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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/10/2025, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 7/2024 promossa da:
C.F. ) Parte_1 C.F._1 (C.F. ) Parte_2 P.IVA_1 Entrambi con il patrocinio dell'avv. COLI PAOLO
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FANTINI GIOVANNI e dell'avv. CP_1 P.IVA_2 ONORATO PATRIZIA APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti di costituzione in giudizio
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con sentenza n. 1685/23 il Tribunale di Reggio Emilia rigettava l'opposizione proposta da , legale rappresentante della e da Parte_1 Parte_2
quest'ultima quale coobbligata in solido, avverso l'ordinanza ingiunzione emessa l'8.2.2022 – pratica n. 28144/21 dall Controparte_2
, per il pagamento di euro 3.000,00, minimo
[...]
edittale della sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 105 DLs 152/06, pagina 1 di 7 essendo stato accertato, in esito a campionamento eseguito in data 10 e 11 agosto 2021, il superamento del valore limite per il parametro alluminio, nello scarico del depuratore
Roncocesi in concessione alla gestore del servizio idrico integrato. Pt_2
Avverso tale sentenza proponevano appello gli ingiunti chiedendo la revoca dell'ordinanza ingiunzione.
Costituitasi l per resistere all'impugnazione, la causa veniva decisa in esito CP_1
all'udienza di discussione del 19.9.2025 come da dispositivo di cui era data immediata lettura.
2)Premesso che non va dato ingresso alle prove orali richieste da aventi ad Pt_2
oggetto di circostanze tutte già documentate in atti, l'appello non può trovare accoglimento.
Gli appellanti, dopo avere richiamato le argomentazioni svolte nel ricorso di primo grado, quali motivi di gravame hanno dedotto << sui presupposti di fatto Pt_3
Travisamento dei fatti. Omessa considerazione di fatti provati in giudizio. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 40 codice penale. Violazione e falsa applicazione del'articolo 3 legge 24 novembre 1981 n.
689. Violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 codice procedura civile>>;
<< Violazione di legge. Violazione del principio di necessaria corrispondenza tra
l'oggetto della contestazione e la condotta sanzionata>>; <
Violazione dell'articolo 133 comma 1 d.lgs. 152/2006 in una lettura costituzionalmente orientata>>.
I motivi possono essere trattati congiuntamente, e si riassumono nella tesi per la quale, una volta che l'impianto è stato mantenuto in perfetta efficienza, ma non è stato in grado di "rimanere in tabella" a cagione di un illecito altrui, quale per esempio uno scarico estemporaneo e non censito, il gestore dell'impianto non potrà essere mai (sic) sanzionato, e nell'affermazione che la avrebbe svolto tutte le attività preventive e Pt_2
di controllo esigibili tenuto conto del numero elevatissimo di scarichi, non essendo fisicamente in condizioni di prevenire condotte illecite poste in essere dai fruitori del pagina 2 di 7 servizio fognario;
l'attività di controllo avrebbe solo funzione latamente dissuasiva, rimanendo inidonea, in assoluto, ad impedire, se non per mera fortuna, episodi illeciti che uno o più dei 30.000 utenti produttivi o dei 65.000 utenti civili avesse ritenuto di porre in essere.
Tali motivi vanno disattesi.
La obiettiva materialità dell'illecito per la violazione dell'art. 105 TUA, di natura commissiva, non è oggetto di contestazione, essendo pacifico il superamento del parametro inquinante , risultato, dopo il trattamento di depurazione eseguito Parte_4
da eccedente il limite di 1 mg/l previsto per lo scarico delle acque in uscita, Pt_2
destinate a riversarsi in corsi d'acqua superficiali.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il Tribunale non ha mai configurato l'illecito in termini di omissione di controlli;
ha piuttosto preso in esame l'attività di controllo svolta da al solo fine di valutare se essa consentisse o meno Pt_2
eventualmente di escludere l'illecito sotto il profilo della mancanza dell'elemento soggettivo, giungendo a negare siffatta conclusione.
Ciò posto, è opportuno ricordare il principio stabilito dall'art. 3 L. 689/81 per il quale la condotta integrante illecito amministrativo postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa.
Anche a voler prescindere della mancanza, agli atti, di specifica prova del perfetto funzionamento dell'impianto al momento del campionamento eseguito dall CP_1
dell'agosto 2021, gli attuali appellanti sostengono che l'eccessiva concentrazione di alluminio fosse derivata da uno scarico in ingresso illecito, non autorizzato o in violazione dei limiti di legge o consentiti da autorizzazioni in deroga;
di non avere avuto la possibilità di impedirlo;
di essersi per contro sempre adoperati per l'effettuazione di controlli;
che responsabile dell'inquinamento oggetto di causa doveva pagina 3 di 7 ritenersi piuttosto la stessa per avere omesso di svolgere l'attività di controllo CP_1
rientrante fra i suoi compiti.
