impignorabilità dei sussidi assistenziali. Instò in definitiva per l'accoglimento del ricorso con richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di pignoramento allo stesso notificato il 31/01/2019.
Si costituì l' chiedendo la sospensione dell'esecuzione in virtù dell'adesione alla definizione CP_3 agevolata ex art. 3 del D.L. 119/2018, avanzata dall'esecutato in data 31/01/2019, e il rigetto dell'opposizione su tutte le altre questioni, con vittoria di spese.
Il giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 28/02/2020, così dispose :“….ritenuto che risulta fondata la richiesta di sospensione dell'esecuzione, avendo il debitore dato prova di aver aderito alla procedura di definizione agevolata ex art 3 D.L. n. 119/18 e di essere in regola con il pagamento delle rate;
- ritenuto che ogni altra doglianza attiene al merito della controversia, non potendo, perciò, essere esaminata in questa sede;
P.Q.M.
Sospende la procedura esecutiva ed, al contempo, riconosce termine di giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento per
l'iscrizione a ruolo del giudizio di merito innanzi il Giudice competente. Si ritiene di compensare le spese di lite della presente fase cautelare alla luce del comportamento processuale dell'opposta”.
L'opponente, pertanto, ha introdotto il presente giudizio di merito instando per la declaratoria di nullità dell'atto di pignoramento presso terzi azionato dalla in violazione dell'art. 3 del D.L. CP_3
119/2018, nonostante avesse già aderito alla definizione agevolata (Rottamazione ter), ovvero per
CP_ l'impignorabilità delle somme staggite trattandosi di emolumenti corrisposti dal terzo a titolo di pensione di invalidità civile e di indennità di accompagnamento;
ha chiesto, inoltre, la condanna dell'opposta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti nella misura ritenuta equa dal giudice adito, nonché di quelli da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.. Ha instato, dunque, per l'accoglimento dell'opposizione con svincolo delle somme pignorate presso il terzo, con vittoria di spese e attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituita l'opposta la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'azione poiché il presente giudizio è stato introdotto nel merito solo nei confronti dell' e Controparte_1
CP_ non anche nei confronti dell' litisconsorte necessario, nonché per carenza di interesse ad agire per la instaurazione della fase di merito, considerata l'adesione prestata dall'ente di riscossione alla richiesta di sospensione dell'esecuzione nella fase cautelare, evidenziando tale condotta anche ai fini della condanna prevista dall'art. 96 c.p.c.. Ha instato, dunque, per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
3 Espletata l'attività istruttoria anche a mezzo della concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c., il giudice, con ordinanza del 05/05/2024, ha onerato parte opponente di integrare CP_ il contraddittorio nei confronti dell'
Quest'ultima si è costituita in data 15/07/2024 ed ha dedotto che ad oggi risultano accantonate dall' medesimo in favore dell' in ragione di inadempimenti esattoriali, per l'importo di € CP_2 CP_3
8.944,86, corrispondente al quinto dei ratei arretrati della pensione di reversibilità liquidata in favore di esso opponente il 6.11.2018, con decorrenza 1.12.2015 (come da cedolino di pagamento del dicembre 2018).
Rassegnate le conclusioni, la causa è stata riservata in decisione.
2. Preliminarmente va esaminata la eccezione di inammissibilità dell'azione per tardiva introduzione della fase di merito del giudizio di opposizione, formulata da parte opposta nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c..
L'eccezione è infondata.
Al riguardo va detto che il merito di una opposizione esecutiva si intende tempestivamente introdotto ove entro il termine perentorio assegnato dal G.E. la parte interessata abbia notificato
l'atto di citazione, ove il giudizio soggiaccia al rito ordinario, ovvero abbia depositato il ricorso, ove il giudizio sia soggetto al rito del lavoro, non avendo rilievo, ai fini suddetti, la data di iscrizione a ruolo della causa;
non può condurre ad una diversa conclusione il riferimento, contenuto negli artt. 616 e 618 c.p.c., alla “previa iscrizione a ruolo” che ha il solo fine di chiarire che la parte interessata ha l'onere di introdurre un giudizio di cognizione autonomo rispetto alla procedura esecutiva (cfr. Trib. Nocera Inferiore, sentenza 3 gennaio 2022).
