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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/10/2025, n. 2669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2669 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 14861/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 14861/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: Parte_1
) e in qualità di socia accomandataria illimitata- P.IVA_1 Parte_1 mente responsabile della (c.f. Parte_1 Parte_1 [...]
) , elett.te dom.to alla VIA TENENTE NICOLA INDOLFI N.7 SOMMA VE- C.F._1
SUVIANA presso lo studio dell'Avv. ESPOSITO GENNARO (c.f.: dal C.F._2 quale sono rappr.e e difese in virtù di procura allegata all'atto di citazione
- ATTRICI
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla V. D. ZECCA N. 1 40121 BO- Controparte_1 P.IVA_2
LOGNA presso lo studio dell'Avv. SERAFINI GIANLUIGI (c.f.: ) dal C.F._3 quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
CONCLUSIONI:
L'opponente così conclude:
1) In via preliminare, dichiarare l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale Ordinario di Bolo- gna per essere competente il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, all'uopo revocando la proposta in- giunzione di pagamento e declinando la competenza ratione loci in favore dell'indicato Tribunale Or- dinario di Napoli Nord (Foro nel cui Circondario ha sede legale la società opponente e residenza la Si- gnora EO . Parte_1
2) Nel merito ed in via principale, dichiarare in limine litis inammissibile o im-procedibile il ricorso per ingiunzione di pagamento per inesistenza dei presup-posti di legge e per l'effetto, revocare il d.i. opposto, reiettendo ogni eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del medesimo.
1
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori, co-me per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
4) Munire la sentenza di clausola di provvisoria esecutorietà come per legge.
5) Emettere ogni altro provvedimento di giustizia.
L'opposta così conclude:
Voglia l'Ill.mo Giudice Unico dell'Intestato Tribunale, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa,
In via preliminare e di rito:
respingere l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da controparte in quanto manife- stamente infondata per le ragioni sopra esposte;
In via principale:
rigettare l'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni tutte sopra esposte e confermare il decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi ai sensi del D. Lgs. 231/2002 su tutte le fatture oggetto di ingiunzione dalla loro scadenza al saldo effettivo;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di parziale accoglimento dell'opposizione av- versaria e salvo gravame: condannare la società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.ra
[...] Parte_2
, e la Sig.ra , in qualità di socia accomandataria illimitatamente
[...] Parte_1 responsabile della società opponente, in solido, al pagamento della diversa somma che risulterà a se- guito dell'istruttoria, oltre agli interessi ai sensi del D. Lgs. 231/2002 su tutte le fatture oggetto del mo- nitorio dalle singole scadenze sino al saldo ovvero dalla domanda al saldo;
tener conto, ai fini della liquidazione delle spese di lite, della condotta processuale della parte opponente che, pur regolarmente convocata, non ha partecipato al procedimento di mediazione obbli- gatoria, senza motivo, determinandone l'esito negativo, con ogni più opportuna conseguente condanna ai sensi dell'art. 12 bis del D.lgs. 28/2010.
In via istruttoria:
Ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c.:
Al fine di verificare la correttezza dei consumi e oneri addebitati nelle fatture oggetto di causa (cfr. doc.
3 fascicolo monitorio), questa difesa chiede che sia ordinata la produzione:
a e-Distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Cimarosa n. 4, P.IVA C. F. , la produzione in giudizio di ogni flusso in- P.IVA_3 P.IVA_4 formatico o documento o riepilogo di dati, utile a ricostruire i consumi di per il POD Parte_1
IT001E04244525, sito in Corso Italia SNC, Mugnano di Napoli (NA) fornito da ER CO in STG dal
1° marzo 2022 e cessato in data 5 luglio 2022; a e-Distribuzione S.p.A., in persona del legale rappre- sentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Cimarosa n. 4, P.IVA C. F. P.IVA_3
2
, la produzione in giudizio di ogni flusso informatico o documento o riepilogo di dati utile P.IVA_4
a ricostruire gli oneri di trasporto, l'addebito di penali, anche a titolo di CTS, e CMor e ogni altro co- sto relativo alla somministrazione di energia in favore per il POD IT001E04244525, Parte_1 sito in Corso Italia SNC,
Mugnano di Napoli (NA) fornito da ER CO in STG dal 1° marzo 2022 e cessato in data 5 luglio
2022;
Consulenza tecnica d'ufficio:
al fine di rendere intellegibile all'organo giudicante detta documentazione, nonché la certifica- zione dei consumi (cfr. doc. 8) e i documenti di sintesi (cfr.doc. 7) già depositati, si chiede sin d'ora di disporre consulenza tecnica d'ufficio, che verifichi: (i) se i consumi fatturati da ER CO riportati nelle fatture allegate (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio) siano coerenti con il dato letto dal distributore e riepilogato nei documenti di sintesi (cfr. doc. 7) e nella certificazione dei consumi (cfr. doc. 8); (ii) se
l'importo addebitato a è il corretto risultato delle tariffe applicate in STG (cfr. doc. 5), Parte_1 in rapporto ai consumi rilevati dal distributore, tenuto conto delle maggiorazioni determinate dai servi- zi di vendita, dai servizi di rete, CTS, CMor, imposte e oneri;
Si chiede altresì che il CTU, dotato di conoscenze informatiche, sia munito dei poteri necessari
a ottenere direttamente dalla società di distribuzione i dati di consumo e gli oneri applicati, relativi ai periodi e all'utenza di cui si discute nonché gli oneri e costi addebitati dal distributore.
