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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 07/05/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 419/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 419/2024 promossa da:
( ) E ( , rappresentati Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 C.F._1
e difesi dall'avv. FALCIANI GIUSEPPE e dall'avv. ANGELETTI MASSIMILIANO giusta procura in atti;
ATTORI
contro
), rappresentato e difeso dall'avv. CATTANEO Controparte_3 P.IVA_2
DANIELE giusta procura in atti;
e
( ), rappresentato e difeso dall'avv. AGNELLI Controparte_4 P.IVA_3
GIULIO giusta procura in atti;
CONVENUTI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , in proprio ed in qualità di legale Controparte_2
rappresentante della società conveniva in giudizio le compagnie assicurative Controparte_1 [...]
e al fine di sentir accertata e dichiarata l'operatività Controparte_3 Controparte_4
delle polizze rispettivamente n. 513A4103 e n. 004 - 010140524 a copertura dei danni derivanti dall'incidente occorso in data 13.08.2015 a Castignano – a seguito del quale decedeva - Persona_1 con condanna delle stesse alla manleva da ogni eventuale richiesta economica conseguente al sinistro.
Le parti attrici spiegavano che , in qualità di legale rappresentante della società Controparte_2 CP_1
veniva rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento iscritto al n.
[...]
2450/2015 R.G. N.R. per il reato di cui all'art. 589, comma 1 e 2, c.p. per l'aver, a conclusione dei lavori eseguiti sull'immobile sito in Via Roma n. 3 di Castignano, omesso di riconsegnare in sicurezza il cantiere, concorrendo al decesso della sig.ra Per_1
Aggiungevano che gli eredi della vittima del reato si erano costituiti parte civile nel predetto procedimento penale e che l'imputato aveva chiesto - sia in sede di udienza Gup che in sede di udienza Controparte_2 dibattimentale - la chiamata in causa della compagnia assicuratrice dell'impresa ma la Controparte_1
richiesta, nella sede penale, veniva rigettata.
Continuavano affermando di aver contattato le compagnie convenute per ottenere una dichiarazione di garanzia dalle richieste risarcitorie avanzate in sede penale – sul presupposto che i lavori eseguiti dalla sull'immobile erano iniziati nel 2007 e si erano conclusi nel 2009, nella vigenza della Controparte_1 copertura assicurativa della poi mentre il Controparte_5 Controparte_4
sinistro mortale si era verificato nel 2015, durante il periodo di copertura della polizza Zurich
Assicurazioni S.p.a., oggi - ma che le stesse negavano la copertura Controparte_3
assicurativa delle rispettive polizze.
Alla luce di quanto esposto, concludevano chiedendo “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare l'operatività e la copertura della polizza numero 513A4103 sottoscritta tra la società in persona del leg. rapp.te pt e in persona del leg. rapp.te Controparte_1 Controparte_6 pt ora, e per essa, in persona del leg. rapp.te pt, in riferimento al fatto Controparte_3
(evento di danno) ed alla responsabilità ascritta e contestata nel capo di imputazione, accertare e dichiarare l'operatività della polizza numero 004-010140524, sottoscritta tra la società in Controparte_1
persona del leg. rapp.te pt e in persona del leg. rapp.te pt ora, e per essa, Controparte_7 [...] in persona del leg. rapp.te pt, in riferimento al fatto (evento di danno) ed alla responsabilità CP_8 ascritta e contestata nel capo di imputazione, per l'effetto, ordinare alle compagnie
[...] in persona del leg. rapp.te pt, già e Controparte_4 Controparte_7 Controparte_3
in persona del leg. rapp.te pt già , singolarmente o congiuntamente, di mettere a Controparte_6
disposizione il massimale previsto dalle rispettive polizze a copertura delle responsabilità della società
e/o personalmente, ovvero ordinare di garantire e manlevare Controparte_1 Controparte_2 singolarmente e/o congiuntamente la società e/o personalmente, tenendoli Controparte_1 Controparte_2 indenni, da ogni ed eventuale richiesta economica connessa con il fatto ascritto. Con vittoria di lite ed onorari di causa”.
Si costituiva in giudizio la società contestando, quanto alla posizione di Controparte_3
l'assenza di qualunque obbligo contrattuale della compagnia di assicurazioni nei Controparte_2
confronti dello stesso posto che la polizza assicurativa era stata stipulata dalla a tutela del CP_1
patrimonio della stessa e non certo a tutela del patrimonio del legale rappresentante della società – soggetto chiaramente distinto dalla prima – che non risultava essere né il contraente, né l'assicurato, né il beneficiario della polizza. Quanto alla posizione della eccepiva, in primo luogo, l'assenza di CP_1 ogni interesse della società all'azione di accertamento oggi avanzata, non avendo la citata società mai ricevuto alcuna richiesta di risarcimento dai danneggiati dall'illecito ovvero dallo stesso legale rappresentante. Eccepiva comunque, l'infondatezza della domanda, non avendo la dimostrato CP_1
l'operatività della polizza che, infatti, non poteva essere invocata nel caso di specie, non rientrando nell'alveo del rischio garantito. Concludeva, dunque, chiedendo “in Limine Litis, accertare e dichiarare che è privo di titolarità alcuna ad invocare manleva in proprio e a tutela del proprio Controparte_2
patrimonio, non essendo, in proprio, contraente/assicurato o beneficiario della polizza n. CP_3
513A4103, rigettando, per l'effetto, ogni sua domanda. Vinte le spese. Quanto a autonoma Controparte_1 società di capitali, sempre in limine litis, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di accertamento e di condanna a porre a disposizione il massimale ex adverso proposta, per le ragioni
espresse e, in particolare, mancando il presupposto fondamentale, per la sua specificità, della esistenza
di una domanda giudiziale proposta da un effettivo terzo danneggiato, qui insussistente, trattandosi di polizza RCT, che ciò richiede e presuppone, e non di garanzia diretta, rigettando, per l'effetto, ogni pretesa attorea. Vinte le spese. Nel merito, sempre riservato il gravame, rigettare comunque la domanda
attorea, in ogni suo aspetto, poiché l'evento del 2015 non è coperto, né riconducibile a garanzia, in ragione della chiara ed espressa esclusione di polizza di cui all'art. 5, II, lettera F, delle C.G.A., pag. 14 di 43, trattandosi di danno cagionato da opere ed installazioni dopo l'ultimazione dei lavori o, in subordine, per l'esclusione di polizza di cui all'art. 5, III, lettera K delle C.G.A., per essere l'evento risultante dalla produzione di campi elettrici. Vinte le spese”.
