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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 6339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6339 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 27.11.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3368/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.298/2022 pubblicata il 24.1.2022 dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
TRA
Parte_1 di , in persona dei legali rapp.ti p.t.,
[...] Pt_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Pt_2
APPELLANTI
E in proprio e n.q. di l.r.p.t. della società Controparte_1 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
DO de RI la OC
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in primo grado in proprio e quale legale Controparte_1 rappresentante della proponeva Controparte_2 opposizione alla ordinanza ingiunzione e confisca n. 461/2016 del
23.12.2016 ed ai conseguenti provvedimenti di assegnazione punti al comandante della imbarcazione n°9/2016 ed alla licenza di pesca n°9/2016, emessi in seguito ad un verbale di contestazione elevato in data 12.07.2016 e notificato in data 6.08.2016.
Con comparsa depositata il 18.01.2018 si costituiva tardivamente il
Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto di
, contestando l'opposizione e chiedendo la conferma delle Pt_2 sanzioni irrogate.
Escusso un teste, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarava cessata la materia del contendere in relazione ai provvedimenti accessori n°9/2016, in conseguenza dell'avvenuta cancellazione dei punti sia dalla licenza di pesca che dalla patente nautica del comandante (come documentato dai provvedimenti di Controparte_1 cancellazione nr. 04 e 05 del 31.8.2020, adottati dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto di ), Pt_2 accoglieva l'opposizione alla ordinanza n. 461/2016 del 23.12.2016 e condannava parte opposta al pagamento delle spese di lite con distrazione.
Proponeva ricorso in appello il Ministero delle Infrastrutture nonché la Capitaneria di Porto di rilevando: Pt_2
-che l'ordinanza annullata aveva ad oggetto, in via principale, la violazione dell'art.10, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 4/2012 e art.13, comma 2, del Regolamento CE n. 1967/2006, per aver esercitato i sanzionati la pesca professionale marittima con reti da traino in zona non consentita sul punto di coordinate Lat. 40°05'42''N – Long.
013°49'18''E, nel tratto di mare ricadente nel Comune di Mondragone
(CE), entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa e fondale inferiore a 50 metri, vale a dire alla distanza di 2,65 miglia nautiche dalla linea di costa prospiciente su un fondale di 23 metri
(fattispecie illecita sanzionata dall'art. 11, comma 1, del D. Lgs. n.
4/2012 del 09/01/2012),
pag. 2/16 -che con gli scritti difensivi, non ritenuti giustificanti l'annullamento dell'accertamento sanzionatorio, parte appellata aveva sostenuto la sussistenza di un'avaria al momento della rilevazione dell'infrazione,
-che nel ricorso avverso l'ordinanza-ingiunzione si era sostenuta: la mancanza di prova dell'esatta posizione dell'imbarcazione,
l'insussistenza dell'infrazione per errore sul fatto essendo intervenuta un'avaria, il diritto alla rideterminazione della sanzione.
-che il Tribunale non aveva correttamente valutato tutte le prove emerse nel processo, dalle quali non poteva ritenersi che vi fosse dubbio sulla posizione del natante, ovvero che il natante si trovasse in navigazione e in attività di pesca in acque vietate poiché parte ricorrente non aveva contestato di aver invaso le acque poste a distanza inferiore a 3 miglia dalla costa (allegando che il superamento del limite era dovuto alla sussistenza di un'avaria motore che avrebbe provocato lo scarroccio dell'imbarcazione),
-che la motivazione addotta dal Tribunale era carente e contraddittoria, richiamando il Giudice principi dettati per situazioni diverse e non tenendo conto dell'insieme delle rilevazioni compiute dagli agenti accertatori;
il Tribunale aveva recepito supinamente la giurisprudenza della Corte di legittimità pronunciatasi in materia di autovelox, e, quindi, non pertinente ed aveva omesso di considerare che l'accertamento della posizione era basato su due diversi modi di rilevazione e che gli accertamenti compiuti dai PP.UU. per i fatti occorsi in loro presenza sono coperti da pubblica fede e costituiscono prova vincibile soltanto con querela di falso,
-che la posizione del peschereccio al momento del sorvolo
Pa dell'aeromobile . 81700 era stata accertata utilizzando un doppio sistema di controllo: uno prettamente tecnologico tramite l'ausilio di due sistemi di ricezione e rilevazione di posizione satellitare pag. 3/16 installati a bordo ed uno tecnico/professionale di rilevamento della posizione e determinazione dello spazio percorso in base al rapporto di correlazione tra la velocità è il tempo effettuato mediante l'ausilio del cronometro digitale installato a bordo (sistema di ricezione dei dati di posizione satellitare interno del NCU e interno del DMG nonché cronometro digitale LC-2H),
-che la distanza dalla costa dell'unità verbalizzata, pari a 2,65 miglia nautiche, era talmente al di sotto del limite delle 3 miglia consentito dalla legge (di 648 metri circa), da rendere irrilevante qualsiasi altra eccezione contraria (non discutendosi di scostamenti di pochi metri),
-che l'ulteriore motivo di opposizione formulato in primo grado e rimasto assorbito nella decisione era infondato non ravvisandosi lo stato di necessità che richiede la minaccia per lesione della vita o dell'integrità fisica di un soggetto,
-che dalle risultanze riportate dagli accertatori nella relazione di servizio del 12/07/2016, dai verbali presupposti e dai 4 rilievi aerofotografici, emergeva che al momento dell'accertamento la motobarca de qua era in attività di pesca, poiché durante il sorvolo a bassa quota dell'elicottero, erano stati rilevati gli elementi caratterizzanti l'attività di pesca in itinere mediante l'uso di reti da traino a trazione meccanica (velocità ridotta del natante, due cavi d'acciaio in tensione e assenza a bordo dei divergenti),
-che la eccepita non manovrabilità del timone in avaria non trovava assolutamente riscontro nella documentazione fotografica, anzi da quest'ultima emergeva chiaramente la piena funzionalità dello stesso,
-che non ricorrevano i presupposti per la rideterminazione della sanzione, chiedendo, in accoglimento del gravame, di riformare l'impugnata sentenza, e per l'effetto disporre il rigetto dell'avversa opposizione, dichiarando la piena legittimità dell'ordinanza pag. 4/16 ingiunzione impugnata;
condannare gli appellati alla refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Replicava , in proprio e n.q. di l.r.p.t. della società Controparte_1
Controparte_2
-che correttamente il Tribunale aveva accolto l'opposizione sulla scorta della mancanza di prove offerte in primo grado dalla P.A. sull'affidabilità del GPS di bordo dell'elicottero come strumento idoneo a fornire la prova dell'esatta posizione del peschereccio al momento della contestazione ed irripetibilità dell'accertamento,
-che non vi era stata ammissione di “aver navigato entro le tre miglia dalla costa” in quanto la dichiarazione era stata diversa ossia: “mi trovavo al limite della zona consentita perché avevo avuto un'avaria al timone dovuta alla rottura della pompa elettrica: quindi, per passare la timoneria dall'elettrico al manuale, sono dovuto scendere in sala macchine, e nel frattempo la barca è scarrocciata di circa 200 metri a causa del vento e delle correnti ed anche la conformazione della costa ha fatto sì che l'imbarcazione si avvicinasse di poco”,
-che l'infrazione era stata quella di aver pescato entro le tre miglia e non certo quella di aver navigato entro le tre miglia,
-che la piena prova fino a querela di falso del verbale di accertamento riguarda(va) solo i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti mentre nel ricorso si era contestato un diverso aspetto e cioè il processo di formazione del dato relativo alla posizione accertata dai verbalizzanti con una strumentazione non adeguata,
-che l'onere della prova della corretta manutenzione della strumentazione utilizzata era a carico della parte che aveva eseguito l'accertamento poiché il principio dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., deve essere adeguatamente temperato avendo riguardo al principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità alla fonte della prova, riconducibile all'art.24 Cost., che le S.U.