Prova testimoniale:
Si chiede, altresì, che venga ammessa prova testimoniale sulle circostanze di seguito capitolate:
1) Vero che il doc. 1 rappresenta la schermata del portale SII in cui è registrato il singolo POD e da cui
è possibile evincere i dati dell'utente, il periodo di fornitura, il regime di somministrazione e il fornito- re?
2) Vero che è l'impresa distributrice, per il tramite del SII ad individuare il POD, come riportato nel documento 1 che si rammostra, estratto tramite il portale dell'Acquirente Unico, che dovrà essere somministrato in regime di tutele graduali (STG) e che l'impresa distributrice ne effettua la comunica- zione a ER CO?
3) Vero che ER CO, in forza delle comunicazioni di cui al capitolo n. 2), procede alla fornitura in tutele graduali per obblighi di legge?
4) Vero che è tramite il Sistema Informativo Integrato SII che vengono individuati i soggetti aventi i re- quisiti necessari all'attivazione del servizio a tutele graduali (STG)?
5) Vero che il servizio a tutele graduali (STG) impedisce che i clienti come piccole imprese e microim- prese restino senza fornitore di energia in mancanza di scelta di una società di vendita dell'energia sul libero mercato?
3
6) Vero che i prezzi applicati da ER CO, in quanto più bassi di quelli offerti dagli altri partecipanti alla procedura di evidenza pubblica, hanno determinato l'aggiudicazione alla stessa del servizio di sal- vaguardia in alcune regioni, Campania, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Pt_3
[..
e per il periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2024?
7) Vero che le condizioni contrattuali applicate sono quelle indicate nel documento 4 che qui si rammo- stra?
8) Vero che le condizioni economiche applicate sono quelle indicate nei documenti 5 che qui si rammo- strano?
9) Vero che le condizioni contrattuali ed economiche applicate al servizio a tutele graduali sono state debitamente pubblicate sul sito di ER CO?
10) Vero che il monitoraggio dei consumi viene effettuato dall'impresa distributrice?
11) Vero che i consumi e gli oneri di trasporto vengono comunicati dall'impresa distributrice a ER
CO tramite l'invio di flussi informatici in XML?
12) Vero che ER CO provvede alla fatturazione all'utente sulla base dei consumi e degli oneri di trasporto comunicati dall'impresa distributrice?
13) Vero che la fatturazione di ER CO è automatica e tramite il sistema informatico della società recepisce direttamente i dati trasmessi dalla società di distribuzione?
Si indica a teste: la sig.ra dipendente di con sede in Imola via Testimone_1 Controparte_1
Molino Rosso n. 8, sui capitoli da 1) a 13).
Con ogni più ampia ulteriore riserva istruttoria.
Con vittoria di spese e compensi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
La società e la sig.ra Parte_1 [...]
, in qualità di socia accomandataria illimitatamente responsabile, oppone- Parte_4 vano il decreto ingiuntivo n. 3790/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data 18.09.2023, nell'ambito del proc. R.G. n. 11257/2023 promosso dalla società con il quale era Controparte_1 stato ingiunto alle opponenti il pagamento in favore dell'opposta della somma di € 16.781,35 (oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione), quale importo dovuto per il mancato pagamento di alcune fatture emesse a fronte della fornitura di energia elettrica.
1.1. L'opponente, in particolare, eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di
Bologna in favore del Tribunale di Napoli Nord poiché: (i) in ossequio agli artt. 18 e 19 c.p.c., competente a conoscere della controversia era il giudice del luogo in cui ha sede il debitore, nel ca- so di specie il Comune di Mugnano di Napoli;
(ii) non poteva ritenersi applicabile il combinato di- sposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 comma 3 c.c., essendo, quella dedotta da ER, una obbligazione
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priva dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, attesa la mancata produzione, da parte di ER, del titolo contrattuale;
(iii) in ogni caso, il rapporto con ER era sorto a Mugnano di Napoli e non a
Bologna.
