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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 12901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12901 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA II SEZIONE LAVORO Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato SENTENZA EX ART.429 CO.1 C.P.C. nella causa n. 8526/2025 R.G.A.C. promossa da
(Avv. Michela Galasso) Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Loredana Leto) CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, per sentir dichiarare non dovuta la somma di € 22.118,92, richiesta dall' a titolo di ripetizione d'indebito. Il CP_1 tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Deduceva, in particolare, di essere titolare di pensione Cat. AS n. 078-700904204208; di aver ricevuto comunicazione del 30.09.2024 con cui l' a fronte della dichiarazione dei CP_1 redditi per il 2021, aveva provveduto ad un ricalcolo della prestazione, revocando la maggiorazione sociale e quella di cui all'art. 38 della Legge 448/2001, finendo così per ravvisare, per il periodo giugno 2021 – luglio 2024, l'erogazione indebita della somma di € 22.118,92; di aver presentato ricorso amministrativo avverso detta determinazione, il quale veniva rigettato dall'ente con delibera del 30.10.2024. Ad avviso della ricorrente, il provvedimento in contestazione doveva ritenersi illegittimo in quanto privo di idonea motivazione;
sosteneva, inoltre, che l' sarebbe incorso nella CP_1 decadenza di cui all'art. 13, comma 2 della Legge 412/1991 e che, comunque, la somma pretesa dovesse ritenersi irripetibile ai sensi dell'art. 13, comma 1, cit. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' il quale chiedeva il rigetto del CP_1 ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto. Rappresentava, in particolare, che l'erogazione indebita fosse stata indotta dalla stessa pensionata la quale, in sede di domanda per l'erogazione dell'assegno sociale, aveva dichiarato per il 2021 il possesso del solo reddito per la casa di abitazione, mentre, dalla dichiarazione dei redditi successivamente trasmessa all'Agenzia delle Entrate, emergeva invece che, nel suddetto anno, la stessa avesse percepito ulteriori redditi per € 13.117,00, così superando la soglia reddituale fissata per il mantenimento del beneficio in esame (€ 5.983,64 per i pensionati non coniugati nel 2021). Deduceva, inoltre, che la pensionata aveva reiterato tale condotta omissiva anche in sede di successiva domanda di ricostituzione del 06.09.2024, in occasione della quale aveva dichiarato, relativamente agli anni 2022 e 2023, di non possedere altri redditi rilevanti, quando invece, alla luce delle dichiarazioni relative a detti anni, era emerso il possesso di ulteriori redditi, rispettivamente, per € 21.993,00 e per € 17.247,00. Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita con produzioni documentali e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato facendo applicazione del criterio della “ragione più liquida”, nei termini di seguito esposti, con conseguente assorbimento di tutte le questioni proposte e non espressamente trattate. In via preliminare deve escludersi che, nella vicenda in esame, possa trovare applicazione la normativa invocata dalla ricorrente, destinata invece ad operare in presenza di indebiti di natura previdenziale (“Nel caso in esame, deve in primo luogo rilevarsi che l'art. 13 l. 412/1991 è norma dettata per l'indebito previdenziale e non quello concernente le prestazioni assistenziali (in tal senso, tra le tante, cfr. Cass. n. 23097/2013”), Trib. di Roma, sent. 10385/2019). In punto di disciplina astrattamente applicabile alla prestazione in contestazione, questo Tribunale, nel recepire gli arresti cui è giunta la giurisprudenza di legittimità, ha chiarito quanto segue: “Occorre in primo luogo ricordare quali siano le regole in tema di indebito relativo a prestazioni assistenziali, quali l'assegno sociale (e non previdenziali). L'indebito determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale (cfr. Cass. 15.10.2019, n. 26036 e Cass. 2.12.2019, n. 31372). Ed infatti, sempre in tema di indebito assistenziale, al posto della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in pagina 2 di 4 base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'… già conosce o ha l'onere di conoscere (così, Cass. 30.6.2020, n. 13223 e Cass. 20.5.2021, n. 13915).” (Trib. di Roma, sent. 2210/2022). Alla luce di quanto emerso nel presente giudizio, deve però escludersi che l'irripetibilità possa trovare applicazione nel caso di specie. Nella vicenda in esame, infatti, non viene in rilievo un'ipotesi di sopravvenuta carenza del requisito reddituale, tale da incidere sull'an ovvero sul quantum della prestazione erogata, atteso che la ricorrente difettava dello stesso sin dalla presentazione della domanda per ottenere l'assegno. Del resto, è la stessa Corte di Cassazione a specificare che “…l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali (inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire) determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo
o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 10642 e 26036 del 2019)” (Cass. L. 18820/2021). In altri termini, nel caso di specie non si ravvisa quella situazione in cui, a fronte dell'originaria sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge per beneficiare dell'assegno, questi ultimi siano, nel corso del tempo, venuti meno e, stante la perdurante erogazione della prestazione da parte dell'ente e l'assolvimento da parte del percipiente dei propri obblighi dichiarativi nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, l'affidamento da quest'ultimo riposto nella spettanza del beneficio medio tempore erogato debba trovare tutela. Diversamente, nel caso di specie, in sede di presentazione della domanda volta ad ottenere l'assegno sociale, parte ricorrente ha omesso di dichiarare la presenza di redditi, per l'anno 2021, pari ad € 13.117,00 (cfr. doc. 3 res.), limitandosi ad indicare solo quelli relativi alla casa di abitazione, pari ad € 522,00 (cfr. doc. 2 res.). Dalla documentazione richiamata si evince, inoltre, che la suddetta dichiarazione è stata trasmessa il 28.11.2022, mentre la domanda per ottenere l'assegno risulta presentata il 21.05.2021, di talché è da escludere che tale dato reddituale potesse essere conoscibile dall' al momento dell'evasione della domanda. CP_1
Tale condotta omissiva risulta inoltre essere stata reiterata dalla ricorrente che, in sede di domanda di ricostituzione del 06.09.2024 (cfr. doc. 4 res.), ha dichiarato, relativamente agli anni 2022 e 2023, di non possedere “altri redditi, rilevanti ai fini della prestazione richiesta, oltre a pensioni in pagamento in Italia (ad esempio lavoro, immobili, capitali, ecc)”, quando è invece emerso dalle dichiarazioni trasmesse successivamente all'Agenzia delle Entrate (cfr. doc. 5 e 6 res.), la presenza di redditi, rispettivamente, per € 21.993,00 e per € 17.247,00.
