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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/10/2025, n. 4521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4521 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 27/10/2025 innanzi al Giudice Dott. VA NI, chiamato il procedimento iscritto al n. 17155/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. BRANCALEONE ALESSIO per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente.
L'avv. Brancaleone rappresenta che ogni somma dovuta dall' è stata CP_1 pagata.
I procuratori concludono chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
l'avv. BRANCALEONE ALESSIO insiste sulla vittoria di spese;
l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE insiste sulla compensazione.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:44 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
VA NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17155 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
con l'avv. BRANCALEONE ALESSIO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: assegno unico universale conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 27/10/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite;
- pone i compensi del procuratore della parte ricorrente a carico dello
Stato.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26/11/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' per sentire accertare e dichiarare il proprio CP_1
diritto al percepimento dell'integrale percepimento dell'assegno unico universale, indebitamente pagato in misura inferiore dall' Si CP_1
costituiva il convenuto, rappresentando che, per un errore del sistema la quota non pagata al ricorrente era stata pagata alla di lui ex coniuge e che avvedutosi dell'errore avrebbe proceduto alla rettifica e al pagamento.
All'udienza odierna, verificato il pagamento del dovuto da parte del ricorrente, le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la parte ricorrente la condanna dell' CP_1
al pagamento delle spese di lite in ragione della tardività del pagamento e, viceversa insistendo la parte resistente sulla compensazione.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione del contegno processuale tenuto dalla parte resistente e dalle motivazioni del ritardo nel pagamento appare equa la compensazione delle spese di lite.
In ragione dell'ammissione della parte ricorrente al gratuito patrocinio, i compensi del procuratore del ricorrente vanno posti a carico dello Stato e liquidati con separato decreto all'atto del deposito di istanza di liquidazione.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 27/10/2025
Il Giudice Onorario
VA NI
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 27/10/2025 innanzi al Giudice Dott. VA NI, chiamato il procedimento iscritto al n. 17155/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. BRANCALEONE ALESSIO per parte ricorrente nonché l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente.
L'avv. Brancaleone rappresenta che ogni somma dovuta dall' è stata CP_1 pagata.
I procuratori concludono chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
l'avv. BRANCALEONE ALESSIO insiste sulla vittoria di spese;
l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE insiste sulla compensazione.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:44 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
VA NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17155 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
con l'avv. BRANCALEONE ALESSIO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: assegno unico universale conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 27/10/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite;
- pone i compensi del procuratore della parte ricorrente a carico dello
Stato.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26/11/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' per sentire accertare e dichiarare il proprio CP_1
diritto al percepimento dell'integrale percepimento dell'assegno unico universale, indebitamente pagato in misura inferiore dall' Si CP_1
costituiva il convenuto, rappresentando che, per un errore del sistema la quota non pagata al ricorrente era stata pagata alla di lui ex coniuge e che avvedutosi dell'errore avrebbe proceduto alla rettifica e al pagamento.
All'udienza odierna, verificato il pagamento del dovuto da parte del ricorrente, le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la parte ricorrente la condanna dell' CP_1
al pagamento delle spese di lite in ragione della tardività del pagamento e, viceversa insistendo la parte resistente sulla compensazione.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione del contegno processuale tenuto dalla parte resistente e dalle motivazioni del ritardo nel pagamento appare equa la compensazione delle spese di lite.
In ragione dell'ammissione della parte ricorrente al gratuito patrocinio, i compensi del procuratore del ricorrente vanno posti a carico dello Stato e liquidati con separato decreto all'atto del deposito di istanza di liquidazione.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 27/10/2025
Il Giudice Onorario
VA NI