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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/07/2025, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
S E N T E N Z A
REPUBBLICA ITALIANA N°________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Fasc. N°_____________ IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE VII CIVILE Cron. N°____________
Rep. N°____________ Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Cristina Tabacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5104/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: con il patrocinio dell'avv. DANIELE FANTINI, Parte_1 C.F._1 con elezione di domicilio presso avv. DANIELE FANTINI;
ATTORE
contro
:
(C.F.: , P.I.: ) e per essa quale procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 speciale (C.F. , P.I. ) con il OP P.IVA_3 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. GIANLUCA VOLANTE con elezione di domicilio presso Avv. GIANLUCA VOLANTE;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi di cui in narrativa, contrariis rejectis
1-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (I) il difetto di autorizzazione ex art. 106 TUB in capo alla mandataria e per l'effetto l'improcedibilità della OP azione esecutiva;
2-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (II), l'inesistenza del contratto di cessione
e e la carenza di prova della titolarità del credito in capo a e CP_3 CP_1 CP_1 per l'effetto l'improcedibilità dell'azione esecutiva;
3-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (III) l'errata quantificazione del credito stante la vendita coattiva di altro immobile di proprietà dell'attore nella esecuzione RGE 48/2022 Tribunale di Alessandria e per l'effetto rideterminare l'esatto/corretto importo previa compensazione con il ricavato della vendita coattiva.
1 Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore.
Con riserva ex art. 171 ter c.p.c. di ulteriori domande ed eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo se l'esigenza sorge dalle difese del convenuto, nonché in ogni caso precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i nuovi mezzi di prova e produzioni documentali. Con ogni più ampia riserva di meglio dedurre, eccepire, produrre documenti e capitolare a mezzo di memorie autorizzate nei modi e termini di legge di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Per parte convenuta:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, dichiarare inammissibili perché tardive le eccezioni ex adverso proposte e dichiararsi comunque infondata l'opposizione de qua per le ragioni suesposte e respingersi le domande tutte ex adverso proposte. Con vittoria di spese ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Il Tribunale di Alessandria, con decreto ingiuntivo n. 363/2021, in accoglimento del ricorso di
, per essa, quale procuratrice speciale, di ha Controparte_1 Parte_2 ingiunto ad il pagamento della somma di € 216.749,21 oltre interessi come da Parte_1 domanda e spese per il procedimento di ingiunzione.
In forza di tale decreto ingiuntivo, il 12 settembre 2023 (e, per essa, CP_1 [...]
ha notificato al debitore atto di precetto, chiedendo il pagamento dei OP seguenti importi:
A. Capitale: € 216.749,21; B. Spese procedura ingiuntiva liquidate: € 2.135,00 C. Compenso atto di precetto: € 405,00 D. 15% rimborso spese forfetarie: € 381,00 E. 4% CPA: € 116,84 F. 22% IVA: 668,32 G. Esposti liquidati e successivi: € 419,73 H. Imposta registro: € 200,00
1.2. nel corso del procedimento di esecuzione, ha notificato atto di citazione introduttivo Parte_1 del giudizio di merito ex art. 615, co. 2 c.p.c., domandando l'improcedibilità dell'azione esecutiva. Ciò per tre ragioni:
(i) per il difetto di autorizzazione ex art. 106 T.U.B. in capo alla mandataria OP
;
[...]
(ii) per l'inesistenza del contratto di cessione tra e e per la carenza CP_3 CP_1 di prova della titolarità del credito in capo a;
CP_1
2 (iii) per l'errata quantificazione del credito da parte del creditore.
, in rappresentanza di , ha depositato comparsa OP CP_1 di costituzione, chiedendo di dichiarare inammissibili perché tardive le eccezioni di controparte e di dichiarare comunque infondata l'opposizione avversaria.
2. I motivi di opposizione proposti da ono infondati. Parte_1
2.1. Con riferimento alla prima doglianza, sostiene l'attore che OP sarebbe priva di legittimazione attiva. A suo avviso, i soggetti delegati alla riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento devono, ai sensi dell'art. 2, co. 6, l. 130/1999, essere necessariamente “banche o…intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”. Nel caso di specie, sostiene la cessionaria Parte_1 del credito ( ) avrebbe delegato la riscossione del credito ad un soggetto ( CP_1 [...]
