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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 29/07/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 666/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per interdizione instaurato da e , con l'Avv. Parte_1 Parte_2
ALEX SEGATA ricorrenti e
LE AR interdicendo con l'intervento del Pubblico Ministero
Per la parte ricorrente:
Dichiarare l'interdizione del Sig. ND RO C.F. , C.F._1
nato a [...], in data [...] e, per l'effetto, nominare quale tutore dello stesso la madre Sig.ra Parte_1
- Con vittoria di compensi e spese legali in caso di resistenza
Per il P.M.: accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 13 marzo 2025, e Parte_1
esponevano di essere i genitori Parte_2 dell'interdicendo, Sig. ND RO, il quale è affetto da grave invalidità che gli impedisce di compiere ogni e qualsiasi atto della vita quotidiana, anche il più semplice, in maniera indipendente necessitando piuttosto di assistenza continua.
La totale incapacità è stata oggetto di accertamento da parte dell' in CP_1
persona del medico legale dott.ssa in occasione della visita per Persona_1
l'accertamento sanitario dell'invalidità civile svoltasi in data 29.01.2025 (Cfr. doc. 1).
Esponevano ancora i ricorrenti che dall'esame effettuato il medico ha certificato che “ai sensi della L.P. 15 giugno 1998, n. 7, il richiedente è riconosciuto: 06 –
INVALIDO con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.
Le principali disabilità rilevate dal medico riguardano l'integrale ambito della persona, ossia: PSICHICHE: intellettiva;
SENSORIALI: linguaggio;
FISICHE: neurologiche.
Atteso che in data 19.01.2025 il Sig. ND RO ha compiuto la maggiore età e, tuttavia, come da referto, questi non è in grado di svolgere nessun'attività quotidiana in modo autonomo, non essendo capace di autodeterminarsi nemmeno nelle scelte più semplici, chiedevano che il Tribunale pronunciasse l'interdizione dello stesso al fine di poterne curare e tutelare gli interessi nel migliore dei modi, considerata l'inadeguatezza della misura dell'amministrazione di sostegno per la complessità dell'incarico e la potenzialità (auto o etero) lesiva dell'incapace.
I ricorrenti rappresentavano infine che il Sig. ND RO non è proprietario di alcun bene immobile;
non è proprietario di autoveicolo;
salvo quanto riceve a titolo di prestazioni agevolate, il resto delle sue necessità è integralmente
Pag. 2 di 4 sostenuto dai familiari, considerata l'assoluta inabilità dell'interdicendo allo svolgimento di ogni attività lavorativa;
è beneficiario di prestazioni agevolate, riferite all'anno 2023, pari ad Euro 10.428,72.
All'udienza del 2 luglio 2025, venivano sentiti l'interdicendo da parte del
Presidente istruttore, alla presenza del P.M., nonché la ricorrente, sig.ra e il fratello dell'interdicendo, sig. Parte_1 Per_2
, dandosi atto dell'impossibilità per motivi di salute della presenza dell'alto
[...]
ricorrente, sig. . Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve quindi essere accolta.
Alla luce della documentazione medica prodotta dai ricorrenti e dalla stessa audizione dell'interdicendo da parte del Tribunale, risulta evidente che il sig.
RO ND risulta persona con diverse disabilità, tanto da essere stato dichiarato invalido “ con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” (v. all. 1 al ricorso – verbale di accertamento di invalidità dd.
3.2.2025 dell' di Trento). CP_1
Certamente la situazione di totale incapacità del sig. RO ND (art. 414
c.c.: “Il maggiore di età e il minore emancipato , i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti” ) non rende opportuna la misura dell'amministrazione di sostegno, misura che presuppone nel soggetto almeno una residua forma di capacità di attendere ai propri interessi e la cui infermità o menomazione fisica o psichica deve essere parziale o transitoria (art. 404 c.c.).
A seguito della disposta interdizione va nominato ai sensi dell'art. 473 bis.55 ss.
c.p.c. il tutore dell'interdetto che nel caso di specie può essere individuato nella persona della madre, sig.ra (C.F. Parte_1
), nata a [...], in data [...], essendo C.F._2
Pag. 3 di 4 la persona più idonea a svolgere l'incarico in quanto si è occupata quotidianamente della gestione del figlio fin dalla sua nascita.
Nulla per le spese, non essendovi altre parti costituite in giudizio che si siano opposte alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 414 ss c.c. e 473 bis.52 ss. c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza:
1) dichiara l' interdizione del Sig. ND RO ( C.F.
