Art. 4.
All' articolo 172 del Codice penale militare marittimo e' aggiunto il seguente comma:
«Tuttavia il comandante ha facolta', ove ricorrano particolari circostanze, di dichiarare disertore l'ufficiale dopo ventiquattro ore di assenza ingiustificata».
All' articolo 172 del Codice penale militare marittimo e' aggiunto il seguente comma:
«Tuttavia il comandante ha facolta', ove ricorrano particolari circostanze, di dichiarare disertore l'ufficiale dopo ventiquattro ore di assenza ingiustificata».