) non iscritto nel menzionato albo;
da qui l'improcedibilità dell'esecuzione, in OP quanto fondata su un'attività contrastante con norme imperative.
Il motivo di opposizione non merita condivisione. Come chiarito dalla Corte di Cassazione, intervenuta di recente su tale controversa questione, la circostanza che una disposizione di legge presenti profili di interesse pubblico non vale a connotarla, in automatico, quale norma imperativa. In particolare, afferma la Cassazione, “il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.)”. Le disposizioni citate dall'attore non hanno alcun valore civilistico, ma “attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali”. Pur potendo l'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. avere rilievo sul piano amministrativo-penale, da tale mancanza non deriva alcuna invalidità negoziale derivata né, tantomeno, l'improcedibilità dell'azione esecutiva oggi domandata dall'attore (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18.3.2024, n. 7243; più di recente Cass. civ., Sez. III, 3.5.2024, n. 12007; Cass. civ., Sez. III, 31.5.2025, n. 14693; cfr. anche Cass. civ., Prima Presidente, Decr., 17.5.2024, n. 13749).
Non vi è motivo per discostarsi da tali argomenti. Né in senso contrario depone l'arresto delle Sezioni Unite del 2022 citato dall'attore nelle proprie note conclusionali. Proprio le citate Sezioni Unite hanno chiarito che la nullità negoziale di cui all'art. 1418, co. 1, c.c., deve discendere dalla violazione di norme aventi contenuti sufficientemente specifici, precisi e individuati: “non potendosi, in mancanza di tali caratteri, applicare una sanzione, seppur di natura civilistica, tanto grave quale la nullità del rapporto negoziale, neppure evocando astrattamente valori o interessi di ordine generale […], cui possono contrapporsi altri valori e interessi di rango costituzionale” (Cass. civ., Sez. Unite, 15.3.2022, n. 8472, §6.4).
In definitiva, ai fini della procedibilità dell'azione esecutiva, alcuna rilevanza ha il fatto che
, procuratrice della cessionaria , sia o meno OP CP_1 iscritta nell'albo degli intermediari finanziari. Con la conseguenza che il primo motivo di doglianza è infondato.
3 2.2. L'attore ha altresì domandato che l'azione esecutiva sia dichiarata improcedibile dal momento che sarebbe inesistente la cessione in blocco dei crediti tra e . Ad avviso di CP_3 CP_1 infatti, allorché il debitore ceduto contesti l'esistenza della cessione, è onere del creditore Parte_1 procedente produrre il contratto scritto di cessione in blocco completo del relativo elenco da cui evincere la posizione del debitore contestante, non essendo a tal fine sufficiente la produzione dell'avviso della cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Afferma poi l'attore che l'esecuzione sarebbe improcedibile dal momento che controparte non ha fornito idonea prova della titolarità del credito oggetto di esecuzione in capo a : perché non è stato prodotto il contratto di CP_1 cessione completo dell'elenco crediti ceduti;
perché il relativo avviso in Gazzetta Ufficiale avrebbe soltanto funzione di pubblicità notizia e non conterrebbe alcuno specifico riferimento al credito nei confronti di perché, infine, la menzionata dichiarazione unilaterale del cedente non Parte_1 avrebbe, in merito, alcun rilievo probatorio.
