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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 3949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3949 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 2254/ 2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR TO AR Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 26/11/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2254/ 2023 vertente
TRA
appresentata e difesa dall'Avv. FEBBO DOMENICO ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIALE EUROPA 190 00100 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. DAMIZIA MARIA ROSARIA ed Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA ALBERICO II, 4 00193 ROMA;
APPELLATO
E rappresentato e difeso dall'avv. IANDOLO GUSTAVO e domiciliato in Via Cesare Beccaria CP_2
29 , ROMA
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 2297 del 7.3.23
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Roma , ha convenuto in giudizio e Controparte_1 Parte_1
l' e ha chiesto al Giudice di: Controparte_3
A) Accertare e dichiarare la violazione, da parte di del D.Lgs n. 276/2003 e Parte_1
s.m.i. e della vigente normativa in materia di appalto, distacco e somministrazione, stante la non genuinità dei contratti stipulati a partire quantomeno da gennaio 2011 con le società CP_4
[...] Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8 [...]
e da ultimo (formali datrici di lavoro della ricorrente), aventi Parte_2 Controparte_9 ad oggetto il servizio di assistenza informatica nonché l'avvenuta prestazione di lavoro, da parte della ricorrente, direttamente in favore della convenuta anche nei periodi non coperti da contratto;
per l'effetto ed in ogni caso, accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, la non genuinità dei rapporti di appalto, somministrazione e/o distacco tra la convenuta e le varie società Pt_1 assegnatarie dei servizi di assistenza informatica in favore di ( Pt_1 Controparte_4 CP_5
[...] CP_6 Controparte_7 Controparte_8 Parte_2
, il tutto con ogni connessa conseguenza di legge;
accertare e Controparte_9 Controparte_10 dichiarare, se del caso anche incidenter tantum, la simulazione e/o nullità e/o illegittimità ex art.
1414, 2° comma cod. civ. di tutti i contratti di lavoro a progetto applicati al dedotto rapporto di lavoro per tutti i motivi sopra esposti nonché la nullità e/o illegittimità di tutti i termini apposti a ogni patto e/o contratto a termine e/o proroga applicato al dedotto rapporto di lavoro a decorrere, il tutto per violazione del D.Lgs. n. 368/2001, D.Lgs. 276/2003 e Legge 92/2012 e successive modifiche e/o integrazioni, per tutti i motivi sopra ampiamente esposti, con ogni connessa conseguenza di legge.
B) Accertare e dichiarare la sussistenza, in capo alla ricorrente, di un rapporto di lavoro subordinato
a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze della convenuta a far data dal Parte_1
31 gennaio 2011 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con inquadramento nel Livello C, ruolo di operatore senior, di cui al NL per il personale non dirigente di , ovvero, in Parte_1 subordine, nel Livello D – ruolo di addetto senior / operatore junior del medesimo NL, ovvero con il diverso inquadramento ritenuto di giustizia, il tutto con ogni connessa conseguenza di legge.
C) Conseguentemente e comunque condannare la convenuta alla costituzione in Parte_1 capo alla ricorrente di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle proprie dipendenze dal 31.01.2011 con inquadramento nel livello C, ruolo di operatore senior del NL per il personale non dirigente di , ovvero, in subordine sul punto, dalla diversa data e con Parte_1 il diverso inquadramento ritenuti di giustizia, con ogni connessa conseguenza di legge. D) Accertare
e dichiarare, ove occorra, la nullità/illegittimità/infondatezza della sospensione/risoluzione del rapporto in avvenuta in data 31.03.2021 (ultimo giorno di lavoro) in ragione della messa in Pt_1
Cassa Integrazione con decorrenza 1° aprile 2021 e comunque e per l'effetto condannare la convenuta alla riammissione/reintegra in servizio della ricorrente presso l'ufficio del Polo
Tecnologico di Roma ove da ultimo ha operato la ricorrente prima della messa in Cassa Integrazione
e con conseguente diritto della ricorrente a essere inquadrata ai sensi dell'art. 2103 cod. civ. e del
NL di settore(quantomeno) Livello C sopra indicato ed a percepire il relativo trattamento economico, se del caso ex art. 36 della Costituzione e comunque un trattamento superiore a quello di fatto corrispostole, con ogni connessa conseguenza di legge, ovvero in subordine nel diverso livello ritenuto di giustizia.
D) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire il trattamento economico normativo
e contrattuale riferibile al NL (Livello C ovvero in subordine Livello D) per tutto il Parte_1 periodo dedotto, con ogni connessa conseguenza di legge e comunque un trattamento economico normativo e contrattuale superiore a quello di fatto percepito e conseguentemente condannare la convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive e Parte_1 contributive maturate dalla ricorrente dal 31.01.2011 o dalla diversa data ritenuta di giustizia in base all'inquadramento nel livello C, ruolo di operatore senior del NL (o in base Parte_1 al diverso inquadramento che dovesse risultare all'esito del giudizio) e sino alla data di effettiva riammissione/reintegra in servizio presso il tutto con ogni connessa conseguenza di legge. Pt_1
E) Ordinare alla convenuta di regolarizzare presso gli enti previdenziali la posizione Pt_1 contributiva della ricorrente per i periodi di omessa e/o irregolare contribuzione;
F) Condannare la convenuta a corrispondere alla ricorrente, su tutte le somme che risulteranno Pt_1 dovute per qualsiasi titolo, i danni da svalutazione monetaria e gli interessi sulle somme via via rivalutate da quando ciascuna di esse spettava ex art. 429 c.p.c..” A sostegno del ricorso assumeva di aver avuto, in base a vari contratti a progetto , un rapporto a tempo determinato ed indeterminato con varie società indicate in ricorso e di aver sempre lavorato presso dal 2011 con il ruolo di tecnico informatico impegnata in mansioni di help desk presso Parte_1 la sede di Via Tor Pagnotta in Roma ad eccezione di due mesi nel 2011in cui aveva lavorato presso la sede di in viale Europa;
Pt_1
che era stata assegnata al medesimi servizio nonostante il cambio appalto e nonostante l'assenza di obbligo per gli appaltatori di impiegare lo stesso personale del precedente appaltatore;
che la ricorrente aveva sempre svolto la propria attività lavorativa – coincidente con quella espletata da personale interno (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo: attività di Back Office, Pt_1 lavorazione servizi SF , lavorazione servizio di dematerializzazione assegni attività di Help CP_11
Desk di primo livello);
che sulla base delle indicazioni fornite dai preposti della convenuta direttamente, ovvero per il tramite di altri coordinatori/team leader presenti all'interno della struttura, seguiva orari, ordini indicati da e lavorava con i dipendenti di stessi negli stessi locali;
Pt_1 Pt_1
che l'esercizio del potere disciplinare proveniva dai preposti di;
Pt_1
che si trattava di un appalto illecito essendo il reale datore di lavoro;
Pt_1
che l'ultima formale datrice di lavoro la aveva posto la ricorrente in Cassa Integrazione con CP_9 decorrenza dal 1° aprile 2021;
che , quindi, in data 31.03.21 e per esclusiva volontà datoriale, aveva cessato la propria attività lavorativa presso la convenuta in ragione, appunto, di tale messa in Cassa Integrazione;
che a decorrere dal 27.09.2021 la aveva collocato la ricorrente presso la società Acea per un CP_9 periodo di circa 40 giorni;
che per le mansioni svolte aveva diritto all'inquadramento nel livello C figura operatore senior , o ,in subordine, livello D addetto senior operatore junior-operatore; che in ogni caso anche ai sensi dell'art
2099 cc aveva diritto alla giusta retribuzione con riferimento ai predetti inquadramenti ed al ccnl applicato da . Pt_1
Si costituiva che resisteva. Parte_1
CP_ Veniva disposta l'integrazione del contraddittorio con l' che si costituiva e chiedeva, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, di condannare il datore di lavoro al pagamento dei contributi nei confronti CP_ dell' oltre sanzioni ed interessi. Espletata la prova testimoniale, il Tribunale di Roma in data 7 marzo 2023 ha accolto il ricorso con il seguente dispositivo:
“dichiara la sussistenza, in capo alla ricorrente, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno
e indeterminato alle dipendenze della convenuta a far data dal 31 gennaio 2011 Parte_1 con inquadramento nel Livello D ruolo di operatore junior fino al giugno 2018 e C, ruolo operatore senior, dal luglio 2018 conseguentemente condanna la convenuta alla Parte_1 costituzione in capo alla ricorrente di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle proprie dipendenze dal 31.01.2011 con gli inquadramenti suddetti e alla riammissione in servizio della ricorrente presso l'ufficio del Polo Tecnologico di Roma con inquadramento in C , condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive Parte_1
e contributive maturate dalla ricorrente dal 31.01.2011 al 31/3/21 , ordina a di regolarizzare Pt_1 presso gli enti previdenziali la posizione contributiva della ricorrente per i periodi di omessa o minore contribuzione, il tutto oltre rivalutazione ed interessi dalle scadenze al saldo per le differenze retributive e degli interessi e sanzioni dal dì del dovuto per i contributi;
condanna al pagamento Pt_1 delle spese di lite , liquidate in euro 5868,00 oltre iva cpa e spese generali, compensa le spese con
CP_2
Avverso detta sentenza ha proposto appello lamentando: Parte_1
l'erronea dichiarazione del rapporto di lavoro subordinato da parte del Tribunale;
l'assenza di ingerenza nella scelta del personale e di conseguenza il vizio nella parte della sentenza che attribuisce a un ruolo nella scelta del personale impiegato nella commessa;
Parte_1
la genuinità dell'appalto;
l'erroneo riconoscimento dell'inquadramento e delle differenze retributive;
la condanna al pagamento delle spese legali, con richiesta di compensazione.
Si è costituito deducendo l'improcedibilità, inammissibilità e infondatezza Controparte_1 dell'appello, oltre a proporre appello incidentale condizionato all'accoglimento del principale censurando la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto non “chiaro” l'esercizio dei poteri direttivi esercitati da nei suoi confronti, valorizzando le solo funzioni di “coordinamento” Parte_1 esercitate dall'appellante e non anche quelle di controllo ed eterodirezione del personale adibito alla commessa.
Si costituiva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “qualora accertato il rapporto CP_2 di lavoro, confermare l'impugnata sentenza, con condanna del datore di lavoro al versamento in CP_ favore dell' della somma dovuta a titolo di contributi e somme aggiuntive per il lavoro prestato da .” Controparte_1
All'udienza odierna del 26 novembre 2025 sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
L'appello è infondato.
In via preliminare, è infondata l'eccezione, proposta dall'appellata, di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei relativi motivi ex art. 434 c.p.c..
Una lettura complessiva e non formalistica del gravame (benché privo di una precisa articolazione dei singoli motivi di appello), smentisce l'asserita genericità dello stesso, avendo parte appellante principale svolto una sufficientemente argomentata critica della decisione impugnata, che consente anche di individuare le parti impugnate della sentenza e le denunciate violazioni.
Con il primo motivo di impugnazione la società appellante principale lamenta l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto il rapporto di lavoro tra le parti non supportato da alcun contratto di appalto sin dal 2011, data di inizio del lavoro dell'appellata.
Sostiene, in sintesi, la società appellante principale che i contratti di appalto prodotti in giudizio consentivano alle appaltatrici il ricorso al sub appalto, con la conseguenza che la lavoratrice ben poteva essere utilizzata all'interno della commessa, mentre era rimasta estranea a Parte_1 qualsiasi rapporto tra le appaltatrici e le società, da considerarsi soggetti terzi.
Si tratta di un argomento non soltanto sfornito di prova (l'appellante non indica puntualmente ove siano -contratto per contratto- le clausole autorizzative del subappalto) ma smentito dalla stessa documentazione prodotta da . Parte_1
Tra gli altri, il contratto di appalto del 10.03.2011 espressamente vieta il subappalto (pag 14), il contratto del 07.09.2012 prevede che il subappalto dovesse essere comunicato e autorizzato a
[...]
(pag. 20) e simile previsione si rinviene negli altri contratti (ad esempio pag 24 del contratto Pt_1 di appalto 2015).
L'argomento centrale del gravame è dunque assolutamente irricevibile, posto che, a fronte di simili previsioni contrattuali (e si potrebbe argomentare anche in assenza), la società non può certo trincerarsi dietro la presunta ignoranza delle vicende relative all'appalto.
Come è noto, l'art. 29, primo comma, d.lgs. 276/03 stabilisce che “ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
L'appalto lecito si distingue quindi dalla somministrazione per due requisiti: l'organizzazione dei mezzi necessari e l'assunzione del rischio di impresa da parte dell'appaltatore. Quando l'impresa non
è “autentica”, perché priva di tali elementi (o di solo uno di essi), i lavoratori sono di fatto utilizzati dall'impresa appaltante e si è in presenza di una interposizione di lavoro in cui l'appaltante è il vero datore di lavoro.
Tuttavia, la Corte di Cassazione, (Cass. Sez. L, Sentenza n. 29889 del 18/11/2019), premesso che la dissociazione tra datore di lavoro ed effettivo utilizzatore della prestazione è stata storicamente contenuta dal legislatore e consentita solamente per ipotesi tipizzate, al fine di trovare un contemperamento tra esigenze di flessibilità dell'organizzazione imprenditoriale e garanzie di tutela dei lavoratori, ha affermato che il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è, appunto, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate, mentre resta onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera, che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione. Difatti, l'indagine relativa alla necessità di una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, da parte dell'appaltatore ed alla sua centralità nella organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, presuppone, in ogni caso, il previo accertamento della sussistenza dello schermo formale del contratto di appalto, rappresentando la riconducibilità in concreto dell'attività lavorativa allo schema legale tipico unicamente un momento logico-giuridico successivo.