Si costituiva in giudizio anche la società rilevando la necessità di Controparte_4
sospendere il procedimento in attesa della definizione del giudizio penale;
eccepiva la nullità della citazione per indeterminatezza – non avendo parte attrice chiaramente delineato gli elementi del sinistro generatore della responsabilità dalla quale chiedeva di essere manlevata – oltre che l'infondatezza della pretesa nell' an anche in considerazione del fatto che la copertura assicurativa di cui alla polizza conclusa tra le parti durante il periodo di esecuzione dei lavori nell'immobile in questione era cessata nel 2012, tre anni prima dell'incidente mortale di . Chiedeva, dunque, “in via pregiudiziale, ai sensi Persona_1 dell'art. 295 c.p.c., sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del procedimento penale pendente presso il Tribunale Penale di Ascoli Piceno con n. RGNR 2050/2015. In via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza della causa petendi con condanna degli attori alla refusione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c. Nel merito, rigettare la domanda
attorea così come formulata siccome infondata in fatto ed in diritto con condanna degli attori alla
refusione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c.”.
Il procedimento, di natura prettamente documentale, era chiamato all'udienza dell'11.04.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. – udienza sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
– e definito con la presente pronuncia pubblicata mediante deposito nella “consolle del magistrato”. Va preliminarmente chiarito come il caso di specie non rientri certamente tra le ipotesi di sospensione del procedimento civile in attesa della definizione del processo penale, per l'ovvia constatazione relativa al differente ambito soggettivo, al differente petitum ed alla differente causa petendi tra i due procedimenti.
D'altro canto, è ormai nota la completa autonomia del giudizio civile rispetto al giudizio penale, ad eccezione dei casi di cui al terzo comma dell'art. 75 del c.p.p. nell'alveo dei quali non rientra chiaramente quello che ci occupa.
Passando, poi, alla richiesta di declaratoria di nullità dell'atto di citazione avanzata dalla convenuta ritiene questo giudice che, a ben vedere, l'atto introduttivo del presente giudizio contiene in sé, CP_4 gli elementi sufficienti per definire sia il petitum che la causa petendi, ponendosi chiaramente su tutt'altro piano l'esistenza o meno della prova dei fatti costituivi della domanda.
Passando al merito e principiando con la domanda avanzata dall'attore in proprio, nei Controparte_2
confronti delle convenute la stessa andrà rigettata per non avere, a monte, la titolarità Controparte_2 dell'azione.
Nel procedimento penale n. 2450/2015 R.G. N.R. – in cui i familiari della defunta si sono Parte_1 costituiti parte civile (citazione, doc. 3) - l'attore è imputato del reato di cui all'art. 589, Controparte_2 comma 1 e 2 c.p. (citazione, doc. 1) per essere stato, al momento del sinistro, “titolare dell'impresa
RO srl che aveva eseguito i lavori sull'immobile” (così si legge nel capo di imputazione).
I familiari della vittima, costituitisi parte civile, chiedevano al solo – nell'alveo del procedimento CP_1
penale - il risarcimento del danno, per le conseguenze civilistiche cagionate nella sua qualità.
Ciò posto, non può sorgere alcun dubbio in ordine alla distinzione tra il patrimonio della società
(assicurato) ed il patrimonio personale del così come non può sorgere alcun dubbio sul fatto che CP_1 le polizze che ci occupano siano state stipulate al fine di proteggere il patrimonio della società dai rischi idonei ad incidere negativamente sullo stesso.
In particolare, la polizza n° 513A4103 del 29.07.2011, (comparsa di costituzione , doc. 3 e CP_3 CP_3
4) e la polizza per la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro dell'impresa edile n° 10140524
stipulata con la convenuta già (doc. 9 Controparte_4 Controparte_5 citazione) sono state stipulate dall'impresa - persona giuridica ed autonomo centro di CP_1 imputazione di interessi - con le convenute, anche per la responsabilità civile verso terzi al fine di “tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge,
a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi […]”
(Sezione “responsabilità civile danni a terzi e prestatori di lavoro”, art. 1 OL e art. 13 delle CP_3 condizioni generali polizza Unipol). Posto che l'assicurato è, per entrambe le polizze il “soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione”, è chiaro che la copertura assicurativa non potrebbe indiscriminatamente estendersi a tutelare il patrimonio personale del legale rappresentante della società,
chiamato penalmente – e, dunque, personalmente - a rispondere di un sinistro. In nessuna delle due polizze sono previsti beneficiari o altri assicurati al di fuori della società di capitali stessa con la conseguenza che non potrebbe, in questa sede, estendersi arbitrariamente la copertura assicurativa a garanzia del rischio di un soggetto indubbiamente terzo rispetto alla società.
Se è vero che tra le condizioni di OL – OL art. 7 delle “condizioni integrative” previste CP_3 nella “Sezione Responsabilità Civile danni a terzi e prestatori di Lavoro”; OL (oggi lettera Pt_2
“L” “condizioni aggiuntive” – è previsto che “l'assicurazione comprende la responsabilità civile personale di ciascun Prestatore di Lavoro (compresi quadri e dirigenti), titolare, […] è anche vero che tale clausola non può che essere correttamente interpretata alla luce dell'oggetto del contratto. Oggetto del contratto che, come visto, è costituito dal tenere indenne la società assicurata dal rischio gravante sul proprio patrimonio sociale. È chiaro, infatti, che la citata clausola di estensione alla responsabilità
personale dei dipendenti, non potrebbe valere ad allargare l'alveo del rischio assicurato anche a patrimoni estranei a quello societario assicurato ma solamente a prevedere la possibilità di tenere indenne sempre il patrimonio sociale da azioni risarcitorie derivanti da condotte, anche personali, poste in essere dai dipendenti e titolari idonee ad arrecare danni a terzi nell'adempimento di quanto espressamente rientrante nelle loro mansioni. In altri termini, l'oggetto della tutela assicurativa è sempre e comunque il patrimonio della rispetto a quanto questa fosse chiamata a rispondere per fatto dei suoi dipendenti CP_1 nell'ambito, ovviamente, del principio generale di cui all'art. 2049 c.c.
D'altro canto, al fine di convincersi della correttezza di tale interpretazione, basti in questa sede considerare che, al momento della stipula delle polizze che ci occupano, in sede di assunzione del rischio,
anche ai fini della determinazione del premio, lo stesso era stato valutato e considerato esclusivamente rispetto al patrimonio societario soltanto e non anche rispetto al patrimonio del legale rappresentante.
Non potrebbe, dunque, rilevare chi ha causalmente compiuto l'azione dannosa, ma quale patrimonio la polizza intende proteggere con la conseguenza che ove il patrimonio della società non sia minacciato, la polizza non opera e gli effetti della condanna sul patrimonio del soggetto privato sono estranei al rischio dedotto in garanzia.
La stessa Suprema Corte ha autorevolmente sottolineato – in un caso del tutto analogo a quello che ci occupa – che “a tal proposito è sufficiente chiarire che l'assicurazione per cui è causa è una assicurazione
“di patrimonio” che presuppone come rischio la ricorrenza di una responsabilità diretta o indiretta dell'assicurato, la quale fa nascere a suo carico una obbligazione risarcitoria verso terzi che, a sua volta, determina il sorgere del credito dell'assicurato verso l'assicuratore. L'assicuratore, infatti, si obbliga a tenere indenne l'assicurato dai rischio che il suo patrimonio sia intaccato dalle azioni risarcitorie promosse da terzi per fatti o atti da lui o dalle persone della cui attività, secondo quanto specificamente
previsto nella polizza, egli sia chiamato a rispondere. È evidente, dunque, che la causa del contratto consiste nel trasferire sull'assicuratore il rischio di eventi negativi a carico del patrimonio dell'assicurato, in conseguenza di fatti che siano fonte di obbligazione risarcitoria dell'assicurato verso terzi”. Si legge nella medesima pronuncia che “Il soggetto assicurato, nonché beneficiario della polizza, era, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, solo la [società], il cui patrimonio era esposto al rischio di depauperamento, in quanto civilmente responsabile del danno subito” dal terzo. La polizza “stipulata dalla [società] era una species di assicurazione rientrante nel genus “assicurazioni contro i danni”, regolata dall'art. 1917 cod.civ. a mente del quale l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto;
né il terzo danneggiato, […] né coloro della cui attività la [società] era chiamata a rispondere civilmente
nei confronti [del terzo] avevano assunto alcun “ruolo” nel contratto: non quello di assicurati, quindi di
soggetti coperti dalla garanzia assicurativa – e neppure quello di beneficiari dell'indennizzo. Le parti del contratto erano [la società], nella veste di assicurata/beneficiaria dell'indennizzo, e , nella veste di CP_3 assicuratrice” (così, da ultimo Cassazione n. 21980 del 21.7.23).
Sul punto, non è fuor d'opera sottolineare come, in omaggio all'insegnamento delle SSUU “la difesa con
la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere
di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una
mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in
giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio” e, nei medesimi termini, è rilevabile d'ufficio dal giudice (Cass. SS. UU. 2951/2016 punti 64-65 ma anche Corte di Cassazione, Sezione II, ordinanza del 17 ottobre 2023, n. 28793).
Dunque, non essendo né contraente, né beneficiario delle polizze n. 513A4103 e n. 004- Controparte_2
010140524, entrambe sottoscritte dalla ad esclusiva tutela del proprio patrimonio sociale, Controparte_1 la domanda di accertamento di operatività delle polizze richiamate e di manleva avanzata dall'attore nei confronti delle convenute andrà rigettata per difetto di titolarità attiva del rapporto Controparte_2 dedotto in giudizio.
Fermo quanto sopra – ed a tutto voler concedere – è evidente come la OL stipulata con la
[...]
(oggi non potrebbe garantire un rischio concretizzatosi in un periodo Controparte_5 CP_4
successivo allo scadere della vigenza della copertura assicurativa, posto che – in maniera molto chiara –
l'art. 2 riportato nella sezione “Assicurazione spese legali e peritali” prevede ovviamente che “resta inteso tra le parti che la garanzia è operante per gli eventi che hanno avuto origine durante il periodo di
validità del contratto della polizza RC Generale, denunciati entro sei mesi dalla cessazione del contratto stesso”. Ne discende che, a fronte di una polizza in vigore dal 2007 al 2011, non potrebbe di certo invocarsi la copertura assicurativa per un evento verificatosi nel 2015.
Allo stesso modo – e sempre ad abundantiam – non è fuor d'opera sottolineare come, anche in relazione alla polizza , pure vigente al momento dell'evento, la copertura assicurativa non potrebbe essere CP_3 invocata posto che i lavori nel cantiere ove si è verificato il decesso della vittima erano stati pacificamente ultimati nel 2009 e le condizioni di polizza escludevano espressamente i danni: “f) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori, fermo restando che i lavori
si intendono ultimati quando si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze: rilascio di certificato di collaudo provvisorio;
consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del
certificato di ultimazione lavori;
uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.
Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia
cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate”. Ed in ogni caso, la copertura assicurativa della sarebbe astrattamente altresì da escludersi anche in CP_3 considerazione del fatto che l'evento morte è stato cagionato “da corrente elettrica a 220 volt (ingresso mano sinistra – uscita spalla destra e attraversamento del torace/cuore)” (così si legge nel capo di imputazione), rischio espressamente escluso dall'art. 5, III, lettera k (doc. 4, pag. 14 di 43) delle condizioni di polizza che prevede non siano compresi i danni: “k) risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto”.
Passando all'esame della domanda proposta dalla invece, è evidente come la stessa si palesi Controparte_1
inammissibile.
Trattasi, infatti, di una domanda di accertamento di operatività di due polizze assicurative e della conseguente domanda di manleva proposta nei confronti dell'assicuratore in assenza di domande risarcitorie avanzate nei confronti della società, motivo per cui, è ovvio, non sussiste il necessario interesse ad agire in capo alla società.
Secondo la consolidata e condivisa giurisprudenza di legittimità, “l'interesse ad agire richiede non solo
l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il
processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte,
senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue
che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che
costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza” (Cass. n. 6749/2012; Cass. n. 28405/2008;
Cass. S.U. 27187/2006).
Nel caso che ci occupa, la società non è (ovviamente, in quanto persona giuridica) imputata Controparte_1 nel procedimento penale n. 2450/2015 R.G. N.R., né è stata chiamata nel citato procedimento penale quale responsabile civile dai familiari della defunta né risulta che l'imputato abbia avanzato Parte_1
domanda di regresso o di manleva nei confronti della citata società.
Pertanto, sia la domanda di accertamento di operatività delle polizze stipulate negli anni dalla società
attrice per la responsabilità civile verso terzi, sia la domanda di manleva, andranno dichiarate inammissibili in quanto, in mancanza di prova di un effettivo risarcimento del danno a terzi da parte della società assicurata e, ancor prima, di una pretesa risarcitoria azionata nei confronti della stessa non si ravvisa un suo concreto ed attuale interesse ad agire. Invero, l'obbligo delle compagnie convenute di rimborsare alla società assicurata le somme che questa dovesse essere tenuta a pagare in dipendenza di un sinistro che cagiona danni a terzi ha per presupposto che siano state formulate nei confronti dell'assicurata specifiche richieste risarcitorie e che, rispetto ad esse, sia stata affermata in concreto la responsabilità dell'assicurata.
Una domanda come quella proposta dalla società tende, al contrario, ad ottenere un Controparte_1
provvedimento privo di ogni concreta utilità per l'assicurata in quanto meramente confermativo dell'esistenza in astratto dell'obbligazione contrattuale ed inidoneo a produrre nei confronti degli assicuratori un qualche effetto giuridicamente vincolante, difettando – giova ripeterlo - una domanda risarcitoria nei confronti della società da parte dei terzi danneggiati dall'evento.
Privi di rilevanza risultano, dunque, l'accertamento dell'operatività delle polizze relative alla responsabilità civile verso terzi e l'affermazione dell'obbligo delle società assicuratrici a tenere indenne l'assicurata in relazione ad uno specifico evento lesivo nei confronti del quale la sua responsabilità non è
stata in concreto (e nemmeno in astratto) accertata né, ancor prima, dedotta.
Non colgono nel segno, al riguardo, i richiami alle sentenze della Corte di Cassazione in materia di rapporto di immedesimazione organica tra il legale rappresentante di una società e la società stessa in quanto – pur ammettendo che le polizze stipulate dalla società attrice avrebbero dovuto garantire i danni cagionati al patrimonio della società relativi ad azioni o omissioni del legale rappresentante nello svolgimento di attività per la società che, per il principio dell'immedesimazione organica, risponde civilmente degli illeciti commessi dall'amministratore nell'esercizio delle sue funzioni – in ogni caso presupposto essenziale per l'operatività di tale garanzia è la formulazione di una richiesta risarcitoria nei confronti della società medesima.
Circostanza che, nel caso che ci occupa, non si è pacificamente verificata.
In conclusione, la domanda proposta da in proprio andrà rigettata, mentre la domanda Controparte_2
proposta dallo stesso in qualità di legale rappresentante della società andrà dichiarata Controparte_1
inammissibile.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ed andranno calcolate in relazione al valore ed alla complessità della causa (valore indeterminabile, complessità media), al numero ed all'importanza delle questioni trattate oltre che all'attività effettivamente svolta dai procuratori delle parti convenute (fase studio, fase introduttiva e fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 419/2024,
e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da in proprio;
Controparte_2
- Dichiara inammissibile per difetto di interessi ad agire la domanda proposta dalla Controparte_1 - Condanna parte attrice alla refusione in favore di ciascuno dei convenuti delle spese del presente giudizio che liquida, a favore di ogni convenuto, in euro 7122,00 oltre il 15% delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 7.5.2025
Il Giudice
Enza Foti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 419/2024 promossa da:
( ) E ( , rappresentati Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 C.F._1
e difesi dall'avv. FALCIANI GIUSEPPE e dall'avv. ANGELETTI MASSIMILIANO giusta procura in atti;
ATTORI
contro
), rappresentato e difeso dall'avv. CATTANEO Controparte_3 P.IVA_2
DANIELE giusta procura in atti;
e
( ), rappresentato e difeso dall'avv. AGNELLI Controparte_4 P.IVA_3
GIULIO giusta procura in atti;
CONVENUTI
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , in proprio ed in qualità di legale Controparte_2
rappresentante della società conveniva in giudizio le compagnie assicurative Controparte_1 [...]