pag. 5/16 della Cassazione con sentenza n° 13533/01 hanno elevato a criterio principe nella ripartizione dell'onere stesso,
-che anche il calcolo della posizione tramite rilevamento polare partiva ovviamente dal presupposto di indicare un “punto noto della costa” (circostanza totalmente omessa nel caso di specie),
-che anche il criterio empirico del calcolo di 160 secondi di tempo medio per raggiungere il natante e tornare a riva non era stato correttamente eseguito,
-che per verificare la validità della posizione accertata di un peschereccio, ai fini della validità delle risultanze strumentali,
l'unico apparato da ritenersi probatorio è la cosiddetta “Blue Box” resa obbligatoria a bordo dei Motopescherecci in Italia dal dispaccio protocollo n° 112950 del 5.10.2015 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto (dispositivo “Blue Box” che consente la localizzazione satellitare e l'identificazione automatica del peschereccio da parte del «sistema di controllo dei pescherecci via satellite» (SCP) e fornisce, a intervalli regolari, alle Autorità di pesca, i dati relativi alla posizione, alla rotta e alla velocità dei pescherecci),
-che con la recente ordinanza (sezione VI-2 ordinanza del 6.3.2018 n°
5227) la Cassazione aveva stabilito che tutti gli strumenti elettronici in uso alla p.a. per il rilevamento di posizione e velocità devono essere sottoposti a verifica periodica di taratura e funzionalità e “solo a condizione che vi sia espressa indicazione nel verbale dell'avvenuto adempimento il rilevamento può presumersi affidabile”,
-che la strumentazione elettronica era stata genericamente individuata come: “apparato GPS interfacciato alla mappa cartografica digitale ed il sistema FMS – computer di navigazione – in dotazione agli elicotteri del Corpo” senza indicazione alcuna di marca, modello, anno pag. 6/16 di fabbricazione o altro elemento identificativo che potessero portare ad una individuazione specifica dello strumento utilizzato,
-che anche la pronuncia resa dalla Corte Costituzionale il 29 aprile
2015 n. 113 aveva dettato importanti principi in ordine alle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità.
Quanto agli ulteriori motivi di impugnazione, non esaminati nella sentenza di primo grado in quanto rimasti assorbiti, l'appellato rilevava:
-l'insussistenza della infrazione poiché la parte verbalizzata, in data 12.7.2016, non stava affatto esercitando “la pesca con l'uso di reti da traino entro una distanza inferiore alle 3 Nm dalla costa” ma l'attività di pesca era eseguita in precedenza ed oltre le tre miglia dalla costa,
-che il peschereccio, allorquando avvistato, aveva subito un'avaria al timone che aveva causato difficoltà di manovra e conseguente imprevisto ed imprevedibile scarrocciamento verso riva, anche a causa dei venti e delle correnti marine,
-che era stata allegata la fattura n° 160/B del 13/7/2016 che attestava la sostituzione del kit di tenuta motore sistema timone per la società proprietaria Controparte_2 dell'imbarcazione,
-che il comandante del peschereccio il 6.8.2016 (al momento della notifica del verbale) aveva immediatamente dichiarato di aver subito una “avaria meccanica al timone del motopeschereccio che sono in grado di dimostrare”, precisando in data 20.9.2016, in sede di audizione, che a causa dell'avaria era “dovuto scendere in sala macchine per passare la timoneria dall'elettrico al manuale”,
-che alla udienza del 25.10.2021 era stato escusso il meccanico,
[...]
