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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 138/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
STORTI DAVIDE, Presidente
ER AR OB, Relatore
PETTINARI GIOVANNI, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 768/2020 depositato il 02/12/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 54/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 1 e pubblicata il 05/02/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320180010331717 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente depositato l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Ancona proponeva appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona n. 54/1/2020 con cui era stato accolto il ricorso proposto da Resistente_1 contro la cartella di pagamento n. 003 2018 0010331717 relativa all'anno d'imposta 2015 con cui l'Ufficio aveva recuperato la somma di euro
1.074,00 corrispondente al credito Irpef anno d'imposta 2014 a causa della sua errata indicazione nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d'imposta 2015 e 2016.
L'Agenzia delle Entrate censurava la decisione di primo grado e ne chiedeva l'integrale riforma in quanto in maniera del tutto errata la sentenza di primo grado aveva ritenuto che il recupero della somma di euro
1.074,00 da parte dell'amministrazione finanziaria si fondasse su un errore meramente formale nella compilazione della dichiarazione dei redditi 2015.
La contribuente non si costituiva.
In esito all'udienza del 10.2.2026 la causa era come di seguito decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello appare fondato e merita accoglimento.
Contrariamente a quanto statuito nella decisione di primo grado l'amministrazione finanziaria ha proceduto al recupero della somma di euro 1.074,00 avendo riscontrato in esito a controllo automatizzato un doppio e improprio utilizzo in compensazione di un credito di € 1.074,00 dell'anno 2014 di talchè negli anni successivi detta somma risultava sempre a credito.
La contribuente, infatti, nella dichiarazione Modello Unico PF 2015, aveva omesso di indicare l'utilizzo in compensazione di detta somma riportando indebitamente al Rigo RN46 “Imposta a credito” la somma di
€ 1.508,00 (composto da € 1.074,00 di credito del 2014 e € 434,00 dell'anno 2015).
L'Ufficio ha, pertanto, rettificato in € 434,00 il credito dell'anno 2015 erroneamente indicato dalla contribuente in € 1.508,00.
Tale erronea compilazione della dichiarazione dei redditi 2015 ha comportato che il credito di € 1.074,00 risultasse ancora disponibile per la compensazione nella dichiarazione dell'anno d'imposta 2016.
Infatti, ad aggiungersi al precedente errore è l'indicazione da parte della Contribuente, nella dichiarazione
Modello Unico PF 2017 per l'anno d'imposta 2016, del “credito derivante dall'anno precedente”, nuovamente in € 1.508,00, anziché 434,00 come sopra specificato. A questo punto, il sistema informatico dell'Ufficio non ha rettificato anche il credito erroneamente indicato nell'a.i. 2016 per € 1.508,00, ma ha generato un recupero, mediante la comunicazione di irregolarità ed il successivo ruolo, per l'importo di € 1.074,00, pari al credito derivante dall'anno 2014 interamente utilizzato nell'anno 2015, e successivamente riportato anche nella dichiarazione del periodo d'imposta 2016, unitamente al credito di € 434,00 maturato nel 2015, come credito nuovamente disponibile per la compensazione.
In buona sostanza, l'Ufficio, con l'emissione del ruolo, non ha contestato l'esistenza del credito 2014, ovvero una mera irregolarità formale, ma il doppio utilizzo che la Contribuente intendeva farne mediante le errate indicazioni riportate nelle dichiarazioni presentate per gli anni 2015 e 2016.
Come dedotto dall'appellata il sistema, per porre rimedio ai molteplici errori commessi dalla contribuente e nell'impossibilità di apportare variazioni anche alla dichiarazione Modello unico PF 2017 a.i. 2016, ha generato il recupero di € 1.074,00 per l'anno 2015, facendo in modo di (ri)costituire il credito di € 1.508,00, così come indicato dalla contribuente nella dichiarazione per il 2016 (€ 434,00 disponibile e maturato nel
2015 + 1.074,00 e, astrattamente, non più disponibile perché già utilizzato in compensazione) e di lasciare invariato l'importo, chiedendone tuttavia il pagamento mdiante l'emissione della cartella impugnata.
