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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/05/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1424/2021
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 1424/2021 R.G. e promossa con atto di citazione notificato in data
01-05/03/2021 da
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Kennedy n. 38, c.f. giusta procura in calce all'atto di citazione C.F._1
, nato a [...] l'[...], residente a [...]Parte_2
Via Paolo Lomazzo n. 47, c.f. , giusta procura in calce all'atto di citazione C.F._2
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Brugo n. 26, c.f. , giusta procura speciale 18.2.2020, Not. Dott. , n. C.F._3 Persona_1
218311 rep., allegata in originale nel fascicolo unito all'atto di citazione
, nato a [...] il [...], residente a [...]g, c.f. Parte_4
, giusta procura speciale 25.2.2020, Not. Dott. , n. 6153 C.F._4 Persona_2 rep., allegata in originale nel fascicolo unito all'atto di citazione
, nata a [...] il [...], residente a [...]
34, c.f. giusta procura speciale 31.1.2020, Not. Dott. n. C.F._5 Persona_3
2323 rep., allegata in originale nel fascicolo unito all'atto di citazione
, nata a [...] il [...], residente a [...], c.f. CP_1
, giusta procura speciale in data 25.2.2020, Not. Dott. , n. C.F._6 Persona_2
6153 rep., allegata in originale nel fascicolo unito all'atto di citazione
1 , nata a [...] l'[...], residente ad Arluno (MI), Vicolo Magenta n. 1/a, Parte_6
c.f. , giusta procura speciale 31.1.2020, Not. Dott. n. 2323 C.F._7 Persona_3 rep., allegata in originale nel fascicolo unito all'atto di citazione
, nata a [...] il [...], residente a[...], c.f. Parte_7
, giusta procura speciale 21.1.2020, Not. Dott. , n. 19891 C.F._8 Persona_4 rep., allegata in originale nel fascicolo unito all'atto di citazione
, nata a [...] il [...], residente a[...], c.f. Parte_8
, giusta procura speciale 31.1.2020, Not. Dott. n. 2323 rep., C.F._9 Persona_3 allegata in originale nel fascicolo unito all'atto di citazione
, nata a [...] il [...], ivi residente, Via Cabberi n. 4, c.f. Parte_9 C.F._10 giusta procura speciale 31.1.2020, Not. Dott. n. 2323 rep., allegata in originale nel Persona_3 fascicolo unito all'atto di citazione
2 , nata a [...] il [...], residente a[...]
n. 13, c.f. erede di nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il C.F._11 Persona_5
22.2.2017, giusta procura speciale 31.1.2020, Not. Dott. n. 2323 rep., allegata in Persona_3 originale nel fascicolo unito all'atto di citazione
, nata a [...] il [...], residente a[...]
Protaso n. 13, c.f. , erede di nato a [...] il [...] ed ivi C.F._12 Persona_5 deceduto il 22.2.2017, giusta procura speciale 31.1.2020, Not. Dott. n. 2323 rep., Persona_3 allegata in originale nel fascicolo unito all'atto di citazione
, nato a [...] il [...], ivi residente, Via Paisiello n. 1, c.f. Controparte_2
, erede di nato a [...], il [...] ed ivi deceduto il 22.02.2017, C.F._13 Persona_5 giusta procura in calce all'atto di citazione, in ciò rappresentato dalla signora Parte_12 autorizzata dal Giudice Tutelare di Milano
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Fabrizio GAMBA, del Foro di Milano, e dall'Avv. Alessandra TOLDO, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1 attori contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], ivi residente in Controparte_3 C.F._14
Via Roma n. 26, rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo ACQUASALIENTE, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Malo (VI) - Via Gorizia n. 18, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta. convenuto
In punto: altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni;
azione di accertamento di proprietà ed actio confessoria servitutis.
All'udienza del 16.04.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti:
CONCLUSIONI ATTORI:
Col presente foglio, da intendersi allegato al verbale dell'udienza 16.4.2024, parte attrice, come in atti identificata e rappresentata, dichiarando di non accettare il contradditorio in ordine ad eventuali domande nuove, previo integrale richiamo di ogni deduzione, istanza ed allegazione, in conformità al provvedimento giudiziale assunto il 14.9.2023, rassegna le seguenti
3 CONCLUSIONI
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in composizione monocratica, contrariis reiectis, così giudicare.
Previa ogni ulteriore e/o diversa declaratoria ritenuta di ragione e di legge.
IN VIA PRINCIPALE
Previa ogni ulteriore e/o diversa declaratoria ritenuta di ragione e/o di legge.
A) Accertare e dichiarare il diritto di proprietà di parte attrice in ordine ai mappali facenti parte del
Comune Censuario di ST (VI), al Foglio 1, contraddistinti dai nn. 371, 816 e 820. Il tutto, fatta salva ogni miglior identificazione e così come in fatto, salvo errori od omissioni.
Con ogni conseguente statuizione di ragione e di legge.
B) In dipendenza della precedente statuizione, accertare e dichiarare più specificamente, quanto in appresso in ordine alla titolarità di ciascun mappale indicato sub. A:
b1) quanto al mappale n. 371, foglio n.1, Comune Censuario di ST (VI), accertare e dichiarare che i comproprietari risultano essere i seguenti e per le quote di spettanza in appresso specificate:
1) , nata a [...], l'[...], C.F.: = proprietà per 27/648; Parte_6 C.F._7
2) , nato a [...], il [...], C.F.: = proprietà per 6/648; Controparte_2 C.F._15
3) , nata a [...], il [...], C.F.: = proprietà per 6/648; Parte_11 C.F._12
4) , nata a [...], il [...], C.F.: proprietà per 6/648; Parte_10 C.F._11
5) , nato a [...], il [...], C.F.: = proprietà per 1/24; Parte_4 C.F._4
6) , nata a [...], il [...], C.F.: = proprietà per 1/24; CP_1 C.F._6
7) , nata a [...], il [...], C.F.: = proprietà per 1/24; Parte_5 C.F._5
8) , nata a [...], il [...], C.F.: proprietà per 1/24; Parte_9 C.F._10
9) , nata a [...], il [...], C.F.: = proprietà per 18/648; Parte_8 C.F._9
10) , nata a [...], il [...], C.F.: = proprietà per 3/24; Parte_7 C.F._8
11) , nato a [...], l'[...], C.F.: = Parte_2 C.F._2 proprietà per 3/24;
12) nato a [...], il [...], C.F.: proprietà per 9/24; Parte_1 C.F._16
13) , nata a [...], il [...], C.F. = proprietà per Parte_3 C.F._3
1/8; il tutto fatta salva ogni miglior identificazione e specificazione, anche integrativa e/o modificativa;
b2) quanto al mappale n. 820, foglio n.1, Comune Censuario di ST (VI), accertare e dichiarare che i comproprietari risultano essere i seguenti e per le quote di spettanza in appresso specificate:
4 1) , nata a [...], l'[...], C.F.: = proprietà per 27/648; Parte_6 C.F._7
2) , nato a [...], il [...], C.F.: = proprietà per 6/648; Controparte_2 C.F._15
3) , nata a [...], il [...], C.F.: = proprietà per 6/648; Parte_11 C.F._12
4) , nata a [...], il [...], C.F.: proprietà per 6/648; Parte_10 C.F._11
5) , nato a [...], il [...], C.F.: = proprietà per 1/24; Parte_4 C.F._4
6) , nata a [...], il [...], C.F.: = proprietà per 1/24; CP_1 C.F._6
7) , nata a [...], il [...], C.F.: = proprietà per 1/24; Parte_5 C.F._5
8) , nata a [...], il [...], C.F.: proprietà per 1/24; Parte_9 C.F._10
9) , nata a [...], il [...], C.F.: = proprietà per 18/648; Parte_8 C.F._9
10) , nata a [...], il [...], C.F.: = proprietà per 3/24; Parte_7 C.F._8
11) , nato a [...], l'[...], C.F.: = Parte_2 C.F._2 proprietà per 3/24;
12) nato a [...], il [...], C.F.: proprietà per 9/24; Parte_1 C.F._16
13) , nata a [...], il [...], C.F. = proprietà per Parte_3 C.F._3
1/8; il tutto fatta salva ogni miglior identificazione e specificazione, anche integrativa e/o modificativa;
b3) quanto al mappale n. 816, foglio 1, Comune Censuario di ST (VI).
Accertare e dichiarare che in ordine al compendio immobiliare identificato dal mappale n. 816, la relativa proprietà risulta individuata nella scrittura privata autenticata Notaio dott. in data Persona_6
31.1.2006, registrata il 13.6.2006 e, pertanto, nel seguente modo:
a) accertare e dichiarare che il signor è pieno proprietario di un locale autorimessa, così Parte_1 catastalmente contraddistinto: in Comune di ST, foglio 1 (uno), m.n.816 (ottocentosedici), sub. 4
(quattro), via Roma, n. 25, p.t. Cat. C/6, cl. 1, mq. 26, RC € 21,48;
b)accertare e dichiarare che il signor è pieno proprietario di un locale Parte_2 autorimessa, così catastalmente descritto: in Comune di ST, foglio 1 (uno), m.n.816
(ottocentosedici), sub. 3 (tre), via Roma, n. 25, p.t. Cat. C/6, cl.1, mq. 24, R.C. € 19,83;
c)accertare e dichiarare che i signori e e, per essi, i loro eredi ed Parte_13 Parte_14 aventi causa tutti, risultano proprietari, per la quota di metà ciascuno, di locale autorimessa in Comune di ST, via Roma, così catastalmente distinto: in Comune di ST – N.C.E.U., foglio 1
(uno), m.n. 16 (sedici), sub. 2, via Roma, n.25, p.t. Cat. C/6, cl.1, mq. 26, R.C. € 21,48;
5 d)accertare e dichiarare che i proprietari delle unità immobiliari suindicate e, più specificamente, del mappale 816 sub. 4, sub. 3 e sub. 2, risultano titolari della quota di proprietà condominiale sull'area coperta dell'edificio e scoperta di pertinenza, nonché sugli enti comuni ai sensi di legge, in particolare il bene comune non censibile, così descritto a N.C.E.U. in Comune di ST, foglio 1 – mappale n.
816 sub. 1 (uno).
Il tutto, salvo ogni miglior identificazione e specificazione nonché come meglio in fatto.
C) Accertare e dichiarare che il compendio immobiliare identificato dai mappali nn. 371, 816 ed 820,
Foglio 1, Comune Censuario di ST (VI), risulta libero e franco da ogni gravame, onere, servitù, peso giuridico e, nello specifico, da quelli illegittimamente reclamati del signor da Controparte_3
ST (VI).
D) Respingere, per l'effetto, ogni avversa domanda ed istanza proponenda da parte convenuta con riguardo al compendio immobiliare identificato dai mappali n. 371, 816 ed 820, Foglio 1, Comune
Censuario di ST (VI).
Il tutto, con ogni conseguente statuizione di ragione e di legge.
IN OGNI CASO
1) Spese e compensi di causa interamente rifusi, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge, ivi compresi quelli attinenti al procedimento di mediazione.
2) Emettere ogni altra statuizione rilevante nel caso di specie.
3) Disporre che l'emananda sentenza venga trascritta presso la competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari, ora Agenzia del Territorio.
4) Respingere le domande riconvenzionali proposte sub. 3, 4 e 5 nelle conclusioni formulate dal convenuto alle pagg. 20, 21 e 22 della comparsa di risposta, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Il tutto, con ogni conseguente statuizioni di ragione e di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Previo giudizio di ammissibilità e rilevanza nonché fatta salva ogni ulteriore e/o declaratoria ritenuta di ragione e di legge.
1) Previo integrale richiamo delle produzioni tutte effettuate da parte attrice, disattendere la rilevanza ed ammissibilità di quelle avversarie, per le ragioni tutte esposte nelle memorie ex art. 183 cpc, sesto comma n. 1, 2 e 3, argomentazioni da aversi quivi per ritrascritte.
2) Solo in quanto occorra e senza inversione dell'onere ex art. 2697 cod. civ., parte attrice, dato atto dell'espletamento delle prove per interrogatorio formale e testi, insta per l'ammissione delle predette
6 prove orali sui capitoli non ammessi, così come articolati nella memoria istruttoria (memoria ex art. 183 cpc, sesto comma, n. 2), capitoli da intendersi quivi per integralmente richiamati e trascritti.
Per l'evenienza in cui la prova venga ammessa, parte attrice limita la lista testimoniale alle seguenti persone: signora : signora signora signor Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
3) Sempre e solo in quanto occorra, confermare l'esclusione dei capitoli avversari sub. 5,6, 17 e 18 operata dal Giudice Istruttore con provvedimento 4.2.22 e degli ulteriori capitoli sub. 15,16,19,20 e 32, esclusione disposta dal Giudice Istruttore all'udienza del 10.1.23.
4) Disattendere la rilevanza ed ammissibilità degli ulteriori capitoli dedotti ex adverso ed ammessi dal
Giudice Istruttore nonché le risultanze delle acquisizioni testamentali di cui all'udienza 14.9.23.
5) In conformità alle deduzioni di cui al paragrafo E della memoria ex art. 183 cpc, sesto comma, n 3, depositata telematicamente il 12.10.21, parte attrice, nel ribadire la contestazione in ordine alla ritualità e fondatezza agli avversi capitoli di prova, chiede di esser abilitata alla prova contraria già svolta nel precedente scritto difensivo, intendendosi limitata l'escussione alle seguenti persone: signora Tes_1
, signora signora e signor
[...] Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
6) Solo in quanto occorra, disporre l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc nei confronti della CP_4 con sede in Carrè (VI), via Fondovilla, 80, in persona del legale rappresentante pro tempore, di cui al paragrafo sub. C della memoria istruttoria attorea.
CONCLUSIONI CONVENUTO:
Il procuratore del convenuto, ut supra rappresentato e difeso, deposita e scambia il seguente foglio di precisazione delle conclusioni e, laddove l'Ill.mo Organo Giudicante non ritenesse necessaria ulteriore attività istruttoria, chiede la concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito della memoria conclusionale e di replica.
* * *
Il sottoscritto procuratore, ut supra, chiede all'Intestato Tribunale di Vicenza, contrariis reiectis, di accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
1) Nel merito, siano respinte le domande degli attori in quanto inammissibili e/o infondate, per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti in atti, dato che l'azione di cd. mero accertamento della proprietà ex adverso proposta è priva dei presupposti richiesti ex lege;
2) In via riconvenzionale, sia accertata e dichiarata l'usucapione, ex artt. 1158 e 1079 c.c., della servitù di passaggio a piedi e con mezzi (a motore e non a motore) insistente sui fondi cd. serventi allibrati al fg.
7 1, mapp. n. 816 Ente Urbano ST NI (identificato anche al fg. 1, mapp, 816, sub. 1 ST
Fabbricati come Bene Comune non censibile ai sub. 2-3-4, fg. 1, mapp. 816), 820 Pascolo ST
NI e 371 Seminativo ST NI del Comune di ST (VI) di proprietà dei sig.ri
[...]
, come meglio identificati in atti nelle planimetrie e nelle visure catastali depositate, a Parte_15 favore del fondo cd. dominante allibrato al fg. 1, mapp. n. 822 Ente Urbano ST NI e mapp.
822, sub. 5 sub. 6 ST Fabbricati del Comune di ST (VI) di proprietà del sig. CP_3
, come meglio identificati in atti nelle planimetrie e nelle visure catastali depositate, aventi le
[...] seguenti caratteristiche materiali, come meglio descritto in atti: larghezza minima del passaggio di 3,00 metri e larghezza massima del passaggio di 6,30 metri, senza limitazioni di sorta. Per l'effetto, siano condannati gli attori alla cessazione di ogni turbativa e/o molestia e/o impedimento al legittimo e libero esercizio del diritto di servitù di passaggio sui terreni de quibus;
3) In via riconvenzionale, sia accertata e dichiarata l'usucapione, ex artt. 1158 e 1079 c.c., della servitù di passaggio a piedi e con mezzi (a motore e non a motore) insistente sui fondi cd. serventi allibrati al fg.
1, mapp. n. 816 Ente Urbano ST NI (identificato anche al fg. 1, mapp, 816, sub. 1 ST
Fabbricati come Bene Comune non censibile ai sub. 2-3-4, fg. 1, mapp. 816), 820 Pascolo ST
NI e 371 Seminativo ST NI del Comune di ST (VI) di proprietà dei sig.ri
[...]
, come meglio identificati in atti nelle planimetrie e nelle visure catastali depositate, a Parte_15 favore del fondo cd. dominante allibrato al fg. 1, mapp. n. 819 Prato ST NI del Comune di
ST (VI) di proprietà del sig. , come meglio identificati in atti nelle planimetrie e Controparte_3 nelle visure catastali depositate, aventi le seguenti caratteristiche materiali, come meglio descritto in atti: larghezza minima del passaggio di 3,00 metri e larghezza massima del passaggio di 6,30 metri, senza limitazioni di sorta. Per l'effetto, siano condannati gli attori alla cessazione di ogni turbativa e/o molestia e/o impedimento al legittimo e libero esercizio del diritto di servitù di passaggio sui terreni de quibus;
4) Conseguentemente, sia ordinata alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, ora Agenzia del Territorio, di cancellare la domanda giudiziale degli attori trascritta al n. 859/2021 e, contestualmente, di trascrivere l'emananda sentenza che accerta e dichiara l'avvenuta usucapione della servitù di passaggio di cui è causa, insistente sui fondi cd. serventi allibrati al fg. 1, mapp. n. 816 Ente
Urbano ST NI (identificato anche al fg. 1, mapp, 816, sub. 1 ST Fabbricati come Bene
Comune non censibile ai sub. 2-3-4, fg. 1, mapp. 816), 820 Pascolo ST NI e 371 Seminativo
ST NI del Comune di ST (VI) di proprietà dei sig.ri , come Parte_16 meglio identificati in atti nelle planimetrie e nelle visure catastali depositate, a favore dei fondi cd.
8 dominanti allibrati al fg. 1, mapp. n. 822 Ente Urbano ST NI e mapp. 822, sub. 5 sub. 6
ST Fabbricati ed al fg. 1, mapp. n. 819 Prato ST NI del Comune di ST (VI) di proprietà del sig. , come meglio identificati in atti nelle planimetrie e nelle visure catastali Controparte_3 depositate, aventi le seguenti caratteristiche materiali, come meglio descritto in atti: larghezza minima del passaggio di 3,00 metri e larghezza massima del passaggio di 6,30 metri, senza limitazioni di sorta, con esonero da ogni responsabilità.
5) In via istruttoria, ci si oppone all'ammissione dei capitoli avversi ed all'ordine di esibizione come indicato nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 3 c.p.c. a cui rinvia e si rinnova l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
1) Vero che il tratto di strada che insiste sui mappali censiti al fg. 1, mappali nn. 816, 820 e 371 permette di accedere all'autorimessa sita sul fg 1, mapp. n. 822 di proprietà del sig. ? Controparte_3
2) Vero che il sig. , padre del sig. , transitava indisturbato ed in modo Controparte_5 Controparte_3 pacifico sul tratto di strada di cui al capitolo 1) sin in dagli anni sessanta?
3) Vero che il sig. e la sua famiglia transitano indisturbati ed in modo pacifico sul tratto Controparte_3 di strada di cui al capitolo 1) dal 1991?
4) Vero che prima del sig. e della sua famiglia, sul tratto di strada di cui al capitolo 1), Controparte_3 almeno dal 1985 transitavano il padre dello stesso, sig. , assieme alla sua famiglia? Controparte_5
5) Vero che il sig. e la sua famiglia e, prima di lui, il sig. e la sua Controparte_3 Controparte_5 famiglia, esercitano da almeno vent'anni il possesso esclusivo, continuativo e pubblico corrispondente al diritto reale di una servitù di passaggio con ogni mezzo (a motore e non) sul tratto di strada di cui al capitolo 1)?
6) Vero che il sig. e la sua famiglia e, prima di lui, il sig. e la sua Controparte_3 Controparte_5 famiglia, esercitano da almeno vent'anni il possesso indisturbato e senza contestazione alcuna da parte dei sig.ri corrispondente al diritto reale di una servitù di passaggio sul tratto di Parte_16 strada di cui al capitolo 1)?
7) Vero che fino al 2014 lungo il tratto di strada di cui al capitolo 1) erano facilmente visibili sulla strada cd. bianca i segni lasciati dalle auto, dalle bici e dal passaggio pedonale da parte del sig. CP_3
e della sua famiglia, come si evince dalle foto sub. 11 e 12 che le si rammostrano?
[...]
8) Vero che, almeno dal 1985 ad oggi, lungo il tratto di strada di cui al capitolo 1) transitano il sig.
e la sua famiglia con auto, bici e pedoni senza limitazioni e/o ostacoli di sorta? Controparte_3
9 9) Vero che il sig. negli anni 2004-2010-2013 e 2014 ha compartecipato, assieme ai sig.ri CP_3
alle spese sostenute per garantire il buono stato manutentivo del tratto di Parte_16 strada di cui al capitolo 1) ed ha eseguito alcuni lavori edili di rifacimento delle tubazioni dell'acquedotto sul medesimo nel 2014?
10) Vero che il sig. , nel 1994, ha installato un cancello sia pedonale sia carraio sul Controparte_3 mappale censito al fg. 1, mapp. n. 822 ed ha anche pavimentato l'area antistante la propria abitazione che permette a lui ed alla sua famiglia di accedere all'autorimessa?
11) Vero che le chiavi ed il telecomando del cancello sia pedonale sia carraio di cui al capitolo 10) sono posseduti solo dal sig. ? Controparte_3
12) Vero che i sig.ri e hanno visto, in plurime occasioni, il sig. e la sua Parte_17 Pt_6 CP_3 famiglia transitare sui mappali censiti al fg. 1, mappali nn. 816, 820 e 371 per accedere sia al mapp. 822 sia al mapp 819, senza effettuare alcuna contestazione almeno dal 1985?
13) Vero che il tratto di strada che insiste sui mappali censiti al fg. 1, mappali nn. 816, 820 e 371 permette di accedere al fondo agricolo sito sul fg 1, mapp. n. 819 di proprietà del sig. ? Controparte_3
14) Vero che il sig. e, prima di lui, il sig. coltivano e/o curano il fondo Controparte_3 Controparte_5 agricolo sito sul fg. 1, mapp. 819 sin dagli anni sessanta?
15) Vero che il sig. e la sua famiglia transitano indisturbati ed in modo pacifico sul tratto Controparte_3 di strada di cui al capitolo 13) almeno dal 1991?
16) Vero che prima del sig. e della sua famiglia, sul tratto di strada di cui al capitolo 13), Controparte_3 almeno dal 1985 transitavano il padre dello stesso, sig. , assieme alla sua famiglia? Controparte_5
17) Vero che il sig. e la sua famiglia e, prima di lui, il sig. e la sua Controparte_3 Controparte_5 famiglia, esercitano da almeno vent'anni il possesso esclusivo, continuativo e pubblico, corrispondente al diritto reale di una servitù di passaggio con ogni mezzo (a motore e non) sul tratto di strada di cui al capitolo 13)?
18) Vero che il sig. e la sua famiglia e, prima di lui, il sig. e la sua Controparte_3 Controparte_5 famiglia, esercitano da almeno vent'anni il possesso indisturbato e senza contestazione alcuna da parte dei sig.ri corrispondente al diritto reale di una servitù di passaggio sul tratto di Parte_16 strada di cui al capitolo 13)?
19) Vero che fino al 2014 lungo il tratto di strada di cui al capitolo 14) erano facilmente visibili sulla strada cd. bianca i segni lasciati dalle auto, dalle bici e dal passaggio pedonale da parte del sig. CP_3
e della sua famiglia, come si evince dalle foto sub. 11 e 12 che le si rammostrano?
[...]
10 20) Vero che, almeno dal 1985 ad oggi, lungo il tratto di strada di cui al capitolo 14) transitano il sig.
e la sua famiglia con auto, bici e pedoni senza limitazioni e/o ostacoli di sorta? Controparte_3
21) Vero che il sig. , nel 2014, ha effettuato i lavori edili consistenti nel rifacimento e Controparte_3 nella modifica della rampa di collegamento tra il mapp. n. 816 e quello n. 819, come si evince dalle foto sub. 21 le si rammostrano, sostenendo interamente le spese?
22) Vero che i lavori edili di cui al punto 21) sono stati sostenuti dal sig. in accordo con i Controparte_3 sig.ri Parte_16
23) Vero che il sig. , dal 1989 al 2019, si è recato per lavoro all'estero in Europa ed in Controparte_3
Asia solo per alcune settimane all'anno e, per il resto del tempo, ha sempre vissuto a ST?
24) Vero che durante le trasferte di lavoro all'estero di cui al punto 23), la moglie del sig. CP_3
, sig.ra , ed il figlio, sig. , transitavano sui terreni censiti al fg. 1,
[...] CP_6 Persona_7 mappali nn. 816, 820 e 371 di proprietà dei sig.ri Parte_17 Pt_6
25) Vero che il sig. , dal 1991 al 1993, aveva lavorato per la ristrutturazione completa Parte_18 della casa del sig. utilizzando, su espressa autorizzazione dello stesso, il passaggio sito Controparte_3 sui terreni censiti al fg. 1, mappali nn. 816, 820 e 371 di proprietà dei sig.ri per Parte_17 Pt_6 effettuare il trasporto di cementi e laterizi con mezzi “pesanti”?
26) Vero che i mezzi “pesanti” dell'impresa di EM (VI) e quelli della ditta OL CP_7
NO di ST (VI), durante l'anno 1994, sono transitati sui terreni censiti al fg. 1, mappali nn. 816,
820 e 371 di proprietà dei sig.ri e su espressa autorizzazione del sig. Parte_17 Pt_6 CP_3
al fine di eseguire, rispettivamente, i lavori di scavo dei garages del sig. e quelli
[...] Controparte_3 di costruzione degli stessi?
27) Vero che i mezzi “pesanti” dell'impresa IR di Velo d'TI (VI) e quelli della ditta DR
IO e DR LL di PI CH (VI), durante l'anno 2014, sono transitati sui terreni censiti al fg. 1, mappali nn. 816, 820 e 371 di proprietà dei sig.ri e su espressa Parte_17 Pt_6 autorizzazione del sig. al fine di eseguire, rispettivamente, i lavori di scavo e quelli di Controparte_3 ripristino del muro relativo alla rampa di collegamento tra il mapp. n. 816 e quello n. 819, come si evince dalle foto sub. 21 le si rammostrano?
28) Vero che la dichiarazione datata marzo 2013 prodotta sub. 2 da controparte che Le si rammostra è stata redatta da uno dei componenti della Famiglia e affinché venisse Parte_17 Pt_6 sottoscritta per accettazione dal sig. ? Controparte_3
11 29) Vero che nel 2014 i sig.ri e informando verbalmente il sig. , Parte_17 Pt_6 Controparte_3 hanno realizzato il rifacimento della pavimentazione relativa al passaggio pedonale e carraio esistente sui mappali nn. 816, 820 e 371, come da foto sub. 2 che Le si rammostra?
30) Vero che il sig. a eseguito il conteggio dei lavori eseguiti dai sig.ri dal Parte_1 Parte_17 sig. negli anni 2004-2010-2013, comunicando poi la ripartizione delle spese al sig. Controparte_3
, affinché egli provvedesse al pagamento della sua quota, come da documento sub. 10 Controparte_3 del convenuto che Le si rammostra?
31) Vero che il sig. ha provveduto personalmente, almeno negli ultimi vent'anni, a Controparte_3 rimuovere e spalare la neve durante il periodo invernale lungo i mappali nn. 817, 820 e 370 di proprietà dei sig.ri senza alcuna contestazione da parte degli stessi? Parte_17 Pt_6
32) Vero che il passaggio da parte del sig. e e della sua famiglia viene esercitato sui i CP_3 CP_3 mappali nn. 817, 820 e 370 di proprietà dei sig.ri e da almeno vent'anni, in Parte_17 Pt_6 modo visibile, continuo e pubblico da tutti coloro che abitano e risiedono stabilmente nel centro del
Comune di ST e dalla piazza Roma del paese?
Si indicano quali testi i sig.ri: , , , , Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 CP_6
, , , ,
[...] Tes_9 Testimone_10 Testimone_11 Tes_12 Tes_13 [...]
, , , , tutti residenti in loco da decenni, Tes_14 Persona_7 Testimone_15 Testimone_16 nonché i titolari della ditta Reck Edoardo di EM, i titolari della ditta IR di Seghe di Velo, i titolari della ditta OLn NO di ST (VI), il geom. ed il sig. . CP_8 Parte_18
6) In via istruttoria, si chiede di disporsi C.T.U. atta a descrivere i luoghi di cui è causa, rappresentando anche graficamente la servitù oggetto dell'usucapione di cui ai punti 2) e 3).
7) In ogni caso, spese e competenze integralmente rifuse.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 01-05/03/2021, i sigg.ri Parte_1 Parte_2
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_1 Parte_6 Parte_7
(gli ultimi tre quali eredi Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Controparte_2 di convenivano in giudizio avanti questo Tribunale il sig. esponendo che: Persona_5 Controparte_3
- gli attori risultavano comproprietari, a vario titolo e misura, dei mappali nn. 820, 371 e 816 del Foglio 1,
Comune Censuario di ST (VI);
12 - il titolo originario di proprietà era costituito dal ricorso per riconoscimento di proprietà presentato alla
Cancelleria della Pretura Circondariale di Vicenza - Sezione Distaccata di Schio, cui faceva seguito il decreto di accoglimento in data 04.03.1995 (acquisita la proprietà si succedevano mutamenti conseguenti alle successioni apertesi con riguardo ai beneficiari che erano defunti, determinandosi l'attuale identificazione come da visure immobiliari prodotte);
- in particolare, i mappali nn. 371, 816 e 820 costituivano (non terreni agricoli come affermato nel ricorso per riconoscimento di proprietà) bensì il cortile antistante l'abitazione ed i boxes di alcuni attori e quindi il relativo sedime;
- il compendio immobiliare in titolarità degli attori, quanto al mappale 816, aveva trovato un'ulteriore specificazione nella scrittura privata autenticata Notaio dott. registrata il Persona_6
13.06.2006, costituente ulteriore titolo di acquisto del bene;
- confinante con detto compendio immobiliare era la porzione immobiliare in titolarità del convenuto individuata al mappale n. 822, Foglio 1, Comune Censuario di ST (VI), il quale, Controparte_3 senza consenso degli attori e profittando dell'assenza degli stessi per lunghi periodi, da alcuni anni aveva iniziato a transitare sul cortile in comproprietà degli attori;
- l'illegittimità di detta iniziativa era stata di recente contestata dagli attori, sia verbalmente che per iscritto, anche a mezzo di diffida inoltrata dal loro legale, con inibizione della facoltà di avvalersi, in qualsiasi forma, del cortile degli attori e comunque delle porzioni individuate ai mappali 371, 816, 820
(Foglio Comune Censuario di ST), ma senza esito (il legale del in replica, asseriva che CP_3 questi avesse usucapito il transito);
- veniva pertanto inoltrata, per conseguire la necessaria condizione di procedibilità dell'azione, la domanda di mediazione avanti l'Organismo Forense dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza, che peraltro si concludeva con un verbale negativo di mancato accordo.
Su tali premesse gli attori convenivano in giudizio avanti questo Tribunale il sig. Controparte_3 chiedendo venisse accertato e dichiarato il diritto di proprietà in ordine ai mappali facenti parte del
Comune Censuario di ST (VI) al Foglio 1, mappali nn. 820, 371 e 816 e che, in dipendenza di detta statuizione, venissero accertate, in ordine alla titolarità di ciascun mappale, le precise quote di spettanza, come dettagliatamente descritte in citazione (pagg. 7/11) e trascritte in epigrafe.
Proponevano altresì le ulteriori domande, rubricate rispettivamente alle lettere C) e D) dell'atto di citazione:
13 “- Accertare e dichiarare che il compendio immobiliare identificato dai mappali nn. 371, 816 ed 820,
Foglio 1, Comune Censuario di ST (VI), risulta libero e franco da ogni gravame, onere, servitù, peso giuridico e, nello specifico, da quelli illegittimamente reclamati del signor da Controparte_3
ST (VI).
