Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/01/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6071/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Lidia Greco Giudice Relatore
dott. Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6071/2022
PROMOSSA DA
, (C.F. ), nata il [...] a [...] C.F. Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliata a VIA ETNEA 688, CATANIA, presso lo studio C.F._1 dell'avvocato PALAZZOLO PAOLA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato il [...] a [...] C.F. CP_1 C.F._2
, elettivamente domiciliato a VIA COSENTINI 16, ACIREALE, presso lo C.F._2 studio dell'avvocato FAZIO SALVATORE, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
e NEI CONFRONTI DI
1
, (cod. fisc. ) nato a [...] il [...], e CP_3 CodiceFiscale_4 [...]
, (cod. fisc. ), nato a Catania il [...], in [...]. CP_4 CodiceFiscale_5
SCIUTO CONCETTA N.Q. di curatore speciale dei predetti minori, che li rappresenta e difende personalmente nel presente giudizio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_5 C.F._6
rappresentato e difeso dall'avv. GIORDANI GUIDO, giusta procura in atti
INTERVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
All'udienza del giorno 27/01/2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con rimessione al Collegio senza termini, attesa la rinuncia dei procuratori.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 3/05/2022, nata a [...] il [...], ha chiesto di Parte_1
pronunciare la separazione personale dal marito , nato a [...] il [...], con CP_1
addebito e quanto ai tre figli minori , e (nati CP_2 CP_3 CP_4
rispettivamente il 17/07/2009, il 25/09/2013 ed il 09/12/2019) di disporre l'affidamento condiviso,
con collocamento presso di sé ed assegnazione della casa coniugale in proprio favore, nonché di porre a carico del marito l'obbligo di versarle un assegno di mantenimento di € 400,00 per i figli,
oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
si è costituito in giudizio, concordando con la domanda di separazione e di affido CP_1
condiviso dei figli e chiedendo di poter incontrare e occuparsi quotidianamente dei figli
2 compatibilmente con le esigenze scolastiche dei minori e lavorative dei coniugi. Il convenuto ha chiesto il rigetto della richiesta di assegnazione della casa coniugale e la determinazione di un assegno di mantenimento per i figli di euro 250,00, tenuto conto della eventuale necessità di reperire un altro alloggio.
Nessuna richiesta di mantenimento è stata avanzata dai coniugi personalmente l'uno nei confronti dell'altro.
All'udienza presidenziale, il tentativo di conciliazione non ha avuto esito positivo e il Presidente
all'esito, con ordinanza ex art. 708 c.p.c. depositata il 24/10/2022 - non essendo emerse sino a quel momento ragioni di pregiudizio per i minori - ha disposto l'affidamento dei minori , CP_2
e ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, CP_3 CP_4
cui ha assegnato la casa coniugale, disciplinando i periodi di permanenza con il padre, e ha posto a carico di , con decorrenza dalla data della ordinanza, l'obbligo di versare alla moglie CP_1
entro il giorno 5 di ciascun mese, un assegno mensile a titolo di mantenimento dei tre figli minori di € 350,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Successivamente, i procuratori delle parti hanno chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni.
In data 18 marzo 2024 è pervenuta una nota dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di
Catania con la quale è stata comunicata l'archiviazione del procedimento innanzi a sé ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c. in ragione della pendenza del procedimento innanzi al Tribunale ordinario,
con allegata documentazione.