Nel caso di specie, come correttamente ritenuto dal Tribunale, non è stato compiutamente dimostrato che l'utilizzazione della lavoratrice sia stata fondata sulla esistenza di genuini contratti di appalto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 d.lgs n. 276/2003. Ha correttamente riconosciuto il Giudice che la lavoratrice appellata:
sin dal 2011 è stata presente presso in virtù di un contratto d'appalto che non aveva come parte Pt_1 la suo datore di lavoro ma la Reply spa;
Controparte_5 ha lavorato con la dal 22.04.2017 al 30.08.2019 dal 2018 più volte distaccata, per CP_8 periodi determinati, presso la società denominata Controparte_10
ha poi lavorato con la dall'1.09.2019 al 31.03.2020 con contratto a tempo Parte_2 indeterminato e con dall'1.04.2020 con contratto a tempo indeterminato;
Controparte_9
con ciascuna di queste società non è emerso alcun collegamento con gli appalti indicati da . Pt_1
Non si pone dunque un problema di verifica in concreto delle mansioni svolte, dell'intensità del potere direttivo , ovvero della riconducibilità dell'attività lavorativa allo schema legale tipico dell'appalto.
La radicale assenza del titolo determina la chiara ed incontrovertibile presenza di un unico soggetto, sfruttatore sostanziale della prestazione, a cui imputare la titolarità del rapporto. Si tratta della conferma del generale principio di individuazione del datore di lavoro nel soggetto che utilizza la prestazione lavorativa in base alla norma inderogabile dettata dall'art. 2094 c.c..
Ad ogni modo, come correttamente osservato dal Tribunale, anche da un punto di vista sostanziale non mancano gli indici nel senso di un rapporto diretto tra la lavoratrice e l'appellante, di cui le società sulla carta datoriali costituiscono solo il centro formale di imputazione del rapporto. La lavoratrice ha, infatti, ininterrottamente prestato lavoro per per più di dieci anni, rimanendo Parte_1 insensibile al vorticoso avvicendamento di società intestatarie del contratto di lavoro.
Pertanto, la prestazione di lavoro dell'appellata è stata adempiuta in favore di in Parte_1 forza di un fenomeno interpositorio illegittimo, con l'effetto che la società l'ha ricevuta in qualità di effettivo datore di lavoro.
Tali conclusioni rendono vane le doglianze relative alla supposta assenza di ingerenza nella scelta del personale e la genuinità dell'appalto. Le argomentazioni del Tribunale sul punto, a prescindere dalla correttezza sostanziale di cui non si dubita, costituiscono un di più rispetto a quanto già accertato a monte. Come detto, infatti non si pone dunque un problema di verifica in concreto del grado di ingerenza esercitata, posto che la radicale assenza del titolo, associata alla permanenza di fatto per un periodo così lungo rendono superflua ogni altra verifica.
La conferma delle conclusioni del Tribunale sul punto, dunque, rendono infondati i motivi di appello dipendenti dal superamento di quanto accertato.
Parimenti destituito di fondamento è il motivo di appello che censura la gravata sentenza anche “in relazione al riconosciuto inquadramento e alle conseguenti differenze retributive e previdenziali”, omettendo di porre una specifica critica alle argomentazioni del primo giudice e limitandosi a rivendicare genericamente il mancato rispetto del c.d. procedimento trifasico al fine del corretto inquadramento delle mansioni della lavoratrice.
Diversamente, il primo giudice, richiamate in dettaglio le declaratorie contrattuali e le mansioni svolte dalla (dall'istruttoria è emerso che la ricorrente era addetta al I livello ,apertura ticket e CP_1 risoluzione immediata dei problemi, fino alla primavera del 2018 -cfr teste Testimone_1
in ricorso fino al giugno 2018 e dal luglio 2018 al II livello ,riguardante attività di back office
[...] addetta ai problemi più complesso) ha correttamente accertato che le attività svolte fino al giugno
2018 ( help desk I livello ) rientrino in quelle di operatore livello D avendo la lavoratrice svolto nell'ambito di procedure definite attività tecniche , mentre quelle svolte dal luglio 2018 come back office addetta al II livello possano rientrare nelle mansioni di operatore senior livello C.
Allo stesso modo, generiche si ritengono le contestazioni alle richieste risarcitorie, in quanto
“disancorate nella loro quantificazione da ogni riferimento normativo e/o contrattuale”, ed ai conteggi: contestazioni che ancor più vaghe ed indefinite appaiono se si tiene conto della assenza di una richiesta di condanna ad una somma determinata e dell'essere la condanna inflitta dal primo giudice a una condanna c.d. generica. Parte_1
Il rigetto dell'appello principale rende superfluo l'esame dell'appello incidentale condizionato.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
e l' , liquidate per ciascuno in euro 3.500 oltre iva, CPA e spese generali al 15%. Si dà
[...] CP_2 atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
AR TO AR
*la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Giuseppe Tripodi
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR TO AR Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 26/11/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 2254/ 2023 vertente
TRA
appresentata e difesa dall'Avv. FEBBO DOMENICO ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in VIALE EUROPA 190 00100 ROMA ,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. DAMIZIA MARIA ROSARIA ed Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA ALBERICO II, 4 00193 ROMA;
APPELLATO
E rappresentato e difeso dall'avv. IANDOLO GUSTAVO e domiciliato in Via Cesare Beccaria CP_2
29 , ROMA
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 2297 del 7.3.23
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Roma , ha convenuto in giudizio e Controparte_1 Parte_1
l' e ha chiesto al Giudice di: Controparte_3
A) Accertare e dichiarare la violazione, da parte di del D.Lgs n. 276/2003 e Parte_1
s.m.i. e della vigente normativa in materia di appalto, distacco e somministrazione, stante la non genuinità dei contratti stipulati a partire quantomeno da gennaio 2011 con le società CP_4
[...] Controparte_5 CP_6 Controparte_7 Controparte_8 [...]
