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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/08/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 414/2025 – 476/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. GIOVANNI PICCIAU Presidente Dott. ROBERTO VIGNATI Consigliere Dott.ssa FIORELLA PERNA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause civili riunite n. 414/2025 e n. 476/2025 in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 570/24, discussa all'udienza collegiale del 19.6.2025 e promossa
DA
( c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti MARIA Pt_1 P.IVA_1
GRAZIA DEMAESTRI (c.f. ) e ROBERTO MAIO ed C.F._1 elettivamente domiciliato in MILANO, VIA SAVARE' 1, presso l'avvocatura dell'ente APPELLANTE/APPELLATO CONTRO
(CF ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. GIANLUCA GALLO (c.f. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliata in BRONI, VIA CATTANEO 70, presso lo studio del difensore
APPELLATA/APPELLANTE I procuratori delle parti, come costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE : come da ricorso iscritto al n. RG 414/25 Pt_1
PER L'APPELLATA come da memoria difensiva CP_1
PER L'APPELLANTE come da ricorso iscritto al n. RG CP_1
476/25
PER L'APPELLATO : come da memoria difensiva Pt_1
1 MOTIVI IN FATTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Pavia ha respinto la domanda con la quale – dedotto di essere titolare di pensione quale Controparte_1 Pt_1 lavoratrice dipendente e di svolgere la professione di commercialista, per la quale era regolarmente iscritta all'ordine e alla cassa, con esonero dal versamento del contributo soggettivo - chiedeva annullarsi l'avviso di addebito n. 379 202300021612 83 000, dell'importo di €. 41.452,64, preteso dall' a titolo di Pt_1 contributi dovuti alla Gestione Separata. aveva proceduto alla verifica del reddito percepito nell'anno 2016 e aveva Pt_1 riscontrato l' omessa compilazione, nella dichiarazione dei redditi percepiti nell'annualità, del quadro RR, relativo alla denuncia dei contributi dovuti all' Pt_1 sulla base dei redditi professionali prodotti.
A delibazione della causa, il primo giudice ha preliminarmente respinto l'eccezione di prescrizione del credito in considerazione della sospensione dei termini disposta ex lege per l'emergenza Covid ed, altresì, ha rilevato la produzione dell'atto interruttivo notificato il 5.12.2022.
Ciò posto, il primo giudice ha respinto la tesi dell'opponente, fondata sull'asserto secondo cui l'iscrizione alla cassa previdenziale di categoria esenterebbe dall'obbligo di contribuzione alla Gestione Separata atteso che in tal caso non sussisterebbe alcun rischio per il soggetto interessato di rimanere privo di copertura assicurativa.
A fondamento del proprio convincimento, il primo giudice ha richiamato l'art. 2, comma 26, della L. 8.8.1995, n. 335 - che prevede che sono tenuti ad iscriversi a un'apposita Gestione Separata, tra gli altri, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'art. 49 del Testo Unico delle imposte sui redditi - ed ha richiamato il D.Lgvo 103/96, il quale ha esteso la tutela previdenziale obbligatoria “ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi
o elenchi”, con la precisazione che la disciplina si applica altresì a coloro che svolgono, contestualmente all'attività professionale, attività da lavoro dipendente.
Il primo giudice ha poi dato atto che, secondo la giurisprudenza, la copertura assicurativa andava estesa non solo a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, vale a dire a coloro che, pur svolgendo due diversi tipi di attività, erano assicurati, dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna attività corrispondesse una forma di assicurazione.
Relativamente alle sanzioni, quantizzate in €. 14.446,66, il primo giudice ha ritenuto l'assenza di dolo rilevando che la ricorrente aveva ottenuto, nel 2015, una sentenza del Tribunale di Pavia che aveva escluso l'obbligo del versamento
2 alla Gestione Separata e che al momento della compilazione della dichiarazione reddituale per cui è causa detta sentenza non era ancora stata riformata.
Avverso detta decisione, con ricorso depositato in data 22.4.2025, ha spiegato appello l' lamentando l'erroneità del capo di sentenza con cui il giudice aveva Pt_1 dichiarato che le sanzioni devono essere determinate ai sensi dell'art. 116, comma VIII, lett. a) della L. n. 388/2000 e non già secondo il più gravoso criterio previsto per l'evasione (lett. b).
