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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 27/06/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3199/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Francesca Bellomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3199/2018 promossa da:
(P. IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Teramo, alla Via Filippo Masci, presso e nello studio dell'Avv. Antonella D'Angelo Gallo, che la rappresenta e difende, con l'Avv. Carlo Scofone, giusta procura in atti;
- Opponente -
contro
(C.F. , in qualità di DirectorItaly della Global CP_1 C.F._1
MA & ME LTD Company Number 88986416, Chapel Yard, SW18 Codi
. , rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Cesarini ed elettivamente Parte_2 domiciliato presso e nel proprio studio in San Benedetto del Tronto (AP), alla Via Potenza, n. 33, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c., procuratore rinunciatario al mandato;
- Opposto -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente: “voglia accertare e dichiarare infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata per i motivi tutti in atti la pretesa azionata in monitorio nei confronti della Parte_1 [
mandando l'opponente assolta con la miglior formula ritenuta. Con vittoria di spese e
[...] compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A.”.
Opposto: “Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia: respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, previ gli opportuni accertamenti;
accertare e dichiarare che la scrittura di cessione del credito oggetto di causa sia del tutto valida e legale, per i motivi esposti;
accerti il diritto della società Global MA & ME LT a richiedere il pagamento, della somma autorizzata con il decreto ingiuntivo n. 927/2018 del tribunale di Teramo, alla e per Parte_3
l'effetto confermi il suddetto decreto ingiuntivo condannando la al pagamento in Parte_3 favore dell' opposta della somma ingiunta. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre il rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A.”.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato la Parte_1 ha convenuto in giudizio innanzi a codesto Tribunale, formulando
[...] CP_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 927/2018 (R.G. 2507/2018) emesso dal Tribunale di Teramo in data 31.7.2018, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 36.000,00, oltre interessi e spese di procedura, credito dovuto sulla scorta della sentenza n. 317/17 emessa in data
29.03.2017 dal Tribunale di Teramo che tra le varie statuizioni stabiliva “condanna la convenuta
[...]
a rimborsare in favore della chiamata in causa , la somma di Euro 30.000,00 Parte_3 CP_2 per competenze di avvocato, oltre alla maggiorazione forfettaria al 15%, IVA e CAP come per legge”.
A sostegno della formulata domanda, l'opponente eccepiva e deduceva, in sintesi, che la Global
MA & ME LT non vanta alcun diritto verso ad alcun titolo, atteso che Parte_1
l'opposta Global MA & ME LT ha rinunciato espressamente ad ogni pretesa nei confronti della esponente opponente Parte_1
Costituendosi in giudizio l'opposta, eccepiva e deduceva di non esserci stata alcuna rinuncia e di vantare il credito di euro 36.000,00 nei confronti della , in virtu' della cessione del Parte_3 credito di cui alla scrittura del tutto legalmente valida ed efficace tra le parti.
Istruita la causa per mezzo di sole prove precostituite, nella perdurante assenza della convenuta opposta che non si costituiva a mezzo di nuovo difensore in seguito alla rinuncia al mandato dell'avv. Angela
Cesarini ed assegnato poi il fascicolo a sottoscritto Giudicante, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies cpc, disponendone la sostituzione ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte. A scioglimento della relativa riserva, nell'impossibilità di emettere contestuale sentenza, con parziale modifica dell'ordinanza precedentemente emessa, la causa era trattenuta in decisione senza concessione di ulteriori termini.
----------
L'opposizione è fondata e pertanto meritevole di accoglimento, nei termini e per le ragioni di seguito enunciate. Occorre premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, com'è noto, l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa - e, quindi, l'esistenza del credito - incombe in capo all'opposto, poiché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario a cognizione piena, diretto all'accertamento del diritto di credito fatto valere nel ricorso per ingiunzione e dove il creditore opposto e il debitore opponente assumono, rispettivamente, la posizione sostanziale di attore e convenuto (Cfr. Cass. nn. 5915 del 2011 e 17371 del 2003).
In punto di onere della prova del credito, inoltre, giova richiamare il principio generale secondo cui, in tema di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, come anche per l'adempimento o il risarcimento del danno, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa.