e da ultimo (formali datrici di lavoro della ricorrente), aventi Parte_2 Controparte_9 ad oggetto il servizio di assistenza informatica nonché l'avvenuta prestazione di lavoro, da parte della ricorrente, direttamente in favore della convenuta anche nei periodi non coperti da contratto;
per l'effetto ed in ogni caso, accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, la non genuinità dei rapporti di appalto, somministrazione e/o distacco tra la convenuta e le varie società Pt_1 assegnatarie dei servizi di assistenza informatica in favore di ( Pt_1 Controparte_4 CP_5
[...] CP_6 Controparte_7 Controparte_8 Parte_2
, il tutto con ogni connessa conseguenza di legge;
accertare e Controparte_9 Controparte_10 dichiarare, se del caso anche incidenter tantum, la simulazione e/o nullità e/o illegittimità ex art.
1414, 2° comma cod. civ. di tutti i contratti di lavoro a progetto applicati al dedotto rapporto di lavoro per tutti i motivi sopra esposti nonché la nullità e/o illegittimità di tutti i termini apposti a ogni patto e/o contratto a termine e/o proroga applicato al dedotto rapporto di lavoro a decorrere, il tutto per violazione del D.Lgs. n. 368/2001, D.Lgs. 276/2003 e Legge 92/2012 e successive modifiche e/o integrazioni, per tutti i motivi sopra ampiamente esposti, con ogni connessa conseguenza di legge.
B) Accertare e dichiarare la sussistenza, in capo alla ricorrente, di un rapporto di lavoro subordinato
a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze della convenuta a far data dal Parte_1
31 gennaio 2011 o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con inquadramento nel Livello C, ruolo di operatore senior, di cui al NL per il personale non dirigente di , ovvero, in Parte_1 subordine, nel Livello D – ruolo di addetto senior / operatore junior del medesimo NL, ovvero con il diverso inquadramento ritenuto di giustizia, il tutto con ogni connessa conseguenza di legge.
C) Conseguentemente e comunque condannare la convenuta alla costituzione in Parte_1 capo alla ricorrente di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle proprie dipendenze dal 31.01.2011 con inquadramento nel livello C, ruolo di operatore senior del NL per il personale non dirigente di , ovvero, in subordine sul punto, dalla diversa data e con Parte_1 il diverso inquadramento ritenuti di giustizia, con ogni connessa conseguenza di legge. D) Accertare
e dichiarare, ove occorra, la nullità/illegittimità/infondatezza della sospensione/risoluzione del rapporto in avvenuta in data 31.03.2021 (ultimo giorno di lavoro) in ragione della messa in Pt_1
Cassa Integrazione con decorrenza 1° aprile 2021 e comunque e per l'effetto condannare la convenuta alla riammissione/reintegra in servizio della ricorrente presso l'ufficio del Polo
Tecnologico di Roma ove da ultimo ha operato la ricorrente prima della messa in Cassa Integrazione
e con conseguente diritto della ricorrente a essere inquadrata ai sensi dell'art. 2103 cod. civ. e del
NL di settore(quantomeno) Livello C sopra indicato ed a percepire il relativo trattamento economico, se del caso ex art. 36 della Costituzione e comunque un trattamento superiore a quello di fatto corrispostole, con ogni connessa conseguenza di legge, ovvero in subordine nel diverso livello ritenuto di giustizia.
D) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire il trattamento economico normativo
e contrattuale riferibile al NL (Livello C ovvero in subordine Livello D) per tutto il Parte_1 periodo dedotto, con ogni connessa conseguenza di legge e comunque un trattamento economico normativo e contrattuale superiore a quello di fatto percepito e conseguentemente condannare la convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive e Parte_1 contributive maturate dalla ricorrente dal 31.01.2011 o dalla diversa data ritenuta di giustizia in base all'inquadramento nel livello C, ruolo di operatore senior del NL (o in base Parte_1 al diverso inquadramento che dovesse risultare all'esito del giudizio) e sino alla data di effettiva riammissione/reintegra in servizio presso il tutto con ogni connessa conseguenza di legge. Pt_1
E) Ordinare alla convenuta di regolarizzare presso gli enti previdenziali la posizione Pt_1 contributiva della ricorrente per i periodi di omessa e/o irregolare contribuzione;
F) Condannare la convenuta a corrispondere alla ricorrente, su tutte le somme che risulteranno Pt_1 dovute per qualsiasi titolo, i danni da svalutazione monetaria e gli interessi sulle somme via via rivalutate da quando ciascuna di esse spettava ex art. 429 c.p.c..” A sostegno del ricorso assumeva di aver avuto, in base a vari contratti a progetto , un rapporto a tempo determinato ed indeterminato con varie società indicate in ricorso e di aver sempre lavorato presso dal 2011 con il ruolo di tecnico informatico impegnata in mansioni di help desk presso Parte_1 la sede di Via Tor Pagnotta in Roma ad eccezione di due mesi nel 2011in cui aveva lavorato presso la sede di in viale Europa;
Pt_1
che era stata assegnata al medesimi servizio nonostante il cambio appalto e nonostante l'assenza di obbligo per gli appaltatori di impiegare lo stesso personale del precedente appaltatore;
che la ricorrente aveva sempre svolto la propria attività lavorativa – coincidente con quella espletata da personale interno (quale a titolo esemplificativo e non esaustivo: attività di Back Office, Pt_1 lavorazione servizi SF , lavorazione servizio di dematerializzazione assegni attività di Help CP_11
Desk di primo livello);
che sulla base delle indicazioni fornite dai preposti della convenuta direttamente, ovvero per il tramite di altri coordinatori/team leader presenti all'interno della struttura, seguiva orari, ordini indicati da e lavorava con i dipendenti di stessi negli stessi locali;
Pt_1 Pt_1
che l'esercizio del potere disciplinare proveniva dai preposti di;
Pt_1
che si trattava di un appalto illecito essendo il reale datore di lavoro;
Pt_1
che l'ultima formale datrice di lavoro la aveva posto la ricorrente in Cassa Integrazione con CP_9 decorrenza dal 1° aprile 2021;
che , quindi, in data 31.03.21 e per esclusiva volontà datoriale, aveva cessato la propria attività lavorativa presso la convenuta in ragione, appunto, di tale messa in Cassa Integrazione;
che a decorrere dal 27.09.2021 la aveva collocato la ricorrente presso la società Acea per un CP_9 periodo di circa 40 giorni;
che per le mansioni svolte aveva diritto all'inquadramento nel livello C figura operatore senior , o ,in subordine, livello D addetto senior operatore junior-operatore; che in ogni caso anche ai sensi dell'art
2099 cc aveva diritto alla giusta retribuzione con riferimento ai predetti inquadramenti ed al ccnl applicato da . Pt_1
Si costituiva che resisteva. Parte_1
CP_ Veniva disposta l'integrazione del contraddittorio con l' che si costituiva e chiedeva, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, di condannare il datore di lavoro al pagamento dei contributi nei confronti CP_ dell' oltre sanzioni ed interessi. Espletata la prova testimoniale, il Tribunale di Roma in data 7 marzo 2023 ha accolto il ricorso con il seguente dispositivo:
“dichiara la sussistenza, in capo alla ricorrente, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno
e indeterminato alle dipendenze della convenuta a far data dal 31 gennaio 2011 Parte_1 con inquadramento nel Livello D ruolo di operatore junior fino al giugno 2018 e C, ruolo operatore senior, dal luglio 2018 conseguentemente condanna la convenuta alla Parte_1 costituzione in capo alla ricorrente di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle proprie dipendenze dal 31.01.2011 con gli inquadramenti suddetti e alla riammissione in servizio della ricorrente presso l'ufficio del Polo Tecnologico di Roma con inquadramento in C , condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive Parte_1
e contributive maturate dalla ricorrente dal 31.01.2011 al 31/3/21 , ordina a di regolarizzare Pt_1 presso gli enti previdenziali la posizione contributiva della ricorrente per i periodi di omessa o minore contribuzione, il tutto oltre rivalutazione ed interessi dalle scadenze al saldo per le differenze retributive e degli interessi e sanzioni dal dì del dovuto per i contributi;
condanna al pagamento Pt_1 delle spese di lite , liquidate in euro 5868,00 oltre iva cpa e spese generali, compensa le spese con
CP_2
Avverso detta sentenza ha proposto appello lamentando: Parte_1
l'erronea dichiarazione del rapporto di lavoro subordinato da parte del Tribunale;
l'assenza di ingerenza nella scelta del personale e di conseguenza il vizio nella parte della sentenza che attribuisce a un ruolo nella scelta del personale impiegato nella commessa;
Parte_1
la genuinità dell'appalto;
l'erroneo riconoscimento dell'inquadramento e delle differenze retributive;
la condanna al pagamento delle spese legali, con richiesta di compensazione.