e al fine di sentir accertata e dichiarata l'operatività Controparte_3 Controparte_4
delle polizze rispettivamente n. 513A4103 e n. 004 - 010140524 a copertura dei danni derivanti dall'incidente occorso in data 13.08.2015 a Castignano – a seguito del quale decedeva - Persona_1 con condanna delle stesse alla manleva da ogni eventuale richiesta economica conseguente al sinistro.
Le parti attrici spiegavano che , in qualità di legale rappresentante della società Controparte_2 CP_1
veniva rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno nel procedimento iscritto al n.
[...]
2450/2015 R.G. N.R. per il reato di cui all'art. 589, comma 1 e 2, c.p. per l'aver, a conclusione dei lavori eseguiti sull'immobile sito in Via Roma n. 3 di Castignano, omesso di riconsegnare in sicurezza il cantiere, concorrendo al decesso della sig.ra Per_1
Aggiungevano che gli eredi della vittima del reato si erano costituiti parte civile nel predetto procedimento penale e che l'imputato aveva chiesto - sia in sede di udienza Gup che in sede di udienza Controparte_2 dibattimentale - la chiamata in causa della compagnia assicuratrice dell'impresa ma la Controparte_1
richiesta, nella sede penale, veniva rigettata.
Continuavano affermando di aver contattato le compagnie convenute per ottenere una dichiarazione di garanzia dalle richieste risarcitorie avanzate in sede penale – sul presupposto che i lavori eseguiti dalla sull'immobile erano iniziati nel 2007 e si erano conclusi nel 2009, nella vigenza della Controparte_1 copertura assicurativa della poi mentre il Controparte_5 Controparte_4
sinistro mortale si era verificato nel 2015, durante il periodo di copertura della polizza Zurich
Assicurazioni S.p.a., oggi - ma che le stesse negavano la copertura Controparte_3
assicurativa delle rispettive polizze.
Alla luce di quanto esposto, concludevano chiedendo “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare l'operatività e la copertura della polizza numero 513A4103 sottoscritta tra la società in persona del leg. rapp.te pt e in persona del leg. rapp.te Controparte_1 Controparte_6 pt ora, e per essa, in persona del leg. rapp.te pt, in riferimento al fatto Controparte_3
(evento di danno) ed alla responsabilità ascritta e contestata nel capo di imputazione, accertare e dichiarare l'operatività della polizza numero 004-010140524, sottoscritta tra la società in Controparte_1
persona del leg. rapp.te pt e in persona del leg. rapp.te pt ora, e per essa, Controparte_7 [...] in persona del leg. rapp.te pt, in riferimento al fatto (evento di danno) ed alla responsabilità CP_8 ascritta e contestata nel capo di imputazione, per l'effetto, ordinare alle compagnie
[...] in persona del leg. rapp.te pt, già e Controparte_4 Controparte_7 Controparte_3
in persona del leg. rapp.te pt già , singolarmente o congiuntamente, di mettere a Controparte_6
disposizione il massimale previsto dalle rispettive polizze a copertura delle responsabilità della società
e/o personalmente, ovvero ordinare di garantire e manlevare Controparte_1 Controparte_2 singolarmente e/o congiuntamente la società e/o personalmente, tenendoli Controparte_1 Controparte_2 indenni, da ogni ed eventuale richiesta economica connessa con il fatto ascritto. Con vittoria di lite ed onorari di causa”.
Si costituiva in giudizio la società contestando, quanto alla posizione di Controparte_3
l'assenza di qualunque obbligo contrattuale della compagnia di assicurazioni nei Controparte_2
confronti dello stesso posto che la polizza assicurativa era stata stipulata dalla a tutela del CP_1
patrimonio della stessa e non certo a tutela del patrimonio del legale rappresentante della società – soggetto chiaramente distinto dalla prima – che non risultava essere né il contraente, né l'assicurato, né il beneficiario della polizza. Quanto alla posizione della eccepiva, in primo luogo, l'assenza di CP_1 ogni interesse della società all'azione di accertamento oggi avanzata, non avendo la citata società mai ricevuto alcuna richiesta di risarcimento dai danneggiati dall'illecito ovvero dallo stesso legale rappresentante. Eccepiva comunque, l'infondatezza della domanda, non avendo la dimostrato CP_1
l'operatività della polizza che, infatti, non poteva essere invocata nel caso di specie, non rientrando nell'alveo del rischio garantito. Concludeva, dunque, chiedendo “in Limine Litis, accertare e dichiarare che è privo di titolarità alcuna ad invocare manleva in proprio e a tutela del proprio Controparte_2
patrimonio, non essendo, in proprio, contraente/assicurato o beneficiario della polizza n. CP_3
513A4103, rigettando, per l'effetto, ogni sua domanda. Vinte le spese. Quanto a autonoma Controparte_1 società di capitali, sempre in limine litis, accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di accertamento e di condanna a porre a disposizione il massimale ex adverso proposta, per le ragioni
espresse e, in particolare, mancando il presupposto fondamentale, per la sua specificità, della esistenza
di una domanda giudiziale proposta da un effettivo terzo danneggiato, qui insussistente, trattandosi di polizza RCT, che ciò richiede e presuppone, e non di garanzia diretta, rigettando, per l'effetto, ogni pretesa attorea. Vinte le spese. Nel merito, sempre riservato il gravame, rigettare comunque la domanda
attorea, in ogni suo aspetto, poiché l'evento del 2015 non è coperto, né riconducibile a garanzia, in ragione della chiara ed espressa esclusione di polizza di cui all'art. 5, II, lettera F, delle C.G.A., pag. 14 di 43, trattandosi di danno cagionato da opere ed installazioni dopo l'ultimazione dei lavori o, in subordine, per l'esclusione di polizza di cui all'art. 5, III, lettera K delle C.G.A., per essere l'evento risultante dalla produzione di campi elettrici. Vinte le spese”.