Nel merito contestava l'assenza dei requisiti previsti dagli art. 633 c.p.c. ss. per l'emissione del decreto ingiuntivo in quanto, in assenza di un contratto, le sole fatture prodotte dall'opposta non erano idonee a fornire prova scritta del credito.
Eccepiva, comunque, l'inesistenza del credito vantato da ER poiché più volte la fornitura aveva subito cali di tensione che avevano arrecato importanti ricadute sul corretto svolgimento della sua attività.
1.1
L'opponente, pertanto, concludeva chiedendo, in via preliminare, che venisse dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Bologna in favore di quello di Napoli Nord;
nel merito chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società la Controparte_1 quale si opponeva alle avverse deduzioni.
In particolare, rappresentava di essere stata individuata quale esercente il Servizio a tutele gra- duali per il periodo 1° luglio 2021 - 30 giugno 2024 per la regione Campania e di aver servito l'opposta in tale arco temporale.
Esponeva che l'attivazione del servizio opera ex lege, senza la sottoscrizione di un contratto, e che le condizioni generali, portate a conoscenza dell'opponente mediante apposita welcome letter inviata in data 2.3.2022, prevedevano espressamente la competenza esclusiva del Tribunale di Bo- logna in caso di controversia.
Deduceva, poi, che il Tribunale di Bologna doveva in ogni caso ritenersi competente in quanto qualificabile sia come forum contractus, essendo il rapporto sorto in Imola (sede legale della socie- tà), sia come forum destinatae solutionis ex artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3, c.p.c., essendo i prezzi applicati per il calcolo delle fatture individuati sulla base delle tariffe determinate da ARERA.
Allegava la piena idoneità delle fatture a formare prova del credito in ragione del fatto che esse erano state prodotte unitamente all'estratto conto munito di autentica notarile. In ogni caso, deduce- va di aver prodotto ulteriore documentazione (documenti di sintesi, certificazione dei consumi in- viate dalla società di distribuzione) idonea a dimostrare la regolarità della fatturazione e la conse- guente sussistenza del credito.
Contestava poi la genericità dell'eccezione di parte opponente relativa ai lamentati cali di tensio- ne in quanto priva di riferimenti alle fatture che conterrebbero consumi inesatti;
rappresentava, co-
5
munque, che alcun reclamo o richiesta di intervento dell'opponente era mai pervenuta nel corso del rapporto.
2.1.
L'opposta, pertanto, concludeva chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'avversa eccezione di incompetenza, nonché la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oppo- sto;
in via principale chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto in- giuntivo;
in via subordinata chiedeva che l'opponente venisse condannata al pagamento della diver- sa somma risultante a seguito dell'istruttoria, oltre interessi ex d.lgs. 231/2022.
3.
Con ordinanza del 3.10.2024 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e veniva fissata l'udienza del 25.2.2025 per consentire la proposizione della domanda di mediazione. Preso atto del fallimento della procedura stragiudiziale, istruita la causa documental- mente e ritenutala matura per la decisione, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni e di- scussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 21 ottobre 2025 con concessione di termine al- le parti fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
La sola parte convenuta provvedeva al deposito delle note conclusive e partecipava all'udienza del 21 ottobre 2025, a cui, invece, nessuno presenziava per parte attrice.
In proposito, si segnala che il verbale di udienza reca un refuso nella parte in cui si legge “ i pro- curatori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che siglati dal giudice vengono allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso”, come si evince dal fatto che all'inizio del verbale si dà atto della mancata partecipazione di parte attrice e che, oramai, dopo l'introduzione del processo telematico non è possibile per le parti depositare il foglio di precisazio- ne delle conclusioni in cartaceo.
***
4.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
5.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Bologna sollevata dall'opponente.
Assorbente è il criterio del forum destinatae solutionis da individuarsi, secondo gli oramai con- solidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, in base al combinato disposto tra gli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3 c.c. Infatti, “Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182 c.c., comma 3, sono - agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell'art. 1219 c.c., comma 2, n. 3, sia della determinazione del forum destinatae solutio-
6
nis ai sensi dell'art. 20 c.p.c., ultima parte, - esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il tito- lo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della compe- tenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38 c.p.c., u.c.”.
