Sentenza 14 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/05/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
dr.ssa Margherita Bortolaso
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1677/2024 RG con riunita la n. 2357/2024 RG
tra
(C.F: C.F. 1 1. CP_1
(C.F: C.F._2 2. Parte_1
con avv.to Emanuele Zanarello
- ricorrenti -
contro
Controparte_2
e
CP_3
contumaci -
e contro altresì
Controparte_4
con avv.ti Riccardo Fuso ( Codice Fiscale_3 ), CP_5 ( Codice Fiscale_4 ) ed
Antonella Di Matteo ( Codice Fiscale_5 , Andrea Caputo ( C.F._6 ), Controparte_6 C.F. 7 ), Controparte_7 ( C.F._8 e CP_8 C.F. 9 )
- resistente -
in punto: responsabilità solidale del committente;
discussa e decisa il 14.5.2025
FATTO
Con distinti ricorsi ex art 414 cpc poi riuniti i ricorrenti in epigrafe indicati hanno agito in giudizio nei confronti della loro ex datrice di lavoro con sede legale in NO (NA) 80054 Via CP_3
,
Quarantola 29, ed inoltre di anch'essa con sede legale in NO (NA) 80054 Controparte_2
Via Quarantola 29, quale sub-committente, e di Controparte_4 quale committente, esponendo di avere prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della medesima CP_3 nei seguenti termini:
al livello 2, CCNL Metalmeccanica al 31.03.2018 inquadrato con mansione di AIUTO CP_9
Industria, in data 01.04.2018 trasformato a tempo indeterminato, da giugno 2019 inquadrato al livello 3 con mansione CP_9 , dall' 01.06.2021, a seguito di un accordo di rinnovo del ccnl applicato, al livello di inquadramento diventava D2 - cessato in data 17.07.2024 per dimissioni per giusta causa atteso il mancato pagamento di giugno 2024 e luglio 2024 e di tutte le ore straordinarie oltre al Tfr e alle spettanze di fine rapporto;
Parte_1 dall' 11.07.2016 con un rapporto di lavoro a tempo determinato con scadenza 2. al livello 1, CCNL MetalmeccanicaControparte_10al 11.08.2016 inquadrato con mansione di
Industria, da agosto 2016 al livello 2 del ccnl applicato, in data 12.09.2016 trasformato a tempo indeterminato, da luglio 2019 inquadrato al livello 3° del ccnl applicato e poi dall' 01.06.2021, a seguito di un accordo di rinnovo del ccnl applicato, al livello D2 con mansione di CP_9 cessato in data 01.05.2024 per dimissioni volontarie
CP_11 di avere svolto le mansioni assegnate in via continuativa ed esclusiva all'interno del cantiere navale Controparte_4 di Porto Marghera (VE) ove la datrice operava in sub appalto dalla [...] CP_2 per l'esecuzione di lavori nelle seguenti costruzioni navali: 2016 Koningsdam - nave da crociera (Holland America Line) ⚫ 2018 Carnival Horizon - nave da crociera (Carnival Cruise Line)
2018 Nieuw Statendam - nave da crociera (Holland America Line) • 2019 Carnival Panorama - nave da crociera (Carnival Cruise Line) • 2020 Costa Firenze nave da crociera (Costa Crociere) • 2021 Rotterdam nave da crociera (Holland America Line) • 2022 Norwegian Prima Inave da crociera
- -
(Norwegian Cruise Line) •Norvegian Viva 6299 ⚫Queen Anne 6274 • Norviegian line 6300; e di avere osservato il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 16,30 con mezz'ora di pausa + minimo tre sabati al mese dalle ore 6 alle 12.
Lamentano di non avere percepito, entrambi, le spettanze di fine rapporto, il Tfr e il compenso per lavoro straordinario, e cessato il 17.7.2024, altresì le mensilità di giugno e luglio CP_1 '
2024 e la 13^, di cui chiedono al pagamento a carico di CP_3 quale datrice di lavoro debitrice principale e di quali debitrici in solido ex art 29 comma 2 d.lgsControparte_2 e Controparte_4
276/2023 per il seguente rispettivo importo:
): euro 35.393,67 (C.F:
1. CP_1 C.F. 1
euro 44.568,35 (C.F:
2. Parte_1 C.F. 2
risultante dai prospetti paga in atti e delle previsioni di cui al Ccnl applicato.
