Articolo 4 della Legge 6 luglio 1940, n. 1082
Articolo 3Articolo 5
Versione
13 agosto 1940
Art. 4.

All' articolo 172 del Codice penale militare marittimo e' aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia il comandante ha facolta', ove ricorrano particolari circostanze, di dichiarare disertore l'ufficiale dopo ventiquattro ore di assenza ingiustificata».


Entrata in vigore il 13 agosto 1940