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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/11/2025, n. 5393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5393 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3662/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE - UPP
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3662/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 [...]
(C.F. , Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. , rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv.
[...] C.F._4 EN ES Ricorrenti contro
(C.F. ) in persona del Ministro pt Controparte_1 P.IVA_1 Resistente
OGGETTO: Opposizione a decreto di revoca e di liquidazione compensi.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Parte_5 Parte_6 [...]
e proponevano opposizione avverso il decreto di revoca Parte_7 Parte_6 Pt_5
di ammissione al beneficio a spese dell'AR ed avverso il decreto di rigetto di liquidazione dei compensi comunicato il 20.03.2024 ed emesso dal Giudice del Tribunale di Catania (V Sezione civile)
nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 5248/2016; i ricorrenti, dopo aver premesso di avere agito al fine di vedere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno subito a causa della morte del pagina 1 di 5 proprio congiunto derivata da un intervento chirurgico eseguito presso una casa di cura privata,
sostenevano che non ricorreva nel caso di specie una ipotesi di colpa grave ex art. 136 D.P.R. n.
115/2002 considerato che, contrariamente a quanto dichiarato dal decidente nel giudizio su indicato, il rapporto di parentela degli attori era stato provato per mezzo degli estratti dei registri dello stato civile e della dichiarazione di atto notorio prodotta dal notaio di Tunisi ed allegando che, quanto alla qualità
di eredi, l'azione giudiziaria integrava già atto di accettazione tacita di eredità; aggiungevano che la mancata produzione della documentazione attestante le spese funerarie sostenute per il rimpatrio della salma, non integrava colpa grave, né colpa grave poteva sussistere in relazione alla domanda di risarcimento del danno alla vita/catastrofale, tenuto conto delle elaborazioni giurisprudenziali. Per tali motivi, chiedevano annullarsi il decreto di revoca della ammissione a spese dell'AR e liquidarsi il compenso richiesto dal difensore nel giudizio R.G. n. 5248/2016, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Il , ritualmente citato, non si costituiva e va dichiarato contumace. Controparte_1
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza con sentenza emessa ex art. 281
sexies cpc.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della opposizione proposta nel rispetto dei termini.
In punto di diritto occorre precisare che in sede di opposizione avverso un provvedimento di revoca della ammissione al patrocinio a spese dell'AR è preclusa la valutazione sulla decisione afferente al merito della vicenda processuale;
oggetto del giudizio è l'accertamento del dolo o della colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
in tal senso, secondo interpretazione consolidata della Suprema Corte,
l'art.136 comma 2 d.P.R. 115/2002 'in materia di revoca del provvedimento di ammissione al gratuito
patrocinio, nel disporre che con decreto il magistrato revoca la suddetta ammissione nell'ipotesi in cui
venga accertato che l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, disancora il
giudizio sul merito dell'azione giudiziaria proposta da quello della fondatezza del decreto di revoca, pagina 2 di 5 che deve basarsi esclusivamente sul dolo o colpa grave nell'agire in giudizio, e non sull'infondatezza
dell'azione nel merito. Il giudizio sulla manifesta infondatezza della domanda si risolve in un
apprezzamento di fatto da parte del merito nelle ipotesi in cui il comportamento della parte, che agisce
o resiste in giudizio, sia pretestuoso tale da essere considerato frutto di abuso del diritto. (Nel caso di
specie, ha osservato la Suprema Corte, il Tribunale ha fondato la revoca dell'ammissione al
gratuito patrocinio sulla manifesta infondatezza della domanda, indice di dolo o colpa grave del
ricorrente). (Cass. civ., sez, II, 4 dicembre 2019 n.31681; in senso conforme anche Cass. pen., sez. VI,
7 marzo 2017 n.20270; Cass. civ., sez. VI, 4 settembre 2018 n.21610).” ( cfr Cass. Civ. sent. n.
9617/2023).
