Ordinanza cautelare 13 febbraio 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 22/12/2025, n. 8330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8330 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08330/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05350/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5350 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Aspat - Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale, Fras - Federazione Regionale Azione Sanitaria, Aias di Afragola, Airri di Aversa, Cinetic Center, Diarad S.r.l., Gerovit S.r.l., Giffas Ets, Ginolfi S.r.l., Iprha S.r.l., Istituto Jean Piaget S.r.l., La Rinascita S.r.l. Presidio di Riabilitazione, L'Incontro S.r.l., Medical Center, Minerva S.r.l., Nuovo Centro Fkt S.r.l., San Paolo S.r.l., Cinzia Santulli, Tivan S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Patrizia Kivel Mazuy, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AS 107 - LI 2, non costituita in giudizio;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Luigia Schiano Di Colella Lavina, con domicilio eletto presso il suo studio in LI, via Santa Lucia n. 81;
AS 106 - LI 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenica Coppola, Massimiliano De Masi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AS 103 - Benevento 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Mastrangelo, Angela Conchiglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Mennitto, Angelo Pasquale Cogliano, Tiziana Tecce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AS 101 - Avellino 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Abbondandolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AS 108 - LI 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rajola Pescarini, Amneris Irace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AS 104 - Caserta 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonia Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AS 111 - Salerno 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Fiorillo, Emma Tortora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della deliberazione Giunta Regione Campania n. 407 del 31/07/2024 pubblicata sul BURC n. 55 del 05/08/2024 ad oggetto “Definizione per gli esercizi 2024-2025 dei limiti prestazionali e di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione. Modifiche ed integrazioni d.g.r.c. 341/2024” e relativi allegati, della deliberazione Giunta Regione Campania n. 341 del 11/07/2024 pubblicata sul BURC n. 51 del 15/07/2024 ad oggetto “Definizione per gli esercizi 2024-2025 dei limiti prestazionali e di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione” e relativi allegati;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ASPAT - ASSOCIAZIONE SANITA'' PRIVATA ACCREDITATA TERRITORIALE l’8\1\2025:
- della deliberazione Giunta Regione Campania n. 545 del 24/10/2024, pubblicata sul BURC n. 77 del 11/11/2024 ad oggetto “Definizione per gli esercizi 2024-2025 dei limiti prestazionali e di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione. Modifiche ed integrazioni d.g.r.c. 407/2024” e relativi allegati, modificativa ed integrativa della precedente Deliberazione di Giunta Regionale n. 407/2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, dell’AS 106 - LI 1, dell’AS 103 - Benevento 1, dell’AS 101 - Avellino 1, dell’AS 108 - LI 3, dell’AS 104 - Caserta 1 e dell’AS 111 - Salerno 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 la dott.ssa AN AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno impugnato, previa richiesta di sospensione, la deliberazione Giunta Regione Campania n. 407 del 31/07/2024 pubblicata sul BURC n. 55 del 05/08/2024 avente ad oggetto “Definizione per gli esercizi 2024-2025 dei limiti prestazionali e di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione. Modifiche ed integrazioni d.g.r.c. 341/2024” e relativi allegati, laddove modificava ed integrava la Deliberazione di Giunta Regionale n. 341 del 11 luglio 2024.
Espongono in fatto di esser imprese sanitarie private accreditate con il servizio sanitario regionale Campano e di erogare prestazioni afferenti la macroarea della riabilitazione estensiva territoriale ex art. 26 Legge 833/78 in regime residenziale e/o semiresidenziale e/o ambulatoriale/ambulatoriali Piccolo Gruppo e domiciliare.
L’Aspat espone di essere l’associazione maggiormente rappresentativa della categoria, viste le numerose strutture associate, riconducibile a quei “principali portatori di interessi” che - nell’ambito dell’accreditamento – sono considerati “…le persone o i gruppi di persone che hanno a vario titolo un legittimo interesse nei confronti delle prestazioni e dei risultati di un’organizzazione…”
AS – Federazione Regionale azione sanitaria – espone di promuovere, per norma statutaria, azione di sostegno economico alle attività associative in difficoltà, a tutela dei diritti e delle legittime aspettative degli associati – strutture operanti nel settore socio – sanitario in regime di accreditamento.
