Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, all'esito della pubblica udienza del 25.2.2025, ha pronunciato mediante lettura contestuale di motivazione e dispositivo la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia di lavoro iscritta al R.G. n. 16079/2022, avente ad oggetto: differenze retributive;
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Gaetano Maisto, Stefania Catuogno e Pierluigi Maisto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale in Napoli alla via Duomo n. 77;
RICORRENTE
CONTRO
(p.i. ), in persona dell'amministratore unico legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via dei Mille n. 61 presso lo studio dell'Avv. Luca Maione che la rappresenta e difende;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER : condannare la al pagamento delle differenze Parte_1 Controparte_1 retributive, quantificate in € 136.719,47, di cui € 23.831,37 per TFR, oltre € 9.600,00 per Bonus
Renzi/Bonus 2020 ed € 7.600,00 per indennità di trasferta, come da conteggi analitici allegati, per un totale complessivo di € 153.919,47, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, salvo l'eventuale pagamento di quanto richiesto con la procedura monitoria per t.f.r.; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER rigettare il ricorso;
in accoglimento della spiegata riconvenzionale, Controparte_1 condannare il ricorrente al pagamento della somma di € 1.078,50 a titolo di indennità di mancato
1
in subordine, compensare fino a concorrenza dei rispettivi importi l'eventuale credito del ricorrente con il predetto credito datoriale;
con vittoria delle spese di lite.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 15.9.2022, esponeva di aver lavorato Parte_1 alle dipendenze della ininterrottamente dal 28.11.2012, in ragione della Controparte_1 sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, con inquadramento nel livello VI del c.c.n.l. del settore commercio.
Deduceva di aver operato presso diversi punti vendita gestiti dalla società, quali “La Reggia
Outlet designer” in Marcianise (CE) e quelli siti in Roma alla Via del Tritone, Via Montecitorio, Via
Uffici del Vicario e Via Del Corso.
Precisava di aver sempre svolto le mansioni di addetto alle vendite, addetto alla gestione ed al controllo delle vendite in relazione agli obiettivi prefissati dall'azienda, alla gestione e controllo degli stock e degli inventari e di tutte le attività operative correlate, nonché al controllo e mantenimento della buona immagine del punto vendita;
così come riportato nel contratto di assunzione. Mansioni, queste, riconducibili al superiore livello IV del citato c.c.n.l.
Sosteneva di aver prestato attività lavorativa presso la sede sita in Via Uffici del Vicario
(Roma) da giugno a settembre 2015, ricevendo la relativa indennità di trasferta, pari ad € 400,00, solo il primo mese;
di aver lavorato in trasferta presso le sedi di Via del Tritone e Via Montecitorio, sempre come da busta paga, da giugno a dicembre 2017, senza ricevere alcuna indennità di trasferta per l'intero periodo;
di aver lavorato a Roma nelle menzionate sedi, come indicato nelle buste paga, dal gennaio all'agosto 2018 e poi per quindici giorni a settembre ed ottobre dello stesso anno, senza ricevere l'indennità di trasferta.
Aggiungeva di aver lavorato secondo turni di nove ore lavorative, per sei giorni settimanali, con un unico giorno di riposo alternato, solitamente feriale e non festivo. Precisamente, nel periodo di lavoro presso la sede di Caserta, con orario dalle ore 12 alle ore 22, oppure dalle ore 10 alle ore 20, con un'ora di pausa pranzo, per sei giorni a settimana, con un giorno infrasettimanale di riposo. Nel periodo svolto presso i punti vendita in Roma, dalle ore 9 alle ore 19, per sei giorni a settimana con un giorno alternativo di riposo. Anche durante il periodo lavorativo presso la sede di Napoli sita in Via Porzio, dalle 9 alle 19, con un'ora di pausa pranzo, nei giorni dal lunedì al venerdì, il sabato dalle ore 10 alle ore 19, senza pausa, con riposo la domenica.
Deduceva di aver, sempre, percepito la retribuzione mensile, nonché la 13° e la 14° mensilità in misura risultante dalle buste paga.
Evidenziava che dal marzo 2022 è stato impossibilitato a lavorare a causa di una sindrome depressiva-ossessiva, certificata, derivante anche dalle pesanti condizioni di lavoro perdurate sino alle dimissioni rese il 2.8.2022 per giusta causa, in ragione dall'erroneo inquadramento nel VI livello che non rispecchiava le mansioni svolte.
Lamentava di non aver percepito il t.f.r. e le competenze di fine rapporto.
