Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 01/04/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
contributi gestione
REPUBBLICA ITALIANA separata, prescrizione
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 238/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Fabio Amodio) Parte_1
- opponente -
contro
(avv. Mirella Arlotta) CP_1
- opposto–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del giorno
1.4.2025 la seguente
SENTENZA
si è rivolto a questo Tribunale, con ricorso depositato in data Parte_1
26.2.2024, per chiedere l'annullamento dell'avviso di addebito n. 380 2023 00026442 81
CP_ 000, mediante il quale l gli ha chiesto il pagamento dell'importo di € 9.482,90 a titolo di contributi previdenziali destinati alla gestione separata per l'anno 2016. Ha
eccepito l'estinzione del diritto per intervenuta prescrizione quinquennale,
argomentando che il termine decorre “dalla data in cui il loro versamento all doveva CP_1
essere effettuato” e non da quella di presentazione della dichiarazione dei redditi.
CP_ Costituitosi con memoria depositata il 3.3.2025, l' ha insistito per la fondatezza della propria pretesa contributiva, argomentando che il termine di prescrizione –
esteso dalle normative emergenziali Covid ed interrotto mediante comunicazione del
18.11.2022 ricevuta dal ricorrente in data 5.12.2022 – decorre dalla data di
Il ricorso è fondato e va accolto.
I commi 26 e 29 dell'art. 2 della legge n. 335/1995 stabiliscono, rispettivamente, che: “A
decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per CP_1
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale,
ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo
testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971,
n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla
relativa attività.” e che “Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 è dovuto nella
misura percentuale del 10 per cento ed è applicato sul reddito delle attività determinato con gli
stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla
relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi…”.
CP_ Ciò posto, l'eccezione di prescrizione del diritto vantato dall' per decorso del termine di prescrizione quinquennale è fondata. Insegna al riguardo il S.C. che “In
materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal
momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di
presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in
quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto
del credito contributivo.” (Cass., sez. civ. 5704/2021; Cass., sez. lavoro, 27950/18; nello stesso senso cfr anche ordinanza sez. VI-lavoro 4329/19, 19403/19). Si tratta di un orientamento consolidato e condivisibile in quanto attua in maniera corretta il principio generale secondo il quale, ai sensi dell'art. 2935 c.c., solo gli impedimenti di natura legale e non di mero fatto all'esercizio di un diritto (come l'ignoranza dei presupposti costitutivi) sono di ostacolo al decorso della prescrizione. Cionondimeno,
secondo l'art. 3 del D.M. Lavoro del 24.11.1995, emesso in applicazione dell'art. 2,
22 comma 30, della legge 335/1995, il termine di pagamento dei contributi alla gestione separata coincide con quello stabilito per la dichiarazione dei redditi che, ai sensi dell'art. 2 del d.p.r. n. 322 del 1998, nella versione applicabile ratione temporis per l'anno di imposta 2016 è il 30.9.2017 prorogato al 31.10.2017 dal D.P.C.M. 26.7.2017, pubblicato in G.U. n. 175 del 28.7.2017. Va da sé che, in assenza di atti interruttivi del decorso della
CP_ prescrizione, il termine ultimo entro il quale avrebbe dovuto far valere la propria pretesa creditoria nei confronti del – tenuto conto della sospensione disposta, Pt_1
per i periodi 23.2-30.6.2020 e 31.12.2020-30.6.2021, dagli artt. 37, comma 2, del d.l.
18/2020, conv. con modif. nella legge 27/2020 e 11, comma 9, del d.l. 183/2020 conv. con modif. nella legge 21/2021 – è da individuarsi nell'8.9.2023. Ne consegue che tale
CP_ termine risultava ampiamente decorso quando, in data 18.1.2024, ha notificato l'avviso di addebito opposto. Tale conclusione non è modificata dalla documentazione versata in atti dall'istituto di previdenza che non comprova alcuna valida interruzione del decorso del termine di prescrizione nel periodo 1.11.2017-7.9.2023, in quanto non esiste prova non solo della ricezione, ma neppure della spedizione dell'invito al pagamento della somma in contestazione prodotto in atti, recante la data del 18.11.2022
(atto n. 68488627598-0) essendo stata dall'ente prodotta la ricevuta di ritorno della raccomandata riferita all'atto n. 68484918112-4 ad un plico recapitato al Parte_2
destinatario il 1.9.2021 né può darsi seguito alla generica richiesta formulata in udienza dal difensore dell'ente di effettuare altre produzioni viste le preclusioni di rito, posto che non esiste nemmeno un principio di prova che la lettera prodotta dall'opposto sia stata effettivamente spedita all'interessato.
Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., ivi compreso il D.M.
147/22, alla luce del valore della controversia (scaglione compreso fra € 5.201,01 e €
26.000,00), degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
33 CP_
- dichiara estinto per intervenuta prescrizione il credito vantato da nei confronti dell'opponente mediante l'avviso di addebito n. 380 2023 00026442 81;
- condanna l'opposto a rifondere all'opponente le spese di lite, che qui si liquidano nella somma di € 43,00 per C.U. versato ed € 1.750,00 per compenso professionale, oltre r.f. 15%.
Perugia, lì 1.4.2025
IL GIUDICE
Marco Medoro
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