il quale il 12 luglio 2016, alle ore 8.00 si trovava a Tes_1 bordo del peschereccio in quanto era stato “contattato dall'armatore
pag. 7/16 che riferiva di avere un guasto intermittente al timone perciò quel giorno mi imbarcai con i membri del peschereccio per ricercare il guasto” il quale aveva dichiarato che prima di riportare l'avaria era praticata l'attività di pesca, oltre le tre miglia dalla costa, che in seguito all'improvvisa avaria alla timoneria il comandante del peschereccio riscontrava difficoltà di manovra, che per risolvere la problematica l'equipaggio scendeva nella sala motori, che a causa dei venti e delle correnti marine il peschereccio scarrocciava leggermente verso riva, che la soluzione momentanea del guasto fu individuata passando il sistema di manovra della timoneria del peschereccio da quello automatico al sistema manuale, che riacquistata la manovrabilità dell'imbarcazione il comandante del peschereccio immediatamente si allontanava dalla costa, che a bordo del peschereccio si sono vissuti momenti di tensione per il guasto alla timoneria, che la fattura in atti riguardava la riparazione della timoneria del a seguito del guasto del 12.7.2016, Controparte_3
-che dalle numerose fotografie esibite da controparte non si intravedeva mai alcun membro dell'equipaggio in coperta e men che meno intento a pescare,
-che né nel verbale di accertamento (notificato il 6.8.2016) né tantomeno nell'ordinanza di ingiunzione (notificata il 29.12.2016) vi era alcuna indicazione dei motivi per cui sarebbe stata impedita una contestazione immediata dell'infrazione al momento dell'accertamento,
-che, in via subordinata, ai sensi dell'art. 23 l. 689/81 terz'ultimo comma, la sanzione andava rideterminata nell'importo nel minimo edittale di € 2.000,00,
-che l'originaria sanzione determinata nel verbale di contestazione del 6.8.2016 in € 4.000,00 (pari al doppio del minimo edittale) era stata rideterminata nell'ordinanza impugnata, nell'importo di ben €
5.339,21 (pari al doppio del minimo edittale aumentato di un terzo) per la reiterazione della violazione amministrativa ma che tale pag. 8/16 aumento appariva vessatorio, considerato che, così come accertato nell'ordinanza di ingiunzione impugnata, l'unica violazione della stessa indole e per la quale non era stato effettuato il pagamento in misura ridotta, risaliva a circa quattro anni di distanza, ossia al
30.10.2012, allorquando la composizione sociale della società
era totalmente differente, Controparte_2
-che in caso di accoglimento del ricorso in appello le spese legali della P.A. andavano compensate in quanto sussistevano svariati motivi di incertezza sulle determinazioni assunte dalla p.a. o comunque la condanna doveva essere limitata alle sole spese legali incontrate per la fase di gravame in quanto in primo grado la Autorità Amministrativa era stata difesa da funzionario delegato.
La causa era stata incardinata, in seguito al deposito dell'appello, presso la sezione Civile di questa Corte.
All'esito della prima udienza del 18.10.22 la Corte sezione Civile rinviava per la discussione all'udienza del 4.4.2023; seguivano numerosi rinvii di ufficio, in ultimo alla udienza dell'11.11.2025; nelle more, per effetto del decreto n. 402/2024 del Presidente della
Corte di Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa Corte ed assegnata al relatore indicato in intestazione.
Fissata l'udienza, la Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note di udienza, all'esito dell'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio, ha trattenuto la causa in decisione.
************
Precisato che sulla pronuncia di cessata materia del contendere in relazione ai provvedimenti accessori di cui al provvedimento n° 9/2016 non è stata spiegata alcuna censura, l'appello spiegato non merita accoglimento.
pag. 9/16 Il Giudice di primo grado ha accolto l'opposizione recependo l'eccezione di parte opponente circa l'inaffidabilità del GPS di bordo, in uso all'elicottero della Guardia di Finanza operante, come strumento idoneo a fornire la prova dell'esatta posizione del peschereccio al momento della contestazione motivando che “per poter garantire una certezza nella rilevazione avvenuta, stante
l'irripetibilità dell'accertamento, tutti i sistemi elettronici devono certamente essere gestiti con una manutenzione certificata costante, che ne garantisca il corretto funzionamento e la taratura”.
La motivazione adottata dal Tribunale in ordine al difetto di prova della violazione contestata (pesca illegale entro tre miglia dalla costa) è condivisa dal Collegio alla luce di principi enucleati dalla giurisprudenza in relazione, in particolare, alla strumentazione denominata autovelox ma estesa anche alle altre apparecchiature elettroniche ed estensibile anche alla strumentazione utilizzata nel caso in esame per stabilire la distanza del peschereccio dalla costa.
Nella giurisprudenza di legittimità ed anche costituzionale si rinvengono infatti principi che, seppur declinati in prevalenza in materia di contenzioso per violazioni del codice della strada, assurgono a criteri direttivi generali ogni qual volta la sanzione irrogata al cittadino/utente sia fondata su accertamenti e misurazioni eseguite con strumentazioni elettroniche.
Nella sentenza della Cassazione n.5227/18 invocata anche da parte appellata vi è un esplicito richiamo alla pronuncia della Corte
Costituzionale n.113/2015 che detta principi utili nel caso in esame:
“l'assenza di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura è suscettibile di pregiudicare l'affidabilità metrologica a prescindere dalle modalità di impiego delle apparecchiature destinate a rilevare la velocità. In particolare, la Consulta ha osservato che "quanto al canone di razionalità pratica, appare evidente che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue
pag. 10/16 caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. Si tratta di una tendenza disfunzionale naturale direttamente proporzionata all'elemento temporale. L'esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare per i suddetti motivi intrinsecamente irragionevole. I fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo
l'affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale. Un controllo di conformità alle prescrizioni tecniche ha senso solo se esteso all'intero arco temporale di utilizzazione degli strumenti di misura, poiché la finalità dello stesso è strettamente diretta a garantire che il funzionamento e la precisione nelle misurazioni siano contestuali al momento in cui la velocità viene rilevata, momento che potrebbe essere distanziato in modo significativo dalla data di omologazione e di taratura". Sotto il profilo della coerenza interna della norma, poi, la Corte
Costituzionale ha evidenziato lo stretto legame che sussiste tra le disposizioni sull'uso delle apparecchiature di misurazione ed il valore probatorio delle loro risultanze nei procedimenti sanzionatori inerenti alle trasgressioni dei limiti di velocità. Ciò, prendendo le mosse dalla ratio dell'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, il quale prevede che «per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, [..] nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento». Detta soluzione normativa si giustifica per via del carattere irripetibile dell'accertamento, realizzando un bilanciamento tra la tutela della sicurezza stradale e quella delle posizioni soggettive dei cittadini e, in definitiva, tra
pag. 11/16 interessi pubblici e posizioni giuridiche dei privati cittadini. È vero, infatti, che la tutela di questi ultimi viene in qualche modo compressa per effetto della parziale inversione dell'onere della prova, dal momento che è il ricorrente contro l'applicazione della sanzione a dover eventualmente dimostrare – onere di difficile assolvimento a causa della irripetibilità dell'accertamento – il cattivo funzionamento dell'apparecchiatura. Tuttavia, detta limitazione trova una ragionevole spiegazione nel carattere di affidabilità che l'omologazione e la taratura dell'autovelox conferiscono alle prestazioni di quest'ultimo”.