3 In ragione della documentazione allegata ed esaminata, il giudice istruttore ha disposto in via d'urgenza il collocamento dei tre minori presso il padre . CP_1
Segnatamente, il giudice istruttore ha evidenziato che dalle relazioni dei Servizi sociali incaricati dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni erano emerse condotte gravemente pregiudizievoli poste in essere dalla madre degli stessi, come di seguito specificate:
“- Che convive con un nuovo compagno, il quale avrebbe praticato condotte Parte_1
maltrattanti nei suoi confronti, anche alla presenza dei minori, e sarebbe assuntore di sostanze stupefacenti, forse anche unitamente alla madre dei minori;
- Che avrebbe posto in essere condotte pregiudizievoli in danno dei minori non Parte_1
disponendo l'allontanamento del compagno dalla casa nella quale convive con i figli e consentendo il rientro dello stesso, nonostante i comportamenti violenti posti in essere, e non provvedendo alla denuncia delle condotte violente subite, che l'avrebbero costretta a recarsi in ospedale più di una volta;
- Che i minori davanti ai Servizi sociali hanno manifestato timore nei confronti del nuovo compagno e per l'incolumità della madre, tanto che il più grande dei figli si sarebbe CP_2
temporaneamente trasferito a casa del padre per poi ritornare dalla madre in un periodo di allontanamento del compagno della stessa;
- Che tuttavia il compagno è rientrato nuovamente nell'abitazione dopo che il figlio è CP_2
tornato dalla madre, convinto dell'assenza del compagno della stessa;
- Che la violenza del nuovo compagno sarebbe consistita in violenza fisica verso e Parte_1
verso gli oggetti presenti nell'immobile (come la televisione in uso ai bambini);
4 - Che i minori hanno riferito ai Servizi sociali di avere ricevuto la minaccia dal compagno della madre che avrebbe toccato anche loro nel caso in cui si fossero intromessi nei litigi di coppia;
che il compagno sarebbe solito andare nudo per casa;
che avrebbero sentito di notte sia i momenti di intimità con la madre che le “botte” dalla stessa ricevute;
- Che la abitazione dei nonni paterni in cui attualmente abita il padre dei minori è CP_1
idonea ad accoglierli e che i nonni paterni hanno dato la disponibilità affinché i minori vengano ivi collocati con il padre”.
Per le ragioni indicate, con provvedimento urgente del 19/03/2024, il giudice istruttore ha disposto il collocamento dei minori , e (nati rispettivamente il CP_2 CP_3 CP_4
17/07/2009, il 25/09/2013 ed il 09/12/2019) presso il padre , con decorrenza CP_1
immediata, provvedendo contestualmente alla nomina del curatore speciale dei minori in persona dell'avv. Concetta Sciuto.
Con comparsa depositata il 23/03/2024 si è costituita nel procedimento, in nome e nell'interesse dei predetti minori, in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., l'avv. Concetta Sciuto evidenziando dichiarazioni rilevanti dei minori con riferimento al compagno della madre e confermando agiti violenti e aggressivi dello stesso.
All'udienza del 25/03/2024, preso atto della precedente archiviazione del procedimento penale nei confronti di tale , compagno di il giudice istruttore ha disposto Persona_1 Parte_1
la trasmissione alla Procura della Repubblica in sede delle relazioni dei Servizi sociali pervenute dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni e della comparsa del curatore speciale dei minori
(dalla quale risultava che i minori avevano assistito alle violenze nei confronti della madre), CP_1
5 affinché la Procura venisse notiziata della presenza dei predetti atti nel fascicolo civile per le valutazioni di competenza.
In data 20/05/2024 è quindi pervenuta dalla Procura della Repubblica in sede l'ordinanza del GIP
del 7/05/2024 di ammissione dell'incidente probatorio nei confronti dei minori e CP_2
per il procedimento penale nei confronti di (compagno della CP_3 Persona_1
madre, convivente).
