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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 18/11/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2428/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 18 novembre 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa LE NN, sono comparsi:
- per parte attrice: l'avv. Ugo Ronchi;
- per parte convenuta: l'avv. Giovanni Dini in sostituzione dell'avv. HI ES;
- per la parte chiamata: l'avv. Giovanni Dini.
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte attrice conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 07/10/2025.
Il procuratore di parte convenuta conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 06/10/2025.
Il procuratore della parte chiamata conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 06/10/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 2428/2024 n. 2428/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa LE NN, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2428/2024 del R.G.A.C., pendente tra
(CF. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Parte_1 C.F._1
HI del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pistoia, Viale
Pacinotti n. 5, giusta procura in atti;
- parte attrice - contro
AVV. (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
HI ES del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze,
Viale S. Lavagnini n. 41, giusta procura in atti;
- parte convenuta – con la chiamata in causa di
(C.F. – P.IVA ), in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni
Dini del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pistoia, Via
Cavour n. 20, giusta procura in atti;
- parte terza chiamata –
Oggetto: responsabilità professionale;
* * *
Conclusioni di parte attrice:
2 R.G. 2428/2024 - come in memoria conclusionale autorizzata depositata in data 07/10/2025:
“Piaccia al Tribunale di Pistoia ogni contraria istanza, eccezione, difesa e conclusione disattesa, previe tutte le declaratorie del caso, così giudicare:
Nel merito accogliere le seguenti domande:
1.accertare l'inadempimento contrattuale di non scarsa importanza dell'Avv. al CP_1 mandato difensivo e quindi voglia dichiarare la risoluzione del contratto di mandato di assistenza (contratto d'opera) dichiarando il diritto dell'attore ad essere risarcito.
2.accertare, incidentalmente, la nullità dell'accordo sottoscritto in sede sindacale per carenza di effettiva assistenza del sindacato UIL.
3.accertarne, in via cumulativa, la responsabilità extracontrattuale dell'Avv. CP_1 per aver prospettato prima al cliente, in fase di adempimento del mandato, e poi per avere riferito al giudice penale (il Dr. Tredici del Tribunale di Pistoia) fatti non veritieri in sede testimoniale tali da alterare il risultato della sentenza allegata in atti ed averne invece omessi altri che erano veri.
4.accertare la violazione dei doveri di cui ai punti da 1 a 7 della citazione sotto la rubrica
'doveri violati' ed in particolare per aver mancato al dovere di fedeltà, al dovere di riservatezza e al dovere di competenza nonché accertare la violazione dell'art 14 del codice deontologico e di ogni altra disposizione del codice deontologico forense che il
Tribunale vorrà ravvisare nei fatti allegati.
5.dichiarare la responsabilità del convenuto nella causazione del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attore e condannarlo al relativo risarcimento nella misura di euro 52.000,00 salvo la maggior o minore cifra che risulterà di giustizia e che sarà precisata al termine della causa.
6.in subordine, liquidare il danno patrimoniale e morale in via equitativa secondo i criteri dell'art. 1226 cc e condannare il convenuto e la compagnia chiamata in garanzia al relativo pagamento.
7.Le domande da 1 a 6 sono proposte autonomamente anche contro la compagnia chiamata in causa e costituita in quanto riconosciutasi garante della CP_2 responsabilità civile professionale del convenuto principale.
3 R.G. 2428/2024
8.Voglia respingere tutte le domande proposte dal convenuto e dalla chiamata.
9.Spese e compensi di causa vinte a favore del sottoscritto legale che se dichiara
l'antistatario”.
Conclusioni del procuratore di parte convenuta:
- come in memoria conclusionale autorizzata depositata in data 06/10/2025:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pistoia, reiectis adversis, per i motivi sopra dedotti,
1) nel merito, in via principale, respingere la domanda proposta dal Sig. in Parte_1 quanto totalmente infondata, in fatto ed in diritto, oltreché non provata;
2) nel merito, in via principale, e cumulativamente con il rigetto della domanda attorea, condannare l'attore al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.-.
3) nel merito, in via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui la domanda svolta dalla parte attrice venga ritenuta anche parzialmente fondata, limitare la condanna del convenuto soltanto ai danni effettivamente imputabili al medesimo, escludendo dal risarcimento i danni che la parte attrice avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza ovvero che ha concorso colposamente a cagionare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.;
4) nel merito, in via subordinata e in via cumulativa con la domanda di cui sopra, accertare e dichiarare la terza chiamata tenuta a manlevare il Controparte_2 convenuto in forza della polizza assicurativa in atti, e conseguentemente condannare la predetta Compagnia assicurativa a rilevare indenne l'Avv. sino alla CP_1 concorrenza del massimale assicurato ed al netto della franchigia contrattualmente pattuita, di tutte le somme che quest'ultimo fosse condannato a versare in dipendenza dell'accoglimento, totale o parziale, delle domande formulate nei suoi confronti dall'attore;
Con vittoria di spese e compensi, oltre c.p.a. ed i.v.a. ai sensi di legge”.
Conclusioni del procuratore della parte terza chiamata:
- come in memoria conclusionale autorizzata depositata in data 06/10/2025:
“Concludesi per il rigetto delle domande.
4 R.G. 2428/2024 Vinte le spese”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Esperita senza esito positivo la procedura di mediazione, con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in giudizio l'avv. deducendo Parte_1 CP_1 quanto segue:
- di essere stato socio della società IS S.r.l. (dapprima al 17% nel 1997 e poi al 30% dal
2008), consigliere di amministrazione nominato con delibera del 21/10/2008, e lavoratore dipendente della medesima società sino al 30/05/1997 (momento in cui avveniva la scissione parziale della società questa che assorbiva, per Controparte_3 trasferimento diretto, i dipendenti della prima), e da tale data sino al 30/06/2011 lavoratore parasubordinato, per poi essere stato assunto dal 15/07/2011 nuovamente come dipendente con mansioni di quadro;
- che, negli anni, sorgevano conflitti con i dirigenti della società che Controparte_4 dal 1997 controllava la società IS S.r.l. attraverso le sue partecipate CP_4 CP_5
(titolare del 21% della IS S.r.l.) e (titolare del 49% del Controparte_6 capitale sociale della IS S.r.l.); conflitti questi, derivanti dal fatto che la società
[...] voleva estromettere il socio di minoranza, , per ottenere il totale CP_4 Parte_1 controllo della società IS S.r.l., e che sfociavano nella causa n. 14869/2015 R.G. avanti al Tribunale di Firenze;
- che, in data 11/10/2008, a fronte della crisi di liquidità della IS S.r.l., veniva raggiunto un accordo secondo cui tutti i soci di minoranza, escluso , avrebbero ceduto le Parte_1 proprie quote alla società e l'odierno attore avrebbe rinunciato a parte Controparte_4 del proprio credito da prestito soci. Successivamente, in data 30/07/2009, veniva raggiunto un altro accordo per cui veniva trasferito alla società l'uso del Controparte_4 marchio IS, con rinuncia della società IS S.r.l. a commercializzare in proprio, divenendo conto terzista con un corrispettivo minimo annuo. In conseguenza di tale accordo, il 05/08/2009, l'attore si dimetteva dalla carica di Presidente del Consiglio di
5 R.G. 2428/2024 Amministrazione della IS S.r.l. e la società ne assumeva il totale Controparte_4 controllo;
- che in data 08/09/2009 l'attore veniva demansionato, passando dalla qualifica di direttore di stabilimento a quella di semplice responsabile tecnico;
in data 18/09/2009 veniva chiesto al sig. di consegnare i suoi dati di proprietà intellettuale;
in data 12/10/2009 l'attore Pt_1 veniva rimosso dai progetti che stava seguendo, fino a subire un mobbing con la totale perdita di mansioni ed esclusione di ogni rapporto con gli altri dipendenti, oltre che ricevere minacce di morte dal Presidente della Controparte_4
- che in tale contesto, al fine di tutelare i propri diritti, il 23/10/2009, l'attore si rivolgeva all'avv. cui conferiva formale mandato nel mese di novembre 2009 e cui il CP_1
09/12/2009 consegnava il faldone contenente tutti i documenti relativi al caso;
- che, tuttavia, l'avvocato non avrebbe correttamente adempiuto all'incarico professionale conferitogli, omettendo di assistere e di informare adeguatamente il cliente, ritardando colposamente gli atti del suo ministero, in particolare omettendo di proporre le azioni giudiziali promesse, infine inducendo il cliente a sottoscrivere con la società IS S.r.l. un accordo transattivo privo di garanzie per il sig. e comunque rimasto inadempiuto – Pt_1 come era prevedibile dallo stesso legale -, peraltro omettendo di assistere il cliente nella fase successiva al detto inadempimento, fino a rilasciare nel 2016 una versione parziale e non vera dei fatti in sede di escussione testimoniale in un processo penale, così cagionando all'attore un grave danno economico.