Si legge nel provvedimento di revoca oggetto di impugnazione: “ … rilevato che il giudizio incoato e
portante il n. 5248716 si è concluso con l'integrale rigetto delle domande, evidenziando i seguenti
profili di temerarietà: Gli attori non hanno specificato il rapporto di parentela che li lega al defunto e
non hanno provato assolutamente la loro qualità di eredi, attraverso prova della accettazione di
eredità, per cui qualsiasi domanda svolta iure hereditatis è sfornita di prova. Peraltro, il danno
patrimoniale allegato non è stato neppure minimamente documentato (spese funerarie e di rimpatrio
della salma e contratto di lavoro del de cuius); il danno biologico richiesto sotto forma di danno da
perdita del bene vita (cosiddetto danno catastrofale) non è neppure configurabile, non essendovi stata
sopravvivenza per un apprezzabile lasso di tempo” (cfr. decreto di revoca opposto).
Invero i profili evidenziati, non integrano colpa grave né temerarietà della lite, non potendo desumersi la manifesta infondatezza astratta della domanda avanzata dagli odierni ricorrenti;
ed invero la delicatezza della fattispecie, inerente una prospettata ipotesi di responsabilità medica da cui era derivato il decesso di un uomo, emerge chiaramente dalla lettura della sentenza impugnata, in cui vengono riportate le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, per nulla scontate, né prevedibili o preventivabili, tenuto conto della insidiosa patologia cardiaca da cui è risultato essere affetto il de pagina 3 di 5 cuius;
inoltre risulta dagli atti del procedimento, che gli attori avessero depositato il certificato dell'estratto dei registri dello stato civile ed il certificato di famiglia integrale al fine di dimostrare il rapporto di parentela;
come evidenziato dai ricorrenti, inoltre “ Colui che agisce per far valere la
pretesa risarcitoria del proprio genitore defunto può provare
l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità anche mediante l'esercizio di detta azione giudiziaria, ove
sia dimostrato o risulti, comunque, incontestato in quel giudizio, il suo status di figlio” ( cfr Cass. Civ.
sent. n. 16594/2025 ed ancora “ Nel caso di azione proposta da un soggetto che si
qualifichi erede del de cuius in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione
del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque,
la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto
che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale
produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris
tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da
parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va
considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata
la qualità di erede.” Cass. Civ. sent. n. 14288/2025); in tale contesto, l'eventuale allegazione di un danno patrimoniale non documentato o di un danno non patrimoniale non ristorabile – per assenza di sufficiente lasso temporale fra patologia e decesso – non integra senz'altro colpa grave.
Tenuto conto di ciò, il decreto opposto va annullato e conseguentemente, va disposta l'ammissione al
Patrocinio a Spese dello Stato in favore dei ricorrenti.
Al contrario, non può trovare accoglimento la domanda di liquidazione dei compensi al difensore, che non ha agito personalmente nel presente giudizio, laddove gli odierni opponenti difettano di legittimazione attiva sulla domanda, conformemente all'orientamento interpretativo della Suprema
Corte, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, legittimato a proporre impugnazione contro il pagina 4 di 5 provvedimento di rigetto o di accoglimento solo parziale dell'istanza di liquidazione delle spese e'
esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non
anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacche´
l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i
due, determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato”(cfr.
Cass. n. 1539/2015, ord;
Cass. n. 11769/2020, ord.); la relativa istanza va dunque presentata al magistrato che ha definito il procedimento nel quale il difensore ha svolto la propria attività.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto dei compensi minimi del III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014 considerata la non particolare complessità della controversia, senza tenersi conto della fase istruttoria che non è stata svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, revoca il decreto impugnato ed ammette Parte_5
e
[...] Parte_6 Parte_6 Parte_7
al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
Parte_6
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna il al pagamento delle spese del procedimento in favore dell'AR, Controparte_1
liquidate in complessivi € 1700,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 6.11.2025
Il Giudice dott. Gaia Di Bella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE - UPP
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3662/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 [...]
