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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/06/2025, n. 4983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4983 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5829/ 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 14/02/2025 promossa da
1) Parte_1
Nato il 01/08/1965 a FERRARA (FE)
Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...]
Rappresentata e difesa dall'Avv. Luca SCAGLIATI del Foro di Ferrara presso il cui studio in Ferrara
Via Argine Ducale n.12 ha eletto domicilio telematico
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1
Nata il 08/12/1970 a FERRARA (FE)
Cod. Fisc. C.F._2
Parte convenuta contumace
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Controparte_2
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 22 c.p.c. del 05.06.2025 Il difensore di parte attrice dichiara: insisto per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio il 03/09/1995 a Ferrara con rito concordatario
Dall'unione coniugale è nata, in data 21.03.2003, maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente
I medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 151/2010 emessa dal Tribunale Ordnario di
Rovigo il 30.03.2010.
Con ricorso iscritto a ruolo presso questo Tribunale in data 14/02/2025 ha chiesto Parte_2 la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio
All'udienza del_05.06.2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che , nonostante la rituale notifica del ricorso Controparte_1 introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza , non si è costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Parte attrice ha confermato quanto già allegato in ricorso.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa.
Il procuratore di parte attrice ha insistito nell'accoglimento delle domande svolte e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art 473 bis. 22 IV c.p.c.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 18.0.2025
******* ritenuto
Con riferimento alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili: i coniugi sono comparsi avanti al Presidente per l'udienza ex art 708 c.p.c. in data 21.04.2009, il procedimento di separazione si è concluso con sentenza n. 151/2010 emessa dal Tribunale Ordinario di Rovigo il
30.03.2010 ed il ricorso per lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il 13/02/2025
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_2
, nella contumacia di parte convenuta ogni altra e diversa domanda disattesa Controparte_1
o respinta così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio celebrato tra
e a FERRARA il 03/09/1995 , atto trascritto Parte_2 Controparte_1 negli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di FERRARA (anno 1995, atto n. 175, serie A);
2. Dichiara irripetibili le spese di lite
3. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo1) , dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di FERRARA affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano, il 18.06.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 14/02/2025 promossa da
1) Parte_1
Nato il 01/08/1965 a FERRARA (FE)
Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...]
Rappresentata e difesa dall'Avv. Luca SCAGLIATI del Foro di Ferrara presso il cui studio in Ferrara
Via Argine Ducale n.12 ha eletto domicilio telematico
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1
Nata il 08/12/1970 a FERRARA (FE)
Cod. Fisc. C.F._2
Parte convenuta contumace
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Controparte_2
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento
OGGETTO: DIVORZIO GIUDIZIALE
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 22 c.p.c. del 05.06.2025 Il difensore di parte attrice dichiara: insisto per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio il 03/09/1995 a Ferrara con rito concordatario
Dall'unione coniugale è nata, in data 21.03.2003, maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente
I medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 151/2010 emessa dal Tribunale Ordnario di
Rovigo il 30.03.2010.
Con ricorso iscritto a ruolo presso questo Tribunale in data 14/02/2025 ha chiesto Parte_2 la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio
All'udienza del_05.06.2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che , nonostante la rituale notifica del ricorso Controparte_1 introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza , non si è costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Parte attrice ha confermato quanto già allegato in ricorso.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa.
Il procuratore di parte attrice ha insistito nell'accoglimento delle domande svolte e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art 473 bis. 22 IV c.p.c.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 18.0.2025
******* ritenuto
Con riferimento alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
E' decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili: i coniugi sono comparsi avanti al Presidente per l'udienza ex art 708 c.p.c. in data 21.04.2009, il procedimento di separazione si è concluso con sentenza n. 151/2010 emessa dal Tribunale Ordinario di Rovigo il
30.03.2010 ed il ricorso per lo scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato il 13/02/2025
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_2
, nella contumacia di parte convenuta ogni altra e diversa domanda disattesa Controparte_1
o respinta così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio celebrato tra
e a FERRARA il 03/09/1995 , atto trascritto Parte_2 Controparte_1 negli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di FERRARA (anno 1995, atto n. 175, serie A);
2. Dichiara irripetibili le spese di lite
3. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo1) , dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di FERRARA affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Così deciso in Milano, il 18.06.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato