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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 01/10/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Marsala
Sezione Lavoro
Proc. N. 1621 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 01/10/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. DE STEFANO VITO il quale ha insistito per la rinnovazione della CTU;
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO il quale ha richiamato la memoria di costituzione insistendo nell'eccezione di inammissibilità;
Visti gli atti del fascicolo, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE Parte_1
nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1621 /2025 R.G.L. oggetto: Indennita di accompagnamento vertente tra
, nata a [...] il [...] CF , Parte_2 C.F._1
in giudizio con l'avv. DE STEFANO VITO giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
CF rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO, giusta procura in CP_1 P.IVA_1
atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione sentitele parti come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha inteso contestare le conclusioni del Consulente tecnico d'ufficio nominato nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo esperito ai sensi dell'art. 445 bis cpc (iscritto al n. 416/2025 RG di questo Tribunale) il quale pur avendo accertato la sussistenza in capo ad essa parte dei requisiti medico legali per il riconoscimento della indennità di accompagnamento, ne aveva indicato la decorrenza nella data della stessa consulenza.
Ritenendo che quel consulente avesse errato nella esatta indicazione di detta decorrenza, parte ricorrente ha chiesto, rinnovarsi detto accertamento medico. Costituitosi in giudizio l' ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo la “inammissibilità CP_1
della domanda di accertamento del diritto”, la “mancanza di specificità dei motivi di contestazione” e l'assenza dei requisiti sanitari e di eventuale documentazione di aggravamento delle accertate patologie.
Il processo è stato istruito mediante deposito di documenti.
Il Tribunale, letti gli atti del fascicolo, ritiene di poter decidere la controversia allo stato degli atti.
Dispone l'art. 445 bis c.p.c. che: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre rilevare che il meccanismo previsto dal legislatore, articolato in due fasi consequenziali nell'intento di deflazionare l'enorme contenzioso previdenziale ed assistenziale che grava sui Tribunali, è diretto ad accertare prioritariamente la sussistenza del requisito sanitario attraverso un giudizio medico-legale preventivo, soggetto (in caso di assenso delle parti) ad omologazione, ovvero, in caso di dissenso, a successivo esame nel giudizio di merito.
La necessità di proporre specifiche contestazioni nella fase di merito è correlata alla possibilità di esprimere l'iniziale dissenso alle conclusioni formulate dal C.T.U. nella fase di A.T.P. senza formulare alcuna particolare motivazione;
una specifica motivazione diviene, invece, necessaria a pena di inammissibilità nel successivo giudizio, correlato al primo e strutturato come una vera e propria contestazione dell'operato del C.T.U.
Così configurato il giudizio di merito, successivo alla mancata omologazione dell'A.T.P., appare evidente (in analogia con quanto previsto dalla legge nel giudizio di appello) che la specificità dei motivi serva innanzitutto ad individuare le statuizioni impugnate (tantum devolutum quantum appellatum) e debba, pertanto, essere correlata alla esposizione, pur sommaria ma chiara, delle censure mosse alle argomentazioni e conclusioni della perizia medico- legale.
La necessità di una specifica censura all'operato del C.T.U. ad opera della parte non soddisfatta dal giudizio espresso, implica che, in mancanza di specifiche doglianze fatte dalle parti e sempreché il giudice non si discosti dalla stessa C.T.U., il mero richiamo alle argomentazioni svolte dal C.T.U. esaurisce l'obbligo di motivazione del decreto di omologazione in fase di A.T.P.
Nel caso di specie parte ricorrente non ha contestato la diagnosi formulata dal CTU di
“Disturbo Cognitivo Grave In Atrofia Cerebrale Da Malattia Cerebro-Vascolare Cronica Ipertensiva Ed
Esiti Stabilizzati Di Ematoma Sub-Durale Da Trauma Cranico - Fibrillazione Atriale In Cardiopatia
Ischemica Cronica - Malattia Artrosica Polidistrettuale Ad Incidenza Funzionale In Stenosi Del Canale
Cervicale” ma si è limitata in forza di una relazione di parte, a dissentire limitatamente alla data di decorrenza della sussistenza del requisito sanitario senza tuttavia alcuna specifica contestazione delle argomentazioni sviluppate dal consulente d'ufficio.