Inoltre, nella vicenda in esame, si deve tener conto che, con il D.L. n 11 del 08.03.2020, è stata disposta la sospensione dei procedimenti giudiziari e successivamente è intervenuto l'art 83 del
D.L. n 18 del 17.03.2020 che ha modificato la sospensione dei termini, fissandone la decorrenza dal 09.03.2020 fino al 15.04.2020.
La sospensione, in materia civile, ha riguardato gli atti introduttivi dei giudizi sia nella forma della citazione che del ricorso, le chiamate in causa del terzo, l'opposizione al decreto ingiuntivo,
l'impugnazione, la costituzione e tutti i termini endoprocedimentali (memorie ex art. 183, memorie ex art. 190 c.p.c.), compresi gli atti inerenti le fasi del gravame quali appello, ricorso per cassazione revocatorie etc.
Ciò evidenziato, tenuto conto del periodo di sospensione a causa della pandemia, è evidente che l'atto di citazione è stato notificato nei termini processuali concessi dal GE.
4 Dall'esame del fascicolo d'ufficio del procedimento r.g.e. 2506/2019, risulta, infatti, che l'ordinanza, emessa in data 28/02/2020, è stata comunicata alla parte opponente in data 02/03/2020 CP_ mentre la citazione è stata notificata all' e all' in data 05/06/2020, quindi nel termine di CP_3
giorni 60 concesso dal G.E. per l'introduzione della fase di merito (a cui va sommato il periodo di sospensione Covid).
3. La domanda è ammissibile.
Nella controversia in esame assume rilievo la fattispecie disciplinata dall'art. 624, comma 3, c.p.c., introdotta dal legislatore al fine di ottenere una deflazione dei giudizi di opposizione esecutiva, principalmente riguardo a quelli che abbiano ottenuto in sede cautelare una sommaria valutazione di fondatezza, con concessione della sospensione dell'esecuzione capace di determinare l'estinzione della procedura esecutiva e di costituire l'alternativa allo svolgimento del giudizio di merito.
Infatti, l'art. 624, 3° comma, c.p.c. prevede che, nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata, ovvero se viene confermata in sede di reclamo e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 616 c.p.c., il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo esecutivo che determina effetti pratici analoghi all'accoglimento dell'opposizione in sede di merito (e cioè la definitiva perdita di effetti del pignoramento e di tutti gli atti di esecuzione) con l'esclusione solo di quelli ricollegabili al giudicato.
In siffatta ipotesi, tuttavia, il giudizio di merito potrà essere instaurato dal creditore procedente, laddove questi lo ritenga opportuno e necessario al fine di evitare l'estinzione del processo esecutivo, ferma restando la possibilità che vi provveda anche lo stesso debitore opponente, ove mai intenda conseguire gli effetti del giudicato sull'opposizione, come avvenuto nella fattispecie.
Perciò, il debitore-opponente, ottenuta la sospensione della procedura esecutiva, ha introdotto legittimamente il giudizio a cognizione piena proponendo le domande già avanzate innanzi al G.E.
(oltre a quella concernente il risarcimento dei danni subiti) al fine di conseguire l'efficacia di giudicato sulla opposizione.
Va ancora rilevato che l'opponente ha chiarito che il suo interesse ad agire consiste anche nella necessità che il Tribunale definisca la sua eventuale posizione debitoria residua e disponga delle somme accantonate dall' , a suo dire illegittimamente attesa l'impignorabilità delle stesse per CP_2
la loro natura assistenziale.
Non vi è dubbio, dunque, che, sotto tali profili, vi è sicuramente un interesse dell'opponente ad una pronuncia nel merito.
5 Va ancora evidenziato sul punto che l' ha eccepito che l'inammissibilità del presente CP_3 giudizio si evince dalle condizioni previste per l'adesione alla definizione agevolata e più precisamente dall'impegno a rinunciare ai giudizi in corso, che viene sottoscritto unitamente all'istanza.
