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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/11/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4120/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 20/11/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 4120/2022 promossa
DA la quale ha incorporato per fusione in Pt_1 Parte_2 Parte_3 persona del legale rappresentante pro tempore sig. nella veste di Parte_4
Amministratore Unico della Società, rappresentata e difesa dall'Avv. SCAINI FABIO, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CIARELLI ANNA
AO e dall'avv. LORENI LAURA AO, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito n. 357 2022 00028058 41 000 dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.12.2022 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 357 2022 00028058 41 000, notificato in data 5.12.2022, relativo ai contributi di cui alla gestione aziende con lavoratori dipendenti in relazione al periodo dal mese di gennaio 2020 al mese di maggio 2020, per complessivi € 72.880,83.
Parte ricorrente, in via preliminare, ha eccepito l'inesistenza giuridica della notifica dell'avviso di addebito opposto eseguita a mezzo pec, l'assenza di firma digitale , il difetto assoluto di sottoscrizione, l'intervenuta decadenza dall'iscrizione a ruolo ex art. 25, comma
1, d.lgs. n. 46/1999; ha inoltre eccepito la non debenza del credito contributivo dovuto e delle sanzioni applicate nell'avviso di addebito opposto, dovute a titolo di omissione e non di CP_ evasione, come previsto dal piano di rateazione concesso dall' e attesa la corresponsione di sanzioni e interessi con il pagamento delle rate oggetto della dilazione.
Nel merito la società ha dedotto che i contributi oggetto dell'avviso di addebito (da 02/2020
a 05/2020) erano stati oggetto di rateazione richiesta e concessa dall' , e che essi CP_1 risultavano interamente pagati come dimostrato dai modelli F24 dimessi in atti attestanti il versamento di tutte le rate mensili previste nel piano di ammortamento.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha contestato integralmente l'ammissibilità e la fondatezza CP_1 dell'opposizione, chiedendone il rigetto.
In particolare, l' ha dato atto di aver concesso la dilazione amministrativa in favore CP_1 della società , per i contributi inerenti al periodo dal dicembre 2018 al maggio 2020 Pt_3 ma che la stessa era stata successivamente revocata in data 22.11.2022 per inadempienze contributive tardive oggetto di rateazione, nonché per un pagamento oggetto di dilazione effettuato in compensazione utilizzando il credito di imposta relativo all'annualità 2022. CP_ L' ha specificato che tale pagamento era stato segnalato dalla procedura FROZEN 24 e che con messaggio via pec notificato alla società opponente in data 19/10/2022, era stata richiesta la documentazione al fine di verificare l'esistenza e l'ammontare del credito fiscale oggetto di compensazione;
ha quindi rappresentato di non aver ricevuto alcun riscontro a seguito della richiesta inviata alla società, con la conseguenza che il pagamento così effettuato in compensazione non era stato contabilizzato dall' . CP_1
L' , ha poi chiarito prima nella memoria costitutiva e in seguito con le note di udienza CP_1 del 29.8.2024, che si era provveduto allo sgravio degli importi parzialmente pagati oggetto di dilazione e solo contabilizzati dall' dopo l'emissione dell'avviso di addebito CP_1
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro opposto;
onde alla data di costituzione in giudizio risultavano ancora dovuti contributi per
€27.345,43 , mentre come precisato nelle note di udienza del 29.8.2024 i crediti contributivi nonché le sanzioni non oggetto di sgravio portati dall'avviso di addebito opposto ed ancora dovuti in seguito a nuove contabilizzazioni di rate pagate dalla società opponente erano pari ad € 17.543,17.
All' odierna udienza – in esito al deposito delle note a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc - la causa, istruita documentalmente, è stata assunta in decisione
****
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi degli artt. 429 e 127ter c.p.c depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. In via preliminare, occorre rilevare che i motivi di opposizione formulati da parte ricorrente attengono sia a vizi di forma che al merito della pretesa contributiva portata dall'avviso di addebito, pertanto, l'odierna domanda deve essere qualificata anche come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da proporsi nel termine di giorni 20 dalla notifica dell'avviso di addebito.
Come ribadito dalla Suprema Corte in diverse pronunce: “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999,
l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto - è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art.
24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione (Cass. n. 18691/2008).