Parte ricorrente si è quindi limitata ad una difformità di valutazione della incidenza delle patologie accertate sulle proprie condizioni sanitarie dando corpo ad un mero dissenso diagnostico, come tale inidoneo a fondare una rinnovazione della perizia tecnica (cfr. Cass.
30874/2017).
Le valutazioni dell'ausiliare del giudice di contro risultano pienamente condivisibili in quanto frutto di un argomentare privo di vizi logico-giuridici e scientifici-metodologici, ed adottate -come già evidenziato- all'esito sia di un attento esame obiettivo della parte che della documentazione in atti, esame dal quale non è emerso un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore (cass. Sez. L - , Ordinanza n. 20819 del
20/08/2018 (Rv. 650131 - 01) né l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, che differisce dalla mera difficoltà e non si ravvisa soltanto nell'assoluta inidoneità allo svolgimento di ogni attività, ma pure nella soggettiva incapacità - per età o condizioni o qualità personali -
d'intendere il significato, la portata, la necessità e l'importanza degli atti quotidiani, vieppiù ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica, in relazione ai diversi e imprevedibili frangenti della vita di ogni giorno (cass. Sez. L - , Ordinanza n. 7032 del 09/03/2023 (Rv. 667053 -
01).
Non appare infine ultroneo evidenziare che parte ricorrente nel termine a tal fine pure assegnato nel giudizio per ATP, non risulta aver elaborato osservazioni avverso le conclusioni formulate del consulente.
Le spese del giudizio vanno dichiarate non ripetibili vista la dichiarazione resa dalla ricorrente ai sensi e per gli effetti di cui all'art 152 disp att cpc.
PQM
Il Tribunale di Marsala definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe indicata, ogni diversa istanza difesa ed eccezione disattesa
- dichiara inammissibile il ricorso;
- dichiara non ripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Marsala nell'udienza del dì 1 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo
Sezione Lavoro
Proc. N. 1621 /2025
Il Giudice del lavoro dott. Marcello Bellomo
Provvedendo con riferimento all'udienza del 01/10/2025 sostituito dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art 127 ter cpc
Rilevato che nel termine perentorio assegnato dette note sono state depositate
- per parte ricorrente dall'Avv. DE STEFANO VITO il quale ha insistito per la rinnovazione della CTU;
- per parte resistente dal procuratore costituito Avv. RIZZO ANTONINO il quale ha richiamato la memoria di costituzione insistendo nell'eccezione di inammissibilità;
Visti gli atti del fascicolo, decide la causa come da sentenza di seguito redatta che completa di motivazione contestualmente deposita
Il Giudice del Lavoro
Dott. Marcello Bellomo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA IN COMPOSIZIONE Parte_1
nella persona del Giudice Onorario della Sezione Lavoro dott. Marcello Bellomo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1621 /2025 R.G.L. oggetto: Indennita di accompagnamento vertente tra
, nata a [...] il [...] CF , Parte_2 C.F._1
in giudizio con l'avv. DE STEFANO VITO giusta procura in atti, ricorrente nei confronti di
CF rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO ANTONINO, giusta procura in CP_1 P.IVA_1
atti, resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza odierna la causa è stata trattenuta per la decisione sentitele parti come da verbale che precede.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente ha inteso contestare le conclusioni del Consulente tecnico d'ufficio nominato nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo esperito ai sensi dell'art. 445 bis cpc (iscritto al n. 416/2025 RG di questo Tribunale) il quale pur avendo accertato la sussistenza in capo ad essa parte dei requisiti medico legali per il riconoscimento della indennità di accompagnamento, ne aveva indicato la decorrenza nella data della stessa consulenza.
Ritenendo che quel consulente avesse errato nella esatta indicazione di detta decorrenza, parte ricorrente ha chiesto, rinnovarsi detto accertamento medico. Costituitosi in giudizio l' ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo la “inammissibilità CP_1
della domanda di accertamento del diritto”, la “mancanza di specificità dei motivi di contestazione” e l'assenza dei requisiti sanitari e di eventuale documentazione di aggravamento delle accertate patologie.
Il processo è stato istruito mediante deposito di documenti.
Il Tribunale, letti gli atti del fascicolo, ritiene di poter decidere la controversia allo stato degli atti.