Espongono, dunque, i ricorrenti che l’interesse collettivo ad agire sarebbe diretto ad ottenere una contrattualizzazione per gli anni 2024/25 modificata in senso equo e migliorativo attraverso una corretta regolamentazione e redistribuzione/assegnazione, in termini sia di numero di prestazioni che di budget assegnato.
Espongono, dunque:
- che, con D.G.R. n. 341 dell’11.07.2024, la Regione Campania aveva definito, per gli esercizi 2024-2025, i limiti prestazionali e di spesa nonché i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione;
- che, in particolare, erano stati stabiliti i limiti di spesa indicati nell’allegato B;
- che l’allegato C recava lo “Schema di contratto ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2, del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.”;
- che la stessa delibera n. 341/2024, in riferimento alla c.d. “osmosi” (da “residenziale/semiresidenzale” ad “ambulatoriale/domiciliare”), aveva stabilito che le strutture, in caso di risparmio dei propri volumi prestazionali di riabilitazione nei regimi semiresidenziale e residenziale, avrebbero potuto utilizzare le economie derivanti dall’eventuale sottoutilizzo per erogare prestazioni di riabilitazione ambulatoriale e “ambulatoriale P.G.”, fino ad un massimo:
a) della differenza tra l’85% e il 75% del tasso di occupazione per il regime semiresidenziale;
b) della differenza tra il 95% e l’85% del tasso di occupazione per il regime residenziale;
- che, con D.G.R. n. 407 del 31.07.2024, la Regione modificava la precedente delibera n. 341/2024, prevedendo:
a) l’azzeramento degli incrementi dei volumi di spesa, con particolare riferimento al limite delle prestazioni domiciliari per l’anno 2025;
b) un limite del 15% per l’“osmosi” da prestazioni residenziali/semiresidenziali a prestazioni ambulatoriali/“ambulatoriali piccolo gruppo”;
c) criteri per l’accesso all’extrabudget, quali la liquidazione al 50% delle prestazioni rese a favore dei pazienti in età evolutiva, a condizione di una pari eccedenza resa dalla struttura anche per prestazioni in favore di pazienti adulti, con la conseguenza che, ogni due prestazioni rese in eccedenza, ne sarebbe stata riconosciuta soltanto una, mediante il versamento del 50 % del corrispettivo totale;
- che quindi l’incremento rispetto all’anno 2023 sarebbe stato solo apparente, in quanto l’importo accantonato (€ 8.382.000,00) per finanziare le prestazioni extrabudget sarebbe dovuto essere sottratto dal tetto di spesa fissato, non ponendosi in aggiunta ai limiti di spesa fissati per l’anno precedente;
- che quindi il limite di spesa “reale” per l’anno 2024, per le prestazioni ambulatoriali, avrebbe subito, in effetti, un decremento rispetto al budget fissato per l’anno 2023.
Avverso gli atti impugnati i ricorrenti hanno articolato i seguenti motivi di diritto:
I. Con riguardo al punto 1) - incremento delle prestazioni ambulatoriali remunerate quali prestazioni extra tetto inidoneo a garantire i meri costi del personale. Illogicità – eccesso di potere - carente istruttoria – difetto di motivazione – contraddittorietà - violazione art 3 e ss l. 241/90 – violazione d.lgs. 502/1992 – errore programmatorio – violazione del giusto procedimento – violazione art 3, 32 e 97 della costituzione - violazione dei principi di correttezza, buonafede - certezza del diritto - equità- violazione della contrattazione collettiva del personale del settore.