Rivendicava, pertanto, una retribuzione superiore a quella corrisposta, anche ai sensi del 2 combinato disposto di cui agli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., nonché riconoscimenti a titolo di mansioni superiori, lavoro straordinario, indennità di trasferta, 13esima e 14esima mensilità, bonus, e t.f.r.
Tanto premesso, , conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in Parte_1 funzione di Giudice del lavoro, la chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate Controparte_1 conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la si costituiva tempestivamente Controparte_1 in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda.
Sosteneva che il ricorrente, per tutta la durata del rapporto, ha sempre espletato le mansioni per le quali è stato assunto, di operatore ausiliario agli addetti alla vendita, controllo degli stock, sistemazione e riordino della merce e di allestimento vetrine e scaffali;
e che, solo a fronte di contingenti esigenze organizzative, è stato in periodi determinati adibito alla vendita diretta al pubblico, percependo le maggiorazioni e le indennità che risultano dagli statini paga.
Aggiungeva che lo stesso ha sempre osservato un orario di lavoro circoscritto nella media di quaranta ore settimanali (nell'arco dell'anno), come da statini paga in atti, distribuite su cinque o sei giorni a settimana;
e che in caso di sforamento dell'orario di lavoro settimanale ha percepito le maggiorazioni previste dal c.c.n.l. di riferimento, come da statini paga.
Negava che a fronte dei trasferimenti imposti da necessità tecnico-organizzative (mai a Caserta
o a Roma in Via Montecitorio) sia dovuta alcuna indennità di trasferta;
e che solo quando è stato realmente inviato in “trasferta”, per alcuni giorni nel corso di luglio 2013 e nel corso di giugno 2015, ha percepito la corrispondente indennità, come risulta dai rispettivi statini paga.
Chiariva che il ricorrente, dal 16/03/2020 al 16/05/2020, dal 08/11/2020 al 27/12/2020, dal
01/01/2021 al 10/01/2021, dal 09/02/2021 al 14/02/2021, dal 24/02/2021 al 25/02/2021, dal 27/02/2021 al 28/02/2021, dal 01/03/2021 al 12/03/2021, dal 17/03/2021 al 19/03/2021, dal 22/03/2021 al
25/03/2021, dal 01/04/2021 al 18/04/2021, dal 28/04/2021 al 30/04/2021, dal 01/05/2021 al 16/05/2021
e dal 24/05/2021 al 30/05/2021, è stato in CIG in deroga a “zero ore”; ed è stato assente per malattia in varie occasioni, in ultimo dal 25/02/2022 fino alla risoluzione del rapporto.
Sosteneva che lo stesso aveva fruito di ferie e permessi retribuiti in misura conforme alle previsioni di legge;
ha percepito i trattamenti integrativi previsti ex lege, anche quelli definiti “bonus
Renzi” e “bonus 2020”, come risulta dagli statini paga. Ed aveva, in sede monitoria, ottenuto il decreto ingiuntivo per il pagamento del t.f.r. come da C.U. 2022 (€ 14.938,64), maturato al 31/12/2021, pagato in data in data 27/10/2022, con rivalutazione ed interessi
E che, dopo che lo stesso aveva attivato presso l'ITL di Napoli procedura ex art. 11, comma 1,
d.lgs. 124/2004, in relazione a t.f.r., 13.a e 14.a mensilità, mancate retribuzioni per il periodo dal 20 novembre 2012 al 28 giugno 2022, in data 14/12/2022 col raggiungimento dell'accordo conciliativo, la società aveva erogato la somma concordata netta di € 4.328,21, riferita ad € 1.165,14 lordi per differenza t.f.r. dell'anno 2022 ed € 3.163,07 per differenze di spettanze di fine rapporto.
Concludeva, in via preliminare, per la improponibilità e/o improcedibilità della domanda ex artt. 11, c. 3, d.lsg. 124/2004 e 2113, u.c., c.c.; e per la improcedibilità parziale della domanda per prescrizione dei crediti vantati fino al 27/09/2017.
3 Nel merito, sosteneva la infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto per le carenze assertive e probatorie in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 414, 115 c.p.c. e 2697 c.c, nonché per la sua infondatezza;
in subordine contestava i conteggi.
Infine, formulava domanda riconvenzionale (condizionata) per sentire la condanna del sig al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso di € 1.078,50 o, in subordine, la sua Pt_1 compensazione fino a concorrenza dei rispettivi importi con l'eventuale credito del lavoratore, visto che non è ravvisabile alcuna giusta causa.
Il ricorrente depositava memoria difensiva avverso la domanda riconvenzionale chiedendone il rigetto.