Nel caso di specie, l'opposta ha dimostrato la corretta instaurazione del c.d. Servizio a tutele graduali – comunque non specificamente contestato dall'opponente, e anzi riconosciuto laddove ha eccepito di aver subito cali di tensioni – la quale avviene ex lege, in ragione di un complesso norma- tivo finalizzato a garantire la continuità dell'erogazione agli utenti non domestici che si trovino sen- za un fornitore nel mercato libero. Da ciò deriva l'assenza sia di un atto negoziale scritto, sia di una contrattazione tra le parti, in quanto le condizioni contrattuali vengono applicate in maniera automa- tica dalle società di vendita aggiudicatarie delle procedure concorsuali indette dagli enti competenti, al fine precipuo di garantire il godimento di un servizio pubblico essenziale quale è quello dell'erogazione di energia elettrica. In particolare, ER ha dato prova dell'invio e dell'avvenuta consegna, in data 2.3.2022 della c.d. “lettera di benvenuto” con cui informava l'opponente dell'ingresso nel Servizio a tutele graduali e delle tariffe applicabili e determinate da ARERA. Pro- prio sulla base di queste ultime ER ha individuato il prezzo della fornitura, con la conseguenza che le fatture emesse, indicando i consumi e i singoli prezzi applicati, rendono liquido, in quanto fa- cilmente determinabile in base ad un calcolo aritmetico, il relativo credito e radica, quindi, la com- petenza per territorio nel luogo della sede del creditore ai sensi dell'art. 1182 c.c., comma 3.
6.
Dall'accertata esistenza di un valido titolo consegue, logicamente, anche il rigetto dell'eccezione con cui l'opponente ha, nel merito, contestato l'inidoneità delle sole fatture a formare prova scritta ex artt. 633 ss. per l'emissione del decreto ingiuntivo. Dette fatture, infatti, trovano piena giustifica- zione alla luce della regolare instaurazione del Servizio a tutele graduale e nella conseguente eroga- zione dell'energia elettrica e quantificazione dei consumi.
E ciò nel rispetto dei principi generali in tema di onere probatorio secondo i quali, considerato che la fase di opposizione a decreto ingiuntivo non si configura come un “giudizio autonomo”, ben- sì come “ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedi- mento monitorio” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 927/2022), spetta comunque alla parte opposta, atto- re sostanziale il compito di fornire piena prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa.
6.1.
Rispetto alla corretta erogazione della fornitura e alla regolare quantificazione dei consumi,
l'opponente ha eccepito l'inesistenza del credito azionato da ER nella fase monitoria, deducendo
7
di aver subito cali di tensione che avevano arrecato importanti ricadute sul corretto svolgimento del- la sua attività.
L'eccezione deve essere rigettata.
In tema di consumi, la giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che su di essi vige una presunzione semplice di veridicità in conseguenza della quale in capo al fornitore sorge l'onere di provare il corretto funzionamento del contatore solamente qualora sia sollevata contestazione speci- fica, da parte del cliente, sulla sproporzione dei consumi registrati (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. del
6.3.2019, n. 6562; cfr. Cass. civ., sez. III, sent. del 22.11.2016, n. 23699, Cass. civ., ord. n.
18195/2021: “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante conta- tore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemen- te vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi”).
6.2.
Ebbene, l'eccezione sollevata dall'opponente è del tutto generica e decontestualizzata: essa si è limitata a dedurre di aver subito, nel corso del rapporto, presunti cali di tensioni che avrebbero avu- to ricadute su suoi impianti nonché sulle sue attività, senza tuttavia fornire alcuna indicazione tem- porale rispetto a quando tali presunti disagi sarebbero occorsi, né chiarire quali fatture porterebbero degli importi erronei, e neppure specificare il quantum dei consumi fatturati in eccesso, considerato che, essendo stata riconosciuta la ricezione e la conseguente fruizione dell'energia non sarebbe co- munque ammissibile una contestazione che coinvolga l'intero quantum creditorio.
Dal canto suo, invece, ER ha comunque prodotto le risultanze del SII-Sistema Informativo In- tegrato comprovate dalle videate del portale ufficiale dell'Acquirente Unico (doc. 1) e le certifica- zioni del distributore locale E-Distribuzione (doc. 8), documentazione sufficiente ad attestare la cor- retta fornitura del servizio di energia elettrica e la conseguente regolarità della fatturazione, senza che possano quindi essere addossati all'opposta oneri ulteriori.
7.
Tutto ciò considerato, quindi, l'opposizione deve essere integralmente rigettata e il decreto in- giuntivo n. 3790/2023 confermato in ogni sua parte.
8.
8
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe previste per lo scaglione da €
5.201,00 ad € 26.000,00, nel valore medio per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e do- manda disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta dalla società Parte_5
e dalla sig.ra avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] Parte_1
3790/2023, emesso dal Tribunale di Bologna in data 18.09.2023, nell'ambito del proc. R.G. n.
11257/2023 che, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- condanna la società e la sig.ra Parte_1
a pagare in favore di le spese processuali che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A.
Bologna, 23 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 14861/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: Parte_1
) e in qualità di socia accomandataria illimitata- P.IVA_1 Parte_1 mente responsabile della (c.f. Parte_1 Parte_1 [...]