Nella fattispecie è stato rispettato il termine di 20 giorni stabilito dalla citata disposizione risultando il ricorso giudiziario depositato in data 23.12.2022 rispetto alla notifica dell'avviso di addebito avvenuta il 5.12.2022.
3. Ciò posto, l'eccezione di inesistenza giuridica della notifica dell'avviso di addebito opposto eseguita dall' utilizzando un indirizzo PEC diverso da quello inserito nei CP_1
Pubblici Elenchi ex art. 16-ter D.L. 179/2012 è infondata.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 3.1 Premesso che la parte ricorrente, pur deducendo la nullità insanabile della comunicazione in questione, non ha specificamente contestato di averla ricevuta, con conseguente applicabilità del principio generale di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., atteso che l'indirizzo utilizzato dal mittente t- per la sua formulazione, non Email_1 si presta a dare luogo ad alcun incertezza circa l'identità del soggetto da cui promana che non sia superabile con un minimo di diligenza, rileva, il Tribunale che ai sensi dell'art. art. 26
DPR 602/73 : “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-
PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
3.2 Nel presente caso, l'avviso di addebito n. 357 2022 00028058 41 000 risulta ritualmente entrato nella sfera di cognizione del destinatario - come provato dall' attraverso il CP_1 deposito della ricevuta di consegna – e come comprovato dallo stesso ricorrente, il quale ha allegato agli atti di causa copia integrale dell'atto impugnato.
3.3 Come affermato dalle Sezioni Unite n. 15979/2022 la notifica proveniente da un indirizzo non incluso nei pubblici elenchi della PA, “non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del D.Lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per
l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (cfr anche più recentemente Cass. n.23731/2025, e Cass. n. 982/2023)
E' stato poi affermato che, “l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro" (cfr in termini Cass. sent. n.18684/23).
Sul punto parte ricorrente non ha dedotto né allegato alcunché.
3.4 Applicando i citati principi di diritto al caso in esame, ne discende che alcuna inesistenza del procedimento notificatorio è configurabile, avendo l'atto pacificamente raggiunto il proprio scopo, con la conseguenza che i vizi di nullità dell'atto eccepiti dal ricorrente - quand'anche ritenuti sussistenti – devono assumersi validamente sanati.
4. Le ulteriori doglianze inerenti al difetto assoluto di sottoscrizione e all'invio in formato pdf dell'avviso opposto sprovvisto di firma digitale, sono tutte infondate, dovendosi richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato “.pdf” è valida, non essendo necessario adottare il formato “.p7m”, atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario”
(Cass., 3 dicembre 2024, n. 30922).
In particolare, la Cassazione ha recentemente ribadito il principio ormai consolidato secondo cui “il sistema di Posta Elettronica Certificata è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità del documento all'organo da cui promana. Le ricevute di accettazione e consegna della PEC forniscono la prova legale dell'invio e della ricezione, garantendo l'integrità del contenuto.
Spetta al destinatario, in caso di contestazioni specifiche e concrete, fornire la prova contraria”, specificando altresì che “l'assenza di una firma autografa sulla cartella è irrilevante, in quanto il modello ministeriale non la prevede essendo sufficiente l'intestazione all'ente emittente” (cfr. Cass. n. 15906/2025).
Invero la Cassazione ha più volte ribadito che la nullità di una notifica effettuata via PEC per mancanza di attestazione di conformità e firma digitale non è valida, stabilendo che la PEC garantisce di per sé autenticità, integrità e riferibilità del documento, rendendo superflui tali elementi. Un errore formale come l'assenza della firma digitale può essere sanato dal
"raggiungimento dello scopo" legale, ovvero la consegna dell'atto al destinatario che ne ha avuto piena conoscenza
4.1 Ciò posto parte ricorrente non ha dedotto né provato che il file è stato alterato o non è conforme all'originale, con la conseguenza che, in assenza di contestazioni sostanziali, il semplice vizio formale non basta per invalidare la notifica.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 5. Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato.