Fallito il tentativo di conciliazione ed acquisita la documentazione prodotta, espletata la prova testimoniale e depositata la c.t.u. contabile, alla odierna udienza la causa veniva discussa oralmente sulle conclusioni di cui agli atti introduttivi illustrate da note conclusionali;
veniva, quindi, decisa come da sentenza letta al termine della camera di consiglio.
2. Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di inammissibilità o improcedibilità della domanda.
Ciò in quanto, come si legge, nel verbale sottoscritto in data 20.12.22 innanzi ad I.T.L. di
Napoli, tale conciliazione avveniva “ad esclusione di quanto attivato con ricorso 16079 del 2022 innanzi al Tribunale di Napoli”.
Il che assorbe ogni eventuale considerazione.
3. Il ricorso è parzialmente fondato e merita di essere accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Nella specie è pacificamente intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 28.11.2012 al 02.8.2022, con inquadramento nel livello VI del c.c.n.l. del settore commercio.
Sono in contestazione, piuttosto, il livello di inquadramento, in quanto il ricorrente deduce di aver svolto mansioni riconducibili alla superiore qualifica di impiegato addetto alle vendite, di cui al livello IV;
l'orario lavorativo effettivamente osservato;
lo svolgimento della prestazione lavorativa in trasferta presso i punti vendita siti in Roma (alla Via Uffici del Vicario da giugno a settembre 2015; alla Via del Tritone e Via Montecitorio da giugno a dicembre 2017; dal gennaio all'agosto 2018 e poi per quindici giorni a settembre ed ottobre dello stesso anno); l'integrale pagamento del t.f.r. e delle spettanze di fine rapporto.
Sulla scorta di quanto statuito nel c.c.n.l. di settore in ordine alla maggiore retribuzione prevista per il IV livello di inquadramento rivendicato ed alle altri voci retributive, il ricorrente ha richiesto il pagamento delle differenze retributive quantificate come da conteggi allegati.
Al fine di valutare la fondatezza della divergente prospettazione fattuale delle parti, veniva espletata prova testimoniale.
In ordine di escussione, : “ADR conosco i fatti di causa in quanto sono stato Testimone_1 dipendente della dal 2015 al 2021 circa ed ho lite pendente con la stessa per Controparte_1 differenze retributive. ADR conosco il ricorrente presente in aula, in quanto siamo stati colleghi ed
4 abbiamo lavorato insieme presso diversi punti vendita gestiti dalla convenuta. ADR ho conosciuto il ricorrente quando lavoravo presso il punto vendita La Reggia Outlet sito in Marcianise;
l'ho conosciuto qualche mese dopo la mia assunzione del settembre 2015, non ricordo meglio è passato troppo tempo. ADR io ed il ricorrente eravamo addetti alle vendite e ci occupavamo anche dell'allestimento delle vetrine che a volte abbiamo effettuato insieme;
per questo motivo, siamo stati inviati anche presso altri punti vendita in Roma (alla via del Tritone, in p.zza San Lorenzo in Lucina,
a Montecitorio). Ciò è avvenuto per entrambi a volte nello stesso periodo, altre volte in periodi diversi.
ADR in base alle esigenze aziendali, venivamo inviati presso i punti vendita di Roma per alcuni giorni
o anche per più di un mese. ADR successivamente abbiamo lavorato presso i punti vendita di Roma per oltre un anno, io a quello di Montecitorio e lui a via del Tritone;
in questo periodo, ci incontravamo nei punti vendita sia per scambiarci la merce o per confrontarci sulle vendite etc. ADR il ricorrente in questo periodo di oltre un anno (non so meglio precisare ma si trattato circa dell'anno 2018) era il referente responsabile del punto vendita ed era a lui che facevano capo gli altri addetti alle vendite.
ADR in questo periodo viaggiavamo insieme in treno, per cui chiacchieravamo del nostro lavoro. ADR
i punti vendita della erano aperti tutti i giorni della settimana dalle 10:00 alle 20:00 con orario CP_1 continuato. ADR sia io che il lavoravamo per 10 ore al giorno dalle 10:00 alle 20:00, per 6 Pt_1 giorni alla settimana con un giorno di riposo mai coincidente con un giorno festivo. La pausa pranzo veniva fruita in base alle esigenze per pochi minuti, mezz'ora o anche un'ora al giorno come capitava.