Dispone l'art. 445 bis c.p.c. che: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre rilevare che il meccanismo previsto dal legislatore, articolato in due fasi consequenziali nell'intento di deflazionare l'enorme contenzioso previdenziale ed assistenziale che grava sui Tribunali, è diretto ad accertare prioritariamente la sussistenza del requisito sanitario attraverso un giudizio medico-legale preventivo, soggetto (in caso di assenso delle parti) ad omologazione, ovvero, in caso di dissenso, a successivo esame nel giudizio di merito.
La necessità di proporre specifiche contestazioni nella fase di merito è correlata alla possibilità di esprimere l'iniziale dissenso alle conclusioni formulate dal C.T.U. nella fase di A.T.P. senza formulare alcuna particolare motivazione;
una specifica motivazione diviene, invece, necessaria a pena di inammissibilità nel successivo giudizio, correlato al primo e strutturato come una vera e propria contestazione dell'operato del C.T.U.
Così configurato il giudizio di merito, successivo alla mancata omologazione dell'A.T.P., appare evidente (in analogia con quanto previsto dalla legge nel giudizio di appello) che la specificità dei motivi serva innanzitutto ad individuare le statuizioni impugnate (tantum devolutum quantum appellatum) e debba, pertanto, essere correlata alla esposizione, pur sommaria ma chiara, delle censure mosse alle argomentazioni e conclusioni della perizia medico- legale.
La necessità di una specifica censura all'operato del C.T.U. ad opera della parte non soddisfatta dal giudizio espresso, implica che, in mancanza di specifiche doglianze fatte dalle parti e sempreché il giudice non si discosti dalla stessa C.T.U., il mero richiamo alle argomentazioni svolte dal C.T.U. esaurisce l'obbligo di motivazione del decreto di omologazione in fase di A.T.P.
Nel caso di specie parte ricorrente non ha contestato la diagnosi formulata dal CTU di
“Disturbo Cognitivo Grave In Atrofia Cerebrale Da Malattia Cerebro-Vascolare Cronica Ipertensiva Ed
Esiti Stabilizzati Di Ematoma Sub-Durale Da Trauma Cranico - Fibrillazione Atriale In Cardiopatia
Ischemica Cronica - Malattia Artrosica Polidistrettuale Ad Incidenza Funzionale In Stenosi Del Canale
Cervicale” ma si è limitata in forza di una relazione di parte, a dissentire limitatamente alla data di decorrenza della sussistenza del requisito sanitario senza tuttavia alcuna specifica contestazione delle argomentazioni sviluppate dal consulente d'ufficio.
Parte ricorrente si è quindi limitata ad una difformità di valutazione della incidenza delle patologie accertate sulle proprie condizioni sanitarie dando corpo ad un mero dissenso diagnostico, come tale inidoneo a fondare una rinnovazione della perizia tecnica (cfr. Cass.
30874/2017).
Le valutazioni dell'ausiliare del giudice di contro risultano pienamente condivisibili in quanto frutto di un argomentare privo di vizi logico-giuridici e scientifici-metodologici, ed adottate -come già evidenziato- all'esito sia di un attento esame obiettivo della parte che della documentazione in atti, esame dal quale non è emerso un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore (cass. Sez. L - , Ordinanza n. 20819 del
20/08/2018 (Rv. 650131 - 01) né l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, che differisce dalla mera difficoltà e non si ravvisa soltanto nell'assoluta inidoneità allo svolgimento di ogni attività, ma pure nella soggettiva incapacità - per età o condizioni o qualità personali -
d'intendere il significato, la portata, la necessità e l'importanza degli atti quotidiani, vieppiù ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica, in relazione ai diversi e imprevedibili frangenti della vita di ogni giorno (cass. Sez. L - , Ordinanza n. 7032 del 09/03/2023 (Rv. 667053 -
01).
Non appare infine ultroneo evidenziare che parte ricorrente nel termine a tal fine pure assegnato nel giudizio per ATP, non risulta aver elaborato osservazioni avverso le conclusioni formulate del consulente.
Le spese del giudizio vanno dichiarate non ripetibili vista la dichiarazione resa dalla ricorrente ai sensi e per gli effetti di cui all'art 152 disp att cpc.
PQM
Il Tribunale di Marsala definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe indicata, ogni diversa istanza difesa ed eccezione disattesa
- dichiara inammissibile il ricorso;
- dichiara non ripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Marsala nell'udienza del dì 1 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Marcello Bellomo