Nello specifico:
a) sebbene notiziato, l'avv. non avrebbe accompagnato il cliente all'assemblea dei CP_1 soci della IS S.r.l. del 09/12/2009 all'esito della quale veniva modificato in pejus il trattamento economico del sig. , né avrebbe poi impugnato la relativa delibera;
Pt_1
b) dopo l'invio alla IS S.r.l. della lettera predisposta dall'avvocato del 08/03/2010 con cui si rivendicavano le mansioni dirigenziali del sig. , le differenze retributive e la Pt_1 regolarizzazione previdenziale e assicurativa, scaduto il termine di 10 giorni assegnato alla controparte per l'adempimento, l'avv. avrebbe omesso di intraprendere le CP_1 consequenziali iniziative giudiziarie, nonostante le promesse al cliente e i numerosi solleciti
6 R.G. 2428/2024 in tal senso dello stesso sig. , limitandosi il legale alla sola compilazione del modulo Pt_1 di richiesta conciliativa ex art. 410 c.p.c. presso la Direzione Provinciale del Lavoro di
Pistoia, dando avvio al relativo procedimento amministrativo, cui peraltro l'avv. non CP_1 avrebbe nemmeno presenziato, conclusosi con esito negativo;
c) l'avv. non avrebbe partecipato all'assemblea dei soci della IS S.r.l. del CP_1
24/06/2010 né avrebbe poi impugnato la relativa delibera per errata convocazione;
d) l'avv. non avrebbe adeguatamente tutelato il cliente nemmeno con riferimento alla CP_1 sua posizione di socio in relazione all'azione promossa nei confronti del socio di maggioranza ex art. 2497 c.c., domanda questa rigettata sia dal Tribunale di Firenze- sezione specializzata delle imprese sia dalla Corte d'Appello;
e) l'avv. avrebbe consigliato al cliente di trovare un accordo con la società IS CP_1
S.r.l. anziché agire giudizialmente nei suoi confronti sia in ambito lavoristico sia in ambito civile, dando avvio ad una lunga trattativa, all'esito della quale il legale avrebbe portato il cliente a sottoscrivere, il 27/06/2011, un accordo transattivo affatto buono, privo di garanzie dei soci personalmente della IS S.r.l. e rimasto inadempiuto a causa della messa in liquidazione della società IS S.r.l. in data 18/11/2011 e della dichiarazione di fallimento intervenuta il 10/05/2012, cui è seguito il licenziamento del sig. in data Pt_1
29/12/2012;
f) l'avv. avrebbe omesso di tutelare il proprio cliente anche nella fase CP_1 dell'inadempimento dell'accordo transattivo del giugno 2011, soprattutto non impugnando l'atto di messa in liquidazione della società IS S.r.l. e la decisione del liquidatore di proporre domanda di fallimento;
g) l'avv. sentito come testimone nel processo penale avviato a seguito di denuncia CP_1 presentata dall'attore per truffa proprio a fronte della sottoscrizione dell'accordo del giugno
2011, avrebbe rilasciato una dichiarazione non veritiera dei fatti, sulla base della quale veniva motivata l'assoluzione degli imputati;
dichiarazione per la quale veniva presentata dall'attore denuncia per falsa testimonianza, tuttavia archiviata;
- che dalla condotta inadempiente del convenuto, il sig. avrebbe subito danni sub Pt_1 specie di perdita delle retribuzioni maturate per il maggior inquadramento di dirigente, di
7 R.G. 2428/2024 perdita dei diritti risarcitori da demansionamento e mobbing, di perdita dei diritti a tutela della partecipazione ex art. 2395 c.c. e 2497 c.c. nei riguardi del socio di maggioranza, di perdita della causa avanti alla Corte d'Appello di Firenze stante l'omessa impugnazione della delibera di messa in liquidazione, di danno da lucro cessante da perdita di tutto il reddito da lavoro atteso dall'impiego promesso per sette anni, di costi sostenuti per le iniziate giudiziarie conseguenti al rigetto delle domande proposte.
Tanto premesso in fatto, allegati dunque l'inadempimento all'incarico conferito ai sensi degli artt. 1176 comma 2, 1218 e 2236 c.c. nonché dell'art. 13 Codice Deontologico e dell'art. 9 della Legge professionale forense, oltre che la sussistenza di profili di responsabilità extracontrattuale dell'avv. l'attore ha insistito per la declaratoria di CP_1 risoluzione del contratto d'opera e per la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, quantificati in complessivi € 52.000,00 ovvero nella diversa somma da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.-.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10/02/2025 si è costituito in giudizio l'avv. contestando tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato, CP_1 insistendo per il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto e in diritto con condanna dell'attore per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c., previa chiamata in causa della propria Compagnia di Assicurazioni Unipol Assicurazioni S.p.a. nei cui confronti ha spiegato domanda subordinata di manleva.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17/04/2025 si è costituita in giudizio senza Controparte_2 contestare la copertura assicurativa e aderendo integralmente alle difese svolte dal proprio assicurato, insistendo dunque per il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto e in diritto, in via subordinata chiedendo accertarsi il diritto di parte convenuta ad essere manlevata tenuto conto dello scoperto e massimale di polizza con compensazione delle spese di lite tra il convenuto e la terza chiamata, senza accettare contraddittorio diretto con l'attore trattandosi di garanzia impropria.
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, previo deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.-, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato
8 R.G. 2428/2024 l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
Fatta applicazione del principio processuale della ragione più liquida come desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., le domande dell'attore sono tutte infondate già in punto di an debeatur e pertanto devono essere rigettate per le ragioni di seguito indicate.
Anzitutto, è pacifico e documentale che il sig. , nell'ottobre 2009, si è rivolto Parte_1 all'avv. per avere assistenza nella gestione dei rapporti ancora in pieno CP_1 svolgimento tra lo stesso e la società IS S.r.l., di cui all'epoca era socio lavoratore e consigliere: “L'obiettivo che vorrei raggiungere é il seguente: Ripartendo dagli accordi offerti con la trattativa (unilaterale) del Dott. e Avv. (Incaricati Parte_2 CP_7 dagli nella persona del Dott. vedi mail del 2 Ottobre 2008 e mail CP_4 CP_8 dell'8 Luglio 2009: Stabilire un contatto con il Dott. e il Sig. CP_8 Parte_3 per avviare a compimento gli accordi ancora oggi disattesi” (docc. 17 e 18 di parte attrice);
l'avvocato ha ricevuto il plico contenente la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico il 09/12/2009, giorno nel quale si è tenuta alla presenza del sig. Pt_1
l'assemblea dei soci della IS S.r.l., cui però il legale non era tenuto a partecipare né risulta una richiesta in tal senso da parte del cliente, come chiaramente emerge dallo scambio di mail del 01-03-04-09/12/2009, prodotta sub doc. 21 dalla stessa parte attrice.
Del pari, è pacifico e documentale che, dopo ben due anni di trattative condotte con l'assistenza del legale, il sig. , in data 27/06/2011, ha firmato un verbale di Parte_1 conciliazione in sede sindacale a definizione di ogni controversia presente e futura in essere con la IS S.r.l. in relazione sia al rapporto di lavoro sia al rapporto societario intercorrente tra le parti (doc. 54 di parte attrice). In particolare, in virtù di tale accordo,
l'attore ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere, ha ceduto parte delle sue quote al valore nominale, ha rinunciato a tutti i diritti maturati come lavoratore, ottenendo in cambio l'impegno della società IS S.r.l. ad assumerlo come quadro – mansioni di tecnico responsabile commerciale per sette anni e comunque per il tempo necessario a raggiungere i requisiti della pensione.