La Corte Costituzionale afferma che il bilanciamento da un lato degli interessi pubblici e privati (tra i quali si può annoverare la pesca sostenibile in esame) e, dall'altro, valori altrettanto importanti quali la certezza dei rapporti giuridici ed il diritto di difesa del sanzionato deve concretizzarsi attraverso una sorta di presunzione, fondata sull'affidabilità dell'omologazione e della taratura dell'autovelox, che consente di non ritenere pregiudicata oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici. Proprio la custodia e la conservazione di tale affidabilità costituisce il punto di estrema tensione entro il quale la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del sanzionato non perdono la loro ineliminabile ragion d'essere.
Il ragionevole affidamento che deriva dalla custodia e dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature, garantita quest'ultima da verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, degrada tuttavia in assoluta incertezza quando queste ultime non vengono effettuate.
Si tratta di principi applicabili ogni qualvolta sussiste il descritto bilanciamento e quindi ogni qualvolta vi sia la presunzione di affidabilità dello strumento di rilevazione, affidabilità che presuppone la verifica periodica del funzionamento.
pag. 12/16 L'applicazione di tale generale principio in materia di opposizione a sanzione amministrativa è stata sicuramente numericamente più diffusa in materia di autovelox (considerati i numeri del contenzioso di questo tipo pendente in Italia) ma si sono avute anche applicazioni in riferimento ad altre tipologie di strumenti.
Si legga ad esempio la pronuncia della Cassazione n. 29318/2025 in relazione alla sanzione irrogata per la velocità di un motoscafo a uso taxi accertata mediante telelaser comprensivo di rilievo fotografico;
in quel caso vi era stata addirittura la prova che il telelaser fosse stato sottoposto a taratura e vi era il certificato di funzionamento e ciò nonostante la Cassazione (confermando l'annullamento della sanzione) ha precisato che “In seguito alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 113 del 2015, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevede che le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura, questa Corte ha avuto modo di chiarire che "... tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, non essendone consentita la dimostrazione o attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità" (Cass.,
Sez. 2, 26/05/2021, n. 14597; Cass. Sez. 2, 26/01/2021, n. 1608; Cass.
Sez. 2, 09/07/2018, n. 18022; Cass. Sez. 2, 11/05/2016, n. 9645), e che "in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate" (Cass., Sez. 2, 6/03/2023, n. 6579; Cass. Sez. 6-2,
22/11/2021, n. 35830/2021; Cass. Sez. 6-2, 11/01/2018, n. 533). I richiamati principi, validi "... a prescindere dal fatto che l'apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di pag. 13/16 autodiagnosi" (Cass. Sez. 2, 3/06/2020, n. 10463), pongono a carico della Pubblica Amministrazione, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, la prova positiva dell'omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento mediante la produzione delle relative certificazioni (Cass. 11776/2020; Cass. 32369/2018;
Cass. 9645/2016), la quale, se fornita, è idonea a dimostrare il corretto funzionamento dell'apparato di rilevazione della velocità — quale elemento essenziale costitutivo della fattispecie sanzionatoria
—, ribaltando sul soggetto attinto dalla sanzione l'onere di fornire la prova contraria (Cass. Sez. 2, 18/12/2020, n. 29093; v. anche
Cass., Sez. 6-2, 11/02/2021, n. 3538)…… qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, e gli stessi sistemi di autodiagnosi sono soggetti a variazioni delle loro caratteristiche e, quindi, a variazioni dei valori misurati, dovute a invecchiamento delle componenti e a eventi accidentali (Cass., Sez. 6-2, 18/6/2021, n.
17574)”, precisando anche “che la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio non è ricavabile dal verbale di accertamento, il quale «... non riveste fede privilegiata - e quindi non fa fede fino a querela di falso - in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, allorché
e nell'istante in cui l'eccesso di velocità è rilevato» (Cass. Sez. 6-
2, 13/12/2018, n. 32369)”.
I criteri discretivi adottati dalla Cassazione, proprio per i termini generali in cui si esprime richiamando le statuizioni della pronuncia della Corte Costituzionale, valgono quindi anche con riferimento agli strumenti di misurazione della distanza dalla costa allegati dalla appellante in questa sede, sia il GPS sia il cronometro.
L'assenza di prova di manutenzione e taratura dei predetti strumenti è quindi ostativa alla validità della misurazione delle miglia (2,65)
pag. 14/16 posta a base della contestazione ed inficia il provvedimento sanzionatorio come statuito dal Tribunale.
Né può dirsi che il capobarca abbia ammesso di pescare ad una CP_2 distanza inferiore alle tre miglia essendosi limitato a giustificare lo scarrocciamento della barca verso la costa in presenza di una avaria al motore, senza indicare in alcun modo (non avendone in concreto la possibilità) la effettiva distanza dalla costa al momento dello scarrocciamento né ammettendo l'attività di pesca (cfr. dichiarazioni del 6.8.2016 e del 20.9.2016).
A quanto rilevato va aggiunto che le dichiarazioni in ordine alle ragioni dello scarrocciamento verso la costa della barca hanno trovato riscontro nel corso del giudizio di primo grado sia nelle dichiarazioni del testimone escusso (il meccanico che era a bordo) sia con la produzione (doc. 9 allegato al ricorso di primo grado) della fattura del 13.7.16 (cioè il giorno successivo al fatto contestato) relativa alla “sostituzione kit motore”.