Le doglianze sono inammissibili e, comunque, infondate. L'attore afferma, in sostanza, che non sarebbe cessionaria del diritto di credito oggetto della controversia: vuoi perché CP_1 la cessione dei crediti in blocco è inesistente, vuoi perché la convenuta non ha dimostrato l'inclusione, nella cessione, dello specifico credito nei confronti di Occorre precisare che il titolo Parte_1 esecutivo (ossia il decreto ingiuntivo n. 363/2021, non opposto dall'attore) individua, quale creditore,
. Negando che sia effettivo titolare del diritto di credito, l'attore CP_1 CP_1 lamenta il difetto di legittimazione attiva del creditore. È però, quest'ultima, un'eccezione che avrebbe potuto e dovuto sollevare nel corso del processo di cognizione, opponendosi al Parte_1 decreto ingiuntivo in esecuzione. Come noto, infatti, “in sede di opposizione esecutiva, opera il principio dell'intangibilità del titolo esecutivo, di formazione giudiziale, per fatti anteriori o coevi alla sua formazione ed alla sua definitività. Ne consegue che la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica. Gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto o sta avendo pieno sviluppo ed è stata o è tuttora in esame” (così, per es., Cass. civ., Sez. III, 4.2.2025, n. 2785; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, 30.4.1992, n. 5221, secondo cui la legittimazione a procedere in executivis deve essere riguardata con riferimento alla titolarità ed attualità di un diritto non già astrattamente previsto o configurabile nell'ordinamento, ma sancito nel titolo posto a base dell'esecuzione nella sua conformazione soggettiva ed oggettiva, con la conseguenza che detta legittimazione deve essere esclusa, allorché il diritto sia stato riconosciuto ed attribuito ad un soggetto diverso da quello che intende farlo valere).
L'attore, sul punto, ha affermato che il difetto di legittimazione processuale non poteva essere sollevato in precedenza, dal momento che il decreto fu richiesto da per il tramite della CP_1 mandataria , in forza di procura notarile diversa da quella a favore di Controparte_4
e contestata con l'opposizione all'esecuzione (cfr. comparsa conclusionale OP attorea, p. 5). Se tale affermazione potrebbe avere un qualche fondamento con riguardo alla prima doglianza sollevata dall'attore (con cui, come visto, quest'ultimo contesta la legittimazione attiva proprio di soggetto formalmente non menzionato come creditore nel titolo OP esecutivo), la stessa affermazione non ha alcun valore con riferimento alla seconda doglianza, con la
4 quale il debitore lamenta il difetto di legittimazione attiva di un soggetto – – CP_1 pacificamente indicato nel decreto ingiuntivo del Tribunale di Alessandria quale creditore di
Parte_1
Oltre che inammissibili, gli stessi motivi di opposizione sono comunque infondati. Come affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, nello specifico caso in cui oggetto di contestazione da parte del debitore ceduto sia la stessa esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere provato dal creditore. A tal fine, se è vero che “non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco”, è altresì vero “che tale avviso, unitamente ad altri elementi, [può] eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione”. Il che “potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione” (così, da ultimo, Cass. civ., Sez. I, 5.6.2025, n. 15088).
Più elementi portano a ritenere, nel caso di specie, provata la cessione in blocco dei crediti a da parte di . Innanzitutto, risulta effettivamente pubblicato nella CP_1 CP_3
Gazzetta Ufficiale del 5.1.2019 l'“avviso di cessione di crediti pro-soluto” in blocco tra la cedente e la cessionaria . In secondo luogo, la convenuta ha prodotto in CP_3 CP_1 giudizio una dichiarazione scritta di nella quale quest'ultimo conferma, testualmente, CP_3 che “in data 28 dicembre 2018, la società […] ha stipulato con Controparte_1 CP_5 un contratto di cessione di credito e rapporti giuridici individuabili in blocco ai sensi e per gli
[...] effetti del combinato disposto degli artt. 4 e 7.1 della Legge 130/1999 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario con pubblicazione dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 2 del 05.01.2019 che include, tra gli altri, il credito relativo alla posizione riportata in oggetto”. Tale dichiarazione deve ritenersi attendibile, se non altro perché proveniente da un soggetto privo di interesse rispetto alla presente controversia;
e, d'altronde, "la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, [è] un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo" per risolvere la questione della legittimazione attiva del cessionario del credito (Cass. civ., Sez. III, 16.4.2021, n. 10200).
Qualora poi, come nel caso di specie, sia contestata anche la riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, deve qui ribadirsi che: a) “ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 T.U.B.”; b) “le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche”; c) “invece, se tali indicazioni non risulteranno sufficientemente
5 specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (così Cass. civ., Sez. III, 17.6.2025, n. 16368 e, tra le tante, Cass., 22.6.2023, n. 17944).