Si costituiva in giudizio anche la società rilevando la necessità di Controparte_4
sospendere il procedimento in attesa della definizione del giudizio penale;
eccepiva la nullità della citazione per indeterminatezza – non avendo parte attrice chiaramente delineato gli elementi del sinistro generatore della responsabilità dalla quale chiedeva di essere manlevata – oltre che l'infondatezza della pretesa nell' an anche in considerazione del fatto che la copertura assicurativa di cui alla polizza conclusa tra le parti durante il periodo di esecuzione dei lavori nell'immobile in questione era cessata nel 2012, tre anni prima dell'incidente mortale di . Chiedeva, dunque, “in via pregiudiziale, ai sensi Persona_1 dell'art. 295 c.p.c., sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del procedimento penale pendente presso il Tribunale Penale di Ascoli Piceno con n. RGNR 2050/2015. In via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza della causa petendi con condanna degli attori alla refusione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c. Nel merito, rigettare la domanda
attorea così come formulata siccome infondata in fatto ed in diritto con condanna degli attori alla
refusione delle spese di lite ex art. 91 c.p.c.”.
Il procedimento, di natura prettamente documentale, era chiamato all'udienza dell'11.04.2025 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. – udienza sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
– e definito con la presente pronuncia pubblicata mediante deposito nella “consolle del magistrato”. Va preliminarmente chiarito come il caso di specie non rientri certamente tra le ipotesi di sospensione del procedimento civile in attesa della definizione del processo penale, per l'ovvia constatazione relativa al differente ambito soggettivo, al differente petitum ed alla differente causa petendi tra i due procedimenti.
D'altro canto, è ormai nota la completa autonomia del giudizio civile rispetto al giudizio penale, ad eccezione dei casi di cui al terzo comma dell'art. 75 del c.p.p. nell'alveo dei quali non rientra chiaramente quello che ci occupa.
Passando, poi, alla richiesta di declaratoria di nullità dell'atto di citazione avanzata dalla convenuta ritiene questo giudice che, a ben vedere, l'atto introduttivo del presente giudizio contiene in sé, CP_4 gli elementi sufficienti per definire sia il petitum che la causa petendi, ponendosi chiaramente su tutt'altro piano l'esistenza o meno della prova dei fatti costituivi della domanda.
Passando al merito e principiando con la domanda avanzata dall'attore in proprio, nei Controparte_2
confronti delle convenute la stessa andrà rigettata per non avere, a monte, la titolarità Controparte_2 dell'azione.
Nel procedimento penale n. 2450/2015 R.G. N.R. – in cui i familiari della defunta si sono Parte_1 costituiti parte civile (citazione, doc. 3) - l'attore è imputato del reato di cui all'art. 589, Controparte_2 comma 1 e 2 c.p. (citazione, doc. 1) per essere stato, al momento del sinistro, “titolare dell'impresa
RO srl che aveva eseguito i lavori sull'immobile” (così si legge nel capo di imputazione).
I familiari della vittima, costituitisi parte civile, chiedevano al solo – nell'alveo del procedimento CP_1
penale - il risarcimento del danno, per le conseguenze civilistiche cagionate nella sua qualità.
Ciò posto, non può sorgere alcun dubbio in ordine alla distinzione tra il patrimonio della società
(assicurato) ed il patrimonio personale del così come non può sorgere alcun dubbio sul fatto che CP_1 le polizze che ci occupano siano state stipulate al fine di proteggere il patrimonio della società dai rischi idonei ad incidere negativamente sullo stesso.
In particolare, la polizza n° 513A4103 del 29.07.2011, (comparsa di costituzione , doc. 3 e CP_3 CP_3
4) e la polizza per la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro dell'impresa edile n° 10140524
stipulata con la convenuta già (doc. 9 Controparte_4 Controparte_5 citazione) sono state stipulate dall'impresa - persona giuridica ed autonomo centro di CP_1 imputazione di interessi - con le convenute, anche per la responsabilità civile verso terzi al fine di “tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge,
a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi […]”
(Sezione “responsabilità civile danni a terzi e prestatori di lavoro”, art. 1 OL e art. 13 delle CP_3 condizioni generali polizza Unipol). Posto che l'assicurato è, per entrambe le polizze il “soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione”, è chiaro che la copertura assicurativa non potrebbe indiscriminatamente estendersi a tutelare il patrimonio personale del legale rappresentante della società,
chiamato penalmente – e, dunque, personalmente - a rispondere di un sinistro. In nessuna delle due polizze sono previsti beneficiari o altri assicurati al di fuori della società di capitali stessa con la conseguenza che non potrebbe, in questa sede, estendersi arbitrariamente la copertura assicurativa a garanzia del rischio di un soggetto indubbiamente terzo rispetto alla società.