Alla luce di tali considerazioni l'impugnazione va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza con attribuzione al procuratore antistatario.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002
(Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo
13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio pag. 15/16 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede;
-rigetta l'appello;
-condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite liquidate in € 2.906,00 oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge con distrazione.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 27.11.2025
il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Anna Carla Catalano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 27.11.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3368/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.298/2022 pubblicata il 24.1.2022 dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
TRA
Parte_1 di , in persona dei legali rapp.ti p.t.,
[...] Pt_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Pt_2
APPELLANTI
E in proprio e n.q. di l.r.p.t. della società Controparte_1 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
DO de RI la OC
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in primo grado in proprio e quale legale Controparte_1 rappresentante della proponeva Controparte_2 opposizione alla ordinanza ingiunzione e confisca n. 461/2016 del
23.12.2016 ed ai conseguenti provvedimenti di assegnazione punti al comandante della imbarcazione n°9/2016 ed alla licenza di pesca n°9/2016, emessi in seguito ad un verbale di contestazione elevato in data 12.07.2016 e notificato in data 6.08.2016.
Con comparsa depositata il 18.01.2018 si costituiva tardivamente il
Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto di
, contestando l'opposizione e chiedendo la conferma delle Pt_2 sanzioni irrogate.
Escusso un teste, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarava cessata la materia del contendere in relazione ai provvedimenti accessori n°9/2016, in conseguenza dell'avvenuta cancellazione dei punti sia dalla licenza di pesca che dalla patente nautica del comandante (come documentato dai provvedimenti di Controparte_1 cancellazione nr. 04 e 05 del 31.8.2020, adottati dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto di ), Pt_2 accoglieva l'opposizione alla ordinanza n. 461/2016 del 23.12.2016 e condannava parte opposta al pagamento delle spese di lite con distrazione.
Proponeva ricorso in appello il Ministero delle Infrastrutture nonché la Capitaneria di Porto di rilevando: Pt_2
-che l'ordinanza annullata aveva ad oggetto, in via principale, la violazione dell'art.10, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 4/2012 e art.13, comma 2, del Regolamento CE n. 1967/2006, per aver esercitato i sanzionati la pesca professionale marittima con reti da traino in zona non consentita sul punto di coordinate Lat. 40°05'42''N – Long.
013°49'18''E, nel tratto di mare ricadente nel Comune di Mondragone
(CE), entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa e fondale inferiore a 50 metri, vale a dire alla distanza di 2,65 miglia nautiche dalla linea di costa prospiciente su un fondale di 23 metri
(fattispecie illecita sanzionata dall'art. 11, comma 1, del D. Lgs. n.
4/2012 del 09/01/2012),
pag. 2/16 -che con gli scritti difensivi, non ritenuti giustificanti l'annullamento dell'accertamento sanzionatorio, parte appellata aveva sostenuto la sussistenza di un'avaria al momento della rilevazione dell'infrazione,
-che nel ricorso avverso l'ordinanza-ingiunzione si era sostenuta: la mancanza di prova dell'esatta posizione dell'imbarcazione,
l'insussistenza dell'infrazione per errore sul fatto essendo intervenuta un'avaria, il diritto alla rideterminazione della sanzione.
-che il Tribunale non aveva correttamente valutato tutte le prove emerse nel processo, dalle quali non poteva ritenersi che vi fosse dubbio sulla posizione del natante, ovvero che il natante si trovasse in navigazione e in attività di pesca in acque vietate poiché parte ricorrente non aveva contestato di aver invaso le acque poste a distanza inferiore a 3 miglia dalla costa (allegando che il superamento del limite era dovuto alla sussistenza di un'avaria motore che avrebbe provocato lo scarroccio dell'imbarcazione),
-che la motivazione addotta dal Tribunale era carente e contraddittoria, richiamando il Giudice principi dettati per situazioni diverse e non tenendo conto dell'insieme delle rilevazioni compiute dagli agenti accertatori;
il Tribunale aveva recepito supinamente la giurisprudenza della Corte di legittimità pronunciatasi in materia di autovelox, e, quindi, non pertinente ed aveva omesso di considerare che l'accertamento della posizione era basato su due diversi modi di rilevazione e che gli accertamenti compiuti dai PP.UU. per i fatti occorsi in loro presenza sono coperti da pubblica fede e costituiscono prova vincibile soltanto con querela di falso,
-che la posizione del peschereccio al momento del sorvolo
Pa dell'aeromobile . 81700 era stata accertata utilizzando un doppio sistema di controllo: uno prettamente tecnologico tramite l'ausilio di due sistemi di ricezione e rilevazione di posizione satellitare pag. 3/16 installati a bordo ed uno tecnico/professionale di rilevamento della posizione e determinazione dello spazio percorso in base al rapporto di correlazione tra la velocità è il tempo effettuato mediante l'ausilio del cronometro digitale installato a bordo (sistema di ricezione dei dati di posizione satellitare interno del NCU e interno del DMG nonché cronometro digitale LC-2H),
-che la distanza dalla costa dell'unità verbalizzata, pari a 2,65 miglia nautiche, era talmente al di sotto del limite delle 3 miglia consentito dalla legge (di 648 metri circa), da rendere irrilevante qualsiasi altra eccezione contraria (non discutendosi di scostamenti di pochi metri),
-che l'ulteriore motivo di opposizione formulato in primo grado e rimasto assorbito nella decisione era infondato non ravvisandosi lo stato di necessità che richiede la minaccia per lesione della vita o dell'integrità fisica di un soggetto,
-che dalle risultanze riportate dagli accertatori nella relazione di servizio del 12/07/2016, dai verbali presupposti e dai 4 rilievi aerofotografici, emergeva che al momento dell'accertamento la motobarca de qua era in attività di pesca, poiché durante il sorvolo a bassa quota dell'elicottero, erano stati rilevati gli elementi caratterizzanti l'attività di pesca in itinere mediante l'uso di reti da traino a trazione meccanica (velocità ridotta del natante, due cavi d'acciaio in tensione e assenza a bordo dei divergenti),
-che la eccepita non manovrabilità del timone in avaria non trovava assolutamente riscontro nella documentazione fotografica, anzi da quest'ultima emergeva chiaramente la piena funzionalità dello stesso,
-che non ricorrevano i presupposti per la rideterminazione della sanzione, chiedendo, in accoglimento del gravame, di riformare l'impugnata sentenza, e per l'effetto disporre il rigetto dell'avversa opposizione, dichiarando la piena legittimità dell'ordinanza pag. 4/16 ingiunzione impugnata;
condannare gli appellati alla refusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Replicava , in proprio e n.q. di l.r.p.t. della società Controparte_1
Controparte_2
-che correttamente il Tribunale aveva accolto l'opposizione sulla scorta della mancanza di prove offerte in primo grado dalla P.A. sull'affidabilità del GPS di bordo dell'elicottero come strumento idoneo a fornire la prova dell'esatta posizione del peschereccio al momento della contestazione ed irripetibilità dell'accertamento,
-che non vi era stata ammissione di “aver navigato entro le tre miglia dalla costa” in quanto la dichiarazione era stata diversa ossia: “mi trovavo al limite della zona consentita perché avevo avuto un'avaria al timone dovuta alla rottura della pompa elettrica: quindi, per passare la timoneria dall'elettrico al manuale, sono dovuto scendere in sala macchine, e nel frattempo la barca è scarrocciata di circa 200 metri a causa del vento e delle correnti ed anche la conformazione della costa ha fatto sì che l'imbarcazione si avvicinasse di poco”,
-che l'infrazione era stata quella di aver pescato entro le tre miglia e non certo quella di aver navigato entro le tre miglia,
-che la piena prova fino a querela di falso del verbale di accertamento riguarda(va) solo i fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti mentre nel ricorso si era contestato un diverso aspetto e cioè il processo di formazione del dato relativo alla posizione accertata dai verbalizzanti con una strumentazione non adeguata,
-che l'onere della prova della corretta manutenzione della strumentazione utilizzata era a carico della parte che aveva eseguito l'accertamento poiché il principio dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., deve essere adeguatamente temperato avendo riguardo al principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità alla fonte della prova, riconducibile all'art.24 Cost., che le S.U.
pag. 5/16 della Cassazione con sentenza n° 13533/01 hanno elevato a criterio principe nella ripartizione dell'onere stesso,
-che anche il calcolo della posizione tramite rilevamento polare partiva ovviamente dal presupposto di indicare un “punto noto della costa” (circostanza totalmente omessa nel caso di specie),
-che anche il criterio empirico del calcolo di 160 secondi di tempo medio per raggiungere il natante e tornare a riva non era stato correttamente eseguito,
-che per verificare la validità della posizione accertata di un peschereccio, ai fini della validità delle risultanze strumentali,
l'unico apparato da ritenersi probatorio è la cosiddetta “Blue Box” resa obbligatoria a bordo dei Motopescherecci in Italia dal dispaccio protocollo n° 112950 del 5.10.2015 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto (dispositivo “Blue Box” che consente la localizzazione satellitare e l'identificazione automatica del peschereccio da parte del «sistema di controllo dei pescherecci via satellite» (SCP) e fornisce, a intervalli regolari, alle Autorità di pesca, i dati relativi alla posizione, alla rotta e alla velocità dei pescherecci),
-che con la recente ordinanza (sezione VI-2 ordinanza del 6.3.2018 n°
5227) la Cassazione aveva stabilito che tutti gli strumenti elettronici in uso alla p.a. per il rilevamento di posizione e velocità devono essere sottoposti a verifica periodica di taratura e funzionalità e “solo a condizione che vi sia espressa indicazione nel verbale dell'avvenuto adempimento il rilevamento può presumersi affidabile”,
-che la strumentazione elettronica era stata genericamente individuata come: “apparato GPS interfacciato alla mappa cartografica digitale ed il sistema FMS – computer di navigazione – in dotazione agli elicotteri del Corpo” senza indicazione alcuna di marca, modello, anno pag. 6/16 di fabbricazione o altro elemento identificativo che potessero portare ad una individuazione specifica dello strumento utilizzato,
-che anche la pronuncia resa dalla Corte Costituzionale il 29 aprile
2015 n. 113 aveva dettato importanti principi in ordine alle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità.
Quanto agli ulteriori motivi di impugnazione, non esaminati nella sentenza di primo grado in quanto rimasti assorbiti, l'appellato rilevava:
-l'insussistenza della infrazione poiché la parte verbalizzata, in data 12.7.2016, non stava affatto esercitando “la pesca con l'uso di reti da traino entro una distanza inferiore alle 3 Nm dalla costa” ma l'attività di pesca era eseguita in precedenza ed oltre le tre miglia dalla costa,
-che il peschereccio, allorquando avvistato, aveva subito un'avaria al timone che aveva causato difficoltà di manovra e conseguente imprevisto ed imprevedibile scarrocciamento verso riva, anche a causa dei venti e delle correnti marine,
-che era stata allegata la fattura n° 160/B del 13/7/2016 che attestava la sostituzione del kit di tenuta motore sistema timone per la società proprietaria Controparte_2 dell'imbarcazione,
-che il comandante del peschereccio il 6.8.2016 (al momento della notifica del verbale) aveva immediatamente dichiarato di aver subito una “avaria meccanica al timone del motopeschereccio che sono in grado di dimostrare”, precisando in data 20.9.2016, in sede di audizione, che a causa dell'avaria era “dovuto scendere in sala macchine per passare la timoneria dall'elettrico al manuale”,
-che alla udienza del 25.10.2021 era stato escusso il meccanico,
[...]