Sicché, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore - opposto ha l'onere di provare l'esistenza del suo credito – ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo – mentre il debitore - opponente deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi di quel diritto (Cass. civ. n. 13533 del 2001). A tal fine, in particolare, le prove scritte idonee ex art. 634
c.p.c. all'emissione del decreto ingiuntivo non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato, così come richiesta in un giudizio a cognizione piena, nel quale, ove il preteso debitore muove contestazioni sull'an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono, da sole e di per sé, a dimostrare l'esistenza del credito che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. civ., Sez. VI, 11/03/2011, n. 5915; Cass. civ., Sez. III, 03/03/2009, n. 5071; Cass. civ., Sez. II,
11/05/2007, n. 10860; Cass. civ., Sez. II, 08/06/2004, n. 10830).
Applicando le suesposte coordinate giuridiche al caso di specie, deve osservarsi che dall'esame della documentazione versata in atti, emerge che l'opposta non ha fornito prova del proprio credito, anzi, non ha provato il titolo in forza del quale sarebbe sorta la pretesa nei confronti del soggetto ingiunto.
Va premesso che, ai sensi dell'art. 1236 c.c., la remissione del debito è la rinuncia al diritto di credito fatta dal creditore e, quindi, la definitiva liberazione del debitore da ogni obbligo e “la dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore”, e non richiede una forma solenne, in difetto di un'espressa previsione normativa, può quindi essere desunta anche da una manifestazione tacita di volontà o da un comportamento concludente, purché siano tali da manifestare in modo univoco la volontà abdicativa del creditore, in quanto risultino da circostanze logicamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito.
A tal proposito, dall'analisi documentale è emersa di fatto, che, a prescindersi da questioni non conferenti con l'oggetto di causa e ricorrendo al principio della ragione più liquida, l'opposta Global
MA & ME LT ha rinunciato espressamente ad ogni pretesa nei confronti della esponente opponente (cfr. doc. 12 in atti, ove può ben evidenziarsi la sostanziale rinuncia Parte_1
“ad ogni pretesa economica di lasciando il debitore indenne da qualsiasi Parte_1 richiesta futura di pagamento, pretesa e/o azione legale”), rinuncia certamente riferibile alla Global MA & ME LT e ritualmente sottoscritta dall'odierno opposto legale rappresentante, e ciò a seguito della notificazione a quale terzo, dell'atto di pignoramento di Parte_1 [...]
(società sempre amministrata dal sig. quale asserito creditore della CP_3 CP_1 [...]
; inoltre, l'opposta Global, nel costituirsi nel presente giudizio, non ha disconosciuto la esibita CP_2 dichiarazione di rinunzia al credito per cui è lite né ha in alcun modo dedotto che la stessa non sarebbe stata validamente sottoscritta dal proprio legale rappresentante.
Per non aver, quindi, alla luce del riparto dell'onere della prova, in definitiva, parte opposta dato prova del proprio credito, e per essere l'opposizione risultata fondata, la domanda va integralmente accolta e, pertanto, revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Giova dar conto della correttezza dell'instaurazione del giudizio di opposizione innanzi a codesto ufficio, atteso che, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., in materia di opposizione a decreto ingiuntivo vige il criterio della competenza funzionale ed inderogabile dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto e, infine, la pronuncia si impone nella forma della sentenza - e non in quella diversa dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 279 cod. proc. civ. – atteso che il provvedimento con cui il giudice si pronuncia in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, presenta un duplice contenuto, di accoglimento o rigetto dell'opposizione e dichiarativo della validità/nullità del decreto (cfr. in tal senso:
Cass. civile, sez. VI, 21 agosto 2012, n. 14594).
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'opposto e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 147/2022 in relazione alla tabella relativa ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione che va da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00), con l'applicazione, per tutte le fasi dei valori medi indicati nell'allegata tabella.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 3199/2018, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 927/2018 emesso dal Tribunale di Teramo;
2) Condanna parte convenuta opposta alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, in favore di , liquidate in euro 7.616,00 per compenso professionale al Parte_4 difensore, oltre I.V.A. e C.P.A. ove dovute come per legge.
Teramo, il 27.06.2025.