- Respingere, per l'effetto, ogni avversa domanda ed istanza proponenda da parte convenuta con riguardo al compendio immobiliare identificato dai mappali n. 371, 816 ed 820, Foglio 1, Comune
Censuario di ST (VI)“.
Notificato l'atto di citazione, si costituiva il convenuto con comparsa di costituzione e risposta in data
25.05.2021, formulando eccezioni di nullità dell'atto introduttivo e di inammissibilità e/o infondatezza delle domande avversarie e, in via riconvenzionale, proponendo domanda per l'accertamento e declaratoria a titolo di usucapione della servitù di passaggio, a piedi e con mezzi (a motore e non a motore), nei sensi di cui infra, a carico dei fondi serventi, mappali 816, 820 e 371, ed a favore dei fondi dominanti, in proprietà del medesimo, allibrati al fg. 1, mapp. n. 822 Ente Urbano ST NI e mapp. 822, sub. 5 sub. 6 ST Fabbricati del Comune di ST (VI), nonché al fg. 1, mapp. n.
819 Prato ST NI del Comune di ST (VI).
In breve, rappresentava che:
- egli era proprietario esclusivo dell'area cortilizia allibrata al fg. 1, mapp. n. 822 Ente Urbano ST
NI e dell'abitazione censita al mapp. 822, sub. 5 e sub. 6 ST Fabbricati, nonché del terreno adibito a prato censito al fg. 1, mapp. n. 819 Prato ST NI;
- il medesimo, come del resto si desumeva dalla conformazione dello stato dei luoghi, per accedere alle proprie autorimesse, sia a piedi che con mezzi a motore, doveva necessariamente percorrere la strada di accesso insistente sui mappali n. 820, 816 e 371 in proprietà degli attori;
- in particolare, fino agli anni sessanta l'unico modo per accedere all'abitazione allibrata al CP_3 mappale n. 822 (acquistata dal padre con atto di compravendita 23.10.1951 e poi Controparte_5 donata al figlio , odierno convenuto, con atto di donazione 12.12.1991) era quello di percorrere CP_3 un portico che, ad immemorabilia, collegava la piazza comunale di ST a questo gruppo di edifici;
- nel 1985, allorquando il sig. decideva di vendere al sig. (odierno attore) Controparte_5 CP_9 ed ai suoi fratelli una porzione di terreno allibrato al fg. 371 posto sulla parte retrostante di detto edificio a cortina, tra le parti veniva siglata la scrittura privata 19.12.1985 in cui, per permettere ai promissari acquirenti di ristrutturare la causa già in loro proprietà, si concordava di dare atto che la pregressa
14 servitù di passaggio del portico era medio tempore sostituita da quella oggi insistente sui mappali in contestazione (con la precisazione che il m.n. 371 non veniva citato perché all'epoca risultava ancora in proprietà di ); Controparte_5
- dapprima la famiglia di quest'ultimo e poi, dal 1991, quella di avevano sempre Controparte_3 continuato ad utilizzare il suddetto porticato e poi, in seguito alla sua chiusura negli anni sessanta, questo passaggio alternativo in modo indisturbato per accedere alla propria casa di abitazione;
- la situazione era rimasta inalterata per alcuni decenni come testimoniato dalle foto scattate nel 2014
(antecedenti ai lavori di pavimentazione del passaggio eseguiti in quell'anno ed a cui aveva partecipato lo stesso convenuto), foto ove erano ben visibili sulla strada cd. bianca i solchi ed i segni lasciati dal passaggio a piedi e/o con autovetture sulla stradina, sia il cancello carrabile e pedonale, apposto dal medesimo nel 1994 per delimitare l'area di proprietà esclusiva;
- l'iniziativa degli attori, iniziata con le missive del 2019 di inibitoria al convenuto perché si astenesse dal percorrere detto tragitto, proseguita con l'instaurazione del procedimento di mediazione e da ultimo culminata nella presente causa, era pertanto del tutto ingiustificata e destituita di fondamento.
In punto di diritto, il deduceva: CP_3
1) la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e genericità ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c., venendo con lo stesso “miscelata” un'azione petitoria di rivendicazione della proprietà ex art. 948 c.c. con un'azione petitoria di negatoria della servitù di passaggio ex art. 949 c.c.;
2) l'inammissibilità e/o infondatezza della pretesa avversaria, posto che la comproprietà dei fondi mappali n. 820, 816 e 371 in capo agli attori non era mai stata contestata dal convenuto (onde le conclusioni sub A e B dell'atto di citazione risultavano inutili) mentre l'unica azione che gli stessi avrebbero dovuto ritualmente esperire per negare la servitù di passaggio reclamata dal era CP_3 quella negatoria ex art. 949 c.c.;
3) in via riconvenzionale l'attore da parte propria proponeva azione confessoria servitutis, sia con riferimento al mappale n. 822 che con riferimento al mappale n. 819 (quest'ultimo terreno in passato coltivato ad orto ed attualmente utilizzato da a prato), sussistendo tutti i presupposti Controparte_3 dell'usucapione della servitù di passaggio apparente, ovverosia: a) apparenza e permanenza delle opere (che nel caso delle servitù di passaggio non necessariamente presupponevano un opus manu factum, ossia un tracciato dovuto all'opera dell'uomo, bensì anche un sentiero risultato del naturale effetto di calpestio); b) l'utilità del passaggio su detto percorso;
c) il decorso del ventennio di legge
(anche per effetto della successione nel possesso ex art. 1146 comma 1 c.c., essendo il convenuto
15 succeduto nel possesso del padre); d) il carattere continuo, pacifico, ininterrotto e manifesto del possesso, accompagnato dall'animus possidendi.
In ordine infine alla natura della servitù oggetto dell'actio confessoria servitutis ex art. 1079 c.c., il convenuto precisava che si trattava di servitù che si estendeva per l'intera ampiezza e larghezza dei mappali nn. 816, 820 e 371, esercitata sia a piedi che con veicoli (a motore e senza motore), con una larghezza minima del passaggio di 3,00 metri ed una larghezza massima di 6.30 metri, esercitata senza limitazioni di sorta.
Concludeva in definitiva, in via preliminare di rito, di merito e riconvenzionale, come sopra sintetizzato.
All'esito della prima udienza del 24 giugno 2021, venivano assegnati alle parti termini per memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., che le stesse regolarmente depositavano, integrando le rispettive difese e confutando quelle avversarie.
In particolare, parte attrice:
- contestava l'eccezione di nullità;
- precisava di non aver svolto una domanda di rivendicazione bensì di accertamento del diritto di proprietà sui tre mappali oggetto di causa, presupposto della domanda ulteriore con la quale veniva invocato l'accertamento della libertà del compendio immobiliare da pesi e gravami di ogni genere, e segnatamente di quelli sottesi ad una servitù;
- contestava le domande riconvenzionali avversarie, di cui chiedeva il rigetto perché infondate.
Così essenzialmente impostato il contraddittorio, l'istruttoria aveva a svolgersi con assunzione di prove per testi oltre che con interpello dell'attore del convenuto. Parte_1
Completata l'istruttoria orale, all'udienza del 16 aprile 2024, celebrata con modalità di trattazione cartolare, i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte, e la causa veniva quindi rimessa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
***********
Le domande di parte attrice vanno accolte mentre devono essere disattese le domande proposte in via riconvenzionale dal convenuto . Controparte_3
Va in primo luogo rilevato come le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto, di nullità dell'atto di citazione (questa per la verità non riproposta in sede di definitiva precisazione delle conclusioni) e di inammissibilità delle domande avversarie, non risultino meritevoli di accoglimento.
16 Parte attrice ha chiarito e precisato in limine litis (con le note a verbale allegate in prima udienza e poi con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.) di aver svolto un'azione non di rivendicazione bensì di cd. mero accertamento della proprietà, presupposto della domanda con la quale viene invocato l'accertamento della libertà del compendio immobiliare da pesi e gravami di qualsiasi genere, e segnatamente di quelli sottesi ad una servitù.
Il convenuto obietta che la domanda ex adverso proposta sarebbe comunque priva dei presupposti richiesti ex lege.
Ora, quanto alla dedotta eccezione preliminare di nullità per asserita carenza di determinatezza e genericità, già in prima udienza il giudicante aveva rilevato incidentalmente il difetto di fumus boni iuris dell'eccezione, incoerente già con le amplissime difese di merito della parte convenuta.
Quanto all'altra deduzione di inammissibilità delle domande di cui ai capi C) e D) dell'atto di citazione, non si vede (a voler seguire la tesi di parte convenuta) perché nella materia del contendere, quale fissata dall'atto introduttivo degli attori, possa essere invece ritualmente coltivata la domanda riconvenzionale di confessoria servitutis, che poi null'altro costituisce se non proprio l'esatto contrario della domanda iniziale proposta in citazione, volta a far accertare la libertà da pesi, quale appunto la servitù prediale, dei fondi attorei.
Non è in discussione, per altro verso, e comunque rinviene riscontro negli elementi documentali versati in atti, di modo che può essere riprodotto in dispositivo, il quadro riepilogativo delle quote di spettanza in capo agli attori sui beni in comunione oggetto di causa.
Il contenzioso, tanto puntualizzato, deve essere pertanto scrutinato nel merito, nel cui ambito risulta in primo luogo opportuno procedere ad un riepilogo delle principali risultanze dell'istruttoria orale.
(buona conoscitrice della condizione dei luoghi, avendo abitato per circa dieci anni, Testimone_2 fino al 1989/1990, l'abitazione del padre del convenuto, per poi successivamente spostarsi di soli 200 metri circa nell'ambito stesso Comune) e (figlia dell'attrice e congiunta, Testimone_3 Parte_11 cugina o nipote, di alcuni attori) hanno riferito circostanze in larga parte analoghe.
Le due testimoni invero:
- hanno confermato che l'ingresso all'abitazione del viene attuato mediante la corte comune CP_3 mappale n. 368 Comune di ST (la circostanza è stata del resto riconosciuta all'interpello dallo stesso convenuto;
Controparte_3
17 - hanno altresì confermato che la parte retrostante dell'abitazione a suo tempo acquistata dal convenuto era costituita da un sedime utilizzato per il gioco delle bocce, pertinenza dell'osteria gestita dagli avi della fino all'inizio degli anni '50; Parte_19
- hanno riferito che in precedenza il transito avveniva attraverso un portico (in proprietà della Pt_19 costituente un passaggio pubblico per permettere l'accesso ai proprietari dei terreni vicini
[...] attraverso un sentiero vicinale, portico eliminato alla fine degli anni sessanta;
- ha confermato (la la on ricordando tali particolari) che, all'uscita del portico, erano Tes_2 Pt_3 presenti due gradini in salita che coprivano il dislivello per l'imbocco al sentiero che portava ai prati e boschi vicini, mentre a sinistra del portico vi erano due gradini in discesa destinati a colmare il dislivello con un vicino capo di bocce;
- ha riferito (anche in questo caso la l'altra teste non ricordando il particolare) che il transito Tes_2 pedonale, dopo l'eliminazione del portico, aveva una larghezza di circa 2 metri.
La ha poi escluso un transito di autovetture sui mappali 816, 820 e 371 da parte del Tes_2 CP_3
(la predetta teste ha negato con sicurezza di essere passata, accedendo dalla porta principale che dava sulla corte comune); analogamente la ha dichiarato di non aver mai visto il convenuto Pt_3 accedere per gli immobili degli attori, accedendo all'abitazione attraverso la corte;
Entrambe le testimoni hanno riferito dell'eliminazione di un dosso roccioso: mentre la ha Tes_17 dichiarato di non sapere né quando né da chi sarebbe stato eseguito tale intervento, la ha Tes_2 riferito che ciò sarebbe stato fatto dalla Parte_19
Il teste , a propria volta: Testimone_18
- ha confermato che il “tratto di strada” insistente sui mappali nn. 816, 820, 371 consente l'accesso all'autorimessa mapp. n. 822 in proprietà del convenuto;
- ha riferito che il padre di quest'ultimo, , effettuava un transito pedonale con carriole e Controparte_5 carretto, transito proseguito dal 1991 dal convenuto e famiglia;
- ha confermato la presenza sulla strada bianca dei segni di transito raffigurati nelle foto docc. 11) e 12) di parte convenuta, risalenti a prima del 2010;
- ha riferito del transito effettuato dal 1985 in avanti da e famiglia sulla “strada” in Controparte_3 questione, sia pedonalmente che mediante auto e bici;
- ha confermato che il suddetto tratto di strada consente altresì l'accesso al fondo mappale n. 819, coltivato dal convenuto e, prima di lui, dal padre;
Controparte_5
18 - ha riferito del passaggio per i fondi in contestazione dei furgoni impiegati nella ristrutturazione dell'abitazione del convenuto;
- ha confermato che il passaggio di convenuto e familiari era stato esercitato in modo pubblico, “alla luce del sole”;
- ha riferito che negli ultimi vent'anni almeno aveva contribuito nel periodo invernale Controparte_3 senza alcuna contestazione a spalare la neve sui mappali nn. 816, 820, 371.
Analoghe circostanze ha riferito l'altro teste introdotto da parte convenuta, , in ordine al Testimone_19 transito sui mappali nn. 816, 820, 371 che permetterebbe l'accesso all'autorimessa mapp. n. 822 del convenuto;
al transito pedonale ovvero mediante rudimentali carrelli spinti a mano da parte del padre del convenuto, ; ai transiti indisturbati, anche con veicoli, da parte di e Controparte_5 Controparte_3 famiglia;
alla presenza sulla strada bianca dei segni di transito foto 11), 12), parte convenuta, che ha contestualizzato come presenti sino al 2014 in riferimento alla raffigurazione nelle fotografie di una casa ed alle modifiche dimensionali di questa nelle diverse foto.
Il medesimo teste, inoltre, ha almeno indirettamente confermato il transito per il tratto di strada in oggetto, senza contestazione, anche ai fini dell'accesso al fondo mappale n. 819, nonché il passaggio per i fondi dei furgoni impiegati nella ristrutturazione dell'abitazione del convenuto (il Testimone_19 ha in particolare riferito di transiti di veicoli della ditta di OL NO, che ha definito come un proprio amico).
Gli interrogatori formali hanno anch'essi consentito di acquisire alcune informazioni (pur ovviamente di parte) di una qualche rilevanza.
L'attore ha puntualizzato in primo luogo che i mappali n. 816, 820 e 371 non costituirebbero Parte_1 una strada, trattandosi di beni in comunione agli attori, precisando che “l'accesso è possibile solo a piedi ad una moltitudine di persone anche perché nelle vicinanze vi è un sentiero nei cui pressi vi sono varie proprietà fra cui quella del sig. . CP_3
Ha ricordato come fino al 2004 il passaggio sarebbe stato particolarmente difficoltoso per la presenza di un dosso roccioso dell'altezza di 60 cm. eliminato appunto in quell'anno.
Ha contestato che il convenuto partecipasse a spese di manutenzione ordinaria e/o straordinaria.
Ha negato che nel 2014 il fosse stato informato in merito al rifacimento della pavimentazione sui CP_3 mappali oggetto di causa (816, 820 e 371).
19 Ha ammesso che lo zio aveva inviato anche al i conteggi di cui al doc. 10 Parte_2 Controparte_3 parte convenuta, ma ha puntualizzato che gli attori avevano contestato al congiunto l'iniziativa, ritenendo che il non avesse alcun diritto di partecipare alla ripartizione delle spese. CP_3
Il convenuto , a propria volta, all'interpello, tra l'altro: Controparte_3
- ha appunto confermato che l'ingresso all'abitazione propria viene da sempre attuato mediante la corte comune mappale n. 368 Comune di ST;
- ha dichiarato che il padre transitava, oltre che a piedi, anche con carriole, carretti e mezzi agricoli e che l'ampiezza del transito era di quasi tre metri;
- ha precisato che il padre non aveva la patente di guida e per il transito utilizzava mezzi agricoli non richiedenti la patente.