La sentenza n. 54/1/2020 deve essere, pertanto, riformata per errata motivazione. La mancata costituzione dell'appellata esime da qualsivoglia pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di secondo grado delle Marche
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe trascritta accoglie l'appello e per l'effetto dichiara la legittimità della cartella i n. 003 2018 0010331717 impugnata dalla contribuente nulla per le spese
Il giudice relatore il presidente
RT SE Lucarell DA ST
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 4, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
STORTI DAVIDE, Presidente
ER AR OB, Relatore
PETTINARI GIOVANNI, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 768/2020 depositato il 02/12/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 54/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ANCONA sez. 1 e pubblicata il 05/02/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00320180010331717 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente depositato l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Ancona proponeva appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona n. 54/1/2020 con cui era stato accolto il ricorso proposto da Resistente_1 contro la cartella di pagamento n. 003 2018 0010331717 relativa all'anno d'imposta 2015 con cui l'Ufficio aveva recuperato la somma di euro
1.074,00 corrispondente al credito Irpef anno d'imposta 2014 a causa della sua errata indicazione nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d'imposta 2015 e 2016.
L'Agenzia delle Entrate censurava la decisione di primo grado e ne chiedeva l'integrale riforma in quanto in maniera del tutto errata la sentenza di primo grado aveva ritenuto che il recupero della somma di euro
1.074,00 da parte dell'amministrazione finanziaria si fondasse su un errore meramente formale nella compilazione della dichiarazione dei redditi 2015.
La contribuente non si costituiva.
In esito all'udienza del 10.2.2026 la causa era come di seguito decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello appare fondato e merita accoglimento.
Contrariamente a quanto statuito nella decisione di primo grado l'amministrazione finanziaria ha proceduto al recupero della somma di euro 1.074,00 avendo riscontrato in esito a controllo automatizzato un doppio e improprio utilizzo in compensazione di un credito di € 1.074,00 dell'anno 2014 di talchè negli anni successivi detta somma risultava sempre a credito.
La contribuente, infatti, nella dichiarazione Modello Unico PF 2015, aveva omesso di indicare l'utilizzo in compensazione di detta somma riportando indebitamente al Rigo RN46 “Imposta a credito” la somma di
€ 1.508,00 (composto da € 1.074,00 di credito del 2014 e € 434,00 dell'anno 2015).
L'Ufficio ha, pertanto, rettificato in € 434,00 il credito dell'anno 2015 erroneamente indicato dalla contribuente in € 1.508,00.
Tale erronea compilazione della dichiarazione dei redditi 2015 ha comportato che il credito di € 1.074,00 risultasse ancora disponibile per la compensazione nella dichiarazione dell'anno d'imposta 2016.
Infatti, ad aggiungersi al precedente errore è l'indicazione da parte della Contribuente, nella dichiarazione
Modello Unico PF 2017 per l'anno d'imposta 2016, del “credito derivante dall'anno precedente”, nuovamente in € 1.508,00, anziché 434,00 come sopra specificato. A questo punto, il sistema informatico dell'Ufficio non ha rettificato anche il credito erroneamente indicato nell'a.i. 2016 per € 1.508,00, ma ha generato un recupero, mediante la comunicazione di irregolarità ed il successivo ruolo, per l'importo di € 1.074,00, pari al credito derivante dall'anno 2014 interamente utilizzato nell'anno 2015, e successivamente riportato anche nella dichiarazione del periodo d'imposta 2016, unitamente al credito di € 434,00 maturato nel 2015, come credito nuovamente disponibile per la compensazione.
In buona sostanza, l'Ufficio, con l'emissione del ruolo, non ha contestato l'esistenza del credito 2014, ovvero una mera irregolarità formale, ma il doppio utilizzo che la Contribuente intendeva farne mediante le errate indicazioni riportate nelle dichiarazioni presentate per gli anni 2015 e 2016.
Come dedotto dall'appellata il sistema, per porre rimedio ai molteplici errori commessi dalla contribuente e nell'impossibilità di apportare variazioni anche alla dichiarazione Modello unico PF 2017 a.i. 2016, ha generato il recupero di € 1.074,00 per l'anno 2015, facendo in modo di (ri)costituire il credito di € 1.508,00, così come indicato dalla contribuente nella dichiarazione per il 2016 (€ 434,00 disponibile e maturato nel
2015 + 1.074,00 e, astrattamente, non più disponibile perché già utilizzato in compensazione) e di lasciare invariato l'importo, chiedendone tuttavia il pagamento mdiante l'emissione della cartella impugnata.
La sentenza n. 54/1/2020 deve essere, pertanto, riformata per errata motivazione. La mancata costituzione dell'appellata esime da qualsivoglia pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di secondo grado delle Marche
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe trascritta accoglie l'appello e per l'effetto dichiara la legittimità della cartella i n. 003 2018 0010331717 impugnata dalla contribuente nulla per le spese
Il giudice relatore il presidente
RT SE Lucarell DA ST