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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/07/2025, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 14 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 53/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Pt_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. M.C. Attanasio giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 10958/2023, pubblicata il 6 dicembre 2023 e notificata in data 11 dicembre 2023.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 442 cpc, , premesso di essere titolare di assegno CP_1 ex art. 1 L. n. 222/1984, esponeva che in data 16 giugno 2021 aveva presentato domanda di pensione di vecchiaia anticipata, respinta dall' nonostante fosse in possesso dei requisiti di legge. Pt_1
Pertanto, domandava che, previo conforme accertamento, l' fosse condannato a pagarle i ratei Pt_1 della prestazione maturati a tal titolo.
2. Nel contraddittorio con l' , che contestava in particolare la carenza del requisito Pt_1 dell'inoccupazione della ricorrente, il Tribunale istruiva la causa con c.t.u. medico -legale e con la sentenza in oggetto così decideva:
“Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata cat. V.O.
80% ai sensi dell'art. 1, comma 8, D.lgs. n. 503/1992 dal giugno 2022 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dei relativi ratei. Pt_1
Condanna l' resistente alla refusione delle spese legali da liquidarsi in euro 1.400,00, CP_2 oltre iva e cpa, da distrarsi”.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 9 gennaio 2024,
l' chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero respinte. A sostegno, formulava Pt_1
i seguenti motivi d'impugnazione:
a) omessa pronuncia sulla mancanza dei requisiti prescritti per il riconoscimento della provvidenza;
b) erronea pronuncia sulla decorrenza della pensione;
c) erronea ammissione della c.t.u. medico -legale.
4. , ritualmente citata nel grado, non si costituiva e restava contumace. CP_1
5. All'udienza del 14 maggio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è fondato.
7. In specie, con riguardo al primo motivo di doglianza, osserva la Corte che la fattispecie controversa è disciplinata dall'art. 1 del D.lgs. n. 503/1992, che richiede, ai fini dell'insorgenza del diritto alla Parte pensione di vecchiaia a carico dell' il compimento dell'età indicata nella tabella A allegata
(comma 1), un'invalidità pari all'80% (comma 8) e la cessazione del rapporto di lavoro (comma 7).
8. In ordine a detto ultimo requisito, con la sentenza n. 14417/2019 la Suprema Corte ha chiarito quanto segue (in termini, v. anche Cass. 2016 5054): “…Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare, accogliendo tale tesi, (cfr. Cass. n. 16789/14; Cass. n. 4480/2013; Cass. n.489812012;
Cass. n. 11935/04; Cass. n. 6571/02; Cass. n. 6693/96; Cass. n. 5965/84) che il requisito della inoccupazione era ricavabile dalla perdurante vigenza del comma 6 dell'art. 10 d.lgs. n. 503/92,
2 secondo il quale “Le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed autonomi e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive, con esclusione delle eccezioni di cui all'articolo 10 del decreto legge
28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1986, n. 120, in relazione alle quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4, non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente, nella loro interezza, e con quelli da lavoro autonomo nella misura per essi prevista dal comma 1 ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro ovvero alla cessazione dal lavoro autonomo quale risulta dalla cancellazione dagli elenchi di categoria.“.
7. Il fatto che la legge abbia poi consentito il cumulo tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente non toglie che la prestazione non poteva essere erogata se non dopo la cessazione del rapporto di lavoro, che è un requisito indefettibile, prescritto dalla norma che ha introdotto la pensione di anzianità (v. art. 22 legge n. 153/69).
8. Tale requisito è così rilevante che è stato esteso anche alla pensione di vecchiaia dall'art. 1 commi
7 e 8 d.lgs. n. 503/92.
9. La stessa L. n. 388 del 2000, art. 72, ha vietato il cumulo anche tra pensione di anzianità e reddito da lavoro autonomo superiore ad un certo ammontare ed ha, quindi, confermato la totale incumulabilità tra detta pensione ed il reddito da lavoro dipendente.
