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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 3019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3019 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1790/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1790 dell'anno 2025
TRA
Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 Parte 5 Pt 6
[...] e Parte_7
assistiti e difesi dagli avv. Giulio Guarnacci e Elsa Faggioni
- ricorrenti in riassunzione -
E
CP
assistito e difeso dall'avv. Stefania Di Stefani - resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CP 1. Con sentenza n. 1987/2020 dell'8.10.2020, Corte d'Appello di Roma accoglieva l'appello dell e riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto le domande volte alla declaratoria dell'illegittimità delle trattenute a titolo di recupero dell'Irap sui compensi professionali corrisposti ai
CP ricorrenti, tutti avvocati dipendenti dell'istituto, già dipendenti dell Pt 8 e transitati nell a far data dal
1 gennaio 2012 a seguito della soppressione del primo ente e della sua incorporazione nel secondo ai sensi dell'articolo 21 del D.L. n. 201 del 2011, convertito la legge n. 214 del 2011.
La Corte distrettuale osservava che, per il principio di necessaria copertura della spesa pubblica, le amministrazioni devono dapprima quantificare le somme che restano a loro carico a titolo di Irap, rendendole indisponibili mediante apposito accantonamento, e solo successivamente possono procedere al pagamento dei già menzionati compensi da corrispondere peraltro al netto degli oneri assicurativi e previdenziali.
Aggiungeva che, qualora prima operazione - id est la quantificazione delle somme da pagare da parte dell'ente a titolo di Irap e il loro necessario accantonamento con vincolo di indisponibilità - non fosse stata compiuta, il datore di lavoro poteva pur sempre provvedere al recupero ex post delle somme erroneamente corrisposte al dipendente (e invece da "trattenere" in quanto indisponibili e destinate a far fronte all'imposta
Trap).
I dipendenti proponevano ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
2. Con ordinanza n. 10862/2025 la S.C. accoglieva il ricorso.
2.1 Premetteva la Cassazione:
il presente giudizio è stato introdotto da alcuni avvocati iscritti all'Albo speciale, già dipendenti dell Pt 8
CP e, poi, dell a decorrere dal 1 gennaio 2012. Essi rivestono la qualifica di professionisti dipendenti e loro rapporto di lavoro è regolato, oltre che dalla legislazione in materia, da una sezione separata del CCNL
del Comparto Enti pubblici. Pertanto, ricevono compensi professionali aggiuntivi rispetto alla retribuzione base ai sensi del contratto integrativo personale dell'area professionisti/medici del comparto degli enti pubblici non economici dell'8 gennaio 2003, adottato in attuazione dell'art. 33 CCNL 1998-2001, sezione professionisti/medici, e del regolamento interno del singolo ente datore di lavoro.
CP
In particolare, sia | Pt 8 sia | hanno adottato propri regolamenti concernenti i detti compensi professionali aggiuntivi. In seguito all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005,
CP prima Pt 8 e, quindi, I hanno iniziato a corrispondere ai loro avvocati i compensi in esame al netto degli oneri rifessi (ossia degli oneri contributivi e previdenziali).
CP Dal 1 gennaio 2015, I ha un nuovo regolamento onorari, adottato con determinazione n. 44 del 15
maggio 2015, in conseguenza del quale ha addebitato a ciascuno dei ricorrenti, con lettere provvedimento del 1 ottobre 2014, un importo esattamente determinato a titolo di IRAP non accantonata sugli importi degli onorari legali liquidati fino al 31 dicembre 2012.
Con le medesime missive l'ente ha comunicato che, a partire dal 1 gennaio 2013, aveva iniziato a decurtare sugli importi loro spettanti, non soltanto gli oneri riflessi, ma anche l'Irap a carico del datore di lavoro.
La presente controversia attiene proprio alla pretesa dei ricorrenti di vedersi corrispondere le somme che
CP non aveva versato sul presupposto che servissero a pagare l'IRAP gravante sul datore di lavoro>>.
2.2 Indi la Cassazione affermava:
Le parti non mettono in discussione il principio, enunciato da questa Suprema Corte (ad esempio, da Cass.,
Sez. L, n. 27315 del 7 ottobre 2021), per il quale l'Irap sui compensi professionali dovuti all'avvocatura interna della P.A. grava sulla stessa pubblica amministrazione datrice di lavoro. La P.A., in questo seguita dalla Corte
d'Appello di Roma, però, sostiene che, nella specie, l'Irap non sarebbe stata posta a carico dell'avvocato dipendente, ma, più semplicemente, essendo essa obbligata, per pagare l'imposta in esame, ad accantonare somme presenti nel fondo utilizzato per le retribuzioni dei suoi avvocati, alla fine parte di tali somme avrebbe potuto andare esclusivamente all'Erario piuttosto che ai lavoratori. I ricorrenti, al contrario, affermano che,
in questo modo, si sarebbe avuta una traslazione, vietata dalla legge, dell'Irap dal datore di lavoro al dipendente. L'impugnazione merita di essere accolta... La Corte d'Appello di Roma parte, indubbiamente, dal corretto assunto secondo cui l'Irap grava sulla P.A.
datrice di lavoro. Non considera sino in fondo, però, gli effetti della natura completamente retributiva delle somme de quibus. Da questa, infatti, deriva l'estraneità, rispetto alla materia della contabilità pubblica e alla fase attinente alla determinazione dei fondi e all'individuazione dei costi complessivi che l'ente pubblico dovrà sostenere, del diritto alla corresponsione degli importi professionali dovuti, ai sensi dell'art. 1, comma
208, della legge n. 266 del 2005 e dell'art. 9 del D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 114 del
2014, al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche, che trova, piuttosto, il suo esclusivo fondamento nella contrattazione collettiva e nella regolamentazione interna della P.A.
La corte territoriale non si è posta assolutamente il problema di verificare il contenuto di detta contrattazione
CP collettiva e della citata regolamentazione interna, nonostante gli avvocati difensori dell avessero diritto a ricevere proprio le somme lì indicate.
Inoltre, il giudizio introdotto per ottenere il pagamento de quo ha ad oggetto un'azione di adempimento, ma la Corte d'Appello di Roma non ha applicato i principi espressi da Cass., SU, n. 13533 del 30 ottobre 2001,
riportati al paragrafo 6), al quale si rinvia.
