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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 10/03/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 128/2024
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona della Giudice, Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 12/2/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 128/2024 avente per oggetto “opposizione avviso di addebito” promossa da
difeso dall'avv. Nicola D'ANGELO Parte_1
RICORRENTE
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, difeso dagli avv. ti Antonella TESTA e Ugo NUCCIARONE
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8/2/2024, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 327 2023 00008935 32 000, emesso per l'importo di €
17.732,49 dall' resistente in data 9/1/2023, notificato il 30/12/2023, attinente a somme CP_1 richieste a titolo di contribuzione dovuta alla Gestione Commercianti per l'anno 2016, oltre accessori. pagina 1 di 11 Il ricorrente, nel precisare di svolgere l'attività di intermediario delle assicurazioni, rilevava che l'atto prodromico all'impugnato avviso di addebito era costituito dall'avviso di accertamento n.TR6010100159/2022, relativo all'anno di imposta 2016, emesso dall'Agenzia delle Entrate a seguito di verifica fiscale, con cui gli era stata rivolta l'intimazione di pagare l'importo di euro
46.326,66, di cui euro 21.026,00 per imposte ed euro 21.084,40 a titolo di sanzioni, già impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria e definito con sentenza di primo grado.
Secondo le prospettazioni del ricorrente, i controlli operati dall'Amministrazione Finanziaria erano esitati nell'accertamento di una presunta discrasia tra l'ammontare dei ricavi da lui dichiarati per l'annualità 2016, pari ad euro 69.251,00, e la somma di euro 112.471,20, indicata da come “erogata” al in risposta ad un Controparte_2 Parte_1 questionario inviatole dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'attività di controllo, malgrado non fosse stato specificato se si trattava di una somma di competenza economica dell'anno
2016.
Deduceva che l'amministrazione provvedeva, quindi, ad accertare: un maggior reddito d'impresa di euro 76.002,00, anche ai fini dell'addizionale regionale e comunale;
ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs n. 446/1997, un maggior valore della produzione netta di euro
68.875,00; ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n. 241/97, valutava un reddito imponibile ai fini contributivi di euro 76.002,00, sul quale veniva calcolato un maggior contributo previdenziale dovuto pari ad euro 10.321,00, con conseguente formulazione dell'avviso di addebito oggetto di opposizione.
Ciò premesso, il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi richiesti dall' , nonché il vizio di motivazione dell'avviso di addebito opposto, contestando CP_1 in ogni caso, nel merito, l'accertamento svolto dall'Agenzia delle Entrate, reso in assenza dei presupposti per operare la rettifica del reddito di impresa denunciato con riferimento all'annualità 2016, dato che era stato applicato, erroneamente, il principio di cassa, anziché quello di competenza economica;
nello specifico, sosteneva che, in ragione della sua attività di intermediario nel settore assicurativo, il diritto alla provvigione sorgeva al momento della conclusione dell'affare tra mandante e cliente, indipendentemente dalla liquidazione o dal pagamento.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l contestava ed impugnava ogni avversa deduzione CP_1 difensiva, evidenziando l'insussistenza dell'eccepita prescrizione - il cui decorso risultava non solo sospeso in ragione della normativa emergenziale COVID, ma anche interrotto dalla notifica dell'atto di accertamento perfezionatasi in data 28/4/2022 - ribadendo la correttezza pagina 2 di 11 dell'accertamento svolto dall'Agenzia delle Entrate, nonché l'inammissibilità e, comunque,
l'infondatezza del rilievo svolto dal ricorrente in ordine al difetto di motivazione dell'impugnato avviso di addebito, atteso che le contestazioni aventi ad oggetto i vizi formali, dando luogo ad una opposizione agli esecutivi ex art. 617 c.p.c., dovevano essere proposte nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto, cosa che non si era verificata nella odierna vicenda.
La causa, di natura documentale, è stata istruita con l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti.
1. Eccezione di prescrizione
Destituita di fondamento risulta l'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva dell' resistente, oggetto di avviso di addebito, posto che il termine prescrizionale CP_1 quinquennale stabilito dall'art. 3 della Legge n. 335/1995 risulta in primo luogo interrotto dalla preventiva notifica al dell'avviso di accertamento, riportante l'esatta indicazione Parte_1 della maggiore contribuzione dovuta, effettuata dall'Agenzia delle Entrate in data 28/4/2022.
Invero, nessun dubbio può sorgere relativamente all'efficacia interruttiva della prescrizione insita nella notifica del prodromico avviso di accertamento, atteso l'orientamento espresso sul punto dalla Suprema Corte, che ha avuto modo di osservare:
<<in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza dell del d.lgs. n.>
462 del 1997, all'esito della unificazione delle procedure di accertamento e riscossione dei contributi e delle imposte sui redditi l'Agenzia delle entrate svolge un'attività di controllo e richiede anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, sicché la notifica dell'avviso di accertamento dei contributi previdenziali…costituisce idoneo atto di interruzione della prescrizione anche in favore dell' >> (Cass. Sez. Lav., sent. n. CP_1
18140 del 31/08/2020) ed ancora contributive, ritualmente notificato, vale a costituire in mora il contribuente e, ai sensi dell'art.
2943 c.c., interrompe il decorso del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute>> (Cass.. Sez. Lav., ord. n. 24858 del 17/08/2022) .