II. Con riguardo al punto 2) afferente il criterio della “flessibilità infrasetting della macroarea” (cd. Osmosi da residenziale/semiresidenziale ad amb/dom). Illegittimità – violazione dell’art. 8 ter- quater, quinquies e sexies del d.lgs. N. 502/92 e s.m.i. – violazione d.lgs. 502/92 – violazione degli artt. 27, 28, 30, 31 della l.r. Campania n. 32/1994 - violazione del DPCM 12/1/2017 - difetto di motivazione - violazione dei principi in materia di certezza del diritto - violazione del principio di leale cooperazione di cui all’art. 1, comma 2-bis 13 della l. 241/1990 e s.m.i. E di buona fede e correttezza – violazione dei principi di buon andamento art. 32 e 97 Cost. – irragionevolezza e sproporzione dell’azione amministrativa – –irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità e partecipazione - difetto di istruttoria - ingiustizia manifesta – illogicità – violazione D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (lea) – carente istruttoria – apoditticità
III. Con riguardo al punto 3) delle delibere impugnate – prestazioni ambulatoriali e amb. P.g. Parziale remunerazione dell’extra tetto. Illegittimità - violazione principi di equità e parità di trattamento – violazione principi di buon andamento art. 97 Cost. – irragionevolezza e sproporzione dell’azione amministrativa – irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità e partecipazione - difetto di istruttoria - ingiustizia manifesta – illogicità – difetto di motivazione –
IV. Con riguardo al punto 4) delle impugnate delibere - decremento prestazioni domiciliari anno 2025 di 5 punti percentuali per soddisfare obiettivi del PNNR missione 6, tendente a rafforzare l’assistenza domiciliare (ADI) illogicità – carente istruttoria – difetto di motivazione – apoditticità - violazione del d.lgs. 117 del 2017 – violazione art. 32 Cost – violazione DPCM 2017 (lea) – violazione DCA 134/16 – violazione DGRC n. 41/2011 – violazione art. 1 co. 3 septies del d.lgs. 502/92 – violazione l. 328/200 – violazione l.r. 11/2007
Gli atti impugnati sarebbero affetti, secondo i ricorrenti, da carenza di istruttoria, palese irragionevolezza e mancanza di motivazione, soprattutto con riferimento a prescrizioni, contenute nella deliberazione regionale n. 407/2024, che avrebbero del tutto stravolto e superato le previsioni contenute nella precedete delibera n 341/2024.
V. Con riguardo agli atti aslini applicativi della determinazione regionale: delibera della ASL Caserta n.1599 del 27/9/2024 – ILLEGITTIMITA’ DERIVATA
2. Si sono costituite la Regione e le AS 106 - LI 1, AS 103 - Benevento 1, AS 101 - Avellino 1, AS 108 - LI 3, AS 104 - Caserta 1, AS 111 - Salerno 1.
L’AS AV ha eccepito inammissibilità del ricorso anche con riguardo alla posizione delle associazioni, delle quali sarebbe venuto meno il loro potere e/o legittimazione ad agire per l’avvenuta sottoscrizione della clausola di salvaguardia da parte delle loro associate.
3. La Regione Campania, con memoria del 15.11.2024, ha controdedotto alle censure di parte ricorrente, eccependo, preliminarmente, l’improcedibilità del ricorso per l’intervenuta delibera n 545/2024 pubblicata sul Burc del 12.11.2024, di modifica ed integrazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 407 del 1° agosto 2024. Ha chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.
4. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato l’8.01.2025, i ricorrenti hanno impugnato la menzionata delibera n 545/2024, deducendone gli stessi vizi dedotti nel ricorso introduttivo oltre ad una illegittimità derivata, esponendo:
- che, nelle more del giudizio, la Regione Campania aveva emesso la D.G.R. n. 545 del 24.10.2024 con cui modificava le precedenti deliberazioni in modo tale da non determinare alcun aggiornamento o modifica in melius ;
- che la nuova delibera confermava i volumi di spesa indicati dalle precedenti DD.GG.RR., in riferimento al decremento di budget;
- che essa confermava il meccanismo relativo all’extrabudget e reiterava il limite relativo al meccanismo della c.d. osmosi nella misura del 15%.
