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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/09/2025, n. 4952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4952 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 SEXIES c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 1158/2020 posta in deliberazione il giorno 10.9/2025
TRA
) Parte_1 C.F._1
Avv. ; Parte_1
E
in Roma Controparte_1
Avv. BAIONE VITTORIA
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 2873/2020 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto che aveva Parte_1
così statuito: “ 1) dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia all'atto di precetto opposto;
2) condanna l'opponente al pagamento, in Parte_1
1 favore dell'opposto , delle Controparte_1
spese di lite che liquida in euro 2.430,00 per compensi professionali …”
Si è costituito in giudizio il Controparte_1
[...
in Roma instando per il rigetto dell'appello.
All'odierna udienza, dopo la discussione orale la causa è stata decisa con lettura della sentenza in udienza.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si richiama per relationem l'impugnata sentenza.
L'appello è fondato.
Il punto centrale della controversia che consente di prescindere dall'esame di tutte le doglianze dell'atto di appello è dato dalla incontestabile cessazione della materia del contendere per avere il emesso un altro precetto– che CP_1
però non forma oggetto del presente giudizio.
Come precisato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 351/2023,
“La rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia preclusa alla controparte l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio.”
Ritiene la Corte che sia improprio l'esame effettuato dal Tribunale in ordine alla soccombenza virtuale, in quanto il Tribunale avrebbe dovuto prendere atto della rinunzia al precetto insita nel secondo precetto da parte del ed CP_1
accertare se l'atto di opposizione fosse stato già notificato al , CP_1
circostanza che avrebbe determinato la litispendenza non rilevando per la litispendenza nei giudizi che si introducono con citazione l'iscrizione a ruolo.
La volontà abdicativa espressa dal con la rinunzia al precetto in CP_1
esame che era stato notificato il 28.9.2018 ,con la notificazione di altro atto di precetto in data 1.10.2018 precludeva ogni esame nel merito dell'opposizione, sicchè l'indagine avrebbe dovuto essere effettuata esclusivamente in ordine al profilo della litispendenza, l'unico rilevante per la regolazione delle spese.
2 L'opposizione è stata notificata a mezzo pec il 1.10.2018 alle ore 11,14, il nuovo atto di precetto è stato notificato a mezzo posta soltanto lo stesso giorno e non in epoca antecedente, sicchè legittima era l'iscrizione a ruolo dell'atto di citazione in opposizione, dovendo essere comunque l'opponente ristorato delle spese dell'opposizione intrapresa.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell'appellato e si liquidano come da dispositivo.
PQM
In accoglimento dell'appello, conferma la statuizione del tribunale di cessazione della materia del contendere;
condanna il Controparte_1
in Roma alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv.
[...]
che liquida come segue: per il primo grado in € 1.300,00 per Parte_1
compensi, oltre rimborso spese gen e rimborso del c.u. e per questo grado in €
1.500,00 per compensi, oltre rimborso spese gen e rimborso del c.u.
IL PRESIDENTE EST.
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Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Giovanna Gianì Consigliere
Dott. Elena Gelato Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 SEXIES c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 1158/2020 posta in deliberazione il giorno 10.9/2025
TRA
) Parte_1 C.F._1
Avv. ; Parte_1
E
in Roma Controparte_1
Avv. BAIONE VITTORIA
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 2873/2020 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto che aveva Parte_1
così statuito: “ 1) dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia all'atto di precetto opposto;
2) condanna l'opponente al pagamento, in Parte_1
1 favore dell'opposto , delle Controparte_1
spese di lite che liquida in euro 2.430,00 per compensi professionali …”
Si è costituito in giudizio il Controparte_1
[...
in Roma instando per il rigetto dell'appello.
All'odierna udienza, dopo la discussione orale la causa è stata decisa con lettura della sentenza in udienza.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si richiama per relationem l'impugnata sentenza.
L'appello è fondato.
Il punto centrale della controversia che consente di prescindere dall'esame di tutte le doglianze dell'atto di appello è dato dalla incontestabile cessazione della materia del contendere per avere il emesso un altro precetto– che CP_1
però non forma oggetto del presente giudizio.
Come precisato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 351/2023,
“La rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia preclusa alla controparte l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio.”
Ritiene la Corte che sia improprio l'esame effettuato dal Tribunale in ordine alla soccombenza virtuale, in quanto il Tribunale avrebbe dovuto prendere atto della rinunzia al precetto insita nel secondo precetto da parte del ed CP_1
accertare se l'atto di opposizione fosse stato già notificato al , CP_1
circostanza che avrebbe determinato la litispendenza non rilevando per la litispendenza nei giudizi che si introducono con citazione l'iscrizione a ruolo.
La volontà abdicativa espressa dal con la rinunzia al precetto in CP_1
esame che era stato notificato il 28.9.2018 ,con la notificazione di altro atto di precetto in data 1.10.2018 precludeva ogni esame nel merito dell'opposizione, sicchè l'indagine avrebbe dovuto essere effettuata esclusivamente in ordine al profilo della litispendenza, l'unico rilevante per la regolazione delle spese.
2 L'opposizione è stata notificata a mezzo pec il 1.10.2018 alle ore 11,14, il nuovo atto di precetto è stato notificato a mezzo posta soltanto lo stesso giorno e non in epoca antecedente, sicchè legittima era l'iscrizione a ruolo dell'atto di citazione in opposizione, dovendo essere comunque l'opponente ristorato delle spese dell'opposizione intrapresa.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell'appellato e si liquidano come da dispositivo.
PQM
In accoglimento dell'appello, conferma la statuizione del tribunale di cessazione della materia del contendere;
condanna il Controparte_1
in Roma alla rifusione delle spese di lite in favore dell'avv.
[...]
che liquida come segue: per il primo grado in € 1.300,00 per Parte_1
compensi, oltre rimborso spese gen e rimborso del c.u. e per questo grado in €
1.500,00 per compensi, oltre rimborso spese gen e rimborso del c.u.
IL PRESIDENTE EST.
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