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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/02/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12357/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice rel. dott.ssa Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 13 febbraio 2025
nel procedimento iscritto al n.r.g.12357/2024, promosso da:
nata in [...] il [...], Parte_1
PSA1F
con il patrocinio dell'Avv. Maria Elisabetta Vandelli del Foro di Roma, con studio professionale in Roma, alla via F. Massimo n. 60 RICORRENTE
(CF ), in persona carica, Controparte_1 P.IVA_1 ex lege vvocat dello Stato (C.F. ) C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per la ricorrente: “...in via cautelare ed urgente: sospendere il provvedimento impugnato fino alla definizione del giudizio;
ulteriormente in via cautelare ed urgente: si chiede che sia ordinato al questore competente il rilascio della ricevuta del permesso di soggiorno per protezione speciale o il rilascio di altro titolo di soggiorno temporaneo, con indicazione che consenta accesso al lavoro e alla iscrizione anagrafica e al rilascio del codice fiscale alfanumerico, fino alla conclusione del presente giudizio;
in via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità e l'annullamento del provvedimento impugnato di rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale pe eglio esposti nel presente atto;
oltre che accertare e dichiarare il diritto della ricorrente - (cui 06psa1f)- al rispetto della sua vita Parte_1 privata e famigliare in Italia e, per l'effetto, al ri protezione speciale e del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale, che consenta di lavorare e di essere convertito per motivi di lavoro...”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
1. Con ricorso tempestivamente proposto in data 3 settembre 2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., la ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 29 luglio 2024 dal Questore della Provincia di Modena, notificatole il 5 agosto 2024. 1.1. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna: “…rilevato che la richiedente faceva il suo primo ingresso nel territorio italiano nel 2020, ricongiungendosi con il compagno, cittadino moldavo residente nella provincia modenese. L'istante stessa risiede con il compagno e la madre dell'uomo, attualmente ha dichiarato di essere impiegata part-time come colf..; ritenuto che tali elementi, considerato il periodo di soggiorno, relativamente breve, non siano idonei ad attestare la presenza effettiva di stretti e stabili legami personali in Italia che renderebbe l'allontanamento dal territorio nazionale un atto gravemente lesivo del diritto del richiedente di vivere insieme ai congiunti affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente e quindi dei principi di cui all'art. 8 CEDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo...”.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto, grazie allo svolgimento di regolare attività lavorativa, a ciò dovendosi aggiungere la sua stabile convivenza con cittadino moldavo.
1.3. In data 4 settembre 2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Sebbene regolarmente citato (v. sul punto allegati alla nota re di parte ricorrente del 4.1.2025 nel fascicolo sub-procedimentale) il non si è Controparte_1 costituito e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha delegato per la fase istruttoria il GOP appartenente all'Ufficio del processo.
1.5. La causa, quindi, è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione della ri e che ha dichiarato in li : io sono entrata in Italia il 21 febbraio 2020 perché a abitava il mio fidanzato con sua madre e sua zia. Da poco mia suocera ha Per_1 CP_2
a un appartamento semp noi, lo sta sistemando un po' e ha intenzione di Per_1 trasferirsi tra poco. Quindi, viviamo in sa. La casa è in affitto e il contratto era intestato alla zia e alla madre del mio fidanzato: ora è lui che subentrerà al posto della madre nel contratto. L'affitto è pari a 0 euro mensili. Io non pago l'affitto, nemmeno in parte, provvede per me il mio fidanzato. ADR: io e