Alla luce dei principi de quibus, l'avvocato dipendente, quindi, nella specie, doveva agire indicando la fonte,
legale, contrattuale o regolamentare del suo diritto, dimostrare di avere eseguito, con riguardo all'annualità
di riferimento, la prestazione alla quale siffatta fonte ricollegava la nascita del suo credito retributivo e allegare l'inadempimento della P.A.
Quest'ultima, a sua volta, per provocare il rigetto del ricorso, oltre a provare il suo adempimento (o l'impossibilità assoluta e oggettiva dello stesso), poteva contestare la sussistenza in sé del credito,
sostenendo che, in base all'interpretazione della legge, della contrattazione collettiva o del regolamento interno esso non era sorto, in assoluto o nei termini prospettati.
Non poteva bastare, però, a giustificare il rigetto della richiesta dei lavoratori la semplice esistenza della
CP normativa di contabilità pubblica opposta dall Infatti, qualora dalla contrattazione collettiva o dal regolamento interno risulti che sul fondo in esame è presente una certa somma destinata agli avvocati dipendenti, senza la precisazione che l'Irap andrà compresa in questa, i lavoratori avranno diritto (salva, come precisato, la prova dell'adempimento o dell'impossibilità non imputabile dello stesso) a detta somma, mentre il tributo dovrà essere pagato dalla P.A. o con ulteriori risorse allocate sul medesimo fondo o con importi di diversa provenienza.
Ciò perché, avvenuto l'accertamento del diritto dell'avvocato dipendente al pagamento di un dato importo per la causale oggetto di causa sulla base della previsione di legge, contratto collettivo o regolamento interno,
le somme in questione sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, ma non dell'Irap, che grava inderogabilmente sulla P.A. datrice di lavoro, la quale non può addebitarla all'avvocato dipendente né direttamente, con una ritenuta alla fonte, né indirettamente, deducendo la prevalenza, sul diritto di credito del lavoratore, degli obblighi derivanti dalla normativa in tema di contabilità
pubblica e di redazione dei bilanci, la violazione della quale, eventualmente, potrà emergere sotto forma di responsabilità del dirigente, del funzionario o del dipendente che l'abbiano causata.
In nessun caso, invece, il giudice del merito avrebbe potuto affermare, come fatto dalla Corte d'Appello di
Roma, che, ove il preventivo accantonamento con vincolo di indisponibilità delle somme da versare a titolo di Irap non sia avvenuto, "il datore di lavoro può pur sempre provvedere al successivo recupero delle somme erroneamente corrisposte al dipendente (ed invece da trattenere, in quanto indisponibili e destinate a far fronte all'IRAP), mediante apposite trattenute" o che, sul piano contabile, "il datore di lavoro ben può
trattenere l'importo che sarà necessario per far fronte all'Irap" e l'accantonamento "può ben essere realizzato ex post al momento del pagamento della voce retributiva aggiuntiva" o che "la trattenuta sia stata solo il mezzo contabile con il quale assicurare il necessario accantonamento delle somme indisponibili, in quanto destinate a consentire, poi, al pubblico datore di lavoro di avere la provvista finanziaria necessaria per pagare l'Irap". La corte di secondo grado non ha, poi, neppure accertato se esistessero limiti all'erogazione di somme in favore dei suoi avvocati-dipendenti che, comunque, non potessero essere superati e che impedissero ab initio il sorgere del diritto al compenso del lavoratore oltre un dato importo non AL (così ponendosi in contrasto con Cass., Sez. L, n. 21398 del 13 agosto 2019, erroneamente posta a sostegno della decisione impugnata). Essa avrebbe dovuto, a prescindere dalle previsioni della contrattazione collettiva e dei regolamenti interni,
verificare se vi fossero disposizioni, generali o speciali, di legge che, o in via permanente o di anno in anno,
avessero imposto vincoli alla capacità di spesa della P.A. I menzionati limiti potevano essere o direttamente fissati dalla legge in via inderogabile e determinata o stabiliti dalla medesima P.A. con atti organizzativi interni.
Nel primo caso, il giudice di appello avrebbe dovuto accertare d'ufficio la presenza del vincolo, in base al principio iura novit curia, e tenerne conto;
nel secondo, la sussistenza del citato atto organizzativo interno avrebbe dovuto essere allegata e, soprattutto, dimostrata dall'ente che ne avesse eccepito la concreta vigenza.
CP
A questo punto, in ipotesi di avvenuto rinvenimento di un vincolo di tal fatta, l'avvocato dipendente dell non avrebbe potuto chiedere il pagamento di somme maggiori di quelle fissate dal vincolo citato.
La Corte d'Appello di Roma, ad esempio, avrebbe potuto considerare che: a) per l'epoca posteriore al 1
gennaio 2006 (e finché non è stato vigente l'art. 9 del D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 114
del 2014), la retribuzione accessoria dell'avvocato dipendente va calcolata in una misura che rispetti i limiti stabiliti dai commi dal 176 al 206 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, che regolano i fondi per il finanziamento dei contratti collettivi integrativi e le connesse modalità di copertura degli oneri e la provvista delle risorse finanziarie per far fronte a "tutti gli oneri" derivanti dalle spese di personale, ivi inclusi i fondi
"per l'incentivazione alla progettazione" e "per il pagamento dei compensi professionali dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche", nonché la correlata contrattazione collettiva, sicché, ai sensi delle richiamate disposizioni, le somme da destinare a detti fondi devono essere computate accantonando, a fini di copertura, la quota parte occorrente all'amministrazione per fronteggiare gli oneri che sulla stessa gravano a titolo di Irap;
b) per le annualità relative al periodo di operatività dell'art. 9 del D.L. n. 90 del 2014, conv.,
con modif., dalla legge n. 114 del 2014, la medesima retribuzione va determinata, invece, ai sensi del suo comma 1, osservando il "limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni", oltre che quelli imposti espressamente dalla contrattazione collettiva, dal regolamento interno e da altra normativa imperativa, come quello fissato dal comma 7 dell'art. 9 del D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 114 del 2014.