Nella fattispecie in esame va evidenziato che nella domanda di definizione agevolata non è stata sbarrata la dichiarazione con cui l'istante doveva assumersi “l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi a cui si riferisce questa dichiarazione” ,
Inoltre il presente giudizio di opposizione è stato introdotto dopo la presentazione della domanda di definizione agevolata.
La Corte di Cassazione ha, poi, chiarito che la presentazione della “rottamazione” comporta l'estinzione dei giudizi di cui, con la medesima istanza, ci si “impegna” a rinunciare, ma l'effetto dell'estinzione del giudizio non è immediato, ma servono altri due elementi: la comunicazione del riscossore di aver accettato la “rottamazione” nonché la formale rinuncia depositata in processo
(Cass. 24083/2018; Cass. 11540/2019).
E' evidente, dunque, che nella vicenda in esame non ricorrono le condizioni per ritenere estinto il presente giudizio per effetto della presentazione della domanda di definizione agevolata, non essendo stata presentata alcuna rinuncia nel processo, oltre che nella istanza di rottamazione.
Va, infine, rilevato che la questione di violazione del contraddittorio sollevata dall' è stata CP_3 risolta mediante l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dell' . CP_2
4. Venendo al merito della controversia va rilevato che, in virtù della domanda di definizione agevolata ex art. 3 DL n.119/2018, si deve applicare il comma10 dell'art 3 lett e) dell'articolo 3 che recita “A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: …. e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo” nonché il successivo comma 13 dell'art.3, il quale prevede che "Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5: ... b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”.
Non vi è dubbio dunque che il pignoramento presso terzi de quo, iscritto al n. 2506/2019 RGE, non possa proseguire in relazione ai crediti oggetto della domanda di definizione agevolata.
Va precisato sul punto che è difficile stabilire se il pignoramento sia stato notificato prima o dopo la domanda di definizione agevolata potendosi solo riscontrare in atti che il pignoramento è stato notificato in data 31.01.2019 e che nella stessa data è stata trasmessa all' la domanda di CP_3
6 definizione agevolata, circostanza quest'ultima evincibile dalla comunicazione di ammissione della domanda da parte dell' depositata in atti ma non documentata da parte opponente. CP_3
Non è possibile però stabilire né l'ora della notifica del pignoramento presso terzi né quello della trasmissione o deposito della domanda di definizione agevolata (che, se trasmessa a mezzo pec, potrebbe essere stata inviata in qualunque orario anche serale).
In ogni caso non vi è contrasto sul punto, avendo la stessa evidenziato l'improseguibilità CP_3
ex lege della procedura esecutiva relativamente alle cartelle e quindi ai crediti oggetto della definizione agevolata.
Ciò precisato, va rilevato che per tutte le cartelle indicate nell'atto di pignoramento presso terzi è stata richiesta ed ottenuta la definizione agevolata tranne che per la cartella n.
07120080152821337000, avente ad oggetto contravvenzioni del CdS del 2005 (data di notifica della cartella del 3.12.2008 – intimazione di pagamento del 17.09.18) per l'importo di euro
2311,60.
Inoltre nella nota del 21.01.2019 prodotta in atti dall'opponente, l' ha comunicato all' CP_3 CP_2
e all'opponente che “la procedura esecutiva prosegue limitatamente al residuo debito non incluso nella citata istanza di definizione agevolata per l'importo di euro 3845,83”.
In realtà, anche dagli estratti ruolo prodotti dall datati 11.06.2020, risulta che l'unica CP_3 cartella con un “residuo corrente” è la cartella 07120080152821337000, per cui si deve ritenere che il pignoramento presso terzi può proseguire solo per l'importo di euro 2311,60, oltre interessi successivi alla data dell'11.06.2020, mentre va dichiarata l'improseguibilità della procedura esecutiva per i residui crediti azionati,
Va, pertanto, accolta parzialmente la domanda relativamente al quantum dovuto nei termini sopra precisati.
5. Quanto, invece, all'ultimo motivo di opposizione quello relativo all'impignorabilità dei sussidi assistenziali (indennità di accompagnamento, pensione di invalidità civile), va rilevato che effettivamente detti sussidi sono impignorabili per la loro natura.