Va in primo luogo osservato che è del tutto generico l'addebito di responsabilità all' l'appellata ha dato atto di essersi attenuta alla DGR n. 1299/2001, e di avere CP_1
eseguito i campionamenti degli scarichi in ottemperanza agli specifici Protocolli di intesa definiti a livello locale tra e i Gestori degli impianti di Controparte_2
trattamento delle acque reflue, mentre gli appellanti non hanno specificamente evidenziato, e tanto meno provato, quale attività doverosa di controllo sarebbe stata omessa dall' e in che modo tale condotta doverosa omessa sarebbe stata CP_2
causalmente rilevante per lo specifico superamento del limite del parametro alluminio campionato nell'agosto 20121, oggetto di causa.
Nessuna di richiesta di controllo straordinario risulta d'altronde pervenuta all' CP_1
prima di detto campionamento.
Orbene, ritiene la Corte che, come dedotto dall e come affermato dal Tribunale, CP_1
la mancanza di colpa della non sia stata dimostrata dagli ingiunti. Pt_2
In particolare, la non ha provato l'esistenza di uno scarico abusivo, o individuato Pt_2
quello illecito per superamento del limite relativo all'alluminio, e tanto meno di essere stata nell'impossibilità di assumere alcun provvedimento atto a garantirne la cessazione,
o comunque idoneo a ripristinare il valore limite in uscita.
E' evidente come sia auspicabile che tutti gli scarichi in entrata siano autorizzati e rispettino il relativo limite di inquinanti in ingresso, ma il fatto che alcuni scarichi non lo rispettino, e siano dunque illeciti, non esime certo da responsabilità la tenuta Pt_2
appunto per legge a garantire che, in esito al processo di depurazione, siano rispettati i limiti previsti per gli scarichi in uscita.
E' dunque del tutto irrilevante, ai fini della violazione amministrativa oggetto di causa, la eventuale natura illecita degli scarichi in ingresso. Anche se la qualità dei reflui immessi in fognatura deve essere costantemente rilevata dal gestore dell'impianto di depurazione poiché è da essa che dipende la modalità di esecuzione del trattamento di pagina 4 di 7 depurazione, la non è chiamata a rispondere di illeciti altrui, relativi agli scarichi Pt_2
in entrata, ma solo di quelli propri, relativi alla diversa condotta materiale che attiene agli scarichi in uscita. Il servizio, remunerato, assunto da consiste anche e proprio Pt_2
in questo, garantire che gli scarichi in uscita, che si immettono in corsi d'acqua superficiali, non presentino quantitativi di inquinanti superiori al limite normativo.
Il ragionamento di parte appellante, per il quale non le sarebbe materialmente possibile il controllo ininterrotto di tutti gli innumerevoli scarichi, possibilmente anche abusivi, che si immettono nell'impianto di Roncocesi, prova troppo poiché, a seguirlo, essa non sarebbe mai responsabile ai sensi dell'art. 105 TUA, norma che andrebbe però allora riscritta con un contenuto diverso, volto a sanzionare una condotta non commissiva, ma omissiva (per es. l'omessa esecuzione di un numero predeterminato di controlli, o di controlli in determinate situazioni di allerta, o quant'altro).
Ma così non è: nel caso di specie, la materialità della violazione sussiste, la presunzione di colpa opera, e la dal canto suo, non ha provato che il superamento del limite Pt_2
dell' fosse nella specie derivato da una specifica condotta altrui che essa non Pt_4
aveva potuto né prevedere né evitare.
Al contrario, come messo in luce dall'appellata e dal primo giudice, alla metà di giugno
2021 era emerso un notevole superamento del parametro alluminio (pari a 3,8 mg/l), che aveva portato alla emissione della relativa ordinanza ingiunzione per la stessa infrazione, pagata da la quale non risulta avere successivamente assunto alcuna idonea Pt_2
iniziativa per ripristinare il rispetto del parametro in questione.