ADR generalmente prendevamo il treno alle 8:30 di mattina ed al ritorno alle 19:40. ADR successivamente il ricorrente ha lavorato, sempre come responsabile, presso il punto vendita sito in
Napoli al centro direzionale, dove sono stato inviato dall'azienda per dargli una mano sia per
l'allestimento delle vetrine che come addetto alle vendite. ADR ciò è avvenuto più volte sia per alcune singole giornate o anche per periodi più lunghi tipo 3 mesi, ad esempio durante la pandemia. ADR in questo punto vendita lavoravamo dalle 9:00 alle 19:00 per 6 giorni alla settimana come prima. ADR in questo punto vendita vi era un altro addetto alle vendite, ma la sua presenza non era stabile per cui
a volte il ha lavorato da solo. ADR fruivamo di 2 settimane di ferie l'anno ed il periodo Pt_1 doveva essere concordato in base alle esigenze aziendali. ADR il rapporto di lavoro del ricorrente mi risulta essere cessato pochi mesi dopo il mio;
io ho cessato il rapporto nel dicembre 2021, lui nell'anno
2022 circa. ADR il ricorrente mi riferì di essere saturo dei continui spostamenti per cui aveva reso le dimissioni. ADR non ho mai parlato con il ricorrente delle competenze di fine rapporto”.
“ADR conosco i fatti di causa in quanto anche io ho lavorato alle dipendenze Testimone_2 della da marzo 2013 a maggio 2021. Non ho lite pendente con la società. ADR Controparte_1
Quando sono stato assunto il ricorrente già lavorava per la presso il punto vendita sito in CP_1
Marcianise alla Reggia Outlet dove l'ho conosciuto. ADR all'epoca il ricorrente affiancava il responsabile del punto vendita che era un uomo di cui non ricordo il nome;
io ero un addetto alle vendite e fu lui a darmi le spiegazioni circa il lavoro che avrei dovuto svolgere, in quanto era la mia prima esperienza lavorativa nel settore. ADR il punto vendita era aperto dalle 10:00 alle 22:00, 7 giorni su 7. Noi dipendenti lavoravamo dalle 9:00 alle 21:00 oppure a turno dalle 10:00 alle 22:00.
L'ora dalle 9:00 alle 10:00 veniva utilizzata da tutto il personale, compresi i referenti, per sistemare
5 il punto vendita. ADR abbiamo lavorato insieme presso questo punto vendita per circa un anno fino a quando io sono stato inviato ad un altro punto vendita come referente sito in Napoli alla via Arangio
Ruiz, però anche in quest'ultimo periodo, circa due domeniche a mese, dovevo lavorare presso il punto vendita di Marcianise ove incontravo il ricorrente che continuava a lavorare come assistente del referente;
a volte si occupava anche di allestire le vetrine, ovviamente lavorava anche come addetto alle vendite. ADR nel periodo successivo, ma non so essere più preciso, so che il ricorrente è stato assegnato da Roma dove lavorava presso il nuovo punto vendita aperto al Centro direzionale intorno al 2018/2019, certamente prima del Covid. Lui era il referente di questo punto vendita, per cui si occupava, in mancanza di altro personale, all'allestimento delle vetrine sostituendo un capo venduto, si occupava delle pulizie, della vendita, della cassa, di rispondere al telefono;
insomma si occupava di tutto. ADR i vetrinisti per la erano i sig.ri e che giravano per i vari CP_1 Tes_1 Pt_2 punti vendita secondo le necessità. ADR in questo punto vendita lavorava un uomo come addetto alle vendite, non ricordo il nome di quest'ultimo ma certamente non era il sig. . Ciò so in quanto Tes_1 sono stato inviato più volte per la singola giornata a lavorare presso il punto vendita sito al centro direzionale proprio per sostituire il ragazzo addetto alle vendite che mancava, sempre in giorni infrasettimanali in quanto la domenica questo punto vendita era chiuso. Successivamente al lockdown sono stato inviato più volte, anche per una settimana consecutivamente, per una o più volte al mese, presso questo punto vendita e ho lavorato insieme al . ADR ho lavorato insieme al ricorrente Pt_1 anche tre giorni a Roma, molto prima del Covid, presso il punto vendita sito in via del Tritone di cui lui era il responsabile e gestiva circa 2 o 3 persone. ADR quando il mio rapporto è cessato a maggio
2021, il ricorrente lavorava ancora in azienda, ma ricordo che si lamentava di essere stanco in quanto lavorava anche la domenica, a volte ci toglievano la giornata di riposo settimanale, per dispetto
l'azienda lo inviava presso il deposito sito al Cis di Nola per svolgere mansioni di magazziniere. ADR
Non so se poi si sia dimesso o sia stato licenziato, ma ricordo che per un certo periodo è stato in malattia. ADR in teoria avremmo dovuto lavorare per 6 giorni alla settimana, con uno di riposo, ma di fatto molto spesso si lavorava 7 giorni su 7. Ad esempio, durante il periodo natalizio, dei saldi o anche quando mancava il personale. ADR fruivamo di 2 settimane di ferie l'anno, ma per organizzarci dovevamo sempre discutere in quanto il piano ferie ci veniva dato a fine luglio”.