CP_4 precisando di avere Delle tre convenute si è costituita in giudizio unicamente effettivamente intrattenuto, nel periodo di causa, rapporto di appalto con la Controparte_2 ed eccependo: quanto alla posizione CP_1 ovvero nella comparsa della causa portante 1677/2024
RG (non anche nella comparsa della riunita RG 2357/2024 posizione Parte_1 ), la maturata decadenza ex art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 con riferimento ai crediti riguardanti il periodo anteriore al mese di settembre 2022;
la propria totale estraneità rispetto alla gestione dei rapporti di lavoro dei lavoratori impiegati negli appalti dalle ditte appaltatrici (ed eventuali subappaltatrici) nell'esecuzione delle opere e dei servizi oggetto dei contratti di appalti;
la carenza di prova su an e quantum delle pretese;
la carenza di legittimazione passiva con riferimento alle voci non strettamente retributive e alle quote di tfr non maturate nel periodo di effettivo impiego nell'appalto; CP_1 perl'inammissibilità della domanda di versamento della contribuzione nei confronti dell'
mancata chiamata in causa dell'Istituto Previdenziale;
svolgendo infine verso la propria diretta controparte nel rapporto di appalto domanda riconvenzionale trasversale di manleva previa eventuale chiamata in causa Le domande riconvenzionali trasversali formulate da CP_4 in entrambe le comparse delle cause riunite non sono state trattate nel presente processo in quanto non dirette a far valere garanzia propria atta a determinare l'attrazione al rito lavoro ex art 40 c 3 cpc e trattandosi in ogni caso di domande atte a determinare potenziali ritardo e maggiore gravosità dello stesso in assenza di concrete effettive ragioni di connessione tali da giustificare la trattazione simultanea (cfr art 103 comma 2 cpc), ritenuta, come da costante giurisprudenza della Sezione, e conforme valutazione del Presidente del Tribunale, l' estraneità del rapporto di garanzia tra committente e appaltatore alla competenza del giudice del lavoro non controvertendosi né direttamente, né indirettamente dei rapporti di cui all'art.409 cpc., ed esclusa l'attrazione al rito lavoro per connessione in ragione dell' inevitabile ritardo e maggiore gravosità che ne deriverebbe in assenza di concrete effettive ragioni di connessione tali da giustificare la trattazione simultanea (cfr art 103 comma 2 cpc) con rallentamento dei tempi di tutela di beni primari del lavoratore (crediti aventi natura alimentare, da soddisfarsi dunque in tempi rapidi).
La causa è stata istruita documentalmente e con testi e all'odierna udienza da remoto discussa e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) DECADENZA
,ovvero nella comparsa della causa portante 1677/2024 RG, Quanto alla posizione CP_1
CP_4 ha eccepito la maturata decadenza ex art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 con riferimento ai crediti riguardanti il periodo antecedente al mese di settembre 2022 (due anni a ritroso dal deposito del ricorso il 29.8.2024). L'eccezione che quanto alla posizione Parte_1 nella comparsa della causa riunita RG
2357/2024 non è stata invece sollevata (per quale motivo invero non è chiaro trattandosi di situazioni in fatto sostanzialmente sovrapponibili) - va rigettata essendosi la Sezione da tempo adeguata all' orientamento della Cassazione sentenze nn. 7815/2022 + 29629/2019, pur fondato, sul piano strettamente giuridico, su una ricostruzione della decadenza non completamente in linea con caratteri e natura dell' istituto.
A fronte della peculiare struttura del rapporto di CP_4 con i propri appaltatori, costituita dalla
"combinazione" di contratto quadro + singoli ordini per lotti di lavorazioni relativi via via nel tempo a del termine biennale di decadenza, era dato in passato rilievo alla data di consegna delle singole navi all'
armatore.
Tramite tale soluzione si evitava di snaturare l'istituto della decadenza, diretto alla certezza delle situazioni giuridiche, garantendo nel contempo la funzione della tutela ex art 29 c 2 tenuto conto della possibilità del lavoratore di avere percezione della cessazione dell' appalto.