L' ha, però, chiarito e documentato che l'opponente percepisce anche la pensione di CP_2
reversibilità e che i ratei accantonati sono stati calcolati in relazione a detta pensione.
Nessun pregiudizio ha dunque subito l'opponente. Va pertanto rigettata la domanda di nullità dell'intero pignoramento per impignorabilità, dovendosi ritenere la pignorabilità della pensione di reversibilità, sempre nei limiti di legge dettati dall'art. 543 c.p.c.
7 Infine va rilevato che non è possibile allo stato determinare l'ammontare dell'importo che deve essere restituito a parte opponente, dovendo rimettersi detta quantificazione al GE che dovrà determinare anche le spese e i compensi di esecuzione.
6. Passando alla regolazione delle spese di lite, esse vanno compensate integralmente, dovendosi tener conto del parziale accoglimento dell'opposizione nonché degli effetti ex lege prodotti dalla domanda di definizione agevolata, presentata dall'opponente contestualmente alla notifica del pignoramento, determinando solo una parziale improcedibilità dell'azione esecutiva.
Per quanto riguarda la richiesta generica di condanna dell'opponente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., formulata dall' non ricorrono le condizioni per il relativo CP_3
accoglimento, dovendosi tener conto preliminarmente del fatto che è stata disposta la compensazione integrale delle spese di lite. L'art. 96 c.p.c., infatti, sia per l'ipotesi prevista dal comma 1, che dal comma 3, richiede che vi sia stata condanna del soccombente all'integrale pagamento delle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e che non ricorrano ragioni per disporre la compensazione anche parziale delle spese (cfr. Cass. ordinanza n. 32090 del 09/12/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, ridetermina il quantum residuo dovuto dall'opponente in euro 2311,60, oltre interessi successivi alla data dell'11.06.2020, come precisato in parte motiva;
2) dichiara per il resto improcedibile la procedura esecutiva in relazione agli altri crediti azionati;
3) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Napoli, così deciso il 22.01.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Luisa Buono
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12050/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, 2° comma) mobiliare, e vertente
TRA
(C.F.: ),rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Teresa Pirolo (C.F.: ) per procura in atti C.F._2
-opponente-
E
(C.F.: ), in persona del legale r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Caruso (C.F. per procura in atti C.F._3
-opposta-
NONCHE'
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto (C.F. ) per procura C.F._4
in atti
-terzo pignorato-
Conclusioni per la parte opponente:
1)Accertare e dichiarare nullo e privo di effetto l'atto di pignoramento presso terzi impugnato e ogni altro atto connesso o conseguente.
Nel Merito
2) accertare e dichiarare la nullità del pignoramento e per l'effetto l'improcedibilità della procedura esecutiva avendo l'esecutato dato prova di aver aderito alla procedura di definizione agevolata ex art. 3 D.L. n. 119/18 e di aver pagato tutte le rate;
3) autorizzare lo svincolo delle somme che ad oggi risultano accantonate dall' in favore CP_2 dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, per Controparte_1
l'importo di € 8.944,86.
1 4) Condannare alle spese, diritti ed onorari del giudizio, con condanna ex art 96 c.p.c. oltre CPA ed IVA come per legge, con attribuzione al sottoscritto Avvocato dichiaratosi antistatario.
Conclusioni per la parte opposta (d'ora in avanti anche : Controparte_1 CP_3
1)dichiarare l'inammissibilità del presente giudizio per la violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. e per intervenuta decadenza ex art. 627 c.p.c.;
2) in via subordinata rigettare la domanda con tutte le conseguenze di legge. 3) vittoria di spese
e competenze di lite
Conclusioni per il terzo pignorato: si rimette alla decisione che codesto Ill.mo Tribunale vorrà adottare, rispetto alla richiesta formulata dall'opponente per lo svincolo delle somme che ad oggi risultano accantonate Contr dall' medesimo in favore dell' in ragione di inadempimenti esattoriali, per l'importo di CP_2
€ 8.944,86, corrispondente al quinto dei ratei arretrati della pensione di reversibilità liquidata in favore di esso opponente il 6.11.2018, con decorrenza 1.12.2015 (come da cedolino di pagamento del dicembre 2018). Vittoria di spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. propose ricorso in opposizione ex art. 615, 2° comma, c.p.c. al pignoramento Parte_1 mobiliare presso terzi azionato dall' per l'importo di € 10.096,44 nell'ambito del CP_3
procedimento esecutivo pendente innanzi a questo Tribunale con R.G.E. 2506/2019.