(C.F. , Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. , rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv.
[...] C.F._4 EN ES Ricorrenti contro
(C.F. ) in persona del Ministro pt Controparte_1 P.IVA_1 Resistente
OGGETTO: Opposizione a decreto di revoca e di liquidazione compensi.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Parte_5 Parte_6 [...]
e proponevano opposizione avverso il decreto di revoca Parte_7 Parte_6 Pt_5
di ammissione al beneficio a spese dell'AR ed avverso il decreto di rigetto di liquidazione dei compensi comunicato il 20.03.2024 ed emesso dal Giudice del Tribunale di Catania (V Sezione civile)
nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 5248/2016; i ricorrenti, dopo aver premesso di avere agito al fine di vedere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno subito a causa della morte del pagina 1 di 5 proprio congiunto derivata da un intervento chirurgico eseguito presso una casa di cura privata,
sostenevano che non ricorreva nel caso di specie una ipotesi di colpa grave ex art. 136 D.P.R. n.
115/2002 considerato che, contrariamente a quanto dichiarato dal decidente nel giudizio su indicato, il rapporto di parentela degli attori era stato provato per mezzo degli estratti dei registri dello stato civile e della dichiarazione di atto notorio prodotta dal notaio di Tunisi ed allegando che, quanto alla qualità
di eredi, l'azione giudiziaria integrava già atto di accettazione tacita di eredità; aggiungevano che la mancata produzione della documentazione attestante le spese funerarie sostenute per il rimpatrio della salma, non integrava colpa grave, né colpa grave poteva sussistere in relazione alla domanda di risarcimento del danno alla vita/catastrofale, tenuto conto delle elaborazioni giurisprudenziali. Per tali motivi, chiedevano annullarsi il decreto di revoca della ammissione a spese dell'AR e liquidarsi il compenso richiesto dal difensore nel giudizio R.G. n. 5248/2016, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.
Il , ritualmente citato, non si costituiva e va dichiarato contumace. Controparte_1
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza con sentenza emessa ex art. 281
sexies cpc.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della opposizione proposta nel rispetto dei termini.
In punto di diritto occorre precisare che in sede di opposizione avverso un provvedimento di revoca della ammissione al patrocinio a spese dell'AR è preclusa la valutazione sulla decisione afferente al merito della vicenda processuale;
oggetto del giudizio è l'accertamento del dolo o della colpa grave nell'agire o resistere in giudizio;
in tal senso, secondo interpretazione consolidata della Suprema Corte,
l'art.136 comma 2 d.P.R. 115/2002 'in materia di revoca del provvedimento di ammissione al gratuito
patrocinio, nel disporre che con decreto il magistrato revoca la suddetta ammissione nell'ipotesi in cui
venga accertato che l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, disancora il
giudizio sul merito dell'azione giudiziaria proposta da quello della fondatezza del decreto di revoca, pagina 2 di 5 che deve basarsi esclusivamente sul dolo o colpa grave nell'agire in giudizio, e non sull'infondatezza
dell'azione nel merito. Il giudizio sulla manifesta infondatezza della domanda si risolve in un
apprezzamento di fatto da parte del merito nelle ipotesi in cui il comportamento della parte, che agisce
o resiste in giudizio, sia pretestuoso tale da essere considerato frutto di abuso del diritto. (Nel caso di
specie, ha osservato la Suprema Corte, il Tribunale ha fondato la revoca dell'ammissione al
gratuito patrocinio sulla manifesta infondatezza della domanda, indice di dolo o colpa grave del
ricorrente). (Cass. civ., sez, II, 4 dicembre 2019 n.31681; in senso conforme anche Cass. pen., sez. VI,
7 marzo 2017 n.20270; Cass. civ., sez. VI, 4 settembre 2018 n.21610).” ( cfr Cass. Civ. sent. n.
9617/2023).