6. Risulta documentalmente agli atti ed è pacifico tra le parti che:
-la società opponente ha presentato all' , in data 13.1.2021, domanda di rateazione dei CP_1 contributi dovuti per il periodo dal 12/2018 al 5/2020 (cfr. doc. 3 all.to al ricorso);
-che l' , con provvedimento del 13.1.2021, ha accolto tale dilazione stabilendo il CP_1 pagamento di 24 rate mensili dell'importo ciascuna di euro 9.744 (cfr. doc. 4 all.to al ricorso);
-che l' , nella memoria difensiva (cfr. pag. n. 8 ult. cpv), ha dato atto che “i versamenti CP_1 effettuati dalla società opponente sono effettivamente n. 24, ma uno di questi, quello del 22 settembre 2022, essendo stato effettuato dalla ditta mediante compensazione con assunti crediti con l'erario, è stato bloccato dalla procedura di controllo dell'Istituto denominata
Frozen con esito KO”;
- che dalla lista dei versamenti allegata dall' (cfr doc n. 7) emerge che tutte le rate CP_1 mensili oggetto del piano di rateazione risultano effettivamente corrisposte dalla società, ad eccezione appunto di quella di settembre 2022, il cui pagamento risulta essere stato effettuato in compensazione con crediti di natura diversa;
- che alla data di novembre 2021 la società risultava inadempiente al versamento della contribuzione corrente;
-che, pertanto a fronte della mancata contabilizzazione della rata oggetto della dilazione e a fronte delle ulteriori inadempienze contributive correnti, l' in data 22.11.2022 ha CP_1
CP_ revocato la dilazione accordata (cfr doc n. 6 all.to fasc.lo procedendo alla iscrizione a ruolo del credito portato dall'avviso di addebito oggi opposto, ingiungendo alla società il pagamento delle differenze contributive residue, oltre le sanzioni di legge;
-che, successivamente e nelle more del presente giudizio, l' ha dato atto di aver CP_1 contabilizzato anche la rata mensile portata in compensazione dalla società con un proprio credito di natura diversa (v. note del 29.8.2024)
7. Ebbene, sulla base di tale univoco quadro probatorio, occorre da subito osservare che l'Istituto - in virtù di quanto previsto dalla circolare n.108/2013 al punto 9 (in atti) ha CP_1 legittimamente revocato la dilazione concessa alla , risultando all'epoca della revoca, Pt_3
l'inadempienza da parte della società della contribuzione corrente e non oggetto della dilazione. Tale circostanza risulta pacifica in atti e direttamente emergente da altro ricorso
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro depositato dalla società avanti l'intestato Tribunale ed iscritto al n. rg 117/2023 (all. alle note CP_ del 29.8.2024) avente ad oggetto l'opposizione all'avviso di addebito n 357 2022
0002805740 000 portante i contributi relativi ai mesi 11/2021 e 12/2021.
7.1 Quanto invece al pagamento della rata oggetto del piano di ammortamento (quella di settembre 2022), effettuato dalla società in compensazione con un credito di natura diversa, si osserva la illegittimità della relativa (tempestiva) mancata contabilizzazione da parte dell' . CP_1
Invero, la compensazione delle somme contributive dovute all' mediante CP_1 compensazione con crediti di altra natura appare in sé lecita ed ammissibile, risultando all'uopo sufficiente richiamare l'articolo 17, comma1, del Decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, (nella versione applicabile ratione temporis) secondo cui: “I contribuenti CP_ eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all' e delle altre somme
a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.” CP_ Sul punto occorre ulteriormente osservare che in virtù delle Circolari allegate da - segnatamente la n. 4660/22 - è evidente che ai fini della compensazione è sufficiente che il credito di altra natura risulti dalla dichiarazione dei redditi, mentre la procedura del c.d.
“blocco manuale” (poi definita procedura Frozen24) è volta a gestire solo quelle compensazioni derivanti da dichiarazioni fiscali inesistenti.
Nel caso che ci occupa, l'esistenza del credito erariale da parte della società risulta documentalmente accertato dalle dichiarazioni dei redditi relative all'anno di imposta 2022
(cfr doc n. 10 all.ta alle note di parte ricorrente del 7.2.2024), della cui utilizzabilità non v'è dubbio, risultando il relativo deposito, necessitato dalle deduzioni svolte dall' nella CP_1 memoria difensiva.
7.2 In ogni caso, come già evidenziato, la questione risulta superata, avendo l' dato atto CP_1 di aver contabilizzato, nelle more del presente giudizio, anche la suddetta rata e di aver ulteriormente sgravato l'importo originariamente portato dall'avviso opposto residuando, in capo alla società, un credito ancora dovuto pari ad €17.543,17.
