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13 agosto 1940
13 agosto 1940
Art. 4.
All' articolo 172 del Codice penale militare marittimo e' aggiunto il seguente comma:
«Tuttavia il comandante ha facolta', ove ricorrano particolari circostanze, di dichiarare disertore l'ufficiale dopo ventiquattro ore di assenza ingiustificata».
All' articolo 172 del Codice penale militare marittimo e' aggiunto il seguente comma:
«Tuttavia il comandante ha facolta', ove ricorrano particolari circostanze, di dichiarare disertore l'ufficiale dopo ventiquattro ore di assenza ingiustificata».