: “ADR conosco i fatti di causa in quanto sono dipendente della convenuta dal Testimone_3 dicembre 2014 con mansioni di impiegato ammnistrativo. ADR Sono indifferente alle parti. ADR
Conosco il ricorrente presente in aula, è stato dipendente della dal 2012 fino al 2019 CP_1 circa. ADR Il mio ufficio si trova in Nola, ma occupandomi della contabilità del magazzino inviavo mail e mi recavo nei punti vendita per verificare le giacenze della merce. ADR Il ricorrente lavorava come commesso, l'ho visto intorno all'anno 2019 presso il punto vendita sito al Centro Direzionale nelle occasioni in cui mi ci sono recato;
si sarà trattato di due volte ADR Mi ci sono recato per verificare la merce in giacenza nel magazzino. ADR In tali occasioni ho incontrato nello stesso punto vendita insieme al ricorrente o il dipendente o il dipendente , erano entrambi Per_1 Persona_2 addetti alle vendite. ADR. Escludo che il ricorrente lavorasse da solo nel punto vendita, non è prassi aziendale e comunque si trattava di un negozio grande. ADR Non so se il ricorrente abbia lavorato
6 anche in altri punti vendita della convenuta. ADR Non ricordo l'orario di apertura al pubblico di tale punto vendita, ma di solito i punti vendita erano aperti dalle 10 alle 19/19:30 non essere più preciso.
ADR Il vetrinista della è il sig che gira per i vari punti vendita”. CP_1 Persona_3
: “ADR conosco i fatti di causa in quanto sono dipendente della convenuta Parte_3 dalla fine dell'anno 2017 con mansioni di responsabile degli uffici acquisti e sono indifferente alle parti. ADR Il mio ufficio si trova al CIS di Nola. ADR Conosco il ricorrente presente in aula, è stato dipendente della , già lavorava lì quando sono stato assunto io. In realtà non ho mai CP_1 avuto a che fare professionalmente con il ricorrente. Ma girando nei vari negozi per controllare la qualità della merce, l'ho incontrato presso il punto vendita sito al Centro Direzionale le 2 o 3 volte in cui mi ci sono recato. ADR Il ricorrente era un commesso addetto alle vendite, l'ho trovato insieme al collega , anch'egli commesso o, forse, con altro dipendente, tale di cui non Persona_4 Per_5 ricordo il cognome. ADR Nel punto vendita vi erano sempre due persone intente a lavorare. Non ho mai visto il ricorrente lavorare in altri punti vendita. Non ricordo l'orario di apertura al pubblico del punto vendita. Non conosco l'orario di lavoro osservato dal ricorrente, ma la prassi aziendale è che ciascun dipendente osserva l'orario settimanale di 40 ore distribuito su turni. ADR Il vetrinista della
è il sig che gira per i vari punti vendita e collabora con me per gli CP_1 Persona_3 acquisti. ADR lavoravo prevalentemente presso i punti vendita siti in Campania. ADR Mi sono recato presso il punto vendita di Roma sito alla via Uffici del Vicario, ma non per svolgere i miei ordinari compiti di controllo qualità, ma ad esempio per incontrare fornitori;
per questo motivo mi ci sono trattenuto per meno tempo. ADR Non ricordo in che anno ci sono andato”.
Va disattesa l'eccezione di incapacità a testimoniare sollevata dalla convenuta con riferimento al sig. , che ha avuto lite pendente con la Tes_1 Controparte_1
Ciò in applicazione del consolidato orientamento per cui “l'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, a norma dell'art. 246 c.p.c., è l'interesse giuridico, personale, concreto, che legittima l'azione o l'intervento in giudizio, sicché il lavoratore dipendente di una parte in causa non è, per ciò solo, incapace di testimoniare, né può ritenersi, per questa sola ragione, scarsamente attendibile” (cfr. Cass. n. 2075/2013).
Né lo stesso va considerato inattendibile in ragione delle asserite contraddizioni in ordine alla durata del suo rapporto tra le dichiarazioni testimoniali rese e quanto dedotto nel ricorso iscritto al RG.
n. 13400/2023; contraddizioni che sono smentite dall'estratto contributivo del teste allegato dalla difesa del ricorrente.