IL GIUDICE
Dott. Francesca Bellomo
(firma digitale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Francesca Bellomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3199/2018 promossa da:
(P. IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Teramo, alla Via Filippo Masci, presso e nello studio dell'Avv. Antonella D'Angelo Gallo, che la rappresenta e difende, con l'Avv. Carlo Scofone, giusta procura in atti;
- Opponente -
contro
(C.F. , in qualità di DirectorItaly della Global CP_1 C.F._1
MA & ME LTD Company Number 88986416, Chapel Yard, SW18 Codi
. , rappresentata e difesa dall'Avv. Angela Cesarini ed elettivamente Parte_2 domiciliato presso e nel proprio studio in San Benedetto del Tronto (AP), alla Via Potenza, n. 33, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c., procuratore rinunciatario al mandato;
- Opposto -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente: “voglia accertare e dichiarare infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata per i motivi tutti in atti la pretesa azionata in monitorio nei confronti della Parte_1 [
mandando l'opponente assolta con la miglior formula ritenuta. Con vittoria di spese e
[...] compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A.”.
Opposto: “Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia: respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, previ gli opportuni accertamenti;
accertare e dichiarare che la scrittura di cessione del credito oggetto di causa sia del tutto valida e legale, per i motivi esposti;
accerti il diritto della società Global MA & ME LT a richiedere il pagamento, della somma autorizzata con il decreto ingiuntivo n. 927/2018 del tribunale di Teramo, alla e per Parte_3
l'effetto confermi il suddetto decreto ingiuntivo condannando la al pagamento in Parte_3 favore dell' opposta della somma ingiunta. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre il rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A.”.
CONCISE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato la Parte_1 ha convenuto in giudizio innanzi a codesto Tribunale, formulando
[...] CP_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 927/2018 (R.G. 2507/2018) emesso dal Tribunale di Teramo in data 31.7.2018, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 36.000,00, oltre interessi e spese di procedura, credito dovuto sulla scorta della sentenza n. 317/17 emessa in data
29.03.2017 dal Tribunale di Teramo che tra le varie statuizioni stabiliva “condanna la convenuta
[...]
a rimborsare in favore della chiamata in causa , la somma di Euro 30.000,00 Parte_3 CP_2 per competenze di avvocato, oltre alla maggiorazione forfettaria al 15%, IVA e CAP come per legge”.
A sostegno della formulata domanda, l'opponente eccepiva e deduceva, in sintesi, che la Global
MA & ME LT non vanta alcun diritto verso ad alcun titolo, atteso che Parte_1
l'opposta Global MA & ME LT ha rinunciato espressamente ad ogni pretesa nei confronti della esponente opponente Parte_1
Costituendosi in giudizio l'opposta, eccepiva e deduceva di non esserci stata alcuna rinuncia e di vantare il credito di euro 36.000,00 nei confronti della , in virtu' della cessione del Parte_3 credito di cui alla scrittura del tutto legalmente valida ed efficace tra le parti.
Istruita la causa per mezzo di sole prove precostituite, nella perdurante assenza della convenuta opposta che non si costituiva a mezzo di nuovo difensore in seguito alla rinuncia al mandato dell'avv. Angela
Cesarini ed assegnato poi il fascicolo a sottoscritto Giudicante, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies cpc, disponendone la sostituzione ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte. A scioglimento della relativa riserva, nell'impossibilità di emettere contestuale sentenza, con parziale modifica dell'ordinanza precedentemente emessa, la causa era trattenuta in decisione senza concessione di ulteriori termini.
----------
L'opposizione è fondata e pertanto meritevole di accoglimento, nei termini e per le ragioni di seguito enunciate. Occorre premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, com'è noto, l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa - e, quindi, l'esistenza del credito - incombe in capo all'opposto, poiché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario a cognizione piena, diretto all'accertamento del diritto di credito fatto valere nel ricorso per ingiunzione e dove il creditore opposto e il debitore opponente assumono, rispettivamente, la posizione sostanziale di attore e convenuto (Cfr. Cass. nn. 5915 del 2011 e 17371 del 2003).
In punto di onere della prova del credito, inoltre, giova richiamare il principio generale secondo cui, in tema di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, come anche per l'adempimento o il risarcimento del danno, deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'eventuale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa.
Sicché, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore - opposto ha l'onere di provare l'esistenza del suo credito – ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo – mentre il debitore - opponente deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi di quel diritto (Cass. civ. n. 13533 del 2001). A tal fine, in particolare, le prove scritte idonee ex art. 634
c.p.c. all'emissione del decreto ingiuntivo non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato, così come richiesta in un giudizio a cognizione piena, nel quale, ove il preteso debitore muove contestazioni sull'an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono, da sole e di per sé, a dimostrare l'esistenza del credito che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. civ., Sez. VI, 11/03/2011, n. 5915; Cass. civ., Sez. III, 03/03/2009, n. 5071; Cass. civ., Sez. II,
11/05/2007, n. 10860; Cass. civ., Sez. II, 08/06/2004, n. 10830).
Applicando le suesposte coordinate giuridiche al caso di specie, deve osservarsi che dall'esame della documentazione versata in atti, emerge che l'opposta non ha fornito prova del proprio credito, anzi, non ha provato il titolo in forza del quale sarebbe sorta la pretesa nei confronti del soggetto ingiunto.
Va premesso che, ai sensi dell'art. 1236 c.c., la remissione del debito è la rinuncia al diritto di credito fatta dal creditore e, quindi, la definitiva liberazione del debitore da ogni obbligo e “la dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore”, e non richiede una forma solenne, in difetto di un'espressa previsione normativa, può quindi essere desunta anche da una manifestazione tacita di volontà o da un comportamento concludente, purché siano tali da manifestare in modo univoco la volontà abdicativa del creditore, in quanto risultino da circostanze logicamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito.
A tal proposito, dall'analisi documentale è emersa di fatto, che, a prescindersi da questioni non conferenti con l'oggetto di causa e ricorrendo al principio della ragione più liquida, l'opposta Global
MA & ME LT ha rinunciato espressamente ad ogni pretesa nei confronti della esponente opponente (cfr. doc. 12 in atti, ove può ben evidenziarsi la sostanziale rinuncia Parte_1
“ad ogni pretesa economica di lasciando il debitore indenne da qualsiasi Parte_1 richiesta futura di pagamento, pretesa e/o azione legale”), rinuncia certamente riferibile alla Global MA & ME LT e ritualmente sottoscritta dall'odierno opposto legale rappresentante, e ciò a seguito della notificazione a quale terzo, dell'atto di pignoramento di Parte_1 [...]
(società sempre amministrata dal sig. quale asserito creditore della CP_3 CP_1 [...]
; inoltre, l'opposta Global, nel costituirsi nel presente giudizio, non ha disconosciuto la esibita CP_2 dichiarazione di rinunzia al credito per cui è lite né ha in alcun modo dedotto che la stessa non sarebbe stata validamente sottoscritta dal proprio legale rappresentante.
Per non aver, quindi, alla luce del riparto dell'onere della prova, in definitiva, parte opposta dato prova del proprio credito, e per essere l'opposizione risultata fondata, la domanda va integralmente accolta e, pertanto, revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Giova dar conto della correttezza dell'instaurazione del giudizio di opposizione innanzi a codesto ufficio, atteso che, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., in materia di opposizione a decreto ingiuntivo vige il criterio della competenza funzionale ed inderogabile dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto e, infine, la pronuncia si impone nella forma della sentenza - e non in quella diversa dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 279 cod. proc. civ. – atteso che il provvedimento con cui il giudice si pronuncia in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, presenta un duplice contenuto, di accoglimento o rigetto dell'opposizione e dichiarativo della validità/nullità del decreto (cfr. in tal senso:
Cass. civile, sez. VI, 21 agosto 2012, n. 14594).
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'opposto e si liquidano come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 147/2022 in relazione alla tabella relativa ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale, allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione che va da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00), con l'applicazione, per tutte le fasi dei valori medi indicati nell'allegata tabella.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.A.C. al n. 3199/2018, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione per le ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 927/2018 emesso dal Tribunale di Teramo;
2) Condanna parte convenuta opposta alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, in favore di , liquidate in euro 7.616,00 per compenso professionale al Parte_4 difensore, oltre I.V.A. e C.P.A. ove dovute come per legge.
Teramo, il 27.06.2025.
IL GIUDICE
Dott. Francesca Bellomo
(firma digitale)