7.3 Tale ammontare risulta correttamente quantificato dall' in base al prospetto allegato CP_1 alle note del 29.8.2024 per singola inadempienza (documentazione depositata in esito alla richiesta di chiarimenti disposta dal Tribunale all'udienza dell'1.2.2024), avuto riguardo ai
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro criteri stabiliti dal messaggio n. 5508 del 29.3.2012 che disciplina le modalità di calcolo delle somme dovute a seguito della revoca della dilazione.
In particolare, come si evince dall'esame dell'avviso di addebito opposto e come anche ribadito dall' , le inadempienze originariamente iscritte al ruolo erano: CP_1
-n 3050 periodo gennaio 2020 sanzioni per morosità
-n 3051 periodo febbraio 2020 sanzioni per evasione, (flusso mensile inviato in ritardo ad aprile 2020 come da attestazioni di denuncia all.te alla costituzione ) CP_1
-n 3052 periodo marzo 2020 sanzioni per evasione (flusso mensile è stato inviato in ritardo a maggio 2020 come da attestazioni di denuncia all.te alla costituzione ) CP_1
-n 3053 periodo aprile 2020 sanzioni per morosità
-n 3054 periodo maggio 2020 contributo e sanzioni per evasione, (flusso mensile è stato inviato in ritardo a luglio 2020 come da attestazioni di denuncia all.te alla costituzione ). CP_1
Successivamente l' , in esito alla contabilizzazione delle rate pagate dalla società CP_1
(unitamente a quella di settembre 2022), ha effettuato l'ulteriore sgravio degli addebiti in questione, eliminando la partita inerente all'inadempimento n. 3050 del mese di gennaio
2020 e procedendo alla rimodulazione – secondo i criteri di cui al messaggio n. 5508 del
29.3.2012 come innanzi detto e non contestato dalla società- di parte delle sanzioni per gli ulteriori inadempimenti da febbraio a maggio 2022 come evincibile dalle schermate depositate per singola inadempienza (in cui sono calcolati gli sgravi ed il residuo ancora dovuto anche a titolo di sanzioni per evasione e di interessi di mora ) e la cui sommatoria è pari ad €17.543,17.
8. Le suesposte argomentazioni assorbono la doglianza di decadenza dell'iscrizione a ruolo ex art. 25 dlgs 46/99 atteso che, dichiarata la legittimità della revoca della dilazione, i contributi ancora dovuti dalla società risultano essere stati correttamente iscritti a ruolo solo dopo la suddetta revoca.
9. Deve infine rigettarsi anche l'ultimo motivo di doglianza, risultando correttamente applicate alla fattispecie le sanzioni di cui al comma 8, lett. b) relative ai casi di evasione contributiva, stante la tardiva presentazione delle denunce obbligatorie non seguita dalla regolarizzazione.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Sul punto appare sufficiente richiamare la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite (Cass. Sez. Un., 7 marzo 2005, n. 4808), secondo cui la tardiva denuncia è sufficiente ad integrare gli estremi dell'evasione.
Peraltro, per quanto attiene all'elemento soggettivo (intento fraudolento), si osserva che grava sul datore di lavoro l'onere della prova ex art. 2697 c.c., nel senso che è quest'ultimo che deve dimostrare che la tardiva trasmissione non sia stata voluta dallo stesso e di aver agito in buona fede. Prova che, nel caso di specie, non è stata nemmeno dedotta.
10. Dalle considerazioni che precedono deriva la fondatezza della pretesa creditoria contributiva contenuta nell'avviso di addebito opposto, nella misura come rideterminata da in esito agli sgravi via via disposti. CP_1
11. Le spese di lite – liquidate come in dispositivo secondo quanto previsto dal D.M. n.
55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 in relazione al valore della causa previdenziale
(€5.200/€26.000 avuto riguardo alla somma residua rivendicata da in esito agli sgravi CP_1 disposti) e con applicazione dei valori tariffari medi – seguono la soccombenza e vanno poste a carico della società opponente.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa disattesa, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna la società opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell' che si CP_1 liquidano in complessivi € 5.390,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e cpa come per legge.