Si è costituito deducendo l'improcedibilità, inammissibilità e infondatezza Controparte_1 dell'appello, oltre a proporre appello incidentale condizionato all'accoglimento del principale censurando la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto non “chiaro” l'esercizio dei poteri direttivi esercitati da nei suoi confronti, valorizzando le solo funzioni di “coordinamento” Parte_1 esercitate dall'appellante e non anche quelle di controllo ed eterodirezione del personale adibito alla commessa.
Si costituiva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: “qualora accertato il rapporto CP_2 di lavoro, confermare l'impugnata sentenza, con condanna del datore di lavoro al versamento in CP_ favore dell' della somma dovuta a titolo di contributi e somme aggiuntive per il lavoro prestato da .” Controparte_1
All'udienza odierna del 26 novembre 2025 sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
L'appello è infondato.
In via preliminare, è infondata l'eccezione, proposta dall'appellata, di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei relativi motivi ex art. 434 c.p.c..
Una lettura complessiva e non formalistica del gravame (benché privo di una precisa articolazione dei singoli motivi di appello), smentisce l'asserita genericità dello stesso, avendo parte appellante principale svolto una sufficientemente argomentata critica della decisione impugnata, che consente anche di individuare le parti impugnate della sentenza e le denunciate violazioni.
Con il primo motivo di impugnazione la società appellante principale lamenta l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto il rapporto di lavoro tra le parti non supportato da alcun contratto di appalto sin dal 2011, data di inizio del lavoro dell'appellata.
Sostiene, in sintesi, la società appellante principale che i contratti di appalto prodotti in giudizio consentivano alle appaltatrici il ricorso al sub appalto, con la conseguenza che la lavoratrice ben poteva essere utilizzata all'interno della commessa, mentre era rimasta estranea a Parte_1 qualsiasi rapporto tra le appaltatrici e le società, da considerarsi soggetti terzi.
Si tratta di un argomento non soltanto sfornito di prova (l'appellante non indica puntualmente ove siano -contratto per contratto- le clausole autorizzative del subappalto) ma smentito dalla stessa documentazione prodotta da . Parte_1
Tra gli altri, il contratto di appalto del 10.03.2011 espressamente vieta il subappalto (pag 14), il contratto del 07.09.2012 prevede che il subappalto dovesse essere comunicato e autorizzato a
[...]
(pag. 20) e simile previsione si rinviene negli altri contratti (ad esempio pag 24 del contratto Pt_1 di appalto 2015).
L'argomento centrale del gravame è dunque assolutamente irricevibile, posto che, a fronte di simili previsioni contrattuali (e si potrebbe argomentare anche in assenza), la società non può certo trincerarsi dietro la presunta ignoranza delle vicende relative all'appalto.
Come è noto, l'art. 29, primo comma, d.lgs. 276/03 stabilisce che “ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
L'appalto lecito si distingue quindi dalla somministrazione per due requisiti: l'organizzazione dei mezzi necessari e l'assunzione del rischio di impresa da parte dell'appaltatore. Quando l'impresa non
è “autentica”, perché priva di tali elementi (o di solo uno di essi), i lavoratori sono di fatto utilizzati dall'impresa appaltante e si è in presenza di una interposizione di lavoro in cui l'appaltante è il vero datore di lavoro.
Tuttavia, la Corte di Cassazione, (Cass. Sez. L, Sentenza n. 29889 del 18/11/2019), premesso che la dissociazione tra datore di lavoro ed effettivo utilizzatore della prestazione è stata storicamente contenuta dal legislatore e consentita solamente per ipotesi tipizzate, al fine di trovare un contemperamento tra esigenze di flessibilità dell'organizzazione imprenditoriale e garanzie di tutela dei lavoratori, ha affermato che il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è, appunto, la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate, mentre resta onere del datore di lavoro, sia quello formale che sostanziale, dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera, che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione. Difatti, l'indagine relativa alla necessità di una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, da parte dell'appaltatore ed alla sua centralità nella organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, presuppone, in ogni caso, il previo accertamento della sussistenza dello schermo formale del contratto di appalto, rappresentando la riconducibilità in concreto dell'attività lavorativa allo schema legale tipico unicamente un momento logico-giuridico successivo.