Ed invero, solo dopo aver conosciuto l'esito del campionamento dell di agosto CP_1
2021, la ha riscontrato, nell'ottobre 2021, che la Sagem Saga, che scarica nel Pt_2
collettore Val D'Enza, aveva effettuato lo scarico con valori di alluminio di 30 mg/l, superiore al limite di 20 mg/l, cui la ditta era stata autorizzata dall' rispetto al CP_1
limite generale dei 2 mg/l, su parere positivo di la quale aveva dunque Pt_2
evidentemente ritenuto di potere comunque garantire il rispetto del limite in uscita di 1 mg/l.
pagina 5 di 7 E' irrilevante che la avesse eseguito, in data anteriore all'agosto 2021, controlli Pt_2
sulla Sagem Saga che non evidenziavano il superamento del parametro alluminio rispetto al limite autorizzato di 20 mg/l. D'altronde (v. p. 32 appello), ai controlli di marzo, aprile e maggio 2021, l'alluminio scaricato da Sagem Saga si era molto innalzato rispetto al periodo precedente e, consistendo in 18 mg/l, si avvicinava al limite massimo autorizzato.
Non risulta neppure l'esecuzione di controlli che, nel periodo immediatamente anteriore al campionamento dell dell'agosto 2021, potessero essere del tutto CP_1
tranquillizzanti, il che avrebbe potuto avvalorale l'ipotesi della imprevedibilità del successivo superamento;
al contrario, la stessa (p.14) ha indicato che nei 10 Pt_2
giorni anteriori al campionamento, il parametro alluminio era superiore di circa 10 volte il limite massimo.
Infine, come sottolineato dal Tribunale, non risulta neppure che la prima di Pt_2
ricevere l'esito del campionamento dell'agosto 2021, avesse cercato di individuare quale dei nove collettori fognari in ingresso all'impianto (risultato poi quello di Colle Val
D'Enza) presentasse criticità, e ciò pur pacificamente trattandosi di attività
<importante per delimitare il problema e orientare il tentativo di individuare la sorgente degli scarichi anomali>> (p. 11 appello).
In conclusione, come ritenuto dal Tribunale, non vi ragione di escludere la responsabilità della per l'illecito oggetto di causa. Pt_2
3)Le spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo, d'ufficio in difetto di nota, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e Parte_2
nei confronti dell' avverso la sentenza del Parte_1 CP_1
Tribunale di Reggio Emilia n.685/23.
Condanna gli appellanti a rifondere all'appellata le spese di lite del grado che liquida in euro 2.000,00 oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
pagina 6 di 7 Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo degli appellanti di versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall'art.1 c .17 L.228/12.
Bologna, 19.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 7/2024 promossa da:
C.F. ) Parte_1 C.F._1 (C.F. ) Parte_2 P.IVA_1 Entrambi con il patrocinio dell'avv. COLI PAOLO
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FANTINI GIOVANNI e dell'avv. CP_1 P.IVA_2 ONORATO PATRIZIA APPELLATA
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti di costituzione in giudizio
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con sentenza n. 1685/23 il Tribunale di Reggio Emilia rigettava l'opposizione proposta da , legale rappresentante della e da Parte_1 Parte_2
quest'ultima quale coobbligata in solido, avverso l'ordinanza ingiunzione emessa l'8.2.2022 – pratica n. 28144/21 dall Controparte_2
, per il pagamento di euro 3.000,00, minimo
[...]
edittale della sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 105 DLs 152/06, pagina 1 di 7 essendo stato accertato, in esito a campionamento eseguito in data 10 e 11 agosto 2021, il superamento del valore limite per il parametro alluminio, nello scarico del depuratore
Roncocesi in concessione alla gestore del servizio idrico integrato. Pt_2
Avverso tale sentenza proponevano appello gli ingiunti chiedendo la revoca dell'ordinanza ingiunzione.
Costituitasi l per resistere all'impugnazione, la causa veniva decisa in esito CP_1
all'udienza di discussione del 19.9.2025 come da dispositivo di cui era data immediata lettura.
2)Premesso che non va dato ingresso alle prove orali richieste da aventi ad Pt_2
oggetto di circostanze tutte già documentate in atti, l'appello non può trovare accoglimento.
Gli appellanti, dopo avere richiamato le argomentazioni svolte nel ricorso di primo grado, quali motivi di gravame hanno dedotto << sui presupposti di fatto Pt_3
Travisamento dei fatti. Omessa considerazione di fatti provati in giudizio. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 40 codice penale. Violazione e falsa applicazione del'articolo 3 legge 24 novembre 1981 n.
689. Violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 codice procedura civile>>;
<< Violazione di legge. Violazione del principio di necessaria corrispondenza tra
l'oggetto della contestazione e la condotta sanzionata>>; <
Violazione dell'articolo 133 comma 1 d.lgs. 152/2006 in una lettura costituzionalmente orientata>>.