Di conseguenza, la notifica dell'atto di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate ha efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., dato che l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, ex art. 1 D.Lgs. n. 462 del 1997, di un determinato reddito dapprima non emerso dispiega efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell' (cfr. Cass. n.5413/2020). CP_1 pagina 3 di 11 Applicando i principi riportati al caso in esame, può quindi affermarsi che il termine prescrizionale del credito portato dall'avviso di addebito in contestazione, riferito alla maggiore contribuzione a percentuale sul reddito per l'anno 2016, da corrispondersi entro il successivo luglio 2017 (dato che il il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della I. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento), è stato interrotto: dalla notifica al , da parte dell'Agenza delle Entrate, dell'atto di accertamento Parte_1
n.TR6010100159/2022 in data 28.04.2022; dalla notifica al TRIVISONNO dell'avviso di addebito da parte dell' in data 30.12.2023; CP_1
il termine è stato inoltre interessato dai periodi di sospensione previsti dalla legislazione emergenziale COVID (D.L. n.18/20 e D.L. n.183/20).
).
1.2. In secondo luogo questa Corte ha già affermato, con specifico riferimento alla materia in oggetto (sentenza n. 13463 del 29/05/2017), che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della I. n. 233/1990, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
e non con l'atto, eventualmente successivo - ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell' - con cui l'Agenzia delle Entrate abbia CP_1 accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito. E' pertanto infondata la tesi fatta valere dall' secondo cui il diritto ai contributi a CP_1 percentuale sul reddito sarebbe sorto solo quando l' ha avuto contezza del CP_1 suo credito e cioè solo dopo che l'Agenzia delle Entrate ha accertato d'ufficio, con atto notificato il 3 febbraio 2007, che il lavoratore autonomo in relazione all'anno
2001 avesse conseguito un reddito mai dichiarato prima. Invece il diritto in questione invece era già sorto al momento del fatto generatore dello stesso ovvero alla scadenza del termine stabilito per il pagamento dei medesimi contributi all' . CP_1
2. Eccezione relativa al difetto di motivazione
Quanto all'eccepito difetto di motivazione dell'impugnato avviso di addebito, si evidenzia che tale censura integra un'opposizione agli atti esecutivi;
come noto, le contestazioni concernenti la regolarità formale degli atti di esecuzione, nonché della cartella di pagamento e pagina 4 di 11 dell'intimazione di pagamento, devono essere proposte nel termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla loro notificazione ex art. 617, II comma, c.p.c.
La Corte di Cassazione a più riprese ha evidenziato che qualora il debitore intenda far valere vizi di forma della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto, deve farlo proponendo opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo gli art. 618 bis e 617 cod. proc. civ., come previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999, il quale, per la regolamentazione di tale fattispecie, rinvia alle forme ordinarie e non dall'art. 24 dello stesso decreto legislativo che si riferisce, invece, all'opposizione all'iscrizione a ruolo.
Ne discende che il termine per proporre siffatte contestazioni con ricorso al giudice del lavoro, se anteriori all'avvio di un procedimento esecutivo, è di venti giorni dalla notifica (Cass. n.
15116/2015; Cass. n. 835 del 2016; Cass. Ord. n. 21555/2019) con la conseguenza che, qualora l'unico atto di opposizione risulti essere stato depositato entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti di cui all'art. 617 c.p.c., non possono essere esaminate le eccezioni formali, cioè quelle attinenti alla regolarità formale della cartella di pagamento o dell'avviso di accertamento e della notificazione (Cass.,
Sez. Lav., n.14637/2020).
Nel caso in esame, quindi, il ricorrente avrebbe dovuto svolgere l'opposizione relativa a tale motivo entro venti giorni dalla notificazione dell'avviso, cosa che non è avvenuta;
la richiesta, invero, deriva dall'avviso di addebito del 9.12.2023, notificatogli il 30.12.2023, per cui il motivo di opposizione attinente al vizio motivazionale, proposto solo nella presente sede, è inammissibile dato che il ricorso è stato depositato in data 8.02.2024.
Pur essendo dirimente quanto appena rilevato, si evidenzia che l'avviso di addebito deve consentire la determinazione del credito contributivo al quale si riferisce ed i relativi meccanismi di quantificazione;
ciò posto, l'avviso impugnato, nel caso di specie, contiene tutti gli elementi prescritti a pena di nullità dall'art.30, comma 2, del d.l. n.78/2010: il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento;
il periodo di riferimento del credito;
la causale del credito;
gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi, ove dovuti;
l'indicazione dell'agente della riscossione competente;
l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica;
l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata;
la sottoscrizione del responsabile dell'ufficio.
pagina 5 di 11 Pertanto, anche sotto questo profilo, le contestazioni svolte dal ricorrente devono essere disattese perché infondate.
3. Sul merito dell'opposizione
Quanto al merito del proposto ricorso, va precisato che ha lamentato il fatto Parte_1 che l'accertamento svolto dall'Agenzia delle Entrate fosse stato incentrato, unicamente, sulla risposta al questionario n. Q00022/2021, con il quale l'Ente accertatore aveva richiesto alla di comunicare l'ammontare di quanto corrisposto al ricorrente Controparte_2
a titolo di provvigioni, compensi o emolumenti per l'esercizio dell'attività di intermediario delle assicurazioni in relazione alle annualità 2016, 2017, 2018 e 2019.