Ora, nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5.1.2019 in atti si legge che oggetto di cessione in blocco sono “tutti i crediti […] del Cedente derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica concessi a, inter alia, privati, associazioni, società di persone e società di capitali, nel periodo compreso tra il 1960 e il 2018 e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991
[…], come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dai Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto”. La “lista”, depositata da parte convenuta (prod. 9 di parte convenuta), dal canto suo, contiene un elenco in cui sono riportati, nell'ordine, il nome della banca cedente, il codice identificativo del cliente, del “rapporto”, della “linea” e, infine, la “forma tecnica”. Né l'avviso in Gazzetta Ufficiale, né la lista depositata dalla convenuta consentono, in effetti, di comprendere con certezza se il credito nei confronti di sia compreso tra quelli oggetto Parte_1 della cessione in blocco. Soccorre, però, la già menzionata dichiarazione resa da e CP_3 depositata, in corso di causa, dalla convenuta. Questa dichiarazione, oltre a dimostrare la sussistenza della cessione dei crediti in blocco, chiarisce anche che la cessione “include, tra gli altri, il credito relativo alla posizione riportata in oggetto”, ossia proprio quella del “GEOM. ARRIGO Parte_1
AGENTE GENERALE INA ASSITALIA”.
Per tali ragioni, anche il secondo motivo di opposizione formulato da parte attrice deve essere rigettato, in quanto inammissibile e infondato nel merito.
2.3. Infine, domanda l'accertamento dell'errata quantificazione del credito, dal momento Parte_1 che la convenuta avrebbe omesso di riferire che altro immobile di proprietà dell'attore sarebbe stato venduto coattivamente nell'esecuzione RGE 48/2022 del Tribunale di Alessandria. Chiede, quindi, di rideterminare l'esatto importo previa compensazione con il ricavato della vendita coattiva.
Anche tale doglianza è infondata. Innanzitutto, la convenuta non ha omesso di riferire la pendenza della citata procedura esecutiva innanzi al Tribunale di Alessandria. Nell'atto di precetto datato 29.8.2023 si legge, infatti: “che notificato atto di precetto per € 221.075,10 per capitale ingiunto e spese liquidate, si promuoveva procedimento esecutivo immobiliare, tuttora pendente avanti il Tribunale di Alessandria (RGE 48/2022) avente ad oggetto immobili siti in Novi Ligure, cui è stata attribuita dal CTU una valutazione complessiva di € 111.219,00.
Considerato che
, stante il valore peritale attribuito agli immobili, l'esecuzione in corso risulta incapiente rispetto al credito già indicato in precetto, oltre interessi maturati e maturandi e spese di procedura, si rende necessario per la società attivare ulteriori procedure per il recupero del credito” (cfr. prod. 10 convenuta). In secondo luogo, a seguito dell'approvazione del riparto finale ex art. 595 c.p.c. nel procedimento esecutivo pendente avanti il Tribunale di Alessandria, al creditore è stata assegnata complessivamente e in via definitiva la somma di € 78.271,73 (di cui € 8.375,13 per esposti in prededuzione anticipati dal procedente ed € 69.896,59 in conto capitale): si tratta di circostanza pacifica, già riconosciuta dal creditore in occasione della sua domanda di modifica dell'ordinanza di conversione nel procedimento di esecuzione pendente di fronte
6 al Tribunale di Genova, e comunque irrilevante ai fini dell'improcedibilità dell'esecuzione domandata dall'attore.
3. Si condividono dunque le conclusioni a cui era pervenuto il G.E. nella fase di sospensiva del giudizio di opposizione, che devono pertanto trovare integrale conferma.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda e istanza disattesa:
- respinge l'opposizione proposta da Parte_1
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta Parte_1 che liquida in Euro 4.103 per compenso di Avvocato, oltre spese generali 15%, IVA se indetraibile e CPA come per legge.