pagina 3 di 4 Si ritiene, pertanto, che nella vicenda in esame l'indebito non si è formato a seguito del venir meno del requisito reddituale, ma perché la parte ricorrente non ha dichiarato nella domanda di assegno sociale l'effettiva titolarità di tutti i redditi posseduti, con conseguente originaria incompatibilità tra l'assegno sociale richiesto e condizione reddituale, la quale, se dichiarata, avrebbe portato al rigetto della domanda amministrativa. L'omessa dichiarazione pertanto, costituisce un comportamento doloso dell'accipiens, ostativo alla irripetibilità delle somme percepite a titolo di assegno sociale. Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, deve quindi escludersi la sussistenza di un legittimo affidamento in capo alla parte ricorrente, con conseguente diritto dell' a CP_1 ripetere le somme richieste con il provvedimento in contestazione. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, queste devono essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo la parte ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge e avendo prodotto idonea dichiarazione sostitutiva.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- dichiara non dovute le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Roma, 5 dicembre 2025 Il giudice Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
pagina 4 di 4
(Avv. Michela Galasso) Parte_1 contro in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Loredana Leto) CP_1
Osserva quanto segue.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio il convenuto di cui in epigrafe, davanti al giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, per sentir dichiarare non dovuta la somma di € 22.118,92, richiesta dall' a titolo di ripetizione d'indebito. Il CP_1 tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Deduceva, in particolare, di essere titolare di pensione Cat. AS n. 078-700904204208; di aver ricevuto comunicazione del 30.09.2024 con cui l' a fronte della dichiarazione dei CP_1 redditi per il 2021, aveva provveduto ad un ricalcolo della prestazione, revocando la maggiorazione sociale e quella di cui all'art. 38 della Legge 448/2001, finendo così per ravvisare, per il periodo giugno 2021 – luglio 2024, l'erogazione indebita della somma di € 22.118,92; di aver presentato ricorso amministrativo avverso detta determinazione, il quale veniva rigettato dall'ente con delibera del 30.10.2024. Ad avviso della ricorrente, il provvedimento in contestazione doveva ritenersi illegittimo in quanto privo di idonea motivazione;
sosteneva, inoltre, che l' sarebbe incorso nella CP_1 decadenza di cui all'art. 13, comma 2 della Legge 412/1991 e che, comunque, la somma pretesa dovesse ritenersi irripetibile ai sensi dell'art. 13, comma 1, cit. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' il quale chiedeva il rigetto del CP_1 ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto. Rappresentava, in particolare, che l'erogazione indebita fosse stata indotta dalla stessa pensionata la quale, in sede di domanda per l'erogazione dell'assegno sociale, aveva dichiarato per il 2021 il possesso del solo reddito per la casa di abitazione, mentre, dalla dichiarazione dei redditi successivamente trasmessa all'Agenzia delle Entrate, emergeva invece che, nel suddetto anno, la stessa avesse percepito ulteriori redditi per € 13.117,00, così superando la soglia reddituale fissata per il mantenimento del beneficio in esame (€ 5.983,64 per i pensionati non coniugati nel 2021). Deduceva, inoltre, che la pensionata aveva reiterato tale condotta omissiva anche in sede di successiva domanda di ricostituzione del 06.09.2024, in occasione della quale aveva dichiarato, relativamente agli anni 2022 e 2023, di non possedere altri redditi rilevanti, quando invece, alla luce delle dichiarazioni relative a detti anni, era emerso il possesso di ulteriori redditi, rispettivamente, per € 21.993,00 e per € 17.247,00. Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e verificato il rituale deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa veniva istruita con produzioni documentali e, quindi, decisa come da sentenza, ex art.429 c.p.c. depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato facendo applicazione del criterio della “ragione più liquida”, nei termini di seguito esposti, con conseguente assorbimento di tutte le questioni proposte e non espressamente trattate. In via preliminare deve escludersi che, nella vicenda in esame, possa trovare applicazione la normativa invocata dalla ricorrente, destinata invece ad operare in presenza di indebiti di natura previdenziale (“Nel caso in esame, deve in primo luogo rilevarsi che l'art. 13 l. 412/1991 è norma dettata per l'indebito previdenziale e non quello concernente le prestazioni assistenziali (in tal senso, tra le tante, cfr. Cass. n. 23097/2013”), Trib. di Roma, sent. 10385/2019). In