Articolo 149 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 168Articolo 170
Versione
31 dicembre 2019
>
Versione
28 settembre 2024
Art. 149. Obblighi del debitore (( 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2-bis, il debitore, se persona fisica, nonche' gli amministratori o i liquidatori della societa' o dell'ente nei cui confronti e' aperta la liquidazione giudiziale, sono tenuti a indicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio e ogni loro cambiamento. )) 2. Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al comma 1 devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.
3. In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, i medesimi soggetti possono essere autorizzati dal giudice delegato a comparire per mezzo di un procuratore.
Entrata in vigore il 28 settembre 2024
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente