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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 21/05/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
n. 190/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE composto dai magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 190/2025 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 20 maggio
2025 e promossa da:
– CF - nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. LARUSSA ANTONIO – CF - C.F._2 dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti in atti;
- parte ricorrente - contro
– CF - nato a [...], il [...], elettivamente CP_1 C.F._3 domiciliato presso lo studio dell'avv. RUBINO ANTONIO – CF - dal quale è C.F._4 rappresentato e difeso giusta procura alle liti in atti;
- parte resistente -
e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 20 maggio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 19/02/2025, esponeva che: Parte_1
- la sig.ra e il sig. hanno contratto matrimonio concordatario in data 10 Parte_1 CP_1 luglio 1999 in Lamezia Terme;
- dalla loro unione sono nate le figlie il 21/12/2002 a Lamezia Terme e Persona_1 Persona_2 nata a [...] il [...];
- nel corso degli anni si è manifestata una incompatibilità caratteriale ed il matrimonio via via si è andato logorando, fino a che la convivenza è divenuta insostenibile;
- i coniugi hanno vissuto nella casa di proprietà sita a Lamezia Terme, via Dantona Massimo n. 22; - nel 2024 la sig.ra si è allontanata dal tetto coniugale per assolute divergenze Parte_1 caratteriali;
- entrambe le figlie sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Una figlia continuerà a vivere con la madre e l'altra con il padre;
- la sig.ra è economicamente autosufficiente così come il marito e le proprie figlie (testualmente Parte_1 come ricorso in atti).
Chiedeva, dunque, al Tribunale adito di “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ; 2) prevedere che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
3)
[...] CP_1 affidare congiuntamente le figlie e ad entrambi i genitori, con Persona_1 Persona_2 collocamento principale presso la madre ed il padre, con le modalità di visita per il padre ogni qual volta vorranno in considerazione della maggiore età delle parti;
5) assegnare la casa coniugale sita a Lamezia
Terme via Dantona Massimo n. 22 al sig. ”. CP_1
Si costituiva in giudizio il quale si associava alla domanda di controparte alle medesime CP_1 condizioni dalla stessa avanzate, chiedendo il mutamento del rito da separazione giudiziale e separazione consensuale.
All'udienza del 20 maggio 2025, erano presenti entrambe le parti personalmente, unitamente ai rispettivi difensori. Introdotte le parti dal Presidente del Tribunale - dott. Giovanni Garofalo, in qualità di giudice istruttore della controversia – si riportavano ai propri scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate.
A questo punto, il Presidente - in qualità - esperito il tentativo di conciliazione, tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio in
Lamezia Terme (CZ) ed in data 10.07.1999, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del
Comune di Lamezia Terme, come risulta dall'estratto già allegato in atti.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c., come si ricava altresì – definitivamente – dal fallimento del tentativo di conciliazione obbligatorio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei coniugi stessi, anche avuto riguardo alle reciproche condizioni economiche reddituali, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, volte al sostanziale mutamento del rito da separazione giudiziale a separazione consensuale, atteso che le parti hanno inteso disciplinare adeguatamente i rapporti tra genitori e figlie nate dal matrimonio.
La domanda – resa successivamente congiunta a fronte di un ricorso inizialmente attivato in forma contenziosa
- può pertanto essere in toto recepita.
La natura della procedura e l'accordo per come nelle more raggiunto, consigliano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 190 del 2025 del Ruolo Generale per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, avente ad oggetto Separazione giudiziale dei coniugi, instaurata da – CF Parte_1
- avverso – CF - con l'intervento del C.F._1 CP_1 C.F._3
PUBBLICO MINISTERO in sede - interventore ex lege - preso atto della volontà delle parti di voler rinunciare ad ogni questione di natura patrimoniale,
Così provvede:
A) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi – CF Parte_1
- e – CF - che hanno contratto C.F._1 CP_1 C.F._3 matrimonio in Lamezia Terme ed in data 10.07.1999, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Lamezia Terme (atto n. 6, parte II, serie A, Vol. 0, anno 1999), alle seguenti e concordate condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) affida congiuntamente le figlie e ad entrambi i genitori, con Persona_1 Persona_2 collocamento principale presso la madre ed il padre, con le modalità di visita per il padre ogni qual volta vorranno in considerazione della maggiore età delle parti;
3) assegna la casa coniugale sita a Lamezia Terme via Dantona Massimo n. 22 al sig. . CP_1
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lamezia Terme – atto n. 6, P. II, S. A, Vol. 0, anno 1999 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 20/05/2025 .
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)