punto di disciplina astrattamente applicabile alla prestazione in contestazione, questo Tribunale, nel recepire gli arresti cui è giunta la giurisprudenza di legittimità, ha chiarito quanto segue: “Occorre in primo luogo ricordare quali siano le regole in tema di indebito relativo a prestazioni assistenziali, quali l'assegno sociale (e non previdenziali). L'indebito determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale (cfr. Cass. 15.10.2019, n. 26036 e Cass. 2.12.2019, n. 31372). Ed infatti, sempre in tema di indebito assistenziale, al posto della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in pagina 2 di 4 base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'… già conosce o ha l'onere di conoscere (così, Cass. 30.6.2020, n. 13223 e Cass. 20.5.2021, n. 13915).” (Trib. di Roma, sent. 2210/2022). Alla luce di quanto emerso nel presente giudizio, deve però escludersi che l'irripetibilità possa trovare applicazione nel caso di specie. Nella vicenda in esame, infatti, non viene in rilievo un'ipotesi di sopravvenuta carenza del requisito reddituale, tale da incidere sull'an ovvero sul quantum della prestazione erogata, atteso che la ricorrente difettava dello stesso sin dalla presentazione della domanda per ottenere l'assegno. Del resto, è la stessa Corte di Cassazione a specificare che “…l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali (inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire) determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo
o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 10642 e 26036 del 2019)” (Cass. L. 18820/2021). In altri termini, nel caso di specie non si ravvisa quella situazione in cui, a fronte dell'originaria sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge per beneficiare dell'assegno, questi ultimi siano, nel corso del tempo, venuti meno e, stante la perdurante erogazione della prestazione da parte dell'ente e l'assolvimento da parte del percipiente dei propri obblighi dichiarativi nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, l'affidamento da quest'ultimo riposto nella spettanza del beneficio medio tempore erogato debba trovare tutela. Diversamente, nel caso di specie, in sede di presentazione della domanda volta ad ottenere l'assegno sociale, parte ricorrente ha omesso di dichiarare la presenza di redditi, per l'anno 2021, pari ad € 13.117,00 (cfr. doc. 3 res.), limitandosi ad indicare solo quelli relativi alla casa di abitazione, pari ad € 522,00 (cfr. doc. 2 res.). Dalla documentazione richiamata si evince, inoltre, che la suddetta dichiarazione è stata trasmessa il 28.11.2022, mentre la domanda per ottenere l'assegno risulta presentata il 21.05.2021, di talché è da escludere che tale dato reddituale potesse essere conoscibile dall' al momento dell'evasione della domanda. CP_1
Tale condotta omissiva risulta inoltre essere stata reiterata dalla ricorrente che, in sede di domanda di ricostituzione del 06.09.2024 (cfr. doc. 4 res.), ha dichiarato, relativamente agli anni 2022 e 2023, di non possedere “altri redditi, rilevanti ai fini della prestazione richiesta, oltre a pensioni in pagamento in Italia (ad esempio lavoro, immobili, capitali, ecc)”, quando è invece emerso dalle dichiarazioni trasmesse successivamente all'Agenzia delle Entrate (cfr. doc. 5 e 6 res.), la presenza di redditi, rispettivamente, per € 21.993,00 e per € 17.247,00.
pagina 3 di 4 Si ritiene, pertanto, che nella vicenda in esame l'indebito non si è formato a seguito del venir meno del requisito reddituale, ma perché la parte ricorrente non ha dichiarato nella domanda di assegno sociale l'effettiva titolarità di tutti i redditi posseduti, con conseguente originaria incompatibilità tra l'assegno sociale richiesto e condizione reddituale, la quale, se dichiarata, avrebbe portato al rigetto della domanda amministrativa. L'omessa dichiarazione pertanto, costituisce un comportamento doloso dell'accipiens, ostativo alla irripetibilità delle somme percepite a titolo di assegno sociale. Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, deve quindi escludersi la sussistenza di un legittimo affidamento in capo alla parte ricorrente, con conseguente diritto dell' a CP_1 ripetere le somme richieste con il provvedimento in contestazione. In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, queste devono essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo la parte ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge e avendo prodotto idonea dichiarazione sostitutiva.
P.Q.M.
Il Giudice, uditi i Procuratori delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- dichiara non dovute le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Roma, 5 dicembre 2025 Il giudice Antonianna Colli
La presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa Carla Besi Vetrella
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