In merito, la Compagnia di Assicurazioni aveva risposto di aver liquidato al ricorrente, nell'anno 2016, l'importo complessivo di € 112.471,20 e, quindi, considerato che nella dichiarazione presentata per l'anno d'imposta 2016 il ricorrente aveva indicato di aver conseguito ricavi per € 69.251,00, la differenza tra quanto indicato in detta dichiarazione e quanto comunicato dalla ammontante ad € 43.220,00, era stata Controparte_2
“recuperata” ai fini della tassazione, dando luogo all'avviso di accertamento già impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria e all'avviso di addebito oggetto della presente impugnazione.
Il ricorrente, in particolare, ha contestato gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, anche dal punto di vista del metodo utilizzato per effettuare le verifiche, in ragione della asserita violazione dell'art. 41-bis del D. P.R. n. 600/1973 (“accertamento parziale”), poiché l'espletato accertamento si sarebbe basato, in via esclusiva, sulla risposta resa dalla Compagnia di
Assicurazioni al questionario n. Q00022/2021 del 14.04.2021, che non aveva alcuna valenza di certezza, come invece richiesto dalla richiamata disposizione.
Secondo la tesi del ricorrente, l'Agenzia avrebbe dovuto espletare una azione di accertamento più incisiva, nei termini stabiliti dal successivo articolo 43, senza restare ancorata unicamente a valutazioni di tipo induttivo o presuntivo, acquisendo le fatture, i registri contabili, verificando che non si fosse trattato di incassi relativi ad annualità precedenti.
____
La tesi del ricorrente non può essere condivisa.
pagina 6 di 11 Si reputa infatti che le modalità di accertamento utilizzate dall'Agenzia delle Entrate siano state -nel caso in esame- congrue ed esaustive;
comunque, esse si sono rilevate ampiamente sufficienti per ritenere sussistente anche il credito contributivo vantato dall' . CP_1
Sul punto, in termini più generali, va richiamato quanto affermato dalla Suprema Corte
(ordinanza n. 950 del 4.11.2020), secondo cui "tale accertamento (dell'Agenzia delle Entrate,
n.d.s.) costituisce, anche in riferimento all'obbligazione contributiva, un atto amministrativo di ricognizione dell' avveramento dei fatti costitutivi dell'obbligo, posto che l'accertamento interviene dopo che il contribuente ha adempiuto alla propria obbligazione nella misura che egli ritiene dovuta e gli uffici competenti intervengono con un procedimento amministrativo di secondo grado per verificare la correttezza dell'importo pagato”; sempre ad avviso della S.C.
“è compito dell'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, di provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse contenuti ed il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, emanato in attuazione della legge delega n. 662 del 1996, al fine di attuare l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso (L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 134, lett. b); ciò significa che a partire dalla dichiarazione 1999 (per i redditi 1998), l'Agenzia delle Entrate svolge un'attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da
CP_ CP_ trasmettere successivamente all' ed in caso di mancato pagamento l procede, sulla base dei dati forniti dalla Agenzia delle entrate, alla iscrizione a ruolo dei contributi totalmente
o parzialmente insoluti (ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997); si è dunque in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario in cui gli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle entrate costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, rispondendo al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all' , nonché di CP_1
assicurare l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all'Istituto" (Cass. n. 17769/2015).
Tornando alla odierna fattispecie, il dato certo da cui partire è la comunicazione effettuata da all'esito di richiesta ex art. 32 DPR 600/1973, con cui l'Agenzia Controparte_2 delle Entrate domandava alla compagnia assicurativa di indicare l'ammontare delle provvigioni e degli emolumenti corrisposti al ricorrente per l'attività di intermediario svolta per pagina 7 di 11 proprio conto;
da tale comunicazione si evinceva che la somma erogata al ricorrente per il
2016 era di euro 112.471,20, divergente dalla somma indicata dal nella Parte_1 dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2016, pari, invece, ad euro € 69.251,00.
Costituisce dato pacifico che le somme oggetto di accertamento trovano titolo giustificativo nell'attività di agente assicurativo svolta dal ricorrente, anche perché lo stesso , Parte_1
a ben vedere, non nega in alcun modo che le maggiori somme comunicate da
[...] ll'Agenzia delle Entrate siano state a lui effettivamente erogate nel 2016. CP_2
Deve quindi ricordarsi, con specifico riferimento alla materia in oggetto, che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito e che, quindi, correttamente l ha richiesto il pagamento dei contributi indicati nell'opposto CP_1
avviso di addebito in dipendenza del maggior reddito conseguito dal per Parte_1
l'annualità indicata.
Peraltro, il tenore letterale dell'art. 41 bis cit. non giustifica l'interpretazione restrittiva prospettata dal . Parte_1
Come noto, l'art. 41-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal d.P.R. 14 aprile
1982, n. 309, e rubricato «accertamento parziale», prevede che «senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'art. 43, i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche, nonché da segnalazioni effettuate dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di Finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazione in società, associazioni e imprese di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni e agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, nonché l'esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli artt. 36 -bis e 36 - ter, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito
o il maggior reddito imponibile, ovvero la maggior imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218. Non si applica la disposizione dell'art. 44», mentre il successivo art. 43, comma quarto, stabilisce che «fino alla scadenza
pagina 8 di 11 del termine stabilito dai commi precedenti, l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte».
La S.C. ha avuto modo di affermare che “l'accertamento parziale di cui ai citati artt. 41 -bis del
d.P.R. n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, «è uno strumento diretto a perseguire la finalità di sollecita emersione della materia imponibile, ove le attività istruttorie diano contezza della sussistenza di attendibili posizioni debitorie», ma non costituisce «un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e
39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole».