Tale orientamento, pur convintamente sostenuto, è stato mutato a fronte di diversa posizione della
Cassazione.
Ci si è adeguati alla valutazione della Cassazione che, sia rispetto alla specifica casistica CP_4
(sentenza 29629/2019), sia nella diversa fattispecie di spezzettamento di singoli identici appalti ( sentenza 7815/2022), fa riferimento al rapporto di appalto unitariamente considerato. C In ossequio a tale valutazione come espressa nelle richiamate pronunce della va valorizzato il rapporto di appalto latamente inteso, da considerarsi unico a fronte di attività ininterrotta per gli stessi servizi affidata al medesimo appaltatore, a prescindere dunque finanche dal fatto che le prestazioni lavorative siano rese su diverse navi in successione e a prescindere altresì, portata l' impostazione, per coerenza, alle estreme conseguenze, dall' eventuale non continuità e/o cessazione ante biennio del singolo rapporto di lavoro.
Si prende atto, in altre parole, che secondo Cass. 7815/2022 in caso di medesima tipologia di servizio il termine decadenziale decorre dalla cessazione del rapporto contrattuale complessivo e non dalla data di scadenza dei singoli contratti intervenuti tra committente e appaltatore, in quanto la data in questione potrebbe non essere conosciuta dal lavoratore, sicché, in coerenza con la "ratio" ispiratrice della norma che è quella di assicurare un'ampia ed effettiva tutela del lavoratore medesimo - il predetto termine deve essere ancorato al dato fattuale, facilmente e immediatamente percepibile dal beneficiario della garanzia, rappresentato dalla cessazione effettiva dell'appalto ( rapporto contrattuale) cui egli era addetto.
Dunque nel caso di specie, in adesione a tale orientamento, in linea, come detto, con Cass 29629/2019 specifica in materia di appalto CP_4 non essendo provata la cessazione ante biennio del rapporto contrattuale di appalto/subappalto come sopra inteso unitariamente, ed essendo la data di cessazione dell' attività lavorativa da parte del singolo lavoratore in sé irrilevante, l'eccezione va rigettata. In tal senso l'orientamento costante della sezione a far data dal precedente sentenza n. 537/2023 est
Menegazzo.
2) MERITO
La causa è stata istruita mediante prova orale, appositamente e dichiaratamente espletata con assunzione di deposizioni utili - per economia processuale complessiva e risparmio di spese processuali
- ai seguenti tre raggruppamenti di cause analoghe, assegnate tutte allo scrivente giudicante, relative al medesimo subappalto Fincantieri/Sories Group:
➤ 1677/2024 RG + altre riunite - datrice di lavoro CP_3
➤ 1612/2024 RG + altre riunite - datrice di lavoro Pt_2
➤ 1669/2024 RG - datrice di lavoro Parte_3
I testi si sono così espressi:
ricorrente nella causa RG 1612/2024: Dal 3.3.2017 fino al 28.6.2024 di fatto, con Persona_1 ate il 16.7.2024, ho lavorato come dipendente della Pt 2 facente parte del Gruppo Sories sempre presso CP_4 di Marghera inquadrato come aiuto giuntista e di fatto con mansioni di elettricista. Co nti delle varie società facenti capo alla CP_2 ovvero CP_3 GM '
Impianti e Sogil, non svolgevamo tutti mansioni di elettricisti, bensì in parte elettricisti, in parte saldatori e/o carpentieri in ferro e nell' ultimo periodo in parte anche tubisti. Avevamo tutti un unico capocantiere, nel tempo cambiato quattro volte, inizialmente nel 2017 era tale CP_7 , poi tale , entrambi italiani, quindi un arabo rimasto pochi mesi di cui non ricordo nemmen da ulti Per 3, italiano, non so se fossero dipendenti formalmente di CP_2 ma di fatto sono stati via via nel tempo i referenti, con ruolo appunto di capicantiere, per tutti i dip i delle tre società facenti capo a CP_2 Poi c'erano i vari capisquadra a capo di gruppi di circa 8-10 operai ciascuno;
tra dipendenti delle varie società facenti capo a CP_2 si lavorava promiscuamente nel senso che le squadre erano miste, eravamo tutti mischiati, accomunati dal fatti di essere i lavoratori CP_2. Facevamo tutti gli stessi orari ossia dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 16,30 con 2 ora di pausa + mediamente sempre tutti 3 sabati al mese con orario dalle 6 alle 12 senza pausa. Abbiamo tutti lavorato continuativamente presso Fincantieri di Porto
Marghera alcuni dal 2017, alcuni già da prima e alcuni invece da dopo, tutti, a parte Persona_4 che aveva già lasciato il posto di lavoro per sua scelta, fino al 28.6.2024 quando siamo dai responsabili CP_2 che ci hanno detto che l'azienda aveva problemi e che il nostro lavoro finiva quel giorno, e ci saremm ntiti.
