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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/09/2025, n. 7801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7801 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici: Dott.ssa Maria Balletti Presidente
Dott.ssa Federica D'Auria Giudice
Dott. Valerio Colandrea Giudice estensore all'esito della camera di consiglio ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai numeri 9957/24 e 10464/24 R.G. aventi ad oggetto: reclamo ex artt. 178 e 630 c.p.c. avverso l'ordinanza del 2-6/5/2024 pronunciata nell'ambito del procedimento espropriativo rubricato al n. 541/2022 R.G.E.; cause pendenti tra: quanto al procedimento n. 9957/2024 R.G.:
e, per essa, nella qualità di procuratrice, Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Gugliotta giusta procura in atti;
PARTE RECLAMANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Di Meglio giusta Controparte_1 procura in atti;
PARTE RECLAMATA
NONCHE'
e per essa, nella qualità di procuratrice, Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata Controparte_3
e difesa dall'avv. Carlotta Casamorata e dall'avv. Marina Vandini;
PARTE RECLAMATA
per il procedimento n. 10464/2024 R.G.:
, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Di Meglio giusta Controparte_1 procura in atti;
PARTE RECLAMANTE E
e, per essa, nella qualità di procuratrice, Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Gugliotta giusta procura in atti;
PARTE RECLAMATA
NONCHE'
e per essa, nella qualità di procuratrice, Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_3
PARTE RECLAMATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Il presente giudizio ha ad oggetto i reclami spiegati ex art. 630 c.p.c. nei confronti dell'ordinanza del 2-6/5/2024 con la quale il giudice dell'esecuzione – all'esito dell'opposizione formulata da con ricorso del Controparte_1
7/11/2023 nell'ambito della procedura espropriativa immobiliare rubricata al n.
541/2022 R.G.E. (cui veniva successivamente riunita la procedura n. 499/2023
R.G.E.) promossa ad istanza della società con pignoramento Parte_1 notificato in data 19/10/2022 – ha ravvisato l'inefficacia del pignoramento ex art. 557 c.p.c. per non aver il creditore proceduto all'iscrizione a ruolo nel termine di quindici giorni dalla restituzione dell'atto di pignoramento a cura dell'ufficiale giudiziario, dichiarando nel contempo l'estinzione del processo esecutivo e compensando le spese del sub-procedimento.
La predetta ordinanza è stata impugnata, anzitutto, dalla società Parte_1 con ricorso del 14/5/2024 originante il procedimento recante n. 9957/2024
[...]
R.G.; al riguardo, la predetta società ha censurato l'ordinanza nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha riscontrato la violazione del termine ex art. 557 c.p.c., dichiarando l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo;
in particolare, ha postulato che l'atto di pignoramento sarebbe stato restituito dall'ufficiale giudiziario a mezzo plico postale ricevuto unicamente in data 28/10/2022, ragion per cui – avendo avuto luogo l'iscrizione a ruolo in data 10/11/2022 – sarebbe stato rispettato il termine ex art. 557 c.p.c..
La medesima ordinanza è stata poi impugnata dall'esecutata/opponente con ricorso del 20/5/2024 originante il procedimento recante Controparte_1
n. 10464/2024 R.G.; al riguardo, la ha censurato l'ordinanza nella parte CP_1 contenente la statuizione di compensazione delle spese di lite;
in particolare, ha eccepito che la decisione sarebbe stata priva di motivazione e, in ogni caso, che non sarebbero state ricorrenti le condizioni ex art. 92, secondo comma, c.p.c.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, entrambi i reclami non meritano condivisione per le ragioni di seguito indicate.
Per quanto concerne la doglianza formulata dalla società con il Parte_1 ricorso del 14/5/2024, ritiene il Collegio che non sia stata provata la circostanza per cui l'atto di pignoramento sia stato restituito dall'ufficiale giudiziario con consegna eseguita in data 28/10/2022.
Anzitutto, occorre evidenziare come l'atto in questione rechi la seguente attestazione a firma dell'ufficiale giudiziario: “UNEP Ischia – Restituito il
24/10/2022”.
Alcuna menzione viene invece compiuta in merito alla circostanza secondo cui quella restituzione avrebbe avuto luogo con l'invio a mezzo lettera raccomandata postale: sotto questo profilo, infatti, l'atto è privo di qualsivoglia indicazione in tal senso e, soprattutto, degli estremi della pretesa lettera raccomandata con cui l'invio avrebbe avuto luogo.