In data 7/06/2024, alla luce degli atti sino a quel momento acquisiti nel fascicolo telematico, il giudice istruttore ha emesso la seguente ordinanza: “premesso il provvedimento di questo giudice emesso in data 19/03/2024, il cui contenuto deve in questa sede intendersi integralmente richiamato e trascritto;
rilevato che, anche all'esito del contraddittorio instaurato con le parti, non sono emersi elementi di segno contrario rispetto a quelli allo stato già acquisiti agli atti del giudizio con riferimento a condotte pregiudizievoli della madre dei minori , nell'ambito della convivenza con Parte_1
tale , determinate dalla esposizione dei minori a pericolo per la tolleranza Persona_1
delle condotte violente, aggressive ed minacciose dallo stesso poste in essere – anche alla presenza dei minori – nei confronti della stessa ed in parte dirette anche verso i minori Parte_1
medesimi, sicché emerge l'incapacità della stessa figura materna di attivare adeguate istanze di protezione nei confronti dei figli in precedenza collocati presso di lei;
rilevato che tale incapacità genitoriale della figura materna potrebbe essere - per come emerso in atti -ulteriormente ridotta in modo grave e persistente dall'uso di sostanze stupefacenti da parte di
; Parte_1
6
considerato che
sono sopraggiunti – dopo l'udienza del 25 marzo 2024 – ulteriori elementi versati in atti dalla Procura della Repubblica in sede e dal curatore speciale dei minori, e segnatamente:
- La sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere di , Persona_1
circostanza che lascia presumere - almeno in questa fase - la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza rispetto alle condotte violente allo stesso contestate, nonché la presenza di esigenze cautelari;
- L'ordinanza del GIP del 7/05/2024 che ha disposto l'incidente probatorio nei confronti dei minori e , che avevano reso in precedenza dichiarazioni ai Servizi CP_2 CP_3
sociali e al curatore speciale dei minori con riferimento alle condotte violente e minacciose del nuovo compagno della madre;
Persona_1
ritenuto pertanto che le medesime ragioni che hanno determinato la modifica di urgenza della ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c., come già evidenziate nel provvedimento depositato il
19/03/2024, devono ritenersi idonee non solo al mutamento del collocamento dei minori con il padre ma altresì alla adozione dei seguenti provvedimenti:
- Affidamento esclusivo dei minori al padre, anche ai sensi dell'art. 337 quater u.c. c.c. per le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione, alla residenza e alla salute;
- Collocamento dei minori presso il padre e per l'effetto assegnazione a quest'ultimo della casa coniugale, come richiesto all'ultima udienza;
- Determinazione a carico di di un assegno mensile di mantenimento per i tre figli Parte_1
minori di euro 350,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
7 - Previsione degli incontri dei minori con la madre esclusivamente in spazio neutro, alla presenza di operatori specializzati, che compiano attività di vigilanza e osservazione della relazione madre
– figli, alla luce delle condotte gravemente pregiudizievoli poste in essere dalla stessa in danno dei minori;
ritenuto che al contempo devono attivarsi una serie di servizi a supporto dei minori e del nucleo familiare, nonché al fine di valutare la capacità genitoriale di entrambe le parti, ed in particolare:
- Indagine dell'EMI territorialmente competente dell' sulla capacità genitoriale di CP_6
e , con osservazione della relazione con i minori e presa in carico Parte_1 CP_1
immediata di questi ultimi da parte della NPI, essendo vittime di gravissimi episodi di violenza assistita (invitando sin d'ora il curatore speciale dei minori a sollecitare l'immediata attivazione in favore dei minori della NPI, a prescindere dall'avvio o meno delle attività di valutazione delle capacità genitoriali, riferendo al giudice in caso di mancata presa in carico);
- Presa in carico, su base volontaria come manifestato in udienza, di da parte del Parte_1
territorialmente competente per le analisi necessarie ai fini dell'accertamento della CP_7
tossicodipendenza e per il sostegno eventualmente necessario ai fini del recupero;
- Il monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali del Comune di Catania, con relazione sul benessere psicofisico dei minori, andamento scolastico e condizioni abitative almeno ogni quattro mesi dalla comunicazione del presente provvedimento;
ritenuto che occorre differire l'ascolto dei minori ad una fase successiva atteso che gli stessi sono stati ascoltati dai Servizi sociali, dal curatore speciale dei minori, dal PM e a breve verranno sentiti dal GIP nell'ambito dell'incidente probatorio, sicché risulta evidente che fissare l'ascolto degli stessi anche in questa sede costituirebbe un inutile ed eccessivo aggravio per i minori dal
8 punto di vista psicologico, come peraltro rilevato dal curatore speciale che ha chiesto il differimento ad altro momento dell'ascolto stesso alla luce del disposto incidente probatorio;
ritenuto che verrà successivamente acquisita copia del verbale di incidente probatorio dei minori al fine di tenere conto delle dichiarazioni degli stessi in questa sede, valutando successivamente se e quando procedere all'ascolto nel presente procedimento;
ritenuto pertanto che per le ragioni esposte devono essere integralmente modificati i provvedimenti di cui all'ordinanza ex art. 708 c.p.c., essendo sopravvenute circostanze rilevanti ai fini della adozione delle decisioni nell'interesse della prole minore di età;
ritenuto che all'esito della acquisizione delle relazioni degli Enti incaricati si valuterà l'adozione dei successivi provvedimenti
P.Q.M.
