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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/02/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2651/2023 RG fissata all'udienza del 18/02/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. LECCISI Parte_1
IVANO
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che il 11.11.21 presentava domanda amministrativa per il riconoscimento della pensione di inabilità civile. Nella fase amministrativa, nella seduta del 29.11.21, la ricorrente veniva dichiarata “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL
509/88) 67%”.
Dato l'esito negativo della fase amministrativa veniva presentato ricorso per atpo n.
5762/22 rg per il riconoscimento della predetta pensione. Anche in questa fase non veniva riconosciuto quanto richiesto in quanto il ctu nella consulenza depositata il
19.12.22 concludeva nel senso di riconoscere un aumento percentuale della invalidità
1 civile al 75% (con decorrenza da ottobre 2022), percentuale non sufficiente ai fini del riconoscimento del beneficio richiesto.
Formulato tempestivo dissenso, è stata proposta la presente opposizione.
nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. CP_1
In corso di giudizio, è stata disposta nuova ctu.
Il consulente nominato ha fatto presente che:
Nel quadro clinico della ricorrente, registra esiti di asportazione di melanoma in attuale followup. Lo stesso registra una notevole compromissione funzionale a carico dell'apparato osteo articolare che evidenzia deficit deambulatorio, pur in presenza di deambulazione autonoma, con richiesta di appoggio ad andatura incerta e precauzionale. Si registravano passaggi posturali possibili con appoggio. L'ispezione a carico del rachide evidenziava ridotti i movimenti a carico del rachide cervicale in lateralità e flesso estensione, deficit flessori del tronco di circa due terzi. Le ginocchia erano scoccianti alla flessione mentre la manovra di là segue risultava positiva bilaterale ai gradi medi. L'interessamento artrosico poli articolare determina una valida incidenza funzionale che giustifica il riconoscimento del codice tabellare 7004 = 55%. A carico dell'apparato cardiocircolatorio si registra la presenza di una cardiopatia ipertensiva, che da un pregresso controllo specialistico si classifica ad evoluzione ipocinetica, nel corso dello stesso controllo si evidenziava una disfunzione diastolica ventricolare. La ricorrente lamenta dispnea da sforzo anche minimo con cardiopalmo ricorrente, mentre all'obiettività si evidenzia soffio aortico con succulenza malleolo tibiale. Il suddetto quadro riconosce l'applicazione del codice tabellare 6442 = 41%. A carico dell'apparato endocrino si registra la presenza di un diabete mellito in trattamento misto classificabile con il codice tabellare 9309 = 41%. A carico infine dell'apparato neurologico si registra la presenza di una sindrome ansioso depressiva classificata nel corso di un precedente controllo specialistico ad andamento cronico grave.
L'anamnesi registra la presenza di problematiche familiari severe accompagnate da lutto familiare. La signora riferisce umore deflesso con crisi di pianto accompagnate da notevoli turbe relazionali. Il Pt_1 quadro suddetto ben riconosce l'applicazione del codice tabellare 2206 = 40%.
CONCLUSIONI
In base a quanto enunciato, si può affermare, che la signora presenta un quadro clinico Parte_1 che consente il riconoscimento di una totale inabilità lavorativa 100% a decorrere, verosimilmente, dal mese di gennaio 2024, epoca in cui si presume si sia determinato un peggioramento del quadro osteoarticolare e neurologico relativamente alle patologie precedentemente elencate.
2 Le conclusioni del ctu possono essere fatte proprie da questo giudice in quanto analizzano compiutamente lo stato sanitario del ricorrente, attesa anche la sua evoluzione in senso peggiorativo che ha determinato un aggravamento delle patologie preesistenti (in particolare l'apparato osteoarticolare e quello neurologico) con conseguente riconoscimento del beneficio invocato a decorrere dal gennaio 2024.
Va precisato che, rispetto alla condanna richiesta, questo giudice ritiene che l'accertamento dei requisiti extra-sanitari possa e debba essere condotto ai soli fini della sussistenza dell'interesse ad agire e che, in sede di opposizione, la condanna all'erogazione della prestazione in questo tipo di controversie non sia più possibile alla luce di Cass.
9876/2019.
Pertanto la presente pronuncia si limita all'accertamento dello stato sanitario con la decorrenza indicata in CTU (gennaio 2024). Considerato che il riconoscimento con diversa decorrenza della prestazione costituisce una forma di accoglimento parziale della domanda (e quindi di soccombenza parziale) si ritiene conforme a diritto compensare le spese di lite (cfr. Cass. 7307/2011: Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale. La stessa giurisprudenza ha ammesso che: il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale (Cass. 16821/2005). E' solo la peculiarità della norma (e il suo ambito di tutela sotteso all'art. 38 Cost.) che consente di prendere in considerazione le sopravvenienze sanitarie. Pertanto, in questo specifico
3 settore, si ritiene che il riconoscimento successivo della decorrenza consenta la compensazione delle spese anche dopo SU 32061/2022.
Le spese di consulenza vanno poste a carico di CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2651/2023, così provvede: accoglie il ricorso per quanto in motivazione e per l'effetto accerta la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della pensione di inabilità civile a far data da gennaio
2024; spese compensate;
spese di ctu a carico di CP_1
Lecce, 19/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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