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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 1931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1931 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Oggi, n u' al6 o 0 u • _ LLiCii SENTENZA sul ricorso proposto da: NI US nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/03/2025 della Corte d'appello di Caltanissetta Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ET NI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, lette le conclusioni scritte del difensore che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Gela con la quale NI US era stato condannato, in relazione al reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 conv. con la I. 26/2019, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 125 cod.proc.pen., 192, 533 cod.proc.pen. e art. 7 d.l. n. 4 del 2019. Argomenta il ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo caratterizzato dal dolo specifico che svolge una funzione selettiva tra la condotta penalmente rilevante e quella che tale non è. Nei motivi d'appello la difesa aveva lamentato la carenza di motivazioni in ordine all'elemento soggettivo evidenziando Penale Sent. Sez. 3 Num. 1931 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 05/12/2025 come le concrete modalità dell'agire dell'imputato deponessero nel senso dell'assoluta buona fede e dell'insussistenza della reale volontà di attestare il falso. La Corte d'appello avrebbe reso una motivazione carente avendo escluso la riconducibilità a un comportamento colposo tenuto conto dell'agevole comprensibilità del dato dichiarativo richiesto nella domanda compilata, e cioè la dichiarazione sulla sottoposizione a misura, trattandosi di requisito che non richiede alcuna competenza tecnica. Argomenta il ricorrente come tale conclusione sarebbe viziata sotto il profilo della carenza di motivazione avendo la Corte territoriale motivato solo sulla non riconducibilità dell'agire dell'imputato ad un comportamento colposo, senza nulla motivare sulla ricorrenza nel caso di specie del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 125 cod.proc.pen., in relazione al diniego di applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cod.pen. La Corte d'appello avrebbe escluso l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. escludendo l'esiguità del danno nonostante fossero solo tre le mensilità del beneficio erogate, sebbene non entrate nella disponibilità dell'imputato, senza esplicitare le ragioni per le quali le due condizioni richieste, ovvero che l'offesa sia particolarmente tenue e che il comportamento del reo non risulti abituale, non sarebbero sussistenti nel caso in esame. A tale riguardo non si potrebbe fare riferimento alla circostanza della richiesta di autorizzazione ad allontanarsi dalla propria abitazione, valorizzata in chiave negativa dalla Corte territoriale, essendo un post factum non punibile di per sé, non sufficiente ad escludere la sussistenza delle due condizioni richieste dall'articolo 131 bis cod.pen. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. La difesa in data 30/11/2025 ha depositato memoria con cui ha insistito nell'annullamento con o senza rinvio della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è nel complesso infondato. Il ricorrente, come risulta dalla contestazione elevata nei suoi confronti, è stato condannato per il reato di cui all'art. 7 comma 1, d.l. n. 4 del 2019 per avere reso false informazioni , nella specie, nella richiesta di beneficio economico trasmessa all'INPS in data 26/02/2021, ometteva di comunicare di essere sottoposto a misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ex art. 282 ter cod.pen., misura poi aggravata in quella degli arresti domiciliari in data 18/02/2021, risultando non sbarrata la casella relativa alla dichiarazione di essere 2 sottoposto a misura cautelare personale (degli arresti domiciliari alla data di presentazione della domanda), quale condizione di esclusione dal beneficio. La corte territoriale, premesso che il reato si è consumato al momento della presentazione dell'istanza, in data 26/02/2021, argomentava la ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato in ragione dell'agevole comprensibilità del dato dichiarativo richiesto dalla documentazione compilata che non richiede alcuna competenza tecnica, omissione finalizzata appunto all'ottenimento del beneficio del Rdc. 5. Quanto all'elemento soggettivo del dolo specifico, oggetto di motivo di ricorso per cassazione, nel rammentare che l'elemento soggettivo del dolo specifico può essere tratto da indici sintomatici della finalità dell'azione che, quanto al caso in esame, è quella dell'ottenimento del beneficio del RDC conseguente alla proposizione di una domanda che indirizzata all'ente erogatore INPS, contiene false informazioni che producono appunto l'erogazione di un beneficio non spettante, la corte territoriale ha valorizzato la circostanza che il ricorrente aveva chiesto l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio proprio per recarsi presso l'Ufficio postale per ritirare la carta con l'accredito delle prime tre mensilità. Da tale circostanza ha logicamente tratto la conclusione della dimostrazione del dolo specifico del reato. La motivazione della corte territoriale è congrua là dove ha ritenuto dimostrata la finalità dell'azione e, dunque, il dolo specifico, nell'avere prodotto una dichiarazione falsa con riguardo alla mancata indicazione di un dato rilevante (di essere sottoposto a misura cautelare personale) nella piena consapevolezza della rilevanza per escludere tale beneficio, presentazione della domanda contenente falsità che caratterizza in senso finalistico l'azione dimostrata altresì dall'avere richiesto l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per recarsi presso l'ufficio postale per il ritiro delle mensilità. 