In difetto di tale indicazione, quindi, non può che farsi riferimento alla data indicata nell'atto (si ribadisce, 24/10/2022), trattandosi di attestazione proveniente da un pubblico ufficiale ed avente fede privilegiata.
In secondo luogo, poi, la documentazione depositata da parte dell'odierna società reclamante in merito alla pretesa consegna della lettera raccomandata in data
28/10/2022 non appare idonea a fondare le conclusioni cui perviene la reclamante medesima: tale documentazione prova infatti unicamente che una missiva proveniente dall'ufficio NEP di Ischia sia stata materialmente consegnata in data
28/10/2022, ma non consente di individuare quale sia l'atto contenuto nella predetta lettera raccomandata e, in particolar modo, se quella missiva si riferisca al pignoramento per il quale ha avuto luogo l'iscrizione a ruolo, mancando, si ribadisce, qualsivoglia collegamento tra l'atto in questione e la spedizione postale.
In buona sostanza, le considerazioni che precedono evidenziano come l'attività di restituzione a cura dell'ufficiale giudiziario possa sicuramente aver luogo anche mediante l'invio del pignoramento al creditore a mezzo lettera raccomandata (od altre forme di recapito certificato della consegna: ad esempio, a mezzo posta elettronica certificata), ma sia indispensabile che l'attività di invio sia certificata dall'ufficiale giudiziario medesimo con la specificazione di tale forma peculiare di
“consegna” e l'indicazione degli estremi della raccomandata di invio. Solo in tal modo, infatti, è possibile assicurare le fondamentali esigenze di certezza sottese alla previsione di un termine perentorio quale quello ex art. 557
c.p.c.
§ 3. Ritiene il Collegio che sia inammissibile il reclamo formulato da parte dell'esecutata con il ricorso del 20/5/2024. Controparte_1
Sul punto, non appare fuor luogo osservare come la censura di inefficacia del pignoramento sia stata sollevata dalla non già in via di autonoma CP_1 eccezione (come pure avrebbe dovuto correttamente aver luogo), bensì nel quadro di una più ampia opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Invero, la documentazione depositata evidenzia come, con ricorso del 7/11/2023,
l'esecutata abbia spiegato opposizione, deducendo: l'inefficacia del pignoramento per violazione sia del termine ex art. 557 c.p.c. per l'iscrizione a ruolo del processo, sia dei termini ex artt. 497 e 567 c.p.c. per il deposito rispettivamente dell'istanza di vendita e della documentazione ipo-catastale; la nullità della trascrizione del pignoramento per incertezza sull'identificazione dei beni;
l'impignorabilità dei beni in ragione dell'abusività e conseguente asserita incommerciabilità; l'inidoneità della certificazione notarile depositata in quanto priva delle indicazioni necessarie;
il difetto di continuità delle trascrizioni in ragione della mancata accettazione della donazione da parte dell'esecutata e la conseguente carenza di prova di titolarità del bene;
l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in quanto la fonte della responsabilità dell'esecutata sarebbe costituita non già dal contratto di mutuo, bensì dall'obbligazione fideiussoria assunta;
il difetto di legittimazione attiva in ragione della mancata prova della cessione del credito;
la nullità del pignoramento in ragione della nullità del precetto per la mancata notificazione del titolo esecutivo;
la vessatorietà della clausola contrattuale di decadenza dal beneficio del termine;
l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per il recupero dell'intero importo in ragione della mancata comunicazione della volontà di risoluzione del contratto e, in ogni caso, per il mancato accertamento dell'effetto risolutivo;
infine, la nullità delle clausole contrattuali per superamento del tasso soglia.
Peraltro, sul ricorso in questione il giudice ha avviato un vero e proprio sub- procedimento finalizzato all'adozione dei provvedimenti di propria competenza nel quadro della fase sommaria e sollecitati dalla parte (cfr. il provvedimento adottato all'udienza del 30/1/2024).
A fronte di tale circostanza, allora, ogni valutazione sul regolamento delle spese di lite a cura del giudice ha in realtà riguardato non già il mero processo di esecuzione, bensì – in termini generali – proprio quel sub-procedimento di opposizione, come del resto reso evidente anche dal tenore testuale del provvedimento (laddove la statuizione di compensazione è stata espressamente riferita, testualmente, alle “spese del sub-procedimento”).