9 R.G. 2428/2024 Infine, è documentale che la società IS S.r.l. è stata dichiarata fallita in data 10/05/2012 ed il Curatore ha licenziato il sig. per cessazione dell'attività (docc. 56 e 57 di parte Pt_1 attrice), così interrompendo il rapporto di lavoro prima del termine pattuito con l'accordo del giugno 2011.
Orbene, lamenta nella sostanza l'attore che l'avv. non avrebbe correttamente assolto CP_1 all'incarico professionale affidatogli e comunque violato il principio del neminem laedere per i) non averlo assistito adeguatamente, ii) non averlo adeguatamente informato, iii) aver ritardato colposamente e senza ragione gli atti del suo ministero non proponendo alcuna azione giudiziale benché promessa, iv) averlo indotto a sottoscrivere con la IS S.r.l. una transazione senza alcuna garanzia, v) per non averlo assistito poi nella fase successiva all'inadempimento omettendo di compiere anche atti essenziali per preservare i diritti del suo assistito, vi) per aver rilasciato come testimone nel 2016 in un processo penale una versione parziale e non vera dei fatti.
Tali doglianze sono tutte prive di fondamento, come peraltro già emerso anche all'esito dei procedimenti attivati dal sig. sia in sede civile (docc. 70 e 71 di parte attrice) sia in Pt_1 sede penale (doc. 73 di parte attrice, docc. 2 e 3 di parte convenuta), ove in tutti è stata riscontrata la piena coscienza e lucidità dell'attore nel conoscere, grazie al documentato assolvimento informativo dell'avv. termini e condizioni delle varie trattative CP_1 intercorse e nell'accettare di sottoscrivere l'accordo del giugno 2011.
Dalla documentazione in atti risulta chiaramente che, dopo il conferimento dell'incarico,
l'avv. unitamente al suo collaboratore di studio, si è attivato per la tutela degli CP_1 interessi del cliente mediante invio, in data 08/03/2010, di raccomandata alla società IS
S.r.l., sottoscritta per ratifica e accettazione anche dal sig. (doc. 30 di parte attrice), Pt_1 cui è seguito, già in data 19/05/2010, l'avvio di una prima trattativa per la definizione stragiudiziale della vertenza (doc. 36.2 di parte attrice), motivo per il quale è stata posticipata la proposizione della domanda in sede giudiziale, per la quale peraltro non risulta alcun formale mandato ad litem.
Di tale trattativa, il cliente è stato reso pienamente edotto ed, anzi vi ha partecipato attivamente: nella missiva del 19/05/2010 si dà atto del raggiungimento di un accordo
10 R.G. 2428/2024 verbale, seppur a grandi linee, tra la IS S.r.l. e il sig. ; inoltre, il sig. , Pt_1 Pt_1 ritenendosi insoddisfatto della proposta della IS S.r.l. (la proposta prevedeva un'offerta della IS S.r.l. di € 100.000,00 e di una collaborazione esterna decennale con lo stesso retribuita per € 40.000,00 annui), ha inviato in data 28/05/2010 e 13/06/2010 due brevi memorie all'avv. nelle quali ha elencato tutte le proprie pretese (liquidazione di € CP_1
450.000,00 per la cessione delle proprie quote, oltre alla regolarizzazione e integrazione dei contributi previdenziali e assicurativi per inquadramento dirigenziale, liberatoria sui disegni e rojalties arretrate trasferimento al sig. della proprietà della macchina aziendale in CP_9 suo uso) (docc. 36 e 36.1 di parte attrice).
Questa prima trattativa si è conclusa negativamente per divergenze in ordine al valore delle quote di partecipazione nella IS S.r.l.-, tanto che poi lo stesso sig. , nel mese di Pt_1 luglio 2010, ha dato incarico a un commercialista per la valutazione della sua partecipazione (docc. 38 e 39 di parte attrice).
Si osservi, a questo punto, sulla doglianza dell'attore circa la mancata partecipazione dell'avv. all'assemblea della IS S.r.l., del giugno 2010, per l'approvazione del CP_1 bilancio 2009 e la mancata impugnazione della relativa delibera, che l'attore non ha allegato specificamente quali siano le conseguenze dannose che gli sarebbero derivate proprio dalla mancata partecipazione del legale e che lo stesso commercialista incaricato dall'odierno attore ha sconsigliato l'impugnazione della delibera ivi adottata (doc. 46 di parte attrice), con l'ulteriore precisazione che, in ogni caso, per espressa ripartizione dei rispettivi incarichi concordata tra le parti, spettava al commercialista e non all'avv. CP_1 svolgere “le verifiche preliminari di massima sul bilancio con la documentazione che riterrà utile richiedere all'azienda, anche mio tramite, in modo da verificare se Vi sono alcune anomalie fin dalla mera lettura del bilancio;
infine sempre dall'analisi contabile il
Dott. dovrà trarre argomenti utili per sostenere in giudizio la figura del Socio CP_10 tiranno nella persona dell' secondo quelle che sono le indicazioni Controparte_11 giurisprudenziali che vedono nel socio tiranno un soggetto estraneo alla società ma con esso illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali. Infine il Dott. si CP_10 occuperà di trovare il reale valore dell'azienda per poter comunque avere gli strumenti in
11 R.G. 2428/2024 caso di ripresa delle trattative conciliative, all'esito del contenzioso che si sta profilando.”
(doc. 44 di parte attrice;
doc. 77 e 78 di parte attrice).
Dunque, fallita la prima trattativa, risulta documentato che l'avv. abbia attivato, in CP_1 data 22/10/2010, il tentativo di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro per tentare una conciliazione ex art. 410 cpc, quale – all'epoca dei fatti - condizione di procedibilità della domanda giudiziale (doc. 50 di parte attrice). A tale avvio, è seguito l'invio da parte dell'avv. al cliente, in data 17/11/2010, di un fac simile di ricorso ex CP_1 art. 409 c.p.c. già predisposto dal legale per un caso analogo chiedendo al proprio assistito di integrarlo in fatto (doc. 52 di parte attrice).
Tuttavia, l'incontro presso la DPL calendarizzato il 25/11/2010 non si è tenuto ma rinviato al 22/12/2010 su richiesta dei legali della società IS S.r.l. per poter discutere della trattativa in corso, evento anche questo tempestivamente comunicato dall'avv. al CP_1 proprio assistito (doc. 50.4 di parte attrice).
In tale contesto, risulta avviata una seconda trattativa stragiudiziale tra i legali delle parti, nella piena consapevolezza del cliente che, sebbene sempre informato e aggiornato, non risulta aver mai manifestato il proprio dissenso in proposito. E' documentale, infatti, che tra il 15/12/2010 e il 20/12/2010 vi è stato lo scambio di varie proposte e controproposte (doc.
4 di parte convenuta) e, successivamente - conclusasi la procedura avanti alla DPL con esito negativo -, le trattative sono proseguite fino al 14/01/2011, quando il sig. ha Pt_1 comunicato all'avv. di non accettare l'ultima proposta avanzata da IS S.r.l. (doc. 5 CP_1 di parte convenuta).
