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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 26/11/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa CL VA
GN ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1717 /2023 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CINCOTTA GIUSEPPE, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. FABBI RAFFAELA, per procura in atti, resistente,
Oggetto:Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 29/08/2023 , vedova del signor Parte_1 [...]
, ha convenuto in giudizio l' chiedendo il riconoscimento della rendita Persona_1 CP_1 ai superstiti ai sensi dell'art. 85 del D.P.R. n. 1124/1965, deducendo che il decesso del coniuge, avvenuto il 17 aprile 2019, è stato determinato dalla silicosi, malattia professionale già riconosciuta dall' sin dal 1971 con attribuzione di inabilità CP_2 assoluta al lavoro nella misura del 100%. La ricorrente ha evidenziato che il certificato Cont necroscopico rilasciato dall' di Messina indicava la silicosi quale causa primaria della morte, unitamente a scompenso cardiocircolatorio e insufficienza respiratoria cronica e acuta, mentre le ulteriori patologie risultano conseguenziali alla malattia professionale. Ha richiamato l'art. 145 del D.P.R. n. 1124/1965, che prevede la tutela anche nei casi di morte derivata da silicosi associata ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio, e la giurisprudenza di legittimità secondo cui il nesso causale va riconosciuto anche in presenza di concause, purché la malattia professionale abbia contribuito all'evento, quand'anche in modo non preponderante. Ha quindi chiesto l'accertamento del nesso eziologico tra la silicosi e il decesso,
l'ammissione di CTU medico-legale e la condanna dell' alla corresponsione della CP_1 rendita.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato, sostenendo che CP_1 dagli accertamenti eseguiti in sede amministrativa è emersa l'insussistenza del nesso causale tra la silicosi e la morte dell'assicurato. Ha richiamato il principio di equivalenza delle condizioni di cui all'art. 41 c.p., precisando che il nesso eziologico è escluso solo quando intervenga un fattore autonomo e assorbente, come nel caso di specie.
La causa è stata istruita con la c.t.u. medico-legale.
2- Il ricorso è infondato per le motivazioni di seguito esposte.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott. ha esaminato la documentazione sanitaria Per_2
e ha risposto al quesito posto in ordinanza, concludendo che la silicosi professionale, pur presente, non ha avuto un ruolo causale o concausale efficiente nel determinismo del decesso del . Tale conclusione è stata ribadita anche dopo la valutazione delle Persona_1 osservazioni delle parti, con integrazione depositata in allegato alla consulenza.
Il consulente tecnico d'ufficio, incaricato di accertare se il decesso del signor Persona_1
fosse, con certezza o elevata probabilità, eziologicamente riconducibile alla
[...] silicosi professionale già riconosciuta dall' , ha esaminato la documentazione CP_1 sanitaria e ha ricostruito l'intero iter clinico del lavoratore.
Nella relazione peritale il CTU ha premesso che, in assenza di riscontro anatomo- istologico (autopsia), la causa di morte può essere dedotta solo in termini probabilistici attraverso l'analisi delle cartelle cliniche e dei referti.
Ha rilevato che il , pur affetto da silicosi, presentava un quadro clinico Persona_1 caratterizzato da broncopneumopatia cronica ostruttiva e da grave cardiopatia ischemica, già trattata con bypass aorto-coronarico, patologie che hanno determinato ripetuti ricoveri per scompenso cardiaco e complicanze respiratorie acute.
La silicosi, pur menzionata nelle diagnosi, è stata considerata dal CTU in fase di stabilità clinica, senza segni evolutivi di sindrome restrittiva, né alterazioni spirometriche compatibili con forme gravi tali da causare cuore polmonare cronico. Sul piano radiografico e funzionale non sono emersi elementi indicativi di progressione verso una patologia respiratoria restrittiva avanzata.
Ha accertato che i complessi morbosi posti in diagnosi nelle varie cartelle cliniche relative a plurimi ricoveri dall'anno 2017 fino al 2019 sono da ricondurre a specifiche complicanze di natura cardiovascolare e respiratoria non associabili causalmente né come concausa alla silicosi.
Il consulente ha quindi concluso che la causa del decesso è da ricondurre, secondo il criterio del “meno improbabile che non”, all'evoluzione della cardiopatia scompensata e alla complicanza polmonare acuta, escludendo che la silicosi abbia avuto un ruolo causale o concausale efficiente.
A seguito delle osservazioni della parte ricorrente, che aveva richiamato il certificato necroscopico indicante la silicosi come causa primaria e aveva sostenuto la correlazione tra la malattia professionale e le complicanze respiratorie e cardiache, il CTU ha depositato un'integrazione nella quale ha risposto puntualmente ai rilievi.
Il c.t.u. ha confutato le tesi difensive che attribuivano alla silicosi alterazioni vasospastiche e fenomeni biochimici responsabili dello scompenso cardiaco, osservando che tali affermazioni non trovano riscontro nella letteratura scientifica.
Ha sottolineato che non vi sono segni clinici di cuore polmonare cronico, né di patologia restrittiva evolutiva, mentre le complicanze cardiache risultano coerenti con la pregressa cardiopatia ischemica. Ha quindi confermato integralmente le conclusioni già espresse nella bozza, ritenendo la silicosi una patologia riscontrata occasionalmente nel corso dei ricoveri, priva di progressione clinica e non determinante, neppure come concausa remota, nel decesso
Alla luce dell'analisi svolta, le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio appaiono condivisibili.
Il CTU ha, infatti, fornito una ricostruzione completa e scientificamente rigorosa del quadro clinico, fondando le proprie conclusioni su criteri medico-legali consolidati e su un esame approfondito della documentazione sanitaria.
Il certificato necroscopico, pur riportando la silicosi tra le cause del decesso, non costituisce prova sufficiente del nesso causale, dovendo essere interpretato alla luce della criteriologia medico-legale e della documentazione clinica.
La risposta del c.t.u. alle osservazioni della ricorrente è stata puntuale e motivata e, pertanto, l'accertamento effettuato dal CTU, persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
Non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori richiami, né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m. 5277/2006 e n. 23413/2011).
3- La ricorrente deve essere esonerata dal pagamento delle spese di lite, avendo reso dichiarazione ex art. 152 disp.att cpc. Per la stessa ragione le spese di ctu devono essere poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1717/2023 RG, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
3) pone le spese di c.t.u., come separatamente liquidate, a carico di . CP_1
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 26/11/2025
Il Giudice
CL VA GN