Ebbene, dall'espletata istruttoria giudiziale, sia orale che documentale, emerge un complessivo quadro probatorio che conferma in gran parte le circostanze fattuali poste a sostegno del ricorso.
In primo luogo, va certamente osservato che il ricorrente ha diritto al superiore inquadramento nel livello IV del c.c.n.l. del settore commercio.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2103 c.c., il lavoratore utilizzato per un certo intervallo di tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza ha il diritto sia al trattamento economico previsto per l'attività concretamente espletata, sia all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica. 7 Evidentemente, è necessario accertare il verificarsi delle condizioni previste per l'acquisizione della qualifica superiore, ossia: a) quali siano state le mansioni effettivamente svolte;
b) la riconducibilità di queste nelle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore;
c) il decorso del tempo minimo richiesto dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Incombe sul lavoratore dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte;
il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la qualifica superiore viene rivendicata;
la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale di riferimento (in tal senso, la giurisprudenza consolidata sin da
Cass. lav. 27/9/2010, n. 20272; 31/12/2009, n. 28284).
Ritiene il giudicante sia opportuno muovere dalla declaratorie del c.c.n.l. commercio, la cui applicabilità nella fattispecie è documentata (cfr. contratto di assunzione) .
Al rivendicato IV livello “appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè”…
7. commesso alla vendita al pubblico;
8. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende
a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari): addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci”.
Mentre al VI livello riconosciuto “appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, e cioè: … 3. imballatore;
4. impaccatore;
…
15. addetto al carico e scarico;
16. operaio comune”.
Fatta tale premessa, è lo stesso contratto di assunzione allegato a chiarire le mansioni che il ricorrente avrebbe successivamente svolto, e che sono state pienamente confermate dall'istruttoria: ossia, “le mansioni di addetto alle vendite, addetto alla gestione ed al controllo delle vendite in relazione agli obiettivi prefissato dall'azienda, alla gestione e controllo degli stock e degli inventari e di tutte le attività operative correlate, nonché al controllo e mantenimento della buona immagine del punto vendita”.
Mansioni, queste, proprie del superiore livello IV rivendicato e del tutto incompatibili con quelle tipiche del livello riconosciuto.
Di conseguenza, gli compete la retribuzione tabellare stabilita dalla contrattazione collettiva (e dalle successive modifiche) in forza di quanto previsto dal c.c.n.l. versato in atti.
4. Quanto al contestato espletamento di lavoro straordinario.
Il ricorrente ha lamentato di aver lavorato per un numero di ore (9 ore al giorno, pari a 54 ore settimanali e 234 ore mensili) ben maggiore di quelle (168 ore mensili) indicate nel contratto di assunzione.
Anche tale circostanza, alla luce dell'istruttoria espletata, risulta provata in quanto è stata concordemente confermata dai testi escussi a conoscenza diretta dei fatti di causa, avendo lavorato a
8 stretto contatto con il ricorrente.
riferiva: “… ADR i punti vendita della erano aperti tutti i giorni della Testimone_1 CP_1 settimana dalle 10:00 alle 20:00 con orario continuato. ADR sia io che il lavoravamo per Pt_1
10 ore al giorno dalle 10:00 alle 20:00, per 6 giorni alla settimana con un giorno di riposo mai coincidente con un giorno festivo. La pausa pranzo veniva fruita in base alle esigenze per pochi minuti, mezz'ora o anche un'ora al giorno come capitava. ADR generalmente prendevamo il treno alle 8:30 di mattina ed al ritorno alle 19:40. ….ADR in questo punto vendita lavoravamo dalle 9:00 alle 19:00 per 6 giorni alla settimana come prima”.
E confermava: “…il punto vendita era aperto dalle 10:00 alle 22:00, 7 giorni Testimone_2 su 7. Noi dipendenti lavoravamo dalle 9:00 alle 21:00 oppure a turno dalle 10:00 alle 22:00. L'ora dalle 9:00 alle 10:00 veniva utilizzata da tutto il personale, compresi i referenti, per sistemare il punto vendita. …In teoria avremmo dovuto lavorare per 6 giorni alla settimana, con uno di riposo, ma di fatto molto spesso si lavorava 7 giorni su 7. Ad esempio, durante il periodo natalizio, dei saldi o anche quando mancava il personale”.
Di contro, riferiva genericamente “di solito i punti vendita erano aperti dalle 10 Testimone_3 alle 19/19:30 non essere più preciso. ADR Il vetrinista della è il sig CP_1 Persona_3 che gira per i vari punti vendita”.