Dedusse l'opponente che, a seguito di notifica in data 19/10/2018 della intimazione di pagamento n. 07120189050795188000 di € 9.568,07, nonostante la propria adesione alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 119/2018 (rottamazione-ter) con istanza del 23/01/2019, CP_ l' assoggettò illegittimamente a pignoramento presso l' non solo l'importo indicato ma CP_3
anche quello portato dai ruoli che le erano stati affidati dal 01.01.2000 al 31.12.2010 per la riscossione di partite inferiori ad € 1.000,00 (i quali, per effetto dell'art. 4 del Decreto Legge n.
119/2018, erano stati automaticamente annullati).
Sostenne che la pretesa creditoria dell' era palesemente infondata in quanto già dall'estratto CP_3
di ruolo, rilasciato in data 22/11/2018, era emerso nei suoi confronti un carico complessivo di soli
€ 5.561,03. A dire dell'opponente, invece, il proprio debito, sotteso alla esecuzione, era limitato al solo importo definito dall' con la pratica di rottamazione-ter ossia di € 3.800,04 (di cui € CP_3
3.679,41 per sorta capitale ed € 120,00 per interessi, come da comunicazione del 20.06.2019 - cfr. all. n. 4), somma, peraltro, non esigibile in via esecutiva stante i benefici previsti dalla legge per l'adesione alla definizione agevolata. Inferì, perciò, l'erroneità del contenuto della missiva del
21.02.2019 inviata dall' (all. n. 16) secondo cui “la procedura esecutiva prosegue CP_3
2 limitatamente al debito residuo non incluso nella citata istanza di definizione agevolata per
l'importo di € 3.845,83”. CP_ Dedusse, inoltre, l'illegittimità del pignoramento azionato presso l' per impignorabilità dei sussidi assistenziali. Instò in definitiva per l'accoglimento del ricorso con richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di pignoramento allo stesso notificato il 31/01/2019.
Si costituì l' chiedendo la sospensione dell'esecuzione in virtù dell'adesione alla definizione CP_3 agevolata ex art. 3 del D.L. 119/2018, avanzata dall'esecutato in data 31/01/2019, e il rigetto dell'opposizione su tutte le altre questioni, con vittoria di spese.
Il giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 28/02/2020, così dispose :“….ritenuto che risulta fondata la richiesta di sospensione dell'esecuzione, avendo il debitore dato prova di aver aderito alla procedura di definizione agevolata ex art 3 D.L. n. 119/18 e di essere in regola con il pagamento delle rate;
- ritenuto che ogni altra doglianza attiene al merito della controversia, non potendo, perciò, essere esaminata in questa sede;
P.Q.M.
Sospende la procedura esecutiva ed, al contempo, riconosce termine di giorni 60 dalla comunicazione del presente provvedimento per
l'iscrizione a ruolo del giudizio di merito innanzi il Giudice competente. Si ritiene di compensare le spese di lite della presente fase cautelare alla luce del comportamento processuale dell'opposta”.