il quale il 12 luglio 2016, alle ore 8.00 si trovava a Tes_1 bordo del peschereccio in quanto era stato “contattato dall'armatore
pag. 7/16 che riferiva di avere un guasto intermittente al timone perciò quel giorno mi imbarcai con i membri del peschereccio per ricercare il guasto” il quale aveva dichiarato che prima di riportare l'avaria era praticata l'attività di pesca, oltre le tre miglia dalla costa, che in seguito all'improvvisa avaria alla timoneria il comandante del peschereccio riscontrava difficoltà di manovra, che per risolvere la problematica l'equipaggio scendeva nella sala motori, che a causa dei venti e delle correnti marine il peschereccio scarrocciava leggermente verso riva, che la soluzione momentanea del guasto fu individuata passando il sistema di manovra della timoneria del peschereccio da quello automatico al sistema manuale, che riacquistata la manovrabilità dell'imbarcazione il comandante del peschereccio immediatamente si allontanava dalla costa, che a bordo del peschereccio si sono vissuti momenti di tensione per il guasto alla timoneria, che la fattura in atti riguardava la riparazione della timoneria del a seguito del guasto del 12.7.2016, Controparte_3
-che dalle numerose fotografie esibite da controparte non si intravedeva mai alcun membro dell'equipaggio in coperta e men che meno intento a pescare,
-che né nel verbale di accertamento (notificato il 6.8.2016) né tantomeno nell'ordinanza di ingiunzione (notificata il 29.12.2016) vi era alcuna indicazione dei motivi per cui sarebbe stata impedita una contestazione immediata dell'infrazione al momento dell'accertamento,
-che, in via subordinata, ai sensi dell'art. 23 l. 689/81 terz'ultimo comma, la sanzione andava rideterminata nell'importo nel minimo edittale di € 2.000,00,
-che l'originaria sanzione determinata nel verbale di contestazione del 6.8.2016 in € 4.000,00 (pari al doppio del minimo edittale) era stata rideterminata nell'ordinanza impugnata, nell'importo di ben €
5.339,21 (pari al doppio del minimo edittale aumentato di un terzo) per la reiterazione della violazione amministrativa ma che tale pag. 8/16 aumento appariva vessatorio, considerato che, così come accertato nell'ordinanza di ingiunzione impugnata, l'unica violazione della stessa indole e per la quale non era stato effettuato il pagamento in misura ridotta, risaliva a circa quattro anni di distanza, ossia al
30.10.2012, allorquando la composizione sociale della società
era totalmente differente, Controparte_2
-che in caso di accoglimento del ricorso in appello le spese legali della P.A. andavano compensate in quanto sussistevano svariati motivi di incertezza sulle determinazioni assunte dalla p.a. o comunque la condanna doveva essere limitata alle sole spese legali incontrate per la fase di gravame in quanto in primo grado la Autorità Amministrativa era stata difesa da funzionario delegato.
La causa era stata incardinata, in seguito al deposito dell'appello, presso la sezione Civile di questa Corte.
All'esito della prima udienza del 18.10.22 la Corte sezione Civile rinviava per la discussione all'udienza del 4.4.2023; seguivano numerosi rinvii di ufficio, in ultimo alla udienza dell'11.11.2025; nelle more, per effetto del decreto n. 402/2024 del Presidente della
Corte di Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa Corte ed assegnata al relatore indicato in intestazione.
Fissata l'udienza, la Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note di udienza, all'esito dell'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. e della camera di consiglio, ha trattenuto la causa in decisione.
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Precisato che sulla pronuncia di cessata materia del contendere in relazione ai provvedimenti accessori di cui al provvedimento n° 9/2016 non è stata spiegata alcuna censura, l'appello spiegato non merita accoglimento.
pag. 9/16 Il Giudice di primo grado ha accolto l'opposizione recependo l'eccezione di parte opponente circa l'inaffidabilità del GPS di bordo, in uso all'elicottero della Guardia di Finanza operante, come strumento idoneo a fornire la prova dell'esatta posizione del peschereccio al momento della contestazione motivando che “per poter garantire una certezza nella rilevazione avvenuta, stante
l'irripetibilità dell'accertamento, tutti i sistemi elettronici devono certamente essere gestiti con una manutenzione certificata costante, che ne garantisca il corretto funzionamento e la taratura”.
La motivazione adottata dal Tribunale in ordine al difetto di prova della violazione contestata (pesca illegale entro tre miglia dalla costa) è condivisa dal Collegio alla luce di principi enucleati dalla giurisprudenza in relazione, in particolare, alla strumentazione denominata autovelox ma estesa anche alle altre apparecchiature elettroniche ed estensibile anche alla strumentazione utilizzata nel caso in esame per stabilire la distanza del peschereccio dalla costa.
Nella giurisprudenza di legittimità ed anche costituzionale si rinvengono infatti principi che, seppur declinati in prevalenza in materia di contenzioso per violazioni del codice della strada, assurgono a criteri direttivi generali ogni qual volta la sanzione irrogata al cittadino/utente sia fondata su accertamenti e misurazioni eseguite con strumentazioni elettroniche.
Nella sentenza della Cassazione n.5227/18 invocata anche da parte appellata vi è un esplicito richiamo alla pronuncia della Corte
Costituzionale n.113/2015 che detta principi utili nel caso in esame:
“l'assenza di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura è suscettibile di pregiudicare l'affidabilità metrologica a prescindere dalle modalità di impiego delle apparecchiature destinate a rilevare la velocità. In particolare, la Consulta ha osservato che "quanto al canone di razionalità pratica, appare evidente che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue
pag. 10/16 caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. Si tratta di una tendenza disfunzionale naturale direttamente proporzionata all'elemento temporale. L'esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare per i suddetti motivi intrinsecamente irragionevole. I fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo
l'affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale. Un controllo di conformità alle prescrizioni tecniche ha senso solo se esteso all'intero arco temporale di utilizzazione degli strumenti di misura, poiché la finalità dello stesso è strettamente diretta a garantire che il funzionamento e la precisione nelle misurazioni siano contestuali al momento in cui la velocità viene rilevata, momento che potrebbe essere distanziato in modo significativo dalla data di omologazione e di taratura". Sotto il profilo della coerenza interna della norma, poi, la Corte
Costituzionale ha evidenziato lo stretto legame che sussiste tra le disposizioni sull'uso delle apparecchiature di misurazione ed il valore probatorio delle loro risultanze nei procedimenti sanzionatori inerenti alle trasgressioni dei limiti di velocità. Ciò, prendendo le mosse dalla ratio dell'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, il quale prevede che «per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, [..] nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento». Detta soluzione normativa si giustifica per via del carattere irripetibile dell'accertamento, realizzando un bilanciamento tra la tutela della sicurezza stradale e quella delle posizioni soggettive dei cittadini e, in definitiva, tra
pag. 11/16 interessi pubblici e posizioni giuridiche dei privati cittadini. È vero, infatti, che la tutela di questi ultimi viene in qualche modo compressa per effetto della parziale inversione dell'onere della prova, dal momento che è il ricorrente contro l'applicazione della sanzione a dover eventualmente dimostrare – onere di difficile assolvimento a causa della irripetibilità dell'accertamento – il cattivo funzionamento dell'apparecchiatura. Tuttavia, detta limitazione trova una ragionevole spiegazione nel carattere di affidabilità che l'omologazione e la taratura dell'autovelox conferiscono alle prestazioni di quest'ultimo”.