ci siamo conosciuti tramite Facebook nel 2019. Io sono originaria della Moldavia, sono nata a [...] iopol, lì vive ancora mia madre. Mio padre è morto il 9 novembre 2003, era malato. Mia madre ha il diabete, la sento telefonicamente molto spesso. Ho due fratelli e una sorella che vivono in Russia;
anche io ho vissuto dal 2012 al 2019 in Russia. Ho una figlia nata nel 2002 dal mio matrimonio;
da mio marito però mi sono separata nel 2010 e poi lui è deceduto nel 2019. Dopo la separazione io ho raggiunto i miei fratelli in Russia portandomi anche mia figlia che è tutt'ora lì, a Mosca. Lei ora è fidanzata e lav e commessa in un negozio della città. Io ho affidato mia figlia ai miei fratelli quando ho conosciuto e ho deciso di CP_2 raggiungerlo in Italia. A M ho lavorato in un negozio di rivendita di frutta e verdu ciso che dopo il contatto via Facebook io e c'eravamo visti anche a casa mia in Moldavia durante le festività natalizie CP_2 tra il 2019 e il 2020: così o avuto modo di poterci conoscere meglio. E da qui poi è nata la decisione di stare insieme: lui è tornato in Italia e io a Mosca per cessare il rapporto di lavoro ed organizzare il viaggio che ho effettuato in autobus (l'avv. Vandelli precisa che non vi è necessità di apposizione del visto per l'ingresso in Italia tr i di area Schengen e che, quindi, la ricorrente è entrata regolarmente in Italia). Una volta giunta a asi subito il periodo di Lockdown dopo il quale ho potuto lavorare come colf Per_1 per la sig per la quale ancora lavoro attualmente. Ho sempre avuto un contratto part- Persona_2 time guadagno circa 750,00-800,00 euro al mese. Non alloggio anche presso la sig.ra per la quale lavoro. Non ho il codice fiscale ma solo quello numerico datomi dalla prefettura al Per_2 mom resentazione della domanda di emersione lavorativa che ho presentato ma che mi è stata rigettata. La domanda l'aveva presentata sempre la mia attuale datrice di lavoro. L'avv. Vandelli conferma tale ultima circostanza e l'impossibilità di rilascio da parte dell'Agenzia delle Entrate di un codice fiscale sostituivo che deve necessariamente essere preceduto dal rilascio questorile del per i soggiorno. Precisa, altresì, che sempre per tale motivo non ha potuto allegare l'estratto previdenziale della ricorrente ma CP_3 comunque copia dei versamenti previdenziali e assicurativi da parte della datrice di favore della stessa. ADR: io non ho partecipato a corsi di apprendimento della lingua italiana che però ho imparato a parlare abbastanza bene, come mi sta facendo notare lei ora, perché la mia datrice di lavoro è una signora anziana italiana con la quale parlo necessariamente in italiano;
ho amici italiani ai quali chiedo anche di correggere i miei eventuali errori di espressione. ADR: non ho svolto cors rmazione anche perché lavoro per un privato e quindi non c'è, diciamo, necessità che io li svolga. ADR: è oramai da 15 anni in Italia, è cittadino CP_2 rumeno e lavora come operaio in una fabbrica di ceramica uolo;
sua madre è in Italia da almeno una ventina d'anni; so che lei ha intenzione di chiedere tadinanza italiana e che ha avviato il percorso amministrativo per ottenerla. ADR: dopo il lavoro io e usciamo con gli amici, facciamo la spesa insieme CP_2
e ci occupiamo della pulizia della casa. Vogliamo bi rimanere in Italia, vogliamo acquistare un appartamento. Vorremmo anche sposarci, ma per fare questo io dovrei tornare in Moldavia per richiedere i documenti necessari per attestare la mia libertà di stato ma non posso andare in Moldavia perché non ho un permesso. ADR: sto bene in salute. ADR dell'avv. Vandelli: la città dove vivevo in Moldavia è vicino ad Odessa, in Ucraina, al confine con tale Stato dove attualmente c'è la guerra...”.
1.6 Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c. Nelle note conclusive il difensore della ricorrente ha concluso come in epigrafe.
*** 2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Modena con il quale è stato negato alla ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
dovendo escludere, nella presente sede, qualsiasi scrutinio sul provvedimento o, meglio, parere della CT di Bologna che, sebbene espressamente impugnato con il ricorso, non è, in realtà, autonomamente impugnabile trattandosi di atto amministrativo meramente endo-procedimentale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dallo stesso provvedimento questorile impugnato la domanda amministrativa è stata presentata in data 28.4.2022). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), ne un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Da ultimo, la suprema Corte di Cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, la ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio non solo un serio percorso di integrazione lavorativo ma anche familiare sul territorio italiano, con ciò potendosi ritenere superato il rilievo in tal senso evidenziato nel provvedimento impugnato. Dalla documentazione depositata, in particolare, si evince che la ricorrente, da ritenersi immune da pregiudizi penali (parte resistente, sia pur contumace, non ha, comunque, fatto pervenire o depositato nulla sul punto), ha avviato un percorso di integrazione lavorativa sin dal momento del suo ingresso nel 2020 sul territorio nazionale, riuscendo a reperire immediatamente con contratto a tempo indeterminato un lavoro come colf/badante che sta svolgendo in maniera continuativa da più di quattro anni e per il quale sta percependo un discreto guadagno. Ha, altresì, dimostrato, nonostante la mancanza di idonee attestazioni, di avere una buona ed effettiva – non più meramente asserita come precisato nel citato decreto questorile – conoscenza della lingua italiana atteso lo svolgimento dell'audizione in sede giudiziale senza l'ausilio di un interprete. Quanto, poi, alla situazione affettiva e abitativa, l'istante ha, comunque, confermato quanto già risultante dal provvedimento impugnato e, cioè, una stabile convivenza proprio con il cittadino moldavo che aveva di fatto raggiunto in Italia essendo quest'ultimo oramai ivi residente con la propria madre e una zia da diversi anni. L'istante, infine, ha ancora l'anziana madre nel paese d'origine e la sua unica figlia, oramai adulta, nata dal matrimonio con il suo ex-marito, poi, deceduto, vive e lavora in Russia da tempo. Alla luce di tali elementi, appare indubbio, quindi, che l'istante abbia compiuto “ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento”, come richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata. Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove d rferenza risponda “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_3 Per_4 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente. Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione della ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale. Il pregiudizio che patirebbe l'interessata per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che ella ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, dove è oramai priva di riferimenti familiari, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere la ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (vita privata e familiare) che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 9. Nulla per le spese considerato che la presente decisione, nella contumacia di parte resistente, è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo alla ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla per le spese.
Così deciso in Bologna, il 13 febbraio 2025 Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi
Il Presidente Dott. Luca Minniti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice rel. dott.ssa Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 13 febbraio 2025
nel procedimento iscritto al n.r.g.12357/2024, promosso da:
nata in [...] il [...], Parte_1
PSA1F
con il patrocinio dell'Avv. Maria Elisabetta Vandelli del Foro di Roma, con studio professionale in Roma, alla via F. Massimo n. 60 RICORRENTE
(CF ), in persona carica, Controparte_1 P.IVA_1 ex lege vvocat dello Stato (C.F. ) C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni per la ricorrente: “...in via cautelare ed urgente: sospendere il provvedimento impugnato fino alla definizione del giudizio;
ulteriormente in via cautelare ed urgente: si chiede che sia ordinato al questore competente il rilascio della ricevuta del permesso di soggiorno per protezione speciale o il rilascio di altro titolo di soggiorno temporaneo, con indicazione che consenta accesso al lavoro e alla iscrizione anagrafica e al rilascio del codice fiscale alfanumerico, fino alla conclusione del presente giudizio;
in via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità e l'annullamento del provvedimento impugnato di rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale pe eglio esposti nel presente atto;
oltre che accertare e dichiarare il diritto della ricorrente - (cui 06psa1f)- al rispetto della sua vita Parte_1 privata e famigliare in Italia e, per l'effetto, al ri protezione speciale e del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale, che consenta di lavorare e di essere convertito per motivi di lavoro...”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
1. Con ricorso tempestivamente proposto in data 3 settembre 2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., la ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 29 luglio 2024 dal Questore della Provincia di Modena, notificatole il 5 agosto 2024. 1.1. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna: “…rilevato che la richiedente faceva il suo primo ingresso nel territorio italiano nel 2020, ricongiungendosi con il compagno, cittadino moldavo residente nella provincia modenese. L'istante stessa risiede con il compagno e la madre dell'uomo, attualmente ha dichiarato di essere impiegata part-time come colf..; ritenuto che tali elementi, considerato il periodo di soggiorno, relativamente breve, non siano idonei ad attestare la presenza effettiva di stretti e stabili legami personali in Italia che renderebbe l'allontanamento dal territorio nazionale un atto gravemente lesivo del diritto del richiedente di vivere insieme ai congiunti affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente e quindi dei principi di cui all'art. 8 CEDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo...”.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto, grazie allo svolgimento di regolare attività lavorativa, a ciò dovendosi aggiungere la sua stabile convivenza con cittadino moldavo.