Ne discende che quella statuizione non è suscettibile di contestazione con lo strumento del reclamo ex art. 630 c.p.c., atteso che essa non “accede” puramente e semplicemente alla dichiarazione di estinzione del processo (nel qual caso, peraltro, si sarebbe posta l'esigenza di coordinamento con la disposizione dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c. – richiamata dall'art. 632, ultimo comma, c.p.c. – a tenore della quale
“le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”).
Piuttosto, essa concerne la definizione della fase a cognizione sommaria dell'opposizione spiegata con il sopra citato ricorso del 7/11/2023, ragion per cui ogni rilievo sul punto deve trovare la sede naturale nel giudizio di merito a cognizione piena.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che il (per vero, necessario) provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione – nel definire la fase sommaria dell'opposizione – liquidi le relative spese possa essere eventualmente oggetto di ridiscussione nell'ambito del giudizio di merito (Cass. 31 maggio 2019, n. 15082; Cass. 24 ottobre 2011, n. 22033).
Né assume rilievo la circostanza per cui, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha concretamente omesso l'assegnazione del termine per l'instaurazione del giudizio di merito, posto che, in tale eventualità, soccorre il principio secondo cui “la parte interessata - vi sia, o meno, provvedimento sulle spese
- può chiederne al giudice la relativa fissazione, con istanza ai sensi dell'art. 289
c.p.c., nel termine perentorio previsto da detta norma, ovvero può introdurre o riassumere di sua iniziativa il giudizio di merito, sempre nel detto termine” (cfr. la sopra citata Cass. 24 ottobre 2011, n. 22033; cfr., sul punto, anche Cass. 4 marzo
2014, n. 5060; Cass. 14 giugno 2016, n. 12170; Cass. 26 aprile 2022, n. 12977).
§ 4. La natura unitaria del presente giudizio all'esito della riunione dei procedimenti comporta che – stante la reciproca soccombenza delle parti – sussistano i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulle cause riunite sopra indicate, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede: RIGETTA il reclamo formulato dalla società con ricorso del Parte_1
14/5/2024.
DICHIARA inammissibile il reclamo formulato da con Controparte_1 ricorso del 20/5/2024.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Napoli, 30/06/2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Balletti
Il Giudice estensore
Dott. Valerio Colandrea
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici: Dott.ssa Maria Balletti Presidente
Dott.ssa Federica D'Auria Giudice
Dott. Valerio Colandrea Giudice estensore all'esito della camera di consiglio ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai numeri 9957/24 e 10464/24 R.G. aventi ad oggetto: reclamo ex artt. 178 e 630 c.p.c. avverso l'ordinanza del 2-6/5/2024 pronunciata nell'ambito del procedimento espropriativo rubricato al n. 541/2022 R.G.E.; cause pendenti tra: quanto al procedimento n. 9957/2024 R.G.:
e, per essa, nella qualità di procuratrice, Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Gugliotta giusta procura in atti;
PARTE RECLAMANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Di Meglio giusta Controparte_1 procura in atti;
PARTE RECLAMATA
NONCHE'
e per essa, nella qualità di procuratrice, Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata Controparte_3
e difesa dall'avv. Carlotta Casamorata e dall'avv. Marina Vandini;
PARTE RECLAMATA
per il procedimento n. 10464/2024 R.G.:
, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Di Meglio giusta Controparte_1 procura in atti;
PARTE RECLAMANTE E
e, per essa, nella qualità di procuratrice, Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Grazia Gugliotta giusta procura in atti;
PARTE RECLAMATA
NONCHE'
e per essa, nella qualità di procuratrice, Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore; Controparte_3
PARTE RECLAMATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Il presente giudizio ha ad oggetto i reclami spiegati ex art. 630 c.p.c. nei confronti dell'ordinanza del 2-6/5/2024 con la quale il giudice dell'esecuzione – all'esito dell'opposizione formulata da con ricorso del Controparte_1
7/11/2023 nell'ambito della procedura espropriativa immobiliare rubricata al n.
541/2022 R.G.E. (cui veniva successivamente riunita la procedura n. 499/2023
R.G.E.) promossa ad istanza della società con pignoramento Parte_1 notificato in data 19/10/2022 – ha ravvisato l'inefficacia del pignoramento ex art. 557 c.p.c. per non aver il creditore proceduto all'iscrizione a ruolo nel termine di quindici giorni dalla restituzione dell'atto di pignoramento a cura dell'ufficiale giudiziario, dichiarando nel contempo l'estinzione del processo esecutivo e compensando le spese del sub-procedimento.