10. Il diritto alla pensione, nella generalità dei casi, ai sensi dell'art. 22 co. 1 lett. c) legge n. 153/69, matura, in capo al lavoratore interessato, alla presenza di un duplice requisito, rappresentato dal raggiungimento dell'anzianità contributiva e dalla cessazione dell'attività lavorativa subordinata alla data di presentazione della relativa domanda.
11. Con la riforma introdotta dal d.lgs. n. 503/92 il legislatore ha confermato – come s'è detto – che il diritto alla pensione di anzianità è subordinato alla cessazione dell'attività di lavoro dipendente
(art. 10, co. 6), estendendo tale requisito anche alla pensione di vecchiaia (art. 1, co. 7).
12. Come già rilevato da questa Corte (v. sentenza n. 4900/12), per entrambe le disposizioni citate il requisito della cessazione del rapporto di lavoro costituisce, infatti, una “presunzione di bisogno” che giustifica ai sensi dell'art. 38 Cost. l'erogazione della prestazione sociale.
13. Infatti, la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato e la produzione, che ne consegue, di reddito da lavoro – dopo il perfezionamento dei requisiti -esclude lo stato di bisogno del lavoratore e, quindi, anche l'esigenza di garantire al lavoratore medesimo (ai sensi dell'art. 38 co. 2° Cost.) mezzi adeguati alle esigenze di vita.
3 14. Per tali ragioni il conseguimento del diritto alla pensione è subordinato alla cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro in essere, anche diverso da quello in riferimento al quale sono stati versati i contributi alla gestione deputata ad erogare la prestazione (cfr. Cass. n. 17530/2005).
15. Peraltro, è stato anche chiarito che la cessazione del rapporto di lavoro -che condiziona il conseguimento della pensione di vecchiaia- risulta, all'evidenza, affatto diversa (arg. ex art. 10 d.lgs.
n. 503/92 in tema di disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo) rispetto al cumulo tra la pensione medesima -una volta che questa sia stata conseguita- e i redditi da lavoro oppure da altra pensione, con la conseguenza che, dalla comparazione delle discipline rispettive, non può risultare, in nessun caso, la violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), attesa la non omogeneità.
16. L'interpretazione giurisprudenziale in materia, oltre a considerare la cessazione dell'attività lavorativa, al pari dell'anzianità contributiva ed assicurativa, quale presupposto necessario per l'insorgenza del diritto alla pensione di anzianità (v. Cass. n. 6571/2002), ha ritenuto momento fondante quello di presentazione della domanda (Cass. n. 14132/2004).
La giurisprudenza più recente ha rimarcato che per conseguire il diritto al trattamento pensionistico
è comunque necessaria, in caso di medesimo o diverso datore di lavoro, una soluzione di continuità fra i successivi rapporti di lavoro al momento della richiesta della pensione di anzianità e della decorrenza della pensione stessa (così Cass. n. 4898/2012 cit.) e ciò al fine di evitare che la percezione della pensione di anzianità avvenga contemporaneamente alla prestazione dell'attività lavorativa subordinata (in tal senso cfr. Cass. n. 4900/2012 cit.).
17. Nell'individuazione di tale discontinuità tra la precedente attività lavorativa e quella successiva, non si dovrà, dunque ricercare un mero lato temporale più o meno significativo ma partire dalla considerazione che, laddove l'attività lavorativa successiva al pensionamento intercorra con il medesimo datore di lavoro ed alle medesime condizioni di quelle proprie del rapporto precedente a tale evento, si configura una presunzione di simulazione dell'effettiva risoluzione del rapporto di lavoro al momento del pensionamento. Tale presunzione, tuttavia, può essere vinta mediante il ricorso a plurimi potenziali indici sintomatici, ulteriori rispetto ad un mero dato temporale, idonei a provare il carattere realmente novativo del rapporto di lavoro successivo al pensionamento.
18. In sostanza, può affermarsi il principio secondo il quale : < Il regime di cumulabilità dei redditi da lavoro dipendente e della pensione di anzianità non esclude che quest'ultima possa essere erogata solo se al momento della presentazione della relativa domanda il rapporto di lavoro dipendente sia effettivamente cessato. A riguardo, deve ravvisarsi una presunzione semplice del carattere simulato
4 della cessazione di tale rapporto ove essa sia seguita da immediata riassunzione del lavoratore, alle medesime condizioni, presso lo stesso datore di lavoro>…”.
