TRIB
Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/10/2025, n. 8747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8747 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa MA SA ON, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4104/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 28910/2022- R.G. n. 59259/2021 - depositata in data 08.08.2022 dal Giudice di Pace di Napoli
TRA
C.F. , in persona del legale rapp.te p.t dott. Parte_1 P.IVA_1 [...]
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Rosano (C.F. Parte_2 C.F._1
), in virtù di procura in atti. C.F._2
appellante
CONTRO
C.F. , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
AV DI (C.F. , in virtù di procura in atti C.F._3 appellato
NONCHE'
, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Leonetti (C.F. CP_2 C.F._4
), in virtù di procura in atti C.F._5
appellato
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Nel primo grado di giudizio, svolto dinanzi al G.D.P. di Napoli, spiegava con atto di citazione CP_2
ritualmente notificato opposizione avverso l'estratto di ruolo rilasciato dall' Parte_1
, relativamente alla cartella esattoriale n. 07120140082767155000, emessa per infrazioni al
[...]
Codice della Strada elevate dal per un importo complessivo pari ad euro 5.277,65. In Controparte_1
particolare, eccepiva il difetto di notifica sia del verbale di violazione del codice della strada posto a fondamento della cartella impugnata sia della stessa cartella di pagamento, nonché la prescrizione e la decadenza del credito azionato, con conseguente richiesta di annullamento della intera pretesa creditoria.
1 Instaurato il giudizio recante R.G. n. 59259/2021 si costituiva l' la quale, in Controparte_3
via preliminare, eccepiva l'assoluta inammissibilità e improcedibilità delle domande formulate dall'attore per la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. ad impugnare un mero estratto di ruolo. Deduceva, inoltre, che l'opposizione non è stata spiegata nelle forme e nei termini previsti dalla L. 689/1981. Nel merito, sosteneva la regolarità della notifica della cartella di pagamento impugnata e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Rimaneva contumace il Controparte_1
Con sentenza n. 28910/2022- R.G. n. 59259/2021 - depositata in data 08.08.2022, il Giudice di Pace di CP_1
sul presupposto dell'impugnabilità di un mero estratto di ruolo, qualificava la domanda ai sensi dell'art. 617
c.p.c., accogliendola, e riteneva non regolarmente notificata la suddetta cartella e gli atti ad essa presupposti, dichiarando assorbiti i restanti motivi di opposizione. Per l'effetto, annullava la cartella di pagamento n.
07120140082767155 e condannava l' ed il in solido tra Parte_1 Controparte_1
loro, al pagamento in favore di parte attrice delle spese del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario, che liquidava in complessivi euro 477,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
L' , nell'appellare la predetta sentenza, reiterava le medesime contestazioni Controparte_3
già sollevate nel primo grado di giudizio, lamentando, in particolare, l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. e l'erronea valutazione da parte del giudice di prime cure di tutta la documentazione istruttoria prodotta. Pertanto, chiedeva di accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda spiegata in primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva il aderendo all'appello spiegato dall'agente della riscossione e chiedendo di Controparte_1
accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda spiegata in primo grado, con conseguente accoglimento del gravame e vittoria delle spese di lite e competenze di causa del presente grado di giudizio.
Si costituiva altresì , il quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. CP_2
342 c.p.c. e L. 134/2012. Nel merito, deduceva l'ammissibilità di un'opposizione spiegata ai sensi dell'art. 615
c.p.c. avverso un mero estratto ruolo, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati a mezzo della cartella esattoriale opposta. Pertanto, chiedeva di dichiarare l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, di rigettare lo stesso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite e competenze di causa, da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario.
Con ordinanza dell'1.10.2025 questo giudice tratteneva la causa in decisione senza concedere i termini ex art. 190 c.p.c. per espressa rinuncia delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio dell'apparenza, vale a dire con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione effettuata dal giudice nello stesso provvedimento,
2 indipendentemente dall'esattezza di essa, nonché da quella operata dalla parte, potendo, in ogni caso, il giudice "ad quem" esercitare il potere di qualificazione, che non sia stato esercitato dal giudice "a quo", non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa dell'impugnazione (Cass. 3338/2012; cass. S.U. n.
10073/2011).
Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione di un provvedimento, deve contemperarsi il principio secondo il quale il giudice non ha il potere di sottrarlo al gravame rivestendolo di una forma diversa da quella prevista dalla legge con quello che impone di non consentire alla parte di esperire un mezzo vietato, sicché il principio dell'apparenza deve prevalere sul contrario principio cd. "sostanzialistico" nelle ipotesi in cui la forma e la qualificazione del provvedimento, sebbene non corrette, risultino determinate da consapevole scelta del giudice, ancorché non esplicitata con motivazione espressa, così ingenerando un affidamento incolpevole della parte in ordine al regime di impugnazione (Cass. 38597/21).
Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'operatività del c.d. principio dell'apparenza per l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale, è necessario dunque che il giudice a quo abbia inteso effettivamente qualificare l'azione proposta e non abbia compiuto, con riferimento ad essa, un'affermazione meramente generica (Cass. civ., sez. III, 28 febbraio 2006, n. 4507; Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2007, n. 11012; Cass. civ., sez. II, 21 dicembre
2009, n. 26919; Cass. civ., sez. VI-2, 2 marzo 2012, n. 3338; Cass. civ., sez. III, 22 giugno 2016, n. 12872; Cass
19993/2021; Cass 36722/22).
Ciò premesso, va rilevato che la domanda proposta in primo grado è stata qualificata dal Giudice di prime cure come opposizione agli atti esecutivi.
Ciò implica che la disciplina applicabile al presente giudizio è quella propria delle opposizioni ex art. 617
c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 14 maggio 2007, n. 11012, Rv. 597778-01; Cass. Sez. 2, sent. 21 febbraio 2009,
n. 26919, Rv. 610652-01; cfr., altresì, Cass. Sez. 6-2, ord. 2 marzo 2012, n. 3338, Rv. 621960-01; Cass. Sez. 3, sent. 22 giugno 2016, n. 12872, Rv. 640421-01).
Poiché in base all'art. 618 c.p.c. la sentenza con cui è stato definito un giudizio di opposizione agli atti esecutivi
è inappellabile ed è impugnabile solo con il ricorso per Cassazione (Cass.36500/2021), l'appello de quo deve dichiararsi inammissibile. Ogni altra questione è assorbita.
Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno compensate tra le parti, dovendosi tener conto del fatto che il profilo di inammissibilità di cui si è detto sopra è stato rilevato d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di . 28910/2022- R.G. n. 59259/2021; CP_1
b) compensa per intero le spese tra le parti.
Così deciso in Napoli il 4.10.2025
3 4
Il Giudice
MA SA ON
Firma digitale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa MA SA ON, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4104/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 28910/2022- R.G. n. 59259/2021 - depositata in data 08.08.2022 dal Giudice di Pace di Napoli
TRA
C.F. , in persona del legale rapp.te p.t dott. Parte_1 P.IVA_1 [...]
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Rosano (C.F. Parte_2 C.F._1
), in virtù di procura in atti. C.F._2
appellante
CONTRO
C.F. , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
AV DI (C.F. , in virtù di procura in atti C.F._3 appellato
NONCHE'
, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Leonetti (C.F. CP_2 C.F._4
), in virtù di procura in atti C.F._5
appellato
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Nel primo grado di giudizio, svolto dinanzi al G.D.P. di Napoli, spiegava con atto di citazione CP_2
ritualmente notificato opposizione avverso l'estratto di ruolo rilasciato dall' Parte_1
, relativamente alla cartella esattoriale n. 07120140082767155000, emessa per infrazioni al
[...]
Codice della Strada elevate dal per un importo complessivo pari ad euro 5.277,65. In Controparte_1
particolare, eccepiva il difetto di notifica sia del verbale di violazione del codice della strada posto a fondamento della cartella impugnata sia della stessa cartella di pagamento, nonché la prescrizione e la decadenza del credito azionato, con conseguente richiesta di annullamento della intera pretesa creditoria.
1 Instaurato il giudizio recante R.G. n. 59259/2021 si costituiva l' la quale, in Controparte_3
via preliminare, eccepiva l'assoluta inammissibilità e improcedibilità delle domande formulate dall'attore per la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. ad impugnare un mero estratto di ruolo. Deduceva, inoltre, che l'opposizione non è stata spiegata nelle forme e nei termini previsti dalla L. 689/1981. Nel merito, sosteneva la regolarità della notifica della cartella di pagamento impugnata e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Rimaneva contumace il Controparte_1
Con sentenza n. 28910/2022- R.G. n. 59259/2021 - depositata in data 08.08.2022, il Giudice di Pace di CP_1
sul presupposto dell'impugnabilità di un mero estratto di ruolo, qualificava la domanda ai sensi dell'art. 617
c.p.c., accogliendola, e riteneva non regolarmente notificata la suddetta cartella e gli atti ad essa presupposti, dichiarando assorbiti i restanti motivi di opposizione. Per l'effetto, annullava la cartella di pagamento n.