Questi i motivi di diritto dedotti:
I. Illegittimità derivata - eccesso di potere - carente istruttoria – difetto di motivazione – contraddittorietà - violazione art 3 e ss l. 241/90 – violazione d.lgs. 502/1992 – errore programmatorio – violazione del giusto procedimento – violazione artt. 3, 32 e 97 della Costituzione - violazione dei principi di correttezza, buonafede, certezza del diritto – equità- violazione della contrattazione collettiva del personale del settore
II. Illegittimità derivata - violazione dell’art. 8 ter- quater, quinquies e sexies del d.lgs. n. 502/92 e s.m.i. –violazione degli artt. 27, 28, 30, 31 della l.r. Campania n. 32/1994 -violazione del Dpcm 12/1/2017 - difetto di motivazione - violazione dei principi in materia di certezza del diritto - violazione del principio di leale cooperazione di cui all’art. 1, comma 2-bis della l. 241/1990 e s.m.i. e di buona fede e correttezza – violazione dei principi di buon andamento artt. 32 e 97 Cost. – irragionevolezza e sproporzione dell’azione amministrativa –– irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità e partecipazione - difetto di istruttoria - ingiustizia manifesta – illogicità – violazione D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (lea) – carente istruttoria – apoditticità
III. Illegittimità derivata - violazione principi di equità e parità di trattamento – violazione principi di buon andamento art. 97 Cost. – irragionevolezza e sproporzione dell’azione amministrativa – irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità e partecipazione - difetto di istruttoria - ingiustizia manifesta – illogicità – difetto di motivazione
IV. Illegittimità derivata – illogicità – carente istruttoria – difetto di motivazione – apoditticità - violazione del d.lgs. 117 del 2017 – violazione art. 32 Cost – violazione DPCM 2017 (lea) – violazione DCA 134/16 – violazione DGRC n. 41/2011 – violazione art. 1 co. 3 septies del d.lgs. 502/92 – violazione l. 328/200 – violazione l.r. 11/2007
V. Con riguardo agli atti aslini applicativi della determinazione regionale: – illegittimità derivata
Sostenevano i ricorrenti, in sostanza, che la D.G.R. n. 545/2024 – confermando i volumi prestazionali contenuti nelle precedenti DD.GG.RR. nn. 341/2024 e 407/2024 e reiterando le misure relative ai criteri di accesso all’extrabudget al 50%, nonché il limite del 15% per l’osmosi – era affetta dai medesimi profili di illegittimità illustrati nel ricorso introduttivo del giudizio.
5. Con ordinanza n. 323/2025 è stata accolta la richiesta cautelare limitatamente alla sollecita definizione del giudizio nel merito ex art. 55, comma 10 c.p.a.
Le AS intimate, con depositi e memorie del 15.01.2025, 27.01.2025, 5.02.2025 e 25.08.2025 hanno allegato agli atti del fascicolo i contratti sanitari sottoscritti ex art. 8-quinquies del d.lgs. 509/1992 relativi ai ricorrenti Airri di Aversa, Cinetic Center, Diarad S.r.l., Gerovit S.r.l., Giffas Ets, Ginolfi S.r.l., Iprha S.r.l., Istituto Jean Piaget S.r.l., La Rinascita S.r.l. Presidio di Riabilitazione, L'Incontro S.r.l., Minerva S.r.l., Nuovo Centro Fkt S.r.l., San Paolo S.r.l., Cinzia Santulli, Tivan S.r.l.
6. Con memoria del 7.02.2025 i ricorrenti, nel contestare la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per sottoscrizione dei contratti sanitari, hanno affermato che il gravame è stato promosso non solo dai centri accreditati (di cui, comunque, soltanto una parte avrebbe provveduto, su esplicita richiesta della ASL, a sottoscrivere il contratto per poter continuare l’erogazione delle prestazioni sanitarie) ma anche dalle associazioni di categoria. Non sarebbe stata depositata la prova della sottoscrizione da parte di tutti i centri accreditati e associati con le ricorrenti associazioni e, pertanto, la sottoscrizione solo da parte di alcuni centri, della sottoscrizione del contratto, non avrebbe determinato l’inammissibilità del ricorso.
7. All’udienza pubblica del 21 ottobre 2025, in vista della quale le parti hanno depositato memorie insistendo sulle proprie posizioni, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, non è fondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo, sollevata dalla Regione Campania, in riferimento alla sopravvenienza della delibera n. 545/2024, in quanto l’amministrazione resistente non ha allegato e dimostrato in che modo le modifiche e le integrazioni recate dalla delibera più recente avrebbero determinato il sopravvenuto difetto di interesse rispetto all’impugnazione della delibera antecedente.