Inoltre, in capo alla ricorrente difettava la buona fede perché già nel CP_1
2015 era al corrente del fatto che la sentenza del Tribunale di Pavia era stata impugnata dall' e, prudenzialmente, avrebbe dovuto denunciare i redditi. Pt_1
Con ricorso successivamente depositato, avverso la predetta medesima decisione ha spiegato appello altresì la quale ha lamentato, con il primo Controparte_1 motivo di gravame, l' erroneità della decisione nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione del credito.
A dire dell'appellante le norme sulla sospensione della decorrenza dei CP_1 termini prescrizionali erano inapplicabili al caso di specie. Difatti, la professionista era iscritta alla Cassa dei Dottori Commercialisti, mentre la pretesa di iscrizione all' era infondata, con la conseguenza che la rivendicazione Pt_1 affidata all'invito del 5.12.22 “non può beneficiare della sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza concessa “nel periodo COVID” la cui retroattività non può essere pretestuosamente invocata nei confronti di chi versava regolarmente i contributi nella misura dovuta alla propria Cassa di appartenenza”.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato CP_1
l'insussistenza dell'obbligo contributivo verso la Gestione Separata in quanto l'iscrizione ad una Cassa Previdenziale esclude l'obbligo di contribuzione ad altro fondo pensionistico per la stessa attività ed elimina in radice ogni possibile obbligo di iscrizione alla Gestione Separata La era iscritta alla Pt_1 CP_1
Cassa dei Dottori Commercialisti e aveva una posizione contributiva, quindi non sussisteva alcun rischio di scopertura assicurativa, mentre che la stessa versasse solo il contributo integrativo -essendo esonerata dal contributo soggettivo- era irrilevante.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante pur condivisa la statuizione CP_1 sulle sanzioni, ha assunto che le stesse restavano travolte dall'accoglimento dei motivi di appello sopra descritti.
Nei separati giudizi di appello hanno resistito entrambi gli appellati.
All'udienza del 19.6.2025 la Corte ha disposto la riunione delle cause e, udite le conclusioni delle parti, ha deciso come da dispositivo in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
Gli appelli sono infondati per le ragioni che seguono.
3 Merita preliminare disamina il motivo di appello di con il quale si è CP_1 sostenuta l'intervenuta prescrizione estintiva del credito.
Al proposito il Collegio osserva che la sospensione della decorrenza della prescrizione dettata dal Legislatore in occasione dell'emergenza Covid 19 è applicabile a tutti i tipi di contribuzione e, pertanto, anche a quella oggetto di causa.
Ciò posto, il Collegio rileva che la data di scadenza per il versamento dei contributi 2016 dovuti alla Gestione Separata era fissata al 20.07.2017, attesa la proroga disposta con DPCM 03.07.2017, con spostamento della naturale prescrizione del credito al 19.07.2022.
Nondimeno, nel periodo, sono intervenuti provvedimenti legislativi che hanno sospeso i termini di prescrizione di cui all'art. 3 della legge 335/95, in conseguenza dell'emergenza legata al periodo Covid.
Ai sensi dell'art. 37 del d.l. n. 18/20, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, è stato previsto al comma 2 che “ I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
A detto periodo di sospensione, pari a 129 giorni, devono essere aggiunti ulteriori 182 giorni (dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021) di sospensione come stabilito dal decreto-legge 31 dicembre 2020 n. 183 convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il quale ha previsto: “ I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30.6.2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Applicata la predetta normativa relativa alla sospensione dei termini di prescrizione, il Collegio rileva che il termine prescrizionale riguardante la contribuzione per cui è causa, alla data di notifica della diffida di pagamento del 5.12.22, non si era perfezionato, con conseguente sussistenza del credito.
Anche il motivo di appello relativo all'illegittimità della pretesa contributiva è infondato.
L'orientamento affermatosi in seno a questa Corte, dal quale il Collegio non intende discostarsi, siccome anche coerente con gli insegnamenti della S.C., ritiene che il versamento del solo contributo integrativo alla cassa di appartenenza non sia sufficiente a costituire una posizione contributiva in capo al professionista iscritto, sì che lo stesso è soggetto all'obbligo di versamento alla Gestione Separata.
