Ordinanza 21 febbraio 2018
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 21/02/2018, n. 4238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4238 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2018 |
Testo completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3977-2017 proposto da: RA CO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL
QUIRINALE
26, presso lo studio dell'avvocato GIULIANO GRUNER, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCARDO ROTIGLIANO e ANTONINO RA;
- ricorrente -
contro
ON LETTERIO, AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA, RB EL, RU IN, LO GIUDICE LETIZIA VALENTINA;
- intimati -
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1902/2016 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - SEZIONE DISTACCATA di CATANIA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2018 dal Consigliere LUCIA TRIA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale MARIO FRESA, il quale chiede che le Sezioni unite della Corte di cassazione dichiarino la giurisdizione del giudice amministrativo.
RITENUTO che
l'avv. Giacomo Gazzara ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 cod. proc. civ. esponendo di essere stato chiamato in giudizio dinanzi al TAR Sicilia — Catania, insieme con l'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Messina e con gli altri soggetti indicati in epigrafe dall'avv. Letterio Interdonato, il quale avendo partecipato, al pari l'avv. Gazzara, alla "selezione per titoli e colloquio per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di collaboratore professionale avvocato" (indetta dalla ASP suindicata), dopo la formulazione della graduatoria finale, ha adito il TAR deducendo l'illegittimità della clausola del bando preclusiva della valutazione del curriculum del candidato che avesse omesso di allegare la dichiarazione di responsabilità di cui all'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 e la conseguente illegittimità della mancata considerazione, da parte della Commissione esaminatrice, delle attività riportate nel proprio curriculum,in applicazione della suddetta clausola del bando;
Ric. 2017 n. 03977 sez. SU - ud. 30-01-2018 -2- 3 ,„ che con il presente ricorso si chiede che venga dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e che sia affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, sull'assunto secondo cui quella di cui in oggetto non sarebbe qualificabile come procedura concorsuale pubblica di tipo comparativo, essendo finalizzata all'attribuzione solo "eventuale" di incarichi "a tempo determinato"; che nessuna delle parti indicate in epigrafe ha svolto attività difensiva in questa sede;
che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., il quale ha chiesto il rigetto del presente regolamento di giurisdizione con conseguente dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo.
CONSIDERATO che
nell'imminenza della Camera di consiglio, l'avv. Giacomo Gazzara ha depositato una memoria ex art. 378 cod. proc. civ. nella quale ha chiesto la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al presente ricorso, per effetto dell'allegata sentenza n. 2131 del 28 agosto 2017 del TAR Sicilia — Catania che ha rigettato nel merito il ricorso dell'avv. Letterio Interdonato;
che, per consolidato indirizzo di queste Sezioni -Unite, la proposizione del'istanza di regolamento di giurisdizione dà luogo ad un procedimento incidentale rispetto al procedimento (principale) in seno al quale l'istanza medesima è stata sollevata;
che, pertanto, il venir meno di quest'ultimo travolge necessariamente il primo, non sussistendo più il presupposto necessario per il suo svolgimento, con conseguente inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse (Cass. SU Cass. 29 dicembre 2017, n. 31232; Cass. SU 19 dicembre 2007, n. 26734; Cass. SU 30 Ric. 2017 n. 03977 sez. SU - ud. 30-01-2018 -3- maggio 2005, n. 11328; Cass. SU 27 luglio 1998, n. 7342;. Cass. SU 17 marzo 1989, n. 1358); che, nella specie, si è verificata tale ultima evenienza per effetto della sopravvenuta citata sentenza del Giudice amministrativo che si è pronunciata sul merito delle pretese azionate;
che pertanto il proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione va dichiarato inammissibile;
che non occorre provvedere sulle spese di questo giudizio non avendo gli intimati svolto difesa alcuna.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara il ricorso inammissibile. Nul