Latina, del deposito
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 20/11/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 4120/2022 promossa
DA la quale ha incorporato per fusione in Pt_1 Parte_2 Parte_3 persona del legale rappresentante pro tempore sig. nella veste di Parte_4
Amministratore Unico della Società, rappresentata e difesa dall'Avv. SCAINI FABIO, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CIARELLI ANNA
AO e dall'avv. LORENI LAURA AO, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito n. 357 2022 00028058 41 000 dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.12.2022 parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 357 2022 00028058 41 000, notificato in data 5.12.2022, relativo ai contributi di cui alla gestione aziende con lavoratori dipendenti in relazione al periodo dal mese di gennaio 2020 al mese di maggio 2020, per complessivi € 72.880,83.
Parte ricorrente, in via preliminare, ha eccepito l'inesistenza giuridica della notifica dell'avviso di addebito opposto eseguita a mezzo pec, l'assenza di firma digitale , il difetto assoluto di sottoscrizione, l'intervenuta decadenza dall'iscrizione a ruolo ex art. 25, comma
1, d.lgs. n. 46/1999; ha inoltre eccepito la non debenza del credito contributivo dovuto e delle sanzioni applicate nell'avviso di addebito opposto, dovute a titolo di omissione e non di CP_ evasione, come previsto dal piano di rateazione concesso dall' e attesa la corresponsione di sanzioni e interessi con il pagamento delle rate oggetto della dilazione.
Nel merito la società ha dedotto che i contributi oggetto dell'avviso di addebito (da 02/2020
a 05/2020) erano stati oggetto di rateazione richiesta e concessa dall' , e che essi CP_1 risultavano interamente pagati come dimostrato dai modelli F24 dimessi in atti attestanti il versamento di tutte le rate mensili previste nel piano di ammortamento.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha contestato integralmente l'ammissibilità e la fondatezza CP_1 dell'opposizione, chiedendone il rigetto.
In particolare, l' ha dato atto di aver concesso la dilazione amministrativa in favore CP_1 della società , per i contributi inerenti al periodo dal dicembre 2018 al maggio 2020 Pt_3 ma che la stessa era stata successivamente revocata in data 22.11.2022 per inadempienze contributive tardive oggetto di rateazione, nonché per un pagamento oggetto di dilazione effettuato in compensazione utilizzando il credito di imposta relativo all'annualità 2022. CP_ L' ha specificato che tale pagamento era stato segnalato dalla procedura FROZEN 24 e che con messaggio via pec notificato alla società opponente in data 19/10/2022, era stata richiesta la documentazione al fine di verificare l'esistenza e l'ammontare del credito fiscale oggetto di compensazione;
ha quindi rappresentato di non aver ricevuto alcun riscontro a seguito della richiesta inviata alla società, con la conseguenza che il pagamento così effettuato in compensazione non era stato contabilizzato dall' . CP_1
L' , ha poi chiarito prima nella memoria costitutiva e in seguito con le note di udienza CP_1 del 29.8.2024, che si era provveduto allo sgravio degli importi parzialmente pagati oggetto di dilazione e solo contabilizzati dall' dopo l'emissione dell'avviso di addebito CP_1
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro opposto;
onde alla data di costituzione in giudizio risultavano ancora dovuti contributi per
€27.345,43 , mentre come precisato nelle note di udienza del 29.8.2024 i crediti contributivi nonché le sanzioni non oggetto di sgravio portati dall'avviso di addebito opposto ed ancora dovuti in seguito a nuove contabilizzazioni di rate pagate dalla società opponente erano pari ad € 17.543,17.
All' odierna udienza – in esito al deposito delle note a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc - la causa, istruita documentalmente, è stata assunta in decisione
****
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi degli artt. 429 e 127ter c.p.c depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. In via preliminare, occorre rilevare che i motivi di opposizione formulati da parte ricorrente attengono sia a vizi di forma che al merito della pretesa contributiva portata dall'avviso di addebito, pertanto, l'odierna domanda deve essere qualificata anche come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da proporsi nel termine di giorni 20 dalla notifica dell'avviso di addebito.
Come ribadito dalla Suprema Corte in diverse pronunce: “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999,
l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto - è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art.
24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione (Cass. n. 18691/2008).
