Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 18/03/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO Composta da NO TA Presidente ANGIONI Roberto Consigliere ALBERGHINI Daniela Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al n. 32663 del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale n. 71203 reso da Cassa Centrale AN - Credito Cooperativo Italiano s.p.a. per il periodo 1.1.2020/31.12.2020, depositato il giorno 28 maggio 2021;
Vista la relazione n. 385/2025 del Magistrato Istruttore sul conto, redatta in data 14 luglio 2025;
Visti gli altri atti e documenti tutti di causa;
Uditi all’udienza del 12 febbraio 2026, celebrata con l’assistenza del segretario d.ssa Mara Agostini, data per letta la relazione del Cons. Daniela GH, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale AS GN e l’avv. Monica Carlin per l’agente, come da verbale.
SVOLGIMENTO IN FATTO
Con relazione di deferimento n. 385 in data 14 luglio 2025, il Magistrato
istruttore chiedeva di sottoporre a giudizio della Sezione il conto giudiziale n. 71203 del tesoriere del Comune di Cordignano (TV), relativo al periodo 1 gennaio/31 dicembre 2020.
Al riguardo, il Magistrato riferiva che il conto in questione era stato reso dall’Istituto AN della Marca Credito Cooperativo in data 09.02.2021 e, quindi, oltre il termine di legge (art. 226, comma 1, del d.lgs.n. 267 del 18 agosto 2000), era stato redatto sul prescritto schema di cui all’allegato n.
17/1-2 (entrate e uscite) e n. 17/3 (vincoli di cassa) del d. lgs. n. 118/2011, ma risultava privo della parifica.
Dall’esame del conto e dalla documentazione a corredo dello stesso la gestione complessiva delle operazioni finanziarie – riscossioni e pagamenti
– appariva, sotto il profilo sostanziale, regolare, essendo, inoltre, stata acquisita l’attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario che l’Ente non aveva fatto ricorso all’anticipazione di Tesoreria, né aveva utilizzato entrate vincolate a specifica destinazione (ex art. 195 del TUEL) e che non vi erano state contestazioni al Tesoriere.
Il Magistrato rappresentava che oggetto del conto era l’ultima gestione dell’agente e che verbale di passaggio delle consegne era stato ritualmente redatto in data 12 febbraio 2021.
Non risultava, invece, depositata – né era stata trasmessa in istruttoria- la relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, co. 2, c.g.c..
Il conto veniva sottoposto all’esame del Collegio ai sensi dell’art. 147, comma 3, c.g.c.
Con decreto presidenziale in data 22 settembre 2025 veniva fissata l’udienza di discussione per il 12 febbraio 2026.
L’Ente provvedeva a depositare la notifica della relazione di deferimento e il decreto di fissazione dell’udienza a AN della Marca Credito Cooperativo, avvenuta a mani proprie in data 9 gennaio 2026, nonché copia della relata di notifica telematica a Cassa Centrale AN Credito Cooperativo del 10 gennaio 2026, senza allegare la prova dell’accettazione e della consegna della PEC.
In data 20 gennaio 2026 Cassa Centrale AN Credito Cooperativo Italiano s.p.a. depositava, con il patrocinio dell’Avv. Monica Carlin, atto di costituzione formale (con ciò superando la nullità della notifica per raggiungimento dello scopo: cfr. Cass. Civ. Ord. n. 14063/2024), riservando ulteriori difese, successivamente esplicate nella memoria depositata in data 22 gennaio 2026, con la quale, preso atto che nessun rilievo era stato fatto in merito alla gestione di cui era stata affermata la regolarità, rappresentava, in relazione alla censura relativa alla tardiva presentazione del conto all’Ente, che detto ritardo era imputabile alla pendenza di due operazioni contabili non definite da AN della Marca e, in relazione al mancato deposito della relazione dell’organo di controllo interno, trattandosi di obbligo posto dalla legge in capo all’Amministrazione, che non poteva essere addebitata all’agente in quanto adempimento di competenza dell’Ente.
Concludeva, pertanto, per il discarico.
All’odierna udienza, il Pubblico Ministero formulava le proprie conclusioni come da verbale e l’Avv. Carlin discuteva riportandosi agli atti.
All’esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Oggetto di esame è il conto giudiziale reso, per il periodo 1 gennaio/31 dicembre 2020, dal tesoriere del Comune di Cordignano.
Come si evince dall’esame della convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria del Comune di Cordignano rep. 1563 del 9 maggio 2016 in atti
(relativa al periodo 2014/2018, successivamente oggetto di proroga tecnica fino al 31.12.2020 giusta determinazione del Responsabile del Servizio finanziario n. 153 del 18 novembre 2019) aggiudicataria del servizio era risultata, a seguito di gara pubblica, l’A.T.I. costituita tra AN della Marca Credito Cooperativo – Società Cooperativa (mandataria) e Cassa Centrale AN Credito Cooperativo del Nord Est s.p.a. (ora Cassa Centrale AN Credito Cooperativo Italiano s.p.a., mandante) di cui era capofila la mandataria AN della Marca, il cui rappresentante era, infatti, intervenuto nella stipula della convenzione e presso la quale, ai sensi dell’art. 29, era eletto il domicilio “per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze da essa derivanti”.