I motivi possono essere trattati congiuntamente, e si riassumono nella tesi per la quale, una volta che l'impianto è stato mantenuto in perfetta efficienza, ma non è stato in grado di "rimanere in tabella" a cagione di un illecito altrui, quale per esempio uno scarico estemporaneo e non censito, il gestore dell'impianto non potrà essere mai (sic) sanzionato, e nell'affermazione che la avrebbe svolto tutte le attività preventive e Pt_2
di controllo esigibili tenuto conto del numero elevatissimo di scarichi, non essendo fisicamente in condizioni di prevenire condotte illecite poste in essere dai fruitori del pagina 2 di 7 servizio fognario;
l'attività di controllo avrebbe solo funzione latamente dissuasiva, rimanendo inidonea, in assoluto, ad impedire, se non per mera fortuna, episodi illeciti che uno o più dei 30.000 utenti produttivi o dei 65.000 utenti civili avesse ritenuto di porre in essere.
Tali motivi vanno disattesi.
La obiettiva materialità dell'illecito per la violazione dell'art. 105 TUA, di natura commissiva, non è oggetto di contestazione, essendo pacifico il superamento del parametro inquinante , risultato, dopo il trattamento di depurazione eseguito Parte_4
da eccedente il limite di 1 mg/l previsto per lo scarico delle acque in uscita, Pt_2
destinate a riversarsi in corsi d'acqua superficiali.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il Tribunale non ha mai configurato l'illecito in termini di omissione di controlli;
ha piuttosto preso in esame l'attività di controllo svolta da al solo fine di valutare se essa consentisse o meno Pt_2
eventualmente di escludere l'illecito sotto il profilo della mancanza dell'elemento soggettivo, giungendo a negare siffatta conclusione.
Ciò posto, è opportuno ricordare il principio stabilito dall'art. 3 L. 689/81 per il quale la condotta integrante illecito amministrativo postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa.
Anche a voler prescindere della mancanza, agli atti, di specifica prova del perfetto funzionamento dell'impianto al momento del campionamento eseguito dall CP_1
dell'agosto 2021, gli attuali appellanti sostengono che l'eccessiva concentrazione di alluminio fosse derivata da uno scarico in ingresso illecito, non autorizzato o in violazione dei limiti di legge o consentiti da autorizzazioni in deroga;
di non avere avuto la possibilità di impedirlo;
di essersi per contro sempre adoperati per l'effettuazione di controlli;
che responsabile dell'inquinamento oggetto di causa doveva pagina 3 di 7 ritenersi piuttosto la stessa per avere omesso di svolgere l'attività di controllo CP_1
rientrante fra i suoi compiti.
Va in primo luogo osservato che è del tutto generico l'addebito di responsabilità all' l'appellata ha dato atto di essersi attenuta alla DGR n. 1299/2001, e di avere CP_1
eseguito i campionamenti degli scarichi in ottemperanza agli specifici Protocolli di intesa definiti a livello locale tra e i Gestori degli impianti di Controparte_2
trattamento delle acque reflue, mentre gli appellanti non hanno specificamente evidenziato, e tanto meno provato, quale attività doverosa di controllo sarebbe stata omessa dall' e in che modo tale condotta doverosa omessa sarebbe stata CP_2
causalmente rilevante per lo specifico superamento del limite del parametro alluminio campionato nell'agosto 20121, oggetto di causa.
Nessuna di richiesta di controllo straordinario risulta d'altronde pervenuta all' CP_1
prima di detto campionamento.
Orbene, ritiene la Corte che, come dedotto dall e come affermato dal Tribunale, CP_1
la mancanza di colpa della non sia stata dimostrata dagli ingiunti. Pt_2
In particolare, la non ha provato l'esistenza di uno scarico abusivo, o individuato Pt_2
quello illecito per superamento del limite relativo all'alluminio, e tanto meno di essere stata nell'impossibilità di assumere alcun provvedimento atto a garantirne la cessazione,
o comunque idoneo a ripristinare il valore limite in uscita.
E' evidente come sia auspicabile che tutti gli scarichi in entrata siano autorizzati e rispettino il relativo limite di inquinanti in ingresso, ma il fatto che alcuni scarichi non lo rispettino, e siano dunque illeciti, non esime certo da responsabilità la tenuta Pt_2
appunto per legge a garantire che, in esito al processo di depurazione, siano rispettati i limiti previsti per gli scarichi in uscita.