In ordine all'assunto di una sua permanenza all'estero per motivi professionali per lunghi periodi dell'anno, sottolineato dagli attori quasi a voler enfatizzare un asserito carattere discontinuo se non proprio occasionale e/o saltuario del passaggio di cui si discute, ha confutato l'argomento avversario, in particolare (rispondendo al capitolo 41 attoreo) dichiarando “Non è vero, ero un programmatore interno all'azienda in cui passavo la maggior parte del mio tempo lavorativo;
i collaudi all'estero in genere duravano circa 15-20 giorni lavorativi. Ad ogni modo, quando ero assente, il passaggio veniva comunque esercitato da mia moglie e mio figlio con auto e bici, prevalentemente con auto”.
Riassunte come sopra le principali risultanze dell'istruttoria orale, va detto in definitiva che nel presente contenzioso sostanzialmente si fronteggiano la tesi di parte attrice, che vorrebbe far accertare la libertà del compendio immobiliare da pesi e gravami di ogni genere, e segnatamente di quelli di una servitù di passaggio, e la contrapposta tesi del convenuto, che assume al contrario la sussistenza di detta servitù, per averla acquisita a titolo e per effetto di usucapione.
Giova allora riportare qualche significativa massima del giudice di legittimità in riferimento alle questioni delle servitù apparenti e del loro acquisto per usucapione, premettendo appunto come secondo il vigente ordinamento giuridico (art. 1061 c.c.) solo le servitù apparenti possano essere acquistate, in difetto di altri modi di costituzione (costituzione volontaria ovvero per provvedimento giudiziario), per usucapione.
Secondo la Suprema Corte (tra le altre, Sez. II, 20.05.2005 n. 10696), “Il requisito dell'apparenza della servitù richiesto ai fini dell'acquisto per usucapione si configura come presenza di segni visibili di opere di natura permanente, obiettivamente destinate al suo esercizio e che rivelino in maniera non univoca
l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, dovendo le opere naturali o artificiali rendere manifesto
20 che non si tratta di attività compiuta in via precaria e senza animus utendi iure servitutis, ma di un onere preciso a carattere stabile, corrispondente in via di fatto al contenuto di una determinata servitù.”.
Ancora (Cassazione civile, Sez. II, 9.4.2024 n. 9450) “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile;
ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente e occorrendo, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù.”.
È interessante, e particolarmente calzante con la vicenda a giudizio, il principio espresso dalla Suprema
Corte con la seguente massima: “In tema di usucapione di servitù di passaggio, i solchi lasciati dalle ruote dei trattori, allorché saltuariamente visibili e non inequivocabilmente attestanti l'asservimento del fondo soggetto alla servitù, non costituiscono opera apparente ai fini di cui all'art. 1061 c.c.” (Cassazione civile, Sez. II, 5.10.2009 n. 21255)
Ora, ponendo a fondamento della propria affermata servitù di passaggio sui fondi del compendio immobiliare degli attori un acquisto a titolo originario per usucapione, il convenuto – il quale agisce in via riconvenzionale (ed è quindi gravato dei corrispondenti oneri probatori: onus probandi incumbit ei qui dicit) – avrebbe avuto un onere molto rigoroso che, ad avviso del giudicante, non è riuscito ad assolvere adeguatamente.
Ossia dimostrare che l'asserita servitù (pedonale e veicolare), il sedime e la conformazione della quale identifica nell'estratto planimetrico di cui al proprio doc. 20 (cfr. pag. 19 comparsa di costituzione e risposta), sia per tale riconoscibile (e sia stata nel corso del tempo, ossia per il ventennio di legge, per tale riconoscibile, aggiunge il giudicante) in dipendenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente (per mutuare le espressioni della Suprema Corte di cui alla richiamata pronunzia n.
9450/2024).
21 Il convenuto pretenderebbe di provare la sussistenza di un tale requisito (in particolare dell'apparenza) allegando alcune foto, che indica e classifica come foto storiche del passaggio (in particolare suo doc.
11) e che raffigurerebbero un sentiero naturale formatosi per effetto del calpestio.
Questi reperti, pur confermati in sede testimoniale (le foto, come in precedenza riepilogato, sono state esibite e riconosciute dai testi e ), costituiscono nondimeno un riscontro Testimone_18 Testimone_19 troppo labile per fondare il dato costitutivo di una servitù apparente suscettibile di formare oggetto di valido ed opponibile acquisto a titolo di usucapione.
I reperti fotografici incontrano invero il limite di un collegamento in fin dei conti evanescente dal punto di vista tanto soggettivo (la riconducibilità proprio al convenuto ovvero al suo avo Controparte_3
, cui il convenuto ebbe a succedere ex art. 1146 comma 1 c.c.) che temporale (l'esercizio della CP_5 servitù, pur tipicamente discontinua, deve estendersi per almeno un ventennio: ha Testimone_18 collocato temporalmente lo stato dei luoghi raffigurato nelle foto a prima del 2010 e Testimone_19 fino al 2014).
Ma la prospettiva “diacronica” è essenziale in tema di usucapione ed in questa prospettiva neppure potrebbe essere privo di rilievo il fatto che nel corso degli anni lo stato dei luoghi sia risultato sensibilmente mutato, rendendo incerto e variabile, quantomeno in ordine alle modalità di esercizio ed al relativo sedime, il passaggio.
A partire dall'eliminazione del portico cui allude parte convenuta (allorquando iniziava un transito esercitato da una generalità di persone, e quindi pubblico, come lo definisce parte attrice a pag. 6 della conclusionale).
E poi concretizzandosi nell'eliminazione di un dosso roccioso di cui hanno riferito le testi e Tes_2
e che all'interpello il a attendibilmente collocato temporalmente nell'anno 2004). Pt_3 Pt_1
Ed in tempi più recenti nella pavimentazione/sistemazione dei fondi degli attori di cui ai mappali nn. 820,
816 e 371.
Non si vede pertanto in forza di quali elementi univoci ed inoppugnabili il Tribunale dovrebbe dichiarare costituita a titolo di usucapione una servitù di passaggio (che parte convenuta indica con larghezza minima del passaggio di 3,00 metri e larghezza massima di 6.30 metri), verosimilmente “ritagliandola” sulla planimetria (doc. 20) redatta da un tecnico, ma che altro non sembra costituire se non un inutilizzabile ex post (ossia un documento creato “a tavolino”) e non certo la fedele rappresentazione grafica di un diritto reale parziario sorto e mantenutosi proprio con quelle specifiche caratteristiche (di
22 conformazione, sedime, percorso, dimensioni) in virtù di un uso e di un possesso protratti per un ventennio.
Non sono invero apprezzabili preesistenti ed oggettivi segni visibili di stabili e durature opere permanenti destinate all'esercizio di detta servitù.
Neppure da ultimo potrebbe giovare alle ragioni del convenuto la scrittura privata, allegata sub doc. 7).
Tale scritto (datato 29.12.1985) disponeva che “premesso che nel fabbricato di proprietà dei fratelli esisteva da tempo immemorabile un portico adibito a passaggio per accedere ai fondi di varie Pt_1 proprietà. Ora per l'avvenuta ristrutturazione del fabbricato tale portico è stato eliminato per ricavare delle stanze. Pertanto i fratelli roprietari del fabbricato suddetto, mappale 821 del foglio I° in C.C. Pt_1 di ST spostano tale servitù lungo il perimetro del fabbricato summenzionato per una larghezza di ml. 3,50-4,00 onde permettere di accedere ai fondi di proprietà del signor con un mezzo CP_5 carrabile. Si precisa che tale servitù insiste oltre che sul mappale 821 anche sui mappali 820 e 816 del foglio I° in C.C. di ST”.
Orbene, rileva il giudicante che il presente giudizio ha ad oggetto (per scelta del convenuto) una genesi per usucapione e non volontaria (contrattualistica) del diritto di servitù, di modo che fuoriesce dall'ambito di accertamento che qui impegna ogni possibile diversa fonte costitutiva del medesimo diritto (la scrittura privata al più potrebbe integrare un elemento indiziario, peraltro insufficiente a colmare le lacune probatorie di un acquisto maturato ai sensi dell'art. 1061 c.c.).
In definitiva è difficilmente controvertibile che nel corso degli anni il o il padre , CP_10 CP_5 così come componenti delle loro famiglie, al pari verosimilmente di una moltitudine di cittadini (costoro uti cives), abbiano esercitato il passaggio, pedonale ma anche carraio, sul compendio immobiliare in titolarità comune degli attori.
Ma ciò non integra motivo sufficiente per consacrare un formale diritto reale di passaggio consolidatosi per usucapione, appunto per insuperabile difetto di riscontri univoci di apparenza della pretesa servitù.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si palesa irrilevante la pur richiesta CTU descrittiva dello stato dei luoghi (così come l'implementazione delle prove orali sui medesimi capitoli, che lascerebbero comunque incompiuta la dimostrazione di un'asserita apparenza della servitù).
Le domande riconvenzionali sub 2), 3) e 4) di parte convenuta, non risultando accoglibili, vanno così respinte, mentre va specularmente fatta declaratoria che il compendio immobiliare identificato dai mappali nn. 371, 816 ed 820, Foglio 1, Comune Censuario di ST (VI), risulta libero e franco da
23 ogni gravame, onere, servitù, peso giuridico e, nello specifico, dal diritto di servitù di passaggio affermato dal convenuto Controparte_3
Va altresì disposta, occorrendo, la trascrizione della pronunzia presso la competente Conservatoria dei
Registri Immobiliari, ora Agenzia del Territorio (con esonero da ogni responsabilità del competente
Conservatore).
Così definita la lite, le spese processuali (liquidate come da dispositivo, modulandole sui parametri ex
D.M. 10.03.2014 n. 55, aggiornati ex D.M. n. 147/2022, scaglione di valore fino ad € 1.100,00) seguono il criterio ordinario di soccombenza a favore degli attori in solido.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) in accoglimento delle domande degli attori,
A) accerta e dichiara il diritto di proprietà di parte attrice in ordine ai mappali facenti parte del Comune
Censuario di ST (VI), al Foglio 1, contraddistinti dai nn. 371, 816 e 820;
B) in dipendenza della precedente statuizione, accerta e dichiara più specificamente, quanto appresso in ordine alla titolarità di ciascun mappale indicato sub. A:
b1) quanto al mappale n. 371, foglio n.1, Comune Censuario di ST (VI), accerta e dichiara che i comproprietari risultano essere i seguenti e per le quote di spettanza appresso specificate:
1) , nata a [...], l'[...], c.f. = proprietà per 27/648; Parte_6 C.F._7
2) , nato a [...], il [...], c.f. = proprietà per 6/648; Controparte_2 C.F._15
3) , nata a [...], il [...], c.f. = proprietà per 6/648; Parte_11 C.F._12
4) , nata a [...], il [...], c.f. proprietà per 6/648; Parte_10 C.F._11
5) , nato a [...], il [...], c.f. = proprietà per 1/24; Parte_4 C.F._4
6) , nata a [...], il [...], c.f. = proprietà per 1/24; CP_1 C.F._6
7) , nata a [...], il [...], c.f. = proprietà per 1/24; Parte_5 C.F._5
8) , nata a [...], il [...], c.f. proprietà per 1/24; Parte_9 C.F._10
9) , nata a [...], il [...], c.f. = proprietà per 18/648; Parte_8 C.F._9
10) , nata a [...], il [...], c.f. = proprietà per 3/24; Parte_7 C.F._8
11) , nato a [...], l'[...], c.f. = Parte_2 C.F._2 proprietà per 3/24;
24 12) nato a [...], il [...], c.f. proprietà per 9/24; Parte_1 C.F._16
13) , nata a [...], il [...], c.f. = proprietà per Parte_3 C.F._3
1/8;
b2) quanto al mappale n. 820, foglio n.1, Comune Censuario di ST (VI), accerta e dichiara che i comproprietari risultano essere i seguenti e per le quote di spettanza appresso specificate:
1) , nata a [...], l'[...], c.f. = proprietà per 27/648; Parte_6 C.F._7
2) , nato a [...], il [...], c.f. = proprietà per 6/648; Controparte_2 C.F._15
3) , nata a [...], il [...], c.f. = proprietà per 6/648; Parte_11 C.F._12
4) , nata a [...], il [...], c.f. proprietà per 6/648; Parte_10 C.F._11
5) , nato a [...], il [...], c.f. = proprietà per 1/24; Parte_4 C.F._4
6) , nata a [...], il [...], c.f. = proprietà per 1/24; CP_1 C.F._6
7) , nata a [...], il [...], c.f. = proprietà per 1/24; Parte_5 C.F._5
8) , nata a [...], il [...], c.f. proprietà per 1/24; Parte_9 C.F._10
9) , nata a [...], il [...], c.f. = proprietà per 18/648; Parte_8 C.F._9
10) , nata a [...], il [...], c.f. = proprietà per 3/24; Parte_7 C.F._8
11) , nato a [...], l'[...], c.f. = Parte_2 C.F._2 proprietà per 3/24;
12) nato a [...], il [...], c.f. proprietà per 9/24; Parte_1 C.F._16
13) , nata a [...], il [...], c.f. = proprietà per Parte_3 C.F._3
1/8;
b3) quanto al mappale n. 816, foglio 1, Comune Censuario di ST (VI), accerta e dichiara che in ordine al compendio immobiliare identificato dal mappale n. 816, la relativa proprietà risulta individuata nella scrittura privata autenticata Notaio dott. in data Persona_6
31.1.2006, registrata il 13.6.2006 e, pertanto, nel seguente modo:
a) accerta e dichiara che il sig. è pieno proprietario di un locale autorimessa, così Parte_1 catastalmente contraddistinto: in Comune di ST, foglio 1 (uno), m.n.816 (ottocentosedici), sub. 4
(quattro), via Roma, n. 25, p.t. Cat. C/6, cl. 1, mq. 26, RC € 21,48;
b) accerta e dichiara che il sig. è pieno proprietario di un locale autorimessa, Parte_2 così catastalmente descritto: in Comune di ST, foglio 1 (uno), m.n. 816 (ottocentosedici), sub. 3
(tre), via Roma, n. 25, p.t. Cat. C/6, cl.1, mq. 24, R.C. € 19,83;
25 c) accerta e dichiara che i sigg.ri e , per essi, i loro eredi ed aventi Parte_13 Parte_14 causa tutti, risultano proprietari, per la quota di metà ciascuno, di locale autorimessa in Comune di
ST, via Roma, così catastalmente distinto: in Comune di ST – N.C.E.U., foglio 1 (uno),
m.n. 16 (sedici), sub. 2, via Roma, n.25, p.t. Cat. C/6, cl.1, mq. 26, R.C. € 21,48;
d) accerta e dichiara che i proprietari delle unità immobiliari suindicate e, più specificamente, del mappale 816 sub. 4, sub. 3 e sub. 2, risultano titolari della quota di proprietà condominiale sull'area coperta dell'edificio e scoperta di pertinenza, nonché sugli enti comuni ai sensi di legge, in particolare il bene comune non censibile, così descritto a N.C.E.U. in Comune di ST, foglio 1 – mappale n.
816 sub. 1 (uno);
II) accerta e dichiara che il compendio immobiliare identificato dai mappali nn. 371, 816 ed 820, Foglio 1,
Comune Censuario di ST (VI), risulta libero e franco da ogni gravame, onere, servitù, peso giuridico e, nello specifico, dal diritto di servitù di passaggio affermato dal convenuto Controparte_3
III) rigetta le domande riconvenzionali del convenuto sub 2), 3) e 4) con riguardo al compendio immobiliare identificato dai mappali nn. 371, 816, 820, Foglio 1, Comune Censuario di ST (VI);
IV) dispone ed autorizza, occorrendo, la trascrizione della presente sentenza presso la competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari, ora Agenzia del Territorio, con esonero da ogni responsabilità del competente Conservatore;
V) condanna il convenuto a rifondere agli attori in solido le spese processuali, che Controparte_3 liquida in € 56,10 per anticipazioni, € 1.324,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15%,
C.P.A. e IVA come per legge sull'imponibile.
Così deciso in Vicenza, il 20 maggio 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
26
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 1424/2021 R.G. e promossa con atto di citazione notificato in data
01-05/03/2021 da
, nato a [...] il [...], residente a [...]