La differenza qualitativa di tale tipo di accertamento rispetto a quello ordinario non discende invero dalla particolare semplicità della segnalazione, potendo esso basarsi anche su una verifica generale (vedi Cass., sez. 5, 12/5/2006, n. 11057; Cass., sez. 5, 7/2/2008, n. 2833;
Cass., Sez. 5, 5/2/2009, n. 2761; Cass., sez. 5, 22/1/2010, n. 1150), bensì dalla disponibilità, in capo all'Amministrazione, di elementi (non necessariamente provenienti da segnalazione di soggetti ad essa estranei, ben potendo derivare anche da fonti interne) idonei a dare contezza della sussistenza, a qualsiasi titolo, di attendibili posizioni debitorie, senza richiedere, in ragione della loro oggettiva consistenza, l'esercizio di un ufficio valutativo ulteriore rispetto a quello che si risolve nel recepire e fare proprio il contenuto della segnalazione o lo svolgimento di ulteriori attività di approfondimento (appannaggio di accertamenti più complessi), valendosi di una «sorta di automatismo argomentativo» indotto da quelle fonti di conoscenza, per modo che il confezionamento dell'atto risulta possibile sulla base della sola segnalazione senza necessità di ulteriore approfondimento” (cfr. Cass., sez.
5, 23/12/2014, n. 27323; Cass. Sez. 5, 10/2/2016, n. 2633).
Per tale ragione la Suprema Corte ha precisato che l'accertamento parziale può basarsi anche su una verifica di carattere generale, in quanto di comunicazione che consente l'accertamento, distinto dall'attività istruttoria, anche se di modestissima entità, da esso necessariamente presupposta>> (Cass., sez. 5, 13/11/2013, n.
25486; Cass., sez. 5, 26/05/2010, n. 12819; Cass., sez. 5, 5/02/2009, n. 2761), e che esso possa legittimamente essere adottato anche su iniziativa propria dell'Ufficio titolare del potere di accertamento generale (Cass., sez. 5, 21/05/2010, n. 12577), essendo irrilevante che la segnalazione provenga da un soggetto estraneo all'Amministrazione o da fonti ad essa pagina 9 di 11 interne (Cass., sez. 5, 23/12/2014, n. 27323; Cass., sez. 5, 1/10/2018, n. 23685), in quanto rappresenta uno strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile (Cass., sez. 5, 23/12/2014, n. 27323; Cass., sez. 6-5, 22/01/2018, n. 1542).
L'Agenzia delle Entrate, dunque, nel sottoporre a controllo la posizione del ben Parte_1
poteva accertare il maggior reddito imponibile sulla base dei dati emergenti dalla risposta acquisita all'esito dell'invio del questionario alla e, Controparte_2
conseguentemente, anche l ha -correttamente- richiesto il pagamento dei contributi CP_1 indicati nell'opposto avviso di addebito in dipendenza del maggior reddito conseguito dal per l'annualità indicata. Parte_1
A ciò si aggiunga che il ricorrente (che, giova ripeterlo, non nega di aver conseguito il maggior reddito), si limita a prospettare una diversa imputazione delle somme in contestazione, asserendo – invero in maniera del tutto “ipotetica” e, dunque, svincolata da effettive e sostanziali allegazioni, oltre che da concrete risultanze probatorie – la possibile riconduzione di tali redditi ad esercizi precedenti ed il fatto che non si potrebbe escludere che le somme fossero state inserite in dichiarazioni reddituali riferite a precedenti annualità.
E' evidente l'estrema genericità delle deduzioni difensive svolte dal ricorrente, che non risultano foriere di alcun elemento concreto atto a provare la riconduzione delle somme a precedenti esercizi ovvero il fatto che dette somme siano state -parzialmente o totalmente- oggetto di pregresse dichiarazioni.
Inoltre, quanto osservato dal ricorrente in ordine al conseguimento del diritto alla provvigione e alle conseguenze in tema di applicazione del principio “di cassa” o “di competenza” non risulta rilevante, pertinente o decisivo ai fini della soluzione della odierna controversia.
L'art. 1748 comma primo, c.c., prevede che l'agente ha diritto alla provvigione affari conclusi durante il contratto...quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento>>.
Come rilevato dalla Suprema Corte (Cass., Sez. Lav., 2/05/2000, n. 5467), con la nuova formulazione dell'art. 1748 cod. civ. si è inteso porre in evidenza la dissociazione tra il momento costitutivo del diritto alla provvigione in capo all'agente ed il momento in cui la stessa provvigione (il cui diritto è già maturato) risulta esigibile, significando che il primo momento (quello costitutivo) viene ad esistere quando, per effetto dell'intervento dell'agente, si addiviene alla conclusione del contratto da lui promosso. Con riferimento invece pagina 10 di 11 alla esigibilità della provvigione, l'art. 1748, IV comma, c.c. prevede che, salvo che diversamente sia pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo.