07120140082767155 e condannava l' ed il in solido tra Parte_1 Controparte_1
loro, al pagamento in favore di parte attrice delle spese del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario, che liquidava in complessivi euro 477,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
L' , nell'appellare la predetta sentenza, reiterava le medesime contestazioni Controparte_3
già sollevate nel primo grado di giudizio, lamentando, in particolare, l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. e l'erronea valutazione da parte del giudice di prime cure di tutta la documentazione istruttoria prodotta. Pertanto, chiedeva di accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda spiegata in primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva il aderendo all'appello spiegato dall'agente della riscossione e chiedendo di Controparte_1
accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda spiegata in primo grado, con conseguente accoglimento del gravame e vittoria delle spese di lite e competenze di causa del presente grado di giudizio.
Si costituiva altresì , il quale eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. CP_2
342 c.p.c. e L. 134/2012. Nel merito, deduceva l'ammissibilità di un'opposizione spiegata ai sensi dell'art. 615
c.p.c. avverso un mero estratto ruolo, nonché l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati a mezzo della cartella esattoriale opposta. Pertanto, chiedeva di dichiarare l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, di rigettare lo stesso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite e competenze di causa, da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario.
Con ordinanza dell'1.10.2025 questo giudice tratteneva la causa in decisione senza concedere i termini ex art. 190 c.p.c. per espressa rinuncia delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta in base al principio dell'apparenza, vale a dire con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione effettuata dal giudice nello stesso provvedimento,
2 indipendentemente dall'esattezza di essa, nonché da quella operata dalla parte, potendo, in ogni caso, il giudice "ad quem" esercitare il potere di qualificazione, che non sia stato esercitato dal giudice "a quo", non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa dell'impugnazione (Cass. 3338/2012; cass. S.U. n.
10073/2011).
Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione di un provvedimento, deve contemperarsi il principio secondo il quale il giudice non ha il potere di sottrarlo al gravame rivestendolo di una forma diversa da quella prevista dalla legge con quello che impone di non consentire alla parte di esperire un mezzo vietato, sicché il principio dell'apparenza deve prevalere sul contrario principio cd. "sostanzialistico" nelle ipotesi in cui la forma e la qualificazione del provvedimento, sebbene non corrette, risultino determinate da consapevole scelta del giudice, ancorché non esplicitata con motivazione espressa, così ingenerando un affidamento incolpevole della parte in ordine al regime di impugnazione (Cass. 38597/21).
Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'operatività del c.d. principio dell'apparenza per l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale, è necessario dunque che il giudice a quo abbia inteso effettivamente qualificare l'azione proposta e non abbia compiuto, con riferimento ad essa, un'affermazione meramente generica (Cass. civ., sez. III, 28 febbraio 2006, n. 4507; Cass. civ., sez. III, 14 maggio 2007, n. 11012; Cass. civ., sez. II, 21 dicembre
2009, n. 26919; Cass. civ., sez. VI-2, 2 marzo 2012, n. 3338; Cass. civ., sez. III, 22 giugno 2016, n. 12872; Cass
19993/2021; Cass 36722/22).
Ciò premesso, va rilevato che la domanda proposta in primo grado è stata qualificata dal Giudice di prime cure come opposizione agli atti esecutivi.
Ciò implica che la disciplina applicabile al presente giudizio è quella propria delle opposizioni ex art. 617
c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 14 maggio 2007, n. 11012, Rv. 597778-01; Cass. Sez. 2, sent. 21 febbraio 2009,
n. 26919, Rv. 610652-01; cfr., altresì, Cass. Sez. 6-2, ord. 2 marzo 2012, n. 3338, Rv. 621960-01; Cass. Sez. 3, sent. 22 giugno 2016, n. 12872, Rv. 640421-01).
Poiché in base all'art. 618 c.p.c. la sentenza con cui è stato definito un giudizio di opposizione agli atti esecutivi
è inappellabile ed è impugnabile solo con il ricorso per Cassazione (Cass.36500/2021), l'appello de quo deve dichiararsi inammissibile. Ogni altra questione è assorbita.
Le spese di lite del presente grado di giudizio vanno compensate tra le parti, dovendosi tener conto del fatto che il profilo di inammissibilità di cui si è detto sopra è stato rilevato d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di . 28910/2022- R.G. n. 59259/2021; CP_1
b) compensa per intero le spese tra le parti.
Così deciso in Napoli il 4.10.2025
3 4
Il Giudice
MA SA ON
Firma digitale