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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 28/07/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
RG VG N 2788/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente rel/est
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice
Dott. Alberto Balzani Giudice ha pronunciato la seguente
Oggetto: “Cessazione S E N T E N Z A degli effetti civili del nella causa civile iscritta al n. 2788/2024R.G.V.G. matrimonio”. promossa congiuntamente dai coniugi:
Oggetto: “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
c.f. , nato il [...] a [...] CP_1 C.F._1
e c.f. , nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._2
Parti rappresentate e difese dall'Avv. Silvio Viviani, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in forza di procura in atti;
-PARTI RICORRENTI-
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
* * *
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
Per i ricorrenti pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti alle seguenti condizioni:
L'AVV. VIVIANI HA MISCHIATO LE PREMESSE CON LE CONDIZIONI… VISTO CHE NELLE
NOTE DI TRATTAZIONE DENOMINA COME “CONDIZIONI DI DIVORZIO” TUTTI I PUNTI, HO
RIPORTATO TUTTO 1) in data 08/04/2024 è stata omologata la separazione dei coniugi in epigrafe (sentenza di omologa n.
439/2024) da codesto Tribunale (r.g. v.g. 292/20274);
2) è trascorso il termine di legge ex art. 3 par. 2 lett. b) l. 898/1970 per la richiesta della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 29/06/1988 a Taranto (TA) Atto n. 70 parte II serie
A - anno 1988 - Comune di Taranto;
3) i coniugi non si sono mai riconciliati;
4) la sig.ra è residente in [...], ove si è Parte_1
svolta la vita coniugale;
mentre il sig. a seguito della separazione ha preso la residenza in CP_1
San RO (T.se) via Sesia n. 11;
5) in costanza di matrimonio i coniugi scelsero il regime patrimoniale della separazione dei beni;
6) durante il matrimonio è nata una figlia, , a Torino il 22.03.90, da tempo economicamente Persona_1
autosufficiente;
7) la casa coniugale sita in SE T.se (To) via Pier Giorgio Frassati n. 9, di proprietà del sig. CP_1
prima della separazione, è stata successivamente trasferita senza corrispettivo ed in virtù degli
[...]
accordi presi in sede di separazione dei coniugi alla sig.ra unitamente ad altri Parte_1
immobili siti in SE T.se (TO) via Pier Giorgio Frassati n. 9, così come censiti al Catasto Fabbricati del suddetto Comune: foglio 33 particella 565 sub 18 cat. A/2 classe 2 consistenza 6,5 vani, superficie catastale totale: 103 mq Totale: escluse aree scoperte: 97 mq, rendita € 637,82; foglio 33 particella 565 sub 43 cat.
C/6 classe 3, consistenza 17 mq, , superficie catastale totale: 20 mq, rendita € 75,51; foglio 33 particella
565 sub 131 cat. C/6 classe 4, consistenza 55 mq, , superficie catastale totale: 59 mq, rendita € 284,05 (all.
004);
8) nella casa coniugale rimarrà ad abitare la madre con la figlia, con tutti gli arredi che la compongono;
9) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento reciproco e ciò in forza del trasferimento immobiliare di cui sopra ed in quanto titolari entrambi di “adeguati redditi propri” come da articolo 156, comma 1 del codice civile;
10) i coniugi dichiarano quindi di aver già definito ogni loro rapporto, anche patrimoniale, e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo, causa o ragione;
di essere pienamente soddisfatti degli accordi raggiunti, rinunciando sin d'ora ad esperire alcuna azione legale l'uno nei confronti dell'altro e viceversa.
Per il P.M.: accoglimento del Ricorso congiunto.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Taranto, CP_1 Parte_1
in data 29.6.1988 e tale matrimonio è stato trascritto nei registri di Stato Civile di detto Comune (atto n.70 ,
Parte II, serie A, anno 1988).
Dalla unione è nata prole: a Torino il 22.3.1990, maggiorenne ed economicamente Persona_1
autosufficiente.
I coniugi si sono separati in forza di sentenza di separazione n. 439/2024 pubblicata dal Tribunale di Ivrea in data 8.4.2024, passata in giudicato l' 11.11.2024.
Con ricorso iscritto in data 13.12.2024 i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, chiedendo congiuntamente di pronunciare la cessazione del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898.
All'udienza del giorno 2.7.2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte, le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte ed il Giudice, stante la richiesta da parte del P.M. di accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti, il 4.7.2025, rimetteva la causa in decisione.
Il ricorso appare accoglibile ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n.
898, come da ultimo modificata con Legge 6 maggio 2015, n. 55 entrata in vigore dal 26 maggio 2015.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta dalle parti dopo che la separazione dura ininterrotta da ben oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione definito con sentenza passata in giudicato.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla prole ed alla regolamentazione dei rapporti tra di loro che il Tribunale ritiene di poter integralmente recepire.
In ragione della proposizione del ricorso congiunto, le spese di lite sono integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in conformità all'accordo delle parti ed alle conclusioni del P.M., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e CP_1 Parte_1
in Taranto in data 29.6.1988, i cui estremi sono precisati in narrativa;
[...] - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Taranto di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- omologa le condizioni come sopra riportate e provvede in conformità.
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 9.7.2025.
IL PRESIDENTE est.
Alessandro Scialabba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro Scialabba Presidente rel/est
Dott.ssa Rossella Mastropietro Giudice
Dott. Alberto Balzani Giudice ha pronunciato la seguente
Oggetto: “Cessazione S E N T E N Z A degli effetti civili del nella causa civile iscritta al n. 2788/2024R.G.V.G. matrimonio”. promossa congiuntamente dai coniugi:
Oggetto: “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
c.f. , nato il [...] a [...] CP_1 C.F._1
e c.f. , nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._2
Parti rappresentate e difese dall'Avv. Silvio Viviani, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in forza di procura in atti;
-PARTI RICORRENTI-
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
* * *
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
Per i ricorrenti pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti alle seguenti condizioni:
L'AVV. VIVIANI HA MISCHIATO LE PREMESSE CON LE CONDIZIONI… VISTO CHE NELLE
NOTE DI TRATTAZIONE DENOMINA COME “CONDIZIONI DI DIVORZIO” TUTTI I PUNTI, HO
RIPORTATO TUTTO 1) in data 08/04/2024 è stata omologata la separazione dei coniugi in epigrafe (sentenza di omologa n.
439/2024) da codesto Tribunale (r.g. v.g. 292/20274);
2) è trascorso il termine di legge ex art. 3 par. 2 lett. b) l. 898/1970 per la richiesta della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 29/06/1988 a Taranto (TA) Atto n. 70 parte II serie
A - anno 1988 - Comune di Taranto;
3) i coniugi non si sono mai riconciliati;
4) la sig.ra è residente in [...], ove si è Parte_1
svolta la vita coniugale;
mentre il sig. a seguito della separazione ha preso la residenza in CP_1
San RO (T.se) via Sesia n. 11;
5) in costanza di matrimonio i coniugi scelsero il regime patrimoniale della separazione dei beni;
6) durante il matrimonio è nata una figlia, , a Torino il 22.03.90, da tempo economicamente Persona_1
autosufficiente;
7) la casa coniugale sita in SE T.se (To) via Pier Giorgio Frassati n. 9, di proprietà del sig. CP_1
prima della separazione, è stata successivamente trasferita senza corrispettivo ed in virtù degli
[...]
accordi presi in sede di separazione dei coniugi alla sig.ra unitamente ad altri Parte_1
immobili siti in SE T.se (TO) via Pier Giorgio Frassati n. 9, così come censiti al Catasto Fabbricati del suddetto Comune: foglio 33 particella 565 sub 18 cat. A/2 classe 2 consistenza 6,5 vani, superficie catastale totale: 103 mq Totale: escluse aree scoperte: 97 mq, rendita € 637,82; foglio 33 particella 565 sub 43 cat.
C/6 classe 3, consistenza 17 mq, , superficie catastale totale: 20 mq, rendita € 75,51; foglio 33 particella
565 sub 131 cat. C/6 classe 4, consistenza 55 mq, , superficie catastale totale: 59 mq, rendita € 284,05 (all.
004);
8) nella casa coniugale rimarrà ad abitare la madre con la figlia, con tutti gli arredi che la compongono;
9) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno di mantenimento reciproco e ciò in forza del trasferimento immobiliare di cui sopra ed in quanto titolari entrambi di “adeguati redditi propri” come da articolo 156, comma 1 del codice civile;
10) i coniugi dichiarano quindi di aver già definito ogni loro rapporto, anche patrimoniale, e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo, causa o ragione;
di essere pienamente soddisfatti degli accordi raggiunti, rinunciando sin d'ora ad esperire alcuna azione legale l'uno nei confronti dell'altro e viceversa.
Per il P.M.: accoglimento del Ricorso congiunto.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Taranto, CP_1 Parte_1
in data 29.6.1988 e tale matrimonio è stato trascritto nei registri di Stato Civile di detto Comune (atto n.70 ,
Parte II, serie A, anno 1988).
Dalla unione è nata prole: a Torino il 22.3.1990, maggiorenne ed economicamente Persona_1
autosufficiente.
I coniugi si sono separati in forza di sentenza di separazione n. 439/2024 pubblicata dal Tribunale di Ivrea in data 8.4.2024, passata in giudicato l' 11.11.2024.
Con ricorso iscritto in data 13.12.2024 i ricorrenti hanno adito questo Tribunale, chiedendo congiuntamente di pronunciare la cessazione del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898.
All'udienza del giorno 2.7.2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte, le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni congiunte ed il Giudice, stante la richiesta da parte del P.M. di accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti, il 4.7.2025, rimetteva la causa in decisione.
Il ricorso appare accoglibile ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n.
898, come da ultimo modificata con Legge 6 maggio 2015, n. 55 entrata in vigore dal 26 maggio 2015.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta dalle parti dopo che la separazione dura ininterrotta da ben oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione definito con sentenza passata in giudicato.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alla prole ed alla regolamentazione dei rapporti tra di loro che il Tribunale ritiene di poter integralmente recepire.
In ragione della proposizione del ricorso congiunto, le spese di lite sono integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in conformità all'accordo delle parti ed alle conclusioni del P.M., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e CP_1 Parte_1
in Taranto in data 29.6.1988, i cui estremi sono precisati in narrativa;
[...] - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Taranto di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- omologa le condizioni come sopra riportate e provvede in conformità.
Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Ivrea in data 9.7.2025.
IL PRESIDENTE est.
Alessandro Scialabba