Agli atti del giudizio non si rinviene il mandato (art. 37, comma 14, D.Lgs.
163/2006 applicabile ratione temporis: “Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario”) intercorso tra AN della Marca e Cassa Centrale ai fini della costituenda A.T.I., tuttavia AN della Marca risulta aver agito in rappresentanza esclusiva dell’A.T.I., tanto nella stipula della convenzione, quanto nel verbale di passaggio delle consegne del 12 febbraio 2021, in atti, nel quale la stessa è identificata quale “tesoriere cessante”.
L’art. 37, comma 16, d.lgs. 163/2006, applicabile ratione temporis, infatti, prevede(va) che “Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti”.
Ne consegue che il soggetto tenuto alla presentazione del conto all’Amministrazione sarebbe stato, appunto, la mandataria AN della Marca: il conto depositato presso la Segreteria della Sezione e sottoposto all’esame del Collegio risulta, invece, predisposto e sottoscritto dalla mandante Cassa Centrale con conseguente irregolarità del conto per violazione del citato art. 37, comma 16, del d.lgs.163/2006 stante il difetto, in capo al soggetto che lo ha sottoscritto, dei necessari poteri di rappresentanza.
Non risulta in atti, del resto, che il predetto difetto di rappresentanza sia stato oggetto, in ipotesi, di ratifica anteriormente al giudizio, né all’assenza di deduzioni da parte della mandataria AN della Marca, pur ritualmente evocata a giudizio, potrebbe essere legittimamente attribuito alcun significato in tal senso.
Residua l’ipotesi che, nei rapporti interni tra mandante e mandataria, l’obbligo di presentazione del conto fosse stato posto in capo ad entrambe
(o anche solo alla mandante): in disparte la rilevanza esterna di tale previsione, l’acquisizione in via istruttoria della documentazione relativa alla natura dell’A.T.I. (se, cioè, fosse di tipo orizzontale o verticale) e alle condizioni della sua partecipazione alla gara d’appalto (se, cioè, vi fosse una ripartizione della fornitura dei servizi prevista dal bando o fosse stata dichiarata, come da mandato, nella domanda di partecipazione), tuttavia, anche ammesso che consentisse di superare la rilevata criticità, risulterebbe attività ultronea, ricorrendo un assorbente motivo ostativo all’esame del conto.
2. Osserva, infatti, il Collegio che il conto non è corredato della prescritta parificazione, la cui mancanza, in conformità ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, recentemente, Sez. Campania n. 328/2025, Sez. Basilicata n. 53/2025), è causa di improcedibilità del conto.
L’art. 140, comma 3, c.g.c., infatti, dispone che la costituzione in giudizio dell’agente avviene ex lege con il deposito del conto che, ai sensi del primo comma del medesimo articolo, deve essere “munito dell’attestazione di parifica”: coerentemente, l’art. 139, comma 2, c.g.c., nel dettare le modalità del deposito da parte del responsabile del procedimento, dispone che l’adempimento sia posto in essere “previa parificazione del conto”.
Anche le Sezioni Riunite di questa Corte hanno ribadito l’imprescindibilità della parificazione per il deposito del conto e per il suo esame giudiziale:
“Conseguentemente, tutti i conti giudiziali, “presentati” dagli agenti contabili alle amministrazioni di appartenenza, devono essere “parificati”,
“vistati” e “approvati” dai competenti organi di ciascun ente e solo all’esito di detti adempimenti depositati presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti territorialmente competente” (SS.RR. n. n.
4/2020/CONS).
Dalla necessaria preesistenza della parificazione discende l’impossibilità di promuoverne la regolarizzazione da parte del giudice designato, come in passato previsto dall’art. 28 R.D. n. 1038/1933 (“Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti”), peraltro espressamente abrogato
(art. 4, allegato 3, d.lgs. 174/2016).
Del resto, l’art. 145, comma 3, c.g.c. subordina l’esame del conto all’
accertamento, da parte del giudice designato, dell’avvenuta, previa, parificazione da parte dell’Amministrazione.
La parificazione del conto - adempimento previsto e disciplinato dall’art. 618 del RD 23 maggio 1924, n. 827 (“Tutti i conti devono essere, dagli uffici provinciali o compartimentali da cui dipendono i contabili e dalle rispettive amministrazioni centrali, riveduti e parificati coi conti periodici dei singoli contabili e certificati conformi alle proprie scritture o ad altri elementi contabili in loro possesso”), norma applicabile anche agli enti locali in virtù del richiamo di cui all’art. 93 TUEL –, infatti, “è una dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti
(appositamente riveduti) con le scritture detenute dall'Amministrazione, che per quelle locali viene fatta coincidere con il visto di regolarità amministrativo-contabile rilasciato all'esito della fase di verifica o controllo amministrativo” (SS.RR. n. 4/2020/CONS).