Fallita anche questa seconda trattativa, i legali delle parti hanno continuato a lavorare in sede stragiudiziale per certare di trovare un accordo transattivo, lavoro questo culminato nell'invio in data 03/02/2011 da parte della IS S.r.l. di un'altra proposta conciliativa
(doc. 6 di parte convenuta), cui ha fatto seguito una controproposta redatta dall'avv. CP_1 previo benestare del proprio cliente (doc. 7 di parte convenuta), cui è seguito un ulteriore scambio epistolare (docc. 8 e 9 di parte convenuta) e la partecipazione attiva nella definizione dei termini dell'accordo da parte del sig. , che con mail del 03/03/2011 e Pt_1 del 04/03/2011 ha chiesto alcune integrazioni (docc. 67 e 68 di parte attrice), sulla base
12 R.G. 2428/2024 delle quali è proseguita la trattativa nei successivi giorni del 07/03/2011 e del 08/03/2011
(doc. 10 di parte convenuta), fino alla dichiarazione da parte de legali della IS S.r.l., del
09/03/2011, di revoca di tutte le offerte formulate nei confronti del sig. , motivata da Pt_1
“i continui tentativi dello di inserire clausole di garanzia economica …hanno fatto Pt_1 emergere in tutta la sua palese evidenza … lo vorrebbe intraprendere una Pt_1 collaborazione professionale con un soggetto che non gradisce del quale non si fida assolutamente con la sola finalità di racimolare denari …. totale sfiducia nei confronti delle capacità economiche e finanziarie delle società facenti capo ad tali da CP_4 domandare a trattativa praticamente conclusa, addirittura il rilascio di garanzie economiche personali da parte dei soci e degli amministratori delle suddette compagini…
(…) L'accordo economicamente impegnativo di circa 600.000 €, in otto anni (…) con un soggetto che …non sembra intenzionato … ciò posto…nonostante l'informale intenzione da
Te espressa ieri sera…non sono più ravvisabili i presupposti per la trattativa e pertanto, tutte le relative offerte formulare sono da ritenersi revocate …..” (doc. 11 di parte convenuta).
A fronte di tale esito, su consiglio dell'avvocato, il sig. ha deciso di chiedere scusa Pt_1 alla controparte e di accettare la transazione alle condizioni di IS S.r.l. (doc. 12 di parte convenuta), ma anche tale trattativa si è conclusa con esito negativo.
In questo contesto, risulta poi documentato che il sig. , alla primavera del 2011, Pt_1 ancora socio della IS S.r.l., si è confrontato ancora una volta con l'avv. per CP_1 valutare di proporre al CDA una riduzione dei costi della società, come dalla mail dell'aprile 2011 contenente una serie di proposte prontamente inviate dal legale alla IS
S.r.l. (doc. 13 di parte convenuta).
Tale scambio ha consentito di aprire un nuovo dialogo alle trattative, con organizzazione di un incontro il 27/05/2011 cui hanno partecipato sia l'avv. sia il sig. CP_1 Pt_1 personalmente (doc. 63 di parte attrice), sfociato nella formulazione di un'altra proposta conciliativa (vendita di una parte delle quote del sig. nonché l'assunzione della Pt_1 qualifica di presso la IS S.r.l.), sulla quale il legale ha chiesto al cliente di Pt_4 prendere una posizione espressa (doc. 15 di parte convenuta).
13 R.G. 2428/2024 E' così che si arriva alla sottoscrizione, il 27/06/2011 dell'accordo in sede sindacale di cui già supra, a condizioni evidentemente meno favorevoli per il sig. rispetto alle Pt_1 proposte formulate in precedenza ma tutte rifiutate dal cliente, a causa della perdita del suo potere contrattuale, ma comunque contenente uno degli obiettivi del cliente, ossia quello di diventare dipendente a tempo indeterminato con un patto di stabilità del rapporto di 7 anni
(al fine di raggiungere la contribuzione previdenziale per andare in pensione).
La transazione risulta quindi essere stata firmata dall'odierno attore nella piena consapevolezza del suo significato economico e giuridico, avendo attivamente partecipato alle varie trattative dietro costante e tempestiva opera informativa da parte del proprio legale, che non ha mai imposto od obbligato il proprio assistito la conclusione di tale accordo, in un contesto societario di forte indebitamento già prima del 2009 pienamente conosciuto dall'odierno attore quale componente del CDA fino al 27/06/2011 (docc. 68 e
69 di parte attrice).
Dalla copiosa documentazione in atti, infatti, emerge che l'avv. ha compiutamente CP_1 rappresentato al cliente tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive del rischio di effetti dannosi, ha chiesto al cliente gli elementi necessari o utili in suo possesso, ha assecondato le richieste del cliente a coltivare le trattative transattive, cliente che era ben conscio che un eventuale giudizio avrebbe avuto tempi lunghissimi ed esiti incerti, rendendo palese l'infondatezza delle contestazioni sopra riportate lett. i), ii), iii), iv).
Tanto che, anche successivamente alla sottoscrizione della conciliazione, il sig. si è Pt_1 rivolto all'avv. per aggiornamenti anche in merito alla situazione di dissesto della CP_1
IS S.r.l., poi sfociata nella dichiarazione di fallimento (docc. 59, 61 di parte attrice).
Peraltro, la stessa Corte d'Appello di Firenze nella sentenza del 2019 ha riscontrato che “la scrittura privata relativa all'atto di transazione del 27.6.2011 sia il coevo accordo in sede sindacale (peraltro in termini analoghi) si sono inseriti in un quadro di articolate trattative, come emerge dalla clausola 14 contenuta in entrambe le scritture ( v. doc.80) in cui non solo si è dato atto che la transazione era il risultato di trattative compiute secondo canoni di correttezza e buona fede ma che le pattuizioni in essa contenute costituivano
14 R.G. 2428/2024 espressione della libera volontà di ciascuna di esse e che le condizioni economiche pattuite erano ritenute congrue e integralmente satisfattive dei rispettivi interessi .Tutti gli atti, quindi, erano stati stipulati con il consenso di tutti i soci, compreso ” (doc. 71 di Pt_1 parte attrice).
Non risulta documentato alcun conferimento incarico all'avv. di seguire il cliente CP_1 nella fase successiva all'inadempimento dell'accordo del 27/06/2011 nè per l'impugnazione della delibera di messa in liquidazione della società del novembre 2011, circostanza questa che rende ex se destituita di fondamento anche la doglianza sub lett. v); peraltro, è documentale che la domanda risarcitoria già proposta dallo per Pt_1 inadempimento della transazione sia stata rigettata dal Tribunale di Firenze per assenza di inadempimento colpevole così come la domanda relativa al danno da mancata percezione degli utili e da diminuzione della partecipazione sociale (doc. 70 di parte attrice).
Infine, è infondata anche la doglianza sub lett. vi), con cui l'attore addebita all'avv. di CP_1 aver reso la propria testimonianza nel procedimento penale per truffa su querela dello Con stesso sig. in danno dei sig.ri ed e di aver omesso di riferire fatti Pt_1 CP_4 favorevoli per il suo cliente, ottenendo il risultato che le cause civili da questi iniziate contro il socio di maggioranza sono state respinte;
trattasti infatti di testimonianza già accertata penalmente come veritiera, e da ritenersi tale perché le circostanze riferite sono tutte esattamente documentate, nel senso già sopra riportato, richiamato e condiviso quanto già accertato dal Pubblico Ministero nella richiesta di archiviazione in atti (doc. 3 di parte convenuta).
L'infondatezza delle domande attoree già in punto di an debeatur assorbe ogni altra questione (quantum debeatur) e domanda subordinata.
Spese di lite e domanda ex art. 96 comma 3 c.p.c.-.
Le spese di lite seguono la soccombenza, dunque vengono interamente poste a carico dell'attore in favore del convenuto e della terza chiamata.
Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DMcome modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 142/2022 tenuto conto del valore della causa (€ 52.000,00). Il compenso così determinato viene aumentato, solo in favore del
15 R.G. 2428/2024 convenuto, del 33% per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa, richiamato all'uopo quanto già argomentato in parte motiva.
Nel caso di specie non sussistono i presupposti per la condanna dell'attore per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c.-, già assorbita la valutazione di manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa nel riconoscimento dell'aumento del compenso. Il rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'articolo 96
c.p.c., non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza (Cass. 20317/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa LE NN, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: rigetta le domande formulate da parte attrice;
condanna
alla refusione delle spese di lite in favore dell'avv. liquidate in € Parte_1 CP_1
10.129,28 per compensi, € 518,00 per anticipazioni, oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge;
condanna
alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_2 liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge;
rigetta la domanda di condanna dell'attore per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c.-.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 18 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa LE NN
16 R.G. 2428/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 18 novembre 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa LE NN, sono comparsi:
- per parte attrice: l'avv. Ugo Ronchi;
- per parte convenuta: l'avv. Giovanni Dini in sostituzione dell'avv. HI ES;
- per la parte chiamata: l'avv. Giovanni Dini.
