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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Varese, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 88/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
COSENTINO NICOLA, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 443/2024 depositato il 13/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 55220 REGISTRO 2020
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 55222 IMP.SOST.FINANZ 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 319/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atto introduttivo
Resistente/Appellato: come da atto di controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso due distinti avvisi di liquidazione e irrogazione di sanzioni emessi dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Varese (0055220.27-03-2024-U e 0055222.27-03-2024-
U), con i quali l'Ufficio, disconosciuta la spettanza dell'agevolazione fiscale prevista per l'acquisto della prima casa di abitazione, rideterminava le imposte di registro e sostitutiva sui finanziamenti relative agli atti di acquisto immobiliare e di stipula di contestuale mutuo fondiario registrati in data 24.11.2020.
Il disconoscimento veniva operato dall'Ufficio in quanto non vi sarebbe stato, a suo dire, l'accorpamento nel termine decadenziale di legge dell'unità immobiliare oggetto dei negozi summenzionati con quella, posta nel medesimo fabbricato e contigua alla prima, già acquistata anni prima dalla ricorrente ed adibita a casa di abitazione con riconoscimento della medesima agevolazione fiscale. Secondo l'Ufficio, in particolare, il mancato avvio e completamento della necessaria procedura di soppressione della preesistente particella e di fusione della stessa con quella dell'unità immobiliare già precedentemente acquistata dalla ricorrente, avrebbe determinato la perdita dell'agevolazione.
A motivo del ricorso la ricorrente deduceva l'erroneità di tale conclusione atteso che la regolarizzazione catastale dell'accorpamento non sarebbe stata necessaria ai fini del riconoscimento dell'agevolazione e che sarebbe stata invece sufficiente l'effettiva realizzazione dell'accorpamento medesimo, già avvenuta in precedenza e non bisognosa di opere edili, come si evinceva dalla cila presentata al Comune entro il termine triennale di decadenza.
La ricorrente concludeva chiedendo, dunque, l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Ufficio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e contestando la fondatezza del motivo del ricorso. In particolare, l'Ufficio rilevava la mancata dimostrazione, da parte della ricorrente, non solo del perfezionamento della procedura di variazione catastale resa necessaria dal preteso accorpamento ma anche l'effettività dell'accorpamento medesimo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Presupposto del riconoscimento dell'agevolazione fiscale in caso di acquisto di unità immobiliare destinata all'accorpamento ad altra per la quale il contribuente abbia già goduto dell'agevolazione prevista per l'acquisto della prima casa di abitazione è che detto accorpamento avvenga effettivamente nel termine decadenziale previsto dalla legge.
Se è vero che il perfezionamento della pratica catastale di variazione per soppressione e fusione della particella da accorpare non costituisce requisito dell'agevolazione in questione, sì che l'Ufficio non può disconoscerla per il solo fatto del difetto della suddetta variazione, è pur vero che è onere del contribuente dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali dell'agevolazione e, tra questi, l'avvenuto ed effettivo accorpamento dell'unità immobiliare.
La spettanza di agevolazioni fiscali deve essere provata dal contribuente che la invoca, secondo il principio generale di cui all'art. 2697 c.c. cui l'art. 7, comma 5 bis , d.lg. n. 546/1992 non deroga.
Orbene, sotto il profilo probatorio, le allegazioni della ricorrente nel presente giudizio sono inidonee a fornire la prova richiesta.
Non è stata offerta, infatti, alcuna prova che l'unità immobiliare di più recente acquisto sia stata mai unita alla preesistente mentre è la stessa ricorrente ad escludere che siano intervenuti lavori di ristrutturazione edilizia successivamente all'acquisto. Unico documento prodotto è, infatti, la c.i.l.a. da cui emergerebbe la comunicazione al Comune nella quale si precisava che la pratica urbanistica era presentata unicamente per realizzare la variazione catastale di accorpamento, senza alcuna esecuzione di opere edili. Tale documento, tuttavia, specie in assenza dell'effettivo accorpamento catastale (che ha pur sempre valore sintomatico ed indiziario dell'effettività materiale dell'accorpamento), non dimostra che l'unità immobiliare acquistata fosse già unita materialmente a quella preesistente.
In difetto della prova richiesta, dunque, il disconoscimento dell'agevolazione da parte dell'Ufficio risulta del tutto legittimo.
Le spese, liquidate in base al d.m. n. 55/2004 applicati i minimi tariffari e tenuto conto della riduzione di cui all'art. 15, comma 2 sexies, d.lg. n. 546/1992, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi
€ 800,00.