4 Relativamente all'obbligo di contribuzione a favore della Gestione Separata, con le sentenze n. 30344 e n. 30345 del 2017, la Corte di Cassazione ha espresso il principio secondo cui i professionisti, iscritti ad albi i quali svolgano contemporaneamente altra attività di lavoro privato o pubblico, sono obbligati alla contribuzione alla Gestione Separata in relazione ai redditi prodotti Pt_1 nell'esercizio dell'attività professionale, anche se sono soggetti al versamento alla cassa professionale del contributo integrativo;
tale forma di contribuzione, infatti, ha una funzione esclusivamente solidaristica e non comporta il diritto a prestazioni previdenziali.
L'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.
A sostegno di tanto, ex plurimis (Cfr. Cass. n. 32166/2018, n. 5826/2021 e da ultimo la sentenza della Corte Costituzionale n. 104/2022), il Collegio richiama l'Ordinanza n. 20288/22 della S.C., la quale ha affermato che il professionista iscritto “ ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa l'iscrizione all'INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' , in virtù del principio di universalizzazione Pt_1 della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo la quale l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, dovendosi porre il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata in termini non già di alternatività, bensì di complementarità”.
Detta decisione assume particolare significatività siccome anche successiva alla sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 2022, citata, la quale ha ritenuto che l'obbligo censurato - per le medesime ragioni sostenute dall'odierna appellante- vada esente da profili di irragionevolezza, illogicità e incoerenza nel sistema normativo, di cui, al contrario, assume una funzione di chiusura, rinvenendo il suo fondamento costituzionale nell'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie per tutti i lavoratori.
Anche l'appello di non merita accoglimento. Pt_1
Il Collegio al proposito assume che non sia possibile applicare il trattamento sanzionatorio più gravoso di cui alla lettera b), dell'art. 116, comma 8, l. n. 388/200 a chi dimostri di aver omesso in buona fede di compilare il quadro relativo ai contributi dovuti, dovendo escludersi ogni automatismo tra l'omessa dichiarazione da un lato e l'evasione dall'altro lato.
Osta all'accoglimento del motivo di gravame il pronunciamento della S.C. già citato dal giudice di prime cure, secondo il quale “il fatto che l'inoltro di
5 denunce infedeli o la loro omissione configuri un occultamento dei rapporti di lavoro o delle retribuzioni erogate (o di entrambe le cose), che di per sé fa presumere l'esistenza di una specifica volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti, non può dirsi irrispettoso della lettera dell'art. 116, comma 8, lett. b), I. n. 388/2000, dal momento che il rilievo da essa attribuito all'elemento intenzionale consente, anche in ipotesi di denunce omesse o non veritiere, di escludere l'ipotesi dell'evasione: si tratta infatti di presunzione relativa, che può essere vinta mediante l'allegazione e prova (l'onere delle quali è a carico del soggetto inadempiente) di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento” (Cass. Sent. n. 20446/2022).
Nel caso di specie, il Tribunale di Pavia, con la sentenza n. 315/2015, aveva ritenuto l'illegittimità della pretesa contributiva di e solo nel 2018, ossia Pt_1 successivamente alla presentazione del modello Unico 2017 per i redditi 2016 – nel cui ambito veniva omessa la compilazione del quadro RR- è intervenuta la sentenza di questa Corte di Appello la quale ha riformato la pronuncia di primo grado. Dunque, tenuto conto della sequenza temporale dei fatti, il comportamento della è carente del dolo specifico richiesto dalla norma CP_1
e, ad avviso del Collegio, la condotta omissiva è stata posta in essere in buona fede.
Gli appelli, dunque, sono entrambi infondati e, in considerazione della reciproca soccombenza, le spese del grado devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Respinge gli appelli avverso la sentenza n. 570/24 del Tribunale di Pavia.
Dichiara la compensazione delle spese del grado.
Dichiara dovuto il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co 1 quater DPR 115/01, così come modificato dall'art. 1 co 7 L. 228/12 .