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte attrice conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 07/10/2025.
Il procuratore di parte convenuta conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 06/10/2025.
Il procuratore della parte chiamata conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 06/10/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 2428/2024 n. 2428/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa LE NN, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2428/2024 del R.G.A.C., pendente tra
(CF. ), rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Parte_1 C.F._1
HI del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pistoia, Viale
Pacinotti n. 5, giusta procura in atti;
- parte attrice - contro
AVV. (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
HI ES del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze,
Viale S. Lavagnini n. 41, giusta procura in atti;
- parte convenuta – con la chiamata in causa di
(C.F. – P.IVA ), in Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni
Dini del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pistoia, Via
Cavour n. 20, giusta procura in atti;
- parte terza chiamata –
Oggetto: responsabilità professionale;
* * *
Conclusioni di parte attrice:
2 R.G. 2428/2024 - come in memoria conclusionale autorizzata depositata in data 07/10/2025:
“Piaccia al Tribunale di Pistoia ogni contraria istanza, eccezione, difesa e conclusione disattesa, previe tutte le declaratorie del caso, così giudicare:
Nel merito accogliere le seguenti domande:
1.accertare l'inadempimento contrattuale di non scarsa importanza dell'Avv. al CP_1 mandato difensivo e quindi voglia dichiarare la risoluzione del contratto di mandato di assistenza (contratto d'opera) dichiarando il diritto dell'attore ad essere risarcito.
2.accertare, incidentalmente, la nullità dell'accordo sottoscritto in sede sindacale per carenza di effettiva assistenza del sindacato UIL.
3.accertarne, in via cumulativa, la responsabilità extracontrattuale dell'Avv. CP_1 per aver prospettato prima al cliente, in fase di adempimento del mandato, e poi per avere riferito al giudice penale (il Dr. Tredici del Tribunale di Pistoia) fatti non veritieri in sede testimoniale tali da alterare il risultato della sentenza allegata in atti ed averne invece omessi altri che erano veri.
4.accertare la violazione dei doveri di cui ai punti da 1 a 7 della citazione sotto la rubrica
'doveri violati' ed in particolare per aver mancato al dovere di fedeltà, al dovere di riservatezza e al dovere di competenza nonché accertare la violazione dell'art 14 del codice deontologico e di ogni altra disposizione del codice deontologico forense che il
Tribunale vorrà ravvisare nei fatti allegati.
5.dichiarare la responsabilità del convenuto nella causazione del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attore e condannarlo al relativo risarcimento nella misura di euro 52.000,00 salvo la maggior o minore cifra che risulterà di giustizia e che sarà precisata al termine della causa.
6.in subordine, liquidare il danno patrimoniale e morale in via equitativa secondo i criteri dell'art. 1226 cc e condannare il convenuto e la compagnia chiamata in garanzia al relativo pagamento.
7.Le domande da 1 a 6 sono proposte autonomamente anche contro la compagnia chiamata in causa e costituita in quanto riconosciutasi garante della CP_2 responsabilità civile professionale del convenuto principale.
3 R.G. 2428/2024
8.Voglia respingere tutte le domande proposte dal convenuto e dalla chiamata.
9.Spese e compensi di causa vinte a favore del sottoscritto legale che se dichiara
l'antistatario”.
Conclusioni del procuratore di parte convenuta:
- come in memoria conclusionale autorizzata depositata in data 06/10/2025:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pistoia, reiectis adversis, per i motivi sopra dedotti,
1) nel merito, in via principale, respingere la domanda proposta dal Sig. in Parte_1 quanto totalmente infondata, in fatto ed in diritto, oltreché non provata;
2) nel merito, in via principale, e cumulativamente con il rigetto della domanda attorea, condannare l'attore al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.-.
3) nel merito, in via subordinata e salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui la domanda svolta dalla parte attrice venga ritenuta anche parzialmente fondata, limitare la condanna del convenuto soltanto ai danni effettivamente imputabili al medesimo, escludendo dal risarcimento i danni che la parte attrice avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza ovvero che ha concorso colposamente a cagionare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.;
4) nel merito, in via subordinata e in via cumulativa con la domanda di cui sopra, accertare e dichiarare la terza chiamata tenuta a manlevare il Controparte_2 convenuto in forza della polizza assicurativa in atti, e conseguentemente condannare la predetta Compagnia assicurativa a rilevare indenne l'Avv. sino alla CP_1 concorrenza del massimale assicurato ed al netto della franchigia contrattualmente pattuita, di tutte le somme che quest'ultimo fosse condannato a versare in dipendenza dell'accoglimento, totale o parziale, delle domande formulate nei suoi confronti dall'attore;
Con vittoria di spese e compensi, oltre c.p.a. ed i.v.a. ai sensi di legge”.
Conclusioni del procuratore della parte terza chiamata:
- come in memoria conclusionale autorizzata depositata in data 06/10/2025:
“Concludesi per il rigetto delle domande.
4 R.G. 2428/2024 Vinte le spese”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Esperita senza esito positivo la procedura di mediazione, con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in giudizio l'avv. deducendo Parte_1 CP_1 quanto segue:
- di essere stato socio della società IS S.r.l. (dapprima al 17% nel 1997 e poi al 30% dal
2008), consigliere di amministrazione nominato con delibera del 21/10/2008, e lavoratore dipendente della medesima società sino al 30/05/1997 (momento in cui avveniva la scissione parziale della società questa che assorbiva, per Controparte_3 trasferimento diretto, i dipendenti della prima), e da tale data sino al 30/06/2011 lavoratore parasubordinato, per poi essere stato assunto dal 15/07/2011 nuovamente come dipendente con mansioni di quadro;
- che, negli anni, sorgevano conflitti con i dirigenti della società che Controparte_4 dal 1997 controllava la società IS S.r.l. attraverso le sue partecipate CP_4 CP_5
(titolare del 21% della IS S.r.l.) e (titolare del 49% del Controparte_6 capitale sociale della IS S.r.l.); conflitti questi, derivanti dal fatto che la società
[...] voleva estromettere il socio di minoranza, , per ottenere il totale CP_4 Parte_1 controllo della società IS S.r.l., e che sfociavano nella causa n. 14869/2015 R.G. avanti al Tribunale di Firenze;
- che, in data 11/10/2008, a fronte della crisi di liquidità della IS S.r.l., veniva raggiunto un accordo secondo cui tutti i soci di minoranza, escluso , avrebbero ceduto le Parte_1 proprie quote alla società e l'odierno attore avrebbe rinunciato a parte Controparte_4 del proprio credito da prestito soci. Successivamente, in data 30/07/2009, veniva raggiunto un altro accordo per cui veniva trasferito alla società l'uso del Controparte_4 marchio IS, con rinuncia della società IS S.r.l. a commercializzare in proprio, divenendo conto terzista con un corrispettivo minimo annuo. In conseguenza di tale accordo, il 05/08/2009, l'attore si dimetteva dalla carica di Presidente del Consiglio di
5 R.G. 2428/2024 Amministrazione della IS S.r.l. e la società ne assumeva il totale Controparte_4 controllo;
- che in data 08/09/2009 l'attore veniva demansionato, passando dalla qualifica di direttore di stabilimento a quella di semplice responsabile tecnico;
in data 18/09/2009 veniva chiesto al sig. di consegnare i suoi dati di proprietà intellettuale;
in data 12/10/2009 l'attore Pt_1 veniva rimosso dai progetti che stava seguendo, fino a subire un mobbing con la totale perdita di mansioni ed esclusione di ogni rapporto con gli altri dipendenti, oltre che ricevere minacce di morte dal Presidente della Controparte_4
- che in tale contesto, al fine di tutelare i propri diritti, il 23/10/2009, l'attore si rivolgeva all'avv. cui conferiva formale mandato nel mese di novembre 2009 e cui il CP_1
09/12/2009 consegnava il faldone contenente tutti i documenti relativi al caso;
- che, tuttavia, l'avvocato non avrebbe correttamente adempiuto all'incarico professionale conferitogli, omettendo di assistere e di informare adeguatamente il cliente, ritardando colposamente gli atti del suo ministero, in particolare omettendo di proporre le azioni giudiziali promesse, infine inducendo il cliente a sottoscrivere con la società IS S.r.l. un accordo transattivo privo di garanzie per il sig. e comunque rimasto inadempiuto – Pt_1 come era prevedibile dallo stesso legale -, peraltro omettendo di assistere il cliente nella fase successiva al detto inadempimento, fino a rilasciare nel 2016 una versione parziale e non vera dei fatti in sede di escussione testimoniale in un processo penale, così cagionando all'attore un grave danno economico.