Infatti, detti limiti e altri similari comunque esistenti conformano e predeterminano ex ante l'entità massima della retribuzione accessoria spettante ai difensori avvocati con l'effetto che, per la parte delle risorse presenti sul fondo in esame che li superino non è preclusa l'individuazione di somme da rendere indisponibili e destinare a pagare l'Irap, non spettando esse ai lavoratori a titolo di retribuzione. Deve essere chiaro, però,
che, in linea di principio, gli avvocati dipendenti hanno diritto di percepire gli importi loro dovuti a titolo accessorio nella misura stabilita, a seconda dei casi, dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dalla regolamentazione interna dell'ente.
A sua volta, il datore di lavoro non può trattenere direttamente dagli importi liquidati e da corrispondere
I'Irap, ma, comunque, può legittimamente accantonare, quando forma il proprio bilancio, le somme relative a questo tributo nel fondo dal quale detti importi vanno prelevati e versarle non ai dipendenti, ma all'Erario.
Nel fare ciò, la P.A. non può ridurre, al netto dei contributi previdenziali, l'ammontare stanziato ai singoli lavoratori al di sotto di quanto a loro spettante in base alla predeterminazione dello stesso ricavabile dalla legge, dalla contrattazione e dalla regolamentazione interna, alla stregua degli artt. 45 D.Lgs. n. 165 del 2001
e 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005, per il periodo dal 1 gennaio 2006 all'entrata in vigore dell'art. 9
del D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 114 del 2014, e in base a quest'ultima disposizione per il tempo successivo.
I limiti sopra enunciati assumono valore, pertanto, quando abbiano conformato ab origine il credito del lavoratore, ma, dopo che questo è sorto, nei termini indicati dalla legge, dalla contrattazione collettiva o dal regolamento interno, ad esempio perché i detti limiti non esistono o non sono operativi o non sono stati allegati e provati - ove non rilevabili d'ufficio - per l'annualità in questione, tale credito non può essere negato applicando, per di più ex post, come fatto dalla corte territoriale, la semplice normativa in tema di contabilità
pubblica e di formazione dei fondi a bilancio, gravando l'Irap solo sulla P.A.>>.
2.3 La S.C. affermava, quindi, i seguenti principi di diritto: Gli importi dovuti, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 411 del 1976, dell'art. 6, comma 1, del Contratto
collettivo integrativo dell'8 gennaio 2003 relativo al personale dell'area dei professionisti e dell'area medica del comparto degli enti pubblici non economici in attuazione dell'art. 33 del CCNL stipulato il 16 febbraio
1999, dell'art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005 e dell'art. 9 del D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif.,
CP dalla legge n. 114 del 2014, all'avvocatura interna dell hanno natura retributiva e spettano al netto dell'Irap, che resta a carico della pubblica amministrazione datrice di lavoro, la quale non può fare gravare tale imposta sui suoi dipendenti né in via diretta né indiretta, riducendo a monte e in proporzione all'ammontare della menzionata Irap le risorse che, in base alla legge, alla contrattazione collettiva o al regolamento dell'ente, sono specificamente destinate ai detti dipendenti a titolo di compensi professionali";
"La P.A. datrice di lavoro può utilizzare, per corrispondere all'Erario l'Irap dovuta sulle retribuzioni dei suoi avvocati interni, le risorse presenti nel fondo esistente per pagare tali avvocati, per la parte in cui esse superino i limiti della retribuzione di detti dipendenti fissati dalla vigente normativa imperativa, dalla contrattazione collettiva o dal regolamento interno, e, ove queste somme non siano sufficienti, ulteriori risorse proprie esterne a detto fondo";
CP
"L'azione esercitata dagli avvocati dipendenti dell per ottenere il pagamento dei compensi loro dovuti ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 411 del 1976, dell'art. 6, comma 1, del Contratto collettivo integrativo dell'8
gennaio 2003 relativo al personale dell'area dei professionisti e dell'area medica del comparto degli enti pubblici non economici in attuazione dell'art. 33 del CCNL stipulato il 16 febbraio 1999, dell'art. 1, comma
208, della legge n. 266 del 2005 e dell'art. 9 del D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 114 del
2014, è un'azione di adempimento.
Pertanto, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento (totale o inesatto) della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità dello stesso per causa non imputabile,
senza che alcun rilievo assumano la normativa sulla contabilità pubblica e quella concernente la formazione dei fondi indicati a bilancio e la distribuzione delle risorse ad essi destinate, la cui violazione può eventualmente originare una responsabilità del dirigente, del funzionario o del dipendente che l'abbiano causata"; "Gli importi dovuti, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 411 del 1976, dell'art. 6, comma 1, del Contratto
collettivo integrativo dell'8 gennaio 2003 relativo al personale dell'area dei professionisti e dell'area medica del comparto degli enti pubblici non economici in attuazione dell'art. 33 del CCNL stipulato il 16 febbraio
1999, dell'art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005 e dell'art. 9 del D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif.,
CP spettano nella misura stabilita dalla legge, dalladalla legge n. 114 del 2014, all'avvocatura interna dell contrattazione collettiva e dal regolamento interno. Peraltro, essi non possono comunque superare i limiti all'erogazione di somme stabiliti da disposizioni, generali o speciali, di legge che, o in via permanente o di anno in anno, impongano vincoli alla capacità di spesa della P.A. che impediscono ab initio ed ex ante il sorgere del diritto al compenso del lavoratore oltre un dato ammontare, che non è AL: tali limiti possono o essere direttamente fissati dalla legge in via inderogabile e determinata, nel qual caso possono essere conosciuti d'ufficio dal giudice adito per l'adempimento in base al principio iura novit curia, o dovere essere individuati dalla medesima P.A. con atti organizzativi interni, la cui sussistenza, però, va allegata e dimostrata dall'ente, che ne eccepisca la concreta vigenza";
CP al pagamento di un compenso "Una volta accertata l'esistenza del diritto dell'avvocato dipendente dell professionale ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 411 del 1976, dell'art. 6, comma 1, del Contratto collettivo integrativo dell'8 gennaio 2003 relativo al personale dell'area dei professionisti e dell'area medica del comparto degli enti pubblici non economici in attuazione dell'art. 33 del CCNL stipulato il 16 febbraio 1999,
dell'art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005 e dell'art. 9 del D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 114 del 2014, sulla base di previsione di legge, contratto collettivo o regolamento interno, le somme in questione sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, ma non dell'Irap, che grava inderogabilmente sulla P.A., la quale non può addebitarla all'avvocato dipendente né
direttamente, con una ritenuta alla fonte, né indirettamente, deducendo la prevalenza, sul diritto di credito del lavoratore, degli obblighi derivanti dalla normativa in tema contabilità pubblica e di redazione dei bilanci, la violazione della quale può semmai rilevare sotto forma di responsabilità del dirigente, del funzionario o del dipendente che l'abbiano causata. Infatti, l'accantonamento della menzionata imposta sul fondo destinato alla retribuzione accessoria in esame è consentito solo se le risorse complessive ivi allocate superino o i limiti massimi di spesa eventualmente fissati da norme inderogabili di legge o, qualora siffatti limiti non esistano o non siano stati allegati o dimostrati, l'ammontare complessivo di tale credito, come riconosciuto dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti interni dell'ente".