E' dunque del tutto irrilevante, ai fini della violazione amministrativa oggetto di causa, la eventuale natura illecita degli scarichi in ingresso. Anche se la qualità dei reflui immessi in fognatura deve essere costantemente rilevata dal gestore dell'impianto di depurazione poiché è da essa che dipende la modalità di esecuzione del trattamento di pagina 4 di 7 depurazione, la non è chiamata a rispondere di illeciti altrui, relativi agli scarichi Pt_2
in entrata, ma solo di quelli propri, relativi alla diversa condotta materiale che attiene agli scarichi in uscita. Il servizio, remunerato, assunto da consiste anche e proprio Pt_2
in questo, garantire che gli scarichi in uscita, che si immettono in corsi d'acqua superficiali, non presentino quantitativi di inquinanti superiori al limite normativo.
Il ragionamento di parte appellante, per il quale non le sarebbe materialmente possibile il controllo ininterrotto di tutti gli innumerevoli scarichi, possibilmente anche abusivi, che si immettono nell'impianto di Roncocesi, prova troppo poiché, a seguirlo, essa non sarebbe mai responsabile ai sensi dell'art. 105 TUA, norma che andrebbe però allora riscritta con un contenuto diverso, volto a sanzionare una condotta non commissiva, ma omissiva (per es. l'omessa esecuzione di un numero predeterminato di controlli, o di controlli in determinate situazioni di allerta, o quant'altro).
Ma così non è: nel caso di specie, la materialità della violazione sussiste, la presunzione di colpa opera, e la dal canto suo, non ha provato che il superamento del limite Pt_2
dell' fosse nella specie derivato da una specifica condotta altrui che essa non Pt_4
aveva potuto né prevedere né evitare.
Al contrario, come messo in luce dall'appellata e dal primo giudice, alla metà di giugno
2021 era emerso un notevole superamento del parametro alluminio (pari a 3,8 mg/l), che aveva portato alla emissione della relativa ordinanza ingiunzione per la stessa infrazione, pagata da la quale non risulta avere successivamente assunto alcuna idonea Pt_2
iniziativa per ripristinare il rispetto del parametro in questione.
Ed invero, solo dopo aver conosciuto l'esito del campionamento dell di agosto CP_1
2021, la ha riscontrato, nell'ottobre 2021, che la Sagem Saga, che scarica nel Pt_2
collettore Val D'Enza, aveva effettuato lo scarico con valori di alluminio di 30 mg/l, superiore al limite di 20 mg/l, cui la ditta era stata autorizzata dall' rispetto al CP_1
limite generale dei 2 mg/l, su parere positivo di la quale aveva dunque Pt_2
evidentemente ritenuto di potere comunque garantire il rispetto del limite in uscita di 1 mg/l.
pagina 5 di 7 E' irrilevante che la avesse eseguito, in data anteriore all'agosto 2021, controlli Pt_2
sulla Sagem Saga che non evidenziavano il superamento del parametro alluminio rispetto al limite autorizzato di 20 mg/l. D'altronde (v. p. 32 appello), ai controlli di marzo, aprile e maggio 2021, l'alluminio scaricato da Sagem Saga si era molto innalzato rispetto al periodo precedente e, consistendo in 18 mg/l, si avvicinava al limite massimo autorizzato.
Non risulta neppure l'esecuzione di controlli che, nel periodo immediatamente anteriore al campionamento dell dell'agosto 2021, potessero essere del tutto CP_1
tranquillizzanti, il che avrebbe potuto avvalorale l'ipotesi della imprevedibilità del successivo superamento;
al contrario, la stessa (p.14) ha indicato che nei 10 Pt_2
giorni anteriori al campionamento, il parametro alluminio era superiore di circa 10 volte il limite massimo.
Infine, come sottolineato dal Tribunale, non risulta neppure che la prima di Pt_2
ricevere l'esito del campionamento dell'agosto 2021, avesse cercato di individuare quale dei nove collettori fognari in ingresso all'impianto (risultato poi quello di Colle Val
D'Enza) presentasse criticità, e ciò pur pacificamente trattandosi di attività
<importante per delimitare il problema e orientare il tentativo di individuare la sorgente degli scarichi anomali>> (p. 11 appello).
In conclusione, come ritenuto dal Tribunale, non vi ragione di escludere la responsabilità della per l'illecito oggetto di causa. Pt_2
3)Le spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo, d'ufficio in difetto di nota, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e Parte_2
nei confronti dell' avverso la sentenza del Parte_1 CP_1
Tribunale di Reggio Emilia n.685/23.
Condanna gli appellanti a rifondere all'appellata le spese di lite del grado che liquida in euro 2.000,00 oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
pagina 6 di 7 Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo degli appellanti di versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall'art.1 c .17 L.228/12.
Bologna, 19.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
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