Così deciso in Genova, il 2 luglio 2025
Minuta redatta dal M.O.T. Sebastiano Zerbone il Giudice
Cristina Tabacchi
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REPUBBLICA ITALIANA N°________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Fasc. N°_____________ IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE VII CIVILE Cron. N°____________
Rep. N°____________ Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Cristina Tabacchi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5104/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: con il patrocinio dell'avv. DANIELE FANTINI, Parte_1 C.F._1 con elezione di domicilio presso avv. DANIELE FANTINI;
ATTORE
contro
:
(C.F.: , P.I.: ) e per essa quale procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 speciale (C.F. , P.I. ) con il OP P.IVA_3 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. GIANLUCA VOLANTE con elezione di domicilio presso Avv. GIANLUCA VOLANTE;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi di cui in narrativa, contrariis rejectis
1-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (I) il difetto di autorizzazione ex art. 106 TUB in capo alla mandataria e per l'effetto l'improcedibilità della OP azione esecutiva;
2-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (II), l'inesistenza del contratto di cessione
e e la carenza di prova della titolarità del credito in capo a e CP_3 CP_1 CP_1 per l'effetto l'improcedibilità dell'azione esecutiva;
3-Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa (III) l'errata quantificazione del credito stante la vendita coattiva di altro immobile di proprietà dell'attore nella esecuzione RGE 48/2022 Tribunale di Alessandria e per l'effetto rideterminare l'esatto/corretto importo previa compensazione con il ricavato della vendita coattiva.
1 Con vittoria di spese e compenso professionale del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore.
Con riserva ex art. 171 ter c.p.c. di ulteriori domande ed eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto e chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo se l'esigenza sorge dalle difese del convenuto, nonché in ogni caso precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i nuovi mezzi di prova e produzioni documentali. Con ogni più ampia riserva di meglio dedurre, eccepire, produrre documenti e capitolare a mezzo di memorie autorizzate nei modi e termini di legge di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Per parte convenuta:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, dichiarare inammissibili perché tardive le eccezioni ex adverso proposte e dichiararsi comunque infondata l'opposizione de qua per le ragioni suesposte e respingersi le domande tutte ex adverso proposte. Con vittoria di spese ed onorari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Il Tribunale di Alessandria, con decreto ingiuntivo n. 363/2021, in accoglimento del ricorso di
, per essa, quale procuratrice speciale, di ha Controparte_1 Parte_2 ingiunto ad il pagamento della somma di € 216.749,21 oltre interessi come da Parte_1 domanda e spese per il procedimento di ingiunzione.
In forza di tale decreto ingiuntivo, il 12 settembre 2023 (e, per essa, CP_1 [...]
ha notificato al debitore atto di precetto, chiedendo il pagamento dei OP seguenti importi:
A. Capitale: € 216.749,21; B. Spese procedura ingiuntiva liquidate: € 2.135,00 C. Compenso atto di precetto: € 405,00 D. 15% rimborso spese forfetarie: € 381,00 E. 4% CPA: € 116,84 F. 22% IVA: 668,32 G. Esposti liquidati e successivi: € 419,73 H. Imposta registro: € 200,00
1.2. nel corso del procedimento di esecuzione, ha notificato atto di citazione introduttivo Parte_1 del giudizio di merito ex art. 615, co. 2 c.p.c., domandando l'improcedibilità dell'azione esecutiva. Ciò per tre ragioni:
(i) per il difetto di autorizzazione ex art. 106 T.U.B. in capo alla mandataria OP
;
[...]
(ii) per l'inesistenza del contratto di cessione tra e e per la carenza CP_3 CP_1 di prova della titolarità del credito in capo a;
CP_1
2 (iii) per l'errata quantificazione del credito da parte del creditore.
, in rappresentanza di , ha depositato comparsa OP CP_1 di costituzione, chiedendo di dichiarare inammissibili perché tardive le eccezioni di controparte e di dichiarare comunque infondata l'opposizione avversaria.
2. I motivi di opposizione proposti da ono infondati. Parte_1
2.1. Con riferimento alla prima doglianza, sostiene l'attore che OP sarebbe priva di legittimazione attiva. A suo avviso, i soggetti delegati alla riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento devono, ai sensi dell'art. 2, co. 6, l. 130/1999, essere necessariamente “banche o…intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”. Nel caso di specie, sostiene la cessionaria Parte_1 del credito ( ) avrebbe delegato la riscossione del credito ad un soggetto ( CP_1 [...]