Ne consegue che tale adempimento “non può essere basato sulle sole scritture o documenti formati dall’agente contabile e tenuti nell’esclusiva disponibilità dello stesso, così esaurendosi in un semplice controllo di coerenza “interna” del conto: la parifica è, invece, finalizzata ad attestare che la rendicontazione della gestione, resa dal contabile, è coerente con le risultanze documentali “esterne” in possesso dell’amministrazione, presupponendo la possibilità di svolgere un “controllo incrociato” tra i dati contabili forniti dall’agente e quelli ricavabili dalle scritture dell’amministrazione (v. Corte Conti Sez. giur. Lazio sent. 9.6.2021 n. 511)”
(Sez. Campania, n. 63/2025, tra le più recenti).
Quanto sopra trova, inoltre, conferma nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011) che, al punto 4.2., specifica che “L’operazione di “parificazione” consiste nella verifica dell’avvenuto rispetto delle norme previste dall’ordinamento e dal regolamento di contabilità dell’ente e nella corrispondenza delle risultanze del rendiconto con quelle della contabilità dell’ente”.
Orbene, nel caso in esame non risulta agli atti alcun provvedimento formale di parificazione, né il visto di regolarità apposto al conto da parte del responsabile del Servizio finanziario che, secondo un costante e consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (e richiamato anche da SS.RR n. 4/2020/CONS), può sostituirlo (il file depositato, peraltro, riporta unicamente la firma digitale del sottoscrittore).
3. Osserva, inoltre, il Collegio che il conto oggetto del presente giudizio non è supportato neppure da un provvedimento di approvazione: alla specifica richiesta istruttoria l’Ente, infatti, ha dato riscontro producendo la delibera del Consiglio comunale n. 7 del 20 aprile 2021 con la quale è stato approvato il rendiconto che, tuttavia, non annovera, tra i suoi contenuti, l’approvazione del conto del tesoriere né di quelli degli altri agenti contabili.
4. Quanto al mancato deposito, unitamente al conto, della relazione ex art.
139 co. 2 c.g.c., osserva il Collegio che si tratta di un adempimento specifico e diverso dalla parificazione del conto (cfr. Sez. Sicilia n. 949/21), sulla cui natura e contenuti questa Sezione ha più volte avuto modo di pronunciarsi, escludendo che integri una condizione di procedibilità dell’esame del conto
(come, invece, la parificazione), tuttavia rimarcandone, fin dall’entrata in vigore della disposizione, l’obbligatorietà (e la correlativa responsabilità in caso di omissione).
In linea con un condiviso orientamento delle Sezioni territoriali di questa Corte, il Collegio ritiene che la relazione, inoltre, costituisca un elemento di giudizio al fine di valutare l’attendibilità delle risultanze del conto (cfr. Sez.
Veneto, n. 77/2024) e, nel caso di specie, anche la regolarità della sequenza procedimentale (presentazione-parifica-approvazione-deposito) finalizzata al deposito del conto presso la segreteria della Sezione.
In particolare, con l’ordinanza n. 15/2023, questa Sezione ha chiarito che “la relazione prevista dall’art. 139, c. 2, c.g.c. è resa dall’organo di controllo interno individuato dall’ente dovendosi in ogni caso garantire che lo stesso sia un soggetto terzo rispetto all'agente contabile al fine di non vanificare la funzione del controllo che, seppur interno, dev’essere svolto in posizione di terzietà; ferma restando l’autonomia regolamentare e organizzativa dell’ente, la relazione dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell’attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto;
la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell’ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un’alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione; il livello di approfondimento della relazione dipenderà dalla tipologia del conto giudiziale esaminato, dai dati analizzati ai fini della parifica del conto e della verifica della concordanza dello stesso con le scritture detenute dall'ente nell'ambito dell’attività di controllo”.
A tale proposito va precisato che la relazione dell’organo di revisione sulla proposta di deliberazione del rendiconto (prodotta in uno con il conto) non è, per finalità e contenuti, idonea ad integrare l’adempimento (se non altro, per il fatto di intervenire antecedentemente all’ultima delle fasi procedimentali, l’approvazione del conto).
Trattandosi, tuttavia, di adempimento non posto in capo all’agente, l’omissione del deposito della relazione non può essere imputata a quest’ultimo.
5.Tutto ciò considerato, il conto deve essere dichiarato improcedibile.
6. Non è luogo a provvedere sulle spese in assenza di statuizione di condanna.
P.Q.M.
La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
32663 del registro di segreteria promosso nei confronti dell’agente AN della Marca Credito Cooperativo Società cooperativa e Cassa Centrale AN Credito Cooperativo Italiano s.p.a. in relazione al conto giudiziale n. 71203 depositato il giorno 28 maggio 2021, lo dichiara improcedibile.
In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.
Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.
Così deciso in Venezia, all’esito della camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026.
Il Giudice Relatore Il Presidente Daniela GH TA LO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il Il Funzionario Preposto
(firmato digitalmente)