3. Con ricorso del 15 luglio 2025 Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte_4
[...], Parte_5 Parte 6 e Parte 7 riassumevano il giudizio dinanzi a questa Corte,
designata, in diversa composizione, giudice del rinvio.
L.CP resisteva.
CP 4. Va premesso che l' non ha mai contestato, nel corso delle fasi di merito, il diritto dei ricorrenti al pagamento del compenso professionale previsto dall'art. 30 del D.P.R. n. 411 del 1976, dell'art. 6, comma 1,
del Contratto collettivo integrativo dell'8 gennaio 2003 relativo al personale dell'area dei professionisti e dell'area medica del comparto degli enti pubblici non economici in attuazione dell'art. 33 del CCNL stipulato il 16 febbraio 1999, dell'art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005 e dell'art. 9 del D.L. n. 90 del 2014,
conv., con modif., dalla legge n. 114 del 2014.
Come ben si evince dalla lettura della sentenza di secondo grado, l'CP_ ha soltanto opposto che i dipendenti avevano diritto a quel compenso soltanto nella misura risultante all'esito del previo accantonamento delle somme necessarie al pagamento dell'IRAP (ai sensi dell'art. 1, commi da 176 a 206, L. n. 266/2005), in quanto le disponibilità di bilancio da destinare ai "fondi" da ripartire sono e devono essere quantificate al netto delle somme destinate a coprire gli oneri che gravano sull'amministrazione a titolo di IRAP.
.CP
5. Come precisato dalla sentenza rescindente, l' non poteva addebitare l'IRAP agli avvocati dipendenti né direttamente, con una ritenuta alla fonte, né indirettamente, deducendo la prevalenza, sul diritto di credito del lavoratore, degli obblighi derivanti dalla normativa in tema di contabilità pubblica e di redazione
CP dei bilanci. L' avrebbe dovuto dedurre (e dimostrare) che le risorse complessive allocate nel fondo destinato alla retribuzione accessoria superavano i limiti massimi di spesa fissati da norme inderogabili di legge ovvero che era stato travalicato l'ammontare complessivo del credito riconosciuto dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti interni dell'ente.
L' CP 2, invece, si è solo limitato, come detto, a sostenere che i compensi professionali da corrispondere ai propri dipendenti andavano calcolati dopo l'accantonamento delle somme da versare all'erario a titolo di
IRAP ex L. n. 266/2005.
Ma non ha allegato (e non consta al Collegio) che una norma inderogabile di legge fissava un limite insuperabile al compenso maturato né ha sostenuto che un limite siffatto fosse rinvenibile in espressa disposizione della contrattazione collettiva o che era stato superato l'importo globale massimo erogabile, per ogni anno, in favore degli avvocati, stabilito dai regolamenti interni dell'ente.
Così ad esempio, l'art. 8, comma 2, del regolamento 2010 prevedeva che "i compensi professionali a carico dell'Amministrazione sono erogati agli avvocati dell' CP 2 fino a concorrenza dell'importo massimo,
complessivo annuo, incassato e/o parcellato di Euro 32.000.000,00, al lordo degli oneri riflessi dovuti per legge". Dunque, I,CP avrebbe dovuto allegare e provare che il limite di Euro 32.000.000,00 era stato superato e non già che il fondo indicato a bilancio, una volta accantonata l'IRAP, non era più sufficiente a coprire quanto dovuto ai propri dipendenti, in tal modo facendo ricadere su questi ultimi, di fatto, un'imposta gravante esclusivamente sul datore di lavoro.
6. In conclusione, la domanda avanzata dai ricorrenti è fondata.
Va, pertanto, confermata la sentenza di primo grado n. 646/2017 pubblicata il 27 gennaio 2017, che ha specificamente indicato gli importi dovuti a ciascun ricorrente.
.CP In merito al quantum debeatur, la statuizione del Tribunale non è stata gravata dall' con l'atto di appello,
di guisa che ogni questione sull'esattezza dei predetti importi esula dall'oggetto del contendere.
.CP
Le spese dell'intero processo vanno poste, per intero, a carico dell' secondo la regola della soccombenza. Per la liquidazione di quelle di primo grado, va confermata la statuizione del Tribunale. Per le spese dei successivi gradi si rinvia al dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione definitivamente pronunciando, quale giudice del rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n.
10862/2025, sul ricorso in riassunzione proposto in data 15 luglio 2025 da Parte 1 ' Parte 2
Parte_6 e Parte_7 nei
, Parte_5
, , Parte_4
[...] Parte 3
CP confronti dell' così provvede:
.CP rigetta l'appello proposto dall' avverso la sentenza n. 646/2017 pubblicata il 27 gennaio 2017, emessa,
inter partes, dal Tribunale di Roma;
conferma detta sentenza anche relativamente alla statuizione sulle spese;
CP
-condanna l al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali dei successivi gradi del giudizio, che così liquida:
€.11.000,00 per il giudizio di appello;
€.8.000,00 per il giudizio di Cassazione;
€.11.000,00 per la presente fase.