Varese, 18.11.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Cosentino
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VARESE Sezione 1, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
COSENTINO NICOLA, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 443/2024 depositato il 13/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Varese
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 55220 REGISTRO 2020
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 55222 IMP.SOST.FINANZ 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 319/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atto introduttivo
Resistente/Appellato: come da atto di controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso due distinti avvisi di liquidazione e irrogazione di sanzioni emessi dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Varese (0055220.27-03-2024-U e 0055222.27-03-2024-
U), con i quali l'Ufficio, disconosciuta la spettanza dell'agevolazione fiscale prevista per l'acquisto della prima casa di abitazione, rideterminava le imposte di registro e sostitutiva sui finanziamenti relative agli atti di acquisto immobiliare e di stipula di contestuale mutuo fondiario registrati in data 24.11.2020.
Il disconoscimento veniva operato dall'Ufficio in quanto non vi sarebbe stato, a suo dire, l'accorpamento nel termine decadenziale di legge dell'unità immobiliare oggetto dei negozi summenzionati con quella, posta nel medesimo fabbricato e contigua alla prima, già acquistata anni prima dalla ricorrente ed adibita a casa di abitazione con riconoscimento della medesima agevolazione fiscale. Secondo l'Ufficio, in particolare, il mancato avvio e completamento della necessaria procedura di soppressione della preesistente particella e di fusione della stessa con quella dell'unità immobiliare già precedentemente acquistata dalla ricorrente, avrebbe determinato la perdita dell'agevolazione.
A motivo del ricorso la ricorrente deduceva l'erroneità di tale conclusione atteso che la regolarizzazione catastale dell'accorpamento non sarebbe stata necessaria ai fini del riconoscimento dell'agevolazione e che sarebbe stata invece sufficiente l'effettiva realizzazione dell'accorpamento medesimo, già avvenuta in precedenza e non bisognosa di opere edili, come si evinceva dalla cila presentata al Comune entro il termine triennale di decadenza.
La ricorrente concludeva chiedendo, dunque, l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Ufficio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e contestando la fondatezza del motivo del ricorso. In particolare, l'Ufficio rilevava la mancata dimostrazione, da parte della ricorrente, non solo del perfezionamento della procedura di variazione catastale resa necessaria dal preteso accorpamento ma anche l'effettività dell'accorpamento medesimo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Presupposto del riconoscimento dell'agevolazione fiscale in caso di acquisto di unità immobiliare destinata all'accorpamento ad altra per la quale il contribuente abbia già goduto dell'agevolazione prevista per l'acquisto della prima casa di abitazione è che detto accorpamento avvenga effettivamente nel termine decadenziale previsto dalla legge.
Se è vero che il perfezionamento della pratica catastale di variazione per soppressione e fusione della particella da accorpare non costituisce requisito dell'agevolazione in questione, sì che l'Ufficio non può disconoscerla per il solo fatto del difetto della suddetta variazione, è pur vero che è onere del contribuente dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali dell'agevolazione e, tra questi, l'avvenuto ed effettivo accorpamento dell'unità immobiliare.
La spettanza di agevolazioni fiscali deve essere provata dal contribuente che la invoca, secondo il principio generale di cui all'art. 2697 c.c. cui l'art. 7, comma 5 bis , d.lg. n. 546/1992 non deroga.
Orbene, sotto il profilo probatorio, le allegazioni della ricorrente nel presente giudizio sono inidonee a fornire la prova richiesta.
Non è stata offerta, infatti, alcuna prova che l'unità immobiliare di più recente acquisto sia stata mai unita alla preesistente mentre è la stessa ricorrente ad escludere che siano intervenuti lavori di ristrutturazione edilizia successivamente all'acquisto. Unico documento prodotto è, infatti, la c.i.l.a. da cui emergerebbe la comunicazione al Comune nella quale si precisava che la pratica urbanistica era presentata unicamente per realizzare la variazione catastale di accorpamento, senza alcuna esecuzione di opere edili. Tale documento, tuttavia, specie in assenza dell'effettivo accorpamento catastale (che ha pur sempre valore sintomatico ed indiziario dell'effettività materiale dell'accorpamento), non dimostra che l'unità immobiliare acquistata fosse già unita materialmente a quella preesistente.
In difetto della prova richiesta, dunque, il disconoscimento dell'agevolazione da parte dell'Ufficio risulta del tutto legittimo.
Le spese, liquidate in base al d.m. n. 55/2004 applicati i minimi tariffari e tenuto conto della riduzione di cui all'art. 15, comma 2 sexies, d.lg. n. 546/1992, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi
€ 800,00.
Varese, 18.11.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Cosentino