Nello specifico:
a) sebbene notiziato, l'avv. non avrebbe accompagnato il cliente all'assemblea dei CP_1 soci della IS S.r.l. del 09/12/2009 all'esito della quale veniva modificato in pejus il trattamento economico del sig. , né avrebbe poi impugnato la relativa delibera;
Pt_1
b) dopo l'invio alla IS S.r.l. della lettera predisposta dall'avvocato del 08/03/2010 con cui si rivendicavano le mansioni dirigenziali del sig. , le differenze retributive e la Pt_1 regolarizzazione previdenziale e assicurativa, scaduto il termine di 10 giorni assegnato alla controparte per l'adempimento, l'avv. avrebbe omesso di intraprendere le CP_1 consequenziali iniziative giudiziarie, nonostante le promesse al cliente e i numerosi solleciti
6 R.G. 2428/2024 in tal senso dello stesso sig. , limitandosi il legale alla sola compilazione del modulo Pt_1 di richiesta conciliativa ex art. 410 c.p.c. presso la Direzione Provinciale del Lavoro di
Pistoia, dando avvio al relativo procedimento amministrativo, cui peraltro l'avv. non CP_1 avrebbe nemmeno presenziato, conclusosi con esito negativo;
c) l'avv. non avrebbe partecipato all'assemblea dei soci della IS S.r.l. del CP_1
24/06/2010 né avrebbe poi impugnato la relativa delibera per errata convocazione;
d) l'avv. non avrebbe adeguatamente tutelato il cliente nemmeno con riferimento alla CP_1 sua posizione di socio in relazione all'azione promossa nei confronti del socio di maggioranza ex art. 2497 c.c., domanda questa rigettata sia dal Tribunale di Firenze- sezione specializzata delle imprese sia dalla Corte d'Appello;
e) l'avv. avrebbe consigliato al cliente di trovare un accordo con la società IS CP_1
S.r.l. anziché agire giudizialmente nei suoi confronti sia in ambito lavoristico sia in ambito civile, dando avvio ad una lunga trattativa, all'esito della quale il legale avrebbe portato il cliente a sottoscrivere, il 27/06/2011, un accordo transattivo affatto buono, privo di garanzie dei soci personalmente della IS S.r.l. e rimasto inadempiuto a causa della messa in liquidazione della società IS S.r.l. in data 18/11/2011 e della dichiarazione di fallimento intervenuta il 10/05/2012, cui è seguito il licenziamento del sig. in data Pt_1
29/12/2012;
f) l'avv. avrebbe omesso di tutelare il proprio cliente anche nella fase CP_1 dell'inadempimento dell'accordo transattivo del giugno 2011, soprattutto non impugnando l'atto di messa in liquidazione della società IS S.r.l. e la decisione del liquidatore di proporre domanda di fallimento;
g) l'avv. sentito come testimone nel processo penale avviato a seguito di denuncia CP_1 presentata dall'attore per truffa proprio a fronte della sottoscrizione dell'accordo del giugno
2011, avrebbe rilasciato una dichiarazione non veritiera dei fatti, sulla base della quale veniva motivata l'assoluzione degli imputati;
dichiarazione per la quale veniva presentata dall'attore denuncia per falsa testimonianza, tuttavia archiviata;
- che dalla condotta inadempiente del convenuto, il sig. avrebbe subito danni sub Pt_1 specie di perdita delle retribuzioni maturate per il maggior inquadramento di dirigente, di
7 R.G. 2428/2024 perdita dei diritti risarcitori da demansionamento e mobbing, di perdita dei diritti a tutela della partecipazione ex art. 2395 c.c. e 2497 c.c. nei riguardi del socio di maggioranza, di perdita della causa avanti alla Corte d'Appello di Firenze stante l'omessa impugnazione della delibera di messa in liquidazione, di danno da lucro cessante da perdita di tutto il reddito da lavoro atteso dall'impiego promesso per sette anni, di costi sostenuti per le iniziate giudiziarie conseguenti al rigetto delle domande proposte.
Tanto premesso in fatto, allegati dunque l'inadempimento all'incarico conferito ai sensi degli artt. 1176 comma 2, 1218 e 2236 c.c. nonché dell'art. 13 Codice Deontologico e dell'art. 9 della Legge professionale forense, oltre che la sussistenza di profili di responsabilità extracontrattuale dell'avv. l'attore ha insistito per la declaratoria di CP_1 risoluzione del contratto d'opera e per la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, quantificati in complessivi € 52.000,00 ovvero nella diversa somma da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.-.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10/02/2025 si è costituito in giudizio l'avv. contestando tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato, CP_1 insistendo per il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto e in diritto con condanna dell'attore per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c., previa chiamata in causa della propria Compagnia di Assicurazioni Unipol Assicurazioni S.p.a. nei cui confronti ha spiegato domanda subordinata di manleva.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17/04/2025 si è costituita in giudizio senza Controparte_2 contestare la copertura assicurativa e aderendo integralmente alle difese svolte dal proprio assicurato, insistendo dunque per il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto e in diritto, in via subordinata chiedendo accertarsi il diritto di parte convenuta ad essere manlevata tenuto conto dello scoperto e massimale di polizza con compensazione delle spese di lite tra il convenuto e la terza chiamata, senza accettare contraddittorio diretto con l'attore trattandosi di garanzia impropria.
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, previo deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.-, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato
8 R.G. 2428/2024 l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
Fatta applicazione del principio processuale della ragione più liquida come desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., le domande dell'attore sono tutte infondate già in punto di an debeatur e pertanto devono essere rigettate per le ragioni di seguito indicate.
Anzitutto, è pacifico e documentale che il sig. , nell'ottobre 2009, si è rivolto Parte_1 all'avv. per avere assistenza nella gestione dei rapporti ancora in pieno CP_1 svolgimento tra lo stesso e la società IS S.r.l., di cui all'epoca era socio lavoratore e consigliere: “L'obiettivo che vorrei raggiungere é il seguente: Ripartendo dagli accordi offerti con la trattativa (unilaterale) del Dott. e Avv. (Incaricati Parte_2 CP_7 dagli nella persona del Dott. vedi mail del 2 Ottobre 2008 e mail CP_4 CP_8 dell'8 Luglio 2009: Stabilire un contatto con il Dott. e il Sig. CP_8 Parte_3 per avviare a compimento gli accordi ancora oggi disattesi” (docc. 17 e 18 di parte attrice);
l'avvocato ha ricevuto il plico contenente la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico il 09/12/2009, giorno nel quale si è tenuta alla presenza del sig. Pt_1
l'assemblea dei soci della IS S.r.l., cui però il legale non era tenuto a partecipare né risulta una richiesta in tal senso da parte del cliente, come chiaramente emerge dallo scambio di mail del 01-03-04-09/12/2009, prodotta sub doc. 21 dalla stessa parte attrice.
Del pari, è pacifico e documentale che, dopo ben due anni di trattative condotte con l'assistenza del legale, il sig. , in data 27/06/2011, ha firmato un verbale di Parte_1 conciliazione in sede sindacale a definizione di ogni controversia presente e futura in essere con la IS S.r.l. in relazione sia al rapporto di lavoro sia al rapporto societario intercorrente tra le parti (doc. 54 di parte attrice). In particolare, in virtù di tale accordo,
l'attore ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere, ha ceduto parte delle sue quote al valore nominale, ha rinunciato a tutti i diritti maturati come lavoratore, ottenendo in cambio l'impegno della società IS S.r.l. ad assumerlo come quadro – mansioni di tecnico responsabile commerciale per sette anni e comunque per il tempo necessario a raggiungere i requisiti della pensione.
