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29 aprile 2003
29 aprile 2003
Art. 174-quinquies. (( 1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attivita' soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne da' comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1 , il questore, sentiti gi interessati, puo' disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attivita' per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, e' sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attivita' per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l' articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . In caso di recidiva specifica e' disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita'.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonche' di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attivita' di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all' art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi e' condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio. ))
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1 , il questore, sentiti gi interessati, puo' disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attivita' per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, e' sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attivita' per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l' articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 . In caso di recidiva specifica e' disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita'.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonche' di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attivita' di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all' art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi e' condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio. ))
Commentari • 5
- 1. Delitti in materia di violazione del diritto d'autorehttps://www.brocardi.it/ · 16.201395
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174 quinquies della citata legge n. 633 del 1941(1). Hai un dubbio o un problema su questo argomento? Scrivi alla nostra redazione giuridica e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 € 9.670 consulenze svolte fino ad oggi! (vedi l'archivio completo)
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Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Brindisi, sentenza 09/12/2021, n. 1613Provvedimento: Sentenza ex art. 6 D.lgs. 150/2011 e art. 429 c.p.c. TRIBUNALE DI BRINDISI Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco IL, ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N°1876 /2019 R.G. rimessa per la decisione all'udienza del 09/12/2021 tra: Parte_1 c.f. C.F._1 ); rapp. e dif. dall'avv. SANASI SERGIO; opponente contro Controparte_1 [...] ( c.f P.IVA_1 ), in persona del Presidente, rappresentata e difesa dal Segretario Generale; opposto Oggetto: Opposizione ad ord. ingiunzione ex art. 6 D.lgs. 150/2011. Precisazione delle conclusioni come da note …Leggi di più...
- attività di autoriparazione senza iscrizione·
- sanzione amministrativa·
- prova illecito amministrativo·
- art. 6 D.lgs. 150/2011·
- opposizione a ordinanza ingiunzione·
- connessione obbiettiva illecito amministrativo e reato·
- competenza giudice penale·
- confisca beni sequestrati·
- art. 24 legge 689/1981