DISPONE l'affidamento esclusivo dei minori , nato a [...], il [...], CP_2 [...]
, nato a [...], il [...] e nato a [...], il [...], al padre CP_3 CP_4
, anche ai sensi dell'art. 337 quater u.c. c.c. per le decisioni di maggiore interesse CP_1
relative alla istruzione, alla residenza e alla salute;
DISPONE il collocamento dei minori presso il padre , al quale assegna la casa CP_1
coniugale;
DISPONE che gli incontri dei minori con la madre si svolgano esclusivamente Parte_1
nelle modalità indicate in parte motiva;
PONE a carico di , con decorrenza dalla data del collocamento dei minori con il Parte_1
padre con ordinanza del 19/03/2024, l'obbligo di versare a entro il giorno 5 di CP_1
ciascun mese, un assegno mensile a titolo di mantenimento dei tre figli minori di € 350,00, da
9 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta, oltre al 50% delle spese straordinarie;
DISPONE la presa in carico di su base volontaria, da parte del Parte_1 CP_7
territorialmente competente, come da mandato indicato in parte motiva, con termine per
Testim relazionare entro il 20 gennaio 2025; INCARICA l' ell'ASP territorialmente competente del mandato indicato in parte motiva, con termine per relazionare entro il 20 gennaio 2025;
INCARICA i Servizi sociali del Comune di Catania dello svolgimento della attività di monitoraggio indicato in parte motiva, con termine per relazionare entro il 20 gennaio 2025;
rinvia per l'esame delle relazioni degli Enti incaricati alla successiva udienza del 19 febbraio 2025
ore 10:00.
Si comunichi il presente provvedimento unitamente all'ordinanza del 19/03/2024 (quest'ultima solo se non sia stata già comunicata) ai procuratori delle parti costituite, al curatore speciale dei
Testim Cont minori, all' dell' territorialmente competente, al SERT territorialmente competente, ai
Servizi sociali del Comune di Catania (residenza dei minori Catania, Viale Moncada n. 3 scala A),
con termine a tutti gli enti per relazionare entro il 20 gennaio 2025”.
Giova precisare che da quanto da ultimo acquisito agli atti del processo risulta che l'incidente probatorio dei minori (la cui trascrizione è presente in atti) si è svolto in data 18/06/2024 e all'esito
è stato emesso decreto di giudizio immediato nei confronti di per i reati di cui Persona_1
all'art. 572 e 582 c.p., aggravati come da capo di imputazione, dal quale risultano persone offese anche i minori , e oltre la madre CP_2 CP_3 CP_4 Parte_1
In data 17/01/2025 è pervenuta istanza urgente del curatore speciale dei minori nella quale è stato dato atto della improvvisa morte del padre dei minori in data 11/01/2025 e CP_1
10 contenente le conseguenti richieste a tutela dei minori, rimasti privi del padre collocatario oltre che affidatario in via esclusiva.
Con provvedimento del 21/01/2025, il giudice istruttore – alla luce del decesso di – CP_1
ha adottato una modifica dei provvedimenti di affidamento e collocamento dei minori, atteso che peraltro nelle more la madre degli stessi si è trasferita in Germania. Parte_1
E' stato quindi previsto quanto segue: “nella causa iscritta al n. r.g. 6071/2022 avente ad oggetto
“separazione giudiziale” pendente tra e;
Parte_1 CP_1
preso atto che è stato comunicato il decesso del padre dei minori in data CP_1
11/01/2025;
considerato che occorre rimettere la causa al Collegio per valutare la cessazione della materia del contendere e tuttavia, nelle more della udienza da fissare per la decisione, occorre assumere provvedimenti urgenti nell'interesse dei figli minori della coppia;
considerato infatti che da ultimo con ordinanza del 7/06/2024 è stato disposto, a modifica dell'ordinanza ex art. 708 c.p.c., l'affidamento esclusivo dei minori , nato a [...]