Milano, 19.6.2023. IL GIUDICE A. REL. IL PRESIDENTE FIORELLA PERNA GIOVANNI PICCIAU
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. GIOVANNI PICCIAU Presidente Dott. ROBERTO VIGNATI Consigliere Dott.ssa FIORELLA PERNA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause civili riunite n. 414/2025 e n. 476/2025 in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 570/24, discussa all'udienza collegiale del 19.6.2025 e promossa
DA
( c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti MARIA Pt_1 P.IVA_1
GRAZIA DEMAESTRI (c.f. ) e ROBERTO MAIO ed C.F._1 elettivamente domiciliato in MILANO, VIA SAVARE' 1, presso l'avvocatura dell'ente APPELLANTE/APPELLATO CONTRO
(CF ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. GIANLUCA GALLO (c.f. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliata in BRONI, VIA CATTANEO 70, presso lo studio del difensore
APPELLATA/APPELLANTE I procuratori delle parti, come costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE : come da ricorso iscritto al n. RG 414/25 Pt_1
PER L'APPELLATA come da memoria difensiva CP_1
PER L'APPELLANTE come da ricorso iscritto al n. RG CP_1
476/25
PER L'APPELLATO : come da memoria difensiva Pt_1
1 MOTIVI IN FATTO
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Pavia ha respinto la domanda con la quale – dedotto di essere titolare di pensione quale Controparte_1 Pt_1 lavoratrice dipendente e di svolgere la professione di commercialista, per la quale era regolarmente iscritta all'ordine e alla cassa, con esonero dal versamento del contributo soggettivo - chiedeva annullarsi l'avviso di addebito n. 379 202300021612 83 000, dell'importo di €. 41.452,64, preteso dall' a titolo di Pt_1 contributi dovuti alla Gestione Separata. aveva proceduto alla verifica del reddito percepito nell'anno 2016 e aveva Pt_1 riscontrato l' omessa compilazione, nella dichiarazione dei redditi percepiti nell'annualità, del quadro RR, relativo alla denuncia dei contributi dovuti all' Pt_1 sulla base dei redditi professionali prodotti.
A delibazione della causa, il primo giudice ha preliminarmente respinto l'eccezione di prescrizione del credito in considerazione della sospensione dei termini disposta ex lege per l'emergenza Covid ed, altresì, ha rilevato la produzione dell'atto interruttivo notificato il 5.12.2022.
Ciò posto, il primo giudice ha respinto la tesi dell'opponente, fondata sull'asserto secondo cui l'iscrizione alla cassa previdenziale di categoria esenterebbe dall'obbligo di contribuzione alla Gestione Separata atteso che in tal caso non sussisterebbe alcun rischio per il soggetto interessato di rimanere privo di copertura assicurativa.
A fondamento del proprio convincimento, il primo giudice ha richiamato l'art. 2, comma 26, della L. 8.8.1995, n. 335 - che prevede che sono tenuti ad iscriversi a un'apposita Gestione Separata, tra gli altri, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'art. 49 del Testo Unico delle imposte sui redditi - ed ha richiamato il D.Lgvo 103/96, il quale ha esteso la tutela previdenziale obbligatoria “ai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi
o elenchi”, con la precisazione che la disciplina si applica altresì a coloro che svolgono, contestualmente all'attività professionale, attività da lavoro dipendente.
Il primo giudice ha poi dato atto che, secondo la giurisprudenza, la copertura assicurativa andava estesa non solo a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, vale a dire a coloro che, pur svolgendo due diversi tipi di attività, erano assicurati, dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna attività corrispondesse una forma di assicurazione.
Relativamente alle sanzioni, quantizzate in €. 14.446,66, il primo giudice ha ritenuto l'assenza di dolo rilevando che la ricorrente aveva ottenuto, nel 2015, una sentenza del Tribunale di Pavia che aveva escluso l'obbligo del versamento
2 alla Gestione Separata e che al momento della compilazione della dichiarazione reddituale per cui è causa detta sentenza non era ancora stata riformata.
Avverso detta decisione, con ricorso depositato in data 22.4.2025, ha spiegato appello l' lamentando l'erroneità del capo di sentenza con cui il giudice aveva Pt_1 dichiarato che le sanzioni devono essere determinate ai sensi dell'art. 116, comma VIII, lett. a) della L. n. 388/2000 e non già secondo il più gravoso criterio previsto per l'evasione (lett. b).