Tanto chiarito, non è affatto convincente l'interpretazione della norma fornita dal ricorrente, dato che, ai fini dell'accertamento fiscale, la liquidazione del compenso diviene l'unico elemento determinante (e dotato di certezza) ai fini dell'imputazione del reddito ad una determinata annualità, né -giova ripeterlo- dalle difese spiegate dal ricorrente emergono elementi atti a dimostrare una imputazione ad altri esercizi delle somme indicate da
[...] come corrisposte per l'annualità 2016. Controparte_2
Segue il rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in Parte_1 favore dell' , spese che liquida in complessivi euro 1.865,00 oltre IVA, CPA come per CP_1
legge e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 7 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 11 di 11
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona della Giudice, Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 12/2/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 128/2024 avente per oggetto “opposizione avviso di addebito” promossa da
difeso dall'avv. Nicola D'ANGELO Parte_1
RICORRENTE
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, difeso dagli avv. ti Antonella TESTA e Ugo NUCCIARONE
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8/2/2024, proponeva opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 327 2023 00008935 32 000, emesso per l'importo di €
17.732,49 dall' resistente in data 9/1/2023, notificato il 30/12/2023, attinente a somme CP_1 richieste a titolo di contribuzione dovuta alla Gestione Commercianti per l'anno 2016, oltre accessori. pagina 1 di 11 Il ricorrente, nel precisare di svolgere l'attività di intermediario delle assicurazioni, rilevava che l'atto prodromico all'impugnato avviso di addebito era costituito dall'avviso di accertamento n.TR6010100159/2022, relativo all'anno di imposta 2016, emesso dall'Agenzia delle Entrate a seguito di verifica fiscale, con cui gli era stata rivolta l'intimazione di pagare l'importo di euro
46.326,66, di cui euro 21.026,00 per imposte ed euro 21.084,40 a titolo di sanzioni, già impugnato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria e definito con sentenza di primo grado.
Secondo le prospettazioni del ricorrente, i controlli operati dall'Amministrazione Finanziaria erano esitati nell'accertamento di una presunta discrasia tra l'ammontare dei ricavi da lui dichiarati per l'annualità 2016, pari ad euro 69.251,00, e la somma di euro 112.471,20, indicata da come “erogata” al in risposta ad un Controparte_2 Parte_1 questionario inviatole dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'attività di controllo, malgrado non fosse stato specificato se si trattava di una somma di competenza economica dell'anno
2016.
Deduceva che l'amministrazione provvedeva, quindi, ad accertare: un maggior reddito d'impresa di euro 76.002,00, anche ai fini dell'addizionale regionale e comunale;
ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs n. 446/1997, un maggior valore della produzione netta di euro
68.875,00; ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n. 241/97, valutava un reddito imponibile ai fini contributivi di euro 76.002,00, sul quale veniva calcolato un maggior contributo previdenziale dovuto pari ad euro 10.321,00, con conseguente formulazione dell'avviso di addebito oggetto di opposizione.
Ciò premesso, il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale dei contributi richiesti dall' , nonché il vizio di motivazione dell'avviso di addebito opposto, contestando CP_1 in ogni caso, nel merito, l'accertamento svolto dall'Agenzia delle Entrate, reso in assenza dei presupposti per operare la rettifica del reddito di impresa denunciato con riferimento all'annualità 2016, dato che era stato applicato, erroneamente, il principio di cassa, anziché quello di competenza economica;
nello specifico, sosteneva che, in ragione della sua attività di intermediario nel settore assicurativo, il diritto alla provvigione sorgeva al momento della conclusione dell'affare tra mandante e cliente, indipendentemente dalla liquidazione o dal pagamento.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l contestava ed impugnava ogni avversa deduzione CP_1 difensiva, evidenziando l'insussistenza dell'eccepita prescrizione - il cui decorso risultava non solo sospeso in ragione della normativa emergenziale COVID, ma anche interrotto dalla notifica dell'atto di accertamento perfezionatasi in data 28/4/2022 - ribadendo la correttezza pagina 2 di 11 dell'accertamento svolto dall'Agenzia delle Entrate, nonché l'inammissibilità e, comunque,
l'infondatezza del rilievo svolto dal ricorrente in ordine al difetto di motivazione dell'impugnato avviso di addebito, atteso che le contestazioni aventi ad oggetto i vizi formali, dando luogo ad una opposizione agli esecutivi ex art. 617 c.p.c., dovevano essere proposte nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto, cosa che non si era verificata nella odierna vicenda.
La causa, di natura documentale, è stata istruita con l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti.
1. Eccezione di prescrizione
Destituita di fondamento risulta l'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva dell' resistente, oggetto di avviso di addebito, posto che il termine prescrizionale CP_1 quinquennale stabilito dall'art. 3 della Legge n. 335/1995 risulta in primo luogo interrotto dalla preventiva notifica al dell'avviso di accertamento, riportante l'esatta indicazione Parte_1 della maggiore contribuzione dovuta, effettuata dall'Agenzia delle Entrate in data 28/4/2022.
Invero, nessun dubbio può sorgere relativamente all'efficacia interruttiva della prescrizione insita nella notifica del prodromico avviso di accertamento, atteso l'orientamento espresso sul punto dalla Suprema Corte, che ha avuto modo di osservare:
<<in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza dell del d.lgs. n.>
462 del 1997, all'esito della unificazione delle procedure di accertamento e riscossione dei contributi e delle imposte sui redditi l'Agenzia delle entrate svolge un'attività di controllo e richiede anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, sicché la notifica dell'avviso di accertamento dei contributi previdenziali…costituisce idoneo atto di interruzione della prescrizione anche in favore dell' >> (Cass. Sez. Lav., sent. n. CP_1
18140 del 31/08/2020) ed ancora contributive, ritualmente notificato, vale a costituire in mora il contribuente e, ai sensi dell'art.
2943 c.c., interrompe il decorso del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute>> (Cass.. Sez. Lav., ord. n. 24858 del 17/08/2022) .