Nella fattispecie è stato rispettato il termine di 20 giorni stabilito dalla citata disposizione risultando il ricorso giudiziario depositato in data 23.12.2022 rispetto alla notifica dell'avviso di addebito avvenuta il 5.12.2022.
3. Ciò posto, l'eccezione di inesistenza giuridica della notifica dell'avviso di addebito opposto eseguita dall' utilizzando un indirizzo PEC diverso da quello inserito nei CP_1
Pubblici Elenchi ex art. 16-ter D.L. 179/2012 è infondata.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 3.1 Premesso che la parte ricorrente, pur deducendo la nullità insanabile della comunicazione in questione, non ha specificamente contestato di averla ricevuta, con conseguente applicabilità del principio generale di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., atteso che l'indirizzo utilizzato dal mittente t- per la sua formulazione, non Email_1 si presta a dare luogo ad alcun incertezza circa l'identità del soggetto da cui promana che non sia superabile con un minimo di diligenza, rileva, il Tribunale che ai sensi dell'art. art. 26
DPR 602/73 : “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-
PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
3.2 Nel presente caso, l'avviso di addebito n. 357 2022 00028058 41 000 risulta ritualmente entrato nella sfera di cognizione del destinatario - come provato dall' attraverso il CP_1 deposito della ricevuta di consegna – e come comprovato dallo stesso ricorrente, il quale ha allegato agli atti di causa copia integrale dell'atto impugnato.
3.3 Come affermato dalle Sezioni Unite n. 15979/2022 la notifica proveniente da un indirizzo non incluso nei pubblici elenchi della PA, “non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del D.Lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per
l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (cfr anche più recentemente Cass. n.23731/2025, e Cass. n. 982/2023)
E' stato poi affermato che, “l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro" (cfr in termini Cass. sent. n.18684/23).
Sul punto parte ricorrente non ha dedotto né allegato alcunché.
3.4 Applicando i citati principi di diritto al caso in esame, ne discende che alcuna inesistenza del procedimento notificatorio è configurabile, avendo l'atto pacificamente raggiunto il proprio scopo, con la conseguenza che i vizi di nullità dell'atto eccepiti dal ricorrente - quand'anche ritenuti sussistenti – devono assumersi validamente sanati.
4. Le ulteriori doglianze inerenti al difetto assoluto di sottoscrizione e all'invio in formato pdf dell'avviso opposto sprovvisto di firma digitale, sono tutte infondate, dovendosi richiamare la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato “.pdf” è valida, non essendo necessario adottare il formato “.p7m”, atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario”
(Cass., 3 dicembre 2024, n. 30922).
In particolare, la Cassazione ha recentemente ribadito il principio ormai consolidato secondo cui “il sistema di Posta Elettronica Certificata è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità del documento all'organo da cui promana. Le ricevute di accettazione e consegna della PEC forniscono la prova legale dell'invio e della ricezione, garantendo l'integrità del contenuto.
Spetta al destinatario, in caso di contestazioni specifiche e concrete, fornire la prova contraria”, specificando altresì che “l'assenza di una firma autografa sulla cartella è irrilevante, in quanto il modello ministeriale non la prevede essendo sufficiente l'intestazione all'ente emittente” (cfr. Cass. n. 15906/2025).
Invero la Cassazione ha più volte ribadito che la nullità di una notifica effettuata via PEC per mancanza di attestazione di conformità e firma digitale non è valida, stabilendo che la PEC garantisce di per sé autenticità, integrità e riferibilità del documento, rendendo superflui tali elementi. Un errore formale come l'assenza della firma digitale può essere sanato dal
"raggiungimento dello scopo" legale, ovvero la consegna dell'atto al destinatario che ne ha avuto piena conoscenza
4.1 Ciò posto parte ricorrente non ha dedotto né provato che il file è stato alterato o non è conforme all'originale, con la conseguenza che, in assenza di contestazioni sostanziali, il semplice vizio formale non basta per invalidare la notifica.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 5. Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato.