Il tutto, oltre al contributo unificato, rimborso forfetario del 15%, IVA e CAP come per legge. Così deciso in
Roma il 1 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 1790 dell'anno 2025
TRA
Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 Parte 5 Pt 6
[...] e Parte_7
assistiti e difesi dagli avv. Giulio Guarnacci e Elsa Faggioni
- ricorrenti in riassunzione -
E
CP
assistito e difeso dall'avv. Stefania Di Stefani - resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CP 1. Con sentenza n. 1987/2020 dell'8.10.2020, Corte d'Appello di Roma accoglieva l'appello dell e riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto le domande volte alla declaratoria dell'illegittimità delle trattenute a titolo di recupero dell'Irap sui compensi professionali corrisposti ai
CP ricorrenti, tutti avvocati dipendenti dell'istituto, già dipendenti dell Pt 8 e transitati nell a far data dal
1 gennaio 2012 a seguito della soppressione del primo ente e della sua incorporazione nel secondo ai sensi dell'articolo 21 del D.L. n. 201 del 2011, convertito la legge n. 214 del 2011.
La Corte distrettuale osservava che, per il principio di necessaria copertura della spesa pubblica, le amministrazioni devono dapprima quantificare le somme che restano a loro carico a titolo di Irap, rendendole indisponibili mediante apposito accantonamento, e solo successivamente possono procedere al pagamento dei già menzionati compensi da corrispondere peraltro al netto degli oneri assicurativi e previdenziali.
Aggiungeva che, qualora prima operazione - id est la quantificazione delle somme da pagare da parte dell'ente a titolo di Irap e il loro necessario accantonamento con vincolo di indisponibilità - non fosse stata compiuta, il datore di lavoro poteva pur sempre provvedere al recupero ex post delle somme erroneamente corrisposte al dipendente (e invece da "trattenere" in quanto indisponibili e destinate a far fronte all'imposta
Trap).
I dipendenti proponevano ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
2. Con ordinanza n. 10862/2025 la S.C. accoglieva il ricorso.
2.1 Premetteva la Cassazione:
il presente giudizio è stato introdotto da alcuni avvocati iscritti all'Albo speciale, già dipendenti dell Pt 8
CP e, poi, dell a decorrere dal 1 gennaio 2012. Essi rivestono la qualifica di professionisti dipendenti e loro rapporto di lavoro è regolato, oltre che dalla legislazione in materia, da una sezione separata del CCNL
del Comparto Enti pubblici. Pertanto, ricevono compensi professionali aggiuntivi rispetto alla retribuzione base ai sensi del contratto integrativo personale dell'area professionisti/medici del comparto degli enti pubblici non economici dell'8 gennaio 2003, adottato in attuazione dell'art. 33 CCNL 1998-2001, sezione professionisti/medici, e del regolamento interno del singolo ente datore di lavoro.
CP
In particolare, sia | Pt 8 sia | hanno adottato propri regolamenti concernenti i detti compensi professionali aggiuntivi. In seguito all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005,
CP prima Pt 8 e, quindi, I hanno iniziato a corrispondere ai loro avvocati i compensi in esame al netto degli oneri rifessi (ossia degli oneri contributivi e previdenziali).
CP Dal 1 gennaio 2015, I ha un nuovo regolamento onorari, adottato con determinazione n. 44 del 15
maggio 2015, in conseguenza del quale ha addebitato a ciascuno dei ricorrenti, con lettere provvedimento del 1 ottobre 2014, un importo esattamente determinato a titolo di IRAP non accantonata sugli importi degli onorari legali liquidati fino al 31 dicembre 2012.
Con le medesime missive l'ente ha comunicato che, a partire dal 1 gennaio 2013, aveva iniziato a decurtare sugli importi loro spettanti, non soltanto gli oneri riflessi, ma anche l'Irap a carico del datore di lavoro.
La presente controversia attiene proprio alla pretesa dei ricorrenti di vedersi corrispondere le somme che
CP non aveva versato sul presupposto che servissero a pagare l'IRAP gravante sul datore di lavoro>>.
2.2 Indi la Cassazione affermava:
Le parti non mettono in discussione il principio, enunciato da questa Suprema Corte (ad esempio, da Cass.,
Sez. L, n. 27315 del 7 ottobre 2021), per il quale l'Irap sui compensi professionali dovuti all'avvocatura interna della P.A. grava sulla stessa pubblica amministrazione datrice di lavoro. La P.A., in questo seguita dalla Corte
d'Appello di Roma, però, sostiene che, nella specie, l'Irap non sarebbe stata posta a carico dell'avvocato dipendente, ma, più semplicemente, essendo essa obbligata, per pagare l'imposta in esame, ad accantonare somme presenti nel fondo utilizzato per le retribuzioni dei suoi avvocati, alla fine parte di tali somme avrebbe potuto andare esclusivamente all'Erario piuttosto che ai lavoratori. I ricorrenti, al contrario, affermano che,
in questo modo, si sarebbe avuta una traslazione, vietata dalla legge, dell'Irap dal datore di lavoro al dipendente. L'impugnazione merita di essere accolta... La Corte d'Appello di Roma parte, indubbiamente, dal corretto assunto secondo cui l'Irap grava sulla P.A.
datrice di lavoro. Non considera sino in fondo, però, gli effetti della natura completamente retributiva delle somme de quibus. Da questa, infatti, deriva l'estraneità, rispetto alla materia della contabilità pubblica e alla fase attinente alla determinazione dei fondi e all'individuazione dei costi complessivi che l'ente pubblico dovrà sostenere, del diritto alla corresponsione degli importi professionali dovuti, ai sensi dell'art. 1, comma
208, della legge n. 266 del 2005 e dell'art. 9 del D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 114 del
2014, al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche, che trova, piuttosto, il suo esclusivo fondamento nella contrattazione collettiva e nella regolamentazione interna della P.A.
La corte territoriale non si è posta assolutamente il problema di verificare il contenuto di detta contrattazione
CP collettiva e della citata regolamentazione interna, nonostante gli avvocati difensori dell avessero diritto a ricevere proprio le somme lì indicate.
Inoltre, il giudizio introdotto per ottenere il pagamento de quo ha ad oggetto un'azione di adempimento, ma la Corte d'Appello di Roma non ha applicato i principi espressi da Cass., SU, n. 13533 del 30 ottobre 2001,
riportati al paragrafo 6), al quale si rinvia.
Alla luce dei principi de quibus, l'avvocato dipendente, quindi, nella specie, doveva agire indicando la fonte,
legale, contrattuale o regolamentare del suo diritto, dimostrare di avere eseguito, con riguardo all'annualità
di riferimento, la prestazione alla quale siffatta fonte ricollegava la nascita del suo credito retributivo e allegare l'inadempimento della P.A.
Quest'ultima, a sua volta, per provocare il rigetto del ricorso, oltre a provare il suo adempimento (o l'impossibilità assoluta e oggettiva dello stesso), poteva contestare la sussistenza in sé del credito,
sostenendo che, in base all'interpretazione della legge, della contrattazione collettiva o del regolamento interno esso non era sorto, in assoluto o nei termini prospettati.
Non poteva bastare, però, a giustificare il rigetto della richiesta dei lavoratori la semplice esistenza della
CP normativa di contabilità pubblica opposta dall Infatti, qualora dalla contrattazione collettiva o dal regolamento interno risulti che sul fondo in esame è presente una certa somma destinata agli avvocati dipendenti, senza la precisazione che l'Irap andrà compresa in questa, i lavoratori avranno diritto (salva, come precisato, la prova dell'adempimento o dell'impossibilità non imputabile dello stesso) a detta somma, mentre il tributo dovrà essere pagato dalla P.A. o con ulteriori risorse allocate sul medesimo fondo o con importi di diversa provenienza.
Ciò perché, avvenuto l'accertamento del diritto dell'avvocato dipendente al pagamento di un dato importo per la causale oggetto di causa sulla base della previsione di legge, contratto collettivo o regolamento interno,
le somme in questione sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, ma non dell'Irap, che grava inderogabilmente sulla P.A. datrice di lavoro, la quale non può addebitarla all'avvocato dipendente né direttamente, con una ritenuta alla fonte, né indirettamente, deducendo la prevalenza, sul diritto di credito del lavoratore, degli obblighi derivanti dalla normativa in tema di contabilità
pubblica e di redazione dei bilanci, la violazione della quale, eventualmente, potrà emergere sotto forma di responsabilità del dirigente, del funzionario o del dipendente che l'abbiano causata.
In nessun caso, invece, il giudice del merito avrebbe potuto affermare, come fatto dalla Corte d'Appello di
Roma, che, ove il preventivo accantonamento con vincolo di indisponibilità delle somme da versare a titolo di Irap non sia avvenuto, "il datore di lavoro può pur sempre provvedere al successivo recupero delle somme erroneamente corrisposte al dipendente (ed invece da trattenere, in quanto indisponibili e destinate a far fronte all'IRAP), mediante apposite trattenute" o che, sul piano contabile, "il datore di lavoro ben può
trattenere l'importo che sarà necessario per far fronte all'Irap" e l'accantonamento "può ben essere realizzato ex post al momento del pagamento della voce retributiva aggiuntiva" o che "la trattenuta sia stata solo il mezzo contabile con il quale assicurare il necessario accantonamento delle somme indisponibili, in quanto destinate a consentire, poi, al pubblico datore di lavoro di avere la provvista finanziaria necessaria per pagare l'Irap". La corte di secondo grado non ha, poi, neppure accertato se esistessero limiti all'erogazione di somme in favore dei suoi avvocati-dipendenti che, comunque, non potessero essere superati e che impedissero ab initio il sorgere del diritto al compenso del lavoratore oltre un dato importo non AL (così ponendosi in contrasto con Cass., Sez. L, n. 21398 del 13 agosto 2019, erroneamente posta a sostegno della decisione impugnata). Essa avrebbe dovuto, a prescindere dalle previsioni della contrattazione collettiva e dei regolamenti interni,
verificare se vi fossero disposizioni, generali o speciali, di legge che, o in via permanente o di anno in anno,
avessero imposto vincoli alla capacità di spesa della P.A. I menzionati limiti potevano essere o direttamente fissati dalla legge in via inderogabile e determinata o stabiliti dalla medesima P.A. con atti organizzativi interni.
Nel primo caso, il giudice di appello avrebbe dovuto accertare d'ufficio la presenza del vincolo, in base al principio iura novit curia, e tenerne conto;
nel secondo, la sussistenza del citato atto organizzativo interno avrebbe dovuto essere allegata e, soprattutto, dimostrata dall'ente che ne avesse eccepito la concreta vigenza.
CP
A questo punto, in ipotesi di avvenuto rinvenimento di un vincolo di tal fatta, l'avvocato dipendente dell non avrebbe potuto chiedere il pagamento di somme maggiori di quelle fissate dal vincolo citato.
La Corte d'Appello di Roma, ad esempio, avrebbe potuto considerare che: a) per l'epoca posteriore al 1
gennaio 2006 (e finché non è stato vigente l'art. 9 del D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 114
del 2014), la retribuzione accessoria dell'avvocato dipendente va calcolata in una misura che rispetti i limiti stabiliti dai commi dal 176 al 206 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, che regolano i fondi per il finanziamento dei contratti collettivi integrativi e le connesse modalità di copertura degli oneri e la provvista delle risorse finanziarie per far fronte a "tutti gli oneri" derivanti dalle spese di personale, ivi inclusi i fondi
"per l'incentivazione alla progettazione" e "per il pagamento dei compensi professionali dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche", nonché la correlata contrattazione collettiva, sicché, ai sensi delle richiamate disposizioni, le somme da destinare a detti fondi devono essere computate accantonando, a fini di copertura, la quota parte occorrente all'amministrazione per fronteggiare gli oneri che sulla stessa gravano a titolo di Irap;
b) per le annualità relative al periodo di operatività dell'art. 9 del D.L. n. 90 del 2014, conv.,
con modif., dalla legge n. 114 del 2014, la medesima retribuzione va determinata, invece, ai sensi del suo comma 1, osservando il "limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni", oltre che quelli imposti espressamente dalla contrattazione collettiva, dal regolamento interno e da altra normativa imperativa, come quello fissato dal comma 7 dell'art. 9 del D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 114 del 2014.
