Art. 2.
Le tasse di ancoraggio stabilite dall' art. 21 della legge 23 luglio 1896, n. 318 , modificato dal regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2284 , convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 , e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665 , per le navi a vela nazionali e per le estere equiparate in virtu' dei trattati, alle nazionali, provenienti da porti situati fuori del mare Mediterraneo, sono fissate come segue:
a) a lire 18 per ogni tonnellata di stazza netta non eccedente le cento
b) a lire 25 per ogni tonnellata di stazza netta eccedente le prime cento.
Le tasse di ancoraggio stabilite dall' art. 21 della legge 23 luglio 1896, n. 318 , modificato dal regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2284 , convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 , e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665 , per le navi a vela nazionali e per le estere equiparate in virtu' dei trattati, alle nazionali, provenienti da porti situati fuori del mare Mediterraneo, sono fissate come segue:
a) a lire 18 per ogni tonnellata di stazza netta non eccedente le cento
b) a lire 25 per ogni tonnellata di stazza netta eccedente le prime cento.