L'opponente, pertanto, ha introdotto il presente giudizio di merito instando per la declaratoria di nullità dell'atto di pignoramento presso terzi azionato dalla in violazione dell'art. 3 del D.L. CP_3
119/2018, nonostante avesse già aderito alla definizione agevolata (Rottamazione ter), ovvero per
CP_ l'impignorabilità delle somme staggite trattandosi di emolumenti corrisposti dal terzo a titolo di pensione di invalidità civile e di indennità di accompagnamento;
ha chiesto, inoltre, la condanna dell'opposta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti nella misura ritenuta equa dal giudice adito, nonché di quelli da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.. Ha instato, dunque, per l'accoglimento dell'opposizione con svincolo delle somme pignorate presso il terzo, con vittoria di spese e attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituita l'opposta la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'azione poiché il presente giudizio è stato introdotto nel merito solo nei confronti dell' e Controparte_1
CP_ non anche nei confronti dell' litisconsorte necessario, nonché per carenza di interesse ad agire per la instaurazione della fase di merito, considerata l'adesione prestata dall'ente di riscossione alla richiesta di sospensione dell'esecuzione nella fase cautelare, evidenziando tale condotta anche ai fini della condanna prevista dall'art. 96 c.p.c.. Ha instato, dunque, per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
3 Espletata l'attività istruttoria anche a mezzo della concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c., il giudice, con ordinanza del 05/05/2024, ha onerato parte opponente di integrare CP_ il contraddittorio nei confronti dell'
Quest'ultima si è costituita in data 15/07/2024 ed ha dedotto che ad oggi risultano accantonate dall' medesimo in favore dell' in ragione di inadempimenti esattoriali, per l'importo di € CP_2 CP_3
8.944,86, corrispondente al quinto dei ratei arretrati della pensione di reversibilità liquidata in favore di esso opponente il 6.11.2018, con decorrenza 1.12.2015 (come da cedolino di pagamento del dicembre 2018).
Rassegnate le conclusioni, la causa è stata riservata in decisione.
2. Preliminarmente va esaminata la eccezione di inammissibilità dell'azione per tardiva introduzione della fase di merito del giudizio di opposizione, formulata da parte opposta nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c..
L'eccezione è infondata.
Al riguardo va detto che il merito di una opposizione esecutiva si intende tempestivamente introdotto ove entro il termine perentorio assegnato dal G.E. la parte interessata abbia notificato
l'atto di citazione, ove il giudizio soggiaccia al rito ordinario, ovvero abbia depositato il ricorso, ove il giudizio sia soggetto al rito del lavoro, non avendo rilievo, ai fini suddetti, la data di iscrizione a ruolo della causa;
non può condurre ad una diversa conclusione il riferimento, contenuto negli artt. 616 e 618 c.p.c., alla “previa iscrizione a ruolo” che ha il solo fine di chiarire che la parte interessata ha l'onere di introdurre un giudizio di cognizione autonomo rispetto alla procedura esecutiva (cfr. Trib. Nocera Inferiore, sentenza 3 gennaio 2022).
Inoltre, nella vicenda in esame, si deve tener conto che, con il D.L. n 11 del 08.03.2020, è stata disposta la sospensione dei procedimenti giudiziari e successivamente è intervenuto l'art 83 del
D.L. n 18 del 17.03.2020 che ha modificato la sospensione dei termini, fissandone la decorrenza dal 09.03.2020 fino al 15.04.2020.
La sospensione, in materia civile, ha riguardato gli atti introduttivi dei giudizi sia nella forma della citazione che del ricorso, le chiamate in causa del terzo, l'opposizione al decreto ingiuntivo,
l'impugnazione, la costituzione e tutti i termini endoprocedimentali (memorie ex art. 183, memorie ex art. 190 c.p.c.), compresi gli atti inerenti le fasi del gravame quali appello, ricorso per cassazione revocatorie etc.
Ciò evidenziato, tenuto conto del periodo di sospensione a causa della pandemia, è evidente che l'atto di citazione è stato notificato nei termini processuali concessi dal GE.
4 Dall'esame del fascicolo d'ufficio del procedimento r.g.e. 2506/2019, risulta, infatti, che l'ordinanza, emessa in data 28/02/2020, è stata comunicata alla parte opponente in data 02/03/2020 CP_ mentre la citazione è stata notificata all' e all' in data 05/06/2020, quindi nel termine di CP_3
giorni 60 concesso dal G.E. per l'introduzione della fase di merito (a cui va sommato il periodo di sospensione Covid).
3. La domanda è ammissibile.
Nella controversia in esame assume rilievo la fattispecie disciplinata dall'art. 624, comma 3, c.p.c., introdotta dal legislatore al fine di ottenere una deflazione dei giudizi di opposizione esecutiva, principalmente riguardo a quelli che abbiano ottenuto in sede cautelare una sommaria valutazione di fondatezza, con concessione della sospensione dell'esecuzione capace di determinare l'estinzione della procedura esecutiva e di costituire l'alternativa allo svolgimento del giudizio di merito.