Inoltre, in capo alla ricorrente difettava la buona fede perché già nel CP_1
2015 era al corrente del fatto che la sentenza del Tribunale di Pavia era stata impugnata dall' e, prudenzialmente, avrebbe dovuto denunciare i redditi. Pt_1
Con ricorso successivamente depositato, avverso la predetta medesima decisione ha spiegato appello altresì la quale ha lamentato, con il primo Controparte_1 motivo di gravame, l' erroneità della decisione nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione del credito.
A dire dell'appellante le norme sulla sospensione della decorrenza dei CP_1 termini prescrizionali erano inapplicabili al caso di specie. Difatti, la professionista era iscritta alla Cassa dei Dottori Commercialisti, mentre la pretesa di iscrizione all' era infondata, con la conseguenza che la rivendicazione Pt_1 affidata all'invito del 5.12.22 “non può beneficiare della sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza concessa “nel periodo COVID” la cui retroattività non può essere pretestuosamente invocata nei confronti di chi versava regolarmente i contributi nella misura dovuta alla propria Cassa di appartenenza”.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato CP_1
l'insussistenza dell'obbligo contributivo verso la Gestione Separata in quanto l'iscrizione ad una Cassa Previdenziale esclude l'obbligo di contribuzione ad altro fondo pensionistico per la stessa attività ed elimina in radice ogni possibile obbligo di iscrizione alla Gestione Separata La era iscritta alla Pt_1 CP_1
Cassa dei Dottori Commercialisti e aveva una posizione contributiva, quindi non sussisteva alcun rischio di scopertura assicurativa, mentre che la stessa versasse solo il contributo integrativo -essendo esonerata dal contributo soggettivo- era irrilevante.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante pur condivisa la statuizione CP_1 sulle sanzioni, ha assunto che le stesse restavano travolte dall'accoglimento dei motivi di appello sopra descritti.
Nei separati giudizi di appello hanno resistito entrambi gli appellati.
All'udienza del 19.6.2025 la Corte ha disposto la riunione delle cause e, udite le conclusioni delle parti, ha deciso come da dispositivo in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
Gli appelli sono infondati per le ragioni che seguono.
3 Merita preliminare disamina il motivo di appello di con il quale si è CP_1 sostenuta l'intervenuta prescrizione estintiva del credito.
Al proposito il Collegio osserva che la sospensione della decorrenza della prescrizione dettata dal Legislatore in occasione dell'emergenza Covid 19 è applicabile a tutti i tipi di contribuzione e, pertanto, anche a quella oggetto di causa.
Ciò posto, il Collegio rileva che la data di scadenza per il versamento dei contributi 2016 dovuti alla Gestione Separata era fissata al 20.07.2017, attesa la proroga disposta con DPCM 03.07.2017, con spostamento della naturale prescrizione del credito al 19.07.2022.
Nondimeno, nel periodo, sono intervenuti provvedimenti legislativi che hanno sospeso i termini di prescrizione di cui all'art. 3 della legge 335/95, in conseguenza dell'emergenza legata al periodo Covid.
Ai sensi dell'art. 37 del d.l. n. 18/20, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, è stato previsto al comma 2 che “ I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
A detto periodo di sospensione, pari a 129 giorni, devono essere aggiunti ulteriori 182 giorni (dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021) di sospensione come stabilito dal decreto-legge 31 dicembre 2020 n. 183 convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il quale ha previsto: “ I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30.6.2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Applicata la predetta normativa relativa alla sospensione dei termini di prescrizione, il Collegio rileva che il termine prescrizionale riguardante la contribuzione per cui è causa, alla data di notifica della diffida di pagamento del 5.12.22, non si era perfezionato, con conseguente sussistenza del credito.
Anche il motivo di appello relativo all'illegittimità della pretesa contributiva è infondato.
L'orientamento affermatosi in seno a questa Corte, dal quale il Collegio non intende discostarsi, siccome anche coerente con gli insegnamenti della S.C., ritiene che il versamento del solo contributo integrativo alla cassa di appartenenza non sia sufficiente a costituire una posizione contributiva in capo al professionista iscritto, sì che lo stesso è soggetto all'obbligo di versamento alla Gestione Separata.