6. Risulta documentalmente agli atti ed è pacifico tra le parti che:
-la società opponente ha presentato all' , in data 13.1.2021, domanda di rateazione dei CP_1 contributi dovuti per il periodo dal 12/2018 al 5/2020 (cfr. doc. 3 all.to al ricorso);
-che l' , con provvedimento del 13.1.2021, ha accolto tale dilazione stabilendo il CP_1 pagamento di 24 rate mensili dell'importo ciascuna di euro 9.744 (cfr. doc. 4 all.to al ricorso);
-che l' , nella memoria difensiva (cfr. pag. n. 8 ult. cpv), ha dato atto che “i versamenti CP_1 effettuati dalla società opponente sono effettivamente n. 24, ma uno di questi, quello del 22 settembre 2022, essendo stato effettuato dalla ditta mediante compensazione con assunti crediti con l'erario, è stato bloccato dalla procedura di controllo dell'Istituto denominata
Frozen con esito KO”;
- che dalla lista dei versamenti allegata dall' (cfr doc n. 7) emerge che tutte le rate CP_1 mensili oggetto del piano di rateazione risultano effettivamente corrisposte dalla società, ad eccezione appunto di quella di settembre 2022, il cui pagamento risulta essere stato effettuato in compensazione con crediti di natura diversa;
- che alla data di novembre 2021 la società risultava inadempiente al versamento della contribuzione corrente;
-che, pertanto a fronte della mancata contabilizzazione della rata oggetto della dilazione e a fronte delle ulteriori inadempienze contributive correnti, l' in data 22.11.2022 ha CP_1
CP_ revocato la dilazione accordata (cfr doc n. 6 all.to fasc.lo procedendo alla iscrizione a ruolo del credito portato dall'avviso di addebito oggi opposto, ingiungendo alla società il pagamento delle differenze contributive residue, oltre le sanzioni di legge;
-che, successivamente e nelle more del presente giudizio, l' ha dato atto di aver CP_1 contabilizzato anche la rata mensile portata in compensazione dalla società con un proprio credito di natura diversa (v. note del 29.8.2024)
7. Ebbene, sulla base di tale univoco quadro probatorio, occorre da subito osservare che l'Istituto - in virtù di quanto previsto dalla circolare n.108/2013 al punto 9 (in atti) ha CP_1 legittimamente revocato la dilazione concessa alla , risultando all'epoca della revoca, Pt_3
l'inadempienza da parte della società della contribuzione corrente e non oggetto della dilazione. Tale circostanza risulta pacifica in atti e direttamente emergente da altro ricorso
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro depositato dalla società avanti l'intestato Tribunale ed iscritto al n. rg 117/2023 (all. alle note CP_ del 29.8.2024) avente ad oggetto l'opposizione all'avviso di addebito n 357 2022
0002805740 000 portante i contributi relativi ai mesi 11/2021 e 12/2021.
7.1 Quanto invece al pagamento della rata oggetto del piano di ammortamento (quella di settembre 2022), effettuato dalla società in compensazione con un credito di natura diversa, si osserva la illegittimità della relativa (tempestiva) mancata contabilizzazione da parte dell' . CP_1
Invero, la compensazione delle somme contributive dovute all' mediante CP_1 compensazione con crediti di altra natura appare in sé lecita ed ammissibile, risultando all'uopo sufficiente richiamare l'articolo 17, comma1, del Decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, (nella versione applicabile ratione temporis) secondo cui: “I contribuenti CP_ eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all' e delle altre somme
a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.” CP_ Sul punto occorre ulteriormente osservare che in virtù delle Circolari allegate da - segnatamente la n. 4660/22 - è evidente che ai fini della compensazione è sufficiente che il credito di altra natura risulti dalla dichiarazione dei redditi, mentre la procedura del c.d.
“blocco manuale” (poi definita procedura Frozen24) è volta a gestire solo quelle compensazioni derivanti da dichiarazioni fiscali inesistenti.
Nel caso che ci occupa, l'esistenza del credito erariale da parte della società risulta documentalmente accertato dalle dichiarazioni dei redditi relative all'anno di imposta 2022
(cfr doc n. 10 all.ta alle note di parte ricorrente del 7.2.2024), della cui utilizzabilità non v'è dubbio, risultando il relativo deposito, necessitato dalle deduzioni svolte dall' nella CP_1 memoria difensiva.
7.2 In ogni caso, come già evidenziato, la questione risulta superata, avendo l' dato atto CP_1 di aver contabilizzato, nelle more del presente giudizio, anche la suddetta rata e di aver ulteriormente sgravato l'importo originariamente portato dall'avviso opposto residuando, in capo alla società, un credito ancora dovuto pari ad €17.543,17.
