Sentenza 21 aprile 1999
Massime • 1
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 102 del 1986, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 98 legge fall. con riguardo al decorso del termine di 15 giorni dal deposito in cancelleria per l'opposizione allo stato passivo del fallimento, il predetto termine decorre dal giorno della ricezione della lettera raccomandata con cui il curatore deve dare comunicazione dell'avvenuto deposito dello stato passivo, con la conseguenza che, in mancanza di essa, deve ritenersi tempestiva l'opposizione proposta entro l'anno dal deposito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/04/1999, n. 3924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3924 |
| Data del deposito : | 21 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MEDIOCREDITO FONDIARIO CENTROITALIA SpA, risultante dalla fusione del MEDIOCREDITO DELLE MARCHE E DELL'ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DELLE MARCHE, UMBRIA, ABRUZZO E MOLISE, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA GIUNONE REGINA 1, presso l'avvocato A. CARLEVARO, rappresentato e difeso dagli avvocati RODOLFO BALDELLI, GIAMPIERO PAOLI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO LELLI NAZZARENO;
- intimato -
avverso il decreto del Tribunale di ASCOLI PICENO, depositato il 03/10/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/98 dal Consigliere Dott. Laura MILANI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Paoli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito della dichiarazione di fallimento della ditta "Lelli Nazzareno", intervenuta con sentenza 29.7.1983 del Tribunale di Ascoli Piceno, il Mediocredito Fondiario Centroitalia s.p.a. depositava domanda di insinuazione al passivo per il credito, derivante da due contratti di finanziamento, della somma di L. 184.107.557 in linea capitale, oltre agli interessi legali dal 1.1.1984 alla vendita dei beni.
In sede di stato passivo, reso esecutivo con decreto 19 giugno 1984, il credito veniva ammesso in via ipotecaria per la sola somma capitale, ed analoga collocazione riceveva nel progetto di ripartizione finale.
Nelle osservazioni al piano di riparto, depositate il 24 febbraio 1995, il Mediocredito chiedeva il riconoscimento degli interessi legali, ammontanti a L. 137.734.545, maturati dal 1^ gennaio 1984 al 26 ottobre 1994, data di vendita dell'ultimo immobile ipotecato.
Il giudice delegato respingeva l'istanza con decreto 15 dicembre 1995, rendendo esecutivo il progetto di ripartizione come redatto dal curatore.
Con decreto 3.10-5.11.1996 il Tribunale di Ascoli Piceno rigettava il reclamo proposto dal Mediocredito contro il provvedimento del giudice delegato, rilevando che, in sede di ripartizione dell'attivo fallimentare, possono essere risolte soltanto le questioni relative alla graduazione dei privilegi ed alla collocazione dei diversi crediti, mentre non possono essere esaminate quelle concernenti l'esistenza e l'ammontare dei crediti ammessi, stante l'intangibilità intrafallimentare dello stato passivo non impugnato nelle forme e nei termini di legge.
Avverso tale decreto il Mediocredito ha proposto ricorso, illustrato da memoria.
La curatela fallimentare non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo il ricorrente, deducendo violazione degli artt. 54 e 55 L.F., in relazione agli artt. 2788 e 2855 c.c., nonché degli artt. 95, 96, 97, 111, 117 L.F., censura la mancata inclusione degli interessi legali nel piano di riparto. Sostiene che: a) essendo stati gli interessi legittimamente ricompresi nella istanza di insinuazione al passivo;
b) non avendo il giudice delegato emesso alcun provvedimento di esclusione del credito per interessi (provvedimento che, ai sensi dell'art. 95 L.F., avrebbe dovuto essere esplicito e contenere i motivi dell'esclusione); c) non avendo inoltre il curatore inviato al Mediocredito alcuna comunicazione dell'esclusione ai sensi dell'art. 97 L.F.; doveva necessariamente desumersi che non vi era stato alcun provvedimento di esclusione dallo stato passivo del credito per interessi. Conseguentemente, la mancata inclusione di tale credito nel progetto di ripartizione concretava violazione di legge, per omissione di un credito privilegiato già ricompreso nello stato passivo.
La censura è infondata.
Non è condivisibile, in primo luogo, l'affermazione del ricorrente, secondo cui la mancata emissione di un espresso provvedimento di esclusione significherebbe l'ammissione in via ipotecaria anche del credito per gli interessi: se lo stato passivo, infatti, indica soltanto il credito in linea capitale, ciò non può significare altro che l'esclusione del credito per interessi, non essendo configurabile l'ammissione implicita di un credito non contemplato nello stato passivo.
Posto quindi che, a fronte di un'istanza comprensiva del credito per interessi, l'ammissione era stata limitata al credito in linea capitale, l'unica via a disposizione del creditore era rappresentata dall'opposizione ex art. 98 L.F.
Nè può mutare tale conclusione la circostanza che il curatore abbia - come asserito dal ricorrente - omesso di dare comunicazione al creditore dell'ammissione solo parziale, poiché tale circostanza - se dimostrata - avrebbe potuto giustificare soltanto l'opposizione entro l'anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.
Ed invero, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 102 del 22.4.1996, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 98, comma I, L.F., con riguardo al decorso del termine di quindici giorni dal deposito in cancelleria per l'opposizione allo stato passivo del fallimento, il predetto termine decorre dal giorno della ricezione della lettera raccomandata con cui il curatore deve dare comunicazione dell'avvenuto deposito dello stato passivo: con la conseguenza che, in mancanza di essa, deve ritenersi tempestiva l'opposizione proposta entro l'anno dal deposito (Cass. 8763/90). Peraltro, in mancanza di impugnazione dello stato passivo, resta preclusa, nell'ambito della procedura fallimentare, ogni questione relativa all'esistenza, alla qualità ed all'entità del credito ammesso, stante l'intangibilità dello stato passivo non impugnato nelle forme e nei termini previsti dalla legge fallimentare. Conseguentemente, in sede di ripartizione dell'attivo, non è possibile rimettere in discussione l'ammissione di crediti ed il riconoscimento delle cause di prelazione, dovendo le osservazioni al progetto di riparto ex art. 110 L.F. essere limitate alla graduazione dei privilegi ed alla collocazione dei vari crediti, con esclusione di qualsiasi questione riguardante l'esistenza, qualità e quantità dei crediti e dei privilegi, attesa l'efficacia preclusiva del decreto di approvazione dello stato passivo (ex plurimis: Cass.7481/98; 1982/96; 8669/95; 2302/95; 257/95; 6228/93; 404/93). In
particolare, non può prendersi in considerazione nella fase di ripartizione dell'attivo la questione relativa all'ammissione del credito relativo agli interessi postfallimentari, sui quali il giudice delegato abbia omesso ogni pronunzia (Cass. 9220/95;
5073/94).
L'impugnazione si palesa dunque inammissibile, avendo ad oggetto censure non proponibili nella sede adottata.
Non v'è luogo ad emettere pronuncia sulle spese, non avendo la curatela svolto attività difensiva.
P. Q. M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 1999