Di conseguenza, la notifica dell'atto di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate ha efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., dato che l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, ex art. 1 D.Lgs. n. 462 del 1997, di un determinato reddito dapprima non emerso dispiega efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell' (cfr. Cass. n.5413/2020). CP_1 pagina 3 di 11 Applicando i principi riportati al caso in esame, può quindi affermarsi che il termine prescrizionale del credito portato dall'avviso di addebito in contestazione, riferito alla maggiore contribuzione a percentuale sul reddito per l'anno 2016, da corrispondersi entro il successivo luglio 2017 (dato che il il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della I. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento), è stato interrotto: dalla notifica al , da parte dell'Agenza delle Entrate, dell'atto di accertamento Parte_1
n.TR6010100159/2022 in data 28.04.2022; dalla notifica al TRIVISONNO dell'avviso di addebito da parte dell' in data 30.12.2023; CP_1
il termine è stato inoltre interessato dai periodi di sospensione previsti dalla legislazione emergenziale COVID (D.L. n.18/20 e D.L. n.183/20).
).
1.2. In secondo luogo questa Corte ha già affermato, con specifico riferimento alla materia in oggetto (sentenza n. 13463 del 29/05/2017), che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito ex art. 1, comma 4 della I. n. 233/1990, quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
e non con l'atto, eventualmente successivo - ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell' - con cui l'Agenzia delle Entrate abbia CP_1 accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito. E' pertanto infondata la tesi fatta valere dall' secondo cui il diritto ai contributi a CP_1 percentuale sul reddito sarebbe sorto solo quando l' ha avuto contezza del CP_1 suo credito e cioè solo dopo che l'Agenzia delle Entrate ha accertato d'ufficio, con atto notificato il 3 febbraio 2007, che il lavoratore autonomo in relazione all'anno
2001 avesse conseguito un reddito mai dichiarato prima. Invece il diritto in questione invece era già sorto al momento del fatto generatore dello stesso ovvero alla scadenza del termine stabilito per il pagamento dei medesimi contributi all' . CP_1
2. Eccezione relativa al difetto di motivazione
Quanto all'eccepito difetto di motivazione dell'impugnato avviso di addebito, si evidenzia che tale censura integra un'opposizione agli atti esecutivi;
come noto, le contestazioni concernenti la regolarità formale degli atti di esecuzione, nonché della cartella di pagamento e pagina 4 di 11 dell'intimazione di pagamento, devono essere proposte nel termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla loro notificazione ex art. 617, II comma, c.p.c.
La Corte di Cassazione a più riprese ha evidenziato che qualora il debitore intenda far valere vizi di forma della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto, deve farlo proponendo opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo gli art. 618 bis e 617 cod. proc. civ., come previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999, il quale, per la regolamentazione di tale fattispecie, rinvia alle forme ordinarie e non dall'art. 24 dello stesso decreto legislativo che si riferisce, invece, all'opposizione all'iscrizione a ruolo.
Ne discende che il termine per proporre siffatte contestazioni con ricorso al giudice del lavoro, se anteriori all'avvio di un procedimento esecutivo, è di venti giorni dalla notifica (Cass. n.
15116/2015; Cass. n. 835 del 2016; Cass. Ord. n. 21555/2019) con la conseguenza che, qualora l'unico atto di opposizione risulti essere stato depositato entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti di cui all'art. 617 c.p.c., non possono essere esaminate le eccezioni formali, cioè quelle attinenti alla regolarità formale della cartella di pagamento o dell'avviso di accertamento e della notificazione (Cass.,
Sez. Lav., n.14637/2020).
Nel caso in esame, quindi, il ricorrente avrebbe dovuto svolgere l'opposizione relativa a tale motivo entro venti giorni dalla notificazione dell'avviso, cosa che non è avvenuta;
la richiesta, invero, deriva dall'avviso di addebito del 9.12.2023, notificatogli il 30.12.2023, per cui il motivo di opposizione attinente al vizio motivazionale, proposto solo nella presente sede, è inammissibile dato che il ricorso è stato depositato in data 8.02.2024.
Pur essendo dirimente quanto appena rilevato, si evidenzia che l'avviso di addebito deve consentire la determinazione del credito contributivo al quale si riferisce ed i relativi meccanismi di quantificazione;
ciò posto, l'avviso impugnato, nel caso di specie, contiene tutti gli elementi prescritti a pena di nullità dall'art.30, comma 2, del d.l. n.78/2010: il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento;
il periodo di riferimento del credito;
la causale del credito;
gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale, sanzioni e interessi, ove dovuti;
l'indicazione dell'agente della riscossione competente;
l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica;
l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata;
la sottoscrizione del responsabile dell'ufficio.
pagina 5 di 11 Pertanto, anche sotto questo profilo, le contestazioni svolte dal ricorrente devono essere disattese perché infondate.
3. Sul merito dell'opposizione
Quanto al merito del proposto ricorso, va precisato che ha lamentato il fatto Parte_1 che l'accertamento svolto dall'Agenzia delle Entrate fosse stato incentrato, unicamente, sulla risposta al questionario n. Q00022/2021, con il quale l'Ente accertatore aveva richiesto alla di comunicare l'ammontare di quanto corrisposto al ricorrente Controparte_2
a titolo di provvigioni, compensi o emolumenti per l'esercizio dell'attività di intermediario delle assicurazioni in relazione alle annualità 2016, 2017, 2018 e 2019.