Infatti, detti limiti e altri similari comunque esistenti conformano e predeterminano ex ante l'entità massima della retribuzione accessoria spettante ai difensori avvocati con l'effetto che, per la parte delle risorse presenti sul fondo in esame che li superino non è preclusa l'individuazione di somme da rendere indisponibili e destinare a pagare l'Irap, non spettando esse ai lavoratori a titolo di retribuzione. Deve essere chiaro, però,
che, in linea di principio, gli avvocati dipendenti hanno diritto di percepire gli importi loro dovuti a titolo accessorio nella misura stabilita, a seconda dei casi, dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dalla regolamentazione interna dell'ente.
A sua volta, il datore di lavoro non può trattenere direttamente dagli importi liquidati e da corrispondere
I'Irap, ma, comunque, può legittimamente accantonare, quando forma il proprio bilancio, le somme relative a questo tributo nel fondo dal quale detti importi vanno prelevati e versarle non ai dipendenti, ma all'Erario.
Nel fare ciò, la P.A. non può ridurre, al netto dei contributi previdenziali, l'ammontare stanziato ai singoli lavoratori al di sotto di quanto a loro spettante in base alla predeterminazione dello stesso ricavabile dalla legge, dalla contrattazione e dalla regolamentazione interna, alla stregua degli artt. 45 D.Lgs. n. 165 del 2001
e 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005, per il periodo dal 1 gennaio 2006 all'entrata in vigore dell'art. 9
del D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 114 del 2014, e in base a quest'ultima disposizione per il tempo successivo.
I limiti sopra enunciati assumono valore, pertanto, quando abbiano conformato ab origine il credito del lavoratore, ma, dopo che questo è sorto, nei termini indicati dalla legge, dalla contrattazione collettiva o dal regolamento interno, ad esempio perché i detti limiti non esistono o non sono operativi o non sono stati allegati e provati - ove non rilevabili d'ufficio - per l'annualità in questione, tale credito non può essere negato applicando, per di più ex post, come fatto dalla corte territoriale, la semplice normativa in tema di contabilità
pubblica e di formazione dei fondi a bilancio, gravando l'Irap solo sulla P.A.>>.
2.3 La S.C. affermava, quindi, i seguenti principi di diritto: Gli importi dovuti, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 411 del 1976, dell'art. 6, comma 1, del Contratto
collettivo integrativo dell'8 gennaio 2003 relativo al personale dell'area dei professionisti e dell'area medica del comparto degli enti pubblici non economici in attuazione dell'art. 33 del CCNL stipulato il 16 febbraio
1999, dell'art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005 e dell'art. 9 del D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif.,
CP dalla legge n. 114 del 2014, all'avvocatura interna dell hanno natura retributiva e spettano al netto dell'Irap, che resta a carico della pubblica amministrazione datrice di lavoro, la quale non può fare gravare tale imposta sui suoi dipendenti né in via diretta né indiretta, riducendo a monte e in proporzione all'ammontare della menzionata Irap le risorse che, in base alla legge, alla contrattazione collettiva o al regolamento dell'ente, sono specificamente destinate ai detti dipendenti a titolo di compensi professionali";
"La P.A. datrice di lavoro può utilizzare, per corrispondere all'Erario l'Irap dovuta sulle retribuzioni dei suoi avvocati interni, le risorse presenti nel fondo esistente per pagare tali avvocati, per la parte in cui esse superino i limiti della retribuzione di detti dipendenti fissati dalla vigente normativa imperativa, dalla contrattazione collettiva o dal regolamento interno, e, ove queste somme non siano sufficienti, ulteriori risorse proprie esterne a detto fondo";
CP
"L'azione esercitata dagli avvocati dipendenti dell per ottenere il pagamento dei compensi loro dovuti ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 411 del 1976, dell'art. 6, comma 1, del Contratto collettivo integrativo dell'8
gennaio 2003 relativo al personale dell'area dei professionisti e dell'area medica del comparto degli enti pubblici non economici in attuazione dell'art. 33 del CCNL stipulato il 16 febbraio 1999, dell'art. 1, comma
208, della legge n. 266 del 2005 e dell'art. 9 del D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 114 del
2014, è un'azione di adempimento.
Pertanto, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento (totale o inesatto) della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'impossibilità dello stesso per causa non imputabile,
senza che alcun rilievo assumano la normativa sulla contabilità pubblica e quella concernente la formazione dei fondi indicati a bilancio e la distribuzione delle risorse ad essi destinate, la cui violazione può eventualmente originare una responsabilità del dirigente, del funzionario o del dipendente che l'abbiano causata"; "Gli importi dovuti, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 411 del 1976, dell'art. 6, comma 1, del Contratto
collettivo integrativo dell'8 gennaio 2003 relativo al personale dell'area dei professionisti e dell'area medica del comparto degli enti pubblici non economici in attuazione dell'art. 33 del CCNL stipulato il 16 febbraio
1999, dell'art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005 e dell'art. 9 del D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif.,
CP spettano nella misura stabilita dalla legge, dalladalla legge n. 114 del 2014, all'avvocatura interna dell contrattazione collettiva e dal regolamento interno. Peraltro, essi non possono comunque superare i limiti all'erogazione di somme stabiliti da disposizioni, generali o speciali, di legge che, o in via permanente o di anno in anno, impongano vincoli alla capacità di spesa della P.A. che impediscono ab initio ed ex ante il sorgere del diritto al compenso del lavoratore oltre un dato ammontare, che non è AL: tali limiti possono o essere direttamente fissati dalla legge in via inderogabile e determinata, nel qual caso possono essere conosciuti d'ufficio dal giudice adito per l'adempimento in base al principio iura novit curia, o dovere essere individuati dalla medesima P.A. con atti organizzativi interni, la cui sussistenza, però, va allegata e dimostrata dall'ente, che ne eccepisca la concreta vigenza";
CP al pagamento di un compenso "Una volta accertata l'esistenza del diritto dell'avvocato dipendente dell professionale ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 411 del 1976, dell'art. 6, comma 1, del Contratto collettivo integrativo dell'8 gennaio 2003 relativo al personale dell'area dei professionisti e dell'area medica del comparto degli enti pubblici non economici in attuazione dell'art. 33 del CCNL stipulato il 16 febbraio 1999,
dell'art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005 e dell'art. 9 del D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla legge n. 114 del 2014, sulla base di previsione di legge, contratto collettivo o regolamento interno, le somme in questione sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, ma non dell'Irap, che grava inderogabilmente sulla P.A., la quale non può addebitarla all'avvocato dipendente né
direttamente, con una ritenuta alla fonte, né indirettamente, deducendo la prevalenza, sul diritto di credito del lavoratore, degli obblighi derivanti dalla normativa in tema contabilità pubblica e di redazione dei bilanci, la violazione della quale può semmai rilevare sotto forma di responsabilità del dirigente, del funzionario o del dipendente che l'abbiano causata. Infatti, l'accantonamento della menzionata imposta sul fondo destinato alla retribuzione accessoria in esame è consentito solo se le risorse complessive ivi allocate superino o i limiti massimi di spesa eventualmente fissati da norme inderogabili di legge o, qualora siffatti limiti non esistano o non siano stati allegati o dimostrati, l'ammontare complessivo di tale credito, come riconosciuto dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti interni dell'ente".