La Corte Costituzionale afferma che il bilanciamento da un lato degli interessi pubblici e privati (tra i quali si può annoverare la pesca sostenibile in esame) e, dall'altro, valori altrettanto importanti quali la certezza dei rapporti giuridici ed il diritto di difesa del sanzionato deve concretizzarsi attraverso una sorta di presunzione, fondata sull'affidabilità dell'omologazione e della taratura dell'autovelox, che consente di non ritenere pregiudicata oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici. Proprio la custodia e la conservazione di tale affidabilità costituisce il punto di estrema tensione entro il quale la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del sanzionato non perdono la loro ineliminabile ragion d'essere.
Il ragionevole affidamento che deriva dalla custodia e dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature, garantita quest'ultima da verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, degrada tuttavia in assoluta incertezza quando queste ultime non vengono effettuate.
Si tratta di principi applicabili ogni qualvolta sussiste il descritto bilanciamento e quindi ogni qualvolta vi sia la presunzione di affidabilità dello strumento di rilevazione, affidabilità che presuppone la verifica periodica del funzionamento.
pag. 12/16 L'applicazione di tale generale principio in materia di opposizione a sanzione amministrativa è stata sicuramente numericamente più diffusa in materia di autovelox (considerati i numeri del contenzioso di questo tipo pendente in Italia) ma si sono avute anche applicazioni in riferimento ad altre tipologie di strumenti.
Si legga ad esempio la pronuncia della Cassazione n. 29318/2025 in relazione alla sanzione irrogata per la velocità di un motoscafo a uso taxi accertata mediante telelaser comprensivo di rilievo fotografico;
in quel caso vi era stata addirittura la prova che il telelaser fosse stato sottoposto a taratura e vi era il certificato di funzionamento e ciò nonostante la Cassazione (confermando l'annullamento della sanzione) ha precisato che “In seguito alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 113 del 2015, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevede che le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura, questa Corte ha avuto modo di chiarire che "... tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, non essendone consentita la dimostrazione o attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità" (Cass.,
Sez. 2, 26/05/2021, n. 14597; Cass. Sez. 2, 26/01/2021, n. 1608; Cass.
Sez. 2, 09/07/2018, n. 18022; Cass. Sez. 2, 11/05/2016, n. 9645), e che "in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate" (Cass., Sez. 2, 6/03/2023, n. 6579; Cass. Sez. 6-2,
22/11/2021, n. 35830/2021; Cass. Sez. 6-2, 11/01/2018, n. 533). I richiamati principi, validi "... a prescindere dal fatto che l'apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di pag. 13/16 autodiagnosi" (Cass. Sez. 2, 3/06/2020, n. 10463), pongono a carico della Pubblica Amministrazione, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, la prova positiva dell'omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento mediante la produzione delle relative certificazioni (Cass. 11776/2020; Cass. 32369/2018;
Cass. 9645/2016), la quale, se fornita, è idonea a dimostrare il corretto funzionamento dell'apparato di rilevazione della velocità — quale elemento essenziale costitutivo della fattispecie sanzionatoria
—, ribaltando sul soggetto attinto dalla sanzione l'onere di fornire la prova contraria (Cass. Sez. 2, 18/12/2020, n. 29093; v. anche
Cass., Sez. 6-2, 11/02/2021, n. 3538)…… qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, e gli stessi sistemi di autodiagnosi sono soggetti a variazioni delle loro caratteristiche e, quindi, a variazioni dei valori misurati, dovute a invecchiamento delle componenti e a eventi accidentali (Cass., Sez. 6-2, 18/6/2021, n.
17574)”, precisando anche “che la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio non è ricavabile dal verbale di accertamento, il quale «... non riveste fede privilegiata - e quindi non fa fede fino a querela di falso - in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, allorché
e nell'istante in cui l'eccesso di velocità è rilevato» (Cass. Sez. 6-
2, 13/12/2018, n. 32369)”.
I criteri discretivi adottati dalla Cassazione, proprio per i termini generali in cui si esprime richiamando le statuizioni della pronuncia della Corte Costituzionale, valgono quindi anche con riferimento agli strumenti di misurazione della distanza dalla costa allegati dalla appellante in questa sede, sia il GPS sia il cronometro.
L'assenza di prova di manutenzione e taratura dei predetti strumenti è quindi ostativa alla validità della misurazione delle miglia (2,65)
pag. 14/16 posta a base della contestazione ed inficia il provvedimento sanzionatorio come statuito dal Tribunale.
Né può dirsi che il capobarca abbia ammesso di pescare ad una CP_2 distanza inferiore alle tre miglia essendosi limitato a giustificare lo scarrocciamento della barca verso la costa in presenza di una avaria al motore, senza indicare in alcun modo (non avendone in concreto la possibilità) la effettiva distanza dalla costa al momento dello scarrocciamento né ammettendo l'attività di pesca (cfr. dichiarazioni del 6.8.2016 e del 20.9.2016).
A quanto rilevato va aggiunto che le dichiarazioni in ordine alle ragioni dello scarrocciamento verso la costa della barca hanno trovato riscontro nel corso del giudizio di primo grado sia nelle dichiarazioni del testimone escusso (il meccanico che era a bordo) sia con la produzione (doc. 9 allegato al ricorso di primo grado) della fattura del 13.7.16 (cioè il giorno successivo al fatto contestato) relativa alla “sostituzione kit motore”.
Alla luce di tali considerazioni l'impugnazione va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza con attribuzione al procuratore antistatario.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002
(Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo
13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio pag. 15/16 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede;
-rigetta l'appello;
-condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di lite liquidate in € 2.906,00 oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge con distrazione.
Dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 27.11.2025
il Consigliere est. Il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Anna Carla Catalano
pag. 16/16