9. Questa Corte intende dare continuità ai riferiti principi di diritto, non ravvisando ragioni per discostarsene e rinviando agli stessi per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.
10. Ebbene, dagli atti del giudizio di primo grado risulta in modo piano che l'odierna appellata era ancora occupata al momento della presentazione della domanda amministrativa del 16 giugno 2021, con conseguente insussistenza del relativo requisito costitutivo del diritto oggetto di causa.
Nessuna prova del contrario è stata offerta dalla , la quale, rimanendo contumace nel grado, ha CP_1 rinunciato a qualsiasi difesa.
11. Per ciò solo, quindi, l'appello va accolto, con assorbimento degli altri motivi d'impugnazione e, in riforma della sentenza impugnata, l'originario ricorso di va respinto. CP_1
12. Le spese del doppio grado di giudizio seguono come di norma la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (determinato ex art. 13 cpc);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (per il primo grado, va compensata anche la fase istruttoria, che è stata svolta. Per il secondo grado, va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado;
al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Per entrambi i gradi, va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass. n. 5289/2023);
- secondo il valore prossimo al minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero esiguo delle questioni trattate, nonché del contenuto impegno procuratorio profuso.
Per le stesse ragioni restano a carico della le spese della c.t.u. del primo grado. CP_1
PQM
In riforma della sentenza impugnata:
Respinge l'originario ricorso di . CP_1
Condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in
€ 2.700,00 per il giudizio di primo grado e in € 2.000,00 per il giudizio di secondo grado, oltre 15% spese generali e oneri dovuti.
Pone a carico dell'appellata le spese della c.t.u. del giudizio di primo grado.
Roma, 14 maggio 2025
5 Il Consigliere Estensore
Dott. Maria Gabriella Marrocco
Il Presidente
Dott. Stefano Scarafoni
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 14 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 53/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Pt_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. M.C. Attanasio giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 10958/2023, pubblicata il 6 dicembre 2023 e notificata in data 11 dicembre 2023.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 442 cpc, , premesso di essere titolare di assegno CP_1 ex art. 1 L. n. 222/1984, esponeva che in data 16 giugno 2021 aveva presentato domanda di pensione di vecchiaia anticipata, respinta dall' nonostante fosse in possesso dei requisiti di legge. Pt_1
Pertanto, domandava che, previo conforme accertamento, l' fosse condannato a pagarle i ratei Pt_1 della prestazione maturati a tal titolo.
2. Nel contraddittorio con l' , che contestava in particolare la carenza del requisito Pt_1 dell'inoccupazione della ricorrente, il Tribunale istruiva la causa con c.t.u. medico -legale e con la sentenza in oggetto così decideva:
“Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata cat. V.O.
80% ai sensi dell'art. 1, comma 8, D.lgs. n. 503/1992 dal giugno 2022 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dei relativi ratei. Pt_1
Condanna l' resistente alla refusione delle spese legali da liquidarsi in euro 1.400,00, CP_2 oltre iva e cpa, da distrarsi”.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 9 gennaio 2024,
l' chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero respinte. A sostegno, formulava Pt_1
i seguenti motivi d'impugnazione:
a) omessa pronuncia sulla mancanza dei requisiti prescritti per il riconoscimento della provvidenza;
b) erronea pronuncia sulla decorrenza della pensione;
c) erronea ammissione della c.t.u. medico -legale.
4. , ritualmente citata nel grado, non si costituiva e restava contumace. CP_1
5. All'udienza del 14 maggio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è fondato.
7. In specie, con riguardo al primo motivo di doglianza, osserva la Corte che la fattispecie controversa è disciplinata dall'art. 1 del D.lgs. n. 503/1992, che richiede, ai fini dell'insorgenza del diritto alla Parte pensione di vecchiaia a carico dell' il compimento dell'età indicata nella tabella A allegata
(comma 1), un'invalidità pari all'80% (comma 8) e la cessazione del rapporto di lavoro (comma 7).