Infine, riferiva “Non ricordo l'orario di apertura al pubblico del punto Parte_3 vendita. Non conosco l'orario di lavoro osservato dal ricorrente, ma la prassi aziendale è che ciascun dipendente osserva l'orario settimanale di 40 ore distribuito su turni”.
A parere del giudicante, alla luce dell'istruttoria espletata, lo svolgimento di numerose ore di lavoro straordinario rispetto a quello full-time di 40 ore settimanali risulta provato.
In particolare a fronte della generica deposizione resa dai testi (sigg.ri , impiegato Tes_3 amministrativo, e responsabile degli uffici acquisti) indotti dalla società resistente che non Pt_3 hanno conoscenza specifica di queste circostanze, i testi e dichiaravano Tes_1 Tes_2 concordemente l'espletamento di un orario medio di 10 ore al giorno per sei giorni alla settimana, con pausa pranzo.
Si tratta, evidentemente, di dichiarazioni dettagliate e convergenti che, in quanto tali, hanno tutti gli elementi necessari ad avallare la prospettazione del ricorrente.
Pertanto, nell'esercizio del prudente apprezzamento, e tenuto conto della ragionevole fruizione di una pausa pranzo, ammessa nello stesso ricorso, ritiene il giudicante che sia stato provato l'espletamento di un orario lavorativo di nove ore al giorno per sei giorni alla settimana: per complessive 54 ore settimanali come rivendicato in ricorso.
Ciò, ovviamente, con esclusione dei periodi in cui il ricorrente è stato in malattia, oppure ha fruito della c.i.g.s. a zero ore.
5. È, anche, fondata la domanda attorea finalizzata al pagamento della indennità di mancato preavviso, in ragione della giusta causa posta alla base delle dimissioni, come motivata nella lettera in atti.
Ciò in considerazione, da un lato, del formale inquadramento in un livello inferiore a quello
9 corrispondente alle mansioni effettivamente svolte;
dall'altro, per il mancato pagamento delle somme dovute in ragione delle numerose ore di lavoro straordinario costantemente espletate.
6. Al contrario, non meritano accoglimento le domande concernenti la richiesta di pagamento della indennità di trasferta e di bonus.
Quanto alla trasferta, sarebbe stato onere del ricorrente dedurre e provare in base a quale disposizione contrattuale la richiesta è basata: il che manca del tutto.
Né può a tal fine esser sufficiente quanto riportato in busta paga sotto la dicitura “unita' locale”,
“codici di costo”, o “filiale/dipendenza”.
Per quanto concerne i trattamenti integrativi “bonus Renzi” e “bonus 2020” genericamente richiesti, dagli statini paga allegati si evince che la convenuta ha versato quanto spettante rispettivamente ex D.L. n. 66/2014 ed ex lege n. 21/2020.
7. Infine, va esaminata la domanda relativa al pagamento del t.f.r.
Com'è noto, essendo il rito del lavoro ispirato al principio di circolarità degli oneri di allegazione e prova (Cass. sez. lav., 09/02/2012, n. 1878: “Nel processo del lavoro il thema decidendum deve essere informato al rispetto del rigido schema della cd. necessaria circolarità di cui al combinato disposto degli art. 414 n. 4 e 5, 416 comma 3, c.p.c., la cui dinamica è circoscritta tra gli oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova”), il lavoratore, che si assuma creditore nei confronti del datore di lavoro, non è tenuto a dimostrare il fatto (negativo) del mancato pagamento, ma resterà assoggettato ad un mero onere di allegazione.
Ciò detto, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento del t.f.r., ovvero di un altro fatto estintivo, modificativo o impeditivo del vantato diritto di credito, grava sulla datrice di lavoro (Cass. lav.,
27/10/2020, n. 23607: “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto mentre non è tenuto a dare la prova, negativa, che il pagamento non sia avvenuto anche perché, quale fatto estintivo del diritto del presunto creditore, la prova del pagamento incombe sul debitore”) che, tuttavia, non ha prodotto alcuna documentazione da cui si possa evincere il pagamento dello stesso.
È da ritenersi sufficiente, quindi, per il riconoscimento del diritto al t.f.r., la dimostrazione dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, nella fattispecie documentata.
Al ricorrente, dunque, spetta il pagamento dell'integrale t.f.r. maturato, da cui ovviamente deve essere sottratto quanto parzialmente già ottenuto a tale titolo con il decreto ingiuntivo e con l'accordo conciliativo documentato.