9 R.G. 2428/2024 Infine, è documentale che la società IS S.r.l. è stata dichiarata fallita in data 10/05/2012 ed il Curatore ha licenziato il sig. per cessazione dell'attività (docc. 56 e 57 di parte Pt_1 attrice), così interrompendo il rapporto di lavoro prima del termine pattuito con l'accordo del giugno 2011.
Orbene, lamenta nella sostanza l'attore che l'avv. non avrebbe correttamente assolto CP_1 all'incarico professionale affidatogli e comunque violato il principio del neminem laedere per i) non averlo assistito adeguatamente, ii) non averlo adeguatamente informato, iii) aver ritardato colposamente e senza ragione gli atti del suo ministero non proponendo alcuna azione giudiziale benché promessa, iv) averlo indotto a sottoscrivere con la IS S.r.l. una transazione senza alcuna garanzia, v) per non averlo assistito poi nella fase successiva all'inadempimento omettendo di compiere anche atti essenziali per preservare i diritti del suo assistito, vi) per aver rilasciato come testimone nel 2016 in un processo penale una versione parziale e non vera dei fatti.
Tali doglianze sono tutte prive di fondamento, come peraltro già emerso anche all'esito dei procedimenti attivati dal sig. sia in sede civile (docc. 70 e 71 di parte attrice) sia in Pt_1 sede penale (doc. 73 di parte attrice, docc. 2 e 3 di parte convenuta), ove in tutti è stata riscontrata la piena coscienza e lucidità dell'attore nel conoscere, grazie al documentato assolvimento informativo dell'avv. termini e condizioni delle varie trattative CP_1 intercorse e nell'accettare di sottoscrivere l'accordo del giugno 2011.
Dalla documentazione in atti risulta chiaramente che, dopo il conferimento dell'incarico,
l'avv. unitamente al suo collaboratore di studio, si è attivato per la tutela degli CP_1 interessi del cliente mediante invio, in data 08/03/2010, di raccomandata alla società IS
S.r.l., sottoscritta per ratifica e accettazione anche dal sig. (doc. 30 di parte attrice), Pt_1 cui è seguito, già in data 19/05/2010, l'avvio di una prima trattativa per la definizione stragiudiziale della vertenza (doc. 36.2 di parte attrice), motivo per il quale è stata posticipata la proposizione della domanda in sede giudiziale, per la quale peraltro non risulta alcun formale mandato ad litem.
Di tale trattativa, il cliente è stato reso pienamente edotto ed, anzi vi ha partecipato attivamente: nella missiva del 19/05/2010 si dà atto del raggiungimento di un accordo
10 R.G. 2428/2024 verbale, seppur a grandi linee, tra la IS S.r.l. e il sig. ; inoltre, il sig. , Pt_1 Pt_1 ritenendosi insoddisfatto della proposta della IS S.r.l. (la proposta prevedeva un'offerta della IS S.r.l. di € 100.000,00 e di una collaborazione esterna decennale con lo stesso retribuita per € 40.000,00 annui), ha inviato in data 28/05/2010 e 13/06/2010 due brevi memorie all'avv. nelle quali ha elencato tutte le proprie pretese (liquidazione di € CP_1
450.000,00 per la cessione delle proprie quote, oltre alla regolarizzazione e integrazione dei contributi previdenziali e assicurativi per inquadramento dirigenziale, liberatoria sui disegni e rojalties arretrate trasferimento al sig. della proprietà della macchina aziendale in CP_9 suo uso) (docc. 36 e 36.1 di parte attrice).
Questa prima trattativa si è conclusa negativamente per divergenze in ordine al valore delle quote di partecipazione nella IS S.r.l.-, tanto che poi lo stesso sig. , nel mese di Pt_1 luglio 2010, ha dato incarico a un commercialista per la valutazione della sua partecipazione (docc. 38 e 39 di parte attrice).
Si osservi, a questo punto, sulla doglianza dell'attore circa la mancata partecipazione dell'avv. all'assemblea della IS S.r.l., del giugno 2010, per l'approvazione del CP_1 bilancio 2009 e la mancata impugnazione della relativa delibera, che l'attore non ha allegato specificamente quali siano le conseguenze dannose che gli sarebbero derivate proprio dalla mancata partecipazione del legale e che lo stesso commercialista incaricato dall'odierno attore ha sconsigliato l'impugnazione della delibera ivi adottata (doc. 46 di parte attrice), con l'ulteriore precisazione che, in ogni caso, per espressa ripartizione dei rispettivi incarichi concordata tra le parti, spettava al commercialista e non all'avv. CP_1 svolgere “le verifiche preliminari di massima sul bilancio con la documentazione che riterrà utile richiedere all'azienda, anche mio tramite, in modo da verificare se Vi sono alcune anomalie fin dalla mera lettura del bilancio;
infine sempre dall'analisi contabile il
Dott. dovrà trarre argomenti utili per sostenere in giudizio la figura del Socio CP_10 tiranno nella persona dell' secondo quelle che sono le indicazioni Controparte_11 giurisprudenziali che vedono nel socio tiranno un soggetto estraneo alla società ma con esso illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali. Infine il Dott. si CP_10 occuperà di trovare il reale valore dell'azienda per poter comunque avere gli strumenti in
11 R.G. 2428/2024 caso di ripresa delle trattative conciliative, all'esito del contenzioso che si sta profilando.”
(doc. 44 di parte attrice;
doc. 77 e 78 di parte attrice).
Dunque, fallita la prima trattativa, risulta documentato che l'avv. abbia attivato, in CP_1 data 22/10/2010, il tentativo di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro per tentare una conciliazione ex art. 410 cpc, quale – all'epoca dei fatti - condizione di procedibilità della domanda giudiziale (doc. 50 di parte attrice). A tale avvio, è seguito l'invio da parte dell'avv. al cliente, in data 17/11/2010, di un fac simile di ricorso ex CP_1 art. 409 c.p.c. già predisposto dal legale per un caso analogo chiedendo al proprio assistito di integrarlo in fatto (doc. 52 di parte attrice).
Tuttavia, l'incontro presso la DPL calendarizzato il 25/11/2010 non si è tenuto ma rinviato al 22/12/2010 su richiesta dei legali della società IS S.r.l. per poter discutere della trattativa in corso, evento anche questo tempestivamente comunicato dall'avv. al CP_1 proprio assistito (doc. 50.4 di parte attrice).
In tale contesto, risulta avviata una seconda trattativa stragiudiziale tra i legali delle parti, nella piena consapevolezza del cliente che, sebbene sempre informato e aggiornato, non risulta aver mai manifestato il proprio dissenso in proposito. E' documentale, infatti, che tra il 15/12/2010 e il 20/12/2010 vi è stato lo scambio di varie proposte e controproposte (doc.
4 di parte convenuta) e, successivamente - conclusasi la procedura avanti alla DPL con esito negativo -, le trattative sono proseguite fino al 14/01/2011, quando il sig. ha Pt_1 comunicato all'avv. di non accettare l'ultima proposta avanzata da IS S.r.l. (doc. 5 CP_1 di parte convenuta).