) , elett.te dom.to alla VIA TENENTE NICOLA INDOLFI N.7 SOMMA VE- C.F._1
SUVIANA presso lo studio dell'Avv. ESPOSITO GENNARO (c.f.: dal C.F._2 quale sono rappr.e e difese in virtù di procura allegata all'atto di citazione
- ATTRICI
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla V. D. ZECCA N. 1 40121 BO- Controparte_1 P.IVA_2
LOGNA presso lo studio dell'Avv. SERAFINI GIANLUIGI (c.f.: ) dal C.F._3 quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
CONCLUSIONI:
L'opponente così conclude:
1) In via preliminare, dichiarare l'incompetenza per territorio dell'adito Tribunale Ordinario di Bolo- gna per essere competente il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, all'uopo revocando la proposta in- giunzione di pagamento e declinando la competenza ratione loci in favore dell'indicato Tribunale Or- dinario di Napoli Nord (Foro nel cui Circondario ha sede legale la società opponente e residenza la Si- gnora EO . Parte_1
2) Nel merito ed in via principale, dichiarare in limine litis inammissibile o im-procedibile il ricorso per ingiunzione di pagamento per inesistenza dei presup-posti di legge e per l'effetto, revocare il d.i. opposto, reiettendo ogni eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del medesimo.
1
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori, co-me per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
4) Munire la sentenza di clausola di provvisoria esecutorietà come per legge.
5) Emettere ogni altro provvedimento di giustizia.
L'opposta così conclude:
Voglia l'Ill.mo Giudice Unico dell'Intestato Tribunale, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa,
In via preliminare e di rito:
respingere l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da controparte in quanto manife- stamente infondata per le ragioni sopra esposte;
In via principale:
rigettare l'opposizione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni tutte sopra esposte e confermare il decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi ai sensi del D. Lgs. 231/2002 su tutte le fatture oggetto di ingiunzione dalla loro scadenza al saldo effettivo;
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di parziale accoglimento dell'opposizione av- versaria e salvo gravame: condannare la società Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.ra
[...] Parte_2
, e la Sig.ra , in qualità di socia accomandataria illimitatamente
[...] Parte_1 responsabile della società opponente, in solido, al pagamento della diversa somma che risulterà a se- guito dell'istruttoria, oltre agli interessi ai sensi del D. Lgs. 231/2002 su tutte le fatture oggetto del mo- nitorio dalle singole scadenze sino al saldo ovvero dalla domanda al saldo;
tener conto, ai fini della liquidazione delle spese di lite, della condotta processuale della parte opponente che, pur regolarmente convocata, non ha partecipato al procedimento di mediazione obbli- gatoria, senza motivo, determinandone l'esito negativo, con ogni più opportuna conseguente condanna ai sensi dell'art. 12 bis del D.lgs. 28/2010.
In via istruttoria:
Ordini di esibizione ex art. 210 c.p.c.:
Al fine di verificare la correttezza dei consumi e oneri addebitati nelle fatture oggetto di causa (cfr. doc.
3 fascicolo monitorio), questa difesa chiede che sia ordinata la produzione:
a e-Distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Cimarosa n. 4, P.IVA C. F. , la produzione in giudizio di ogni flusso in- P.IVA_3 P.IVA_4 formatico o documento o riepilogo di dati, utile a ricostruire i consumi di per il POD Parte_1
IT001E04244525, sito in Corso Italia SNC, Mugnano di Napoli (NA) fornito da ER CO in STG dal
1° marzo 2022 e cessato in data 5 luglio 2022; a e-Distribuzione S.p.A., in persona del legale rappre- sentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Cimarosa n. 4, P.IVA C. F. P.IVA_3
2
, la produzione in giudizio di ogni flusso informatico o documento o riepilogo di dati utile P.IVA_4
a ricostruire gli oneri di trasporto, l'addebito di penali, anche a titolo di CTS, e CMor e ogni altro co- sto relativo alla somministrazione di energia in favore per il POD IT001E04244525, Parte_1 sito in Corso Italia SNC,
Mugnano di Napoli (NA) fornito da ER CO in STG dal 1° marzo 2022 e cessato in data 5 luglio
2022;
Consulenza tecnica d'ufficio:
al fine di rendere intellegibile all'organo giudicante detta documentazione, nonché la certifica- zione dei consumi (cfr. doc. 8) e i documenti di sintesi (cfr.doc. 7) già depositati, si chiede sin d'ora di disporre consulenza tecnica d'ufficio, che verifichi: (i) se i consumi fatturati da ER CO riportati nelle fatture allegate (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio) siano coerenti con il dato letto dal distributore e riepilogato nei documenti di sintesi (cfr. doc. 7) e nella certificazione dei consumi (cfr. doc. 8); (ii) se
l'importo addebitato a è il corretto risultato delle tariffe applicate in STG (cfr. doc. 5), Parte_1 in rapporto ai consumi rilevati dal distributore, tenuto conto delle maggiorazioni determinate dai servi- zi di vendita, dai servizi di rete, CTS, CMor, imposte e oneri;
Si chiede altresì che il CTU, dotato di conoscenze informatiche, sia munito dei poteri necessari
a ottenere direttamente dalla società di distribuzione i dati di consumo e gli oneri applicati, relativi ai periodi e all'utenza di cui si discute nonché gli oneri e costi addebitati dal distributore.
Prova testimoniale:
Si chiede, altresì, che venga ammessa prova testimoniale sulle circostanze di seguito capitolate:
1) Vero che il doc. 1 rappresenta la schermata del portale SII in cui è registrato il singolo POD e da cui
è possibile evincere i dati dell'utente, il periodo di fornitura, il regime di somministrazione e il fornito- re?
2) Vero che è l'impresa distributrice, per il tramite del SII ad individuare il POD, come riportato nel documento 1 che si rammostra, estratto tramite il portale dell'Acquirente Unico, che dovrà essere somministrato in regime di tutele graduali (STG) e che l'impresa distributrice ne effettua la comunica- zione a ER CO?
3) Vero che ER CO, in forza delle comunicazioni di cui al capitolo n. 2), procede alla fornitura in tutele graduali per obblighi di legge?
4) Vero che è tramite il Sistema Informativo Integrato SII che vengono individuati i soggetti aventi i re- quisiti necessari all'attivazione del servizio a tutele graduali (STG)?
5) Vero che il servizio a tutele graduali (STG) impedisce che i clienti come piccole imprese e microim- prese restino senza fornitore di energia in mancanza di scelta di una società di vendita dell'energia sul libero mercato?
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6) Vero che i prezzi applicati da ER CO, in quanto più bassi di quelli offerti dagli altri partecipanti alla procedura di evidenza pubblica, hanno determinato l'aggiudicazione alla stessa del servizio di sal- vaguardia in alcune regioni, Campania, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Pt_3
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e per il periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2024?
7) Vero che le condizioni contrattuali applicate sono quelle indicate nel documento 4 che qui si rammo- stra?
8) Vero che le condizioni economiche applicate sono quelle indicate nei documenti 5 che qui si rammo- strano?
9) Vero che le condizioni contrattuali ed economiche applicate al servizio a tutele graduali sono state debitamente pubblicate sul sito di ER CO?
10) Vero che il monitoraggio dei consumi viene effettuato dall'impresa distributrice?
11) Vero che i consumi e gli oneri di trasporto vengono comunicati dall'impresa distributrice a ER
CO tramite l'invio di flussi informatici in XML?
12) Vero che ER CO provvede alla fatturazione all'utente sulla base dei consumi e degli oneri di trasporto comunicati dall'impresa distributrice?
13) Vero che la fatturazione di ER CO è automatica e tramite il sistema informatico della società recepisce direttamente i dati trasmessi dalla società di distribuzione?
Si indica a teste: la sig.ra dipendente di con sede in Imola via Testimone_1 Controparte_1
Molino Rosso n. 8, sui capitoli da 1) a 13).
Con ogni più ampia ulteriore riserva istruttoria.
Con vittoria di spese e compensi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
La società e la sig.ra Parte_1 [...]
, in qualità di socia accomandataria illimitatamente responsabile, oppone- Parte_4 vano il decreto ingiuntivo n. 3790/2023 emesso dal Tribunale di Bologna in data 18.09.2023, nell'ambito del proc. R.G. n. 11257/2023 promosso dalla società con il quale era Controparte_1 stato ingiunto alle opponenti il pagamento in favore dell'opposta della somma di € 16.781,35 (oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione), quale importo dovuto per il mancato pagamento di alcune fatture emesse a fronte della fornitura di energia elettrica.
1.1. L'opponente, in particolare, eccepiva, in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale di
Bologna in favore del Tribunale di Napoli Nord poiché: (i) in ossequio agli artt. 18 e 19 c.p.c., competente a conoscere della controversia era il giudice del luogo in cui ha sede il debitore, nel ca- so di specie il Comune di Mugnano di Napoli;
(ii) non poteva ritenersi applicabile il combinato di- sposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 comma 3 c.c., essendo, quella dedotta da ER, una obbligazione
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priva dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, attesa la mancata produzione, da parte di ER, del titolo contrattuale;
(iii) in ogni caso, il rapporto con ER era sorto a Mugnano di Napoli e non a
Bologna.
Nel merito contestava l'assenza dei requisiti previsti dagli art. 633 c.p.c. ss. per l'emissione del decreto ingiuntivo in quanto, in assenza di un contratto, le sole fatture prodotte dall'opposta non erano idonee a fornire prova scritta del credito.
Eccepiva, comunque, l'inesistenza del credito vantato da ER poiché più volte la fornitura aveva subito cali di tensione che avevano arrecato importanti ricadute sul corretto svolgimento della sua attività.
1.1
L'opponente, pertanto, concludeva chiedendo, in via preliminare, che venisse dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Bologna in favore di quello di Napoli Nord;
nel merito chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società la Controparte_1 quale si opponeva alle avverse deduzioni.
In particolare, rappresentava di essere stata individuata quale esercente il Servizio a tutele gra- duali per il periodo 1° luglio 2021 - 30 giugno 2024 per la regione Campania e di aver servito l'opposta in tale arco temporale.
Esponeva che l'attivazione del servizio opera ex lege, senza la sottoscrizione di un contratto, e che le condizioni generali, portate a conoscenza dell'opponente mediante apposita welcome letter inviata in data 2.3.2022, prevedevano espressamente la competenza esclusiva del Tribunale di Bo- logna in caso di controversia.
Deduceva, poi, che il Tribunale di Bologna doveva in ogni caso ritenersi competente in quanto qualificabile sia come forum contractus, essendo il rapporto sorto in Imola (sede legale della socie- tà), sia come forum destinatae solutionis ex artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3, c.p.c., essendo i prezzi applicati per il calcolo delle fatture individuati sulla base delle tariffe determinate da ARERA.
Allegava la piena idoneità delle fatture a formare prova del credito in ragione del fatto che esse erano state prodotte unitamente all'estratto conto munito di autentica notarile. In ogni caso, deduce- va di aver prodotto ulteriore documentazione (documenti di sintesi, certificazione dei consumi in- viate dalla società di distribuzione) idonea a dimostrare la regolarità della fatturazione e la conse- guente sussistenza del credito.
Contestava poi la genericità dell'eccezione di parte opponente relativa ai lamentati cali di tensio- ne in quanto priva di riferimenti alle fatture che conterrebbero consumi inesatti;
rappresentava, co-
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munque, che alcun reclamo o richiesta di intervento dell'opponente era mai pervenuta nel corso del rapporto.
2.1.
L'opposta, pertanto, concludeva chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'avversa eccezione di incompetenza, nonché la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oppo- sto;
in via principale chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto in- giuntivo;
in via subordinata chiedeva che l'opponente venisse condannata al pagamento della diver- sa somma risultante a seguito dell'istruttoria, oltre interessi ex d.lgs. 231/2022.
3.
Con ordinanza del 3.10.2024 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e veniva fissata l'udienza del 25.2.2025 per consentire la proposizione della domanda di mediazione. Preso atto del fallimento della procedura stragiudiziale, istruita la causa documental- mente e ritenutala matura per la decisione, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni e di- scussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 21 ottobre 2025 con concessione di termine al- le parti fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
La sola parte convenuta provvedeva al deposito delle note conclusive e partecipava all'udienza del 21 ottobre 2025, a cui, invece, nessuno presenziava per parte attrice.
In proposito, si segnala che il verbale di udienza reca un refuso nella parte in cui si legge “ i pro- curatori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che siglati dal giudice vengono allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso”, come si evince dal fatto che all'inizio del verbale si dà atto della mancata partecipazione di parte attrice e che, oramai, dopo l'introduzione del processo telematico non è possibile per le parti depositare il foglio di precisazio- ne delle conclusioni in cartaceo.
***
4.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
5.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Bologna sollevata dall'opponente.
Assorbente è il criterio del forum destinatae solutionis da individuarsi, secondo gli oramai con- solidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, in base al combinato disposto tra gli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3 c.c. Infatti, “Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182 c.c., comma 3, sono - agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell'art. 1219 c.c., comma 2, n. 3, sia della determinazione del forum destinatae solutio-
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nis ai sensi dell'art. 20 c.p.c., ultima parte, - esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il tito- lo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della compe- tenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38 c.p.c., u.c.”.