Kennedy n. 38, c.f. giusta procura in calce all'atto di citazione C.F._1
, nato a [...] l'[...], residente a [...]Parte_2
Via Paolo Lomazzo n. 47, c.f. , giusta procura in calce all'atto di citazione C.F._2
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Brugo n. 26, c.f. , giusta procura speciale 18.2.2020, Not. Dott. , n. C.F._3 Persona_1
218311 rep., allegata in originale nel fascicolo unito all'atto di citazione
, nato a [...] il [...], residente a [...]g, c.f. Parte_4
, giusta procura speciale 25.2.2020, Not. Dott. , n. 6153 C.F._4 Persona_2 rep., allegata in originale nel fascicolo unito all'atto di citazione
, nata a [...] il [...], residente a [...]
34, c.f. giusta procura speciale 31.1.2020, Not. Dott. n. C.F._5 Persona_3
2323 rep., allegata in originale nel fascicolo unito all'atto di citazione
, nata a [...] il [...], residente a [...], c.f. CP_1
, giusta procura speciale in data 25.2.2020, Not. Dott. , n. C.F._6 Persona_2
6153 rep., allegata in originale nel fascicolo unito all'atto di citazione
1 , nata a [...] l'[...], residente ad Arluno (MI), Vicolo Magenta n. 1/a, Parte_6
c.f. , giusta procura speciale 31.1.2020, Not. Dott. n. 2323 C.F._7 Persona_3 rep., allegata in originale nel fascicolo unito all'atto di citazione
, nata a [...] il [...], residente a[...], c.f. Parte_7
, giusta procura speciale 21.1.2020, Not. Dott. , n. 19891 C.F._8 Persona_4 rep., allegata in originale nel fascicolo unito all'atto di citazione
, nata a [...] il [...], residente a[...], c.f. Parte_8
, giusta procura speciale 31.1.2020, Not. Dott. n. 2323 rep., C.F._9 Persona_3 allegata in originale nel fascicolo unito all'atto di citazione
, nata a [...] il [...], ivi residente, Via Cabberi n. 4, c.f. Parte_9 C.F._10 giusta procura speciale 31.1.2020, Not. Dott. n. 2323 rep., allegata in originale nel Persona_3 fascicolo unito all'atto di citazione
2 , nata a [...] il [...], residente a[...]
n. 13, c.f. erede di nato a [...] il [...] ed ivi deceduto il C.F._11 Persona_5
22.2.2017, giusta procura speciale 31.1.2020, Not. Dott. n. 2323 rep., allegata in Persona_3 originale nel fascicolo unito all'atto di citazione
, nata a [...] il [...], residente a[...]
Protaso n. 13, c.f. , erede di nato a [...] il [...] ed ivi C.F._12 Persona_5 deceduto il 22.2.2017, giusta procura speciale 31.1.2020, Not. Dott. n. 2323 rep., Persona_3 allegata in originale nel fascicolo unito all'atto di citazione
, nato a [...] il [...], ivi residente, Via Paisiello n. 1, c.f. Controparte_2
, erede di nato a [...], il [...] ed ivi deceduto il 22.02.2017, C.F._13 Persona_5 giusta procura in calce all'atto di citazione, in ciò rappresentato dalla signora Parte_12 autorizzata dal Giudice Tutelare di Milano
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Fabrizio GAMBA, del Foro di Milano, e dall'Avv. Alessandra TOLDO, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1 attori contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], ivi residente in Controparte_3 C.F._14
Via Roma n. 26, rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo ACQUASALIENTE, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Malo (VI) - Via Gorizia n. 18, giusta procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta. convenuto
In punto: altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni;
azione di accertamento di proprietà ed actio confessoria servitutis.
All'udienza del 16.04.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti:
CONCLUSIONI ATTORI:
Col presente foglio, da intendersi allegato al verbale dell'udienza 16.4.2024, parte attrice, come in atti identificata e rappresentata, dichiarando di non accettare il contradditorio in ordine ad eventuali domande nuove, previo integrale richiamo di ogni deduzione, istanza ed allegazione, in conformità al provvedimento giudiziale assunto il 14.9.2023, rassegna le seguenti
3 CONCLUSIONI
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in composizione monocratica, contrariis reiectis, così giudicare.
Previa ogni ulteriore e/o diversa declaratoria ritenuta di ragione e di legge.
IN VIA PRINCIPALE
Previa ogni ulteriore e/o diversa declaratoria ritenuta di ragione e/o di legge.
A) Accertare e dichiarare il diritto di proprietà di parte attrice in ordine ai mappali facenti parte del
Comune Censuario di ST (VI), al Foglio 1, contraddistinti dai nn. 371, 816 e 820. Il tutto, fatta salva ogni miglior identificazione e così come in fatto, salvo errori od omissioni.
Con ogni conseguente statuizione di ragione e di legge.
B) In dipendenza della precedente statuizione, accertare e dichiarare più specificamente, quanto in appresso in ordine alla titolarità di ciascun mappale indicato sub. A:
b1) quanto al mappale n. 371, foglio n.1, Comune Censuario di ST (VI), accertare e dichiarare che i comproprietari risultano essere i seguenti e per le quote di spettanza in appresso specificate:
1) , nata a [...], l'[...], C.F.: = proprietà per 27/648; Parte_6 C.F._7
2) , nato a [...], il [...], C.F.: = proprietà per 6/648; Controparte_2 C.F._15
3) , nata a [...], il [...], C.F.: = proprietà per 6/648; Parte_11 C.F._12
4) , nata a [...], il [...], C.F.: proprietà per 6/648; Parte_10 C.F._11
5) , nato a [...], il [...], C.F.: = proprietà per 1/24; Parte_4 C.F._4
6) , nata a [...], il [...], C.F.: = proprietà per 1/24; CP_1 C.F._6
7) , nata a [...], il [...], C.F.: = proprietà per 1/24; Parte_5 C.F._5
8) , nata a [...], il [...], C.F.: proprietà per 1/24; Parte_9 C.F._10
9) , nata a [...], il [...], C.F.: = proprietà per 18/648; Parte_8 C.F._9
10) , nata a [...], il [...], C.F.: = proprietà per 3/24; Parte_7 C.F._8
11) , nato a [...], l'[...], C.F.: = Parte_2 C.F._2 proprietà per 3/24;
12) nato a [...], il [...], C.F.: proprietà per 9/24; Parte_1 C.F._16
13) , nata a [...], il [...], C.F. = proprietà per Parte_3 C.F._3
1/8; il tutto fatta salva ogni miglior identificazione e specificazione, anche integrativa e/o modificativa;
b2) quanto al mappale n. 820, foglio n.1, Comune Censuario di ST (VI), accertare e dichiarare che i comproprietari risultano essere i seguenti e per le quote di spettanza in appresso specificate:
4 1) , nata a [...], l'[...], C.F.: = proprietà per 27/648; Parte_6 C.F._7
2) , nato a [...], il [...], C.F.: = proprietà per 6/648; Controparte_2 C.F._15
3) , nata a [...], il [...], C.F.: = proprietà per 6/648; Parte_11 C.F._12
4) , nata a [...], il [...], C.F.: proprietà per 6/648; Parte_10 C.F._11
5) , nato a [...], il [...], C.F.: = proprietà per 1/24; Parte_4 C.F._4
6) , nata a [...], il [...], C.F.: = proprietà per 1/24; CP_1 C.F._6
7) , nata a [...], il [...], C.F.: = proprietà per 1/24; Parte_5 C.F._5
8) , nata a [...], il [...], C.F.: proprietà per 1/24; Parte_9 C.F._10
9) , nata a [...], il [...], C.F.: = proprietà per 18/648; Parte_8 C.F._9
10) , nata a [...], il [...], C.F.: = proprietà per 3/24; Parte_7 C.F._8
11) , nato a [...], l'[...], C.F.: = Parte_2 C.F._2 proprietà per 3/24;
12) nato a [...], il [...], C.F.: proprietà per 9/24; Parte_1 C.F._16
13) , nata a [...], il [...], C.F. = proprietà per Parte_3 C.F._3
1/8; il tutto fatta salva ogni miglior identificazione e specificazione, anche integrativa e/o modificativa;
b3) quanto al mappale n. 816, foglio 1, Comune Censuario di ST (VI).
Accertare e dichiarare che in ordine al compendio immobiliare identificato dal mappale n. 816, la relativa proprietà risulta individuata nella scrittura privata autenticata Notaio dott. in data Persona_6
31.1.2006, registrata il 13.6.2006 e, pertanto, nel seguente modo:
a) accertare e dichiarare che il signor è pieno proprietario di un locale autorimessa, così Parte_1 catastalmente contraddistinto: in Comune di ST, foglio 1 (uno), m.n.816 (ottocentosedici), sub. 4
(quattro), via Roma, n. 25, p.t. Cat. C/6, cl. 1, mq. 26, RC € 21,48;
b)accertare e dichiarare che il signor è pieno proprietario di un locale Parte_2 autorimessa, così catastalmente descritto: in Comune di ST, foglio 1 (uno), m.n.816
(ottocentosedici), sub. 3 (tre), via Roma, n. 25, p.t. Cat. C/6, cl.1, mq. 24, R.C. € 19,83;
c)accertare e dichiarare che i signori e e, per essi, i loro eredi ed Parte_13 Parte_14 aventi causa tutti, risultano proprietari, per la quota di metà ciascuno, di locale autorimessa in Comune di ST, via Roma, così catastalmente distinto: in Comune di ST – N.C.E.U., foglio 1
(uno), m.n. 16 (sedici), sub. 2, via Roma, n.25, p.t. Cat. C/6, cl.1, mq. 26, R.C. € 21,48;
5 d)accertare e dichiarare che i proprietari delle unità immobiliari suindicate e, più specificamente, del mappale 816 sub. 4, sub. 3 e sub. 2, risultano titolari della quota di proprietà condominiale sull'area coperta dell'edificio e scoperta di pertinenza, nonché sugli enti comuni ai sensi di legge, in particolare il bene comune non censibile, così descritto a N.C.E.U. in Comune di ST, foglio 1 – mappale n.
816 sub. 1 (uno).
Il tutto, salvo ogni miglior identificazione e specificazione nonché come meglio in fatto.
C) Accertare e dichiarare che il compendio immobiliare identificato dai mappali nn. 371, 816 ed 820,
Foglio 1, Comune Censuario di ST (VI), risulta libero e franco da ogni gravame, onere, servitù, peso giuridico e, nello specifico, da quelli illegittimamente reclamati del signor da Controparte_3
ST (VI).
D) Respingere, per l'effetto, ogni avversa domanda ed istanza proponenda da parte convenuta con riguardo al compendio immobiliare identificato dai mappali n. 371, 816 ed 820, Foglio 1, Comune
Censuario di ST (VI).
Il tutto, con ogni conseguente statuizione di ragione e di legge.
IN OGNI CASO
1) Spese e compensi di causa interamente rifusi, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge, ivi compresi quelli attinenti al procedimento di mediazione.
2) Emettere ogni altra statuizione rilevante nel caso di specie.
3) Disporre che l'emananda sentenza venga trascritta presso la competente Conservatoria dei Registri
Immobiliari, ora Agenzia del Territorio.
4) Respingere le domande riconvenzionali proposte sub. 3, 4 e 5 nelle conclusioni formulate dal convenuto alle pagg. 20, 21 e 22 della comparsa di risposta, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Il tutto, con ogni conseguente statuizioni di ragione e di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Previo giudizio di ammissibilità e rilevanza nonché fatta salva ogni ulteriore e/o declaratoria ritenuta di ragione e di legge.
1) Previo integrale richiamo delle produzioni tutte effettuate da parte attrice, disattendere la rilevanza ed ammissibilità di quelle avversarie, per le ragioni tutte esposte nelle memorie ex art. 183 cpc, sesto comma n. 1, 2 e 3, argomentazioni da aversi quivi per ritrascritte.
2) Solo in quanto occorra e senza inversione dell'onere ex art. 2697 cod. civ., parte attrice, dato atto dell'espletamento delle prove per interrogatorio formale e testi, insta per l'ammissione delle predette
6 prove orali sui capitoli non ammessi, così come articolati nella memoria istruttoria (memoria ex art. 183 cpc, sesto comma, n. 2), capitoli da intendersi quivi per integralmente richiamati e trascritti.
Per l'evenienza in cui la prova venga ammessa, parte attrice limita la lista testimoniale alle seguenti persone: signora : signora signora signor Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
3) Sempre e solo in quanto occorra, confermare l'esclusione dei capitoli avversari sub. 5,6, 17 e 18 operata dal Giudice Istruttore con provvedimento 4.2.22 e degli ulteriori capitoli sub. 15,16,19,20 e 32, esclusione disposta dal Giudice Istruttore all'udienza del 10.1.23.
4) Disattendere la rilevanza ed ammissibilità degli ulteriori capitoli dedotti ex adverso ed ammessi dal
Giudice Istruttore nonché le risultanze delle acquisizioni testamentali di cui all'udienza 14.9.23.
5) In conformità alle deduzioni di cui al paragrafo E della memoria ex art. 183 cpc, sesto comma, n 3, depositata telematicamente il 12.10.21, parte attrice, nel ribadire la contestazione in ordine alla ritualità e fondatezza agli avversi capitoli di prova, chiede di esser abilitata alla prova contraria già svolta nel precedente scritto difensivo, intendendosi limitata l'escussione alle seguenti persone: signora Tes_1
, signora signora e signor
[...] Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
6) Solo in quanto occorra, disporre l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc nei confronti della CP_4 con sede in Carrè (VI), via Fondovilla, 80, in persona del legale rappresentante pro tempore, di cui al paragrafo sub. C della memoria istruttoria attorea.
CONCLUSIONI CONVENUTO:
Il procuratore del convenuto, ut supra rappresentato e difeso, deposita e scambia il seguente foglio di precisazione delle conclusioni e, laddove l'Ill.mo Organo Giudicante non ritenesse necessaria ulteriore attività istruttoria, chiede la concessione dei termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito della memoria conclusionale e di replica.
* * *
Il sottoscritto procuratore, ut supra, chiede all'Intestato Tribunale di Vicenza, contrariis reiectis, di accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
1) Nel merito, siano respinte le domande degli attori in quanto inammissibili e/o infondate, per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti in atti, dato che l'azione di cd. mero accertamento della proprietà ex adverso proposta è priva dei presupposti richiesti ex lege;
2) In via riconvenzionale, sia accertata e dichiarata l'usucapione, ex artt. 1158 e 1079 c.c., della servitù di passaggio a piedi e con mezzi (a motore e non a motore) insistente sui fondi cd. serventi allibrati al fg.
7 1, mapp. n. 816 Ente Urbano ST NI (identificato anche al fg. 1, mapp, 816, sub. 1 ST
Fabbricati come Bene Comune non censibile ai sub. 2-3-4, fg. 1, mapp. 816), 820 Pascolo ST
NI e 371 Seminativo ST NI del Comune di ST (VI) di proprietà dei sig.ri
[...]
, come meglio identificati in atti nelle planimetrie e nelle visure catastali depositate, a Parte_15 favore del fondo cd. dominante allibrato al fg. 1, mapp. n. 822 Ente Urbano ST NI e mapp.
822, sub. 5 sub. 6 ST Fabbricati del Comune di ST (VI) di proprietà del sig. CP_3
, come meglio identificati in atti nelle planimetrie e nelle visure catastali depositate, aventi le
[...] seguenti caratteristiche materiali, come meglio descritto in atti: larghezza minima del passaggio di 3,00 metri e larghezza massima del passaggio di 6,30 metri, senza limitazioni di sorta. Per l'effetto, siano condannati gli attori alla cessazione di ogni turbativa e/o molestia e/o impedimento al legittimo e libero esercizio del diritto di servitù di passaggio sui terreni de quibus;
3) In via riconvenzionale, sia accertata e dichiarata l'usucapione, ex artt. 1158 e 1079 c.c., della servitù di passaggio a piedi e con mezzi (a motore e non a motore) insistente sui fondi cd. serventi allibrati al fg.