Fallita anche questa seconda trattativa, i legali delle parti hanno continuato a lavorare in sede stragiudiziale per certare di trovare un accordo transattivo, lavoro questo culminato nell'invio in data 03/02/2011 da parte della IS S.r.l. di un'altra proposta conciliativa
(doc. 6 di parte convenuta), cui ha fatto seguito una controproposta redatta dall'avv. CP_1 previo benestare del proprio cliente (doc. 7 di parte convenuta), cui è seguito un ulteriore scambio epistolare (docc. 8 e 9 di parte convenuta) e la partecipazione attiva nella definizione dei termini dell'accordo da parte del sig. , che con mail del 03/03/2011 e Pt_1 del 04/03/2011 ha chiesto alcune integrazioni (docc. 67 e 68 di parte attrice), sulla base
12 R.G. 2428/2024 delle quali è proseguita la trattativa nei successivi giorni del 07/03/2011 e del 08/03/2011
(doc. 10 di parte convenuta), fino alla dichiarazione da parte de legali della IS S.r.l., del
09/03/2011, di revoca di tutte le offerte formulate nei confronti del sig. , motivata da Pt_1
“i continui tentativi dello di inserire clausole di garanzia economica …hanno fatto Pt_1 emergere in tutta la sua palese evidenza … lo vorrebbe intraprendere una Pt_1 collaborazione professionale con un soggetto che non gradisce del quale non si fida assolutamente con la sola finalità di racimolare denari …. totale sfiducia nei confronti delle capacità economiche e finanziarie delle società facenti capo ad tali da CP_4 domandare a trattativa praticamente conclusa, addirittura il rilascio di garanzie economiche personali da parte dei soci e degli amministratori delle suddette compagini…
(…) L'accordo economicamente impegnativo di circa 600.000 €, in otto anni (…) con un soggetto che …non sembra intenzionato … ciò posto…nonostante l'informale intenzione da
Te espressa ieri sera…non sono più ravvisabili i presupposti per la trattativa e pertanto, tutte le relative offerte formulare sono da ritenersi revocate …..” (doc. 11 di parte convenuta).
A fronte di tale esito, su consiglio dell'avvocato, il sig. ha deciso di chiedere scusa Pt_1 alla controparte e di accettare la transazione alle condizioni di IS S.r.l. (doc. 12 di parte convenuta), ma anche tale trattativa si è conclusa con esito negativo.
In questo contesto, risulta poi documentato che il sig. , alla primavera del 2011, Pt_1 ancora socio della IS S.r.l., si è confrontato ancora una volta con l'avv. per CP_1 valutare di proporre al CDA una riduzione dei costi della società, come dalla mail dell'aprile 2011 contenente una serie di proposte prontamente inviate dal legale alla IS
S.r.l. (doc. 13 di parte convenuta).
Tale scambio ha consentito di aprire un nuovo dialogo alle trattative, con organizzazione di un incontro il 27/05/2011 cui hanno partecipato sia l'avv. sia il sig. CP_1 Pt_1 personalmente (doc. 63 di parte attrice), sfociato nella formulazione di un'altra proposta conciliativa (vendita di una parte delle quote del sig. nonché l'assunzione della Pt_1 qualifica di presso la IS S.r.l.), sulla quale il legale ha chiesto al cliente di Pt_4 prendere una posizione espressa (doc. 15 di parte convenuta).
13 R.G. 2428/2024 E' così che si arriva alla sottoscrizione, il 27/06/2011 dell'accordo in sede sindacale di cui già supra, a condizioni evidentemente meno favorevoli per il sig. rispetto alle Pt_1 proposte formulate in precedenza ma tutte rifiutate dal cliente, a causa della perdita del suo potere contrattuale, ma comunque contenente uno degli obiettivi del cliente, ossia quello di diventare dipendente a tempo indeterminato con un patto di stabilità del rapporto di 7 anni
(al fine di raggiungere la contribuzione previdenziale per andare in pensione).
La transazione risulta quindi essere stata firmata dall'odierno attore nella piena consapevolezza del suo significato economico e giuridico, avendo attivamente partecipato alle varie trattative dietro costante e tempestiva opera informativa da parte del proprio legale, che non ha mai imposto od obbligato il proprio assistito la conclusione di tale accordo, in un contesto societario di forte indebitamento già prima del 2009 pienamente conosciuto dall'odierno attore quale componente del CDA fino al 27/06/2011 (docc. 68 e
69 di parte attrice).
Dalla copiosa documentazione in atti, infatti, emerge che l'avv. ha compiutamente CP_1 rappresentato al cliente tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato o comunque produttive del rischio di effetti dannosi, ha chiesto al cliente gli elementi necessari o utili in suo possesso, ha assecondato le richieste del cliente a coltivare le trattative transattive, cliente che era ben conscio che un eventuale giudizio avrebbe avuto tempi lunghissimi ed esiti incerti, rendendo palese l'infondatezza delle contestazioni sopra riportate lett. i), ii), iii), iv).
Tanto che, anche successivamente alla sottoscrizione della conciliazione, il sig. si è Pt_1 rivolto all'avv. per aggiornamenti anche in merito alla situazione di dissesto della CP_1
IS S.r.l., poi sfociata nella dichiarazione di fallimento (docc. 59, 61 di parte attrice).
Peraltro, la stessa Corte d'Appello di Firenze nella sentenza del 2019 ha riscontrato che “la scrittura privata relativa all'atto di transazione del 27.6.2011 sia il coevo accordo in sede sindacale (peraltro in termini analoghi) si sono inseriti in un quadro di articolate trattative, come emerge dalla clausola 14 contenuta in entrambe le scritture ( v. doc.80) in cui non solo si è dato atto che la transazione era il risultato di trattative compiute secondo canoni di correttezza e buona fede ma che le pattuizioni in essa contenute costituivano
14 R.G. 2428/2024 espressione della libera volontà di ciascuna di esse e che le condizioni economiche pattuite erano ritenute congrue e integralmente satisfattive dei rispettivi interessi .Tutti gli atti, quindi, erano stati stipulati con il consenso di tutti i soci, compreso ” (doc. 71 di Pt_1 parte attrice).
Non risulta documentato alcun conferimento incarico all'avv. di seguire il cliente CP_1 nella fase successiva all'inadempimento dell'accordo del 27/06/2011 nè per l'impugnazione della delibera di messa in liquidazione della società del novembre 2011, circostanza questa che rende ex se destituita di fondamento anche la doglianza sub lett. v); peraltro, è documentale che la domanda risarcitoria già proposta dallo per Pt_1 inadempimento della transazione sia stata rigettata dal Tribunale di Firenze per assenza di inadempimento colpevole così come la domanda relativa al danno da mancata percezione degli utili e da diminuzione della partecipazione sociale (doc. 70 di parte attrice).
Infine, è infondata anche la doglianza sub lett. vi), con cui l'attore addebita all'avv. di CP_1 aver reso la propria testimonianza nel procedimento penale per truffa su querela dello Con stesso sig. in danno dei sig.ri ed e di aver omesso di riferire fatti Pt_1 CP_4 favorevoli per il suo cliente, ottenendo il risultato che le cause civili da questi iniziate contro il socio di maggioranza sono state respinte;
trattasti infatti di testimonianza già accertata penalmente come veritiera, e da ritenersi tale perché le circostanze riferite sono tutte esattamente documentate, nel senso già sopra riportato, richiamato e condiviso quanto già accertato dal Pubblico Ministero nella richiesta di archiviazione in atti (doc. 3 di parte convenuta).
L'infondatezza delle domande attoree già in punto di an debeatur assorbe ogni altra questione (quantum debeatur) e domanda subordinata.
Spese di lite e domanda ex art. 96 comma 3 c.p.c.-.
Le spese di lite seguono la soccombenza, dunque vengono interamente poste a carico dell'attore in favore del convenuto e della terza chiamata.
Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DMcome modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 142/2022 tenuto conto del valore della causa (€ 52.000,00). Il compenso così determinato viene aumentato, solo in favore del
15 R.G. 2428/2024 convenuto, del 33% per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa, richiamato all'uopo quanto già argomentato in parte motiva.
Nel caso di specie non sussistono i presupposti per la condanna dell'attore per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c.-, già assorbita la valutazione di manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa nel riconoscimento dell'aumento del compenso. Il rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'articolo 96
c.p.c., non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza (Cass. 20317/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa LE NN, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: rigetta le domande formulate da parte attrice;
condanna
alla refusione delle spese di lite in favore dell'avv. liquidate in € Parte_1 CP_1
10.129,28 per compensi, € 518,00 per anticipazioni, oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge;
condanna
alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_2 liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge;
rigetta la domanda di condanna dell'attore per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c.-.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 18 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa LE NN
16 R.G. 2428/2024