8. In ordine a detto ultimo requisito, con la sentenza n. 14417/2019 la Suprema Corte ha chiarito quanto segue (in termini, v. anche Cass. 2016 5054): “…Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare, accogliendo tale tesi, (cfr. Cass. n. 16789/14; Cass. n. 4480/2013; Cass. n.489812012;
Cass. n. 11935/04; Cass. n. 6571/02; Cass. n. 6693/96; Cass. n. 5965/84) che il requisito della inoccupazione era ricavabile dalla perdurante vigenza del comma 6 dell'art. 10 d.lgs. n. 503/92,
2 secondo il quale “Le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed autonomi e delle forme di essa sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme esclusive, con esclusione delle eccezioni di cui all'articolo 10 del decreto legge
28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1986, n. 120, in relazione alle quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4, non sono cumulabili con redditi da lavoro dipendente, nella loro interezza, e con quelli da lavoro autonomo nella misura per essi prevista dal comma 1 ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro ovvero alla cessazione dal lavoro autonomo quale risulta dalla cancellazione dagli elenchi di categoria.“.
7. Il fatto che la legge abbia poi consentito il cumulo tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dipendente non toglie che la prestazione non poteva essere erogata se non dopo la cessazione del rapporto di lavoro, che è un requisito indefettibile, prescritto dalla norma che ha introdotto la pensione di anzianità (v. art. 22 legge n. 153/69).
8. Tale requisito è così rilevante che è stato esteso anche alla pensione di vecchiaia dall'art. 1 commi
7 e 8 d.lgs. n. 503/92.
9. La stessa L. n. 388 del 2000, art. 72, ha vietato il cumulo anche tra pensione di anzianità e reddito da lavoro autonomo superiore ad un certo ammontare ed ha, quindi, confermato la totale incumulabilità tra detta pensione ed il reddito da lavoro dipendente.
10. Il diritto alla pensione, nella generalità dei casi, ai sensi dell'art. 22 co. 1 lett. c) legge n. 153/69, matura, in capo al lavoratore interessato, alla presenza di un duplice requisito, rappresentato dal raggiungimento dell'anzianità contributiva e dalla cessazione dell'attività lavorativa subordinata alla data di presentazione della relativa domanda.
11. Con la riforma introdotta dal d.lgs. n. 503/92 il legislatore ha confermato – come s'è detto – che il diritto alla pensione di anzianità è subordinato alla cessazione dell'attività di lavoro dipendente
(art. 10, co. 6), estendendo tale requisito anche alla pensione di vecchiaia (art. 1, co. 7).
12. Come già rilevato da questa Corte (v. sentenza n. 4900/12), per entrambe le disposizioni citate il requisito della cessazione del rapporto di lavoro costituisce, infatti, una “presunzione di bisogno” che giustifica ai sensi dell'art. 38 Cost. l'erogazione della prestazione sociale.
13. Infatti, la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato e la produzione, che ne consegue, di reddito da lavoro – dopo il perfezionamento dei requisiti -esclude lo stato di bisogno del lavoratore e, quindi, anche l'esigenza di garantire al lavoratore medesimo (ai sensi dell'art. 38 co. 2° Cost.) mezzi adeguati alle esigenze di vita.
3 14. Per tali ragioni il conseguimento del diritto alla pensione è subordinato alla cessazione di qualsiasi rapporto di lavoro in essere, anche diverso da quello in riferimento al quale sono stati versati i contributi alla gestione deputata ad erogare la prestazione (cfr. Cass. n. 17530/2005).
15. Peraltro, è stato anche chiarito che la cessazione del rapporto di lavoro -che condiziona il conseguimento della pensione di vecchiaia- risulta, all'evidenza, affatto diversa (arg. ex art. 10 d.lgs.
n. 503/92 in tema di disciplina del cumulo tra pensioni e redditi da lavoro dipendente ed autonomo) rispetto al cumulo tra la pensione medesima -una volta che questa sia stata conseguita- e i redditi da lavoro oppure da altra pensione, con la conseguenza che, dalla comparazione delle discipline rispettive, non può risultare, in nessun caso, la violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), attesa la non omogeneità.