Se è vero che tra le condizioni di OL – OL art. 7 delle “condizioni integrative” previste CP_3 nella “Sezione Responsabilità Civile danni a terzi e prestatori di Lavoro”; OL (oggi lettera Pt_2
“L” “condizioni aggiuntive” – è previsto che “l'assicurazione comprende la responsabilità civile personale di ciascun Prestatore di Lavoro (compresi quadri e dirigenti), titolare, […] è anche vero che tale clausola non può che essere correttamente interpretata alla luce dell'oggetto del contratto. Oggetto del contratto che, come visto, è costituito dal tenere indenne la società assicurata dal rischio gravante sul proprio patrimonio sociale. È chiaro, infatti, che la citata clausola di estensione alla responsabilità
personale dei dipendenti, non potrebbe valere ad allargare l'alveo del rischio assicurato anche a patrimoni estranei a quello societario assicurato ma solamente a prevedere la possibilità di tenere indenne sempre il patrimonio sociale da azioni risarcitorie derivanti da condotte, anche personali, poste in essere dai dipendenti e titolari idonee ad arrecare danni a terzi nell'adempimento di quanto espressamente rientrante nelle loro mansioni. In altri termini, l'oggetto della tutela assicurativa è sempre e comunque il patrimonio della rispetto a quanto questa fosse chiamata a rispondere per fatto dei suoi dipendenti CP_1 nell'ambito, ovviamente, del principio generale di cui all'art. 2049 c.c.
D'altro canto, al fine di convincersi della correttezza di tale interpretazione, basti in questa sede considerare che, al momento della stipula delle polizze che ci occupano, in sede di assunzione del rischio,
anche ai fini della determinazione del premio, lo stesso era stato valutato e considerato esclusivamente rispetto al patrimonio societario soltanto e non anche rispetto al patrimonio del legale rappresentante.
Non potrebbe, dunque, rilevare chi ha causalmente compiuto l'azione dannosa, ma quale patrimonio la polizza intende proteggere con la conseguenza che ove il patrimonio della società non sia minacciato, la polizza non opera e gli effetti della condanna sul patrimonio del soggetto privato sono estranei al rischio dedotto in garanzia.
La stessa Suprema Corte ha autorevolmente sottolineato – in un caso del tutto analogo a quello che ci occupa – che “a tal proposito è sufficiente chiarire che l'assicurazione per cui è causa è una assicurazione
“di patrimonio” che presuppone come rischio la ricorrenza di una responsabilità diretta o indiretta dell'assicurato, la quale fa nascere a suo carico una obbligazione risarcitoria verso terzi che, a sua volta, determina il sorgere del credito dell'assicurato verso l'assicuratore. L'assicuratore, infatti, si obbliga a tenere indenne l'assicurato dai rischio che il suo patrimonio sia intaccato dalle azioni risarcitorie promosse da terzi per fatti o atti da lui o dalle persone della cui attività, secondo quanto specificamente
previsto nella polizza, egli sia chiamato a rispondere. È evidente, dunque, che la causa del contratto consiste nel trasferire sull'assicuratore il rischio di eventi negativi a carico del patrimonio dell'assicurato, in conseguenza di fatti che siano fonte di obbligazione risarcitoria dell'assicurato verso terzi”. Si legge nella medesima pronuncia che “Il soggetto assicurato, nonché beneficiario della polizza, era, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, solo la [società], il cui patrimonio era esposto al rischio di depauperamento, in quanto civilmente responsabile del danno subito” dal terzo. La polizza “stipulata dalla [società] era una species di assicurazione rientrante nel genus “assicurazioni contro i danni”, regolata dall'art. 1917 cod.civ. a mente del quale l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto;
né il terzo danneggiato, […] né coloro della cui attività la [società] era chiamata a rispondere civilmente
nei confronti [del terzo] avevano assunto alcun “ruolo” nel contratto: non quello di assicurati, quindi di
soggetti coperti dalla garanzia assicurativa – e neppure quello di beneficiari dell'indennizzo. Le parti del contratto erano [la società], nella veste di assicurata/beneficiaria dell'indennizzo, e , nella veste di CP_3 assicuratrice” (così, da ultimo Cassazione n. 21980 del 21.7.23).
Sul punto, non è fuor d'opera sottolineare come, in omaggio all'insegnamento delle SSUU “la difesa con
la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere
di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una
mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in
giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio” e, nei medesimi termini, è rilevabile d'ufficio dal giudice (Cass. SS. UU. 2951/2016 punti 64-65 ma anche Corte di Cassazione, Sezione II, ordinanza del 17 ottobre 2023, n. 28793).
Dunque, non essendo né contraente, né beneficiario delle polizze n. 513A4103 e n. 004- Controparte_2
010140524, entrambe sottoscritte dalla ad esclusiva tutela del proprio patrimonio sociale, Controparte_1 la domanda di accertamento di operatività delle polizze richiamate e di manleva avanzata dall'attore nei confronti delle convenute andrà rigettata per difetto di titolarità attiva del rapporto Controparte_2 dedotto in giudizio.
Fermo quanto sopra – ed a tutto voler concedere – è evidente come la OL stipulata con la
[...]
(oggi non potrebbe garantire un rischio concretizzatosi in un periodo Controparte_5 CP_4
successivo allo scadere della vigenza della copertura assicurativa, posto che – in maniera molto chiara –
l'art. 2 riportato nella sezione “Assicurazione spese legali e peritali” prevede ovviamente che “resta inteso tra le parti che la garanzia è operante per gli eventi che hanno avuto origine durante il periodo di
validità del contratto della polizza RC Generale, denunciati entro sei mesi dalla cessazione del contratto stesso”. Ne discende che, a fronte di una polizza in vigore dal 2007 al 2011, non potrebbe di certo invocarsi la copertura assicurativa per un evento verificatosi nel 2015.