Per "tutti" intendo tutti i ricorrenti della cause RG 1677/2024 + riunite, 1669/24 + riunite e 1612/24 + riunite di cui mi sono stati letti i nominativi".
ricorrente nella causa RG 2357/2024: "Dall' 11.6 2016 all' 1.5.2024 ho lavorato Parte_1 come elettricista per CP_3 sempre presso CP 4 qui a Porto Marghera. Come dipendenti delle varie società facenti CP_3 , GM Impianti e Sogil, non svolgevamo tutti CP_2 OVV
,
mansioni di elettricisti, bensì in parte elettricisti, in parte saldatori e/o carpentieri in ferro e nell' ultimo periodo in parte anche tubisti. Avevamo tutti un unico capocantiere, nel tempo cambiato, inizialmente nel Controparte_14 poi tale entrambi napoletani, poi un Per_5, tale" Per_6 rimasto 2016 era ' '
pochi me o Per 3 Per 7, non so se dipendenti form e di CP_2 a di fatto referenti per tutti i dipendenti delle tre società facenti capo a CP_2 I tubisti in realtà avevano un responsabile a parte. Poi c'erano i vari capisquadra a capo di gru irca da 6-7 a anche 8-10 operai ciascuna squadra, dipendeva dal lavoro da fare;
tra dipendenti delle varie società facenti capo a CP_2 si lavorava promiscuamente nel senso che le squadre erano miste, eravamo mischiati, il riferimento per tutti era CP_2 Facevamo tutti gli stessi orari ossia dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 16,30 con ½ ora di pausa pranzo + mediamente sempre tutti 3 sabati al mese con orario dalle 6 alle 12 senza pausa. Abbiamo tutti lavorato continuativamente presso Fincantieri di Porto Marghera alcuni dal 2016, alcuni già da prima e alcuni invece da dopo;
io come già detto ho cessato l' 1.5.2024. Per "tutti" intendo tutti i ricorrenti della cause RG 1677/2024 + riunite, RG 1669/24 + riunite e RG 1612/24 + riunite presenti oggi qui in Tribunale fuori dall' aula con mansioni di elettricisti o saldatori- carpentieri in ferro, non ci sono tubisti.
Il teste ha confermato l' ultima informazione a fronte di introduzione in aula di tutti i ricorrenti dei suddetti tre raggruppamenti di cause ( RG 1677/2024 + riunite, RG 1669/24 + riunite e RG 1612/24 + riunite), escluso soltanto Parte_4 (unico non presente in Tribunale) ed espresso riconoscimento hi cui si e riferito nella deposizione.da parte del teste che si tr
Controparte_1 ricorrente nella causa RG 1677/2024 "Dal 14.2.2017 fino al 28.6.2024 di fatto, poi con licenziamento il 16.7.2024, ho lavorato sempre presso CP_4 qui a Porto Marghera con mansioni di elettricista inizialmente come dipendente So.Gi.L e po braio/marzo 2018 fino alla cessazione del rapporto di CP_3 Nel passaggio dall' una all' altra società operativamente non è cambiato nulla (né mansioni, né luogo di lavoro, né capo cantiere, niente di niente), né ho firmato alcun nuovo contratto;
è cambiata solo la denominazione della datrice di lavoro nei cedolini. Confermo integralmente la deposizione del precedente teste Parte_1 di cui mi è stata data lettura"
Tali deposizioni risultano attendibili pur provenendo da ricorrenti coinvolti nel contenzioso, e sono utilizzabili "a incrocio", esclusa ovviamente la valenza probatoria della singola deposizione quanto alla posizione del ricorrente che l'ha resa (pacifica invece l' utilizzabilità nel medesimo fascicolo rispetto alle posizioni riunite), in quanto precise e tra loro concordi, pienamente compatibili con l' ordinaria, notoria, attività delle ditte operanti in appalto presso CP_4 soprattutto non smentite dal benchè minimo riscontro probatorio di segno opposto e confermative di prospettazione in fatto contestata da CP_4 in comparsa di costituzione in modo generico.