1, mapp. n. 816 Ente Urbano ST NI (identificato anche al fg. 1, mapp, 816, sub. 1 ST
Fabbricati come Bene Comune non censibile ai sub. 2-3-4, fg. 1, mapp. 816), 820 Pascolo ST
NI e 371 Seminativo ST NI del Comune di ST (VI) di proprietà dei sig.ri
[...]
, come meglio identificati in atti nelle planimetrie e nelle visure catastali depositate, a Parte_15 favore del fondo cd. dominante allibrato al fg. 1, mapp. n. 819 Prato ST NI del Comune di
ST (VI) di proprietà del sig. , come meglio identificati in atti nelle planimetrie e Controparte_3 nelle visure catastali depositate, aventi le seguenti caratteristiche materiali, come meglio descritto in atti: larghezza minima del passaggio di 3,00 metri e larghezza massima del passaggio di 6,30 metri, senza limitazioni di sorta. Per l'effetto, siano condannati gli attori alla cessazione di ogni turbativa e/o molestia e/o impedimento al legittimo e libero esercizio del diritto di servitù di passaggio sui terreni de quibus;
4) Conseguentemente, sia ordinata alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, ora Agenzia del Territorio, di cancellare la domanda giudiziale degli attori trascritta al n. 859/2021 e, contestualmente, di trascrivere l'emananda sentenza che accerta e dichiara l'avvenuta usucapione della servitù di passaggio di cui è causa, insistente sui fondi cd. serventi allibrati al fg. 1, mapp. n. 816 Ente
Urbano ST NI (identificato anche al fg. 1, mapp, 816, sub. 1 ST Fabbricati come Bene
Comune non censibile ai sub. 2-3-4, fg. 1, mapp. 816), 820 Pascolo ST NI e 371 Seminativo
ST NI del Comune di ST (VI) di proprietà dei sig.ri , come Parte_16 meglio identificati in atti nelle planimetrie e nelle visure catastali depositate, a favore dei fondi cd.
8 dominanti allibrati al fg. 1, mapp. n. 822 Ente Urbano ST NI e mapp. 822, sub. 5 sub. 6
ST Fabbricati ed al fg. 1, mapp. n. 819 Prato ST NI del Comune di ST (VI) di proprietà del sig. , come meglio identificati in atti nelle planimetrie e nelle visure catastali Controparte_3 depositate, aventi le seguenti caratteristiche materiali, come meglio descritto in atti: larghezza minima del passaggio di 3,00 metri e larghezza massima del passaggio di 6,30 metri, senza limitazioni di sorta, con esonero da ogni responsabilità.
5) In via istruttoria, ci si oppone all'ammissione dei capitoli avversi ed all'ordine di esibizione come indicato nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 3 c.p.c. a cui rinvia e si rinnova l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
1) Vero che il tratto di strada che insiste sui mappali censiti al fg. 1, mappali nn. 816, 820 e 371 permette di accedere all'autorimessa sita sul fg 1, mapp. n. 822 di proprietà del sig. ? Controparte_3
2) Vero che il sig. , padre del sig. , transitava indisturbato ed in modo Controparte_5 Controparte_3 pacifico sul tratto di strada di cui al capitolo 1) sin in dagli anni sessanta?
3) Vero che il sig. e la sua famiglia transitano indisturbati ed in modo pacifico sul tratto Controparte_3 di strada di cui al capitolo 1) dal 1991?
4) Vero che prima del sig. e della sua famiglia, sul tratto di strada di cui al capitolo 1), Controparte_3 almeno dal 1985 transitavano il padre dello stesso, sig. , assieme alla sua famiglia? Controparte_5
5) Vero che il sig. e la sua famiglia e, prima di lui, il sig. e la sua Controparte_3 Controparte_5 famiglia, esercitano da almeno vent'anni il possesso esclusivo, continuativo e pubblico corrispondente al diritto reale di una servitù di passaggio con ogni mezzo (a motore e non) sul tratto di strada di cui al capitolo 1)?
6) Vero che il sig. e la sua famiglia e, prima di lui, il sig. e la sua Controparte_3 Controparte_5 famiglia, esercitano da almeno vent'anni il possesso indisturbato e senza contestazione alcuna da parte dei sig.ri corrispondente al diritto reale di una servitù di passaggio sul tratto di Parte_16 strada di cui al capitolo 1)?
7) Vero che fino al 2014 lungo il tratto di strada di cui al capitolo 1) erano facilmente visibili sulla strada cd. bianca i segni lasciati dalle auto, dalle bici e dal passaggio pedonale da parte del sig. CP_3
e della sua famiglia, come si evince dalle foto sub. 11 e 12 che le si rammostrano?
[...]
8) Vero che, almeno dal 1985 ad oggi, lungo il tratto di strada di cui al capitolo 1) transitano il sig.
e la sua famiglia con auto, bici e pedoni senza limitazioni e/o ostacoli di sorta? Controparte_3
9 9) Vero che il sig. negli anni 2004-2010-2013 e 2014 ha compartecipato, assieme ai sig.ri CP_3
alle spese sostenute per garantire il buono stato manutentivo del tratto di Parte_16 strada di cui al capitolo 1) ed ha eseguito alcuni lavori edili di rifacimento delle tubazioni dell'acquedotto sul medesimo nel 2014?
10) Vero che il sig. , nel 1994, ha installato un cancello sia pedonale sia carraio sul Controparte_3 mappale censito al fg. 1, mapp. n. 822 ed ha anche pavimentato l'area antistante la propria abitazione che permette a lui ed alla sua famiglia di accedere all'autorimessa?
11) Vero che le chiavi ed il telecomando del cancello sia pedonale sia carraio di cui al capitolo 10) sono posseduti solo dal sig. ? Controparte_3
12) Vero che i sig.ri e hanno visto, in plurime occasioni, il sig. e la sua Parte_17 Pt_6 CP_3 famiglia transitare sui mappali censiti al fg. 1, mappali nn. 816, 820 e 371 per accedere sia al mapp. 822 sia al mapp 819, senza effettuare alcuna contestazione almeno dal 1985?
13) Vero che il tratto di strada che insiste sui mappali censiti al fg. 1, mappali nn. 816, 820 e 371 permette di accedere al fondo agricolo sito sul fg 1, mapp. n. 819 di proprietà del sig. ? Controparte_3
14) Vero che il sig. e, prima di lui, il sig. coltivano e/o curano il fondo Controparte_3 Controparte_5 agricolo sito sul fg. 1, mapp. 819 sin dagli anni sessanta?
15) Vero che il sig. e la sua famiglia transitano indisturbati ed in modo pacifico sul tratto Controparte_3 di strada di cui al capitolo 13) almeno dal 1991?
16) Vero che prima del sig. e della sua famiglia, sul tratto di strada di cui al capitolo 13), Controparte_3 almeno dal 1985 transitavano il padre dello stesso, sig. , assieme alla sua famiglia? Controparte_5
17) Vero che il sig. e la sua famiglia e, prima di lui, il sig. e la sua Controparte_3 Controparte_5 famiglia, esercitano da almeno vent'anni il possesso esclusivo, continuativo e pubblico, corrispondente al diritto reale di una servitù di passaggio con ogni mezzo (a motore e non) sul tratto di strada di cui al capitolo 13)?
18) Vero che il sig. e la sua famiglia e, prima di lui, il sig. e la sua Controparte_3 Controparte_5 famiglia, esercitano da almeno vent'anni il possesso indisturbato e senza contestazione alcuna da parte dei sig.ri corrispondente al diritto reale di una servitù di passaggio sul tratto di Parte_16 strada di cui al capitolo 13)?
19) Vero che fino al 2014 lungo il tratto di strada di cui al capitolo 14) erano facilmente visibili sulla strada cd. bianca i segni lasciati dalle auto, dalle bici e dal passaggio pedonale da parte del sig. CP_3
e della sua famiglia, come si evince dalle foto sub. 11 e 12 che le si rammostrano?
[...]
10 20) Vero che, almeno dal 1985 ad oggi, lungo il tratto di strada di cui al capitolo 14) transitano il sig.
e la sua famiglia con auto, bici e pedoni senza limitazioni e/o ostacoli di sorta? Controparte_3
21) Vero che il sig. , nel 2014, ha effettuato i lavori edili consistenti nel rifacimento e Controparte_3 nella modifica della rampa di collegamento tra il mapp. n. 816 e quello n. 819, come si evince dalle foto sub. 21 le si rammostrano, sostenendo interamente le spese?
22) Vero che i lavori edili di cui al punto 21) sono stati sostenuti dal sig. in accordo con i Controparte_3 sig.ri Parte_16
23) Vero che il sig. , dal 1989 al 2019, si è recato per lavoro all'estero in Europa ed in Controparte_3
Asia solo per alcune settimane all'anno e, per il resto del tempo, ha sempre vissuto a ST?
24) Vero che durante le trasferte di lavoro all'estero di cui al punto 23), la moglie del sig. CP_3
, sig.ra , ed il figlio, sig. , transitavano sui terreni censiti al fg. 1,
[...] CP_6 Persona_7 mappali nn. 816, 820 e 371 di proprietà dei sig.ri Parte_17 Pt_6
25) Vero che il sig. , dal 1991 al 1993, aveva lavorato per la ristrutturazione completa Parte_18 della casa del sig. utilizzando, su espressa autorizzazione dello stesso, il passaggio sito Controparte_3 sui terreni censiti al fg. 1, mappali nn. 816, 820 e 371 di proprietà dei sig.ri per Parte_17 Pt_6 effettuare il trasporto di cementi e laterizi con mezzi “pesanti”?
26) Vero che i mezzi “pesanti” dell'impresa di EM (VI) e quelli della ditta OL CP_7
NO di ST (VI), durante l'anno 1994, sono transitati sui terreni censiti al fg. 1, mappali nn. 816,
820 e 371 di proprietà dei sig.ri e su espressa autorizzazione del sig. Parte_17 Pt_6 CP_3
al fine di eseguire, rispettivamente, i lavori di scavo dei garages del sig. e quelli
[...] Controparte_3 di costruzione degli stessi?
27) Vero che i mezzi “pesanti” dell'impresa IR di Velo d'TI (VI) e quelli della ditta DR
IO e DR LL di PI CH (VI), durante l'anno 2014, sono transitati sui terreni censiti al fg. 1, mappali nn. 816, 820 e 371 di proprietà dei sig.ri e su espressa Parte_17 Pt_6 autorizzazione del sig. al fine di eseguire, rispettivamente, i lavori di scavo e quelli di Controparte_3 ripristino del muro relativo alla rampa di collegamento tra il mapp. n. 816 e quello n. 819, come si evince dalle foto sub. 21 le si rammostrano?
28) Vero che la dichiarazione datata marzo 2013 prodotta sub. 2 da controparte che Le si rammostra è stata redatta da uno dei componenti della Famiglia e affinché venisse Parte_17 Pt_6 sottoscritta per accettazione dal sig. ? Controparte_3
11 29) Vero che nel 2014 i sig.ri e informando verbalmente il sig. , Parte_17 Pt_6 Controparte_3 hanno realizzato il rifacimento della pavimentazione relativa al passaggio pedonale e carraio esistente sui mappali nn. 816, 820 e 371, come da foto sub. 2 che Le si rammostra?
30) Vero che il sig. a eseguito il conteggio dei lavori eseguiti dai sig.ri dal Parte_1 Parte_17 sig. negli anni 2004-2010-2013, comunicando poi la ripartizione delle spese al sig. Controparte_3
, affinché egli provvedesse al pagamento della sua quota, come da documento sub. 10 Controparte_3 del convenuto che Le si rammostra?
31) Vero che il sig. ha provveduto personalmente, almeno negli ultimi vent'anni, a Controparte_3 rimuovere e spalare la neve durante il periodo invernale lungo i mappali nn. 817, 820 e 370 di proprietà dei sig.ri senza alcuna contestazione da parte degli stessi? Parte_17 Pt_6
32) Vero che il passaggio da parte del sig. e e della sua famiglia viene esercitato sui i CP_3 CP_3 mappali nn. 817, 820 e 370 di proprietà dei sig.ri e da almeno vent'anni, in Parte_17 Pt_6 modo visibile, continuo e pubblico da tutti coloro che abitano e risiedono stabilmente nel centro del
Comune di ST e dalla piazza Roma del paese?
Si indicano quali testi i sig.ri: , , , , Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 Testimone_8 CP_6
, , , ,
[...] Tes_9 Testimone_10 Testimone_11 Tes_12 Tes_13 [...]
, , , , tutti residenti in loco da decenni, Tes_14 Persona_7 Testimone_15 Testimone_16 nonché i titolari della ditta Reck Edoardo di EM, i titolari della ditta IR di Seghe di Velo, i titolari della ditta OLn NO di ST (VI), il geom. ed il sig. . CP_8 Parte_18
6) In via istruttoria, si chiede di disporsi C.T.U. atta a descrivere i luoghi di cui è causa, rappresentando anche graficamente la servitù oggetto dell'usucapione di cui ai punti 2) e 3).
7) In ogni caso, spese e competenze integralmente rifuse.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, notificato in data 01-05/03/2021, i sigg.ri Parte_1 Parte_2
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_1 Parte_6 Parte_7
(gli ultimi tre quali eredi Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Controparte_2 di convenivano in giudizio avanti questo Tribunale il sig. esponendo che: Persona_5 Controparte_3
- gli attori risultavano comproprietari, a vario titolo e misura, dei mappali nn. 820, 371 e 816 del Foglio 1,
Comune Censuario di ST (VI);
12 - il titolo originario di proprietà era costituito dal ricorso per riconoscimento di proprietà presentato alla
Cancelleria della Pretura Circondariale di Vicenza - Sezione Distaccata di Schio, cui faceva seguito il decreto di accoglimento in data 04.03.1995 (acquisita la proprietà si succedevano mutamenti conseguenti alle successioni apertesi con riguardo ai beneficiari che erano defunti, determinandosi l'attuale identificazione come da visure immobiliari prodotte);
- in particolare, i mappali nn. 371, 816 e 820 costituivano (non terreni agricoli come affermato nel ricorso per riconoscimento di proprietà) bensì il cortile antistante l'abitazione ed i boxes di alcuni attori e quindi il relativo sedime;
- il compendio immobiliare in titolarità degli attori, quanto al mappale 816, aveva trovato un'ulteriore specificazione nella scrittura privata autenticata Notaio dott. registrata il Persona_6
13.06.2006, costituente ulteriore titolo di acquisto del bene;
- confinante con detto compendio immobiliare era la porzione immobiliare in titolarità del convenuto individuata al mappale n. 822, Foglio 1, Comune Censuario di ST (VI), il quale, Controparte_3 senza consenso degli attori e profittando dell'assenza degli stessi per lunghi periodi, da alcuni anni aveva iniziato a transitare sul cortile in comproprietà degli attori;
- l'illegittimità di detta iniziativa era stata di recente contestata dagli attori, sia verbalmente che per iscritto, anche a mezzo di diffida inoltrata dal loro legale, con inibizione della facoltà di avvalersi, in qualsiasi forma, del cortile degli attori e comunque delle porzioni individuate ai mappali 371, 816, 820
(Foglio Comune Censuario di ST), ma senza esito (il legale del in replica, asseriva che CP_3 questi avesse usucapito il transito);
- veniva pertanto inoltrata, per conseguire la necessaria condizione di procedibilità dell'azione, la domanda di mediazione avanti l'Organismo Forense dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza, che peraltro si concludeva con un verbale negativo di mancato accordo.
Su tali premesse gli attori convenivano in giudizio avanti questo Tribunale il sig. Controparte_3 chiedendo venisse accertato e dichiarato il diritto di proprietà in ordine ai mappali facenti parte del
Comune Censuario di ST (VI) al Foglio 1, mappali nn. 820, 371 e 816 e che, in dipendenza di detta statuizione, venissero accertate, in ordine alla titolarità di ciascun mappale, le precise quote di spettanza, come dettagliatamente descritte in citazione (pagg. 7/11) e trascritte in epigrafe.
Proponevano altresì le ulteriori domande, rubricate rispettivamente alle lettere C) e D) dell'atto di citazione:
13 “- Accertare e dichiarare che il compendio immobiliare identificato dai mappali nn. 371, 816 ed 820,
Foglio 1, Comune Censuario di ST (VI), risulta libero e franco da ogni gravame, onere, servitù, peso giuridico e, nello specifico, da quelli illegittimamente reclamati del signor da Controparte_3
ST (VI).
- Respingere, per l'effetto, ogni avversa domanda ed istanza proponenda da parte convenuta con riguardo al compendio immobiliare identificato dai mappali n. 371, 816 ed 820, Foglio 1, Comune
Censuario di ST (VI)“.
Notificato l'atto di citazione, si costituiva il convenuto con comparsa di costituzione e risposta in data
25.05.2021, formulando eccezioni di nullità dell'atto introduttivo e di inammissibilità e/o infondatezza delle domande avversarie e, in via riconvenzionale, proponendo domanda per l'accertamento e declaratoria a titolo di usucapione della servitù di passaggio, a piedi e con mezzi (a motore e non a motore), nei sensi di cui infra, a carico dei fondi serventi, mappali 816, 820 e 371, ed a favore dei fondi dominanti, in proprietà del medesimo, allibrati al fg. 1, mapp. n. 822 Ente Urbano ST NI e mapp. 822, sub. 5 sub. 6 ST Fabbricati del Comune di ST (VI), nonché al fg. 1, mapp. n.
819 Prato ST NI del Comune di ST (VI).
In breve, rappresentava che:
- egli era proprietario esclusivo dell'area cortilizia allibrata al fg. 1, mapp. n. 822 Ente Urbano ST
NI e dell'abitazione censita al mapp. 822, sub. 5 e sub. 6 ST Fabbricati, nonché del terreno adibito a prato censito al fg. 1, mapp. n. 819 Prato ST NI;
- il medesimo, come del resto si desumeva dalla conformazione dello stato dei luoghi, per accedere alle proprie autorimesse, sia a piedi che con mezzi a motore, doveva necessariamente percorrere la strada di accesso insistente sui mappali n. 820, 816 e 371 in proprietà degli attori;
- in particolare, fino agli anni sessanta l'unico modo per accedere all'abitazione allibrata al CP_3 mappale n. 822 (acquistata dal padre con atto di compravendita 23.10.1951 e poi Controparte_5 donata al figlio , odierno convenuto, con atto di donazione 12.12.1991) era quello di percorrere CP_3 un portico che, ad immemorabilia, collegava la piazza comunale di ST a questo gruppo di edifici;
- nel 1985, allorquando il sig. decideva di vendere al sig. (odierno attore) Controparte_5 CP_9 ed ai suoi fratelli una porzione di terreno allibrato al fg. 371 posto sulla parte retrostante di detto edificio a cortina, tra le parti veniva siglata la scrittura privata 19.12.1985 in cui, per permettere ai promissari acquirenti di ristrutturare la causa già in loro proprietà, si concordava di dare atto che la pregressa
14 servitù di passaggio del portico era medio tempore sostituita da quella oggi insistente sui mappali in contestazione (con la precisazione che il m.n. 371 non veniva citato perché all'epoca risultava ancora in proprietà di ); Controparte_5
- dapprima la famiglia di quest'ultimo e poi, dal 1991, quella di avevano sempre Controparte_3 continuato ad utilizzare il suddetto porticato e poi, in seguito alla sua chiusura negli anni sessanta, questo passaggio alternativo in modo indisturbato per accedere alla propria casa di abitazione;
- la situazione era rimasta inalterata per alcuni decenni come testimoniato dalle foto scattate nel 2014
(antecedenti ai lavori di pavimentazione del passaggio eseguiti in quell'anno ed a cui aveva partecipato lo stesso convenuto), foto ove erano ben visibili sulla strada cd. bianca i solchi ed i segni lasciati dal passaggio a piedi e/o con autovetture sulla stradina, sia il cancello carrabile e pedonale, apposto dal medesimo nel 1994 per delimitare l'area di proprietà esclusiva;
- l'iniziativa degli attori, iniziata con le missive del 2019 di inibitoria al convenuto perché si astenesse dal percorrere detto tragitto, proseguita con l'instaurazione del procedimento di mediazione e da ultimo culminata nella presente causa, era pertanto del tutto ingiustificata e destituita di fondamento.
In punto di diritto, il deduceva: CP_3
1) la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e genericità ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c., venendo con lo stesso “miscelata” un'azione petitoria di rivendicazione della proprietà ex art. 948 c.c. con un'azione petitoria di negatoria della servitù di passaggio ex art. 949 c.c.;
2) l'inammissibilità e/o infondatezza della pretesa avversaria, posto che la comproprietà dei fondi mappali n. 820, 816 e 371 in capo agli attori non era mai stata contestata dal convenuto (onde le conclusioni sub A e B dell'atto di citazione risultavano inutili) mentre l'unica azione che gli stessi avrebbero dovuto ritualmente esperire per negare la servitù di passaggio reclamata dal era CP_3 quella negatoria ex art. 949 c.c.;
3) in via riconvenzionale l'attore da parte propria proponeva azione confessoria servitutis, sia con riferimento al mappale n. 822 che con riferimento al mappale n. 819 (quest'ultimo terreno in passato coltivato ad orto ed attualmente utilizzato da a prato), sussistendo tutti i presupposti Controparte_3 dell'usucapione della servitù di passaggio apparente, ovverosia: a) apparenza e permanenza delle opere (che nel caso delle servitù di passaggio non necessariamente presupponevano un opus manu factum, ossia un tracciato dovuto all'opera dell'uomo, bensì anche un sentiero risultato del naturale effetto di calpestio); b) l'utilità del passaggio su detto percorso;
c) il decorso del ventennio di legge
(anche per effetto della successione nel possesso ex art. 1146 comma 1 c.c., essendo il convenuto
15 succeduto nel possesso del padre); d) il carattere continuo, pacifico, ininterrotto e manifesto del possesso, accompagnato dall'animus possidendi.
In ordine infine alla natura della servitù oggetto dell'actio confessoria servitutis ex art. 1079 c.c., il convenuto precisava che si trattava di servitù che si estendeva per l'intera ampiezza e larghezza dei mappali nn. 816, 820 e 371, esercitata sia a piedi che con veicoli (a motore e senza motore), con una larghezza minima del passaggio di 3,00 metri ed una larghezza massima di 6.30 metri, esercitata senza limitazioni di sorta.
Concludeva in definitiva, in via preliminare di rito, di merito e riconvenzionale, come sopra sintetizzato.
All'esito della prima udienza del 24 giugno 2021, venivano assegnati alle parti termini per memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., che le stesse regolarmente depositavano, integrando le rispettive difese e confutando quelle avversarie.
In particolare, parte attrice:
- contestava l'eccezione di nullità;
- precisava di non aver svolto una domanda di rivendicazione bensì di accertamento del diritto di proprietà sui tre mappali oggetto di causa, presupposto della domanda ulteriore con la quale veniva invocato l'accertamento della libertà del compendio immobiliare da pesi e gravami di ogni genere, e segnatamente di quelli sottesi ad una servitù;
- contestava le domande riconvenzionali avversarie, di cui chiedeva il rigetto perché infondate.
Così essenzialmente impostato il contraddittorio, l'istruttoria aveva a svolgersi con assunzione di prove per testi oltre che con interpello dell'attore del convenuto. Parte_1
Completata l'istruttoria orale, all'udienza del 16 aprile 2024, celebrata con modalità di trattazione cartolare, i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte, e la causa veniva quindi rimessa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
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Le domande di parte attrice vanno accolte mentre devono essere disattese le domande proposte in via riconvenzionale dal convenuto . Controparte_3
Va in primo luogo rilevato come le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto, di nullità dell'atto di citazione (questa per la verità non riproposta in sede di definitiva precisazione delle conclusioni) e di inammissibilità delle domande avversarie, non risultino meritevoli di accoglimento.
16 Parte attrice ha chiarito e precisato in limine litis (con le note a verbale allegate in prima udienza e poi con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.) di aver svolto un'azione non di rivendicazione bensì di cd. mero accertamento della proprietà, presupposto della domanda con la quale viene invocato l'accertamento della libertà del compendio immobiliare da pesi e gravami di qualsiasi genere, e segnatamente di quelli sottesi ad una servitù.
Il convenuto obietta che la domanda ex adverso proposta sarebbe comunque priva dei presupposti richiesti ex lege.
Ora, quanto alla dedotta eccezione preliminare di nullità per asserita carenza di determinatezza e genericità, già in prima udienza il giudicante aveva rilevato incidentalmente il difetto di fumus boni iuris dell'eccezione, incoerente già con le amplissime difese di merito della parte convenuta.
Quanto all'altra deduzione di inammissibilità delle domande di cui ai capi C) e D) dell'atto di citazione, non si vede (a voler seguire la tesi di parte convenuta) perché nella materia del contendere, quale fissata dall'atto introduttivo degli attori, possa essere invece ritualmente coltivata la domanda riconvenzionale di confessoria servitutis, che poi null'altro costituisce se non proprio l'esatto contrario della domanda iniziale proposta in citazione, volta a far accertare la libertà da pesi, quale appunto la servitù prediale, dei fondi attorei.
Non è in discussione, per altro verso, e comunque rinviene riscontro negli elementi documentali versati in atti, di modo che può essere riprodotto in dispositivo, il quadro riepilogativo delle quote di spettanza in capo agli attori sui beni in comunione oggetto di causa.
Il contenzioso, tanto puntualizzato, deve essere pertanto scrutinato nel merito, nel cui ambito risulta in primo luogo opportuno procedere ad un riepilogo delle principali risultanze dell'istruttoria orale.
(buona conoscitrice della condizione dei luoghi, avendo abitato per circa dieci anni, Testimone_2 fino al 1989/1990, l'abitazione del padre del convenuto, per poi successivamente spostarsi di soli 200 metri circa nell'ambito stesso Comune) e (figlia dell'attrice e congiunta, Testimone_3 Parte_11 cugina o nipote, di alcuni attori) hanno riferito circostanze in larga parte analoghe.
Le due testimoni invero:
- hanno confermato che l'ingresso all'abitazione del viene attuato mediante la corte comune CP_3 mappale n. 368 Comune di ST (la circostanza è stata del resto riconosciuta all'interpello dallo stesso convenuto;
Controparte_3
17 - hanno altresì confermato che la parte retrostante dell'abitazione a suo tempo acquistata dal convenuto era costituita da un sedime utilizzato per il gioco delle bocce, pertinenza dell'osteria gestita dagli avi della fino all'inizio degli anni '50; Parte_19
- hanno riferito che in precedenza il transito avveniva attraverso un portico (in proprietà della Pt_19 costituente un passaggio pubblico per permettere l'accesso ai proprietari dei terreni vicini
[...] attraverso un sentiero vicinale, portico eliminato alla fine degli anni sessanta;
- ha confermato (la la on ricordando tali particolari) che, all'uscita del portico, erano Tes_2 Pt_3 presenti due gradini in salita che coprivano il dislivello per l'imbocco al sentiero che portava ai prati e boschi vicini, mentre a sinistra del portico vi erano due gradini in discesa destinati a colmare il dislivello con un vicino capo di bocce;
- ha riferito (anche in questo caso la l'altra teste non ricordando il particolare) che il transito Tes_2 pedonale, dopo l'eliminazione del portico, aveva una larghezza di circa 2 metri.
La ha poi escluso un transito di autovetture sui mappali 816, 820 e 371 da parte del Tes_2 CP_3
(la predetta teste ha negato con sicurezza di essere passata, accedendo dalla porta principale che dava sulla corte comune); analogamente la ha dichiarato di non aver mai visto il convenuto Pt_3 accedere per gli immobili degli attori, accedendo all'abitazione attraverso la corte;
Entrambe le testimoni hanno riferito dell'eliminazione di un dosso roccioso: mentre la ha Tes_17 dichiarato di non sapere né quando né da chi sarebbe stato eseguito tale intervento, la ha Tes_2 riferito che ciò sarebbe stato fatto dalla Parte_19
Il teste , a propria volta: Testimone_18
- ha confermato che il “tratto di strada” insistente sui mappali nn. 816, 820, 371 consente l'accesso all'autorimessa mapp. n. 822 in proprietà del convenuto;
- ha riferito che il padre di quest'ultimo, , effettuava un transito pedonale con carriole e Controparte_5 carretto, transito proseguito dal 1991 dal convenuto e famiglia;
- ha confermato la presenza sulla strada bianca dei segni di transito raffigurati nelle foto docc. 11) e 12) di parte convenuta, risalenti a prima del 2010;
- ha riferito del transito effettuato dal 1985 in avanti da e famiglia sulla “strada” in Controparte_3 questione, sia pedonalmente che mediante auto e bici;
- ha confermato che il suddetto tratto di strada consente altresì l'accesso al fondo mappale n. 819, coltivato dal convenuto e, prima di lui, dal padre;
Controparte_5
18 - ha riferito del passaggio per i fondi in contestazione dei furgoni impiegati nella ristrutturazione dell'abitazione del convenuto;
- ha confermato che il passaggio di convenuto e familiari era stato esercitato in modo pubblico, “alla luce del sole”;
- ha riferito che negli ultimi vent'anni almeno aveva contribuito nel periodo invernale Controparte_3 senza alcuna contestazione a spalare la neve sui mappali nn. 816, 820, 371.
Analoghe circostanze ha riferito l'altro teste introdotto da parte convenuta, , in ordine al Testimone_19 transito sui mappali nn. 816, 820, 371 che permetterebbe l'accesso all'autorimessa mapp. n. 822 del convenuto;
al transito pedonale ovvero mediante rudimentali carrelli spinti a mano da parte del padre del convenuto, ; ai transiti indisturbati, anche con veicoli, da parte di e Controparte_5 Controparte_3 famiglia;
alla presenza sulla strada bianca dei segni di transito foto 11), 12), parte convenuta, che ha contestualizzato come presenti sino al 2014 in riferimento alla raffigurazione nelle fotografie di una casa ed alle modifiche dimensionali di questa nelle diverse foto.
Il medesimo teste, inoltre, ha almeno indirettamente confermato il transito per il tratto di strada in oggetto, senza contestazione, anche ai fini dell'accesso al fondo mappale n. 819, nonché il passaggio per i fondi dei furgoni impiegati nella ristrutturazione dell'abitazione del convenuto (il Testimone_19 ha in particolare riferito di transiti di veicoli della ditta di OL NO, che ha definito come un proprio amico).
Gli interrogatori formali hanno anch'essi consentito di acquisire alcune informazioni (pur ovviamente di parte) di una qualche rilevanza.
L'attore ha puntualizzato in primo luogo che i mappali n. 816, 820 e 371 non costituirebbero Parte_1 una strada, trattandosi di beni in comunione agli attori, precisando che “l'accesso è possibile solo a piedi ad una moltitudine di persone anche perché nelle vicinanze vi è un sentiero nei cui pressi vi sono varie proprietà fra cui quella del sig. . CP_3
Ha ricordato come fino al 2004 il passaggio sarebbe stato particolarmente difficoltoso per la presenza di un dosso roccioso dell'altezza di 60 cm. eliminato appunto in quell'anno.
Ha contestato che il convenuto partecipasse a spese di manutenzione ordinaria e/o straordinaria.
Ha negato che nel 2014 il fosse stato informato in merito al rifacimento della pavimentazione sui CP_3 mappali oggetto di causa (816, 820 e 371).
19 Ha ammesso che lo zio aveva inviato anche al i conteggi di cui al doc. 10 Parte_2 Controparte_3 parte convenuta, ma ha puntualizzato che gli attori avevano contestato al congiunto l'iniziativa, ritenendo che il non avesse alcun diritto di partecipare alla ripartizione delle spese. CP_3
Il convenuto , a propria volta, all'interpello, tra l'altro: Controparte_3
- ha appunto confermato che l'ingresso all'abitazione propria viene da sempre attuato mediante la corte comune mappale n. 368 Comune di ST;
- ha dichiarato che il padre transitava, oltre che a piedi, anche con carriole, carretti e mezzi agricoli e che l'ampiezza del transito era di quasi tre metri;
- ha precisato che il padre non aveva la patente di guida e per il transito utilizzava mezzi agricoli non richiedenti la patente.
