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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/10/2025, n. 2416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2416 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro EN H. OV ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.2886.2023 R.A.C.L., promossa da:
Parte 1
con il proc. avv. D'amico dom.
CONTRO
Controparte 1
Avv. Stefanizzo
Inps
avvocatura
Parte ricorrente, in data 8.3.23, ha adito questo Tribunale chiedendo dichiararsi:
1.il proprio diritto alla riliquidazione dei contributi dovuti per il periodo 1.9.13\31.7.19 con condanna di CP 1 Controparte_1 alla regolarizzazione della posizione contributiva;
--Inps alla riliquidazione conseguente del trattamento pensionistico;
condannarsi parte convenuta, in caso di prescrizione dei contributi, ex art.13 1.1338.1962 e\o equivalente risarcimento danni ex art.2116 c.c.;
condannarsi Controparte_1 alla spese di lite con distrazione e maggiorazione in virtù dei collegamenti ipertestuali effettuati. All'uopo espone come, già dipendente di Controparte_1 sino al 31.7.19, con sentenza del 13.3.20 (invano impugnata dinanzi alla locale Corte) sia stato inquadrato quale
Capo operatori pa. 188 area professionale II ccnl a far data dall'1.3.14 con condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate dall'1.9.13;
come il datore di lavoro non abbia tuttavia regolarizzato la posizione contributiva, sicchè il trattamento pensionistico risulta erogato sulla scorta dei contributi relativi al precedente inquadramento.
Fissata l'udienza di discussione, si sono costituite:
-Inps chiedendo, in caso di accoglimento della domanda attorea, la individuazione della retribuzione imponibile;
Co
-Ferrovie del sud est e servizi automobilistici eccependo il difetto di giurisdizione, trattandosi di trattamento pensionistico con partecipazione statale [Cass. SSUU n.221.2007]; la prescrizione quinquennale dei contributi considerato che l'unico atto interruttivo risale al
24.9.20 e non risultando azionato alcun credito contributivo con il ricorso definito con sentenza n.428.20 nonostante il Tribunale, pur non essendo parte Inps, abbia condannato la società convenuta al versamento dei contributi;
contesta l'inadempimento, avendo semmai versato i contributi dovuti, anche nella parte relativa al lavoratore;
lamenta l'infondatezza della domanda ex art.13 1.1338.1962 non risultando provata la retribuzione percepita ed in virtù del superiore inquadramento e l'infondatezza della domanda ex art.2116 c.c.in difetto di prova dell'an e del quantum [Cass.4886.20].
Separata la domanda ex art.2116 c.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, in un giudizio in cui pur non essendo stata proposta una domanda di pensione l'accertamento è comunque funzionale al conseguimento futuro della prestazione salvo, in subordine, per il caso di prescrizione dei contributi, l'accertamento del diritto alla costituzione di una rendita, ha ritenuto la giurisdizione della Corte dei Conti [Cass. civ. Sez. Unite, Ord., (ud. 30/01/2024) 30-05-2024, n. 15148], infatti “ la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n.
1214 del 1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del "petitum" sostanziale e, quindi, anche quelle "funzionali" alla pensione perché connesse al relativo diritto quali, ad esempio, le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie quali contributi volontari per ottenere la pensione;
quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto. Pertanto, la controversia concernente l'accertamento della consistenza del monte contributivo rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, in quanto funzionale al riconoscimento del diritto alla pensione.
In relazione alla domanda ex art.2116 c.c., vale ricordare come detta domanda presupponga l'accertamento del diritto alla più favorevole posizione contributiva, della prescrizione dei contributi o dell'impossibilità di regolarizzare detta posizione.
In considerazione della giurisdizione della Corte dei Conti alla luce dei criteri supra evidenziati, il giudizio sulla domanda ex art.2116 c.c. deve essere sospesa.
Infatti, si è osservato che in tema di sospensione necessaria del processo civile, benché nel testo dell'art. 295 c. p. c., modificato dall'art. 35 della 1. n. 353 del 1990, manchi il riferimento ad una pregiudiziale "controversia amministrativa" (presente, invece, nella precedente formulazione), non può escludersi, in via di principio, la configurabilità di una sospensione necessaria del giudizio civile in pendenza di un giudizio amministrativo, che deve ritenersi ammissibile qualora sia imposta dall'esigenza di evitare un conflitto di giudicati, ipotesi che però non ricorre se il possibile contrasto riguardi soltanto gli effetti pratici dell'una o dell'altra pronuncia, e se, in particolare, tra i giudizi sussista diversità di parti, ostandovi in questo caso il rispetto del principio del contraddittorio. Peraltro, il giudice ordinario resta competente a conoscere dei provvedimenti amministrativi eventualmente incidenti sui presupposti della domanda, ai fini e nei limiti di una loro eventuale disapplicazione agli effetti della decisione sulla controversia relativa a diritti soggettivi [Cass. civ. Sez. Unite Ord., 13/10/2022, n. 30148].
Che è quanto deve ripetersi a margine della giurisdizione contabile.
Pqm
Il Tribunale
dichiara il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti territorialmente competente in relazione alla domanda di condanna al versamento dei contributi ed alla costituzione della rendita.
Spese compensate.