) non iscritto nel menzionato albo;
da qui l'improcedibilità dell'esecuzione, in OP quanto fondata su un'attività contrastante con norme imperative.
Il motivo di opposizione non merita condivisione. Come chiarito dalla Corte di Cassazione, intervenuta di recente su tale controversa questione, la circostanza che una disposizione di legge presenti profili di interesse pubblico non vale a connotarla, in automatico, quale norma imperativa. In particolare, afferma la Cassazione, “il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.)”. Le disposizioni citate dall'attore non hanno alcun valore civilistico, ma “attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali”. Pur potendo l'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. avere rilievo sul piano amministrativo-penale, da tale mancanza non deriva alcuna invalidità negoziale derivata né, tantomeno, l'improcedibilità dell'azione esecutiva oggi domandata dall'attore (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18.3.2024, n. 7243; più di recente Cass. civ., Sez. III, 3.5.2024, n. 12007; Cass. civ., Sez. III, 31.5.2025, n. 14693; cfr. anche Cass. civ., Prima Presidente, Decr., 17.5.2024, n. 13749).
Non vi è motivo per discostarsi da tali argomenti. Né in senso contrario depone l'arresto delle Sezioni Unite del 2022 citato dall'attore nelle proprie note conclusionali. Proprio le citate Sezioni Unite hanno chiarito che la nullità negoziale di cui all'art. 1418, co. 1, c.c., deve discendere dalla violazione di norme aventi contenuti sufficientemente specifici, precisi e individuati: “non potendosi, in mancanza di tali caratteri, applicare una sanzione, seppur di natura civilistica, tanto grave quale la nullità del rapporto negoziale, neppure evocando astrattamente valori o interessi di ordine generale […], cui possono contrapporsi altri valori e interessi di rango costituzionale” (Cass. civ., Sez. Unite, 15.3.2022, n. 8472, §6.4).
In definitiva, ai fini della procedibilità dell'azione esecutiva, alcuna rilevanza ha il fatto che
, procuratrice della cessionaria , sia o meno OP CP_1 iscritta nell'albo degli intermediari finanziari. Con la conseguenza che il primo motivo di doglianza è infondato.
3 2.2. L'attore ha altresì domandato che l'azione esecutiva sia dichiarata improcedibile dal momento che sarebbe inesistente la cessione in blocco dei crediti tra e . Ad avviso di CP_3 CP_1 infatti, allorché il debitore ceduto contesti l'esistenza della cessione, è onere del creditore Parte_1 procedente produrre il contratto scritto di cessione in blocco completo del relativo elenco da cui evincere la posizione del debitore contestante, non essendo a tal fine sufficiente la produzione dell'avviso della cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Afferma poi l'attore che l'esecuzione sarebbe improcedibile dal momento che controparte non ha fornito idonea prova della titolarità del credito oggetto di esecuzione in capo a : perché non è stato prodotto il contratto di CP_1 cessione completo dell'elenco crediti ceduti;
perché il relativo avviso in Gazzetta Ufficiale avrebbe soltanto funzione di pubblicità notizia e non conterrebbe alcuno specifico riferimento al credito nei confronti di perché, infine, la menzionata dichiarazione unilaterale del cedente non Parte_1 avrebbe, in merito, alcun rilievo probatorio.