4 Relativamente all'obbligo di contribuzione a favore della Gestione Separata, con le sentenze n. 30344 e n. 30345 del 2017, la Corte di Cassazione ha espresso il principio secondo cui i professionisti, iscritti ad albi i quali svolgano contemporaneamente altra attività di lavoro privato o pubblico, sono obbligati alla contribuzione alla Gestione Separata in relazione ai redditi prodotti Pt_1 nell'esercizio dell'attività professionale, anche se sono soggetti al versamento alla cassa professionale del contributo integrativo;
tale forma di contribuzione, infatti, ha una funzione esclusivamente solidaristica e non comporta il diritto a prestazioni previdenziali.
L'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.
A sostegno di tanto, ex plurimis (Cfr. Cass. n. 32166/2018, n. 5826/2021 e da ultimo la sentenza della Corte Costituzionale n. 104/2022), il Collegio richiama l'Ordinanza n. 20288/22 della S.C., la quale ha affermato che il professionista iscritto “ ad altre forme di previdenza obbligatorie, per i quali è preclusa l'iscrizione all'INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l' , in virtù del principio di universalizzazione Pt_1 della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo la quale l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, dovendosi porre il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata in termini non già di alternatività, bensì di complementarità”.
Detta decisione assume particolare significatività siccome anche successiva alla sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 2022, citata, la quale ha ritenuto che l'obbligo censurato - per le medesime ragioni sostenute dall'odierna appellante- vada esente da profili di irragionevolezza, illogicità e incoerenza nel sistema normativo, di cui, al contrario, assume una funzione di chiusura, rinvenendo il suo fondamento costituzionale nell'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie per tutti i lavoratori.
Anche l'appello di non merita accoglimento. Pt_1
Il Collegio al proposito assume che non sia possibile applicare il trattamento sanzionatorio più gravoso di cui alla lettera b), dell'art. 116, comma 8, l. n. 388/200 a chi dimostri di aver omesso in buona fede di compilare il quadro relativo ai contributi dovuti, dovendo escludersi ogni automatismo tra l'omessa dichiarazione da un lato e l'evasione dall'altro lato.
Osta all'accoglimento del motivo di gravame il pronunciamento della S.C. già citato dal giudice di prime cure, secondo il quale “il fatto che l'inoltro di
5 denunce infedeli o la loro omissione configuri un occultamento dei rapporti di lavoro o delle retribuzioni erogate (o di entrambe le cose), che di per sé fa presumere l'esistenza di una specifica volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti, non può dirsi irrispettoso della lettera dell'art. 116, comma 8, lett. b), I. n. 388/2000, dal momento che il rilievo da essa attribuito all'elemento intenzionale consente, anche in ipotesi di denunce omesse o non veritiere, di escludere l'ipotesi dell'evasione: si tratta infatti di presunzione relativa, che può essere vinta mediante l'allegazione e prova (l'onere delle quali è a carico del soggetto inadempiente) di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento” (Cass. Sent. n. 20446/2022).
Nel caso di specie, il Tribunale di Pavia, con la sentenza n. 315/2015, aveva ritenuto l'illegittimità della pretesa contributiva di e solo nel 2018, ossia Pt_1 successivamente alla presentazione del modello Unico 2017 per i redditi 2016 – nel cui ambito veniva omessa la compilazione del quadro RR- è intervenuta la sentenza di questa Corte di Appello la quale ha riformato la pronuncia di primo grado. Dunque, tenuto conto della sequenza temporale dei fatti, il comportamento della è carente del dolo specifico richiesto dalla norma CP_1
e, ad avviso del Collegio, la condotta omissiva è stata posta in essere in buona fede.
Gli appelli, dunque, sono entrambi infondati e, in considerazione della reciproca soccombenza, le spese del grado devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Respinge gli appelli avverso la sentenza n. 570/24 del Tribunale di Pavia.
Dichiara la compensazione delle spese del grado.
Dichiara dovuto il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 co 1 quater DPR 115/01, così come modificato dall'art. 1 co 7 L. 228/12 .
Milano, 19.6.2023. IL GIUDICE A. REL. IL PRESIDENTE FIORELLA PERNA GIOVANNI PICCIAU
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