16. L'interpretazione giurisprudenziale in materia, oltre a considerare la cessazione dell'attività lavorativa, al pari dell'anzianità contributiva ed assicurativa, quale presupposto necessario per l'insorgenza del diritto alla pensione di anzianità (v. Cass. n. 6571/2002), ha ritenuto momento fondante quello di presentazione della domanda (Cass. n. 14132/2004).
La giurisprudenza più recente ha rimarcato che per conseguire il diritto al trattamento pensionistico
è comunque necessaria, in caso di medesimo o diverso datore di lavoro, una soluzione di continuità fra i successivi rapporti di lavoro al momento della richiesta della pensione di anzianità e della decorrenza della pensione stessa (così Cass. n. 4898/2012 cit.) e ciò al fine di evitare che la percezione della pensione di anzianità avvenga contemporaneamente alla prestazione dell'attività lavorativa subordinata (in tal senso cfr. Cass. n. 4900/2012 cit.).
17. Nell'individuazione di tale discontinuità tra la precedente attività lavorativa e quella successiva, non si dovrà, dunque ricercare un mero lato temporale più o meno significativo ma partire dalla considerazione che, laddove l'attività lavorativa successiva al pensionamento intercorra con il medesimo datore di lavoro ed alle medesime condizioni di quelle proprie del rapporto precedente a tale evento, si configura una presunzione di simulazione dell'effettiva risoluzione del rapporto di lavoro al momento del pensionamento. Tale presunzione, tuttavia, può essere vinta mediante il ricorso a plurimi potenziali indici sintomatici, ulteriori rispetto ad un mero dato temporale, idonei a provare il carattere realmente novativo del rapporto di lavoro successivo al pensionamento.
18. In sostanza, può affermarsi il principio secondo il quale : < Il regime di cumulabilità dei redditi da lavoro dipendente e della pensione di anzianità non esclude che quest'ultima possa essere erogata solo se al momento della presentazione della relativa domanda il rapporto di lavoro dipendente sia effettivamente cessato. A riguardo, deve ravvisarsi una presunzione semplice del carattere simulato
4 della cessazione di tale rapporto ove essa sia seguita da immediata riassunzione del lavoratore, alle medesime condizioni, presso lo stesso datore di lavoro>…”.
9. Questa Corte intende dare continuità ai riferiti principi di diritto, non ravvisando ragioni per discostarsene e rinviando agli stessi per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.
10. Ebbene, dagli atti del giudizio di primo grado risulta in modo piano che l'odierna appellata era ancora occupata al momento della presentazione della domanda amministrativa del 16 giugno 2021, con conseguente insussistenza del relativo requisito costitutivo del diritto oggetto di causa.
Nessuna prova del contrario è stata offerta dalla , la quale, rimanendo contumace nel grado, ha CP_1 rinunciato a qualsiasi difesa.
11. Per ciò solo, quindi, l'appello va accolto, con assorbimento degli altri motivi d'impugnazione e, in riforma della sentenza impugnata, l'originario ricorso di va respinto. CP_1
12. Le spese del doppio grado di giudizio seguono come di norma la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (determinato ex art. 13 cpc);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (per il primo grado, va compensata anche la fase istruttoria, che è stata svolta. Per il secondo grado, va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado;
al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Per entrambi i gradi, va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass. n. 5289/2023);
- secondo il valore prossimo al minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero esiguo delle questioni trattate, nonché del contenuto impegno procuratorio profuso.
Per le stesse ragioni restano a carico della le spese della c.t.u. del primo grado. CP_1
PQM
In riforma della sentenza impugnata:
Respinge l'originario ricorso di . CP_1
Condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in
€ 2.700,00 per il giudizio di primo grado e in € 2.000,00 per il giudizio di secondo grado, oltre 15% spese generali e oneri dovuti.
Pone a carico dell'appellata le spese della c.t.u. del giudizio di primo grado.
Roma, 14 maggio 2025
5 Il Consigliere Estensore
Dott. Maria Gabriella Marrocco
Il Presidente
Dott. Stefano Scarafoni
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