7.3 Tale ammontare risulta correttamente quantificato dall' in base al prospetto allegato CP_1 alle note del 29.8.2024 per singola inadempienza (documentazione depositata in esito alla richiesta di chiarimenti disposta dal Tribunale all'udienza dell'1.2.2024), avuto riguardo ai
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro criteri stabiliti dal messaggio n. 5508 del 29.3.2012 che disciplina le modalità di calcolo delle somme dovute a seguito della revoca della dilazione.
In particolare, come si evince dall'esame dell'avviso di addebito opposto e come anche ribadito dall' , le inadempienze originariamente iscritte al ruolo erano: CP_1
-n 3050 periodo gennaio 2020 sanzioni per morosità
-n 3051 periodo febbraio 2020 sanzioni per evasione, (flusso mensile inviato in ritardo ad aprile 2020 come da attestazioni di denuncia all.te alla costituzione ) CP_1
-n 3052 periodo marzo 2020 sanzioni per evasione (flusso mensile è stato inviato in ritardo a maggio 2020 come da attestazioni di denuncia all.te alla costituzione ) CP_1
-n 3053 periodo aprile 2020 sanzioni per morosità
-n 3054 periodo maggio 2020 contributo e sanzioni per evasione, (flusso mensile è stato inviato in ritardo a luglio 2020 come da attestazioni di denuncia all.te alla costituzione ). CP_1
Successivamente l' , in esito alla contabilizzazione delle rate pagate dalla società CP_1
(unitamente a quella di settembre 2022), ha effettuato l'ulteriore sgravio degli addebiti in questione, eliminando la partita inerente all'inadempimento n. 3050 del mese di gennaio
2020 e procedendo alla rimodulazione – secondo i criteri di cui al messaggio n. 5508 del
29.3.2012 come innanzi detto e non contestato dalla società- di parte delle sanzioni per gli ulteriori inadempimenti da febbraio a maggio 2022 come evincibile dalle schermate depositate per singola inadempienza (in cui sono calcolati gli sgravi ed il residuo ancora dovuto anche a titolo di sanzioni per evasione e di interessi di mora ) e la cui sommatoria è pari ad €17.543,17.
8. Le suesposte argomentazioni assorbono la doglianza di decadenza dell'iscrizione a ruolo ex art. 25 dlgs 46/99 atteso che, dichiarata la legittimità della revoca della dilazione, i contributi ancora dovuti dalla società risultano essere stati correttamente iscritti a ruolo solo dopo la suddetta revoca.
9. Deve infine rigettarsi anche l'ultimo motivo di doglianza, risultando correttamente applicate alla fattispecie le sanzioni di cui al comma 8, lett. b) relative ai casi di evasione contributiva, stante la tardiva presentazione delle denunce obbligatorie non seguita dalla regolarizzazione.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Sul punto appare sufficiente richiamare la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite (Cass. Sez. Un., 7 marzo 2005, n. 4808), secondo cui la tardiva denuncia è sufficiente ad integrare gli estremi dell'evasione.
Peraltro, per quanto attiene all'elemento soggettivo (intento fraudolento), si osserva che grava sul datore di lavoro l'onere della prova ex art. 2697 c.c., nel senso che è quest'ultimo che deve dimostrare che la tardiva trasmissione non sia stata voluta dallo stesso e di aver agito in buona fede. Prova che, nel caso di specie, non è stata nemmeno dedotta.
10. Dalle considerazioni che precedono deriva la fondatezza della pretesa creditoria contributiva contenuta nell'avviso di addebito opposto, nella misura come rideterminata da in esito agli sgravi via via disposti. CP_1
11. Le spese di lite – liquidate come in dispositivo secondo quanto previsto dal D.M. n.
55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 in relazione al valore della causa previdenziale
(€5.200/€26.000 avuto riguardo alla somma residua rivendicata da in esito agli sgravi CP_1 disposti) e con applicazione dei valori tariffari medi – seguono la soccombenza e vanno poste a carico della società opponente.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa disattesa, così decide:
- rigetta il ricorso;
- condanna la società opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell' che si CP_1 liquidano in complessivi € 5.390,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e cpa come per legge.
Latina, del deposito
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro