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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati:
dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente
dr. Antonietta Savino -Consigliere
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 21 gennaio 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2175/24 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentata e difeso dall'avv. Agostino Cianciulli, presso il quale Parte_1 elettivamente domicilia, in Bisaccia, via Roma n. 129
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Susanna Controparte_1
Cenerini, Lucia Macchia, Cristiana Sardi e Maria Teresa Zenti, elettivamente domiciliati in
, presso l'Avvocatura comunale, p.zza del Municipio n. 1 CP_1
APPELLATO
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv,ti CP_2
Marco Mariano e Marcello Abbondandolo, presso i quali elettivamente domicilia, in , CP_2 via Degli Imbimbo n. 10/12
APPELLATA
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti , dal 2 settembre 2009 dipendente, con mansioni di centralinista, Parte_1
del , assunta a copertura della quota di riserva obbligatoria, perché in possesso dei CP_1 CP_1
requisiti di cui alla l. n. 113 del 1985, in quanto affetta da deficit visivo ingravescente sin dall'infanzia,
Cont dal 18 aprile 2019 transitata per mobilità esterna all' di , proponeva tempestivo appello CP_2
avverso la sent. n. 107 del 2024 del Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, che aveva rigettato la sua impugnativa di risoluzione del rapporto di lavoro disposta da in data 9 febbraio Parte_2
2021, per il venir meno, in seguito a un trattamento chirurgico cui si era sottoposta in data 15 ottobre
2015, con l'installazione di un protesi, della sua originaria condizione invalidante, riacquistando parzialmente la vista e così perdendo i requisiti per far parte della quota di riserva, nell'ambito della quale si era costituito il suo rapporto di lavoro.
Censurava la sentenza impugnata, in primis perché al momento dell'assunzione presentava tutti i requisiti medici per essere inserita nella quota di riserva, solo successivamente migliorando la sua condizione, che comunque rimaneva precaria e vincolata alle lenti fachiche applicate, che in realtà le mantenevano il suo stato invalidante nella soglia che aveva consentito la sua assunzione (chiedeva anche ctu al riguardo)
Lamentava, poi, la mancata considerazione, da parte del Tribunale, della dedotta nullità dell'atto di avvio del procedimento amministrativo, ex art. 7 della l. n. 241 del 1990, che aveva portato all'impugnata risoluzione, nonché della violazione dei termini previsti per il procedimento disciplinare ex artt. 55 bis e 55 quater del d.l.vo n. 165 del 2001.
Insisteva, infine, sul fatto che l'annullamento del provvedimento (della pregressa assunzione) eventualmente illegittimo era intervenuto in tempi assolutamente irragionevoli, ex art. 21 nonies dell l.
n. 241 del 1990.
Cont Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e, quindi, di dichiarare l' decaduta dall'esercizio del potere disciplinare o comunque dall'azione di provvedimenti di autotutela e, comunque, di dichiarare l'illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto in possesso, al momento dell'assunzione, e anche al momento della risoluzione, dei requisiti per essere assunta nella Cont quota di riserva, con condanna della convenuta reintegrarla nel suo posto di lavoro, con le mansioni da ultimo svolte o altre equivalenti e compatibili con il suo stato di salute.
Si costituivano, con separate memorie l' e il , resistendo all'appello, Controparte_3 Controparte_1
il eccependo il difetto di legittimazione passiva. CP_1
All'esito della trattazione scritta la causa è stata riservata per la decisione.
Orbene, l'appello è fondato, nei termini che seguono.
2 Come affermato nella sentenza impugnata, è pacifico e documentale che la ricorrente, all'atto dell'assunzione presso il Comune di , nel 2009, era in possesso dei requisiti medico-legali per CP_1
essere assunta nella quota di riserva, ai sensi della l. n. 68 del 1999.
Con l'intervento cui la ricorrente si sottoponeva nel 2015 la soglia di invalidità si modificava o, in ipotesi
(è un profilo articolatamente argomentato dalla difesa attorea) rimaneva invariata ai fini di quanto richiesto per l'assunzione nella riserva.
Ancora, è incontestato che la ricorrente non nascondeva detta sua variazione e anzi, essendosi sottoposta
Cont a una visita presso l'lnps di , trasmetteva il relativo verbale alla convenuta divenuta sua CP_2
nuova datrice di lavoro, dalla quale emergeva il mutamento del visus.
Va anche puntualizzato, poi, che la passava dal all' per Pt_1 Controparte_1 Controparte_3
mobilità esterna, in via diretta, quindi, senza la costituzione di nuovo rapporto di lavoro (pur se naturalmente le parti formalizzavano un nuovo contratto).
Come ha chiarito la S.C. (cfr. Cass., Sez. Un., 30.7.2020 n. 16452), in tema di pubblico impiego privatizzato la procedura di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni non determina la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura concorsuale, ma una mera modificazione soggettiva del rapporto preesistente con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto.
Ciò posto, richiamata la disciplina normativa ben esposta nella pronuncia gravata, è dirimente stabilire se il requisito per l'assunzione nella quota di riserva debba sussistere solo al momento dell'assunzione, nella fattispecie al vaglio avvenuta nel 2009, oppure debba mantenersi per tutta la durata del rapporto di lavoro, in tal caso il miglioramento delle condizioni, con la conseguente perdita del requisito sanitario, legittimando parte datoriale a risolvere il rapporto.
Questa Corte dissente dal Tribunale che ha ritenuto, con la sua impostazione, di meglio valorizzare la funzione solidaristica della normativa, e reputa che il rapporto, una volta legittimamente instaurato, a tempo indeterminato, non può essere risolto per un eventuale miglioramento, ipotesi obiettivamente rara e non regolamentata dalla legge n. 68 cit, che al contrario contempla la più frequente ipotesi del peggioramento (art. 10).
L'ipotesi è talmente rara che si riscontra un solo precedente giurisprudenziale (Cfr. Cons. St., VI,
30.5.2001 n. 3238), che sorregge la motivazione della sentenza impugnata.
Va osservato che la normativa (art. 3 della l. n. 68 cit.) da un alto afferma: “I datori di lavoro pubblici
e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura..” dicitura che lascerebbe intendere la necessità della permanenza, mentre l'intestazione dell'articolo: “Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva”, sembra valorizzare il momento genetico, di costituzione del rapporto.
3 Reputa questa Corte, in assenza di un auspicabile intervento normativo, che regolamenti in modo equilibrato vicende di tal fatta, che detta seconda indicazione meglio garantisca lo spirito della funzione solidaristica cui è funzionalizzato il risvolto lavorativo dell'inabile e più efficacemente tuteli la generale situazione soggettiva di aspettativa che assiste il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, risolvibile solamente per cause tipiche.
Infatti, l'inabile viene assunto affinché il lavoro compensi una sua situazione di menomazione, sul piano sociale, economico e relazionale. La condizione di invalidità, sussistente al momento dell'assunzione, segna la storia personale del soggetto interessato. Trattasi, infatti, di condizioni patologiche normalmente gravi, che non hanno consentito altre possibilità di ingresso nel mercato del lavoro.
L'invalido può migliorare la sua condizione fisica (ipotesi che normalmente non si verifica, ma è quanto probabilmente avvenuto nella fattispecie in esame), inevitabilmente non guarendo, solo attenuando il suo stato morboso, ma intanto l'invalidità pregressa ha prodotto effetti irreversibili ( Parte_1 aveva circa 40 anni al momento del licenziamento, un'età in cui entrare diversamente nel mondo del lavoro è difficile anche per chi non ha avuto alcuna invalidità), determinando una difficoltà, potremmo dire una tendenziale impossibilità, a reperire altrimenti le risorse per assicurarsi una vita dignitosa.
In tale contesto, la soluzione adottata nella sentenza impugnata non è soddisfacente, perchè appunto tradisce la funzione solidaristica della normativa, fissando un'automatica corrispondenza tra perdita dello stato di invalidità (eventualmente migliorato, certamente non debellato) e superfluità di ogni tutela a un soggetto che invece pur sempre, per la sua invalidità (pregressa e anche residuale attuale) di quella tutela ha permanentemente bisogno.
Da considerare che il miglioramento è avvenuto per una scelta volontaria (un delicato intervento al quale alcuno poteva costringere la ricorrente) e che l'alternativa in cui la soluzione adottata dal Tribunale finirebbe per porre i soggetti interessati sarebbe quella di evitare ogni cura e ogni intervento, per sopravvivere. Una scelta che il diritto, alla luce di un coacervo di valori costituzionali, non può certo consentire.
E' utile anche sottolineare che alcuna norma impone all'assunto in quota di riserva di comunicare a parte datoriale gli eventuali miglioramenti della sua condizione,
Ne discende che l'appello va accolto nei confronti dell' , mentre va confermato il rigetto Controparte_3
nei confronti del , per essere oggettivamente estraneo alla vicenda risolutoria Controparte_1
azionata e nei confronti del quale, infatti, non viene formulata alcuna domanda.
Ne discende, pertanto, che la sentenza impugnata va parzialmente riformata per cui, in accoglimento della domanda formulata nei confronti dell' , va ordinato a quest'ultima di reintegrare Controparte_3
nel suo posto di lavoro, con le mansioni da ultimo svolte o con altre equivalenti. Parte_1
4 Va ricordato, a tale ultimo riguardo, e in piena sintonia con la (cfr. Cass., Sez. lav., Parte_3
11.11.2020 n. 25396) che è in facoltà al datore di adibire il prestatore invalido a mansioni diverse da quelle per le quali fu assunto, purché compatibili con le sue condizioni di salute.
In considerazione dell'oggettiva particolarità, anzi unicità, della vicenda introdotta in giudizio (vi è peraltro un precedente di segno diverso del Supremo Giudice amministrativo) appare alla Corte equo, anche nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte
Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra tutte le parti, le spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ordina all'
[...]
di reintegrare nel suo posto di lavoro, con le mansioni da ultimo CP_3 Parte_1 svolte, o altre equivalenti e compatibili. dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati:
dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente
dr. Antonietta Savino -Consigliere
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 21 gennaio 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2175/24 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentata e difeso dall'avv. Agostino Cianciulli, presso il quale Parte_1 elettivamente domicilia, in Bisaccia, via Roma n. 129
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Susanna Controparte_1
Cenerini, Lucia Macchia, Cristiana Sardi e Maria Teresa Zenti, elettivamente domiciliati in
, presso l'Avvocatura comunale, p.zza del Municipio n. 1 CP_1
APPELLATO
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv,ti CP_2
Marco Mariano e Marcello Abbondandolo, presso i quali elettivamente domicilia, in , CP_2 via Degli Imbimbo n. 10/12
APPELLATA
1 CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti , dal 2 settembre 2009 dipendente, con mansioni di centralinista, Parte_1
del , assunta a copertura della quota di riserva obbligatoria, perché in possesso dei CP_1 CP_1
requisiti di cui alla l. n. 113 del 1985, in quanto affetta da deficit visivo ingravescente sin dall'infanzia,
Cont dal 18 aprile 2019 transitata per mobilità esterna all' di , proponeva tempestivo appello CP_2
avverso la sent. n. 107 del 2024 del Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, che aveva rigettato la sua impugnativa di risoluzione del rapporto di lavoro disposta da in data 9 febbraio Parte_2
2021, per il venir meno, in seguito a un trattamento chirurgico cui si era sottoposta in data 15 ottobre
2015, con l'installazione di un protesi, della sua originaria condizione invalidante, riacquistando parzialmente la vista e così perdendo i requisiti per far parte della quota di riserva, nell'ambito della quale si era costituito il suo rapporto di lavoro.