Si legge nel provvedimento di revoca oggetto di impugnazione: “ … rilevato che il giudizio incoato e
portante il n. 5248716 si è concluso con l'integrale rigetto delle domande, evidenziando i seguenti
profili di temerarietà: Gli attori non hanno specificato il rapporto di parentela che li lega al defunto e
non hanno provato assolutamente la loro qualità di eredi, attraverso prova della accettazione di
eredità, per cui qualsiasi domanda svolta iure hereditatis è sfornita di prova. Peraltro, il danno
patrimoniale allegato non è stato neppure minimamente documentato (spese funerarie e di rimpatrio
della salma e contratto di lavoro del de cuius); il danno biologico richiesto sotto forma di danno da
perdita del bene vita (cosiddetto danno catastrofale) non è neppure configurabile, non essendovi stata
sopravvivenza per un apprezzabile lasso di tempo” (cfr. decreto di revoca opposto).
Invero i profili evidenziati, non integrano colpa grave né temerarietà della lite, non potendo desumersi la manifesta infondatezza astratta della domanda avanzata dagli odierni ricorrenti;
ed invero la delicatezza della fattispecie, inerente una prospettata ipotesi di responsabilità medica da cui era derivato il decesso di un uomo, emerge chiaramente dalla lettura della sentenza impugnata, in cui vengono riportate le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, per nulla scontate, né prevedibili o preventivabili, tenuto conto della insidiosa patologia cardiaca da cui è risultato essere affetto il de pagina 3 di 5 cuius;
inoltre risulta dagli atti del procedimento, che gli attori avessero depositato il certificato dell'estratto dei registri dello stato civile ed il certificato di famiglia integrale al fine di dimostrare il rapporto di parentela;
come evidenziato dai ricorrenti, inoltre “ Colui che agisce per far valere la
pretesa risarcitoria del proprio genitore defunto può provare
l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità anche mediante l'esercizio di detta azione giudiziaria, ove
sia dimostrato o risulti, comunque, incontestato in quel giudizio, il suo status di figlio” ( cfr Cass. Civ.
sent. n. 16594/2025 ed ancora “ Nel caso di azione proposta da un soggetto che si
qualifichi erede del de cuius in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione
del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque,
la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto
che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale
produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris
tantum dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da
parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va
considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata
la qualità di erede.” Cass. Civ. sent. n. 14288/2025); in tale contesto, l'eventuale allegazione di un danno patrimoniale non documentato o di un danno non patrimoniale non ristorabile – per assenza di sufficiente lasso temporale fra patologia e decesso – non integra senz'altro colpa grave.
Tenuto conto di ciò, il decreto opposto va annullato e conseguentemente, va disposta l'ammissione al
Patrocinio a Spese dello Stato in favore dei ricorrenti.
Al contrario, non può trovare accoglimento la domanda di liquidazione dei compensi al difensore, che non ha agito personalmente nel presente giudizio, laddove gli odierni opponenti difettano di legittimazione attiva sulla domanda, conformemente all'orientamento interpretativo della Suprema
Corte, “in tema di patrocinio a spese dello Stato, legittimato a proporre impugnazione contro il pagina 4 di 5 provvedimento di rigetto o di accoglimento solo parziale dell'istanza di liquidazione delle spese e'
esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non
anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacche´
l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i
due, determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato”(cfr.
Cass. n. 1539/2015, ord;
Cass. n. 11769/2020, ord.); la relativa istanza va dunque presentata al magistrato che ha definito il procedimento nel quale il difensore ha svolto la propria attività.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto dei compensi minimi del III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014 considerata la non particolare complessità della controversia, senza tenersi conto della fase istruttoria che non è stata svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, revoca il decreto impugnato ed ammette Parte_5
e
[...] Parte_6 Parte_6 Parte_7
al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
Parte_6
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna il al pagamento delle spese del procedimento in favore dell'AR, Controparte_1
liquidate in complessivi € 1700,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 6.11.2025
Il Giudice dott. Gaia Di Bella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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