Catania, il 17.07.2009, , nato a [...], il [...] e nato a [...]_4
Catania, il 9.12.2019, al padre , anche ai sensi dell'art. 337 quater u.c. c.c. per le CP_1
decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione, alla residenza e alla salute, con collocamento dei minori presso il padre al quale è stata assegnata altresì la casa coniugale;
considerato che risulta il trasferimento di unitamente ai figli minori presso CP_1
l'abitazione dei nonni paterni dei minori in ragione dell'aggravarsi delle sue patologie, sicché i minori sono stati da ultimo stabilmente ivi collocati, anche nel periodo di ricovero del genitore in
11 ospedale;
preso atto dell'intervento nel giudizio del nonno materno dei minori , Controparte_5
il quale ha chiesto di disporre il solo collocamento di presso la sua residenza;
CP_4
ritenuto che tale soluzione sia impraticabile in quanto i minori , e CP_2 CP_3
hanno il diritto di mantenere la propria relazione di fratria, tanto più in CP_4
considerazione delle grave vicende familiari nelle quali sono stati coinvolti (i minori
[...]
e sono stati sottoposti ad incidente probatorio nel procedimento penale CP_2 CP_3
nei confronti , convivente della madre , e hanno testimoniato Persona_1 Parte_1
con riferimento alle violenze del nei confronti della madre, tanto che ne è derivata Per_1
l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti dello stesso e la emissione di decreto di giudizio immediato per i reati di cui agli artt. 572 c.p. e 582 c.p., con persone offese non solo la madre dei minori ma altresì i minori , e Parte_1 CP_2 CP_3
; CP_4
vista la richiesta formulata dal curatore speciale dei minori avv. Concetta Sciuto di affidamento dei minori ai Servizi sociali del Comune di Catania, con collocamento degli stessi presso i nonni paterni;
vista la dichiarazione di disponibilità in atti sottoscritta da , con la quale non si Parte_1
oppone al collocamento dei minori presso i nonni materni o paterni e alla eventuale nomina di un tutore, avendo dato atto di essersi trasferita in Germania, dove convive con un nuovo compagno e svolge attività lavorativa di circa due mesi;
vista la dichiarazione di disponibilità dei nonni paterni dei minori e CP_2 Per_2
del 15/01/2025 ad accogliere i tre nipoti , e e
[...] CP_2 CP_3 CP_4
alla collaborazione con i Servizi sociali;
12 ritenuto che occorre disporre l'affidamento dei minori predetti ai Servizi sociali del Comune di
Catania, in ragione del decesso improvviso del padre e della palese inidoneità CP_1
della madre , la quale: Parte_1
- Ha manifestato incapacità protettive nei confronti dei tre figli minori , CP_2 [...]
e esponendoli ad un clima violento e inadeguato per l'età dei figli minori CP_3 CP_4
nel corso della convivenza con tale , che non ha neanche provveduto a Persona_1
denunciare tempestivamente, tanto che le dichiarazioni rese dai figli minori hanno assunto una rilevanza centrale nell'ambito del procedimento penale, nel corso del quale si è svolto l'incidente probatorio con i minori;
- Dopo il provvedimento di collocamento e affidamento esclusivo dei minori al padre
[...]