Le doglianze sono inammissibili e, comunque, infondate. L'attore afferma, in sostanza, che non sarebbe cessionaria del diritto di credito oggetto della controversia: vuoi perché CP_1 la cessione dei crediti in blocco è inesistente, vuoi perché la convenuta non ha dimostrato l'inclusione, nella cessione, dello specifico credito nei confronti di Occorre precisare che il titolo Parte_1 esecutivo (ossia il decreto ingiuntivo n. 363/2021, non opposto dall'attore) individua, quale creditore,
. Negando che sia effettivo titolare del diritto di credito, l'attore CP_1 CP_1 lamenta il difetto di legittimazione attiva del creditore. È però, quest'ultima, un'eccezione che avrebbe potuto e dovuto sollevare nel corso del processo di cognizione, opponendosi al Parte_1 decreto ingiuntivo in esecuzione. Come noto, infatti, “in sede di opposizione esecutiva, opera il principio dell'intangibilità del titolo esecutivo, di formazione giudiziale, per fatti anteriori o coevi alla sua formazione ed alla sua definitività. Ne consegue che la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica. Gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto o sta avendo pieno sviluppo ed è stata o è tuttora in esame” (così, per es., Cass. civ., Sez. III, 4.2.2025, n. 2785; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, 30.4.1992, n. 5221, secondo cui la legittimazione a procedere in executivis deve essere riguardata con riferimento alla titolarità ed attualità di un diritto non già astrattamente previsto o configurabile nell'ordinamento, ma sancito nel titolo posto a base dell'esecuzione nella sua conformazione soggettiva ed oggettiva, con la conseguenza che detta legittimazione deve essere esclusa, allorché il diritto sia stato riconosciuto ed attribuito ad un soggetto diverso da quello che intende farlo valere).
L'attore, sul punto, ha affermato che il difetto di legittimazione processuale non poteva essere sollevato in precedenza, dal momento che il decreto fu richiesto da per il tramite della CP_1 mandataria , in forza di procura notarile diversa da quella a favore di Controparte_4
e contestata con l'opposizione all'esecuzione (cfr. comparsa conclusionale OP attorea, p. 5). Se tale affermazione potrebbe avere un qualche fondamento con riguardo alla prima doglianza sollevata dall'attore (con cui, come visto, quest'ultimo contesta la legittimazione attiva proprio di soggetto formalmente non menzionato come creditore nel titolo OP esecutivo), la stessa affermazione non ha alcun valore con riferimento alla seconda doglianza, con la
4 quale il debitore lamenta il difetto di legittimazione attiva di un soggetto – – CP_1 pacificamente indicato nel decreto ingiuntivo del Tribunale di Alessandria quale creditore di
Parte_1
Oltre che inammissibili, gli stessi motivi di opposizione sono comunque infondati. Come affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, nello specifico caso in cui oggetto di contestazione da parte del debitore ceduto sia la stessa esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere provato dal creditore. A tal fine, se è vero che “non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco”, è altresì vero “che tale avviso, unitamente ad altri elementi, [può] eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione”. Il che “potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione” (così, da ultimo, Cass. civ., Sez. I, 5.6.2025, n. 15088).
Più elementi portano a ritenere, nel caso di specie, provata la cessione in blocco dei crediti a da parte di . Innanzitutto, risulta effettivamente pubblicato nella CP_1 CP_3
Gazzetta Ufficiale del 5.1.2019 l'“avviso di cessione di crediti pro-soluto” in blocco tra la cedente e la cessionaria . In secondo luogo, la convenuta ha prodotto in CP_3 CP_1 giudizio una dichiarazione scritta di nella quale quest'ultimo conferma, testualmente, CP_3 che “in data 28 dicembre 2018, la società […] ha stipulato con Controparte_1 CP_5 un contratto di cessione di credito e rapporti giuridici individuabili in blocco ai sensi e per gli
[...] effetti del combinato disposto degli artt. 4 e 7.1 della Legge 130/1999 e dell'art. 58 del Testo Unico Bancario con pubblicazione dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 2 del 05.01.2019 che include, tra gli altri, il credito relativo alla posizione riportata in oggetto”. Tale dichiarazione deve ritenersi attendibile, se non altro perché proveniente da un soggetto privo di interesse rispetto alla presente controversia;
e, d'altronde, "la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, [è] un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo" per risolvere la questione della legittimazione attiva del cessionario del credito (Cass. civ., Sez. III, 16.4.2021, n. 10200).
Qualora poi, come nel caso di specie, sia contestata anche la riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, deve qui ribadirsi che: a) “ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 T.U.B.”; b) “le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche”; c) “invece, se tali indicazioni non risulteranno sufficientemente
5 specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo” (così Cass. civ., Sez. III, 17.6.2025, n. 16368 e, tra le tante, Cass., 22.6.2023, n. 17944).