La predetta ordinanza è stata impugnata, anzitutto, dalla società Parte_1 con ricorso del 14/5/2024 originante il procedimento recante n. 9957/2024
[...]
R.G.; al riguardo, la predetta società ha censurato l'ordinanza nella parte in cui il giudice dell'esecuzione ha riscontrato la violazione del termine ex art. 557 c.p.c., dichiarando l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo;
in particolare, ha postulato che l'atto di pignoramento sarebbe stato restituito dall'ufficiale giudiziario a mezzo plico postale ricevuto unicamente in data 28/10/2022, ragion per cui – avendo avuto luogo l'iscrizione a ruolo in data 10/11/2022 – sarebbe stato rispettato il termine ex art. 557 c.p.c..
La medesima ordinanza è stata poi impugnata dall'esecutata/opponente con ricorso del 20/5/2024 originante il procedimento recante Controparte_1
n. 10464/2024 R.G.; al riguardo, la ha censurato l'ordinanza nella parte CP_1 contenente la statuizione di compensazione delle spese di lite;
in particolare, ha eccepito che la decisione sarebbe stata priva di motivazione e, in ogni caso, che non sarebbero state ricorrenti le condizioni ex art. 92, secondo comma, c.p.c.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, entrambi i reclami non meritano condivisione per le ragioni di seguito indicate.
Per quanto concerne la doglianza formulata dalla società con il Parte_1 ricorso del 14/5/2024, ritiene il Collegio che non sia stata provata la circostanza per cui l'atto di pignoramento sia stato restituito dall'ufficiale giudiziario con consegna eseguita in data 28/10/2022.
Anzitutto, occorre evidenziare come l'atto in questione rechi la seguente attestazione a firma dell'ufficiale giudiziario: “UNEP Ischia – Restituito il
24/10/2022”.
Alcuna menzione viene invece compiuta in merito alla circostanza secondo cui quella restituzione avrebbe avuto luogo con l'invio a mezzo lettera raccomandata postale: sotto questo profilo, infatti, l'atto è privo di qualsivoglia indicazione in tal senso e, soprattutto, degli estremi della pretesa lettera raccomandata con cui l'invio avrebbe avuto luogo.
In difetto di tale indicazione, quindi, non può che farsi riferimento alla data indicata nell'atto (si ribadisce, 24/10/2022), trattandosi di attestazione proveniente da un pubblico ufficiale ed avente fede privilegiata.
In secondo luogo, poi, la documentazione depositata da parte dell'odierna società reclamante in merito alla pretesa consegna della lettera raccomandata in data
28/10/2022 non appare idonea a fondare le conclusioni cui perviene la reclamante medesima: tale documentazione prova infatti unicamente che una missiva proveniente dall'ufficio NEP di Ischia sia stata materialmente consegnata in data
28/10/2022, ma non consente di individuare quale sia l'atto contenuto nella predetta lettera raccomandata e, in particolar modo, se quella missiva si riferisca al pignoramento per il quale ha avuto luogo l'iscrizione a ruolo, mancando, si ribadisce, qualsivoglia collegamento tra l'atto in questione e la spedizione postale.
In buona sostanza, le considerazioni che precedono evidenziano come l'attività di restituzione a cura dell'ufficiale giudiziario possa sicuramente aver luogo anche mediante l'invio del pignoramento al creditore a mezzo lettera raccomandata (od altre forme di recapito certificato della consegna: ad esempio, a mezzo posta elettronica certificata), ma sia indispensabile che l'attività di invio sia certificata dall'ufficiale giudiziario medesimo con la specificazione di tale forma peculiare di
“consegna” e l'indicazione degli estremi della raccomandata di invio. Solo in tal modo, infatti, è possibile assicurare le fondamentali esigenze di certezza sottese alla previsione di un termine perentorio quale quello ex art. 557
c.p.c.