In ordine all'assunto di una sua permanenza all'estero per motivi professionali per lunghi periodi dell'anno, sottolineato dagli attori quasi a voler enfatizzare un asserito carattere discontinuo se non proprio occasionale e/o saltuario del passaggio di cui si discute, ha confutato l'argomento avversario, in particolare (rispondendo al capitolo 41 attoreo) dichiarando “Non è vero, ero un programmatore interno all'azienda in cui passavo la maggior parte del mio tempo lavorativo;
i collaudi all'estero in genere duravano circa 15-20 giorni lavorativi. Ad ogni modo, quando ero assente, il passaggio veniva comunque esercitato da mia moglie e mio figlio con auto e bici, prevalentemente con auto”.
Riassunte come sopra le principali risultanze dell'istruttoria orale, va detto in definitiva che nel presente contenzioso sostanzialmente si fronteggiano la tesi di parte attrice, che vorrebbe far accertare la libertà del compendio immobiliare da pesi e gravami di ogni genere, e segnatamente di quelli di una servitù di passaggio, e la contrapposta tesi del convenuto, che assume al contrario la sussistenza di detta servitù, per averla acquisita a titolo e per effetto di usucapione.
Giova allora riportare qualche significativa massima del giudice di legittimità in riferimento alle questioni delle servitù apparenti e del loro acquisto per usucapione, premettendo appunto come secondo il vigente ordinamento giuridico (art. 1061 c.c.) solo le servitù apparenti possano essere acquistate, in difetto di altri modi di costituzione (costituzione volontaria ovvero per provvedimento giudiziario), per usucapione.
Secondo la Suprema Corte (tra le altre, Sez. II, 20.05.2005 n. 10696), “Il requisito dell'apparenza della servitù richiesto ai fini dell'acquisto per usucapione si configura come presenza di segni visibili di opere di natura permanente, obiettivamente destinate al suo esercizio e che rivelino in maniera non univoca
l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, dovendo le opere naturali o artificiali rendere manifesto
20 che non si tratta di attività compiuta in via precaria e senza animus utendi iure servitutis, ma di un onere preciso a carattere stabile, corrispondente in via di fatto al contenuto di una determinata servitù.”.
Ancora (Cassazione civile, Sez. II, 9.4.2024 n. 9450) “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile;
ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente e occorrendo, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù.”.
È interessante, e particolarmente calzante con la vicenda a giudizio, il principio espresso dalla Suprema
Corte con la seguente massima: “In tema di usucapione di servitù di passaggio, i solchi lasciati dalle ruote dei trattori, allorché saltuariamente visibili e non inequivocabilmente attestanti l'asservimento del fondo soggetto alla servitù, non costituiscono opera apparente ai fini di cui all'art. 1061 c.c.” (Cassazione civile, Sez. II, 5.10.2009 n. 21255)
Ora, ponendo a fondamento della propria affermata servitù di passaggio sui fondi del compendio immobiliare degli attori un acquisto a titolo originario per usucapione, il convenuto – il quale agisce in via riconvenzionale (ed è quindi gravato dei corrispondenti oneri probatori: onus probandi incumbit ei qui dicit) – avrebbe avuto un onere molto rigoroso che, ad avviso del giudicante, non è riuscito ad assolvere adeguatamente.
Ossia dimostrare che l'asserita servitù (pedonale e veicolare), il sedime e la conformazione della quale identifica nell'estratto planimetrico di cui al proprio doc. 20 (cfr. pag. 19 comparsa di costituzione e risposta), sia per tale riconoscibile (e sia stata nel corso del tempo, ossia per il ventennio di legge, per tale riconoscibile, aggiunge il giudicante) in dipendenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente (per mutuare le espressioni della Suprema Corte di cui alla richiamata pronunzia n.
9450/2024).
21 Il convenuto pretenderebbe di provare la sussistenza di un tale requisito (in particolare dell'apparenza) allegando alcune foto, che indica e classifica come foto storiche del passaggio (in particolare suo doc.
11) e che raffigurerebbero un sentiero naturale formatosi per effetto del calpestio.
Questi reperti, pur confermati in sede testimoniale (le foto, come in precedenza riepilogato, sono state esibite e riconosciute dai testi e ), costituiscono nondimeno un riscontro Testimone_18 Testimone_19 troppo labile per fondare il dato costitutivo di una servitù apparente suscettibile di formare oggetto di valido ed opponibile acquisto a titolo di usucapione.
I reperti fotografici incontrano invero il limite di un collegamento in fin dei conti evanescente dal punto di vista tanto soggettivo (la riconducibilità proprio al convenuto ovvero al suo avo Controparte_3
, cui il convenuto ebbe a succedere ex art. 1146 comma 1 c.c.) che temporale (l'esercizio della CP_5 servitù, pur tipicamente discontinua, deve estendersi per almeno un ventennio: ha Testimone_18 collocato temporalmente lo stato dei luoghi raffigurato nelle foto a prima del 2010 e Testimone_19 fino al 2014).
Ma la prospettiva “diacronica” è essenziale in tema di usucapione ed in questa prospettiva neppure potrebbe essere privo di rilievo il fatto che nel corso degli anni lo stato dei luoghi sia risultato sensibilmente mutato, rendendo incerto e variabile, quantomeno in ordine alle modalità di esercizio ed al relativo sedime, il passaggio.
A partire dall'eliminazione del portico cui allude parte convenuta (allorquando iniziava un transito esercitato da una generalità di persone, e quindi pubblico, come lo definisce parte attrice a pag. 6 della conclusionale).
E poi concretizzandosi nell'eliminazione di un dosso roccioso di cui hanno riferito le testi e Tes_2
e che all'interpello il a attendibilmente collocato temporalmente nell'anno 2004). Pt_3 Pt_1
Ed in tempi più recenti nella pavimentazione/sistemazione dei fondi degli attori di cui ai mappali nn. 820,
816 e 371.
Non si vede pertanto in forza di quali elementi univoci ed inoppugnabili il Tribunale dovrebbe dichiarare costituita a titolo di usucapione una servitù di passaggio (che parte convenuta indica con larghezza minima del passaggio di 3,00 metri e larghezza massima di 6.30 metri), verosimilmente “ritagliandola” sulla planimetria (doc. 20) redatta da un tecnico, ma che altro non sembra costituire se non un inutilizzabile ex post (ossia un documento creato “a tavolino”) e non certo la fedele rappresentazione grafica di un diritto reale parziario sorto e mantenutosi proprio con quelle specifiche caratteristiche (di
22 conformazione, sedime, percorso, dimensioni) in virtù di un uso e di un possesso protratti per un ventennio.
Non sono invero apprezzabili preesistenti ed oggettivi segni visibili di stabili e durature opere permanenti destinate all'esercizio di detta servitù.
Neppure da ultimo potrebbe giovare alle ragioni del convenuto la scrittura privata, allegata sub doc. 7).
Tale scritto (datato 29.12.1985) disponeva che “premesso che nel fabbricato di proprietà dei fratelli esisteva da tempo immemorabile un portico adibito a passaggio per accedere ai fondi di varie Pt_1 proprietà. Ora per l'avvenuta ristrutturazione del fabbricato tale portico è stato eliminato per ricavare delle stanze. Pertanto i fratelli roprietari del fabbricato suddetto, mappale 821 del foglio I° in C.C. Pt_1 di ST spostano tale servitù lungo il perimetro del fabbricato summenzionato per una larghezza di ml. 3,50-4,00 onde permettere di accedere ai fondi di proprietà del signor con un mezzo CP_5 carrabile. Si precisa che tale servitù insiste oltre che sul mappale 821 anche sui mappali 820 e 816 del foglio I° in C.C. di ST”.
Orbene, rileva il giudicante che il presente giudizio ha ad oggetto (per scelta del convenuto) una genesi per usucapione e non volontaria (contrattualistica) del diritto di servitù, di modo che fuoriesce dall'ambito di accertamento che qui impegna ogni possibile diversa fonte costitutiva del medesimo diritto (la scrittura privata al più potrebbe integrare un elemento indiziario, peraltro insufficiente a colmare le lacune probatorie di un acquisto maturato ai sensi dell'art. 1061 c.c.).
In definitiva è difficilmente controvertibile che nel corso degli anni il o il padre , CP_10 CP_5 così come componenti delle loro famiglie, al pari verosimilmente di una moltitudine di cittadini (costoro uti cives), abbiano esercitato il passaggio, pedonale ma anche carraio, sul compendio immobiliare in titolarità comune degli attori.
Ma ciò non integra motivo sufficiente per consacrare un formale diritto reale di passaggio consolidatosi per usucapione, appunto per insuperabile difetto di riscontri univoci di apparenza della pretesa servitù.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si palesa irrilevante la pur richiesta CTU descrittiva dello stato dei luoghi (così come l'implementazione delle prove orali sui medesimi capitoli, che lascerebbero comunque incompiuta la dimostrazione di un'asserita apparenza della servitù).
Le domande riconvenzionali sub 2), 3) e 4) di parte convenuta, non risultando accoglibili, vanno così respinte, mentre va specularmente fatta declaratoria che il compendio immobiliare identificato dai mappali nn. 371, 816 ed 820, Foglio 1, Comune Censuario di ST (VI), risulta libero e franco da
23 ogni gravame, onere, servitù, peso giuridico e, nello specifico, dal diritto di servitù di passaggio affermato dal convenuto Controparte_3
Va altresì disposta, occorrendo, la trascrizione della pronunzia presso la competente Conservatoria dei
Registri Immobiliari, ora Agenzia del Territorio (con esonero da ogni responsabilità del competente
Conservatore).
Così definita la lite, le spese processuali (liquidate come da dispositivo, modulandole sui parametri ex
D.M. 10.03.2014 n. 55, aggiornati ex D.M. n. 147/2022, scaglione di valore fino ad € 1.100,00) seguono il criterio ordinario di soccombenza a favore degli attori in solido.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) in accoglimento delle domande degli attori,
A) accerta e dichiara il diritto di proprietà di parte attrice in ordine ai mappali facenti parte del Comune
Censuario di ST (VI), al Foglio 1, contraddistinti dai nn. 371, 816 e 820;
B) in dipendenza della precedente statuizione, accerta e dichiara più specificamente, quanto appresso in ordine alla titolarità di ciascun mappale indicato sub. A:
b1) quanto al mappale n. 371, foglio n.1, Comune Censuario di ST (VI), accerta e dichiara che i comproprietari risultano essere i seguenti e per le quote di spettanza appresso specificate:
1) , nata a [...], l'[...], c.f. = proprietà per 27/648; Parte_6 C.F._7
2) , nato a [...], il [...], c.f. = proprietà per 6/648; Controparte_2 C.F._15
3) , nata a [...], il [...], c.f. = proprietà per 6/648; Parte_11 C.F._12
4) , nata a [...], il [...], c.f. proprietà per 6/648; Parte_10 C.F._11
5) , nato a [...], il [...], c.f. = proprietà per 1/24; Parte_4 C.F._4
6) , nata a [...], il [...], c.f. = proprietà per 1/24; CP_1 C.F._6
7) , nata a [...], il [...], c.f. = proprietà per 1/24; Parte_5 C.F._5
8) , nata a [...], il [...], c.f. proprietà per 1/24; Parte_9 C.F._10
9) , nata a [...], il [...], c.f. = proprietà per 18/648; Parte_8 C.F._9
10) , nata a [...], il [...], c.f. = proprietà per 3/24; Parte_7 C.F._8
11) , nato a [...], l'[...], c.f. = Parte_2 C.F._2 proprietà per 3/24;
24 12) nato a [...], il [...], c.f. proprietà per 9/24; Parte_1 C.F._16
13) , nata a [...], il [...], c.f. = proprietà per Parte_3 C.F._3
1/8;
b2) quanto al mappale n. 820, foglio n.1, Comune Censuario di ST (VI), accerta e dichiara che i comproprietari risultano essere i seguenti e per le quote di spettanza appresso specificate:
1) , nata a [...], l'[...], c.f. = proprietà per 27/648; Parte_6 C.F._7
2) , nato a [...], il [...], c.f. = proprietà per 6/648; Controparte_2 C.F._15
3) , nata a [...], il [...], c.f. = proprietà per 6/648; Parte_11 C.F._12
4) , nata a [...], il [...], c.f. proprietà per 6/648; Parte_10 C.F._11
5) , nato a [...], il [...], c.f. = proprietà per 1/24; Parte_4 C.F._4
6) , nata a [...], il [...], c.f. = proprietà per 1/24; CP_1 C.F._6
7) , nata a [...], il [...], c.f. = proprietà per 1/24; Parte_5 C.F._5
8) , nata a [...], il [...], c.f. proprietà per 1/24; Parte_9 C.F._10
9) , nata a [...], il [...], c.f. = proprietà per 18/648; Parte_8 C.F._9
10) , nata a [...], il [...], c.f. = proprietà per 3/24; Parte_7 C.F._8
11) , nato a [...], l'[...], c.f. = Parte_2 C.F._2 proprietà per 3/24;
12) nato a [...], il [...], c.f. proprietà per 9/24; Parte_1 C.F._16
13) , nata a [...], il [...], c.f. = proprietà per Parte_3 C.F._3
1/8;
b3) quanto al mappale n. 816, foglio 1, Comune Censuario di ST (VI), accerta e dichiara che in ordine al compendio immobiliare identificato dal mappale n. 816, la relativa proprietà risulta individuata nella scrittura privata autenticata Notaio dott. in data Persona_6
31.1.2006, registrata il 13.6.2006 e, pertanto, nel seguente modo:
a) accerta e dichiara che il sig. è pieno proprietario di un locale autorimessa, così Parte_1 catastalmente contraddistinto: in Comune di ST, foglio 1 (uno), m.n.816 (ottocentosedici), sub. 4
(quattro), via Roma, n. 25, p.t. Cat. C/6, cl. 1, mq. 26, RC € 21,48;
b) accerta e dichiara che il sig. è pieno proprietario di un locale autorimessa, Parte_2 così catastalmente descritto: in Comune di ST, foglio 1 (uno), m.n. 816 (ottocentosedici), sub. 3
(tre), via Roma, n. 25, p.t. Cat. C/6, cl.1, mq. 24, R.C. € 19,83;
25 c) accerta e dichiara che i sigg.ri e , per essi, i loro eredi ed aventi Parte_13 Parte_14 causa tutti, risultano proprietari, per la quota di metà ciascuno, di locale autorimessa in Comune di
ST, via Roma, così catastalmente distinto: in Comune di ST – N.C.E.U., foglio 1 (uno),
m.n. 16 (sedici), sub. 2, via Roma, n.25, p.t. Cat. C/6, cl.1, mq. 26, R.C. € 21,48;
d) accerta e dichiara che i proprietari delle unità immobiliari suindicate e, più specificamente, del mappale 816 sub. 4, sub. 3 e sub. 2, risultano titolari della quota di proprietà condominiale sull'area coperta dell'edificio e scoperta di pertinenza, nonché sugli enti comuni ai sensi di legge, in particolare il bene comune non censibile, così descritto a N.C.E.U. in Comune di ST, foglio 1 – mappale n.
816 sub. 1 (uno);
II) accerta e dichiara che il compendio immobiliare identificato dai mappali nn. 371, 816 ed 820, Foglio 1,
Comune Censuario di ST (VI), risulta libero e franco da ogni gravame, onere, servitù, peso giuridico e, nello specifico, dal diritto di servitù di passaggio affermato dal convenuto Controparte_3
III) rigetta le domande riconvenzionali del convenuto sub 2), 3) e 4) con riguardo al compendio immobiliare identificato dai mappali nn. 371, 816, 820, Foglio 1, Comune Censuario di ST (VI);
IV) dispone ed autorizza, occorrendo, la trascrizione della presente sentenza presso la competente
Conservatoria dei Registri Immobiliari, ora Agenzia del Territorio, con esonero da ogni responsabilità del competente Conservatore;
V) condanna il convenuto a rifondere agli attori in solido le spese processuali, che Controparte_3 liquida in € 56,10 per anticipazioni, € 1.324,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15%,
C.P.A. e IVA come per legge sull'imponibile.
Così deciso in Vicenza, il 20 maggio 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
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