6. Il secondo motivo di ricorso con cui si censura il diniego di riconoscimento della speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è infondato. Come è noto, l'art. 131 bis cod.pen. anche dopo le modifiche introdotte dalla legge Cartabia, richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Quanto al primo requisito - particolare tenuità dell'offesa- si articola, a sua volta, in due "indici-requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa). Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base 3 dei due "indici-requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1, sussista la particolare tenuità dell'offesa e, poi, che con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Quanto alla nozione di abitualità del comportamento, le Sezioni Unite con la sentenza n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266591-01, hanno spiegato come, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. 7. Nel caso in esame, la corte territoriale ha escluso la tenuità dell'offesa in ragione dell'effetto negativo ai fini del riconoscimento della speciale tenuità del fatto, del "indice requisito" derivante dalla condotta - susseguente - del ricorrente che, dopo avere reso la dichiarazione falsa per ottenere il Rdc e averlo ottenuto, aveva chiesto l'autorizzazione all'allontanamento dagli arresti domiciliari, proprio per conseguire il beneficio che si proponeva di ottenere con la falsa dichiarazione, .escludendo che "l'esiguità del danno" sia da sola elemento sufficiente a connotare ttermini di particolare tenuità AMI-Q. Per effetto della modifica dell'art. 131 bis cod.pen., ad opera della legge n. 150 del 2022, la Corte di cassazione ha chiarito che la condotta post factum (l'avere chiesto l'autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione per conseguire il beneficio ottenuto grazie alla falsa dichiarazione) è uno degli elementi che il giudice è chiamato ad apprezzare ai fini del giudizio avente ad oggetto l'offesa. Il giudice potrà perciò valutare una vasta gamma di condotte definite solo dal punto di vista cronologico-temporale, dovendo essere "susseguenti" al reato, ed evidentemente in grado di incidere sulla misura dell'offesa. La corte territoriale, nel caso in scrutinio, ha valorizzato in senso negativo la condotta post factum sopra descritta. La sentenza impugnata ha negato la speciale causa di non punibilità e l'ha argomentata con motivazione logica, congrua e corretta in diritto. 8. Il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 05/12/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ET NI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, lette le conclusioni scritte del difensore che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Gela con la quale NI US era stato condannato, in relazione al reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019 conv. con la I. 26/2019, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 125 cod.proc.pen., 192, 533 cod.proc.pen. e art. 7 d.l. n. 4 del 2019. Argomenta il ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo caratterizzato dal dolo specifico che svolge una funzione selettiva tra la condotta penalmente rilevante e quella che tale non è. Nei motivi d'appello la difesa aveva lamentato la carenza di motivazioni in ordine all'elemento soggettivo evidenziando Penale Sent. Sez. 3 Num. 1931 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 05/12/2025 come le concrete modalità dell'agire dell'imputato deponessero nel senso dell'assoluta buona fede e dell'insussistenza della reale volontà di attestare il falso. La Corte d'appello avrebbe reso una motivazione carente avendo escluso la riconducibilità a un comportamento colposo tenuto conto dell'agevole comprensibilità del dato dichiarativo richiesto nella domanda compilata, e cioè la dichiarazione sulla sottoposizione a misura, trattandosi di requisito che non richiede alcuna competenza tecnica. Argomenta il ricorrente come tale conclusione sarebbe viziata sotto il profilo della carenza di motivazione avendo la Corte territoriale motivato solo sulla non riconducibilità dell'agire dell'imputato ad un comportamento colposo, senza nulla motivare sulla ricorrenza nel caso di specie del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 125 cod.proc.pen., in relazione al diniego di applicazione della causa di non punibilità ex art 131 bis cod.pen. La Corte d'appello avrebbe escluso l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. escludendo l'esiguità del danno nonostante fossero solo tre le mensilità del beneficio erogate, sebbene non entrate nella disponibilità dell'imputato, senza esplicitare le ragioni per le quali le due condizioni richieste, ovvero che l'offesa sia particolarmente tenue e che il comportamento del reo non risulti abituale, non sarebbero sussistenti nel caso in esame. A tale riguardo non si potrebbe fare riferimento alla circostanza della richiesta di autorizzazione ad allontanarsi dalla propria abitazione, valorizzata in chiave negativa dalla Corte territoriale, essendo un post factum non punibile di per sé, non sufficiente ad escludere la sussistenza delle due condizioni richieste dall'articolo 131 bis cod.pen. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. La difesa in data 30/11/2025 ha depositato memoria con cui ha insistito nell'annullamento con o senza rinvio della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è nel complesso infondato. Il ricorrente, come risulta dalla contestazione elevata nei suoi confronti, è stato condannato per il reato di cui all'art. 7 comma 1, d.l. n. 4 del 2019 per avere reso false informazioni , nella specie, nella richiesta di beneficio economico trasmessa all'INPS in data 26/02/2021, ometteva di comunicare di essere sottoposto a misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ex art. 282 ter cod.pen., misura poi aggravata in quella degli arresti domiciliari in data 18/02/2021, risultando non sbarrata la casella relativa alla dichiarazione di essere 2 sottoposto a misura cautelare personale (degli arresti domiciliari alla data di presentazione della domanda), quale condizione di esclusione dal beneficio. La corte territoriale, premesso che il reato si è consumato al momento della presentazione dell'istanza, in data 26/02/2021, argomentava la ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato in ragione dell'agevole comprensibilità del dato dichiarativo richiesto dalla documentazione compilata che non richiede alcuna competenza tecnica, omissione finalizzata appunto all'ottenimento del beneficio del Rdc. 5. Quanto all'elemento soggettivo del dolo specifico, oggetto di motivo di ricorso per cassazione, nel rammentare che l'elemento soggettivo del dolo specifico può essere tratto da indici sintomatici della finalità dell'azione che, quanto al caso in esame, è quella dell'ottenimento del beneficio del RDC conseguente alla proposizione di una domanda che indirizzata all'ente erogatore INPS, contiene false informazioni che producono appunto l'erogazione di un beneficio non spettante, la corte territoriale ha valorizzato la circostanza che il ricorrente aveva chiesto l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio proprio per recarsi presso l'Ufficio postale per ritirare la carta con l'accredito delle prime tre mensilità. Da tale circostanza ha logicamente tratto la conclusione della dimostrazione del dolo specifico del reato. La motivazione della corte territoriale è congrua là dove ha ritenuto dimostrata la finalità dell'azione e, dunque, il dolo specifico, nell'avere prodotto una dichiarazione falsa con riguardo alla mancata indicazione di un dato rilevante (di essere sottoposto a misura cautelare personale) nella piena consapevolezza della rilevanza per escludere tale beneficio, presentazione della domanda contenente falsità che caratterizza in senso finalistico l'azione dimostrata altresì dall'avere richiesto l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per recarsi presso l'ufficio postale per il ritiro delle mensilità. 6. Il secondo motivo di ricorso con cui si censura il diniego di riconoscimento della speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è infondato. Come è noto, l'art. 131 bis cod.pen. anche dopo le modifiche introdotte dalla legge Cartabia, richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Quanto al primo requisito - particolare tenuità dell'offesa- si articola, a sua volta, in due "indici-requisiti", che sono la modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa). Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base 3 dei due "indici-requisiti" della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., comma 1, sussista la particolare tenuità dell'offesa e, poi, che con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Quanto alla nozione di abitualità del comportamento, le Sezioni Unite con la sentenza n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266591-01, hanno spiegato come, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame. 7. Nel caso in esame, la corte territoriale ha escluso la tenuità dell'offesa in ragione dell'effetto negativo ai fini del riconoscimento della speciale tenuità del fatto, del "indice requisito" derivante dalla condotta - susseguente - del ricorrente che, dopo avere reso la dichiarazione falsa per ottenere il Rdc e averlo ottenuto, aveva chiesto l'autorizzazione all'allontanamento dagli arresti domiciliari, proprio per conseguire il beneficio che si proponeva di ottenere con la falsa dichiarazione, .escludendo che "l'esiguità del danno" sia da sola elemento sufficiente a connotare ttermini di particolare tenuità AMI-Q. Per effetto della modifica dell'art. 131 bis cod.pen., ad opera della legge n. 150 del 2022, la Corte di cassazione ha chiarito che la condotta post factum (l'avere chiesto l'autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione per conseguire il beneficio ottenuto grazie alla falsa dichiarazione) è uno degli elementi che il giudice è chiamato ad apprezzare ai fini del giudizio avente ad oggetto l'offesa. Il giudice potrà perciò valutare una vasta gamma di condotte definite solo dal punto di vista cronologico-temporale, dovendo essere "susseguenti" al reato, ed evidentemente in grado di incidere sulla misura dell'offesa. La corte territoriale, nel caso in scrutinio, ha valorizzato in senso negativo la condotta post factum sopra descritta. La sentenza impugnata ha negato la speciale causa di non punibilità e l'ha argomentata con motivazione logica, congrua e corretta in diritto. 8. Il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 05/12/2025