8. Non merita accoglimento l'eccezione di parziale prescrizione, ex art. 2948 c.c., dei crediti vantati dal ricorrente fino al 27/09/2017, ovvero afferenti a periodi antecedenti il quinquennio dalla data di notifica del primo atto interruttivo.
Il giudicante condivide il più recente arresto della Suprema Corte che, dopo aver approfonditamente ripercorso il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, ha enunciato il principio di diritto secondo cui: “[…] Ebbene, così ricostruito il quadro normativo, significativamente modificato rispetto all'epoca in cui la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha individuato
10 l'essenziale dato di stabilità del rapporto nella tutela reintegratoria esclusiva dell'art. 18 l. 300/1970, non pare che esso assicuri, sulla base delle necessarie caratteristiche scrutinate, una altrettanto adeguata stabilità del rapporto di lavoro. Sicché, deve essere ribadito che la prescrizione decorra, in corso di rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione, non soltanto sia, ma appaia la sanzione
“contro ogni illegittima risoluzione” nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso: così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell'art. 18, anteriore alla legge
n. 92 del 2012, per quei lavoratori cui la norma si applicava. A questa oggettiva precognizione si collega l'assenza di metus del lavoratore per la sorte del rapporto di lavoro ove egli intenda far valere un proprio credito, nel corso di esso: caratterizzato dal regime di stabilità comportato da quella resistenza che assiste, appunto, il rapporto d'impiego pubblico” (così Cass. n. 26246/2022).
Gli dunque, non hanno ritenuto quale garanzia sufficiente, come invece argomentato Parte_4 da parte resistente, il mantenimento della tutela reintegratoria, tanto con la legge n. 92 del 2012 (art. 18, co. 1), tanto con il d.lgs. n. 23 del 2015 (art. 2, co. 1), ciò in quanto l'attuale contesto normativo determina che “l'individuazione del regime di stabilità sopravvenga ad una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, all'esito di un accertamento in giudizio, e quindi necessariamente ex post: così affidandone l'identificazione, o meno, al criterio del caso per caso, rimesso di volta in volta al singolo accertamento giudiziale (stigmatizzato per essere fonte di massima incertezza e di destabilizzazione del sistema)”.
Tanto premesso, l'eccezione va rigettata.
9. In conseguenza di quanto esposto, compete al ricorrente la retribuzione per il lavoro svolto dal 28.11.2012 al 2.8.2022, con espletamento di un orario lavorativo settimanale di 54 ore suddiviso in sei giorni, in misura corrispondente a quanto stabilito nel c.c.n.l. del settore commercio con svolgimento di mansioni riconducibili al IV livello. Ciò con esclusione dei periodi documentati in cui il ricorrente è stato in malattia oppure ha fruito della c.i.g.s. a zero ore.
Dette differenze possono essere determinate in base alla c.t.u. a firma del dott. Persona_6 depositata il 31.1.2025, in quanto formalmente corretta ed immune da vizi ed errori, ed avendo lo stesso correttamente risposto alle contestazioni sollevate a seguito dell'invio della bozza.
Per quanto sopra statuito, a spettano complessivi € 93.525,64, di cui: € Parte_5
84.003,44 per differenze retributive;
€ 2.132,70 per indennità di mancato preavviso ed € 7.389,50 per t.f.r.
L'importo complessivo dovuto, per pacifico indirizzo giurisprudenziale, va quantificato al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali applicabili per legge.
E va maggiorato, ex art. 429 co. 3 c.p.c., degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate, dalla data di maturazione delle singole scadenze al saldo.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, in parziale accoglimento del ricorso e rigettata la domanda riconvenzionale, la va condannata al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
della somma pari ad € 93.525,64, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate,
[...]
11 dalla data di maturazione delle singole scadenze al saldo.
10. Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite in misura di un mezzo. La rimanente parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo.
Liquidazione effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014 aggiornato con D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, con attribuzione in favore degli
Avv.ti Gaetano Maisto, Stefania Catuogno e Pierluigi Maisto antistatari.
Le spese della c.t.u. contabile, liquidate separatamente, vanno poste definitivamente a carico della società resistente soccombente.
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
in parziale accoglimento del ricorso e rigettata la domanda riconvenzionale, condanna la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 93.525,64, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione delle singole scadenze al saldo;
compensa le spese di lite in misura di un mezzo e condanna la in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., al pagamento della rimanente parte, che liquida in € 5.507,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
pone le spese della c.t.u. contabile, liquidate separatamente, definitivamente a carico della società resistente.
Così deciso in Napoli, il 25.2.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Roberto De Matteis
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