§ 3. Ritiene il Collegio che sia inammissibile il reclamo formulato da parte dell'esecutata con il ricorso del 20/5/2024. Controparte_1
Sul punto, non appare fuor luogo osservare come la censura di inefficacia del pignoramento sia stata sollevata dalla non già in via di autonoma CP_1 eccezione (come pure avrebbe dovuto correttamente aver luogo), bensì nel quadro di una più ampia opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Invero, la documentazione depositata evidenzia come, con ricorso del 7/11/2023,
l'esecutata abbia spiegato opposizione, deducendo: l'inefficacia del pignoramento per violazione sia del termine ex art. 557 c.p.c. per l'iscrizione a ruolo del processo, sia dei termini ex artt. 497 e 567 c.p.c. per il deposito rispettivamente dell'istanza di vendita e della documentazione ipo-catastale; la nullità della trascrizione del pignoramento per incertezza sull'identificazione dei beni;
l'impignorabilità dei beni in ragione dell'abusività e conseguente asserita incommerciabilità; l'inidoneità della certificazione notarile depositata in quanto priva delle indicazioni necessarie;
il difetto di continuità delle trascrizioni in ragione della mancata accettazione della donazione da parte dell'esecutata e la conseguente carenza di prova di titolarità del bene;
l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in quanto la fonte della responsabilità dell'esecutata sarebbe costituita non già dal contratto di mutuo, bensì dall'obbligazione fideiussoria assunta;
il difetto di legittimazione attiva in ragione della mancata prova della cessione del credito;
la nullità del pignoramento in ragione della nullità del precetto per la mancata notificazione del titolo esecutivo;
la vessatorietà della clausola contrattuale di decadenza dal beneficio del termine;
l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per il recupero dell'intero importo in ragione della mancata comunicazione della volontà di risoluzione del contratto e, in ogni caso, per il mancato accertamento dell'effetto risolutivo;
infine, la nullità delle clausole contrattuali per superamento del tasso soglia.
Peraltro, sul ricorso in questione il giudice ha avviato un vero e proprio sub- procedimento finalizzato all'adozione dei provvedimenti di propria competenza nel quadro della fase sommaria e sollecitati dalla parte (cfr. il provvedimento adottato all'udienza del 30/1/2024).
A fronte di tale circostanza, allora, ogni valutazione sul regolamento delle spese di lite a cura del giudice ha in realtà riguardato non già il mero processo di esecuzione, bensì – in termini generali – proprio quel sub-procedimento di opposizione, come del resto reso evidente anche dal tenore testuale del provvedimento (laddove la statuizione di compensazione è stata espressamente riferita, testualmente, alle “spese del sub-procedimento”).
Ne discende che quella statuizione non è suscettibile di contestazione con lo strumento del reclamo ex art. 630 c.p.c., atteso che essa non “accede” puramente e semplicemente alla dichiarazione di estinzione del processo (nel qual caso, peraltro, si sarebbe posta l'esigenza di coordinamento con la disposizione dell'art. 310, ultimo comma, c.p.c. – richiamata dall'art. 632, ultimo comma, c.p.c. – a tenore della quale
“le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”).
Piuttosto, essa concerne la definizione della fase a cognizione sommaria dell'opposizione spiegata con il sopra citato ricorso del 7/11/2023, ragion per cui ogni rilievo sul punto deve trovare la sede naturale nel giudizio di merito a cognizione piena.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che il (per vero, necessario) provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione – nel definire la fase sommaria dell'opposizione – liquidi le relative spese possa essere eventualmente oggetto di ridiscussione nell'ambito del giudizio di merito (Cass. 31 maggio 2019, n. 15082; Cass. 24 ottobre 2011, n. 22033).
Né assume rilievo la circostanza per cui, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha concretamente omesso l'assegnazione del termine per l'instaurazione del giudizio di merito, posto che, in tale eventualità, soccorre il principio secondo cui “la parte interessata - vi sia, o meno, provvedimento sulle spese
- può chiederne al giudice la relativa fissazione, con istanza ai sensi dell'art. 289
c.p.c., nel termine perentorio previsto da detta norma, ovvero può introdurre o riassumere di sua iniziativa il giudizio di merito, sempre nel detto termine” (cfr. la sopra citata Cass. 24 ottobre 2011, n. 22033; cfr., sul punto, anche Cass. 4 marzo
2014, n. 5060; Cass. 14 giugno 2016, n. 12170; Cass. 26 aprile 2022, n. 12977).
§ 4. La natura unitaria del presente giudizio all'esito della riunione dei procedimenti comporta che – stante la reciproca soccombenza delle parti – sussistano i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulle cause riunite sopra indicate, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede: RIGETTA il reclamo formulato dalla società con ricorso del Parte_1
14/5/2024.
DICHIARA inammissibile il reclamo formulato da con Controparte_1 ricorso del 20/5/2024.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Napoli, 30/06/2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Balletti
Il Giudice estensore
Dott. Valerio Colandrea