Infatti, l'art. 624, 3° comma, c.p.c. prevede che, nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma, se l'ordinanza non viene reclamata, ovvero se viene confermata in sede di reclamo e il giudizio di merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 616 c.p.c., il giudice dell'esecuzione dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza, l'estinzione del processo esecutivo che determina effetti pratici analoghi all'accoglimento dell'opposizione in sede di merito (e cioè la definitiva perdita di effetti del pignoramento e di tutti gli atti di esecuzione) con l'esclusione solo di quelli ricollegabili al giudicato.
In siffatta ipotesi, tuttavia, il giudizio di merito potrà essere instaurato dal creditore procedente, laddove questi lo ritenga opportuno e necessario al fine di evitare l'estinzione del processo esecutivo, ferma restando la possibilità che vi provveda anche lo stesso debitore opponente, ove mai intenda conseguire gli effetti del giudicato sull'opposizione, come avvenuto nella fattispecie.
Perciò, il debitore-opponente, ottenuta la sospensione della procedura esecutiva, ha introdotto legittimamente il giudizio a cognizione piena proponendo le domande già avanzate innanzi al G.E.
(oltre a quella concernente il risarcimento dei danni subiti) al fine di conseguire l'efficacia di giudicato sulla opposizione.
Va ancora rilevato che l'opponente ha chiarito che il suo interesse ad agire consiste anche nella necessità che il Tribunale definisca la sua eventuale posizione debitoria residua e disponga delle somme accantonate dall' , a suo dire illegittimamente attesa l'impignorabilità delle stesse per CP_2
la loro natura assistenziale.
Non vi è dubbio, dunque, che, sotto tali profili, vi è sicuramente un interesse dell'opponente ad una pronuncia nel merito.
5 Va ancora evidenziato sul punto che l' ha eccepito che l'inammissibilità del presente CP_3 giudizio si evince dalle condizioni previste per l'adesione alla definizione agevolata e più precisamente dall'impegno a rinunciare ai giudizi in corso, che viene sottoscritto unitamente all'istanza.
Nella fattispecie in esame va evidenziato che nella domanda di definizione agevolata non è stata sbarrata la dichiarazione con cui l'istante doveva assumersi “l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi a cui si riferisce questa dichiarazione” ,
Inoltre il presente giudizio di opposizione è stato introdotto dopo la presentazione della domanda di definizione agevolata.
La Corte di Cassazione ha, poi, chiarito che la presentazione della “rottamazione” comporta l'estinzione dei giudizi di cui, con la medesima istanza, ci si “impegna” a rinunciare, ma l'effetto dell'estinzione del giudizio non è immediato, ma servono altri due elementi: la comunicazione del riscossore di aver accettato la “rottamazione” nonché la formale rinuncia depositata in processo
(Cass. 24083/2018; Cass. 11540/2019).
E' evidente, dunque, che nella vicenda in esame non ricorrono le condizioni per ritenere estinto il presente giudizio per effetto della presentazione della domanda di definizione agevolata, non essendo stata presentata alcuna rinuncia nel processo, oltre che nella istanza di rottamazione.
Va, infine, rilevato che la questione di violazione del contraddittorio sollevata dall' è stata CP_3 risolta mediante l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dell' . CP_2
4. Venendo al merito della controversia va rilevato che, in virtù della domanda di definizione agevolata ex art. 3 DL n.119/2018, si deve applicare il comma10 dell'art 3 lett e) dell'articolo 3 che recita “A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: …. e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo” nonché il successivo comma 13 dell'art.3, il quale prevede che "Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5: ... b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”.
Non vi è dubbio dunque che il pignoramento presso terzi de quo, iscritto al n. 2506/2019 RGE, non possa proseguire in relazione ai crediti oggetto della domanda di definizione agevolata.