, ha omesso di interessarsi dei minori, pur reduci dalla complessa vicenda CP_1 Parte_1
familiare e giudiziaria predetta, trasferendosi in Germania per ivi condurre una vita con un nuovo compagno e delegando interamente l'accudimento della prole all'altro genitore (ora deceduto)
; CP_1
- Ha violato i provvedimenti pregressi del Tribunale, poiché è stato relazionato dai Servizi sociali che prima del trasferimento in Germania, benché fosse stato disposto lo spazio neutro per gli incontri tra la madre e i minori, la stessa ha occupato la casa coniugale, assegnata al coniuge nel periodo di suo ricovero in ospedale, e ha reiteratamente incontrato i figli CP_1
minori in violazione del provvedimento giudiziario che disponeva incontri esclusivamente in spazio neutro (cfr. relazione del 15/10/2024);
- Non risulta essersi sottoposta agli esami presso il CP_7
13 vista inoltre la nota dei Servizi sociali del Comune di Catania del 13/11/2024 nella quale si è
proposta al Tribunale l'adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale nei confronti di , in ragione della sua reiterata condotta pregiudizievole rispetto alla Parte_1
prole minore, anche alla luce della comunicazione agli stessi pervenuta del trasferimento improvviso all'estero, sicché gli stessi Servizi sociali nelle ultime relazioni hanno auspicato – in ragione della grave situazione familiare – l'affidamento ai Servizi sociali dei minori a tutela degli stessi;
ritenuta l'urgenza di provvedere, in quanto il decesso del padre dei minori , CP_1
affidatario anche per le decisioni di maggiore importanza, e la palese inadeguatezza della madre dei minori impongono l'adozione di provvedimenti interinali prima che la causa Parte_1
venga posta in decisione a seguito del decesso del padre
P.Q.M.
CP_1
in via d'urgenza, a modifica dei precedenti provvedimenti adottati, in limitazione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. di : Parte_1
DISPONE l'affidamento di , nato a [...], il [...], , nato a [...]_3
Catania, il 25.09.2013 e nato a [...], il [...], ai Servizi sociali del Comune CP_4
di Catania, per un periodo di 12 mesi o fino a nuovi provvedimenti dell'Autorità giudiziaria competente;
DISPONE il collocamento dei minori , nato a [...], il [...], CP_2 [...]
, nato a [...], il [...] e nato a [...], il [...], presso i CP_3 CP_4
nonni paterni e;
CP_2 Persona_2
CONFERMA per il resto i provvedimenti già adottati con ordinanza del 7/06/2024;
14 FISSA l'udienza per la decisione innanzi a sé per il giorno 27 gennaio 2025 ore 12:00, invitando i procuratori e la Procura della Repubblica in sede al deposito prima della udienza di foglio di precisazione delle conclusioni, al fine di definire il procedimento innanzi al Tribunale ordinario in tempi brevi;
DISPONE la comunicazione del presente provvedimento con urgenza a cura della Cancelleria ai procuratori delle parti, al curatore speciale dei minori, ai Servizi sociali del Comune di Catania e al PM in sede”.
In data 23/01/2025 il PM in sede ha espresso parere favorevole quanto ai provvedimenti già
adottati con ordinanza del 21/01/2025.
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti, rinunciando al termine per il deposito di scritti conclusivi.
Tanto premesso quanto allo svolgimento del giudizio, si osserva che a seguito della morte di
[...]
con riferimento alla separazione giudiziale è cessata la materia del contendere innanzi al CP_1
Tribunale ordinario, non potendosi porre neanche la questione della regolamentazione di affidamento e collocamento dei minori rispetto ai genitori, essendo rimasta quale unico soggetto in astratto esercente la responsabilità genitoriale la madre ricorrente rispetto alla Parte_1
quale è stato avviato un procedimento in limitazione ai sensi dell'art. 333 c.c.
E' orientamento consolidato della Suprema Corte quello secondo cui la morte del coniuge in costanza del procedimento di separazione o di divorzio determina la cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi;
l'evento della morte sortisce l'effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato (Cass. civ., ord. n. 26489/2017; Cass. civ. sent. n. 18130/2013; Cass. civ. sent.
15 n. 27556/2008). Difatti, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio intervengono per effetto della morte del coniuge ai sensi dell'art. 149 c.c. (Cass. civ., ord. n.
1079/2021).
Quanto all'affidamento dei figli minori nati dal matrimonio, si osserva quanto segue.