1.3. In data 4 settembre 2024, ricorrendone i presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Sebbene regolarmente citato (v. sul punto allegati alla nota re di parte ricorrente del 4.1.2025 nel fascicolo sub-procedimentale) il non si è Controparte_1 costituito e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia. Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha delegato per la fase istruttoria il GOP appartenente all'Ufficio del processo.
1.5. La causa, quindi, è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione della ri e che ha dichiarato in li : io sono entrata in Italia il 21 febbraio 2020 perché a abitava il mio fidanzato con sua madre e sua zia. Da poco mia suocera ha Per_1 CP_2
a un appartamento semp noi, lo sta sistemando un po' e ha intenzione di Per_1 trasferirsi tra poco. Quindi, viviamo in sa. La casa è in affitto e il contratto era intestato alla zia e alla madre del mio fidanzato: ora è lui che subentrerà al posto della madre nel contratto. L'affitto è pari a 0 euro mensili. Io non pago l'affitto, nemmeno in parte, provvede per me il mio fidanzato. ADR: io e
ci siamo conosciuti tramite Facebook nel 2019. Io sono originaria della Moldavia, sono nata a [...] iopol, lì vive ancora mia madre. Mio padre è morto il 9 novembre 2003, era malato. Mia madre ha il diabete, la sento telefonicamente molto spesso. Ho due fratelli e una sorella che vivono in Russia;
anche io ho vissuto dal 2012 al 2019 in Russia. Ho una figlia nata nel 2002 dal mio matrimonio;
da mio marito però mi sono separata nel 2010 e poi lui è deceduto nel 2019. Dopo la separazione io ho raggiunto i miei fratelli in Russia portandomi anche mia figlia che è tutt'ora lì, a Mosca. Lei ora è fidanzata e lav e commessa in un negozio della città. Io ho affidato mia figlia ai miei fratelli quando ho conosciuto e ho deciso di CP_2 raggiungerlo in Italia. A M ho lavorato in un negozio di rivendita di frutta e verdu ciso che dopo il contatto via Facebook io e c'eravamo visti anche a casa mia in Moldavia durante le festività natalizie CP_2 tra il 2019 e il 2020: così o avuto modo di poterci conoscere meglio. E da qui poi è nata la decisione di stare insieme: lui è tornato in Italia e io a Mosca per cessare il rapporto di lavoro ed organizzare il viaggio che ho effettuato in autobus (l'avv. Vandelli precisa che non vi è necessità di apposizione del visto per l'ingresso in Italia tr i di area Schengen e che, quindi, la ricorrente è entrata regolarmente in Italia). Una volta giunta a asi subito il periodo di Lockdown dopo il quale ho potuto lavorare come colf Per_1 per la sig per la quale ancora lavoro attualmente. Ho sempre avuto un contratto part- Persona_2 time guadagno circa 750,00-800,00 euro al mese. Non alloggio anche presso la sig.ra per la quale lavoro. Non ho il codice fiscale ma solo quello numerico datomi dalla prefettura al Per_2 mom resentazione della domanda di emersione lavorativa che ho presentato ma che mi è stata rigettata. La domanda l'aveva presentata sempre la mia attuale datrice di lavoro. L'avv. Vandelli conferma tale ultima circostanza e l'impossibilità di rilascio da parte dell'Agenzia delle Entrate di un codice fiscale sostituivo che deve necessariamente essere preceduto dal rilascio questorile del per i soggiorno. Precisa, altresì, che sempre per tale motivo non ha potuto allegare l'estratto previdenziale della ricorrente ma CP_3 comunque copia dei versamenti previdenziali e assicurativi da parte della datrice di favore della stessa. ADR: io non ho partecipato a corsi di apprendimento della lingua italiana che però ho imparato a parlare abbastanza bene, come mi sta facendo notare lei ora, perché la mia datrice di lavoro è una signora anziana italiana con la quale parlo necessariamente in italiano;
ho amici italiani ai quali chiedo anche di correggere i miei eventuali errori di espressione. ADR: non ho svolto cors rmazione anche perché lavoro per un privato e quindi non c'è, diciamo, necessità che io li svolga. ADR: è oramai da 15 anni in Italia, è cittadino CP_2 rumeno e lavora come operaio in una fabbrica di ceramica uolo;
sua madre è in Italia da almeno una ventina d'anni; so che lei ha intenzione di chiedere tadinanza italiana e che ha avviato il percorso amministrativo per ottenerla. ADR: dopo il lavoro io e usciamo con gli amici, facciamo la spesa insieme CP_2
e ci occupiamo della pulizia della casa. Vogliamo bi rimanere in Italia, vogliamo acquistare un appartamento. Vorremmo anche sposarci, ma per fare questo io dovrei tornare in Moldavia per richiedere i documenti necessari per attestare la mia libertà di stato ma non posso andare in Moldavia perché non ho un permesso. ADR: sto bene in salute. ADR dell'avv. Vandelli: la città dove vivevo in Moldavia è vicino ad Odessa, in Ucraina, al confine con tale Stato dove attualmente c'è la guerra...”.
1.6 Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c. Nelle note conclusive il difensore della ricorrente ha concluso come in epigrafe.
*** 2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Modena con il quale è stato negato alla ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
dovendo escludere, nella presente sede, qualsiasi scrutinio sul provvedimento o, meglio, parere della CT di Bologna che, sebbene espressamente impugnato con il ricorso, non è, in realtà, autonomamente impugnabile trattandosi di atto amministrativo meramente endo-procedimentale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e quindi dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dallo stesso provvedimento questorile impugnato la domanda amministrativa è stata presentata in data 28.4.2022). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), ne un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Da ultimo, la suprema Corte di Cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240).
6.3. Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, la ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio non solo un serio percorso di integrazione lavorativo ma anche familiare sul territorio italiano, con ciò potendosi ritenere superato il rilievo in tal senso evidenziato nel provvedimento impugnato. Dalla documentazione depositata, in particolare, si evince che la ricorrente, da ritenersi immune da pregiudizi penali (parte resistente, sia pur contumace, non ha, comunque, fatto pervenire o depositato nulla sul punto), ha avviato un percorso di integrazione lavorativa sin dal momento del suo ingresso nel 2020 sul territorio nazionale, riuscendo a reperire immediatamente con contratto a tempo indeterminato un lavoro come colf/badante che sta svolgendo in maniera continuativa da più di quattro anni e per il quale sta percependo un discreto guadagno. Ha, altresì, dimostrato, nonostante la mancanza di idonee attestazioni, di avere una buona ed effettiva – non più meramente asserita come precisato nel citato decreto questorile – conoscenza della lingua italiana atteso lo svolgimento dell'audizione in sede giudiziale senza l'ausilio di un interprete. Quanto, poi, alla situazione affettiva e abitativa, l'istante ha, comunque, confermato quanto già risultante dal provvedimento impugnato e, cioè, una stabile convivenza proprio con il cittadino moldavo che aveva di fatto raggiunto in Italia essendo quest'ultimo oramai ivi residente con la propria madre e una zia da diversi anni. L'istante, infine, ha ancora l'anziana madre nel paese d'origine e la sua unica figlia, oramai adulta, nata dal matrimonio con il suo ex-marito, poi, deceduto, vive e lavora in Russia da tempo. Alla luce di tali elementi, appare indubbio, quindi, che l'istante abbia compiuto “ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento”, come richiesto dalla giurisprudenza sopra richiamata. Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove d rferenza risponda “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_3 Per_4 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente. Ecco allora che la documentazione depositata attesta un percorso di inserimento lavorativo e sociale promettente, che denota l'intenzione della ricorrente di partecipare attivamente alla vita sociale del paese di accoglienza e di inserirsi anche nell'azione ispirata ai principi di solidarietà sociale. Il pregiudizio che patirebbe l'interessata per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che ella ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, dove è oramai priva di riferimenti familiari, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere la ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (vita privata e familiare) che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
7. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
8. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 9. Nulla per le spese considerato che la presente decisione, nella contumacia di parte resistente, è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo alla ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla per le spese.
Così deciso in Bologna, il 13 febbraio 2025 Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi
Il Presidente Dott. Luca Minniti