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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 86/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FALVO CAMILLO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 178/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDG 19000066 1669,76 2019
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDG 19000066 BOLLO 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Nominativo_1, rappresentato e difeso per come specificato in epigrafe, chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TDG – 19000066, notificato in data 03.12.2024 dall'Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale di Crotone, per aver omesso il pagamento dell'imposta di €.
1.100 per la c.d. ecotassa sulla vettura tg. Targa_1, oltre sanzioni e interessi per €. 669,76.
A sostegno delle proprie doglianze il ricorrente evidenziava l'illegittimità dell'atto per “vizio di motivazione”
e per l'intervenuta “prescrizione e decadenza della pretesa creditoria”.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Crotone per chiedere il rigetto del ricorso.
Nel corso dell'odierna udienza, fissata per la decisione sull'istanza di sospensione, la causa veniva trattenuta dal giudice per assumere la decisione in forma semplificata.
**** ****** *****
Il giudice rileva che, nel caso in esame, ricorrono tutti i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza semplificata (decorso del termine di giorni venti dall'ultima notificazione del ricorso, completezza del contraddittorio e dell'istruttoria): le parti, inoltre, non hanno dichiarato di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione.
Il ricorso, difatti, risulta manifestamente inammissibile atteso che la parte, oltre a non aver depositato telematicamente copia dell'atto impugnato, impedendone così l'esame al Giudice, non ha fornito prova della data della sua ricezione.
Ed invero, l'art. 21, comma 1, D.Lgs. 546/92 fissa, per la proposizione del ricorso al giudice tributario, un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso, e tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato.
Il giudice di merito, tanto in primo quanto in secondo grado, deve poter rilevare ex actis la tempestività del ricorso, con conseguente onere del ricorrente di allegare al ricorso introduttivo e di provare mediante tempestiva produzione documentale eventuali fatti sospensivi del termine ex l'art. 21, comma 1, D.Lgs.
546/92.
In difetto di tale allegazione e prova, il giudice di merito non potrà che ritenere la tardività del ricorso introduttivo e dichiararne l'inammissibilità (Corte di Cassazione sentenza 17 settembre 2019 n. 23060).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate per come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze processuali, che si liquidano in complessivi € 350,00 in favore della parte resistente costituita, oltre IVA e C.P.A. nella misura di legge se dovute.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FALVO CAMILLO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 178/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDG 19000066 1669,76 2019
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TDG 19000066 BOLLO 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 47/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Nominativo_1, rappresentato e difeso per come specificato in epigrafe, chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TDG – 19000066, notificato in data 03.12.2024 dall'Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale di Crotone, per aver omesso il pagamento dell'imposta di €.
1.100 per la c.d. ecotassa sulla vettura tg. Targa_1, oltre sanzioni e interessi per €. 669,76.
A sostegno delle proprie doglianze il ricorrente evidenziava l'illegittimità dell'atto per “vizio di motivazione”
e per l'intervenuta “prescrizione e decadenza della pretesa creditoria”.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Crotone per chiedere il rigetto del ricorso.
Nel corso dell'odierna udienza, fissata per la decisione sull'istanza di sospensione, la causa veniva trattenuta dal giudice per assumere la decisione in forma semplificata.
**** ****** *****
Il giudice rileva che, nel caso in esame, ricorrono tutti i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza semplificata (decorso del termine di giorni venti dall'ultima notificazione del ricorso, completezza del contraddittorio e dell'istruttoria): le parti, inoltre, non hanno dichiarato di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione.
Il ricorso, difatti, risulta manifestamente inammissibile atteso che la parte, oltre a non aver depositato telematicamente copia dell'atto impugnato, impedendone così l'esame al Giudice, non ha fornito prova della data della sua ricezione.
Ed invero, l'art. 21, comma 1, D.Lgs. 546/92 fissa, per la proposizione del ricorso al giudice tributario, un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso, e tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato.
Il giudice di merito, tanto in primo quanto in secondo grado, deve poter rilevare ex actis la tempestività del ricorso, con conseguente onere del ricorrente di allegare al ricorso introduttivo e di provare mediante tempestiva produzione documentale eventuali fatti sospensivi del termine ex l'art. 21, comma 1, D.Lgs.
546/92.
In difetto di tale allegazione e prova, il giudice di merito non potrà che ritenere la tardività del ricorso introduttivo e dichiararne l'inammissibilità (Corte di Cassazione sentenza 17 settembre 2019 n. 23060).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate per come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze processuali, che si liquidano in complessivi € 350,00 in favore della parte resistente costituita, oltre IVA e C.P.A. nella misura di legge se dovute.