Allo stesso modo – e sempre ad abundantiam – non è fuor d'opera sottolineare come, anche in relazione alla polizza , pure vigente al momento dell'evento, la copertura assicurativa non potrebbe essere CP_3 invocata posto che i lavori nel cantiere ove si è verificato il decesso della vittima erano stati pacificamente ultimati nel 2009 e le condizioni di polizza escludevano espressamente i danni: “f) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori, fermo restando che i lavori
si intendono ultimati quando si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze: rilascio di certificato di collaudo provvisorio;
consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del
certificato di ultimazione lavori;
uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.
Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia
cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate”. Ed in ogni caso, la copertura assicurativa della sarebbe astrattamente altresì da escludersi anche in CP_3 considerazione del fatto che l'evento morte è stato cagionato “da corrente elettrica a 220 volt (ingresso mano sinistra – uscita spalla destra e attraversamento del torace/cuore)” (così si legge nel capo di imputazione), rischio espressamente escluso dall'art. 5, III, lettera k (doc. 4, pag. 14 di 43) delle condizioni di polizza che prevede non siano compresi i danni: “k) risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto”.
Passando all'esame della domanda proposta dalla invece, è evidente come la stessa si palesi Controparte_1
inammissibile.
Trattasi, infatti, di una domanda di accertamento di operatività di due polizze assicurative e della conseguente domanda di manleva proposta nei confronti dell'assicuratore in assenza di domande risarcitorie avanzate nei confronti della società, motivo per cui, è ovvio, non sussiste il necessario interesse ad agire in capo alla società.
Secondo la consolidata e condivisa giurisprudenza di legittimità, “l'interesse ad agire richiede non solo
l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il
processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte,
senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue
che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che
costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza” (Cass. n. 6749/2012; Cass. n. 28405/2008;
Cass. S.U. 27187/2006).
Nel caso che ci occupa, la società non è (ovviamente, in quanto persona giuridica) imputata Controparte_1 nel procedimento penale n. 2450/2015 R.G. N.R., né è stata chiamata nel citato procedimento penale quale responsabile civile dai familiari della defunta né risulta che l'imputato abbia avanzato Parte_1
domanda di regresso o di manleva nei confronti della citata società.
Pertanto, sia la domanda di accertamento di operatività delle polizze stipulate negli anni dalla società
attrice per la responsabilità civile verso terzi, sia la domanda di manleva, andranno dichiarate inammissibili in quanto, in mancanza di prova di un effettivo risarcimento del danno a terzi da parte della società assicurata e, ancor prima, di una pretesa risarcitoria azionata nei confronti della stessa non si ravvisa un suo concreto ed attuale interesse ad agire. Invero, l'obbligo delle compagnie convenute di rimborsare alla società assicurata le somme che questa dovesse essere tenuta a pagare in dipendenza di un sinistro che cagiona danni a terzi ha per presupposto che siano state formulate nei confronti dell'assicurata specifiche richieste risarcitorie e che, rispetto ad esse, sia stata affermata in concreto la responsabilità dell'assicurata.
Una domanda come quella proposta dalla società tende, al contrario, ad ottenere un Controparte_1
provvedimento privo di ogni concreta utilità per l'assicurata in quanto meramente confermativo dell'esistenza in astratto dell'obbligazione contrattuale ed inidoneo a produrre nei confronti degli assicuratori un qualche effetto giuridicamente vincolante, difettando – giova ripeterlo - una domanda risarcitoria nei confronti della società da parte dei terzi danneggiati dall'evento.
Privi di rilevanza risultano, dunque, l'accertamento dell'operatività delle polizze relative alla responsabilità civile verso terzi e l'affermazione dell'obbligo delle società assicuratrici a tenere indenne l'assicurata in relazione ad uno specifico evento lesivo nei confronti del quale la sua responsabilità non è
stata in concreto (e nemmeno in astratto) accertata né, ancor prima, dedotta.
Non colgono nel segno, al riguardo, i richiami alle sentenze della Corte di Cassazione in materia di rapporto di immedesimazione organica tra il legale rappresentante di una società e la società stessa in quanto – pur ammettendo che le polizze stipulate dalla società attrice avrebbero dovuto garantire i danni cagionati al patrimonio della società relativi ad azioni o omissioni del legale rappresentante nello svolgimento di attività per la società che, per il principio dell'immedesimazione organica, risponde civilmente degli illeciti commessi dall'amministratore nell'esercizio delle sue funzioni – in ogni caso presupposto essenziale per l'operatività di tale garanzia è la formulazione di una richiesta risarcitoria nei confronti della società medesima.
Circostanza che, nel caso che ci occupa, non si è pacificamente verificata.
In conclusione, la domanda proposta da in proprio andrà rigettata, mentre la domanda Controparte_2
proposta dallo stesso in qualità di legale rappresentante della società andrà dichiarata Controparte_1
inammissibile.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ed andranno calcolate in relazione al valore ed alla complessità della causa (valore indeterminabile, complessità media), al numero ed all'importanza delle questioni trattate oltre che all'attività effettivamente svolta dai procuratori delle parti convenute (fase studio, fase introduttiva e fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 419/2024,
e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta da in proprio;
Controparte_2
- Dichiara inammissibile per difetto di interessi ad agire la domanda proposta dalla Controparte_1 - Condanna parte attrice alla refusione in favore di ciascuno dei convenuti delle spese del presente giudizio che liquida, a favore di ogni convenuto, in euro 7122,00 oltre il 15% delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 7.5.2025
Il Giudice
Enza Foti