2. In disparte la considerazione che, nel merito, di alcune delle medesime problematiche questa Sezione si è già occupata con sentenza n. 4163 del 30.05.2025 (la difesa di parte ricorrente ha richiamato, nel ricorso, l’ordinanza cautelare n. 128/2025), fondata, invece, è l’eccezione di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, come da avviso dato alle parti in udienza, ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a., e di cui è a verbale, per sottoscrizione dei contratti sanitari, con relativa clausola di salvaguardia, per mancanza di interesse ad impugnare per le strutture che non abbiano sottoscritto i predetti contratti e per mancanza di legittimazione delle associazioni di categoria a ricorrere, nel caso di specie, per difetto di omogeneità delle posizioni degli associati e per possibile conflitto di interesse.
2. 1 Nel caso di specie il ricorso e i motivi aggiunti sono inammissibili, innanzitutto, in relazione ai soggetti ricorrenti che hanno sottoscritto la c.d. “clausola di salvaguardia”.
È consolidato infatti l’orientamento giurisprudenziale secondo cui « E' legittima la c.d. clausola di salvaguardia che la struttura privata deve firmare se vuole operare in regime di accreditamento e che la priva della legittimazione a impugnare gli atti di determinazione dei tetti di spesa che la riguardano, e ciò in quanto gli operatori privati - in quanto impegnati, insieme alle strutture pubbliche, a garantire l'essenziale interesse pubblico alla corretta ed appropriata fornitura del primario servizio della salute - non possono considerarsi estranei ai vincoli oggettivi e agli stati di necessità conseguenti al Piano di rientro, al cui rispetto la Regione è obbligata » (Cons. Stato, sez. III, n. 6569 del 28.10.2020; si confrontino, in termini analoghi, T.A.R. Campania – LI, sez. I, n. 2508 del 15.04.2024; n. 5066 del 23.09.2024).
Dalla documentazione in atti risultano depositati i contratti sanitari stipulati ex art. 8 quinquies d.lgs. 509/1992 per gli anni 2024/2025 da parte delle strutture: Airri di Aversa, Cinetic Center, Diarad S.r.l., Gerovit S.r.l., Giffas Ets, Ginolfi S.r.l., Iprha S.r.l., Istituto Jean Piaget S.r.l., La Rinascita S.r.l. Presidio di Riabilitazione, L'Incontro S.r.l., Minerva S.r.l., Nuovo Centro Fkt S.r.l., San Paolo S.r.l., Cinzia Santulli, Tivan S.r.l.
Per tali ricorrenti, dunque, la sottoscrizione del contratto sanitario 2024/2025 determina il venir meno della legittimazione ad impugnare i tetti di spesa, così come nello stesso previsto, con conseguente inammissibilità/improcedibilità del ricorso.
2.2. Il predetto ricorso e i motivi aggiunti sono inammissibili, altresì, anche con riferimento alle strutture ricorrenti Aias di Afragola e Medical Center.
Se, infatti, dalla documentazione allegata in atti non si evince l’avvenuta sottoscrizione da parte degli stessi del contratto sanitario 2024/2025, tuttavia, da un lato può ragionevolmente ritenersi che lo stesso sia stato sottoscritto dalla parte ricorrente e dall’altro, quand’anche la parte ricorrente non lo avesse sottoscritto, il ricorso sarebbe egualmente inammissibile o improcedibile per le ragioni che seguono.
L’art. art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 502/1992, prevede che “ In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso ”. Come ritenuto in giurisprudenza, la sospensione dell'accreditamento è una conseguenza automatica della mancata stipula degli accordi con le Aziende sanitarie, che segue ex lege ad essa, senza che alcuna valutazione discrezionale sia riservata all’Amministrazione (Tar Lazio, Roma, sez. III-quater, n. 10624/2018, confermata da Cons. Stato, sez. sez. III, n. 6662/2019). Di conseguenza, se la struttura accreditata si rifiuta di sottoscrivere il contratto, si pone volontariamente al di fuori del sistema previsto dal legislatore per l’erogazione di prestazioni sanitarie da parte di operatori economici accreditati e, di conseguenza, non è titolare di interesse a contestare il budget assegnatole, in quanto priva (sia pure in via temporanea) di legittimazione ad eseguire prestazioni sanitarie con oneri a carico del bilancio regionale.
2.3. Con riferimento alle associazioni di categoria ricorrenti, nel caso di specie, ASPAT e FRAUS, il Collegio osserva quanto segue.
Secondo i principi affermati dall’Adunanza plenaria, “ Nel processo amministrativo la legittimazione attiva di associazioni rappresentative di interessi collettivi obbedisce a regole stringenti, dal momento che è necessario che la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell'associazione e che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale, e non della mera sommatoria degli interessi imputabili ai singoli associati ” (Cons. Stato, Ad. plen., n. 18/2021).
Dallo statuto dell’associazione ricorrente ASPAT, depositato in atti, non è chiaro se la contestazione delle delibere con cui l’Amministrazione regionale determina i cd. tetti di spesa – in mancanza di una specifica indicazione in tale senso da parte della medesima ricorrente - potrebbe o meno rientrare nella più ampia finalità “ la tutela dei diritti e delle legittime aspettative degli Associati ” o ancora “ assume la rappresentanza degli interessi degli stessi associati di fronte alle amministrazioni…a qualsiasi autorità giurisdizionale…al fine anche di collaborare alle soluzioni dei problemi del settore ” (art. 3 Statuto, all. ric.).
Anche in caso positivo, tuttavia, la legittimazione a ricorrere di associazioni rappresentative di interessi collettivi presuppone necessariamente che “ l'interesse tutelato con l'intervento sia comune a tutti gli associati, sì che non vengano tutelate le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi e che non siano, in definitiva, configurabili conflitti interni all'associazione (anche con gli interessi di uno solo dei consociati), che implicherebbero automaticamente il difetto del carattere generale e rappresentativo della posizione azionata in giudizio; restando, infine, preclusa ogni iniziativa giurisdizionale sorretta dal solo interesse al corretto esercizio dei poteri amministrativi, occorrendo un interesse concreto ed attuale (imputabile alla stessa associazione) alla rimozione degli effetti pregiudizievoli prodotti dal provvedimento controverso ” (così Cons. Stato, sez. V, n. 8223/2023).
Sotto questo angolo visuale non può non notarsi come, nel caso di specie, le posizioni delle strutture accreditate partecipanti all’Associazione non possano in alcun modo qualificarsi come omogenee, atteso che la contestazione dei limiti di spesa – quand’anche potesse ritenersi rientrante tra le finalità statutarie dell’associazione - è, con tutta evidenza, finalizzata a far ottenere alle strutture accreditate maggiori somme di denaro, e a fronte dell’intento dichiarato di “ ottenere una contrattualizzazione per gli anni 2024/25 modificata in senso equo e migliorativo attraverso una corretta regolamentazione e redistribuzione/assegnazione, in termini sia di numero di prestazioni che di budget assegnato ” ( pag. 5 ric.), dalla diversa ripartizione dello stesso ben si configurerebbero interessi confliggenti con riferimento ad una maggiore quota di budget assegnato ad una struttura rispetto ad una minore assegnata ad un’altra.
Con riferimento a AS – Federazione Regionale azione sanitaria – non risulta depositato agli atti il relativo Statuto, ma nel ricorso è affermato che, tra le finalità, vi sarebbe quella di “ di promuovere, per norma statutaria azione di sostegno economico alle attività associative in difficoltà, a tutela dei diritti e delle legittime aspettative degli associati – strutture operanti nel settore socio – sanitario in regime di accreditamento .”
In disparte l’impossibilità di verificare i soggetti partecipanti dell’associazione e la dubbia riconducibilità della contestazione dei tetti di spesa e della modalità di ripartizione degli stessi nell’ambito della finalità sopramenzionata, valgono, comunque, le medesime considerazioni svolte per l’ASPAT, con conseguente inammissibilità del ricorso anche nei confronti di AS per non omogeneità e possibile conflitto di interessi delle posizioni degli associati.
4. Per tutto quanto esposto, dunque, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per difetto della legittimazione a ricorrere dei ricorrenti, nella triplice accezione evidenziata.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore delle Amministrazioni resistenti, di complessivi € 7.000,00 ( € 1.000 ciascuna), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LM SS Di LI, Presidente
AN AL, Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AL | LM SS Di LI |
IL SEGRETARIO