Ora, nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5.1.2019 in atti si legge che oggetto di cessione in blocco sono “tutti i crediti […] del Cedente derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica concessi a, inter alia, privati, associazioni, società di persone e società di capitali, nel periodo compreso tra il 1960 e il 2018 e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991
[…], come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dai Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto”. La “lista”, depositata da parte convenuta (prod. 9 di parte convenuta), dal canto suo, contiene un elenco in cui sono riportati, nell'ordine, il nome della banca cedente, il codice identificativo del cliente, del “rapporto”, della “linea” e, infine, la “forma tecnica”. Né l'avviso in Gazzetta Ufficiale, né la lista depositata dalla convenuta consentono, in effetti, di comprendere con certezza se il credito nei confronti di sia compreso tra quelli oggetto Parte_1 della cessione in blocco. Soccorre, però, la già menzionata dichiarazione resa da e CP_3 depositata, in corso di causa, dalla convenuta. Questa dichiarazione, oltre a dimostrare la sussistenza della cessione dei crediti in blocco, chiarisce anche che la cessione “include, tra gli altri, il credito relativo alla posizione riportata in oggetto”, ossia proprio quella del “GEOM. ARRIGO Parte_1
AGENTE GENERALE INA ASSITALIA”.
Per tali ragioni, anche il secondo motivo di opposizione formulato da parte attrice deve essere rigettato, in quanto inammissibile e infondato nel merito.
2.3. Infine, domanda l'accertamento dell'errata quantificazione del credito, dal momento Parte_1 che la convenuta avrebbe omesso di riferire che altro immobile di proprietà dell'attore sarebbe stato venduto coattivamente nell'esecuzione RGE 48/2022 del Tribunale di Alessandria. Chiede, quindi, di rideterminare l'esatto importo previa compensazione con il ricavato della vendita coattiva.
Anche tale doglianza è infondata. Innanzitutto, la convenuta non ha omesso di riferire la pendenza della citata procedura esecutiva innanzi al Tribunale di Alessandria. Nell'atto di precetto datato 29.8.2023 si legge, infatti: “che notificato atto di precetto per € 221.075,10 per capitale ingiunto e spese liquidate, si promuoveva procedimento esecutivo immobiliare, tuttora pendente avanti il Tribunale di Alessandria (RGE 48/2022) avente ad oggetto immobili siti in Novi Ligure, cui è stata attribuita dal CTU una valutazione complessiva di € 111.219,00.
Considerato che
, stante il valore peritale attribuito agli immobili, l'esecuzione in corso risulta incapiente rispetto al credito già indicato in precetto, oltre interessi maturati e maturandi e spese di procedura, si rende necessario per la società attivare ulteriori procedure per il recupero del credito” (cfr. prod. 10 convenuta). In secondo luogo, a seguito dell'approvazione del riparto finale ex art. 595 c.p.c. nel procedimento esecutivo pendente avanti il Tribunale di Alessandria, al creditore è stata assegnata complessivamente e in via definitiva la somma di € 78.271,73 (di cui € 8.375,13 per esposti in prededuzione anticipati dal procedente ed € 69.896,59 in conto capitale): si tratta di circostanza pacifica, già riconosciuta dal creditore in occasione della sua domanda di modifica dell'ordinanza di conversione nel procedimento di esecuzione pendente di fronte
6 al Tribunale di Genova, e comunque irrilevante ai fini dell'improcedibilità dell'esecuzione domandata dall'attore.
3. Si condividono dunque le conclusioni a cui era pervenuto il G.E. nella fase di sospensiva del giudizio di opposizione, che devono pertanto trovare integrale conferma.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda e istanza disattesa:
- respinge l'opposizione proposta da Parte_1
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta Parte_1 che liquida in Euro 4.103 per compenso di Avvocato, oltre spese generali 15%, IVA se indetraibile e CPA come per legge.
Così deciso in Genova, il 2 luglio 2025
Minuta redatta dal M.O.T. Sebastiano Zerbone il Giudice
Cristina Tabacchi
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