Censurava la sentenza impugnata, in primis perché al momento dell'assunzione presentava tutti i requisiti medici per essere inserita nella quota di riserva, solo successivamente migliorando la sua condizione, che comunque rimaneva precaria e vincolata alle lenti fachiche applicate, che in realtà le mantenevano il suo stato invalidante nella soglia che aveva consentito la sua assunzione (chiedeva anche ctu al riguardo)
Lamentava, poi, la mancata considerazione, da parte del Tribunale, della dedotta nullità dell'atto di avvio del procedimento amministrativo, ex art. 7 della l. n. 241 del 1990, che aveva portato all'impugnata risoluzione, nonché della violazione dei termini previsti per il procedimento disciplinare ex artt. 55 bis e 55 quater del d.l.vo n. 165 del 2001.
Insisteva, infine, sul fatto che l'annullamento del provvedimento (della pregressa assunzione) eventualmente illegittimo era intervenuto in tempi assolutamente irragionevoli, ex art. 21 nonies dell l.
n. 241 del 1990.
Cont Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e, quindi, di dichiarare l' decaduta dall'esercizio del potere disciplinare o comunque dall'azione di provvedimenti di autotutela e, comunque, di dichiarare l'illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto in possesso, al momento dell'assunzione, e anche al momento della risoluzione, dei requisiti per essere assunta nella Cont quota di riserva, con condanna della convenuta reintegrarla nel suo posto di lavoro, con le mansioni da ultimo svolte o altre equivalenti e compatibili con il suo stato di salute.
Si costituivano, con separate memorie l' e il , resistendo all'appello, Controparte_3 Controparte_1
il eccependo il difetto di legittimazione passiva. CP_1
All'esito della trattazione scritta la causa è stata riservata per la decisione.
Orbene, l'appello è fondato, nei termini che seguono.
2 Come affermato nella sentenza impugnata, è pacifico e documentale che la ricorrente, all'atto dell'assunzione presso il Comune di , nel 2009, era in possesso dei requisiti medico-legali per CP_1
essere assunta nella quota di riserva, ai sensi della l. n. 68 del 1999.
Con l'intervento cui la ricorrente si sottoponeva nel 2015 la soglia di invalidità si modificava o, in ipotesi
(è un profilo articolatamente argomentato dalla difesa attorea) rimaneva invariata ai fini di quanto richiesto per l'assunzione nella riserva.
Ancora, è incontestato che la ricorrente non nascondeva detta sua variazione e anzi, essendosi sottoposta
Cont a una visita presso l'lnps di , trasmetteva il relativo verbale alla convenuta divenuta sua CP_2
nuova datrice di lavoro, dalla quale emergeva il mutamento del visus.
Va anche puntualizzato, poi, che la passava dal all' per Pt_1 Controparte_1 Controparte_3
mobilità esterna, in via diretta, quindi, senza la costituzione di nuovo rapporto di lavoro (pur se naturalmente le parti formalizzavano un nuovo contratto).
Come ha chiarito la S.C. (cfr. Cass., Sez. Un., 30.7.2020 n. 16452), in tema di pubblico impiego privatizzato la procedura di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni non determina la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura concorsuale, ma una mera modificazione soggettiva del rapporto preesistente con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto.
Ciò posto, richiamata la disciplina normativa ben esposta nella pronuncia gravata, è dirimente stabilire se il requisito per l'assunzione nella quota di riserva debba sussistere solo al momento dell'assunzione, nella fattispecie al vaglio avvenuta nel 2009, oppure debba mantenersi per tutta la durata del rapporto di lavoro, in tal caso il miglioramento delle condizioni, con la conseguente perdita del requisito sanitario, legittimando parte datoriale a risolvere il rapporto.
Questa Corte dissente dal Tribunale che ha ritenuto, con la sua impostazione, di meglio valorizzare la funzione solidaristica della normativa, e reputa che il rapporto, una volta legittimamente instaurato, a tempo indeterminato, non può essere risolto per un eventuale miglioramento, ipotesi obiettivamente rara e non regolamentata dalla legge n. 68 cit, che al contrario contempla la più frequente ipotesi del peggioramento (art. 10).
L'ipotesi è talmente rara che si riscontra un solo precedente giurisprudenziale (Cfr. Cons. St., VI,
30.5.2001 n. 3238), che sorregge la motivazione della sentenza impugnata.
Va osservato che la normativa (art. 3 della l. n. 68 cit.) da un alto afferma: “I datori di lavoro pubblici
e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura..” dicitura che lascerebbe intendere la necessità della permanenza, mentre l'intestazione dell'articolo: “Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva”, sembra valorizzare il momento genetico, di costituzione del rapporto.
3 Reputa questa Corte, in assenza di un auspicabile intervento normativo, che regolamenti in modo equilibrato vicende di tal fatta, che detta seconda indicazione meglio garantisca lo spirito della funzione solidaristica cui è funzionalizzato il risvolto lavorativo dell'inabile e più efficacemente tuteli la generale situazione soggettiva di aspettativa che assiste il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, risolvibile solamente per cause tipiche.
Infatti, l'inabile viene assunto affinché il lavoro compensi una sua situazione di menomazione, sul piano sociale, economico e relazionale. La condizione di invalidità, sussistente al momento dell'assunzione, segna la storia personale del soggetto interessato. Trattasi, infatti, di condizioni patologiche normalmente gravi, che non hanno consentito altre possibilità di ingresso nel mercato del lavoro.
L'invalido può migliorare la sua condizione fisica (ipotesi che normalmente non si verifica, ma è quanto probabilmente avvenuto nella fattispecie in esame), inevitabilmente non guarendo, solo attenuando il suo stato morboso, ma intanto l'invalidità pregressa ha prodotto effetti irreversibili ( Parte_1 aveva circa 40 anni al momento del licenziamento, un'età in cui entrare diversamente nel mondo del lavoro è difficile anche per chi non ha avuto alcuna invalidità), determinando una difficoltà, potremmo dire una tendenziale impossibilità, a reperire altrimenti le risorse per assicurarsi una vita dignitosa.
In tale contesto, la soluzione adottata nella sentenza impugnata non è soddisfacente, perchè appunto tradisce la funzione solidaristica della normativa, fissando un'automatica corrispondenza tra perdita dello stato di invalidità (eventualmente migliorato, certamente non debellato) e superfluità di ogni tutela a un soggetto che invece pur sempre, per la sua invalidità (pregressa e anche residuale attuale) di quella tutela ha permanentemente bisogno.
Da considerare che il miglioramento è avvenuto per una scelta volontaria (un delicato intervento al quale alcuno poteva costringere la ricorrente) e che l'alternativa in cui la soluzione adottata dal Tribunale finirebbe per porre i soggetti interessati sarebbe quella di evitare ogni cura e ogni intervento, per sopravvivere. Una scelta che il diritto, alla luce di un coacervo di valori costituzionali, non può certo consentire.
E' utile anche sottolineare che alcuna norma impone all'assunto in quota di riserva di comunicare a parte datoriale gli eventuali miglioramenti della sua condizione,
Ne discende che l'appello va accolto nei confronti dell' , mentre va confermato il rigetto Controparte_3
nei confronti del , per essere oggettivamente estraneo alla vicenda risolutoria Controparte_1
azionata e nei confronti del quale, infatti, non viene formulata alcuna domanda.
Ne discende, pertanto, che la sentenza impugnata va parzialmente riformata per cui, in accoglimento della domanda formulata nei confronti dell' , va ordinato a quest'ultima di reintegrare Controparte_3
nel suo posto di lavoro, con le mansioni da ultimo svolte o con altre equivalenti. Parte_1
4 Va ricordato, a tale ultimo riguardo, e in piena sintonia con la (cfr. Cass., Sez. lav., Parte_3
11.11.2020 n. 25396) che è in facoltà al datore di adibire il prestatore invalido a mansioni diverse da quelle per le quali fu assunto, purché compatibili con le sue condizioni di salute.
In considerazione dell'oggettiva particolarità, anzi unicità, della vicenda introdotta in giudizio (vi è peraltro un precedente di segno diverso del Supremo Giudice amministrativo) appare alla Corte equo, anche nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte
Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra tutte le parti, le spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ordina all'
[...]
di reintegrare nel suo posto di lavoro, con le mansioni da ultimo CP_3 Parte_1 svolte, o altre equivalenti e compatibili. dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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