3. Con ricorso del 15 luglio 2025 Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte_4
[...], Parte_5 Parte 6 e Parte 7 riassumevano il giudizio dinanzi a questa Corte,
designata, in diversa composizione, giudice del rinvio.
L.CP resisteva.
CP 4. Va premesso che l' non ha mai contestato, nel corso delle fasi di merito, il diritto dei ricorrenti al pagamento del compenso professionale previsto dall'art. 30 del D.P.R. n. 411 del 1976, dell'art. 6, comma 1,
del Contratto collettivo integrativo dell'8 gennaio 2003 relativo al personale dell'area dei professionisti e dell'area medica del comparto degli enti pubblici non economici in attuazione dell'art. 33 del CCNL stipulato il 16 febbraio 1999, dell'art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005 e dell'art. 9 del D.L. n. 90 del 2014,
conv., con modif., dalla legge n. 114 del 2014.
Come ben si evince dalla lettura della sentenza di secondo grado, l'CP_ ha soltanto opposto che i dipendenti avevano diritto a quel compenso soltanto nella misura risultante all'esito del previo accantonamento delle somme necessarie al pagamento dell'IRAP (ai sensi dell'art. 1, commi da 176 a 206, L. n. 266/2005), in quanto le disponibilità di bilancio da destinare ai "fondi" da ripartire sono e devono essere quantificate al netto delle somme destinate a coprire gli oneri che gravano sull'amministrazione a titolo di IRAP.
.CP
5. Come precisato dalla sentenza rescindente, l' non poteva addebitare l'IRAP agli avvocati dipendenti né direttamente, con una ritenuta alla fonte, né indirettamente, deducendo la prevalenza, sul diritto di credito del lavoratore, degli obblighi derivanti dalla normativa in tema di contabilità pubblica e di redazione
CP dei bilanci. L' avrebbe dovuto dedurre (e dimostrare) che le risorse complessive allocate nel fondo destinato alla retribuzione accessoria superavano i limiti massimi di spesa fissati da norme inderogabili di legge ovvero che era stato travalicato l'ammontare complessivo del credito riconosciuto dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti interni dell'ente.
L' CP 2, invece, si è solo limitato, come detto, a sostenere che i compensi professionali da corrispondere ai propri dipendenti andavano calcolati dopo l'accantonamento delle somme da versare all'erario a titolo di
IRAP ex L. n. 266/2005.
Ma non ha allegato (e non consta al Collegio) che una norma inderogabile di legge fissava un limite insuperabile al compenso maturato né ha sostenuto che un limite siffatto fosse rinvenibile in espressa disposizione della contrattazione collettiva o che era stato superato l'importo globale massimo erogabile, per ogni anno, in favore degli avvocati, stabilito dai regolamenti interni dell'ente.
Così ad esempio, l'art. 8, comma 2, del regolamento 2010 prevedeva che "i compensi professionali a carico dell'Amministrazione sono erogati agli avvocati dell' CP 2 fino a concorrenza dell'importo massimo,
complessivo annuo, incassato e/o parcellato di Euro 32.000.000,00, al lordo degli oneri riflessi dovuti per legge". Dunque, I,CP avrebbe dovuto allegare e provare che il limite di Euro 32.000.000,00 era stato superato e non già che il fondo indicato a bilancio, una volta accantonata l'IRAP, non era più sufficiente a coprire quanto dovuto ai propri dipendenti, in tal modo facendo ricadere su questi ultimi, di fatto, un'imposta gravante esclusivamente sul datore di lavoro.
6. In conclusione, la domanda avanzata dai ricorrenti è fondata.
Va, pertanto, confermata la sentenza di primo grado n. 646/2017 pubblicata il 27 gennaio 2017, che ha specificamente indicato gli importi dovuti a ciascun ricorrente.
.CP In merito al quantum debeatur, la statuizione del Tribunale non è stata gravata dall' con l'atto di appello,
di guisa che ogni questione sull'esattezza dei predetti importi esula dall'oggetto del contendere.
.CP
Le spese dell'intero processo vanno poste, per intero, a carico dell' secondo la regola della soccombenza. Per la liquidazione di quelle di primo grado, va confermata la statuizione del Tribunale. Per le spese dei successivi gradi si rinvia al dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione definitivamente pronunciando, quale giudice del rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n.
10862/2025, sul ricorso in riassunzione proposto in data 15 luglio 2025 da Parte 1 ' Parte 2
Parte_6 e Parte_7 nei
, Parte_5
, , Parte_4
[...] Parte 3
CP confronti dell' così provvede:
.CP rigetta l'appello proposto dall' avverso la sentenza n. 646/2017 pubblicata il 27 gennaio 2017, emessa,
inter partes, dal Tribunale di Roma;
conferma detta sentenza anche relativamente alla statuizione sulle spese;
CP
-condanna l al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali dei successivi gradi del giudizio, che così liquida:
€.11.000,00 per il giudizio di appello;
€.8.000,00 per il giudizio di Cassazione;
€.11.000,00 per la presente fase.
Il tutto, oltre al contributo unificato, rimborso forfetario del 15%, IVA e CAP come per legge. Così deciso in
Roma il 1 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis