Art. 15.
E' data facolta' al Ministro per il tesoro di emettere durante l'esercizio finanziario 1962-1963, Buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 .
Detti Buoni poliennali, il cui ammontare non puo' superare il disavanzo finanziario risultante dal successivo art. 34 ed e' devoluto, al netto degli oneri di cui al successivo comma, a copertura del disavanzo medesimo, possono essere anche utilizzati per il rinnovo dei Buoni del Tesoro novennali di scadenza 1 gennaio 1963 e per essi pure si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8 , convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84 .
Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni previsti dal primo comma, si fara' fronte, giusta quanto disposto dall'art. 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941 , con un'aliquota dei proventi con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
E' data facolta' al Ministro per il tesoro di emettere durante l'esercizio finanziario 1962-1963, Buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 .
Detti Buoni poliennali, il cui ammontare non puo' superare il disavanzo finanziario risultante dal successivo art. 34 ed e' devoluto, al netto degli oneri di cui al successivo comma, a copertura del disavanzo medesimo, possono essere anche utilizzati per il rinnovo dei Buoni del Tesoro novennali di scadenza 1 gennaio 1963 e per essi pure si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8 , convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84 .
Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei buoni previsti dal primo comma, si fara' fronte, giusta quanto disposto dall'art. 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941 , con un'aliquota dei proventi con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.