Nel caso di specie, come correttamente ritenuto dal Tribunale, non è stato compiutamente dimostrato che l'utilizzazione della lavoratrice sia stata fondata sulla esistenza di genuini contratti di appalto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 d.lgs n. 276/2003. Ha correttamente riconosciuto il Giudice che la lavoratrice appellata:
sin dal 2011 è stata presente presso in virtù di un contratto d'appalto che non aveva come parte Pt_1 la suo datore di lavoro ma la Reply spa;
Controparte_5 ha lavorato con la dal 22.04.2017 al 30.08.2019 dal 2018 più volte distaccata, per CP_8 periodi determinati, presso la società denominata Controparte_10
ha poi lavorato con la dall'1.09.2019 al 31.03.2020 con contratto a tempo Parte_2 indeterminato e con dall'1.04.2020 con contratto a tempo indeterminato;
Controparte_9
con ciascuna di queste società non è emerso alcun collegamento con gli appalti indicati da . Pt_1
Non si pone dunque un problema di verifica in concreto delle mansioni svolte, dell'intensità del potere direttivo , ovvero della riconducibilità dell'attività lavorativa allo schema legale tipico dell'appalto.
La radicale assenza del titolo determina la chiara ed incontrovertibile presenza di un unico soggetto, sfruttatore sostanziale della prestazione, a cui imputare la titolarità del rapporto. Si tratta della conferma del generale principio di individuazione del datore di lavoro nel soggetto che utilizza la prestazione lavorativa in base alla norma inderogabile dettata dall'art. 2094 c.c..
Ad ogni modo, come correttamente osservato dal Tribunale, anche da un punto di vista sostanziale non mancano gli indici nel senso di un rapporto diretto tra la lavoratrice e l'appellante, di cui le società sulla carta datoriali costituiscono solo il centro formale di imputazione del rapporto. La lavoratrice ha, infatti, ininterrottamente prestato lavoro per per più di dieci anni, rimanendo Parte_1 insensibile al vorticoso avvicendamento di società intestatarie del contratto di lavoro.
Pertanto, la prestazione di lavoro dell'appellata è stata adempiuta in favore di in Parte_1 forza di un fenomeno interpositorio illegittimo, con l'effetto che la società l'ha ricevuta in qualità di effettivo datore di lavoro.
Tali conclusioni rendono vane le doglianze relative alla supposta assenza di ingerenza nella scelta del personale e la genuinità dell'appalto. Le argomentazioni del Tribunale sul punto, a prescindere dalla correttezza sostanziale di cui non si dubita, costituiscono un di più rispetto a quanto già accertato a monte. Come detto, infatti non si pone dunque un problema di verifica in concreto del grado di ingerenza esercitata, posto che la radicale assenza del titolo, associata alla permanenza di fatto per un periodo così lungo rendono superflua ogni altra verifica.
La conferma delle conclusioni del Tribunale sul punto, dunque, rendono infondati i motivi di appello dipendenti dal superamento di quanto accertato.
Parimenti destituito di fondamento è il motivo di appello che censura la gravata sentenza anche “in relazione al riconosciuto inquadramento e alle conseguenti differenze retributive e previdenziali”, omettendo di porre una specifica critica alle argomentazioni del primo giudice e limitandosi a rivendicare genericamente il mancato rispetto del c.d. procedimento trifasico al fine del corretto inquadramento delle mansioni della lavoratrice.
Diversamente, il primo giudice, richiamate in dettaglio le declaratorie contrattuali e le mansioni svolte dalla (dall'istruttoria è emerso che la ricorrente era addetta al I livello ,apertura ticket e CP_1 risoluzione immediata dei problemi, fino alla primavera del 2018 -cfr teste Testimone_1
in ricorso fino al giugno 2018 e dal luglio 2018 al II livello ,riguardante attività di back office
[...] addetta ai problemi più complesso) ha correttamente accertato che le attività svolte fino al giugno
2018 ( help desk I livello ) rientrino in quelle di operatore livello D avendo la lavoratrice svolto nell'ambito di procedure definite attività tecniche , mentre quelle svolte dal luglio 2018 come back office addetta al II livello possano rientrare nelle mansioni di operatore senior livello C.
Allo stesso modo, generiche si ritengono le contestazioni alle richieste risarcitorie, in quanto
“disancorate nella loro quantificazione da ogni riferimento normativo e/o contrattuale”, ed ai conteggi: contestazioni che ancor più vaghe ed indefinite appaiono se si tiene conto della assenza di una richiesta di condanna ad una somma determinata e dell'essere la condanna inflitta dal primo giudice a una condanna c.d. generica. Parte_1
Il rigetto dell'appello principale rende superfluo l'esame dell'appello incidentale condizionato.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
Difatti la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass., Sez. Un., n.
22035/2014 e di recente Cass. n. 25386/2016).
PQM
Rigetta l'appello. Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
e l' , liquidate per ciascuno in euro 3.500 oltre iva, CPA e spese generali al 15%. Si dà
[...] CP_2 atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
La Presidente
AR TO AR
*la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott. Giuseppe Tripodi