Con istanza urgente del 17/01/2025, il curatore speciale dei minori – successivamente alla morte di
– ha rassegnato le proprie richieste conclusive ritenendo doversi procedere alla CP_1
limitazione della responsabilità genitoriale di ai sensi dell'art. 333 c.c., attivando Parte_1
quindi un procedimento de potestate che – in caso di morte dell'altro genitore e cessazione della materia del contendere nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale – rientra nella competenza funzionale del Tribunale per i Minorenni.
Si osserva altresì che - proprio a seguito della peculiare condizione dei minori verificatasi a seguito della morte del padre , affidatario e collocatario degli stessi - vi è stato un intervento CP_1
nel procedimento del nonno materno dei minori , il quale ha chiesto di disporre il Controparte_5
collocamento presso di sé del minore istanza non accolta in via d'urgenza, stante l'effetto CP_4
pregiudizievole per i minori della separazione della fratria, tanto più in ragione delle peculiari e complesse vicenda familiari che li hanno interessati negli ultimi due anni, della perdita improvvisa del padre e del saldo legame tra gli stessi comunque emergente dagli atti del giudizio.
Al contempo, si osserva che nelle more degli adempimenti urgenti è pervenuta la disponibilità dei nonni paterni dei minori e al collocamento degli stessi presso di sé, CP_2 Persona_2
circostanza che prelude presumibilmente anche al dispiegarsi delle conseguenti domande innanzi al
Tribunale per i Minorenni, dovendosi pervenire ad un assetto stabile di vita per i minori
[...]
, e CP_2 CP_3 CP_4
16 Ritiene pertanto il Tribunale con riferimento alla domanda di limitazione della responsabilità
genitoriale formulata dal curatore speciale dei minori nei confronti di e della Parte_1
domanda spiegata da ultimo dal nonno materno dei minori che debba essere Controparte_5
dichiarata la propria incompetenza in favore del Tribunale per i Minorenni di Catania, in quanto funzionalmente competente oltre che sui provvedimenti de potestate anche sulle domande proposte dagli ascendenti ai sensi dell'art. 317bis c.c.
Quanto alla condizione di affidamento e collocamento dei minori, deve disporsi che sino a nuovo provvedimento del Tribunale per i Minorenni lo stesso mantenga efficacia a tutela dei minori stessi, atteso che i minori necessitano delle statuizioni, pur interinali, in punto di affidamento e collocamento a seguito della morte del padre.
Venendo in ultimo alla domanda spiegata dal curatore speciale del minore con riferimento alla attribuzione dell'assegno unico ai nonni paterni, si osserva che tale provvidenza economica seguirà
allo stato la regolamentazione di legge e che – in ogni caso – i nonni paterni non si sono costituiti nel procedimento e solo a questi ultimi compete formulare domande nel proprio interesse.
Avuto riguardo all'esito del procedimento, nulla si dispone sulle spese di lite, che resteranno a carico delle parti che le hanno sostenute.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 6071/2022 r.g., disattesa ogni contraria istanza:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere con riferimento al procedimento per separazione giudiziale;
DICHIARA la propria incompetenza in favore del Tribunale per i Minorenni di Catania con
17 riferimento alla domanda di limitazione della responsabilità genitoriale nei confronti di Pt_1
e alla domanda di , nonno materno dei minori;
[...] Controparte_5
CONFERMA il provvedimento provvisorio di affidamento dei minori , nato a [...]
Catania, il 17.07.2009, , nato a [...], il [...] e nato a [...]_4
Catania, il 9.12.2019 ai Servizi sociali del Comune di Catania e di collocamento presso i nonni paterni e , fino alla emissione di diversi provvedimenti da parte del CP_2 Persona_2
Tribunale per i Minorenni;
NULLA sulle spese;
DISPONE la comunicazione a cura della Cancelleria del presente provvedimento ai procuratori delle parti costituite, ai Servizi sociali del Comune di Catania, alla Procura presso il Tribunale per i
Minorenni di Catania e al Tribunale per i Minorenni di Catania per quanto di competenza.
Così deciso a Catania il giorno 27/01/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Lidia Greco dott. Massimo Escher
18