Va precisato sul punto che è difficile stabilire se il pignoramento sia stato notificato prima o dopo la domanda di definizione agevolata potendosi solo riscontrare in atti che il pignoramento è stato notificato in data 31.01.2019 e che nella stessa data è stata trasmessa all' la domanda di CP_3
6 definizione agevolata, circostanza quest'ultima evincibile dalla comunicazione di ammissione della domanda da parte dell' depositata in atti ma non documentata da parte opponente. CP_3
Non è possibile però stabilire né l'ora della notifica del pignoramento presso terzi né quello della trasmissione o deposito della domanda di definizione agevolata (che, se trasmessa a mezzo pec, potrebbe essere stata inviata in qualunque orario anche serale).
In ogni caso non vi è contrasto sul punto, avendo la stessa evidenziato l'improseguibilità CP_3
ex lege della procedura esecutiva relativamente alle cartelle e quindi ai crediti oggetto della definizione agevolata.
Ciò precisato, va rilevato che per tutte le cartelle indicate nell'atto di pignoramento presso terzi è stata richiesta ed ottenuta la definizione agevolata tranne che per la cartella n.
07120080152821337000, avente ad oggetto contravvenzioni del CdS del 2005 (data di notifica della cartella del 3.12.2008 – intimazione di pagamento del 17.09.18) per l'importo di euro
2311,60.
Inoltre nella nota del 21.01.2019 prodotta in atti dall'opponente, l' ha comunicato all' CP_3 CP_2
e all'opponente che “la procedura esecutiva prosegue limitatamente al residuo debito non incluso nella citata istanza di definizione agevolata per l'importo di euro 3845,83”.
In realtà, anche dagli estratti ruolo prodotti dall datati 11.06.2020, risulta che l'unica CP_3 cartella con un “residuo corrente” è la cartella 07120080152821337000, per cui si deve ritenere che il pignoramento presso terzi può proseguire solo per l'importo di euro 2311,60, oltre interessi successivi alla data dell'11.06.2020, mentre va dichiarata l'improseguibilità della procedura esecutiva per i residui crediti azionati,
Va, pertanto, accolta parzialmente la domanda relativamente al quantum dovuto nei termini sopra precisati.
5. Quanto, invece, all'ultimo motivo di opposizione quello relativo all'impignorabilità dei sussidi assistenziali (indennità di accompagnamento, pensione di invalidità civile), va rilevato che effettivamente detti sussidi sono impignorabili per la loro natura.
L' ha, però, chiarito e documentato che l'opponente percepisce anche la pensione di CP_2
reversibilità e che i ratei accantonati sono stati calcolati in relazione a detta pensione.
Nessun pregiudizio ha dunque subito l'opponente. Va pertanto rigettata la domanda di nullità dell'intero pignoramento per impignorabilità, dovendosi ritenere la pignorabilità della pensione di reversibilità, sempre nei limiti di legge dettati dall'art. 543 c.p.c.
7 Infine va rilevato che non è possibile allo stato determinare l'ammontare dell'importo che deve essere restituito a parte opponente, dovendo rimettersi detta quantificazione al GE che dovrà determinare anche le spese e i compensi di esecuzione.
6. Passando alla regolazione delle spese di lite, esse vanno compensate integralmente, dovendosi tener conto del parziale accoglimento dell'opposizione nonché degli effetti ex lege prodotti dalla domanda di definizione agevolata, presentata dall'opponente contestualmente alla notifica del pignoramento, determinando solo una parziale improcedibilità dell'azione esecutiva.
Per quanto riguarda la richiesta generica di condanna dell'opponente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., formulata dall' non ricorrono le condizioni per il relativo CP_3
accoglimento, dovendosi tener conto preliminarmente del fatto che è stata disposta la compensazione integrale delle spese di lite. L'art. 96 c.p.c., infatti, sia per l'ipotesi prevista dal comma 1, che dal comma 3, richiede che vi sia stata condanna del soccombente all'integrale pagamento delle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e che non ricorrano ragioni per disporre la compensazione anche parziale delle spese (cfr. Cass. ordinanza n. 32090 del 09/12/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, ridetermina il quantum residuo dovuto dall'opponente in euro 2311,60, oltre interessi successivi alla data dell'11.06.2020, come precisato in parte motiva;
2) dichiara per il resto improcedibile la procedura esecutiva in relazione agli altri crediti azionati;
3) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Napoli, così deciso il 22.01.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Luisa Buono
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