Parimenti generiche sono, d'altro canto, le obiezioni di CP_4 in punto prova e conteggio come formulate anche nelle note finali autorizzate.
Come ricordato nelle note finali attoree, il principio di non contestazione, fondato sulla lettera dell'art. 416 c.p.c. e dell'art. 167 c.p.c., è disciplinato dall'art. 115 c.p.c., a mente del quale il Giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti posti dall'attore a fondamento della domanda non specificatamente contestati dalla parte costituita.
La mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, costituisce di per sé adozione di una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene perciò inutile.
Tale onere delle parti deve essere, quindi, assolto nella prima difesa utile (Cassazione a Sezioni Unite 23 gennaio 2002 n. 761, Cassazione Civile, sez.I, 27 Febbraio 2008, n. 5191, n. 12010/2003, 405/2004,
2299/2004).
A fronte della genericità delle contestazioni CP_4 di contro le sopra riportate deposizioni testimoniali comprovano sia l'adibizione continuativa ed esclusiva dei ricorrenti, per l'intero periodo presso la sede azionato, ad appalto CP_2 (riconosciuto in comparsa da CP_4
CP_2 dei CP_4 di Porto Marghera, sia l' unitaria gestione da parte della medesima on prestazione dell' attività lavorativa da parte dei subappalti a CP_3 Parte_3 ' Pt 2 e relativi dipendenti facendo capo al medesimo capocantiere, inseriti in squadre promiscue e osservando il medesimo orario di lavoro, ovvero, come allegato in ricorso, dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 16,30 con mezz'ora di pausa + mediamente tre sabati al mese dalle ore 6 alle 12 senza pausa.
I ricorso riuniti sono dunque fondati
II QUANTUM EX ART 29 comma 2 d.lgs 276/2003 a carico di CP_2 e CP_4 va il cui rapporto è cessato al 17 luglio determinato (ridotto) tenuto conto, quanto a CP_1
2024, dell'allontanamento di tutte le maestranze del gruppo CP_2 dal cantiere di Marghera il 28 giugno 2024, e quanto a entrambi i ricorrenti scorporando quanto maturato per ferie, permessi e festività non goduti, dunque limitato il dovuto al solo periodo effettivamente lavorato nell'appalto e alle soli voci retributive in senso stretto.
Ne deriva la seguente quantificazione, come da note finali attoree e allegati conteggi, come già detto da
CP_4 contestati genericamente:
1. CP_1 € 31.600,57;
2. Parte_1 € 41.850,68
Verso la datrice di lavoro le pretese vanno invece accolte per l'intero, seguente, importo rispettivamente azionato:
€ 35.393,67. CP_1
€ 44.568,35 Parte_1 La domanda di versamento della contribuzione va invece rigettata in quanto la legittimazione fa capo
CP all'
Spese rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
contrariis reiectis, definitivamente decidendo, così provvede: A. condanna CP_3 a corrispondere ai ricorrenti per i titoli oggetto di causa il seguente rispettivo importo oltre accessori ex art 429 cpc: 1. a CP_1 € 35.393,67; 2. a Parte_1 € 44.568,35;
Controparte_2 eB. condanna CP_4 in solido ex art 29 comma 2 d.lgs 276/2003 a corrispondere ai medesimi ricorrenti il seguente rispettivo importo oltre accessori ex art 429 cpc:
€ 31.600,57; 1. a CP_1
2. a
€ 41.850,68; Parte_1
C. condanna le convenute in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate, al netto di accessori di legge, in complessivi euro 3.500,00, oltre al rimborso del CU se versato, e con distrazione favore del difensore anticipatario avv.to Emanuele Zanarello.
Così deciso in Venezia, 14.5.2025
Il Giudice