In merito, la Compagnia di Assicurazioni aveva risposto di aver liquidato al ricorrente, nell'anno 2016, l'importo complessivo di € 112.471,20 e, quindi, considerato che nella dichiarazione presentata per l'anno d'imposta 2016 il ricorrente aveva indicato di aver conseguito ricavi per € 69.251,00, la differenza tra quanto indicato in detta dichiarazione e quanto comunicato dalla ammontante ad € 43.220,00, era stata Controparte_2
“recuperata” ai fini della tassazione, dando luogo all'avviso di accertamento già impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria e all'avviso di addebito oggetto della presente impugnazione.
Il ricorrente, in particolare, ha contestato gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, anche dal punto di vista del metodo utilizzato per effettuare le verifiche, in ragione della asserita violazione dell'art. 41-bis del D. P.R. n. 600/1973 (“accertamento parziale”), poiché l'espletato accertamento si sarebbe basato, in via esclusiva, sulla risposta resa dalla Compagnia di
Assicurazioni al questionario n. Q00022/2021 del 14.04.2021, che non aveva alcuna valenza di certezza, come invece richiesto dalla richiamata disposizione.
Secondo la tesi del ricorrente, l'Agenzia avrebbe dovuto espletare una azione di accertamento più incisiva, nei termini stabiliti dal successivo articolo 43, senza restare ancorata unicamente a valutazioni di tipo induttivo o presuntivo, acquisendo le fatture, i registri contabili, verificando che non si fosse trattato di incassi relativi ad annualità precedenti.
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La tesi del ricorrente non può essere condivisa.
pagina 6 di 11 Si reputa infatti che le modalità di accertamento utilizzate dall'Agenzia delle Entrate siano state -nel caso in esame- congrue ed esaustive;
comunque, esse si sono rilevate ampiamente sufficienti per ritenere sussistente anche il credito contributivo vantato dall' . CP_1
Sul punto, in termini più generali, va richiamato quanto affermato dalla Suprema Corte
(ordinanza n. 950 del 4.11.2020), secondo cui "tale accertamento (dell'Agenzia delle Entrate,
n.d.s.) costituisce, anche in riferimento all'obbligazione contributiva, un atto amministrativo di ricognizione dell' avveramento dei fatti costitutivi dell'obbligo, posto che l'accertamento interviene dopo che il contribuente ha adempiuto alla propria obbligazione nella misura che egli ritiene dovuta e gli uffici competenti intervengono con un procedimento amministrativo di secondo grado per verificare la correttezza dell'importo pagato”; sempre ad avviso della S.C.
“è compito dell'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, di provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse contenuti ed il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, emanato in attuazione della legge delega n. 662 del 1996, al fine di attuare l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso (L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 134, lett. b); ciò significa che a partire dalla dichiarazione 1999 (per i redditi 1998), l'Agenzia delle Entrate svolge un'attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da
CP_ CP_ trasmettere successivamente all' ed in caso di mancato pagamento l procede, sulla base dei dati forniti dalla Agenzia delle entrate, alla iscrizione a ruolo dei contributi totalmente
o parzialmente insoluti (ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997); si è dunque in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario in cui gli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle entrate costituiscono atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, rispondendo al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all' , nonché di CP_1
assicurare l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all'Istituto" (Cass. n. 17769/2015).
Tornando alla odierna fattispecie, il dato certo da cui partire è la comunicazione effettuata da all'esito di richiesta ex art. 32 DPR 600/1973, con cui l'Agenzia Controparte_2 delle Entrate domandava alla compagnia assicurativa di indicare l'ammontare delle provvigioni e degli emolumenti corrisposti al ricorrente per l'attività di intermediario svolta per pagina 7 di 11 proprio conto;
da tale comunicazione si evinceva che la somma erogata al ricorrente per il
2016 era di euro 112.471,20, divergente dalla somma indicata dal nella Parte_1 dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2016, pari, invece, ad euro € 69.251,00.
Costituisce dato pacifico che le somme oggetto di accertamento trovano titolo giustificativo nell'attività di agente assicurativo svolta dal ricorrente, anche perché lo stesso , Parte_1
a ben vedere, non nega in alcun modo che le maggiori somme comunicate da
[...] ll'Agenzia delle Entrate siano state a lui effettivamente erogate nel 2016. CP_2
Deve quindi ricordarsi, con specifico riferimento alla materia in oggetto, che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito e che, quindi, correttamente l ha richiesto il pagamento dei contributi indicati nell'opposto CP_1
avviso di addebito in dipendenza del maggior reddito conseguito dal per Parte_1
l'annualità indicata.
Peraltro, il tenore letterale dell'art. 41 bis cit. non giustifica l'interpretazione restrittiva prospettata dal . Parte_1
Come noto, l'art. 41-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal d.P.R. 14 aprile
1982, n. 309, e rubricato «accertamento parziale», prevede che «senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'art. 43, i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche, nonché da segnalazioni effettuate dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di Finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazione in società, associazioni e imprese di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni e agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, nonché l'esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli artt. 36 -bis e 36 - ter, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito
o il maggior reddito imponibile, ovvero la maggior imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218. Non si applica la disposizione dell'art. 44», mentre il successivo art. 43, comma quarto, stabilisce che «fino alla scadenza
pagina 8 di 11 del termine stabilito dai commi precedenti, l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte».
La S.C. ha avuto modo di affermare che “l'accertamento parziale di cui ai citati artt. 41 -bis del
d.P.R. n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, «è uno strumento diretto a perseguire la finalità di sollecita emersione della materia imponibile, ove le attività istruttorie diano contezza della sussistenza di attendibili posizioni debitorie», ma non costituisce «un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e
39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole».
La differenza qualitativa di tale tipo di accertamento rispetto a quello ordinario non discende invero dalla particolare semplicità della segnalazione, potendo esso basarsi anche su una verifica generale (vedi Cass., sez. 5, 12/5/2006, n. 11057; Cass., sez. 5, 7/2/2008, n. 2833;
Cass., Sez. 5, 5/2/2009, n. 2761; Cass., sez. 5, 22/1/2010, n. 1150), bensì dalla disponibilità, in capo all'Amministrazione, di elementi (non necessariamente provenienti da segnalazione di soggetti ad essa estranei, ben potendo derivare anche da fonti interne) idonei a dare contezza della sussistenza, a qualsiasi titolo, di attendibili posizioni debitorie, senza richiedere, in ragione della loro oggettiva consistenza, l'esercizio di un ufficio valutativo ulteriore rispetto a quello che si risolve nel recepire e fare proprio il contenuto della segnalazione o lo svolgimento di ulteriori attività di approfondimento (appannaggio di accertamenti più complessi), valendosi di una «sorta di automatismo argomentativo» indotto da quelle fonti di conoscenza, per modo che il confezionamento dell'atto risulta possibile sulla base della sola segnalazione senza necessità di ulteriore approfondimento” (cfr. Cass., sez.
5, 23/12/2014, n. 27323; Cass. Sez. 5, 10/2/2016, n. 2633).
Per tale ragione la Suprema Corte ha precisato che l'accertamento parziale può basarsi anche su una verifica di carattere generale, in quanto di comunicazione che consente l'accertamento, distinto dall'attività istruttoria, anche se di modestissima entità, da esso necessariamente presupposta>> (Cass., sez. 5, 13/11/2013, n.
25486; Cass., sez. 5, 26/05/2010, n. 12819; Cass., sez. 5, 5/02/2009, n. 2761), e che esso possa legittimamente essere adottato anche su iniziativa propria dell'Ufficio titolare del potere di accertamento generale (Cass., sez. 5, 21/05/2010, n. 12577), essendo irrilevante che la segnalazione provenga da un soggetto estraneo all'Amministrazione o da fonti ad essa pagina 9 di 11 interne (Cass., sez. 5, 23/12/2014, n. 27323; Cass., sez. 5, 1/10/2018, n. 23685), in quanto rappresenta uno strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile (Cass., sez. 5, 23/12/2014, n. 27323; Cass., sez. 6-5, 22/01/2018, n. 1542).
L'Agenzia delle Entrate, dunque, nel sottoporre a controllo la posizione del ben Parte_1
poteva accertare il maggior reddito imponibile sulla base dei dati emergenti dalla risposta acquisita all'esito dell'invio del questionario alla e, Controparte_2
conseguentemente, anche l ha -correttamente- richiesto il pagamento dei contributi CP_1 indicati nell'opposto avviso di addebito in dipendenza del maggior reddito conseguito dal per l'annualità indicata. Parte_1
A ciò si aggiunga che il ricorrente (che, giova ripeterlo, non nega di aver conseguito il maggior reddito), si limita a prospettare una diversa imputazione delle somme in contestazione, asserendo – invero in maniera del tutto “ipotetica” e, dunque, svincolata da effettive e sostanziali allegazioni, oltre che da concrete risultanze probatorie – la possibile riconduzione di tali redditi ad esercizi precedenti ed il fatto che non si potrebbe escludere che le somme fossero state inserite in dichiarazioni reddituali riferite a precedenti annualità.
E' evidente l'estrema genericità delle deduzioni difensive svolte dal ricorrente, che non risultano foriere di alcun elemento concreto atto a provare la riconduzione delle somme a precedenti esercizi ovvero il fatto che dette somme siano state -parzialmente o totalmente- oggetto di pregresse dichiarazioni.
Inoltre, quanto osservato dal ricorrente in ordine al conseguimento del diritto alla provvigione e alle conseguenze in tema di applicazione del principio “di cassa” o “di competenza” non risulta rilevante, pertinente o decisivo ai fini della soluzione della odierna controversia.
L'art. 1748 comma primo, c.c., prevede che l'agente ha diritto alla provvigione affari conclusi durante il contratto...quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento>>.
Come rilevato dalla Suprema Corte (Cass., Sez. Lav., 2/05/2000, n. 5467), con la nuova formulazione dell'art. 1748 cod. civ. si è inteso porre in evidenza la dissociazione tra il momento costitutivo del diritto alla provvigione in capo all'agente ed il momento in cui la stessa provvigione (il cui diritto è già maturato) risulta esigibile, significando che il primo momento (quello costitutivo) viene ad esistere quando, per effetto dell'intervento dell'agente, si addiviene alla conclusione del contratto da lui promosso. Con riferimento invece pagina 10 di 11 alla esigibilità della provvigione, l'art. 1748, IV comma, c.c. prevede che, salvo che diversamente sia pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo.
Tanto chiarito, non è affatto convincente l'interpretazione della norma fornita dal ricorrente, dato che, ai fini dell'accertamento fiscale, la liquidazione del compenso diviene l'unico elemento determinante (e dotato di certezza) ai fini dell'imputazione del reddito ad una determinata annualità, né -giova ripeterlo- dalle difese spiegate dal ricorrente emergono elementi atti a dimostrare una imputazione ad altri esercizi delle somme indicate da
[...] come corrisposte per l'annualità 2016. Controparte_2
Segue il rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in Parte_1 favore dell' , spese che liquida in complessivi euro 1.865,00 oltre IVA, CPA come per CP_1
legge e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 7 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
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