Nel caso di specie, l'opposta ha dimostrato la corretta instaurazione del c.d. Servizio a tutele graduali – comunque non specificamente contestato dall'opponente, e anzi riconosciuto laddove ha eccepito di aver subito cali di tensioni – la quale avviene ex lege, in ragione di un complesso norma- tivo finalizzato a garantire la continuità dell'erogazione agli utenti non domestici che si trovino sen- za un fornitore nel mercato libero. Da ciò deriva l'assenza sia di un atto negoziale scritto, sia di una contrattazione tra le parti, in quanto le condizioni contrattuali vengono applicate in maniera automa- tica dalle società di vendita aggiudicatarie delle procedure concorsuali indette dagli enti competenti, al fine precipuo di garantire il godimento di un servizio pubblico essenziale quale è quello dell'erogazione di energia elettrica. In particolare, ER ha dato prova dell'invio e dell'avvenuta consegna, in data 2.3.2022 della c.d. “lettera di benvenuto” con cui informava l'opponente dell'ingresso nel Servizio a tutele graduali e delle tariffe applicabili e determinate da ARERA. Pro- prio sulla base di queste ultime ER ha individuato il prezzo della fornitura, con la conseguenza che le fatture emesse, indicando i consumi e i singoli prezzi applicati, rendono liquido, in quanto fa- cilmente determinabile in base ad un calcolo aritmetico, il relativo credito e radica, quindi, la com- petenza per territorio nel luogo della sede del creditore ai sensi dell'art. 1182 c.c., comma 3.
6.
Dall'accertata esistenza di un valido titolo consegue, logicamente, anche il rigetto dell'eccezione con cui l'opponente ha, nel merito, contestato l'inidoneità delle sole fatture a formare prova scritta ex artt. 633 ss. per l'emissione del decreto ingiuntivo. Dette fatture, infatti, trovano piena giustifica- zione alla luce della regolare instaurazione del Servizio a tutele graduale e nella conseguente eroga- zione dell'energia elettrica e quantificazione dei consumi.
E ciò nel rispetto dei principi generali in tema di onere probatorio secondo i quali, considerato che la fase di opposizione a decreto ingiuntivo non si configura come un “giudizio autonomo”, ben- sì come “ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedi- mento monitorio” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 927/2022), spetta comunque alla parte opposta, atto- re sostanziale il compito di fornire piena prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa.
6.1.
Rispetto alla corretta erogazione della fornitura e alla regolare quantificazione dei consumi,
l'opponente ha eccepito l'inesistenza del credito azionato da ER nella fase monitoria, deducendo
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di aver subito cali di tensione che avevano arrecato importanti ricadute sul corretto svolgimento del- la sua attività.
L'eccezione deve essere rigettata.
In tema di consumi, la giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che su di essi vige una presunzione semplice di veridicità in conseguenza della quale in capo al fornitore sorge l'onere di provare il corretto funzionamento del contatore solamente qualora sia sollevata contestazione speci- fica, da parte del cliente, sulla sproporzione dei consumi registrati (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. del
6.3.2019, n. 6562; cfr. Cass. civ., sez. III, sent. del 22.11.2016, n. 23699, Cass. civ., ord. n.
18195/2021: “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante conta- tore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemen- te vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi”).
6.2.
Ebbene, l'eccezione sollevata dall'opponente è del tutto generica e decontestualizzata: essa si è limitata a dedurre di aver subito, nel corso del rapporto, presunti cali di tensioni che avrebbero avu- to ricadute su suoi impianti nonché sulle sue attività, senza tuttavia fornire alcuna indicazione tem- porale rispetto a quando tali presunti disagi sarebbero occorsi, né chiarire quali fatture porterebbero degli importi erronei, e neppure specificare il quantum dei consumi fatturati in eccesso, considerato che, essendo stata riconosciuta la ricezione e la conseguente fruizione dell'energia non sarebbe co- munque ammissibile una contestazione che coinvolga l'intero quantum creditorio.
Dal canto suo, invece, ER ha comunque prodotto le risultanze del SII-Sistema Informativo In- tegrato comprovate dalle videate del portale ufficiale dell'Acquirente Unico (doc. 1) e le certifica- zioni del distributore locale E-Distribuzione (doc. 8), documentazione sufficiente ad attestare la cor- retta fornitura del servizio di energia elettrica e la conseguente regolarità della fatturazione, senza che possano quindi essere addossati all'opposta oneri ulteriori.
7.
Tutto ciò considerato, quindi, l'opposizione deve essere integralmente rigettata e il decreto in- giuntivo n. 3790/2023 confermato in ogni sua parte.
8.
8
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe previste per lo scaglione da €
5.201,00 ad € 26.000,00, nel valore medio per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e do- manda disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta dalla società Parte_5
e dalla sig.ra avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] Parte_1
3790/2023, emesso dal Tribunale di Bologna in data 18.09.2023, nell'ambito del proc. R.G. n.
11257/2023 che, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- condanna la società e la sig.ra Parte_1
a pagare in favore di le spese processuali che Parte_1 Controparte_1 liquida in € 5.077,00 per compenso, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A.
Bologna, 23 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Pierangela Congiu
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