), nato a [...], in data [...]; C.F._1
2) nomina tutore dell'interdetto la sig.ra (C.F. Parte_1
), nata a [...], in data [...]; C.F._2
3) nulla per le spese;
4) dispone la trasmissione della presente sentenza al Giudice tutelare per quanto di competenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 666/2025
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per interdizione instaurato da e , con l'Avv. Parte_1 Parte_2
ALEX SEGATA ricorrenti e
LE AR interdicendo con l'intervento del Pubblico Ministero
Per la parte ricorrente:
Dichiarare l'interdizione del Sig. ND RO C.F. , C.F._1
nato a [...], in data [...] e, per l'effetto, nominare quale tutore dello stesso la madre Sig.ra Parte_1
- Con vittoria di compensi e spese legali in caso di resistenza
Per il P.M.: accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 13 marzo 2025, e Parte_1
esponevano di essere i genitori Parte_2 dell'interdicendo, Sig. ND RO, il quale è affetto da grave invalidità che gli impedisce di compiere ogni e qualsiasi atto della vita quotidiana, anche il più semplice, in maniera indipendente necessitando piuttosto di assistenza continua.
La totale incapacità è stata oggetto di accertamento da parte dell' in CP_1
persona del medico legale dott.ssa in occasione della visita per Persona_1
l'accertamento sanitario dell'invalidità civile svoltasi in data 29.01.2025 (Cfr. doc. 1).
Esponevano ancora i ricorrenti che dall'esame effettuato il medico ha certificato che “ai sensi della L.P. 15 giugno 1998, n. 7, il richiedente è riconosciuto: 06 –
INVALIDO con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.
Le principali disabilità rilevate dal medico riguardano l'integrale ambito della persona, ossia: PSICHICHE: intellettiva;
SENSORIALI: linguaggio;
FISICHE: neurologiche.
Atteso che in data 19.01.2025 il Sig. ND RO ha compiuto la maggiore età e, tuttavia, come da referto, questi non è in grado di svolgere nessun'attività quotidiana in modo autonomo, non essendo capace di autodeterminarsi nemmeno nelle scelte più semplici, chiedevano che il Tribunale pronunciasse l'interdizione dello stesso al fine di poterne curare e tutelare gli interessi nel migliore dei modi, considerata l'inadeguatezza della misura dell'amministrazione di sostegno per la complessità dell'incarico e la potenzialità (auto o etero) lesiva dell'incapace.
I ricorrenti rappresentavano infine che il Sig. ND RO non è proprietario di alcun bene immobile;
non è proprietario di autoveicolo;
salvo quanto riceve a titolo di prestazioni agevolate, il resto delle sue necessità è integralmente
Pag. 2 di 4 sostenuto dai familiari, considerata l'assoluta inabilità dell'interdicendo allo svolgimento di ogni attività lavorativa;
è beneficiario di prestazioni agevolate, riferite all'anno 2023, pari ad Euro 10.428,72.
All'udienza del 2 luglio 2025, venivano sentiti l'interdicendo da parte del
Presidente istruttore, alla presenza del P.M., nonché la ricorrente, sig.ra e il fratello dell'interdicendo, sig. Parte_1 Per_2
, dandosi atto dell'impossibilità per motivi di salute della presenza dell'alto
[...]
ricorrente, sig. . Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve quindi essere accolta.
Alla luce della documentazione medica prodotta dai ricorrenti e dalla stessa audizione dell'interdicendo da parte del Tribunale, risulta evidente che il sig.
RO ND risulta persona con diverse disabilità, tanto da essere stato dichiarato invalido “ con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” (v. all. 1 al ricorso – verbale di accertamento di invalidità dd.
3.2.2025 dell' di Trento). CP_1
Certamente la situazione di totale incapacità del sig. RO ND (art. 414
c.c.: “Il maggiore di età e il minore emancipato , i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti” ) non rende opportuna la misura dell'amministrazione di sostegno, misura che presuppone nel soggetto almeno una residua forma di capacità di attendere ai propri interessi e la cui infermità o menomazione fisica o psichica deve essere parziale o transitoria (art. 404 c.c.).
A seguito della disposta interdizione va nominato ai sensi dell'art. 473 bis.55 ss.
c.p.c. il tutore dell'interdetto che nel caso di specie può essere individuato nella persona della madre, sig.ra (C.F. Parte_1
), nata a [...], in data [...], essendo C.F._2
Pag. 3 di 4 la persona più idonea a svolgere l'incarico in quanto si è occupata quotidianamente della gestione del figlio fin dalla sua nascita.
Nulla per le spese, non essendovi altre parti costituite in giudizio che si siano opposte alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 414 ss c.c. e 473 bis.52 ss. c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza:
1) dichiara l' interdizione del Sig. ND RO ( C.F.
), nato a [...], in data [...]; C.F._1
2) nomina tutore dell'interdetto la sig.ra (C.F. Parte_1
), nata a [...], in data [...]; C.F._2
3) nulla per le spese;
4) dispone la trasmissione della presente sentenza al Giudice tutelare per quanto di competenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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