Lecce, 08/10/2025
EN OV
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro EN H. OV ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.2886.2023 R.A.C.L., promossa da:
Parte 1
con il proc. avv. D'amico dom.
CONTRO
Controparte 1
Avv. Stefanizzo
Inps
avvocatura
Parte ricorrente, in data 8.3.23, ha adito questo Tribunale chiedendo dichiararsi:
1.il proprio diritto alla riliquidazione dei contributi dovuti per il periodo 1.9.13\31.7.19 con condanna di CP 1 Controparte_1 alla regolarizzazione della posizione contributiva;
--Inps alla riliquidazione conseguente del trattamento pensionistico;
condannarsi parte convenuta, in caso di prescrizione dei contributi, ex art.13 1.1338.1962 e\o equivalente risarcimento danni ex art.2116 c.c.;
condannarsi Controparte_1 alla spese di lite con distrazione e maggiorazione in virtù dei collegamenti ipertestuali effettuati. All'uopo espone come, già dipendente di Controparte_1 sino al 31.7.19, con sentenza del 13.3.20 (invano impugnata dinanzi alla locale Corte) sia stato inquadrato quale
Capo operatori pa. 188 area professionale II ccnl a far data dall'1.3.14 con condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate dall'1.9.13;
come il datore di lavoro non abbia tuttavia regolarizzato la posizione contributiva, sicchè il trattamento pensionistico risulta erogato sulla scorta dei contributi relativi al precedente inquadramento.
Fissata l'udienza di discussione, si sono costituite:
-Inps chiedendo, in caso di accoglimento della domanda attorea, la individuazione della retribuzione imponibile;
Co
-Ferrovie del sud est e servizi automobilistici eccependo il difetto di giurisdizione, trattandosi di trattamento pensionistico con partecipazione statale [Cass. SSUU n.221.2007]; la prescrizione quinquennale dei contributi considerato che l'unico atto interruttivo risale al
24.9.20 e non risultando azionato alcun credito contributivo con il ricorso definito con sentenza n.428.20 nonostante il Tribunale, pur non essendo parte Inps, abbia condannato la società convenuta al versamento dei contributi;
contesta l'inadempimento, avendo semmai versato i contributi dovuti, anche nella parte relativa al lavoratore;
lamenta l'infondatezza della domanda ex art.13 1.1338.1962 non risultando provata la retribuzione percepita ed in virtù del superiore inquadramento e l'infondatezza della domanda ex art.2116 c.c.in difetto di prova dell'an e del quantum [Cass.4886.20].
Separata la domanda ex art.2116 c.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, in un giudizio in cui pur non essendo stata proposta una domanda di pensione l'accertamento è comunque funzionale al conseguimento futuro della prestazione salvo, in subordine, per il caso di prescrizione dei contributi, l'accertamento del diritto alla costituzione di una rendita, ha ritenuto la giurisdizione della Corte dei Conti [Cass. civ. Sez. Unite, Ord., (ud. 30/01/2024) 30-05-2024, n. 15148], infatti “ la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n.
1214 del 1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del "petitum" sostanziale e, quindi, anche quelle "funzionali" alla pensione perché connesse al relativo diritto quali, ad esempio, le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie quali contributi volontari per ottenere la pensione;
quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto. Pertanto, la controversia concernente l'accertamento della consistenza del monte contributivo rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, in quanto funzionale al riconoscimento del diritto alla pensione.
In relazione alla domanda ex art.2116 c.c., vale ricordare come detta domanda presupponga l'accertamento del diritto alla più favorevole posizione contributiva, della prescrizione dei contributi o dell'impossibilità di regolarizzare detta posizione.
In considerazione della giurisdizione della Corte dei Conti alla luce dei criteri supra evidenziati, il giudizio sulla domanda ex art.2116 c.c. deve essere sospesa.
Infatti, si è osservato che in tema di sospensione necessaria del processo civile, benché nel testo dell'art. 295 c. p. c., modificato dall'art. 35 della 1. n. 353 del 1990, manchi il riferimento ad una pregiudiziale "controversia amministrativa" (presente, invece, nella precedente formulazione), non può escludersi, in via di principio, la configurabilità di una sospensione necessaria del giudizio civile in pendenza di un giudizio amministrativo, che deve ritenersi ammissibile qualora sia imposta dall'esigenza di evitare un conflitto di giudicati, ipotesi che però non ricorre se il possibile contrasto riguardi soltanto gli effetti pratici dell'una o dell'altra pronuncia, e se, in particolare, tra i giudizi sussista diversità di parti, ostandovi in questo caso il rispetto del principio del contraddittorio. Peraltro, il giudice ordinario resta competente a conoscere dei provvedimenti amministrativi eventualmente incidenti sui presupposti della domanda, ai fini e nei limiti di una loro eventuale disapplicazione agli effetti della decisione sulla controversia relativa a diritti soggettivi [Cass. civ. Sez. Unite Ord., 13/10/2022, n. 30148].
Che è quanto deve ripetersi a margine della giurisdizione contabile.
Pqm
Il Tribunale
dichiara il difetto di giurisdizione in favore della Corte dei Conti territorialmente competente in relazione alla domanda di condanna al versamento dei contributi ed alla costituzione della rendita.
Spese compensate.
Lecce, 08/10/2025
EN OV